IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei
brevetti e della guardia (Codice  STCW),  adottato  dalla  conferenza
delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate a Manila dalla Conferenza delle
Parti alla Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento
e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante  approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
e, in particolare, gli articoli 2, comma 3, lettere a) e c), e 3; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio  2003,  n.  172  e,  in
particolare, l'articolo 36-bis; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante
attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione (Navigazione marittima); 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10  maggio  2005,  n.  121,  concernente   il   regolamento   recante
l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della nautica da diporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° marzo 2016, recante  procedure  di  rinnovo  delle  certificazioni
rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2016; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25  luglio  2016,   recante   requisiti   per   il   rilascio   delle
certificazioni per il settore  di  coperta  e  di  macchina  per  gli
iscritti  alla  gente  di  mare  ai  sensi  della  Convenzione  STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
del 6 agosto 2016; 
  Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  n.  400  del
1988, effettuata con nota n. 37871 del 19 ottobre 2023 e integrazione
del 29 novembre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
  infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 
 
  1.  Al  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  di  noleggio  occasionale  di  cui,
rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e  49-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»; 
    b) all'articolo 2, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole «i seguenti titoli» sono inserite
le seguenti: «professionali del diporto»; 
      2) alla lettera a), al numero 1) e' premesso il seguente:  «01)
ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;»; 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano
agli ufficiali di navigazione del diporto  di  2ª  classe,  salva  la
facolta' per gli interessati  di  iscriversi  nelle  matricole  della
gente di mare di prima categoria.»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) aver assolto l'obbligo di istruzione di cui  all'articolo
1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere  in
possesso di un titolo di  studio  estero  riconosciuto  o  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane;» 
      2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  Al  momento  dell'imbarco,  il  comandante  rilascia
all'allievo ufficiale di  navigazione  del  diporto  un  libretto  di
addestramento conforme  al  modello  approvato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
        1-ter.  Nel  libretto  di  cui  al  comma  2   e'   riportato
l'addestramento  a  bordo,  effettuato  sotto  la  supervisione   del
comandante o di un ufficiale di coperta delegato.»; 
    e) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale
di navigazione del  diporto  di  2ª  classe).  -  1.  L'ufficiale  di
navigazione del diporto di 2ª classe puo' imbarcare  in  qualita'  di
comandante delle seguenti unita'  battenti  bandiera  italiana  e  in
navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne,  di  stazza  non
superiore a 200 GT: 
          a)  imbarcazioni  e  navi  da  diporto,  anche  adibite  al
noleggio; 
          b) navi destinate esclusivamente al noleggio per  finalita'
turistiche. 
        2. Per conseguire il certificato di ufficiale di  navigazione
del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti: 
          a) aver compiuto 18 anni di eta'; 
          b)  essere  in  possesso  di  un  diploma   di   istruzione
secondaria  di  secondo  grado  o  di  un  titolo  di  studio  estero
riconosciuto o dichiarato  equipollente  dalle  competenti  autorita'
italiane; 
          c) essere in possesso del certificato  di  operatore  Short
Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134; 
          d)  avere  effettuato,  con  esito  favorevole,  il   corso
antincendio di base presso istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei  dall'Amministrazione  nonche'  il  corso  di  primo  soccorso
sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato
"First Aid" secondo le  disposizioni  e  i  programmi  stabiliti  dal
Ministero della salute; 
          e) avere effettuato,  con  esito  favorevole,  i  corsi  di
sopravvivenza e salvataggio, sicurezza  personale  e  responsabilita'
sociali (PSSR), presso istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei
dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti  corsi,  aver
frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per  la
navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti  al
Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle  associazioni
nazionali di categoria del diporto,  da  istituti,  enti  o  societa'
riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformita' al  programma
stabilito con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
          f) possedere  i  requisiti  psicofisici  necessari  per  il
conseguimento  della  patente  nautica  di   categoria   B   di   cui
all'articolo 39, comma 6, lettera  b),  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005,  n.  171,  accertati  e  certificati  con  le  modalita'
previste   all'articolo   36   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; 
          g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio
2008, n. 146; 
          h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e
pratico secondo il programma e le  modalita'  d'esame  stabiliti  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
    f) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale  di
navigazione del diporto). - 1. L'ufficiale di navigazione del diporto
puo' imbarcare: 
          a) in qualita' di ufficiale di coperta di  grado  inferiore
al primo, su navi da diporto anche adibite  al  noleggio,  ovvero  su
navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di
stazza fino a 3000 GT; 
          b) in qualita' di  comandante  di  navi  da  diporto  anche
adibite al noleggio,  ovvero  di  navi  destinate  esclusivamente  al
noleggio per finalita' turistiche, di stazza inferiore a 500 GT; 
          c) in qualita' di comandante  di  imbarcazioni  da  diporto
anche adibite al noleggio. 
