IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024», che, all'art. 1: 
    al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di un Commissario straordinario del Governo, in  carica  fino  al  31
dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi  funzionali  alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per  il  2025  nella
citta' di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1; 
    al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui  al
citato comma 421  la  predisposizione  della  proposta  di  programma
dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del  Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025,  da  approvare  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di
cui al  comma  421,  Commissario  straordinario,  limitatamente  agli
interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Le  ordinanze  adottate  dal
Commissario  straordinario  sono  immediatamente  efficaci   e   sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
    al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina
la realizzazione di interventi ricompresi nel  programma  dettagliato
di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali  all'accoglienza  e
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025
avvalendosi della societa' di cui al comma  427,  tenendo  conto,  in
relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al  comma  420,
dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli  obiettivi
finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
    al  comma  427,  prevede  che:  «Al   fine   di   assicurare   la
realizzazione  dei  lavori  e  delle  opere  indicati  nel  programma
dettagliato  degli  interventi,  nonche'   la   realizzazione   degli
interventi  funzionali  all'accoglienza  e  alle   celebrazioni   del
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  e'  costituita  una
societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle
finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in  qualita'  di
soggetto attuatore e di  stazione  appaltante  per  la  realizzazione
degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi  utili
ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  febbraio
2022, come modificato dal successivo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di
Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025,
al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025   nell'ambito   del
territorio di Roma Capitale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2024, con il quale, da ultimo, e' stato approvato il programma
dettagliato  degli  interventi  connessi  alla  Festivita'  religiosa
giubilare; 
  Visti, altresi': 
    la legge 7 marzo 1986, n. 65; 
    il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  e  successive
modificazioni ed integrazioni, Nuovo Codice della strada; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
strada; 
    il regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale,
adottato con  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  10  dell'8
febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    il  TUEL,  approvato  con  decreto  legislativo  n.  267/2000   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    lo statuto di Roma Capitale; 
    la deliberazione dell'Assemblea capitolina n.  11  dell'11  marzo
2013, avente ad oggetto «Delimitazione territoriale dei  Municipi  di
Roma Capitale»; 
    la deliberazione di Giunta  capitolina  n.  392  dell'8  novembre
2013, recante «Precisazioni di dettaglio, relative al riassetto delle
perimetrazioni toponomastiche dei 15 Municipi»  in  esecuzione  della
deliberazione dell'Assemblea capitolina n.  11  dell'11  marzo  2013,
avente ad oggetto: «Delimitazione Territoriale dei Municipi  di  Roma
Capitale»; 
    il  Piano  generale  del  traffico  urbano  di  Roma  Capitale  -
Regolamento viario e classifica funzionale  delle  strade  urbane  di
Roma Capitale, adottato con deliberazione  dell'Assemblea  capitolina
n. 21 del 16 aprile 2015; 
    la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del  19  novembre
2021  «Linee  programmatiche  2021-2026  per  il  Governo   di   Roma
Capitale»; 
     il regolamento sull'ordinamento degli uffici e  dei  servizi  di
Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta capitolina n.
