La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni sanzionatorie in materia  di  distruzione,  dispersione,
  deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di  beni
  culturali o paesaggistici. 
 
  1.  Ferme  le  sanzioni  penali  applicabili,  chiunque  distrugge,
disperde, deteriora o rende in tutto o in parte  inservibili  o,  ove
previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 20.000 a euro 60.000. 
  2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori  dei  casi
di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o  paesaggistici
propri  o  altrui,  ovvero  destina  i  beni  culturali  ad  un   uso
pregiudizievole per la loro conservazione o integrita' ovvero  ad  un
uso incompatibile con il  loro  carattere  storico  o  artistico,  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 10.000 a euro 40.000. 
  3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto sui fatti  di  cui
ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative  previste  dai
medesimi commi e' il prefetto del luogo in cui e' stata  commessa  la
violazione. Il verbale contenente l'accertamento e  la  contestazione
delle violazioni  e'  notificato  al  trasgressore  entro  centoventi
giorni dal giorno in cui il fatto e' commesso. 
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai
sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del  bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della
cultura affinche' siano impiegati prioritariamente per il  ripristino
dei beni. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite  le
modalita' di destinazione e  gestione  dei  proventi  delle  sanzioni
amministrative di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di  accertamento,
il trasgressore e' ammesso al  pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta. L'applicazione della  sanzione  in  misura  ridotta  non  e'
ammessa qualora il destinatario del  provvedimento  sanzionatorio  si
sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'. 
  6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge
si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del  reo
o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria
indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale: 
    a) l'autorita' giudiziaria e l'autorita'  amministrativa  tengono
conto,  al  momento  dell'irrogazione  delle  sanzioni   di   propria
competenza, delle misure punitive gia' irrogate; 
    b)  l'esazione  della  pena  pecuniaria  ovvero  della   sanzione
pecuniaria amministrativa e' limitata  alla  parte  eccedente  quella
riscossa, rispettivamente, dall'autorita'  amministrativa  ovvero  da
quella giudiziaria. 
  8. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente  legge  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   recante:
          «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella G.U.  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.