        2. Per conseguire il certificato di ufficiale di  navigazione
del diporto occorrono i seguenti requisiti: 
          a) aver compiuto 18 anni di eta'; 
          b) essere in possesso di diploma di  istruzione  secondaria
di secondo  grado  o  di  titolo  di  studio  estero  riconosciuto  o
dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; 
          c) aver completato un periodo di addestramento a bordo  con
la  qualifica  di  allievo  ufficiale  di  navigazione  del  diporto,
risultante nel libretto di addestramento di cui all'articolo 4, comma
1-bis, con una delle seguenti durate: 
          1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi
di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni  da  diporto
di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio,  o  di
navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
          2) se in possesso della qualifica di comune di  guardia  di
coperta di  cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  25  luglio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  183  del  6  agosto
2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di  almeno  24  mesi  di
navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da  diporto  di
lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
          3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di
coperta di cui all'articolo 11  del  predetto  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti  25  luglio  2016  ovvero,  se
iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale  di  navigazione
del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo  di  navi
da diporto o imbarcazioni da diporto di  lunghezza  superiore  ai  15
metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate  esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche; 
          4) se in possesso di diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado conseguito ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso
un istituto tecnico del settore tecnologico,  indirizzo  trasporti  e
logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del
mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado
con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili,  di  perito
per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi
degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione  a  bordo  di
navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza  superiore  ai
15  metri,  anche  adibite  al  noleggio,   o   di   navi   destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
          5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado  o  di  un  titolo  di  studio  estero  riconosciuto  o
dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane,  diverso
da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con  esito
favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze
di cui alla sezione A-II/1 del  codice  STCW,  a  livello  operativo,
svolto presso istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti  idonei  dal
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  12  mesi  di
navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da  diporto  di
lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
          d)  aver  effettuato,  con  esito   favorevole,   i   corsi
antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale
e responsabilita' sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per
il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi  di  salvataggio
(MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso
istituti, enti o societa'  riconosciuti  idonei  dall'Amministrazione
nonche' il corso di primo soccorso  sanitario  per  il  rilascio  del
certificato  di  addestramento  denominato  "First  Aid"  secondo  le
disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute; 
        e) dopo il completamento del periodo di addestramento di  cui
alla lettera c), aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame
teorico e pratico atto a dimostrare il possesso  delle  competenze  e
delle capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di
coperta di cui  alla  sezione  A-II/1  del  Codice  STCW,  a  livello
operativo, secondo il programma e le modalita' di esame stabiliti con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; 
    g) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del
diporto). - 1. Il capitano del diporto puo' imbarcare: 
          a) in qualita' di primo ufficiale di  coperta  su  navi  da
diporto,  anche  adibite   al   noleggio,   o   su   navi   destinate
esclusivamente al noleggio  per  finalita'  turistiche,  senza  alcun
limite di stazza; 
          b) in qualita' di comandante  di  navi  da  diporto,  anche
adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente  al  noleggio
per finalita' turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT. 
        2. Per conseguire il  certificato  di  capitano  del  diporto
occorrono i seguenti requisiti: 
          a) essere in  possesso  del  certificato  di  ufficiale  di
navigazione del diporto; 
          b) aver completato un periodo  di  navigazione,  risultante
dal libretto di navigazione, della durata  di  12  mesi  in  qualita'
almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di
navi da diporto, anche adibite  al  noleggio,  o  di  navi  destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche; 
          c)  aver  effettuato,  con  esito   favorevole,   i   corsi
antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork -  ricerca  e
salvataggio presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
          d) aver completato un modulo formativo e  di  addestramento
sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW  -  uso
della leadership -  per  comandanti  e  primi  ufficiali,  a  livello
direttivo, presso istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
          e) dopo il completamento del periodo di navigazione di  cui
alla lettera b), aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame
teorico e pratico atto a dimostrare il possesso  delle  competenze  e
delle capacita' di eseguire i compiti e le mansioni di  comandante  e
di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2  del  codice
STCW, a livello direttivo, secondo il programma  e  le  modalita'  di
esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. 