306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Richiamati l'art. 4 del su richiamato decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario
straordinario: 
    «a) coordina la realizzazione  degli  interventi  ricompresi  nel
programma dettagliato di cui all'art. 2,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento, nei termini previsti,  degli  obiettivi  indicati  nei
cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR; 
    b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi  e  nelle  forme  di  cui
all'art. 1, commi 425  e  425-bis,  della  legge  n.  234  del  2021;
[omissis] 
    e) pone in essere,  sussistendone  i  presupposti,  le  procedure
acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430,  secondo  periodo,  della
legge n. 234 del 2021; 
    f)  fornisce  alla  societa'  [ndr  Societa'  Giubileo  2025]  le
opportune  indicazioni  per  le  modalita'  e   le   tempistiche   di
avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»; 
  Premesso che: 
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  11  giugno
2024 e' stato, da ultimo, approvato il  programma  dettagliato  degli
interventi connessi con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025; 
    il calendario delle manifestazioni in programma per l'Anno  Santo
prevede la realizzazione di numerosi eventi a carattere  religioso  e
culturale,  il  cui  inizio,  come  annunciato  dal  Santo  Padre  in
occasione dell'emanazione  della  Bolla  di  indizione  del  Giubileo
ordinario 2025 Spes non confundit, e' previsto il 24  dicembre  2024,
con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro,  e  la
conclusione e' fissata al 6 gennaio 2026; 
    molti dei grandi eventi, ossia gli eventi di particolare  valenza
sociale  e  simbolica,  in  cui   e'   prevista   una   straordinaria
partecipazione di  fedeli,  e  ulteriori  eventi  di  portata  minore
impegneranno l'asse viario compreso tra piazza San Pietro - via della
Conciliazione - piazza Pia, quadrante verso il quale  e'  stimata  la
convergenza  di  pellegrini  e  turisti,  per  prendere  parte   alle
celebrazioni o anche solo visitare i siti dotati di peculiare valenza
storica/archeologica e monumentale; 
    con il citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
11  giugno  2024  sono  state,  pertanto,   previste   alcune   opere
specifiche, tutte preordinate a garantire  lo  svolgimento  dell'Anno
Santo  in  piena  sicurezza  ed  assicurare  la  massima  accoglienza
possibile all'ingente numero di visitatori attesi; 
    in particolare, e' stata prevista e  realizzata  l'opera  simbolo
del Giubileo 2025, approvata  con  il  gia'  richiamato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ed individuata nell'allegato  1
con l'ID 1 recante «Sottovia Piazza  Pia»,  integralmente  finanziata
con risorse giubilari per 85,3  mil.  di  euro,  per  la  quale  Roma
Capitale figura come Amministrazione proponente e Anas S.p.a. riveste
il ruolo di soggetto attuatore; 
    il sopra richiamato intervento, che ricade all'interno  del  Sito
Unesco,  caratterizzato  da  un   elevato   grado   di   complessita'
progettuale ed attuativa, concerne nello specifico: 
    la realizzazione del sottopasso di Castel  Sant'Angelo  verso  il
Passetto di Borgo, con interramento della viabilita' a raso; 
    lo  spostamento  di  quota  e  la  modifica  del  tracciato   del
collettore  basso  di   destra   esistente,   interferente   con   la
progettazione  del  nuovo  sottopasso,  e  le  conseguenti  modifiche
idrauliche da apportare allo stesso; 
    la  pedonalizzazione  dell'intera  area  a  partire   da   Castel
Sant'Angelo, finalizzata a creare un unico corridoio pedonale che dal
castello prosegue lungo via della Conciliazione ed arriva fino a  San
Pietro; 
    la  riqualificazione  superficiale  dello  spazio  pubblico   che
collega l'area di Castel Sant'Angelo con via  della  Conciliazione  e
San Pietro, con allestimento della  piazza  con  elementi  di  arredo
urbano,  tra  cui  ampie  gradinate  e  nuove  fontane,  oltre   alla
previsione di interventi di riqualificazione del verde e di un  nuovo
impianto di illuminazione; 
  Atteso che: 
    la realizzazione dell'opera in parola ha di fatto  apportato  una
sostanziale modifica strutturale e morfologica  del  sito  di  piazza
Pia, divenuto interamente destinato alla pedonalita' ed in  grado  di
accogliere ed ospitare i pellegrini e turisti in visita nella  Citta'
di Roma in occorrenza dei grandi eventi ed eventi minori previsti dal
