IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata
conferita delega al Governo per la riforma fiscale;
Visti, in particolare, gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b),
recanti, rispettivamente, i principi e criteri direttivi per la
revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione
in via generalizzata del principio del contraddittorio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 6 dicembre 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente
1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «degli articoli 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme della
Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,» e le parole
«tributario, e» sono sostituite dalle seguenti: «tributario, criteri
di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a
tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le regioni e gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le
materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi
stabiliti dalla presente legge.»;
3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della
presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e
dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela
dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di
proporzionalita' e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono
come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative
autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al
comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.»;
4) il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 2, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la
disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si
applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.»;
c) all'articolo 3, comma 1, la parola: «periodici» e' sostituita
dalle seguenti: «dovuti, determinati o liquidati periodicamente» e,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le presunzioni
legali non si applicano retroattivamente.»;
d) all'articolo 6, comma 5, la parola: «nulli» e' sostituita
dalla seguente: «annullabili»;
e) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). - 1. Salvo quanto
previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili
dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a
pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed effettivo
ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente
articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati,
di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria
comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la
conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un
termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali
controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia
degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza
del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine
e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione
dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato
per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di
decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e'
posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza
del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle
osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle
che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Gli atti
dell'amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «,
autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione
tributaria,»; le parole: «secondo quanto prescritto dall'articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei
provvedimenti amministrativi indicando i presupposti di fatto» sono
sostituite dalle seguenti: «, a pena di annullabilita', indicando
specificamente i presupposti, i mezzi di prova»; e le parole: «che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «su cui si fonda la decisione»;
2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ad un altro
atto,» sono inserite le seguenti: «che non e' gia' stato portato a
conoscenza dell'interessato»; le parole: «questo deve essere» sono
sostituite dalle seguenti: «lo stesso e'»; dopo le parole: «che lo
richiama» sono inserite le seguenti: «, salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica
espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti
nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati»;
3) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non
possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se
non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i
presupposti e non siano maturate decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto
con il quale e' comunicata una pretesa per tributi, interessi,
sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la
norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione,
l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di
decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in
considerazione per la relativa quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresi'
agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati
solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma
notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
g) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Annullabilita' degli atti dell'amministrazione
finanziaria). - 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria
impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono
annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla
competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e
sulla validita' degli atti.
2. I motivi di annullabilita' e di infondatezza dell'atto sono
dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del
giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e
non sono rilevabili d'ufficio.
Art. 7-ter (Nullita' degli atti dell'amministrazione finanziaria).
- 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati
per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o
elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullita'
qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore
successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullita' di cui al presente articolo possono essere
eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla
ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del
credito.
Art. 7-quater (Irregolarita' degli atti dell'amministrazione
finanziaria). - 1. La mancata o erronea indicazione delle
informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di
annullabilita'.
Art. 7-quinquies (Vizi dell'attivita' istruttoria). - 1. Non sono
utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale
del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui
all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.
Art. 7-sexies (Vizi delle notificazioni). - 1. E' inesistente la
notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei
suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti
giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il
destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la
notificazione eseguita in violazione delle norme di legge e' nulla,
ma la nullita' puo' essere sanata dal raggiungimento dello scopo
dell'atto, sempreche' l'impugnazione sia proposta entro il termine di
decadenza dell'accertamento.
2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne
comporta l'inefficacia.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli
interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei
confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i
coobbligati.»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 5, dopo le parole: «atti e documenti» sono inserite
le seguenti: «, incluse le scritture contabili» e dopo la parola
«formazione» sono aggiunte le seguenti: «o utilizzazione»; inoltre,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decorso del termine
preclude definitivamente la possibilita' per l'amministrazione
finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.»;
2) al comma 6, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le
seguenti: «dell'economia e» e le parole: «, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza,» sono
soppresse;
i) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario). -
1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma
l'emendabilita' di vizi formali e procedurali, il contribuente ha
diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione
accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni
periodo d'imposta.
Art. 9-ter (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti). -1.
Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la
corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione
finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso
l'interoperabilita', dati e informazioni riguardanti i contribuenti,
contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il
rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i
dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di
trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente
derogati.»;
l) all'articolo 10, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresi' dovuti
i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi
dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza
unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno
indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono
successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta
giurisprudenza o dei predetti atti.»;
m) dopo l'articolo 10-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter (Principio di proporzionalita' nel procedimento
tributario). - 1. Il procedimento tributario bilancia la protezione
dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei
diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.
