IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia  di  responsabilita'   professionale   degli   esercenti   le
professioni sanitarie» e, in particolare,  l'articolo  10,  comma  6,
recante «Obbligo di assicurazione»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute» e, in  particolare,  l'articolo
11, recante «Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24», che abroga  i
commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42» e, in particolare, l'articolo 29, comma 1,  lettera  g),  recante
«Principi di valutazione specifici del settore sanitario»; 
  Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Sentita  l'ANIA   -   Associazione   nazionale   fra   le   imprese
assicuratrici; 
  Sentite le Associazioni nazionali rappresentative  delle  strutture
private  che  erogano  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie,  la
Federazione nazionale degli  ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri, le Federazioni nazionali  degli  ordini  e  dei  collegi
delle   professioni   sanitarie   e   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente   rappresentative    delle    categorie    professionali
interessate, nonche' le associazioni di tutela dei  cittadini  e  dei
pazienti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
resa nella seduta del 9 febbraio 2022; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 marzo 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 21496 del 6 ottobre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano  le
seguenti definizioni: 
    a)    assicurato:    il    titolare    dell'interesse     coperto
dall'assicurazione,  la  struttura  o  l'esercente   la   professione
sanitaria o l'esercente attivita' libero professionale; 
    b) contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione
e si obbliga a pagarne il premio; 
    c)    assicuratore:    l'impresa    autorizzata     all'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo responsabilita' civile  generale
ai sensi del codice delle assicurazioni private  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    d)   contratto   di   assicurazione:   il   contratto,   regolato
dall'articolo 1882 e ss. del  codice  civile,  avente  ad  oggetto  i
rischi  descritti  all'articolo  3  derivanti  dall'attivita'   della
struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria; 
    e) denuncia: atto con il  quale  l'assicurato  deve  dare  avviso
scritto del sinistro, di cui alla lettera o), all'assicuratore; 
    f) esercente la professione sanitaria: il professionista che,  in
forza di un titolo abilitante, svolge attivita'  negli  ambiti  delle
rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura,  assistenza  e
riabilitazione, ricerca  scientifica,  formazione  e  ogni  attivita'
connessa all'esercizio di una professione sanitaria; 
    g) esercente attivita'  libero  professionale:  attivita'  svolta
dall'esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con  il
Servizio  Sanitario  Nazionale,  al  di  fuori  della   struttura   o
all'interno della stessa o di cui  si  avvale  in  adempimento  della
propria  obbligazione  contrattualmente  assunta  con  il   paziente,
indipendentemente dalla tipologia di rapporto  intercorrente  con  la
struttura o dal ruolo ricoperto; 
    h) struttura: la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica  e
privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore
di terzi; 
    i) fondo  rischi:  fondo  della  struttura  con  appostazione  in
bilancio di  somme  riferentesi  ai  rischi  in  corso  nell'anno  di
esercizio e che si protrarranno nell'esercizio successivo; 
    j) fondo riserva sinistri: fondo della struttura con appostazione
in bilancio della messa a riserva  per  competenza  dei  risarcimenti
relativi a sinistri denunciati; 
    k) revisore legale: una persona fisica abilitata a esercitare  la
revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39  e  iscritta  nel  Registro
ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale
in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  ai  sensi   delle
disposizioni  di  attuazione   della   direttiva   2006/43/CE,   come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; 
    l) Legge: legge 8 marzo 2017 n. 24; 
    m) massimale di  garanzia:  la  somma  massima  per  importi  non
inferiori   a   quelli   stabiliti   all'articolo   4,    liquidabile
dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno  in  seguito  al
verificarsi di un sinistro o nei casi di cui all'ultimo periodo della
successiva lettera o); 
    n) premio: l'importo che il contraente  paga  per  acquistare  la
garanzia offerta dall'assicuratore; 
    o) sinistro: la richiesta di risarcimento danni per  i  quali  e'
prestata  l'assicurazione  (criterio  c.d.   «claims   made»)   ossia
qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la  prima  volta  da
terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattivita'  di
cui all'articolo 5, comma 2, nei confronti  dell'assicurato  (o,  nel
caso di azione diretta,  nei  confronti  dell'assicuratore),  per  il
risarcimento dei danni subiti come conseguenza della  sua  attivita';
costituisce sinistro anche la citazione dell'assicurato in  veste  di