calendario giubilare a piazza San Pietro; 
    nell'ambito degli interventi  inclusi  nel  richiamato  programma
dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni giubilari del
2025 e' altresi' incluso l'intervento n.  62  che  ha  consentito  la
riqualificazione dell'intero asse viario di via della  Conciliazione,
con  la  realizzazione,  nella  parte  laterale   della   carreggiata
centrale, di un percorso pedonale  protetto  da  elementi  di  arredo
urbano, destinato a consentire ai pellegrini, nel periodo  giubilare,
di raggiungere la Porta Santa in piena sicurezza; 
  Considerato che: 
    l'area  di  piazza  Pia  si  appresta  a  svolgere,  nel  periodo
giubilare, il punto di partenza del  percorso  di  avvicinamento  dei
pellegrini alla Porta Santa e, piu' in generale, a  rappresentare  un
grande spazio urbano restituito alla fruizione pedonale dei cittadini
ai cittadini, dei turisti e dei pellegrini, con inizio da Lungotevere
Castello all'altezza di Ponte Sant'Angelo,  includendovi  Lungotevere
Vaticano e le aree denominate piazza  Pia  e  Largo  Giovanni  XXIII,
nonche' la carreggiata centrale di via della  Conciliazione,  fino  a
via della Traspontina; 
    l'affluenza  straordinaria  di  visitatori  e  fedeli,   che   si
recheranno nell'area Vaticana della Citta' di Roma per prendere parte
alla Festivita'  religiosa  giubilare,  richiede  necessariamente  di
provvedere a disciplinare il transito  e  la  viabilita'  all'interno
dell'area in oggetto, come sopra identificata: 
      al fine, pertanto, di completare con i necessari  provvedimenti
la piena attuazione degli interventi giubilare  sopra  menzionati,  e
garantire, conseguentemente, la sicurezza dei pedoni  nelle  aree  in
parola, situate a ridosso della Citta' del Vaticano,  che  gia'  oggi
ospitano quotidianamente un costante e rilevante flusso pedonale,  e'
necessario   istituire   la   pedonalizzazione    temporanea    della
sottoindicata area, per un periodo non superiore  a  sessanta  giorni
decorrenti dalla data del presente provvedimento: 
        area pedonale di Lungotevere Vaticano, Lungotevere Castello e
via  della  Conciliazione:  l'area  si  snoda  in  tutto  il   tratto
ricompreso tra Lungotevere Castello, Ponte Sant'Angelo,  includendovi
Lungotevere Vaticano e le aree denominate piazza Pia e Largo Giovanni
XXIII, nonche' la carreggiata centrale di  via  della  Conciliazione,
fino a via della Traspontina; 
    l'istituenda  area  pedonale  dovra'   essere   interdetta   alla
circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e  di
soccorso, i velocipedi, e  i  mezzi  AMA  per  la  pulizia,  nonche',
considerata la presenza di gradoni e di elementi di arredo urbano che
impediscono la circolazione in sicurezza delle vetture, dovra' essere
preclusa alla circolazione dei veicoli a servizio delle  persone  con
limitate o impedite capacita' motorie; 
  Considerato, altresi', che: 
    la definizione delle aree pedonali  e'  rinvenibile  all'art.  3,
comma 1, punto 2) del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    l'istituzione delle aree pedonali e'  sancita  dal  Nuovo  Codice
della strada, ex art. 7, comma 9, che  prevede  che  «I  comuni,  con
deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree  pedonali
e le zone  a  traffico  limitato  tenendo  conto  degli  effetti  del
traffico  sulla   sicurezza   della   circolazione,   sulla   salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale  e  culturale  e  sul
territorio. [omissis]»; 
    il rispetto dei tempi delle  procedure  ordinarie  dettati  dalla
normativa vigente per l'istituzione delle aree pedonali in parola, da
adottarsi con delibera di Giunta capitolina, ai sensi  dell'art.  48,
comma  2  del  decreto   legislativo   n.   267/2000   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  non  permette  l'osservanza   della
stringente  tempistica  prevista   per   l'avvio   della   Festivita'
giubilare, oramai divenuta imminente; 
    ai fini  dell'individuazione  dell'esatto  perimetro  della  zona
sopra specificata, si fa espresso rinvio al PGTU - regolamento viario
e  classifica  funzionale  delle  strade  urbane  di  Roma  Capitale,
adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina  n.  21  del  16
aprile  2015,  cui  altresi'  ci  si  riferisce  per  quanto  attiene
l'attuazione della disciplina  di  traffico  provvisoria  delle  aree
pedonali, che in detta  disposizione  e'  demandata  alla  competenza
della Polizia locale di Roma Capitale. 
