IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 28 giugno 2012, n.  92,  recante:  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» e, in particolare, i commi  da  51  a  61  e  da  64  a  68
dell'art. 4; 
  Visto il decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,   il   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito
il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio  2021,  recante:
«Disposizioni    per    l'adozione    delle    linee    guida     per
l'interoperativita'  degli  enti  pubblici   titolari   del   sistema
nazionale  di  certificazione  delle  competenze»  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del  18  gennaio  2021  e,  in  particolare,
l'art. 5, comma 1; 
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro  in
materia di formazione professionale» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 febbraio 1987, n.  40,  recante:  «Norme  per  la
copertura delle spese generali di amministrazione degli enti  privati
gestori di attivita' formative» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n.  580,  recante:  «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)» e  successive  modificazioni  e,  in  particolare,
l'art. 118; 
  Visto il decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante:
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  recante:
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge  14  febbraio  2003,  n.  30»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»  e  successive
modificazioni; 
  Vista l'intesa  sancita  in  sede  di  conferenza  Stato-regioni  e
Province autonome di Trento e  Bolzano  del  20  marzo  2008  per  la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
dicembre 2009,  recante:  «Designazione  di  "Accredia"  quale  unico
organismo nazionale italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre
2012,  recante:  «Regolamento   recante   norme   generali   per   la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  47
del 25 febbraio 2013; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013, n.  4,  recante:  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto  italiano
di referenziazione  delle  qualificazioni  al  quadro  europeo  EQF»,
approvato in sede di conferenza Stato-regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante:
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in
particolare gli articoli da 41 a 47; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un  quadro
operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle
qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del  12  ottobre
2015, che definisce gli standard  formativi  dell'apprendistato  e  i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi  di  apprendistato
in attuazione dell'art. 46,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
giugno  2015,  n.  81,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2015; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,  recante:
«Istituzione e disciplina del servizio  civile  universale,  a  norma
dell'articolo 8 della legge 6  giugno  2016,  n.  106»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva della  Ministra  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 31 maggio 2017,  n.  2,  in  materia  di
linee guida sulla consultazione pubblica in Italia; 
  Visto il decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  recante:
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  dell'8  gennaio  2018,  recante:  «Istituzione  del  Quadro
nazionale delle qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del  Sistema
nazionale di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al  decreto
legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2018; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e successive modificazioni  e,
in particolare, l'art. 1, commi da 720 a 726; 
  Vista la legge 15 luglio 2022, n.  99,  recante:  «Istituzione  del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 2 agosto 2022, n. 142, recante: «Modalita'  di  attuazione  delle
iniziative di  carattere  formativo  dei  lavoratori  beneficiari  di
integrazioni  salariali  straordinarie»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con  il  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  e  il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  del  15  giugno  2023,
recante: «Adozione del rapporto  italiano  di  referenziazione  delle
qualificazioni  al  quadro  europeo  EQF  -  Aggiornamento   2022   -
Manutenzione  2022»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2023; 
  Visto il decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio  2023,  n.  85  recante:  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
dell'8 agosto 2023, n. 108, recante: «Supporto per la formazione e il
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  198  del  25  agosto
2023; 
  Visto  il  decreto-legge  22   giugno   2023,   n.   75,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in
particolare, l'art. 3  che  dispone,  tra  l'altro,  la  soppressione
dell'Agenzia  nazionale  politiche   attive   del   lavoro   (ANPAL),
l'attribuzione delle relative funzioni, come disciplinate dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e da ogni altra previsione  di
legge, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione  del
medesimo Ministero nonche', a decorrere dalla  data  di  soppressione
dell'ANPAL, l'assunzione  della  denominazione  di  «Sviluppo  Lavoro
Italia S.p.a.» da parte della societa' ANPAL Servizi  S.p.a.  con  la
contestuale applicazione di tutte le disposizioni normative  riferite
alla societa' ANPAL Servizi S.p.a. alla suddetta societa'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2023, n. 230, registrato dalla Corte dei conti il 7 dicembre
2023 al  numero  2936,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del  15  febbraio  2024,
recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti
per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, del  20
dicembre 2012,  sulla  convalida  dell'apprendimento  non  formale  e
informale; 
  Visto il regolamento n.  2016/589  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi
per l'impiego (EURES),  all'accesso  dei  lavoratori  ai  servizi  di
mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e  che
modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013; 
  Visto  il  regolamento  2016/679  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, del  19
dicembre 2016,  sui  percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle
competenze: nuove opportunita' per gli adulti; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio, del  22  maggio  2017,  sul
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF,
che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 aprile  2008  sulla  costituzione  del  quadro  europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente; 
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio,  del  22  maggio  2018,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; 
  Vista la decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un  quadro  comune  per  la
fornitura di servizi migliori  per  le  competenze  e  le  qualifiche
(Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE; 
  Vista la raccomandazione  del  Consiglio,  del  24  novembre  2020,
relativa all'istruzione  e  formazione  professionale  (IFP)  per  la
competitivita' sostenibile, l'equita' sociale e la resilienza; 
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio,  del  16  giugno  2022,
relativa  a  un   approccio   europeo   alle   microcredenziali   per
l'apprendimento permanente e l'occupabilita'; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio, del  16  giugno  2022,  sui
conti individuali di apprendimento; 
  Ritenuto di dover disciplinare  i  servizi  di  individuazione,  di
validazione  e  di  certificazione  delle  competenze  relativi  alle
qualificazioni di  titolarita'  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio  2013,
n. 13, e in attuazione dell'art. 5, comma 1, del  richiamato  decreto
interministeriale del  5  gennaio  2021  recante:  «Disposizioni  per
l'adozione delle  linee  guida  per  l'interoperativita'  degli  enti
pubblici titolari  del  sistema  nazionale  di  certificazione  delle
competenze»,  nel  pieno  rispetto  dei  tre  approcci,  cooperativo,
progressivo e  sostanziale,  assunti  nelle  linee  guida  «a  metodo
generale per la messa a regime, la manutenzione e la  governance  del
sistema»; 
  Sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo
schema  di  decreto  trasmesso  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali con nota n. prot. 44/8475 del 9  ottobre  2023  nel
corso dell'incontro del 23 ottobre 2023; 
  Sentite le parti economiche e sociali nel corso  dell'incontro  del
10 gennaio 2024; 
  Sentita la conferenza delle regioni e delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali con nota prot.  n.  29/2715  del  14
marzo 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i servizi di  individuazione,  di
validazione  e  di  certificazione  delle  competenze  relative  alle
qualificazioni di  titolarita'  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio  2013,
n. 13, e in attuazione del decreto interministeriale  del  5  gennaio
2021, recante: «Disposizioni per l'adozione  delle  linee  guida  per
l'interoperativita'  degli  enti  pubblici   titolari   del   sistema
nazionale di certificazione delle competenze» (di seguito Linee guida
SNCC). 
  2. Le procedure  di  certificazione  delle  competenze  relative  a
qualificazioni di  titolarita'  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali sono rese operative sulla base di  appositi  schemi
di certificazione adottati, con il supporto  dell'Istituto  nazionale
per l'analisi delle  politiche  pubbliche  (di  seguito  INAPP),  con
decreto direttoriale del Ministero stesso, acquisito  il  parere  del
gruppo  tecnico  di  cui   all'art.   5,   comma   3,   del   decreto
interministeriale dell'8  gennaio  2018,  recante:  «Istituzione  del
quadro nazionale  delle  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del
sistema nazionale  di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13». 
  3. I servizi di individuazione, di validazione e di  certificazione
delle  competenze  di  cui  al  presente   decreto   si   riferiscono
esclusivamente  agli  interventi  rientranti  negli  ambiti  di   cui
all'art. 4 e nei percorsi di cui all'art. 8.  Sono  pertanto  esclusi
dal  campo  di  applicazione  del  presente  decreto  i  servizi   di
individuazione, di validazione e di certificazione  delle  competenze
svolti indipendentemente dagli interventi o dai percorsi  di  cui  al
primo periodo nonche' i servizi di individuazione, di  validazione  e
di certificazione delle competenze riferiti ad interventi promossi da
altri enti pubblici titolari. Sono  altresi'  esclusi  i  servizi  di
individuazione, di validazione e di certificazione  delle  competenze
relativi ai periodi di formazione interna nell'ambito dei percorsi di
formazione duale, in quanto parti integranti e  costitutive,  insieme
con la formazione esterna, del percorso di apprendimento  formale  in
assetto  duale  e,  in  quanto  tali,  oggetto   di   valutazione   e
attestazione integrata e unitaria, in  relazione  agli  obiettivi  di
apprendimento della qualificazione al conseguimento  della  quale  e'
finalizzato il percorso. 
  4. Ai fini della  portabilita'  delle  competenze  nell'ambito  del
Sistema  nazionale  di  certificazione,  le  competenze  individuate,
validate o certificate, ai sensi  e  per  gli  effetti  del  presente
decreto, sono valutate, su richiesta della  persona,  e  riconosciute
secondo  criteri  e  procedure  definiti  da  ciascun  ente  pubblico
titolare per i rispettivi ambiti, ai sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,   e   del   decreto
interministeriale del 5 gennaio 2021.