2. In conformita' al principio di proporzionalita', l'azione
amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo,
non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti
dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al
raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2 si
applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione
fiscale e alle sanzioni tributarie.
Art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria). -
1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte
all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia
all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in
pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi
di manifesta illegittimita' dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente
eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i
termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza
passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria,
nonche' decorso un anno dalla definitivita' dell'atto viziato per
mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate
dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in
caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.
Art. 10-quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa).
- 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione
finanziaria puo' comunque procedere all'annullamento, in tutto o in
parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione,
senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o
in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimita' o
dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.
Art. 10-sexies (Documenti di prassi). - 1. L'amministrazione
finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e
nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
a) circolari interpretative e applicative;
b) consulenza giuridica;
c) interpello;
d) consultazione semplificata.
Art. 10-septies (Circolari). - 1. L'amministrazione finanziaria
pubblica circolari per fornire:
a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove
disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a
nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare
complessita';
d) istruzioni operative ai suoi uffici.
2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore
interesse, puo' effettuare interlocuzioni preventive con soggetti
istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di
categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonche'
farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro
pubblicazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando
nominato, il suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione
finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria gli
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1,
lettere a), b) e c).
Art. 10-octies (Consulenza giuridica). - 1. L'amministrazione
finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle
associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali,
agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali,
nonche' alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti
interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza
generale che non riguardano singoli contribuenti.
2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei
termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei
termini di prescrizione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottate disposizioni applicative del presente articolo.
Art. 10-nonies (Consultazione semplificata). - 1. Le persone
fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2,
avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria
accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche
per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una
apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di
tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo
10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e
interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 e' offerto
esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non
residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che applicano il regime di contabilita' semplificata.
3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al
quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando
la risposta al quesito non e' individuata univocamente, la banca dati
informa il contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La
risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2,
esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo e'
condizione di ammissibilita' ai fini della presentazione di istanze
di interpello.»;
n) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Interpello). - 1. Il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante
fattispecie concrete e personali relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono
condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta
interpretazione;
b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle
disposizioni tributarie ad esse applicabili;
c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica
fattispecie;
d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente
altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la
dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi
non possono verificarsi;
e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita'
degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di
specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita'
degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo
24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 e' riservato ai
soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che
presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
3. La presentazione dell'istanza di interpello e' in ogni caso
subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare
iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie
fiscali, la cui misura e le cui modalita' di corresponsione sono
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o
di ricavi e della particolare rilevanza e complessita' della
questione oggetto di istanza.
4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva
incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante
documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie
corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facolta' di chiedere
documentazione integrativa da produrre secondo le modalita' e i
termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di
novanta giorni che, in ogni caso, e' sospeso tra il 1° e il 31 agosto
e ogni volta che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad
altra amministrazione. Se il parere non e' reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di
interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno
festivo e' senz'altro prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo
dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando
la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine
previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione
prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta,
espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla
istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del
contribuente riconducibili alla fattispecie gia' oggetto di
interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali
comportamenti futuri dell'istante.
6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle
scadenze previste dalle norme tributarie ne' sulla decorrenza dei
termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei
termini di prescrizione.
7. La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie,
atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso
dell'istruttoria delle istanze di interpello.»;
o) all'articolo 12 il comma 7 e' abrogato;
p) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Garante nazionale del contribuente). - 1. E' istituito il
Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in
Roma che opera in piena autonomia e che e' scelto e nominato dal
Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni,
rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalita',
produttivita' ed attivita' svolta.
2. Il Garante nazionale del contribuente e' scelto tra:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed
economiche, notai, in servizio o a riposo;
b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in
pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini
nazionali di appartenenza.