  Attesa la necessita' di procedere con urgenza,  stante  l'imminente
apertura della Porta Santa della Basifica di  San  Pietro  che  dara'
avvio al Giubileo della Speranza, alla istituzione temporanea, per un
periodo non superiore a sessanta giorni  decorrenti  dalla  data  del
presente provvedimento, dell'area pedonale di  Lungotevere  Vaticano,
Lungotevere Castello e via della Conciliazione, come sopra descritta; 
  Attesa, altresi' la necessita' che  i  competenti  uffici  di  Roma
Capitale adottino i necessari atti volti alla definitiva  istituzione
dell'area pedonale entro il su richiamato termine; 
  Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato
in data 2  febbraio  2024,  acquisito  in  pari  data  al  protocollo
commissariale al n. RM/2024/541, la  quale,  esprimendosi  in  ordine
all'ambito di applicazione dei poteri  derogatori  commissariali,  di
cui ai commi 425, 425-bis  e  425-ter  dell'art.  1  della  legge  n.
234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali
deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo  delineato  dalle
norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e,  dall'altro,  che
[...] esse rispettino il  criterio  «teleologico»  della  coerenza  e
della proporzionalita' con  le  finalita'  da  raggiungere,  rispetto
all'evento giubilare 2025 [...]»; 
  Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilita'  e
le ragioni di necessita' ed  urgenza  evidenziate  in  premessa,  con
l'istituzione  dell'area  pedonale,  come  sopra   declinata,   come,
peraltro, segnalato dalla Polizia di Roma  Capitale  con  nota  prot.
RH316907 in  data  20  dicembre  2024,  acquisita  in  pari  data  al
protocollo della struttura commissariale al numero RM7736; 
  Per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                               Ordina: 
 
  Con i poteri di cui al comma  425,  dell'art.  1,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni: 
    1) in deroga alle previsioni di cui al comma 2, dell'art. 48  del
testo unico degli enti locali, approvato con decreto  legislativo  n.
267 del 18 agosto 2000 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma  9,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  l'istituzione  temporanea,  per  un  periodo   non
superiore a  sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  del  presente
provvedimento, dell'area pedonale come di seguito identificata: 
      area pedonale di Lungotevere Vaticano, Lungotevere  Castello  e
via  della  Conciliazione:  l'area  si  snoda  in  tutto  il   tratto
ricompreso tra Lungotevere Castello, Ponte Sant'Angelo,  includendovi
Lungotevere Vaticano e le aree denominate piazza Pia e Largo Giovanni
XXIII, nonche' la carreggiata centrale di  via  della  Conciliazione,
fino a via della Traspontina. 
      Tale area e' interdetta alla circolazione  dei  veicoli,  salvo
quelli in servizio di emergenza e di  soccorso,  i  velocipedi,  e  i
mezzi AMA addetti alla pulizia; 
    2) in considerazione della nuova conformazione assunta  dai  siti
in argomento e della  presenza  di  elementi  di  arredo  urbano  ivi
collocati, tra  cui  ampi  gradoni  e  fioriere  che  impediscono  la
circolazione veicolare in sicurezza, in aderenza con le previsioni di
cui all'art. 3, comma 1, punto 2) ultimo  periodo  del  Nuovo  Codice
della strada, nell'area pedonale di cui al punto  1),  dovra'  essere
preclusa la circolazione dei veicoli a  servizio  delle  persone  con
limitate o impedite capacita' motorie; 
    3) ai competenti uffici di Roma Capitale di adottare i  necessari
atti volti alla definitiva istituzione dell'area  pedonale  entro  il
termine richiamato al punto 1); 
    4) di demandare alla Polizia locale di Roma Capitale l'attuazione
della disciplina di traffico provvisoria delle aree pedonali  di  cui
al punto 1) e con le prescrizioni stabilite al precedente  punto  2),
ai sensi del punto 3.2 del Piano generale del traffico urbano di Roma
Capitale  e  del  regolamento  viario,  approvato  con  deliberazione
dell'Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015; 
    5) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti  uffici
di Roma Capitale per il seguito di competenza; 
    6)  la  pubblicazione   della   presente   ordinanza   sul   sito
istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile
al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 
    7) la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presenza ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009,  n.
69,  recante  delega  al  Governo  per  il  riordino   del   processo
amministrativo".» e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
    Roma, 20 dicembre 2024 
 
                                         Il Commissario straordinario 
                                                  di Governo          
                                                  Gualtieri