responsabile  civile  in  un  procedimento  penale  a  fronte   della
costituzione di parte civile da parte del  danneggiato.  In  caso  di
polizza di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge, il sinistro  e'
costituito    dall'esercizio    dell'azione    di     responsabilita'
amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi
5 e 6, e 12, comma  3,  della  Legge.  In  questi  casi,  costituisce
sinistro anche il ricevimento dell'invito  a  dedurre  da  parte  del
pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonche', per la rivalsa
civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta  avanzata
per la  prima  volta  dalla  struttura  in  vigenza  di  polizza  nei
confronti dell'assicurato, con la quale e' ritenuto responsabile  per
colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. Fatti diversi
da  quelli  elencati  non  costituiscono  sinistro,  ivi  inclusa  la
richiesta  della  cartella  clinica,   l'esecuzione   del   riscontro
autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, la querela e l'avviso di garanzia.  Piu'  richieste  di
risarcimento presentate  all'assicurato  o  all'assicuratore  o  alla
struttura in conseguenza di una pluralita'  di  eventi  riconducibili
allo stesso atto, errore od omissione, oppure a piu' atti, errori  od
omissioni riconducibili ad  una  stessa  causa,  rappresentano  nella
formula claims made altrettanti sinistri quanti sono gli eventi  (nel
primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso); 
    p) misure analoghe: misure per la copertura della responsabilita'
civile verso terzi e per la responsabilita' civile  verso  prestatori
d'opera che prevedono l'assunzione diretta, totale  o  parziale,  del
rischio da parte della struttura; 
    q)  SIR:  (Self  Insurance  Retention)  quota  di   rischio   non
trasferita  al  mercato  assicurativo  e  gestita  in  proprio  dalla
struttura assicurata anche in  termini  di  corrispondente  gestione,
istruzione e liquidazione del sinistro; 
    r) franchigia: elemento integrante della polizza di assicurazione
che  costituisce  la  parte   del   danno   che   rimane   a   carico
dell'assicurato ed espressa in valore  assoluto.  La  opposizione  di
franchigia  impegna  comunque  l'assicuratore   alla   gestione   del
sinistro. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri»,  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6,  della
          legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia
          di sicurezza delle cure e della persona assistita,  nonche'
          in materia di responsabilita' professionale degli esercenti
          le  professioni  sanitarie»,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017: 
                «Art. 10. (Obbligo di assicurazione). - Omissis. 
                6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, di concerto  con  il  Ministro
          della salute  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano,  sentiti  l'IVASS,  l'Associazione
          nazionale  fra  le   imprese   assicuratrici   (ANIA),   le
          Associazioni  nazionali  rappresentative  delle   strutture
          private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie,
          la Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi
          e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli  ordini
          e  dei   collegi   delle   professioni   sanitarie   e   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          categorie    professionali    interessate,    nonche'    le
          associazioni di tutela dei cittadini e dei  pazienti,  sono
          determinati i requisiti minimi delle  polizze  assicurative
          per le strutture sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e
          private e  per  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie,
          prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui  far
          corrispondere massimali differenziati. Il medesimo  decreto
          stabilisce i requisiti minimi di garanzia e  le  condizioni
          generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche
          di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma  1;
          disciplina altresi' le  regole  per  il  trasferimento  del
          rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa  di
          assicurazione nonche'  la  previsione  nel  bilancio  delle
          strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla
          messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai
          sinistri  denunciati.  A  tali  fondi   si   applicano   le
          disposizioni di cui  all'articolo  1,  commi  5e5-bis,  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge  11
          gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo  in  materia
          di   sperimentazione   clinica   di   medicinali    nonche'
          disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie  e
          per la dirigenza sanitaria  del  Ministero  della  salute»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25  del  31  gennaio
          2018: 
                «Art. 11. (Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24).