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante
nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di
segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto
che lamenti disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi
amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra
cittadini e amministrazione finanziaria:
a) puo' rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie
fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore
organizzazione dei servizi;
b) puo' accedere agli uffici finanziari per controllarne la
funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione al
contribuente, nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico;
c) puo' richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto
previsto dagli articoli 5 e 12 nonche' al rispetto dei termini
previsti per il rimborso d'imposta;
d) relaziona ogni sei mesi sull'attivita' svolta al Ministro
dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al
Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli
aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati
e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo
della politica fiscale.».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6-bis,
10-octies e 10-nonies della legge 27 luglio 2000, n. 212, come
introdotti, rispettivamente, dalle lettere e) e m) del comma 1, si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 04/01/2024, n. 3
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al
Governo per la riforma fiscale» e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 111 del
2023 e' il seguente:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per la revisione
dello statuto dei diritti del contribuente). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici per la revisione dello statuto dei diritti del
contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le
cui disposizioni costituiscono principi generali
dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice
della legislazione tributaria:
a) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti
impositivi, anche mediante l'indicazione delle prove su cui
si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento
del contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al
fine di:
1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello
di cui all'art. 11 della citata legge n. 212 del 2000,
incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi
di carattere generale, anche indicanti una casistica delle
fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito
dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le
associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali
di interessi collettivi nonche' tenendo conto delle
proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
2) rafforzare il divieto di presentazione di
istanze di interpello, riservandone l'ammissibilita' alle
sole questioni che non trovano soluzione in documenti
interpretativi gia' emanati;
3) subordinare, per le persone fisiche e i
contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della
procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non e'
possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di
interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso
l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza
artificiale;
4) subordinare l'ammissibilita' delle istanze di
interpello al versamento di un contributo, da graduare in
relazione a diversi fattori, quali la tipologia di
contribuente o il valore della questione oggetto
dell'istanza, finalizzato al finanziamento della
specializzazione e della formazione professionale continua
del personale delle agenzie fiscali;
d) disciplinare l'istituto della consulenza
giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone
presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
e) prevedere una disciplina generale del diritto di
accesso agli atti del procedimento tributario;
f) prevedere una generale applicazione del principio
del contraddittorio a pena di nullita';
g) prevedere una disciplina generale delle cause di
invalidita' degli atti impositivi e degli atti della
riscossione;
h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela
estendendone l'applicazione agli errori manifesti
nonostante la definitivita' dell'atto, prevedendo
l'impugnabilita' del diniego ovvero del silenzio nei
medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni di
diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita'
nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte
dei conti alle sole condotte dolose;
i) prevedere l'istituzione e la definizione dei
compiti del Garante nazionale del contribuente, quale
organo monocratico con incarico di durata quadriennale,
rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione
del Garante del contribuente, operante presso ogni
direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
delle province autonome, di cui all'art. 13 della legge 27
luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva
invarianza degli oneri finanziari.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della
citata legge n. 111 del 2023, e' il seguente:
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1 il Governo osserva altresi' i seguenti principi
e criteri direttivi specifici per la revisione
dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai
tributi degli enti territoriali:
a) Omissis;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a
sessanta giorni a favore del contribuente per formulare
osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela
previsto dall'art. 12, comma 7, della citata legge n. 212
del 2000;
Omissis.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della
presente legge, in attuazione delle norme della
Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione
europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
costituiscono principi generali dell'ordinamento
tributario, criteri di interpretazione della legislazione
tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto
tributario. Le medesime disposizioni possono essere
derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi
speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
3-bis. Le amministrazioni statali osservano le
disposizioni della presente legge concernenti la garanzia
del contradditorio e dell'accesso alla documentazione
amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il
divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e
l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come
principi per le Regioni e per gli enti locali che
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel
rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni della
presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono
stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle
disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere
livelli ulteriori di tutela.
4. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie). - 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di
legge che contengono disposizioni tributarie devono
menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle
partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare
l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non
hanno un oggetto tributario non possono contenere
disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei
provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno
indicando anche il contenuto sintetico della disposizione
alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie
debbono essere introdotte riportando il testo
conseguentemente modificato.
4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la
disciplina del presupposto tributario e dei soggetti
passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in
esse considerati.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n.
212 del 2000, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono. Le presunzioni legali non si applicano
retroattivamente.».
- Il testo dell'art. 6, comma 5, della citata legge n.
212 del 2000, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) -
Omissis.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni,
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare
il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi
telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre
i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque
non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto
ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i
provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di
cui al presente comma.».
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 7 (Chiarezza e motivazione degli atti). - 1. Gli
atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente
impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione
tributaria, sono motivati, a pena di annullabilita',
indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e
le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se
nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto che
non e' gia' stato portato a conoscenza dell'interessato, lo
stesso e' allegato all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la
motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i
dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si
ritengono sussistenti e fondati.
1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento
dell'atto non possono essere successivamente modificati,
integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un
ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano
maturate decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il
primo atto con il quale e' comunicata una pretesa per
tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli
interessi, la tipologia, la norma tributaria di
riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in
relazione alla quale sono stati calcolati, la data di
decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di
tempo preso in considerazione per la relativa
quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano
altresi' agli atti della riscossione emessi nei confronti
dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo
l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di
pagamento nei loro confronti.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei
concessionari della riscossione devono tassativamente
indicare:
a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato o
comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i
quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito
dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale
o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in
caso di atti impugnabili.
