IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e,  in
particolare, gli articoli 8 e 9; 
  Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20  settembre  2004,  n.
245,   «Regolamento   recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento   dell'Agenzia   Italiana   del   Farmaco,   a    norma
dell'articolo 48, comma 13, del  D.L.  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito  nella  L.  24  novembre  2003,  n.   326»,   di   seguito
«regolamento»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo  2012,  n.  53,
«Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e,  in  particolare,
l'articolo 13, comma 1-bis, che istituisce, nell'ambito  dell'Agenzia
italiana del  farmaco  (AIFA),  le  figure  dirigenziali  di  livello
generale   del   direttore    amministrativo    e    del    direttore
tecnico-scientifico; 
  Visto l'articolo 38 del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Visto l'articolo 3 del  decreto-legge  8  novembre  2022,  n.  169,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  196,
e, in particolare, i commi 1-bis e 1-ter, che hanno disposto: 
    a) la soppressione, a  far  data  dal  1°  dicembre  2023,  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso, operanti presso la AIFA, e la contestuale istituzione della
Commissione scientifica ed economica del farmaco, cui sono attribuite
le relative funzioni; 
    b) l'individuazione del  Presidente  dall'AIFA,  quale  organo  e
rappresentante legale dell'Agenzia, con abrogazione della lettera  a)
del comma 4, dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, a decorrere dalla data di efficacia della relativa nomina; 
    c) la disciplina delle funzioni, nonche' le modalita'  di  nomina
del direttore  amministrativo  e  del  direttore  tecnico-scientifico
istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60; 
    d)   la   modifica   della   composizione   del   consiglio    di
amministrazione, costituito dal presidente e da  quattro  componenti,
di cui uno designato dal Ministro della  salute,  uno  designato  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  due  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto lo stesso articolo 3, comma 1-bis, che assegna ad un  decreto
ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 48,  comma  13,  del
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 24 novembre 2003, n.  326,  la  disciplina  per  individuare  i
criteri e le modalita' di nomina  dei  componenti  della  Commissione
unica, le modalita' di nomina  e  le  funzioni  del  Presidente,  del
Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico  nonche'
l'assegnazione delle funzioni gia' attribuite al Direttore  generale,
all'esito della soppressione della medesima figura; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, «Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
agosto 2022, n. 143,  «Regolamento  in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 596, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  in  materia  di
compensi, gettoni di presenza e ogni altro  emolumento  spettante  ai
componenti gli organi di amministrazione e di controllo,  ordinari  e
straordinari, degli enti pubblici»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 15 novembre 2023; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data
23 novembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Modifiche all'articolo 1 del regolamento 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «di  seguito  denominato
"legge  di  riferimento"»  sono  inserite   le   seguenti:   «nonche'
dall'articolo  3  del  decreto-legge  8  novembre   2022,   n.   169,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo l'art. 17, commi  3  e  4,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1998, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (omissis) 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.» 
              -  Si riportano il testo  degli  articoli  8  e  9  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.: 
              «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                d1)  l'approvazione  dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere; 
                d3)   l'acquisizione   di   dati    e    notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                d4) l'indicazione di eventuali  specifiche  attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'azione   amministrativa;   attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. 
              Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). -  1.
          Alla copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
                a) mediante l'inquadramento del personale  trasferito
          dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          articolo 8, comma 1; 
                b) mediante le procedure di mobilita' di cui al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
                c)  a  regime,  mediante  le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'agenzia   sono
          coperti: 
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
                c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   48   del
          decreto-legge 30 settembre 1999, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          recante «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e
          per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
          S.O.: 
              «Art.   48   (Tetto   di   spesa    per    l'assistenza
          farmaceutica). -  1.  A  decorrere  dall'anno  2004,  fermo
          restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, della legge 16 novembre  2001,  n.  405,  in
          materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere  a
          carico del SSN per l'assistenza  farmaceutica  complessiva,
          compresa quella relativa al  trattamento  dei  pazienti  in
          regime di ricovero ospedaliero,  e'  fissata,  in  sede  di
          prima  applicazione,  al  16  per  cento  come  valore   di
          riferimento,  a  livello  nazionale  ed  in  ogni   singola
          regione. Tale percentuale  puo'  essere  rideterminata  con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico flusso informativo  sull'assistenza  farmaceutica
          relativa ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal  1°  gennaio
          2004 sulla base di Accordo definito in sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome. Il decreto,  da  emanarsi  entro  il  30
          giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
          informativo dei dati. 
