IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400»,  e,  in  particolare,  l'art.  13,
«Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede  che  il
Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), sottoposto al parere della Commissione per  la
garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE); 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322  del  1989,
ove si prevede che  «con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  e'
annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza,  finalita',
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione
statistica, la tipologia  di  dati  la  cui  mancata  fornitura,  per
rilevanza, dimensione o significativita' ai  fini  della  rilevazione
statistica, configura violazione  dell'obbligo  di  cui  al  presente
comma»; 
  Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n.  322  del
1989, ove si prevede che  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese  nel
Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto nonche' i  criteri
da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa,  sono
approvati  con  il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   di
approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma  3
del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo  n.  322  del
1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha  durata
triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo
stesso art. 13, commi 3 e 3-ter; 
  Visto l'art.  6-bis  del  decreto  legislativo  n.  322  del  1989,
relativo al trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, concernente «Regolamento recante  il  riordino  dell'Istituto
nazionale di  statistica»  e,  in  particolare  l'art.  3,  comma  6,
relativamente ai provvedimenti adottati dal Comitato di  indirizzo  e
coordinamento dell'informazione statistica; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante  le
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali  19   dicembre   2018,   n.   514/2018,   recante   «Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico  nazionale
pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  11  del
14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis; 
  Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale  prevede  che  «Qualora  la  pubblicazione  del   decreto   del
Presidente della Repubblica di approvazione del Programma  statistico
nazionale triennale e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del  1989  non  intervenga
entro il 31 dicembre di ciascun anno  di  riferimento,  e'  prorogata
l'efficacia del Programma statistico  nazionale  precedente  e  degli
atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»; 
  Vista  la  delibera  del  Comitato  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'informazione statistica adottata nella seduta del  28  settembre
2022 con la quale, come risulta dall'estratto del  relativo  verbale,
sono stati approvati il Programma statistico  nazionale  2023-2025  e
gli atti correlati, «secondo i testi allegati al presente verbale del
quale formano parte integrante»; 
  Preso atto che, con la precitata delibera del 28 settembre 2022, il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha
dato  altresi'  mandato  all'ISTAT  di  «procedere,   con   eventuali
aggiustamenti, al sopra citato atto che si rendessero  necessari  nel
corso dell'attivita' di ulteriore  verifica  da  parte  degli  uffici
competenti, anche a seguito di osservazioni  da  parte  dei  soggetti
deputati a fornire parere sul PSN»; 
  Visto il parere della Conferenza unificata del  30  novembre  2022,
espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere della Commissione per la  garanzia  della  qualita'
dell'informazione statistica del 20 dicembre 2022; 
  Visto il parere n. 523 del 16 novembre 2023 con il quale il Garante
per la protezione dei dati personali ha  espresso  parere  favorevole
sullo schema di Programma statistico  nazionale  2023-2025,  fornendo
altresi' alcune prescrizioni alle quali l'ISTAT si e' attenuto,  come
comunicato all'Ufficio di Gabinetto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, con nota prot. n. 1898326 del 5 luglio 2024; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 4  del
29 febbraio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119  del  23
maggio 2024, con la quale e' stato approvato il Programma  statistico
nazionale  2023-2025,   invitando   l'ISTAT   «a   proseguire   nella
collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al
fine di pervenire a una sempre maggiore semplificazione del PSN e  ad
una sua razionalizzazione in coerenza con la  disciplina  applicabile
in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di ridurre
le tempistiche di approvazione dello stesso»; 
  Vista la nota prot. n. 1898326 del  5  luglio  2024  con  la  quale
l'ISTAT ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, rispettivamente,  il  Programma  statistico
nazionale 2023-2025 di cui alla citata deliberazione del Comitato  di
indirizzo  e  coordinamento  dell'informazione  statistica   del   28
settembre 2022 e la documentazione ad esso inerente,  ai  fini  della
sua approvazione e piu' specificatamente: 
    - Programma statistico nazionale 2023-2025 Volumi 1 e 2; 
    - Elenco dei  lavori  statistici  per  i  quali  e'  prevista  la
diffusione di variabili in forma disaggregata; 
    - Elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta  da
parte dei soggetti privati; 
    - Criteri da utilizzare per individuare le unita' di  rilevazione
la  cui  mancata  risposta  comporta  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  322/1989
e correlato elenco dei lavori (Sdi e  Sda)  compresi  nel  «Programma
statistico nazionale per il triennio 2023-2025 per i quali la mancata
fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre
2022, n. 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione sen.  Paolo  Zangrillo  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 2, lettera h) e i); 
  Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella  riunione
del 4 settembre 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  e'  approvato  il  «Programma  statistico
nazionale 2023-2025» unito al presente decreto,  di  cui  costituisce
parte integrante, insieme ai relativi allegati, di seguito elencati: 
    a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente  le
variabili che  possono  essere  diffuse  in  forma  disaggregata  per
esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale e comunitario
- allegato 1; 
    b) «Elenco delle rilevazioni rientranti  nel  PSN  2023-2025  che
comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma
dell'art. 7 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322»  -
allegato 2; 
    c)   «Criteri   da   utilizzare   per   individuare,   ai    fini
dell'accertamento  di  cui  all'art.  11,  comma   2,   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui
mancata   risposta    comporta    l'applicazione    della    sanzione
amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  322/1989
(art. 13 comma 3-ter decreto legislativo  n.  322/1989)  e  correlato
Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2023-2025 per i  quali
la mancata fornitura dei dati configura  violazione  dell'obbligo  di
risposta - Anno 2023» - allegato 3;