        3. Se l'interessato non e'  in  possesso  dell'attestato  del
corso di  formazione  all'utilizzo  dei  sistemi  di  informazione  e
visualizzazione  della  cartografia  elettronica  (Electronic   Chart
Display and Information System - ECDIS) -  livello  operativo  o  del
certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio  veloci
(MABEV), il certificato di capitano del  diporto  e'  rilasciato  con
l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi  dotate  di  tali
sistemi e mezzi.»; 
    h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Requisiti e limiti di abilitazione per  il  comandante
del diporto). - 1.  Il  comandante  del  diporto  puo'  imbarcare  in
qualita' di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio,
o  di  navi  destinate  esclusivamente  al  noleggio  per   finalita'
turistiche, senza alcun limite di stazza. 
      2. Per conseguire il  certificato  di  comandante  del  diporto
occorrono i seguenti requisiti: 
        a)  essere  in  possesso  del  certificato  di  capitano  del
diporto; 
        b) aver completato un periodo di navigazione della durata  di
24 mesi in qualita' almeno di primo ufficiale di coperta a  bordo  di
navi da diporto  anche  adibite  al  noleggio  o  di  navi  destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di stazza pari o
superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione; 
        c)  aver  effettuato,  con  esito  favorevole,  il  corso  di
assistenza medica per il rilascio del  certificato  di  addestramento
denominato "Medical Care"  secondo  le  disposizioni  e  i  programmi
stabiliti dal Ministero della salute. 
      3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato del corso
di  formazione   all'utilizzo   dei   sistemi   di   informazione   e
visualizzazione  della  cartografia  elettronica  (Electronic   Chart
Display and Information System - ECDIS) -  livello  operativo  o  del
certificato di marittimo abilitato ai  mezzi  di  salvataggio  veloci
(MABEV), il certificato di comandante del diporto e'  rilasciato  con
l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi  dotate  di  tali
sistemi e mezzi.»; 
    i) all'articolo 8: 
      1) al comma 2 sono  inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«svolto  in  conformita'  a  quanto  previsto  per  il  conseguimento
dell'abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche  di
cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»; 
      2) al  comma  5,  le  parole  «libretto  di  navigazione»  sono
sostituite dalla seguente: «certificato»; 
      3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Coloro che sono in possesso di  patente  nautica  che
abilita  alla  navigazione  a  vela   conseguono   senza   esami   la
specializzazione di cui al comma 2.»; 
    l) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, lettera  b),  le  parole  «scolastico  ai  sensi
dell'articolo  8  della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1859»   sono
sostituite dalle seguenti: «di  istruzione  di  cui  all'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in  possesso
di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato  equipollente
dalle competenti autorita' italiane»; 
      2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  Al  momento  dell'imbarco,  il  comandante  rilascia
all'allievo  ufficiale  di  macchina  del  diporto  un  libretto   di
addestramento conforme  al  modello  approvato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
        1-ter. Nel libretto  di  cui  al  comma  1-bis  e'  riportato
l'addestramento  a  bordo,  effettuato  sotto  la  supervisione   del
direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.»; 
    m) all'articolo 10, comma 2: 
      1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«o  di  un  titolo  di  studio  estero  riconosciuto   o   dichiarato
equipollente dalle competenti  autorita'  italiane,  integrato  dallo
svolgimento, con  esito  favorevole,  di  un  percorso  formativo  di
macchina  di  cui  alla  sezione  A-III/1  del  codice  STCW,  presso
istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non
e'  necessario  se  l'interessato  e'  in  possesso  di  diploma   di
istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un  istituto
tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati
e impianti marittimi  ovvero  di  diploma  di  scuola  secondaria  di
secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione  di  macchine
di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e
di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti
o  di  un  titolo  di  studio  estero   riconosciuto   o   dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' italiane»; 
      2) alla lettera c), le parole «comprensivo di almeno 24 mesi su
navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni
da  diporto  anche  adibite  al  noleggio   o   su   navi   destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche» e le parole  «di
scuola secondaria di secondo grado con indirizzo  di  aspirante  alla
direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli  apparati
ed impianti marittimi e di tecnico del mare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di istruzione secondaria di secondo  grado  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88,  e
relativi decreti attuativi, presso  un  istituto  tecnico,  indirizzo
trasporti  e  logistica,  opzione  conduzione  apparati  e   impianti
marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con
indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili,
di perito per gli apparati e impianti  marittimi  e  di  tecnico  del
mare, conseguito ai sensi  degli  ordinamenti  previgenti,  o  di  un
titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente  dalle
competenti autorita' italiane»; 
      3) alla lettera d), dopo  le  parole  «responsabilita'  sociali
(PSSR),» sono inserite le seguenti: «familiarizzazione alla  security
per l'equipaggio (security  awareness),  engine  resource  management
leadership  and  teamwork  a  livello  operativo  e   high   voltages
technology  a  livello  operativo,»  e  la  parola  «elementare»   e'
sostituita dalle seguenti: «sanitario per il rilascio del certificato
di addestramento denominato "First Aid"»; 
      4) alla lettera e), le parole «del predetto addestramento» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'addestramento di  cui  alla  lettera
c)» e le parole «in servizio di guardia nel locale  macchina  di  cui
all'articolo 11 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti  e
della navigazione e successive modificazioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a
livello operativo, secondo il programma e le modalita' stabiliti  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    n) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, dopo le parole «primo ufficiale di macchina  su»
sono  inserite  le  seguenti:  «imbarcazioni  o»  e  dopo  le  parole
«direttore di macchina su» sono inserite le  seguenti:  «imbarcazioni
o»; 
      2) al comma 2, lettera b), le parole «24 mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «12 mesi»; 
      3) al comma 2, lettera c), le parole  «ed  il  corso  di  primo
soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi  stabiliti
dal Ministero della salute» sono sostituite dalla seguenti:  «e  aver
completato un modulo formativo  e  di  addestramento  sugli  standard
specifici della sezione A-III/2 del  codice  STCW  per  direttori  di
macchina e primi  ufficiali  di  macchina  presso  enti,  istituti  o
societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relativamente a un percorso formativo  per  l'acquisizione
delle competenze specifiche di macchina»; 
      4)  al  comma  2,  lettera  d),   le   parole   «del   predetto
addestramento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  periodo  di
navigazione di cui alla lettera b)» e le parole «macchinista  di  cui
all'articolo 12 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti  e
della navigazione e successive modificazioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ufficiale di macchina di  cui  alla  sezione  A-III/2  del
codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalita'
stabiliti con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»; 
    o) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le parole «aventi un apparato motore  principale
con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw» sono sostituite dalle
seguenti:  «o  su  navi  destinate  esclusivamente  al  noleggio  per
finalita' turistiche»; 
      2) al comma 2, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
        «b-bis)  aver   completato   un   modulo   formativo   e   di
addestramento sugli standard  specifici  della  sezione  A-III/2  del
codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali  di  macchina
presso enti, istituti o societa' riconosciuti  idonei  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti allo  svolgimento  del  percorso
formativo  per  l'acquisizione   delle   competenze   specifiche   di
macchina.»; 
    p) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Funzioni equivalenti). - 1. Ai fini  del  rinnovo
dei certificati di ufficiale di navigazione del  diporto  e  capitano
del  diporto  sono  considerate  come  equivalenti  al  servizio   di
navigazione richiesto le seguenti occupazioni, svolte per  almeno  24
mesi nei cinque anni di validita' del certificato da rinnovare: 
        a) pilota del porto; 
        b) ormeggiatore; 
        c) ispettore di organismi di classifica; 
        d) impiego presso  cantieri  navali  per  l'effettuazione  di
prove  tecniche  di  navigazione  e  trasferimenti  delle  unita'  da
diporto.»; 
    q) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 13 (Rapporti tra titoli professionali marittimi e  titoli
professionali del diporto). - 1. I certificati di competenza  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 25 luglio 2016, consentono ai loro possessori  di  ottenere
le  seguenti  abilitazioni  di  cui  all'articolo  2   del   presente
regolamento: 
        a) il certificato  di  competenza  di  ufficiale  di  coperta
consente di ottenere il certificato di ufficiale di  navigazione  del
diporto; 
        b) i certificati di competenza di primo ufficiale di  coperta
consentono di ottenere il certificato di capitano del diporto; 
        c) i certificati di competenza primo ufficiale di coperta  su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e di comandante  consentono
di ottenere il certificato di comandante del diporto; 
        d) il certificato di  competenza  di  ufficiale  di  macchina
consente di ottenere il certificato  di  ufficiale  di  macchina  del
diporto; 
        e) i certificati di competenza di primo ufficiale di macchina
consentono di ottenere il certificato di  capitano  di  macchina  del
diporto; 
        f) i certificati  di  competenza  di  direttore  di  macchina
consentono di ottenere il certificato di direttore  di  macchina  del
diporto.»; 
    r) all'articolo 14: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. I certificati  del  diporto  rilasciati  o  rinnovati
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione conservano validita' e specie di abilitazione fino  alla
scadenza, con possibilita' di rinnovo, anche  prima  della  scadenza,
dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal
presente regolamento. 