              2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
          strumento di tutela della salute e che  i  medicinali  sono
          erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto  inclusi
          nei livelli essenziali di assistenza, al fine di  garantire
          l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica  e
          di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
          sviluppo, e' istituita, con effetto dal  1°  gennaio  2004,
          l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
          Agenzia,  sottoposta  alle  funzioni   di   indirizzo   del
          Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
          salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. L'Agenzia e' dotata  di  personalita'  giuridica  di
          diritto   pubblico   e    di    autonomia    organizzativa,
          patrimoniale,  finanziaria  e   gestionale.   Alla   stessa
          spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti  e
          funzioni di alta consulenza  tecnica  al  Governo  ed  alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
          il farmaco con riferimento alla ricerca, agli  investimenti
          delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione,  alla
          distribuzione,   alla   informazione   scientifica,    alla
          regolazione  della  promozione,   alla   prescrizione,   al
          monitoraggio del consumo, alla sorveglianza  sugli  effetti
          avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi. 
              4. Sono organi dell'Agenzia da  nominarsi  con  decreto
          del Ministro della salute: 
                a)  il  direttore  generale,  nominato   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome; 
                b) il consiglio di amministrazione costituito  da  un
          Presidente designato dal Ministro  della  salute,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le Regioni e le Province autonome, e da quattro  componenti
          di cui due designati dal Ministro della salute e due  dalla
          predetta Conferenza permanente; 
                c) il collegio dei revisori dei conti  costituito  da
          tre  componenti,  di  cui  uno   designato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con funzioni di  presidente,
          uno dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome. 
              5. L'Agenzia svolge  i  compiti  e  le  funzioni  della
          attuale Direzione Generale dei Farmaci  e  dei  Dispositivi
          Medici, con esclusione delle funzioni di cui  alle  lettere
          b), c), d), e) ed f)  del  comma  3,  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2003,  n.
          129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi
          tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di  spesa
          farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale,
          e' affidato il compito di: 
                a) promuovere la definizione di  liste  omogenee  per
          l'erogazione e di linee guida per la terapia  farmacologica
          anche per i farmaci a  distribuzione  diretta,  per  quelli
          impiegati nelle varie forme di  assistenza  distrettuale  e
          residenziale nonche' per quelli  utilizzati  nel  corso  di
          ricoveri ospedalieri; 
                b)    monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente dal Direttore generale  dell'Agenzia  o  suo
          delegato e da un rappresentate designato  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
          Province autonome,  il  consumo  e  la  spesa  farmaceutica
          territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi  e
          la spesa farmaceutica a carico del cittadino.  I  dati  del
          monitoraggio  sono  comunicati  mensilmente  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                c) provvedere entro il 30 settembre di ogni  anno,  o
          semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto  di  spesa
          di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale,  sulla  base
          dei criteri di costo e di efficacia in modo da  assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei  vigenti  documenti  contabili  di  finanza   pubblica,
          nonche', in particolare, il rispetto dei livelli  di  spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  in  data  8  agosto  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6  settembre
          2001; 
                d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
          comportanti, a parere della struttura  tecnico  scientifica
          individuata dai decreti  di  cui  al  comma  13,  vantaggio
          terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria  del
          prontuario, una specifica valutazione  di  costo-efficacia,
          assumendo  come  termini  di   confronto   il   prezzo   di
          riferimento per la relativa categoria terapeutica  omogenea
          e il costo giornaliero comparativo nell'ambito  di  farmaci
          con  le  stesse  indicazioni  terapeutiche,  prevedendo  un
          premio di prezzo sulla base dei  criteri  previsti  per  la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani; 
                e) provvedere alla immissione di  nuovi  farmaci  non
          comportanti, a  parere  della  predetta  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          vantaggio terapeutico, in sede di revisione  ordinaria  del
          prontuario, solo se il prezzo del  medesimo  medicinale  e'
          inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali  per
          la relativa categoria terapeutica omogenea; 
                f) procedere in caso  di  superamento  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure  di  cui
          alle  lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,   a
          ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60  per
          cento del superamento, la quota di spettanza al  produttore
          prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. La quota di spettanza  dovuta  al  farmacista
          per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario  nazionale
          viene rideterminata includendo la riduzione della quota  di
          spettanza al  produttore,  che  il  farmacista  riversa  al
          Servizio come maggiorazione dello sconto. Il  rimanente  40
          per cento del superamento  viene  ripianato  dalle  Regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica,  di  cui  all'articolo  4,   comma   3,   del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405,  e
          costituisce    adempimento     ai     fini     dell'accesso
          all'adeguamento del finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni; 
                f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
          spesa di cui al comma 1, ad integrazione o  in  alternativa
          alle misure di cui  alla  lettera  f),  ad  una  temporanea
          riduzione del prezzo  dei  farmaci  comunque  dispensati  o
          impiegati dal Servizio sanitario  nazionale,  nella  misura
          del 60 per cento del superamento; 
                g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
          anche di cofinanziamento pubblico-privato,  per  promuovere
          la ricerca scientifica di carattere  pubblico  sui  settori
          strategici del farmaco e per favorire gli  investimenti  da
          parte delle aziende in ricerca e sviluppo; 
                h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
          programma annuale di attivita' ed interventi,  da  inviare,
          per il tramite del Ministro della salute,  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, che esprime parere entro il  31  gennaio
          successivo; 
                i)  predisporre  periodici  rapporti  informativi  da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari; 
                l) provvedere, su proposta  della  struttura  tecnico
          scientifica individuata dai decreti di  cui  al  comma  13,
          entro il 30  giugno  2004  alla  definitiva  individuazione
          delle confezioni ottimali per l'inizio  e  il  mantenimento
          delle terapie contro le patologie croniche  con  farmaci  a
          carico del SSN, provvedendo altresi' alla  definizione  dei
          relativi criteri del prezzo. A decorrere dal  settimo  mese
          successivo alla data di  assunzione  del  provvedimento  da
          parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali  presenti  nel
          Prontuario Farmaceutico  Nazionale,  per  cui  non  si  sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento. 
              6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e),  f)
          sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
          su proposta del direttore generale. Ai fini della  verifica
          del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma  1,  alla
          proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
          effetti finanziari sul SSN. 
              7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro  della
          salute sono trasferite all'Agenzia le unita'  di  personale
          gia' assegnate agli uffici  della  Direzione  Generale  dei
          Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
          cui  competenze  transitano  alla  medesima   Agenzia.   Il
          personale trasferito non potra' superare il  60  per  cento
          del personale in servizio alla data del 30  settembre  2003
          presso  la  stessa  Direzione  Generale.  Detto   personale
          conserva  il  trattamento   giuridico   ed   economico   in
          godimento. A seguito del trasferimento del  personale  sono
          ridotte in maniera corrispondente  le  dotazioni  organiche
          del Ministero della  salute  e  le  relative  risorse  sono
          trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette  dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. Resta  confermata
          la collocazione nel comparto di  contrattazione  collettiva
          attualmente previsto per il personale trasferito  ai  sensi
          del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
          particolari e motivate esigenze, cui non  puo'  far  fronte
          con personale in  servizio,  e  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita' finanziarie, personale tecnico  o  altamente
          qualificato, con contratti a tempo determinato  di  diritto
          privato. L'Agenzia puo' altresi'  avvalersi,  nei  medesimi
          limiti di disponibilita' finanziaria,  e  comunque  per  un
          numero non superiore a 40 unita',  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di
          personale in  posizione  di  comando  dal  Ministero  della
          salute, dall'Istituto  Superiore  di  sanita',  nonche'  da
          altre Amministrazioni dello  Stato,  dalle  Regioni,  dalle
          Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca. 
