IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68
dell'art. 4;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante:
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro
dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica
amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito
il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante:
«Disposizioni per l'adozione delle linee guida per
l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema
nazionale di certificazione delle competenze» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 e, in particolare,
l'art. 5, comma 1;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro in
materia di formazione professionale» e successive modificazioni;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante: «Norme per la
copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati
gestori di attivita' formative» e successive modificazioni;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante:
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 118;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante:
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante:
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e successive
modificazioni;
Vista l'intesa sancita in sede di conferenza Stato-regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 per la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
dicembre 2009, recante: «Designazione di "Accredia" quale unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento e vigilanza del mercato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre
2012, recante: «Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47
del 25 febbraio 2013;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano
di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»,
approvato in sede di conferenza Stato-regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante:
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in
particolare gli articoli da 41 a 47;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre
2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato
in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2015;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante:
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive
modificazioni;
Vista la direttiva della Ministra per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 31 maggio 2017, n. 2, in materia di
linee guida sulla consultazione pubblica in Italia;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dell'8 gennaio 2018, recante: «Istituzione del Quadro
nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema
nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e successive modificazioni e,
in particolare, l'art. 1, commi da 720 a 726;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante: «Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 2 agosto 2022, n. 142, recante: «Modalita' di attuazione delle
iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di
integrazioni salariali straordinarie», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e della ricerca del 15 giugno 2023,
recante: «Adozione del rapporto italiano di referenziazione delle
qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 -
Manutenzione 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2023;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante: «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
dell'8 agosto 2023, n. 108, recante: «Supporto per la formazione e il
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto
2023;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in
particolare, l'art. 3 che dispone, tra l'altro, la soppressione
dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL),
l'attribuzione delle relative funzioni, come disciplinate dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e da ogni altra previsione di
legge, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del
medesimo Ministero nonche', a decorrere dalla data di soppressione
dell'ANPAL, l'assunzione della denominazione di «Sviluppo Lavoro
Italia S.p.a.» da parte della societa' ANPAL Servizi S.p.a. con la
contestuale applicazione di tutte le disposizioni normative riferite
alla societa' ANPAL Servizi S.p.a. alla suddetta societa';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2023, n. 230, registrato dalla Corte dei conti il 7 dicembre
2023 al numero 2936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2024,
recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione»;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti
per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, del 20
dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e
informale;
Visto il regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi
per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di
mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che
modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, del 19
dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle
competenze: nuove opportunita' per gli adulti;
Vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF,
che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la
fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche
(Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
Vista la raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020,
relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la
competitivita' sostenibile, l'equita' sociale e la resilienza;
Vista la raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022,
relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per
l'apprendimento permanente e l'occupabilita';
Vista la raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui
conti individuali di apprendimento;
Ritenuto di dover disciplinare i servizi di individuazione, di
validazione e di certificazione delle competenze relativi alle
qualificazioni di titolarita' del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, e in attuazione dell'art. 5, comma 1, del richiamato decreto
interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: «Disposizioni per
l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti
pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle
competenze», nel pieno rispetto dei tre approcci, cooperativo,
progressivo e sostanziale, assunti nelle linee guida «a metodo
generale per la messa a regime, la manutenzione e la governance del
sistema»;
Sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo
schema di decreto trasmesso dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con nota n. prot. 44/8475 del 9 ottobre 2023 nel
corso dell'incontro del 23 ottobre 2023;
Sentite le parti economiche e sociali nel corso dell'incontro del
10 gennaio 2024;
Sentita la conferenza delle regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 29/2715 del 14
marzo 2024;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i servizi di individuazione, di
validazione e di certificazione delle competenze relative alle
qualificazioni di titolarita' del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13, e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio
2021, recante: «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per
l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema
nazionale di certificazione delle competenze» (di seguito Linee guida
SNCC).
2. Le procedure di certificazione delle competenze relative a
qualificazioni di titolarita' del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sono rese operative sulla base di appositi schemi
di certificazione adottati, con il supporto dell'Istituto nazionale
per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito INAPP), con
decreto direttoriale del Ministero stesso, acquisito il parere del
gruppo tecnico di cui all'art. 5, comma 3, del decreto
interministeriale dell'8 gennaio 2018, recante: «Istituzione del
quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del
sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».
3. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione
delle competenze di cui al presente decreto si riferiscono
esclusivamente agli interventi rientranti negli ambiti di cui
all'art. 4 e nei percorsi di cui all'art. 8. Sono pertanto esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di
individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze
svolti indipendentemente dagli interventi o dai percorsi di cui al
primo periodo nonche' i servizi di individuazione, di validazione e
di certificazione delle competenze riferiti ad interventi promossi da
altri enti pubblici titolari. Sono altresi' esclusi i servizi di
individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze
relativi ai periodi di formazione interna nell'ambito dei percorsi di
formazione duale, in quanto parti integranti e costitutive, insieme
con la formazione esterna, del percorso di apprendimento formale in
assetto duale e, in quanto tali, oggetto di valutazione e
attestazione integrata e unitaria, in relazione agli obiettivi di
apprendimento della qualificazione al conseguimento della quale e'
finalizzato il percorso.
4. Ai fini della portabilita' delle competenze nell'ambito del
Sistema nazionale di certificazione, le competenze individuate,
validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente
decreto, sono valutate, su richiesta della persona, e riconosciute
secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico
titolare per i rispettivi ambiti, ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto
interministeriale del 5 gennaio 2021.