IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «testo unico»; 
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate Tabella I, II, III e IV  e  Tabella  dei
medicinali, suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B,
C, D ed E, dove sono  distribuiti  i  medicinali  in  conformita'  ai
criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del  testo
unico; 
  Visto, in particolare, l'art. 14, comma  1,  lettera  e)  punto  3)
concernente i criteri di formazione  della  Tabella  dei  medicinali,
sezione A; 
  Tenuto conto di  quanto  rappresentato  dall'Agenzia  italiana  del
farmaco  con  nota  in  data  14  giugno  2024,  circa  la   prevista
autorizzazione  all'immissione  in  commercio   (A.I.C.),   approvata
nell'ambito della procedura comunitaria SE/H/1719/001-003/E/002,  del
medicinale: «Amfexa», compresse da 5 mg,  10  mg  o  20  mg,  il  cui
principio attivo  e'  la  destroamfetamina  solfato,  nelle  seguenti
confezioni: 
    Amfexa 5 mg: 20, 28, 30, 50, 98 e 100 compresse; 
    Amfexa 10 mg: 20, 30, 48 e 50 compresse; 
    Amfexa 20 mg: 20, 28 e 30 compresse, 
  con l'indicazione, nell'ambito di un piano terapeutico completo, di
trattamento per il disturbo da deficit di attenzione e  iperattivita'
(ADHD)  in  bambini  e  adolescenti  di  eta'  compresa  tra  sei   e
diciassette anni, quando la risposta a un precedente trattamento  con
metilfenidato e' considerata clinicamente inadeguata; 
  Tenuto conto, altresi',  della  richiesta  contenuta  nella  citata
nota, di inserimento della sostanza  destroamfetamina  solfato  nella
tabella dei medicinali del testo unico, propedeutico alla definizione
del regime legale di fornitura del  medicinale  Amfexa,  a  base  del
principio attivo destroamfetamina solfato  e  considerato  che  detto
inserimento e' necessario per completare l'iter del  procedimento  di
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medesimo
medicinale; 
  Dato atto  che  la  sostanza  destroamfetamina  e'  presente  nella
Tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ove, ai  sensi  dell'art.
14, comma 2, sono ricompresi anche i suoi sali, e che detta  sostanza
non e' attualmente inclusa nella Tabella dei medicinali dello  stesso
testo unico; 
  Considerato  che   la   destroamfetamina   ad   uso   farmaceutico,
analogamente a quanto previsto per altre sostanze psicostimolanti con
medesima  indicazione  terapeutica  come  il  metilfenidato   e,   in
generale, per i medicinali contenenti sostanze presenti nella Tabella
I del testo unico, trova collocazione nella tabella  dei  medicinali,
sezione  A,  dello  stesso  testo  unico,  che  comporta  il   regime
prescrittivo della ricetta ministeriale a ricalco (RMR) per  un  solo
medicinale e un periodo massimo di terapia di trenta giorni; 
  Ritenuto di  dover  procedere  all'inserimento  nella  tabella  dei
medicinali,   sezione   A   del   testo   unico,    della    sostanza
destroamfetamina, in relazione alla procedura  autorizzativa  per  la
commercializzazione in Italia del farmaco Amfexa,  il  cui  principio
attivo e' costituito dalla stessa sostanza; 
  Ritenuto, inoltre, di dover inserire  nella  Tabella  I  del  testo
unico   l'indicazione   delle   denominazioni    «desamfetamina»    e
«dexamfetamina»,   quali   «altre   denominazioni»   della   sostanza
destroamfetamina (denominazione comune), come proposto  dell'Istituto
superiore di sanita' nel parere espresso in data 29 luglio 2024; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 29 luglio 2024, favorevole all'inserimento nella tabella dei
medicinali,   sezione   A,   del   testo   unico,   della    sostanza
destroamfetamina e all'inserimento nella Tabella I del  testo  unico,
dell'indicazione e denominazioni  «desamfetamina»  e  «dexamfetamina»
quali «altre denominazioni» della sostanza destroamfetamina; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta dell'8 ottobre 2024,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella dei medicinali, sezione A, del testo  unico,  della  sostanza
destroamfetamina e all'inserimento nella Tabella I del  testo  unico,
dell'indicazione    delle     denominazioni     «desamfetamina»     e
«dexamfetamina»,   quali   «altre   denominazioni»   della   sostanza
destroamfetamina; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere,  a  tutela  della  salute
pubblica, all'aggiornamento della tabella dei  medicinali  del  testo
unico,   in   relazione   alla   procedura   autorizzativa   per   la
commercializzazione  in  Italia  del  farmaco  Amfexa,  a  base   del
principio attivo destroamfetamina, e all'aggiornamento della  Tabella
I del testo unico con l'indicazione di altre denominazioni in uso per
la  stessa  sostanza  destroamfetamina,  per  favorirne   la   pronta
individuazione da parte degli operatori autorizzati per le  attivita'
connesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella  Tabella  dei  medicinali,  sezione  A,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la  seguente
sostanza: 
    destroamfetamina (denominazione comune); 
    desamfetamina (altra denominazione); 
    dexamfetamina (altra denominazione). 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita
l'indicazione delle seguenti  «altre  denominazioni»  della  sostanza
destroamfetamina: 
    dexamfetamina (altra denominazione); 
    desamfetamina (altra denominazione). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 novembre 2024 
 
                                               Il Ministro: Schillaci