              8. Agli oneri relativi  al  personale,  alle  spese  di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,   nonche'   per   l'attuazione    del    programma    di
          farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b),  si
          fa fronte: 
                a) mediante le  risorse  finanziarie  trasferite  dai
          capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,  3006,  3007,  3130,
          3430 e 3431 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della salute; 
                b) mediante le entrate derivanti dalla  maggiorazione
          del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
          12, della legge 29  dicembre  1990,  n.  407  e  successive
          modificazioni; 
                c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
          stipulati con l'Agenzia  europea  per  la  Valutazione  dei
          Medicinali  (EMEA)  e  con  altri  organismi  nazionali  ed
          internazionali    per    prestazioni     di     consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca; 
                c-bis)  mediante  eventuali  introiti  derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia. 
              9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,   lettera   a),
          confluiscono  nel  fondo  stanziato  in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  della  salute  e  suddiviso  in  tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali. 
              10. Le risorse di cui al comma  8,  lettere  b)  e  c),
          affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. 
              10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,  spettano
          per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente
          al bilancio della stessa. 
              10-ter. Le somme a carico delle officine  farmaceutiche
          di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
          29  maggio  1991,  n.  178,  e  successive   modificazioni,
          spettano  all'Agenzia  ed   affluiscono   direttamente   al
          bilancio della stessa. 
              11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  9  e'
          autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale. 
              11-bis. Con effetto dal 1° gennaio  2005,  con  decreto
          del Ministro della salute  sono  trasferiti  in  proprieta'
          all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
          all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2005,  al   finanziamento
          dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo  11,  comma
          3, lettera  d)  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              13. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  salute,
          di concerto con il Ministro della funzione pubblica  e  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
          Conferenza Permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome, da adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   adottate   le
          necessarie norme regolamentari per  l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia, prevedendo  che  l'Agenzia  per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture amministrative e tecnico  scientifiche,  compresa
          quella che assume le  funzioni  tecnico  scientifiche  gia'
          svolte dalla Commissione unica del farmaco e  disciplinando
          i casi di decadenza degli  organi  anche  in  relazione  al
          mantenimento  dell'equilibrio  economico  finanziario   del
          settore dell'assistenza farmaceutica. 
              14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte  le
          funzioni gia' svolte dalla medesima  Commissione  da  parte
          degli organi e delle strutture dell'Agenzia. 
              15. Per quanto non diversamente disposto  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
          8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Le Aziende farmaceutiche, entro  il  30  aprile  di
          ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
          dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta  nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
          ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
          schema approvato con decreto del Ministro della salute. 
              18. Entro la medesima data  di  cui  al  comma  17,  le
          Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo  istituito
          presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per  cento  delle
          spese  autocertificate  decurtate  delle   spese   per   il
          personale addetto. 