        2-ter. I certificati di addestramento e  i  moduli  formativi
necessari per il conseguimento di un titolo superiore per il quale e'
richiesto un titolo inferiore che e'  stato  conseguito  prima  della
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  sono  quelli
previsti dal presente regolamento.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alla premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              Il codice  di  formazione  della  gente  di  mare,  del
          rilascio dei brevetti e della  guardia  (Code  STCW'95)  e'
          stato adottato con la risoluzione 2  della  conferenza  dei
          Paesi aderenti all'Organizzazione marittima  internazionale
          (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995. 
              Le Risoluzioni 1 e 2  alla  Convenzione  Internazionale
          sugli standards di addestramento  e  tenuta  della  guardia
          (Convenzione   STCW'78),    adottate    dalla    Conferenza
          diplomatica delle Parti che si e' tenuta nelle Filippine, a
          Manila,   dal   21   al   25   giugno   2010,   contengono,
          rispettivamente, il testo emendato della Convenzione e  del
          Codice (Parte A e Parte B). 
              Il regio decreto 30 marzo 1942,  n.  327  (Approvazione
          del testo  definitivo  del  Codice  della  navigazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93. 
              La legge  21  novembre  1985,  n.  739  (Adesione  alla
          convenzione del 1978 sulle norme relative  alla  formazione
          della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  ed  alla
          guardia,  adottata  a  Londra  il  7  luglio  1978,  e  sua
          esecuzione)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          dicembre 1985, n. 295, S.O. 
              - Si riporta il comma 3 dell'art. 2 e  l'art.  3  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e
          il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del   turismo
          nautico): 
                «3. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          emanati uno o piu' regolamenti concernenti: 
                  a)   il    conseguimento    della    qualificazione
          professionale di comandante di nave da diporto  adibita  al
          noleggio di cui al comma 2; 
                  b) la disciplina  in  materia  di  sicurezza  delle
          unita' da  diporto  impiegate  in  attivita'  di  noleggio,
          nonche' la determinazione del numero minimo dei  componenti
          l'equipaggio,  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative; 
                  c) i titoli e le qualifiche  professionali  per  lo
          svolgimento dei servizi di bordo delle  unita'  da  diporto
          impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto; 
                  d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10
          del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  647,  come
          modificato dal presente articolo.» 
                «Art. 3 (Navi destinate  esclusivamente  al  noleggio
          per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
          Registro  internazionale  di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  e
          successive  modificazioni,  ed  essere  assoggettate   alla
          relativa  disciplina,  le  navi  con  scafo  di   lunghezza
          superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 
                2. Le navi di cui al comma 1, iscritte  nel  Registro
          internazionale: 
                  a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
          numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; 
                  b) sono munite di certificato di classe  rilasciato
          da uno degli organismi autorizzati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; 
                  c)  sono  sottoposte  alle  norme  tecniche  e   di
          conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui  al
          comma 3. 
                3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato  il
          regolamento di sicurezza recante le  norme  tecniche  e  di
          conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 
                4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
          equipaggio  di  due  persone,  piu'   il   comandante,   di
          nazionalita' italiana o di altro Stato  membro  dell'Unione
          europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante  puo'
          aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 
                5. Alle navi di cui al comma  1  non  si  applica  la
          limitazione concernente i servizi  di  cabotaggio  disposta
          dall'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  30  dicembre
          1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 
                6.  Le  disposizioni  del   presente   articolo,   ad
          eccezione di quelle di cui al  comma  3,  hanno  effetto  a
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 
                7. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 4,338 milioni di  euro  per  l'anno  2003,
          7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e  6,024  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2003-2005,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
                8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): 
                «Art. 36-bis (Titoli professionali del diporto). - 1.
          E' istituito il seguente titolo professionale  del  diporto
          per lo svolgimento dei servizi  di  coperta:  ufficiale  di
          navigazione del diporto di 2ª classe. 