          - 1. Alla legge 8 marzo 2017,  n.  24,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo  5,  comma  3,  primo  periodo,  le
          parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma  28,
          secondo periodo, dellalegge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e
          successive modificazioni,» sono soppresse; 
                  b) all'articolo  9,  comma  5,  terzo  periodo,  le
          parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o
          del corrispettivo  convenzionale  conseguiti  nell'anno  di
          inizio  della  condotta  causa  dell'evento   o   nell'anno
          immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il
          triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del
          valore   maggiore   della   retribuzione   lorda   o    del
          corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di  inizio
          della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente
          precedente o successivo»; 
                  c) all'articolo  9,  comma  6,  primo  periodo,  le
          parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale,
          ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di
          inizio  della  condotta  causa  dell'evento   o   nell'anno
          immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il
          triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del
          valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa  la
          retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della
          condotta  causa  dell'evento  o  nell'anno   immediatamente
          precedente o successivo»; 
                  d)  all'articolo  13,  comma  1,  primo  e  secondo
          periodo, le parole: «entro dieci  giorni»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni»; 
                  e) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' inserito  il
          seguente: 
                    «7-bis. Il Fondo di garanzia di cui  al  comma  1
          assolve anche alla funzione  di  agevolare  l'accesso  alla
          copertura  assicurativa  da  parte   degli   esercenti   le
          professioni sanitarie che svolgono la propria attivita'  in
          regime libero-professionale,  ai  sensi  dell'articolo  10,
          comma 6». 
              2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del  decreto-legge  13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  29,  comma  1,
          lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          recante «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei
          sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
          degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
          articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172  del  26  luglio
          2011: 
                «Art. 29.  (Principi  di  valutazione  specifici  del
          settore sanitario). - 1. Omissis 
                a) - f). (Omissis). 
                g). lo stato dei rischi aziendali e'  valutato  dalla
          regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai
          fondi rischi e oneri  iscritti  nei  bilanci  di  esercizio
          degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta
          l'avvenuto  rispetto  degli   adempimenti   necessari   per
          procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed  oneri  ed  al
          relativo utilizzo; 
                Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre  2005,  S.O.
          n. 163. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1882  del  Codice
          civile: 
                «Art.   1882   (Nozione). - L'assicurazione   e'   il
          contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento  di  un
          premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i  limiti
          convenuti, del danno  ad  esso  prodotto  da  un  sinistro,
          ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di
          un evento attinente alla vita umana.» 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,
          recante «Attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa
          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
          consolidati,  che  modifica  le  direttive   78/660/CEE   e
          83/349/CEE, e  che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  68  del  23  marzo
          2010, S.O. n. 58. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 e
          4, della legge 8 marzo 2017, n. 24,  recante  «Disposizioni
          in  materia  di  sicurezza  delle  cure  e  della   persona
          assistita,   nonche'   in   materia   di    responsabilita'
          professionale degli esercenti  le  professioni  sanitarie»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 17 marzo 2017: 
                «Art.  10  (Obbligo  di  assicurazione).  -   1.   Le
          strutture sanitarie e sociosanitarie  pubbliche  e  private
          devono essere provviste  di  copertura  assicurativa  o  di
          altre analoghe misure per la responsabilita'  civile  verso
          terzi e per  la  responsabilita'  civile  verso  prestatori
          d'opera,  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114, anche per
          danni cagionati dal personale a qualunque  titolo  operante
          presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche  e
          private,  compresi  coloro  che   svolgono   attivita'   di
          formazione, aggiornamento nonche' di sperimentazione  e  di
          ricerca clinica.  La  disposizione  del  primo  periodo  si
          applica anche alle prestazioni sanitarie svolte  in  regime
          di libera professione  intramuraria  ovvero  in  regime  di
          convenzione con il  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'
          attraverso la telemedicina. Le strutture di  cui  al  primo
          periodo  stipulano,  altresi',   polizze   assicurative   o
          adottano altre  analoghe  misure  per  la  copertura  della
          responsabilita'  civile  verso  terzi  degli  esercenti  le
          professioni sanitarie anche ai  sensi  e  per  gli  effetti
          delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 9.  Le  disposizioni
          di cui al periodo precedente non si applicano in  relazione
          agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma  2.
          Per l'esercente la  professione  sanitaria  che  svolga  la
          propria attivita' al di fuori di una delle strutture di cui
          al comma 1 del presente articolo o che presti la sua  opera
          all'interno della  stessa  in  regime  libero-professionale
          ovvero che si avvalga della stessa  nell'adempimento  della
          propria obbligazione contrattuale assunta con  il  paziente
          ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di
          cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 14 settembre 2011,  n.  148,  all'articolo  5del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo  3,  comma
          2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
                3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di  cui
          all'articolo  9  e  all'articolo  12,  comma   3,   ciascun
          esercente la professione  sanitaria  operante  a  qualunque
          titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche  o
          private provvede alla stipula, con oneri a proprio  carico,
          di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. 