              19. Le risorse confluite nel fondo di cui al  comma  18
          sono destinate dall'Agenzia: 
                a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
          nazionale per l'impiego,  a  carico  del  SSN,  di  farmaci
          orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
          speranza di cura, in attesa della commercializzazione,  per
          particolari e gravi patologie; 
                b) per il rimanente 50 per cento: 
                  1)  all'istituzione,  nell'ambito   delle   proprie
          strutture, di un Centro di  informazione  indipendente  sul
          farmaco; 
                  2) alla realizzazione, di concerto con le  Regioni,
          di  un  programma  di   farmacovigilanza   attiva   tramite
          strutture  individuate  dalle  Regioni,  con  finalita'  di
          consulenza e formazione continua  dei  Medici  di  Medicina
          generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
          con  le  organizzazioni  di   categorie   e   le   Societa'
          scientifiche pertinenti e le Universita'; 
                  3) alla  realizzazione  di  ricerche  sull'uso  dei
          farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
          comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
          terapeutico  aggiunto,  nonche'  sui   farmaci   orfani   e
          salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS,  alle
          Universita' ed alle Regioni, e, anche  su  richiesta  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  o
          delle societa' scientifiche nazionali del  settore  clinico
          di specifico interesse, sentito il Consiglio  superiore  di
          sanita', alla sperimentazione clinica di medicinali per  un
          impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione  in
          commercio; 
                4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di
          farmacovigilanza,  di   ricerca,   di   formazione   e   di
          aggiornamento del personale. 
              20. Al fine di garantire una migliore  informazione  al
          paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni  dei
          medicinali devono contenere un foglietto  illustrativo  ben
          leggibile  e   comprensibile,   con   forma   e   contenuto
          autorizzati dall'Agenzia. 
              21. Fermo restando, quanto disposto dagli  articoli  1,
          2, 3, 4,5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  541,  le   Regioni   provvedono,   con
          provvedimento anche amministrativo, a disciplinare: 
                a)  pubblicita'  presso  i  medici,   gli   operatori
          sanitari e i farmacisti; 
                b) consegna di campioni gratuiti; 
                c) concessione di  prodotti  promozionali  di  valore
          trascurabile; 
                d) definizione delle modalita' con cui gli  operatori
          del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
          partecipazione  a  iniziative  promosse  o  finanziate   da
          aziende  farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici   di
          dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale. 
              22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
          E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
          di libera scelta la partecipazione a convegni  e  congressi
          con  accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su   temi
          pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
          competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
          con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
          in questione e tali dati  devono  essere  accessibili  alle
          Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2. 
              23. Nel comma 6 dell'articolo  12  del  citato  decreto
          legislativo n. 541 del 1992, le parole: " non  comunica  la
          propria  motivata  opposizione"   sono   sostituite   dalle
          seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la
          Regione dove ha sede l'evento".  Nel  medesimo  comma  sono
          altresi' soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata
          dal comma 2, non oltre 5  giorni  prima  dalla  data  della
          riunione". 
              24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato
          decreto legislativo n. 541 del 1992, le  parole  da:  "otto
          membri a"  fino  a:  "di  sanita'"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "  un  membro  appartenente  al  Ministero  della
          salute, un membro appartenente  all'istituto  Superiore  di
          Sanita', due membri designati dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome ". 
              25. La procedura di attribuzione dei crediti  ECM  deve
          prevedere  la  dichiarazione  dell'eventuale  conflitto  di
          interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
          eventi formativi. 
              26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione  con  le
          strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e  con
          le  strutture  private  accreditate  e'  incompatibile  con
          attivita' professionali presso le organizzazioni private di
          cui all'articolo 20, comma 3, del  decreto  legislativo  24
          giugno 2003, n. 211. 
              27. All'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo
          24  giugno  2003,  n.  211,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                a) nel  primo  capoverso  le  parole:  "all'autorita'
          competente" sono sostituite  dalle  seguenti:  "all'Agenzia
          italiana   del   farmaco,   alla   Regione    sede    della
          sperimentazione"; 
                b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la
          dichiarazione di inizio, di  eventuale  interruzione  e  di
          cessazione della sperimentazione, con i  dati  relativi  ai
          risultati  conseguiti  e  le   motivazioni   dell'eventuale
          interruzione". 
              28.  Con  accordo  sancito  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, sono definiti  gli  ambiti  nazionale  e
          regionali dell'accordo collettivo  per  la  disciplina  dei
          rapporti con le farmacie, in coerenza con  quanto  previsto
          dal presente articolo. 