3. (Abrogato).
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il
ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne
ricorrano i presupposti.».
- Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 8 (Tutela dell'integrita' patrimoniale). - 1.
L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per
compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui
senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne'
prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario
stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare
il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto
richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la
rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va
effettuato quando sia stato definitivamente accertato che
l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore
rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti,
incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti
tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla
loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il
decorso del termine preclude definitivamente la
possibilita' per l'Amministrazione finanziaria di fondare
pretese su tale documentazione.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni
di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai
redditi tassati, anche previste dall'art. 15 della legge 5
luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa
legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre
comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle
relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni
vigenti in materia di compensazione, con regolamenti
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'estinzione
dell'obbligazione tributaria mediante compensazione,
estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002,
l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali
attualmente non e' previsto.».
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente). - 1. I rapporti tra contribuente
e amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa. Limitatamente ai tributi
unionali, non sono altresi' dovuti i tributi nel caso in
cui gli orientamenti interpretativi dell'Amministrazione
finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero
ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un
legittimo affidamento nel contribuente, vengono
successivamente modificati per effetto di un mutamento
della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non
determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma
tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullita' del contratto.».
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 11 (Interpello). - 1. Il contribuente puo'
interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una
risposta riguardante fattispecie concrete e personali
relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando
vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro
corretta interpretazione;
b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce
delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a
una specifica fattispecie;
d) disapplicazione di disposizioni tributarie che,
per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive
del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
e) sussistenza delle condizioni e valutazione della
idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge
per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti dalla legge;
f) sussistenza delle condizioni e valutazione della
idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai
fini dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 e'
riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli
articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di
interpello di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147.
3. La presentazione dell'istanza di interpello e' in
ogni caso subordinata al versamento di un contributo,
destinato a finanziare iniziative per implementare la
formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui
misura e le cui modalita' di corresponsione sono
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione della tipologia di contribuente, del
suo volume di affari o di ricavi e della particolare
rilevanza e complessita' della questione oggetto di
istanza.
4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni
di obiettiva incertezza quando l'amministrazione
finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o
risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a
quella rappresentata dal contribuente.
5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facolta' di
chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le
modalita' e i termini di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle
istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in
ogni caso, e' sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta
che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra
amministrazione. Se il parere non e' reso entro sessanta
giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque
all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che
cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La risposta,
scritta e motivata, vincola ogni organo della
Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al
contribuente entro il termine previsto, il silenzio
equivale a condivisione della soluzione prospettata dal
contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche
a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti
della risposta alla istanza di interpello si estendono ai
comportamenti successivi del contribuente riconducibili
alla fattispecie gia' oggetto di interpello, salvo
rettifica della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. La presentazione della istanza di interpello non
incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie ne'
sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. La risposta alla istanza di interpello non e'
impugnabile.
8. Le disposizioni di cui all'art. 32, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'art. 52, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si
applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti
richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria
delle istanze di interpello.».
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali). - 1. Tutti gli accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attivita' commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla
base di esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti
adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di
esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare
la minore turbativa possibile allo svolgimento delle
attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o
professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al
contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
amministrativi e contabili puo' essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e
del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di
verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessita' dell'indagine individuati
e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori
possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del
contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
procedano con modalita' non conformi alla legge, puo'
rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo
quanto previsto dall'art. 13.
7. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 212 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«1. E' istituito il Garante nazionale del contribuente,
organo monocratico con sede in Roma che opera in piena
autonomia e che e' scelto e nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze per la durata di quattro
anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della
professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.
2. Il Garante nazionale del contribuente e' scelto tra:
a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai
rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di
segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro
soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarita',
scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli
o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare
il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione
finanziaria:
a) puo' rivolgere raccomandazioni ai direttori delle
Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e
della migliore organizzazione dei servizi;
b) puo' accedere agli uffici finanziari per
controllarne la funzionalita' dei servizi di assistenza e
di informazione al contribuente, nonche' l'agibilita' degli
spazi aperti al pubblico;
c) puo' richiamare gli uffici finanziari al rispetto
di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonche' al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
d) relaziona ogni sei mesi sull'attivita' svolta al
Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle
Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di
finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e
prospettando le relative soluzioni;
e) con relazione annuale fornisce al Governo e al
Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.».