                4. Le strutture di  cui  al  comma  1  rendono  nota,
          mediante  pubblicazione  nel  proprio  sito  internet,   la
          denominazione  dell'impresa   che   presta   la   copertura
          assicurativa della responsabilita' civile verso i  terzi  e
          verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per
          esteso i contratti,  le  clausole  assicurative  ovvero  le
          altre  analoghe  misure  che   determinano   la   copertura
          assicurativa. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  commi  5  e  6,
          della citata legge 8 marzo 2017, n. 24: 
                «Art. 9  (Azione  di  rivalsa  o  di  responsabilita'
          amministrativa) - Omissis. 
                5.  In  caso  di  accoglimento   della   domanda   di
          risarcimento proposta dal danneggiato nei  confronti  della
          struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei
          commi  1  e  2  dell'articolo  7,   o   dell'esercente   la
          professione sanitaria, ai sensi del comma  3  del  medesimo
          articolo 7, l'azione di responsabilita' amministrativa, per
          dolo  o  colpa  grave,  nei  confronti  dell'esercente   la
          professione sanitaria e' esercitata dal pubblico  ministero
          presso la Corte dei conti. Ai  fini  della  quantificazione
          del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma  1-bis,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
          dall'articolo 52, secondo comma, del  testo  unico  di  cui
          alregio decreto 12 luglio 1934, n.  1214,  si  tiene  conto
          delle situazioni di fatto di particolare difficolta', anche
          di  natura  organizzativa,  della  struttura  sanitaria   o
          sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la  professione
          sanitaria ha  operato.  L'importo  della  condanna  per  la
          responsabilita' amministrativa e della surrogazione di  cui
          all'articolo 1916, primo  comma,  del  codice  civile,  per
          singolo evento, in caso di colpa grave, non  puo'  superare
          una  somma  pari  al  triplo  del  valore  maggiore   della
          retribuzione  lorda  o  del   corrispettivo   convenzionale
          conseguiti  nell'anno  di  inizio  della   condotta   causa
          dell'evento  o  nell'anno   immediatamente   precedente   o
          successivo. Per i  tre  anni  successivi  al  passaggio  in
          giudicato della decisione di accoglimento della domanda  di
          risarcimento  proposta  dal  danneggiato,  l'esercente   la
          professione   sanitaria,   nell'ambito   delle    strutture
          sanitarie  o  sociosanitarie  pubbliche,  non  puo'  essere
          preposto ad incarichi professionali  superiori  rispetto  a
          quelli ricoperti e  il  giudicato  costituisce  oggetto  di
          specifica valutazione da parte dei commissari nei  pubblici
          concorsi per incarichi superiori. 
                6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal
          danneggiato  nei  confronti  della  struttura  sanitaria  o
          sociosanitaria privata  o  nei  confronti  dell'impresa  di
          assicurazione  titolare  di   polizza   con   la   medesima
          struttura,  la  misura  della  rivalsa   e   quella   della
          surrogazione richiesta dall'impresa  di  assicurazione,  ai
          sensi dell'articolo 1916, primo comma, del  codice  civile,
          per singolo evento, in caso di  colpa  grave,  non  possono
          superare una somma pari al triplo del valore  maggiore  del
          reddito professionale, ivi compresa la retribuzione  lorda,
          conseguito  nell'anno  di  inizio  della   condotta   causa
          dell'evento  o  nell'anno   immediatamente   precedente   o
          successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui  al
          periodo precedente, non  si  applica  nei  confronti  degli
          esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo  10,
          comma 2. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3,  della
          citata legge 8 marzo 2017, n. 24: 
                «Art. 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato)  -
          Omissis. 
                3. L'impresa di assicurazione ha diritto  di  rivalsa
          verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti  minimi,  non
          derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto  di  cui
          all'articolo 10, comma 6. 
                Omissis.» 
                - Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre  1990,  n.   285,   recante   «Approvazione   del
          regolamento di  polizia  mortuaria»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990, S.O. n. 63.