              29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il conferimento delle sedi  farmaceutiche
          vacanti  o  di  nuova   istituzione   ha   luogo   mediante
          l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
          risultati  idonei,  risultante   da   un   concorso   unico
          regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato  dalla
          Regione ogni quattro anni. 
              30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
          dell'Agenzia,  di  cui  al  comma  4,  sono   abrogate   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  9-ter,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  giugno  2002,  n.  112.  A
          decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
          previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178. 
              31. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  all'articolo  7  comma  1  del  decreto-legge  18
          settembre 2001,  n.  347,  convertito,  con  modificazioni,
          della legge 16 novembre 2001, n.  405,  sono  soppresse  le
          parole: "tale disposizione non  si  applica  ai  medicinali
          coperti da brevetto sul principio attivo". 
              32.  Dal  1°  gennaio  2005,  lo  sconto   dovuto   dai
          farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma  40,  della
          legge  23  dicembre   1996,   n.   662,   come   modificato
          dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
          fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
          siano essi specialita' o generici, che  abbiano  un  prezzo
          corrispondente a quello di  rimborso  cosi'  come  definito
          dall'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  18  settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001, n. 405. 
              33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
          rimborsati   dal   Servizio   Sanitario   Nazionale    sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
          Delibera Cipe 1° febbraio  2001,  n.  3,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 
              33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo
          di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio  di
          una concomitante procedura  di  contrattazione  del  prezzo
          relativa ad un medicinale  biosimilare  o  terapeuticamente
          assimilabile,  l'Agenzia  avvia  una  nuova  procedura   di
          contrattazione del prezzo, ai sensi del comma  33,  con  il
          titolare  dell'autorizzazione  in  commercio  del  medesimo
          medicinale biotecnologico al fine di ridurre il  prezzo  di
          rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. 
              33-ter. Al fine di ridurre il  prezzo  di  rimborso  da
          parte  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          soggetti a  rimborsabilita'  condizionata  nell'ambito  dei
          registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i  cui  benefici
          rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  siano  risultati  inferiori
          rispetto  a  quelli  individuati  nell'ambito  dell'accordo
          negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura  di
          contrattazione  con  il  titolare  dell'autorizzazione   in
          commercio ai sensi del comma 33. 
              34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
          funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati  dal
          Ministero della salute  e  i  relativi  provvedimenti  sono
          assunti con decreto del Ministro della salute. 
              35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco  continua
          ad operare nella sua attuale  composizione  e  con  le  sue
          attuali funzioni.». 
              - Il decreto del Ministro  della  salute  20  settembre
          2004,  n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          settembre 2004, n. 228, reca:  «Regolamento  recante  norme
          sull'organizzazione  ed   il   funzionamento   dell'Agenzia
          Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48,  comma  13,
          del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L.  24
          novembre 2003, n. 326». 
              - Il decreto del Ministro della salute 29  marzo  2012,
          n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  maggio  2012,
          n. 106, reca:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
          dell'Agenzia   italiana   del   farmaco,   in    attuazione
          dell'articolo 17, comma  10,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  13,  comma  1-bis,
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,  recante:
          «Misure  emergenziali  per  il  servizio  sanitario   della
          Regione  Calabria  e  altre  misure  urgenti   in   materia
          sanitaria», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  maggio
          2019, n. 101: 
              «Art.  13  (Disposizioni  in  materia  di  carenza   di
          medicinali e di riparto del Fondo sanitario  nazionale).  -
          1. (Omissis). 
              1-bis. Al fine di garantire il necessario  monitoraggio
          sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza
          di  medicinali,  a  tutela  della  salute  pubblica,   sono
          istituite, a supporto dell'Agenzia italiana del farmaco, le
          figure  dirigenziali  di  livello  generale  del  direttore
          amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Al fine
          di assicurare l'invarianza finanziaria,  i  maggiori  oneri
          derivanti  dall'incremento  di  due   posti   di   funzione
          dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo
          sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48,
          comma 13, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003,  n.  326,  sono  adeguati  la   dotazione   organica,
          l'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia,  sulla
          base delle disposizioni di cui al presente comma. 