                2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, modifica
          la disciplina prevista dal regolamento di cui  all'articolo
          2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al  fine  di
          individuare i requisiti per lo svolgimento dei  servizi  di
          coperta della nautica da  diporto  e  di  assicurare  piena
          compatibilita' dei titoli professionali del diporto con  le
          innovazioni introdotte dal presente articolo.». 
              -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.   71
          (Attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la
          direttiva 2008/106/CE, concernente i  requisiti  minimi  di
          formazione  della  gente  di  mare)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima))  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 10  maggio  2005,  n.  121  (Regolamento  recante
          l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali  del
          diporto) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5  luglio
          2005, n. 154. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
          dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2008,  n.
          222, S.O. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  1°  marzo  2016  (Procedure  di  rinnovo   delle
          certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione  STCW)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  marzo  2016,  n.
          62. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il  rilascio  delle
          certificazioni per il settore di coperta e di macchina  per
          gli iscritti alla gente di mare ai sensi della  Convenzione
          STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016,
          n. 183. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10,
          11,  12  e   14   del   citato   decreto   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          regolamento  si  applica  al  personale   imbarcato   sulle
          imbarcazioni e navi da diporto impiegate  in  attivita'  di
          noleggio, sulle navi destinate esclusivamente  al  noleggio
          per finalita' turistiche di cui all'articolo  3,  comma  1,
          della legge 8 luglio 2003, n.  172,  ed  al  personale  che
          svolge attivita' lavorativa sulle navi  da  diporto,  ferma
          restando la disciplina in materia di patente nautica per il
          comando di navi da diporto e  di  noleggio  occasionale  di
          cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2  e  49-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.». 
                «Art. 2 (Titoli professionali del diporto). - 1. Sono
          istituiti i seguenti titoli professionali del  diporto  per
          lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina: 
                  a) Sezione coperta: 
                    01) ufficiale di navigazione del  diporto  di  2ª
          classe; 
                    1) ufficiale di navigazione del diporto; 
                    2) capitano del diporto; 
                    3) comandante del diporto; 
                  b) Sezione macchina: 
                    1) ufficiale di macchina del diporto; 
                    2) capitano di macchina del diporto; 
                    3) direttore di macchina del diporto.». 
                «Art. 3 (Matricole e documenti  di  lavoro). - 1.  Il
          personale  navigante  applicato  nel  diporto  deve  essere
          iscritto nelle matricole  della  gente  di  mare  di  prima
          categoria ed e' munito di libretto di navigazione. 
                2. A tale  personale  si  applicano  le  disposizioni
          generali per l'immatricolazione della gente di mare di  cui
          al Libro I, Titolo IV, Capi I  e  II  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice della  navigazione,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328. 
                2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  non  si
          applicano agli ufficiali di navigazione del diporto  di  2ª
          classe, salva la facolta' per gli interessati di iscriversi
          nelle matricole della gente di mare di prima categoria.». 
                «Art.  4   (Qualifica   di   allievo   ufficiale   di
          navigazione del diporto). - 1. Per conseguire la  qualifica
          di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i
          seguenti requisiti: 
                  a) aver compiuto i 16 anni di eta'; 
                  b) aver assolto  l'obbligo  di  istruzione  di  cui
          all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, oppure essere in  possesso  di  un  titolo  di  studio
          estero  riconosciuto  o   dichiarato   equipollente   dalle
          competenti autorita' italiane; 
                  c) essere iscritto nelle matricole della  gente  di
          mare di prima categoria. 
                1-bis.  Al  momento   dell'imbarco,   il   comandante
          rilascia all'allievo ufficiale di navigazione  del  diporto
          un libretto di addestramento conforme al modello  approvato
          dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                1-ter. Nel libretto di cui al comma  2  e'  riportato
          l'addestramento a bordo, effettuato sotto  la  supervisione
          del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.». 
                «Art. 8 (Sezione coperta - Specializzazione  vela). -
          1. I titoli professionali di cui  al  presente  regolamento
          sono prescritti ai fini dello  svolgimento  di  prestazioni
          lavorative a bordo di unita' dotate di apparato  propulsivo
          a motore. 
                2. Per lo svolgimento  di  prestazioni  lavorative  a
          bordo di unita' dotate di propulsione velica  e'  istituita
          la specializzazione «vela» della sezione  coperta,  che  si
          consegue con il superamento  di  un  esame  teorico-pratico
          svolto  in   conformita'   a   quanto   previsto   per   il
          conseguimento dell'abilitazione alla navigazione a vela per
          le patenti nautiche di  cui  all'articolo  39  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 
                3. La prova teorica e' svolta in  base  ai  programmi
          stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti. 
