La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' nella  valorizzazione  delle
attivita'  di  missione  pubblica  dell'Istituto  della  Enciclopedia
italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base  di
dati della  Biografia  nazionale  e  dell'Osservatorio  della  lingua
italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso  di  cento
anni di storia, nonche' al fine di favorire l'arricchimento della sua
banca  dati,  la  certificazione   dei   contenuti,   la   necessaria
transizione e trasformazione multimediale per una migliore  fruizione
anche  attraverso  gli  strumenti  digitali,   oltre   che   la   sua
internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni,  al  medesimo
Istituto e' concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2024. 
  2. In merito alle  attivita'  finanziate  ai  sensi  del  comma  1,
l'Istituto della Enciclopedia  italiana  riferisce  annualmente  alle
Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e  sul
lavoro svolto. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                        Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il comma 199 dell'art. 1  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190  recante:  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita'  2015)»,  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario n. 99 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  29
          dicembre 2014: 
                «199.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
          2019 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.»