              (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   38   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,
          recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265: 
              «Art.  38   (Proroga   della   Commissione   consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e   rimborso
          operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
          more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  italiana   del
          farmaco  (AIFA),  finalizzata  anche   a   promuovere   gli
          investimenti in ricerca e sviluppo  di  carattere  pubblico
          sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del  PNRR,  e
          comunque fino al 1° dicembre  2023,  restano  in  carica  i
          componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
          (CTS) e del  Comitato  prezzi  e  rimborso  (CPR),  di  cui
          all'articolo 19 del decreto del Ministro  della  salute  20
          settembre 2004, n. 245, nominati con decreto  del  Ministro
          della salute del 20 settembre 2018.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  commi  1-bis  e
          1-ter,  del  decreto-legge  8  novembre   2022,   n.   169,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022, n. 196, recante:  «Disposizioni  urgenti  di  proroga
          della partecipazione di personale militare al potenziamento
          di iniziative della NATO,  delle  misure  per  il  servizio
          sanitario della regione Calabria,  nonche'  di  Commissioni
          presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti  per  il  comparto
          militare  e  delle  Forze  di  polizia»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2022, n. 261: 
              «Art.   3   (Proroga   della   Commissione   consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e   rimborso
          operanti  presso  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,   loro
          successiva soppressione  e  istituzione  della  Commissione
          scientifica ed economica del farmaco). - 1. (Omissis). 
              1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la
          Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)  e   il
          Comitato prezzi  e  rimborso  (CPR)  sono  soppressi  e  le
          relative funzioni sono attribuite ad una commissione  unica
          denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco
          (CSE). La Commissione e' costituita  da  dieci  componenti,
          nominati nel  rispetto  dei  criteri  e  con  le  modalita'
          individuati con decreto da adottare ai sensi  dell'articolo
          48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Con lo stesso decreto sono  disciplinate  le  modalita'  di
          nomina e le funzioni del presidente  dell'Agenzia  italiana
          del farmaco (AIFA), quale organo  e  rappresentante  legale
          dell'Agenzia, nonche' del direttore  amministrativo  e  del
          direttore tecnico-scientifico istituiti  dall'articolo  13,
          comma 1-bis, del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2019,
          n. 60. 
              1-ter.  A  decorrere  dalla  data  di   efficacia   del
          provvedimento di nomina  del  primo  presidente  dell'AIFA,
          all'articolo 48, comma 4, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) la lettera a) e' abrogata; 
                b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
                  «b) il consiglio di amministrazione costituito  dal
          presidente e da quattro componenti, di  cui  uno  designato
          dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e
          delle finanze e  due  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano».». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O., reca: «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.   39,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n.  92,
          reca:  «Disposizioni  in  materia  di  inconferibilita'   e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 agosto 2022, n. 143, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
          22 settembre 2022, n. 222, reca: «Regolamento in attuazione
          dell'articolo 1, comma 596, della legge 27  dicembre  2019,
          n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza  e  ogni
          altro emolumento spettante  ai  componenti  gli  organi  di
          amministrazione e di controllo,  ordinari  e  straordinari,
          degli enti pubblici». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.  245,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.    1    (Disciplina    regolamentare).    -    1.
          L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia  Italiana
          del  Farmaco,   di   seguito   denominata   "Agenzia",   e'
          disciplinata dal presente regolamento, nel  rispetto  delle
          norme  contenute  nell'articolo  48  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24  novembre
          2003, n. 326 di seguito denominato "legge  di  riferimento"
          nonche' dall'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre  2022,
          n. 169, convertito, dalla legge 16 dicembre 2022,  n.  196,
          al fine di assicurare il  piu'  efficiente  utilizzo  delle
          risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.».