                4. La prova pratica di navigazione a vela  si  svolge
          innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore
          velico designato dalla Federazione Italiana  Vela  o  dalla
          Lega Navale Italiana. 
                5. La specializzazione e' annotata sul certificato. 
                5-bis. Coloro che sono in possesso di patente nautica
          che abilita alla navigazione a vela conseguono senza  esami
          la specializzazione di cui al comma 2.». 
                
                «Art. 9 (Qualifica di allievo ufficiale  di  macchina
          del diporto). - 1. Per conseguire la qualifica  di  allievo
          ufficiale di macchina  del  diporto  occorrono  i  seguenti
          requisiti: 
                  a) aver compiuto i 16 anni di eta'; 
                  b) aver assolto  l'obbligo  di  istruzione  di  cui
          all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 o essere in possesso di  un  titolo  di  studio  estero
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane; 
                  c) essere iscritto nelle matricole della  gente  di
          mare di prima categoria.». 
                1-bis.  Al  momento   dell'imbarco,   il   comandante
          rilascia all'allievo ufficiale di macchina del  diporto  un
          libretto di addestramento conforme al modello approvato dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                1-ter.  Nel  libretto  di  cui  al  comma  1-bis   e'
          riportato l'addestramento  a  bordo,  effettuato  sotto  la
          supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di
          macchina delegato.». 
                «Art. 10 (Requisiti  e  limiti  di  abilitazione  per
          l'ufficiale di macchina del diporto). - 1.  L'ufficiale  di
          macchina del diporto  puo'  essere  imbarcato  su  navi  da
          diporto anche adibite al noleggio  aventi  apparato  motore
          principale con potenza di propulsione inferiore a  3000  Kw
          in qualita' di ufficiale di macchina di grado inferiore  al
          primo,  ovvero  puo'  essere  imbarcato  in   qualita'   di
          direttore di macchina su navi  o  imbarcazioni  da  diporto
          anche adibite al noleggio con  apparato  motore  principale
          con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw. 
                2. Per conseguire  il  certificato  di  ufficiale  di
          macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti: 
                  a) aver compiuto 18 anni di eta'; 
                  b)  essere  in  possesso  del  diploma  di   scuola
          secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane, integrato dallo svolgimento, con  esito
          favorevole, di un percorso formativo  di  macchina  di  cui
          alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti
          o  societa'  riconosciuti  idonei   dal   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  percorso  formativo
          integrativo  non  e'  necessario  se  l'interessato  e'  in
          possesso di diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado conseguito  presso  un  istituto  tecnico,  indirizzo
          trasporti  e  logistica,  opzione  conduzione  apparati   e
          impianti marittimi ovvero di diploma di  scuola  secondaria
          di secondo grado con indirizzo di aspirante alla  direzione
          di macchine di navi mercantili, di perito per gli  apparati
          e impianti marittimi e di tecnico del mare,  conseguito  ai
          sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio
          estero  riconosciuto  o   dichiarato   equipollente   dalle
          competenti autorita' italiane; 
                  c) aver completato un periodo  di  addestramento  a
          bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di  almeno  24
          mesi su navi e imbarcazioni da  diporto  anche  adibite  al
          noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per
          finalita' turistiche con la qualifica di  mozzo  o  allievo
          ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,
          n. 88, e relativi decreti  attuativi,  presso  un  istituto
          tecnico,   indirizzo   trasporti   e   logistica,   opzione
          conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di  diploma
          di scuola secondaria di  secondo  grado  con  indirizzo  di
          aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di
          perito per gli apparati e impianti marittimi e  di  tecnico
          del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti,
          o di un titolo di studio estero riconosciuto  o  dichiarato
          equipollente dalle competenti autorita'  italiane  ed  aver
          effettuato un periodo di addestramento a bordo  di  navi  e
          imbarcazioni da diporto adibite al noleggio  di  almeno  12
          mesi con la qualifica di giovanotto di macchina  o  allievo
          ufficiale  di  macchina  del  diporto.  Tale   periodo   di
          addestramento deve essere effettuato sotto la  supervisione
          del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve
          essere riportato in un apposito libretto  di  addestramento
          approvato dall'Amministrazione; 
                  d) aver effettuato, con esito favorevole,  i  corsi
          antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza
          personale     e     responsabilita'     sociali     (PSSR),
          familiarizzazione alla security per l'equipaggio  (security
          awareness),  engine  resource  management  leadership   and
          teamwork a livello operativo e high voltages  technology  a
          livello  operativo,  marittimo  abilitato   ai   mezzi   di
          salvataggio  (MAMS)  presso  istituti,  enti   o   societa'
          riconosciuti idonei dall'Amministrazione  ed  il  corso  di
          primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di
          addestramento   denominato   «First   Aid»    secondo    le
          disposizioni e i programmi stabiliti  dal  Ministero  della
          salute; 
                  e) aver sostenuto, con esito  favorevole,  dopo  il
          completamento dell'addestramento di cui alla lettera c), un
          esame teorico-pratico atto a dimostrare il  possesso  delle
          conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le  mansioni
          dell'ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1  del
          codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le
          modalita'  stabiliti  con  decreto  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti.». 
                «Art. 11 (Requisiti e limiti di abilitazione  per  il
          capitano di macchina del  diporto). -  1.  Il  capitano  di
          macchina del diporto puo' essere imbarcato in  qualita'  di
          primo ufficiale di  macchina  su  imbarcazioni  o  navi  da
          diporto  anche  adibite  al  noleggio  ovvero  puo'  essere
          imbarcato  in  qualita'  di  direttore   di   macchina   su
          imbarcazioni o navi da diporto anche  adibite  al  noleggio
          aventi  un  apparato  motore  principale  con  potenza   di
          propulsione inferiore a 3000 Kw. 
                2. Per  conseguire  il  certificato  di  capitano  di
          macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti: 
                  a) essere in possesso del certificato di  ufficiale
          di macchina del diporto; 
                  b) aver effettuato un periodo di navigazione di  12
          mesi su navi da diporto anche adibite al  noleggio  con  il
          titolo immediatamente inferiore; 
                  c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso
          antincendio  avanzato  presso  istituti,  enti  o  societa'
          riconosciuti idonei dall'Amministrazione e aver  completato
          un modulo  formativo  e  di  addestramento  sugli  standard
          specifici  della  sezione  A-III/2  del  codice  STCW   per
          direttori di macchina e primi ufficiali di macchina  presso
          enti, istituti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  relativamente  a  un
          percorso  formativo  per  l'acquisizione  delle  competenze
          specifiche di macchina; 
                  d) aver sostenuto, con esito  favorevole,  dopo  il
          completamento  del  periodo  di  navigazione  di  cui  alla
          lettera b), un esame teorico-pratico atto a  dimostrare  il
          possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti
          e le mansioni di direttore di macchina e di primo ufficiale
          di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW,  a
          livello direttivo, secondo  il  programma  e  le  modalita'
          stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti.». 
                «Art. 12 (Requisiti e limiti di abilitazione  per  il
          direttore di macchina del diporto). - 1.  Il  direttore  di
          macchina del diporto puo'  imbarcare  su  navi  da  diporto
          anche   adibite   al   noleggio   o   su   navi   destinate
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche. 
                2. Per conseguire  il  certificato  di  direttore  di
          macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti: 
                  a) essere in possesso del certificato  di  capitano
          di macchina del diporto; 
                  b) aver effettuato un periodo di navigazione di  24
          mesi su navi da diporto anche adibite al  noleggio  con  il
          titolo immediatamente inferiore; 
                  b-bis) aver completato un  modulo  formativo  e  di
          addestramento  sugli  standard  specifici   della   sezione
          A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina  e  primi
          ufficiali di macchina  presso  enti,  istituti  o  societa'
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti allo svolgimento del percorso  formativo  per
          l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina.». 
                «Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. (abrogato) 
                2.  I  titoli   professionali   di   «conduttore   di
          imbarcazioni da diporto adibite al noleggio  per  le  acque
          marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in
          vigore del  presente  regolamento  conservano  validita'  e
          specie di abilitazione. 
                2-bis.  I  certificati  del  diporto   rilasciati   o
          rinnovati anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione conservano validita'  e  specie
          di abilitazione fino alla  scadenza,  con  possibilita'  di
          rinnovo,  anche  prima  della  scadenza,   dimostrando   il
          possesso dei  certificati  di  addestramento  previsti  dal
          presente regolamento. 
                2-ter. I certificati  di  addestramento  e  i  moduli
          formativi necessari  per  il  conseguimento  di  un  titolo
          superiore per il quale e' richiesto un titolo inferiore che
          e' stato conseguito prima della data di entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione,  sono  quelli  previsti  dal
          presente regolamento.».