IL MINISTRO 
                    DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                e con 
 
                        L'AUTORITA' DELEGATA 
                     ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                     E ALLA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3  e
4; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» (CAD) e,  in  particolare,  l'articolo
50-ter,  che  istituisce  la  Piattaforma  digitale  nazionale  dati,
l'articolo 62, che istituisce l'Anagrafe nazionale della  popolazione
residente (ANPR) e l'articolo 62-quater,  che  istituisce  l'Anagrafe
nazionale dell'istruzione (ANIST); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello  digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento  (UE)  n.
1024/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza dell'Unione Europea; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato
alla  Commissione  Europea,  in  data  30  aprile  2021,   ai   sensi
dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241,  e  approvato  con
Decisione  del  Consiglio  ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»   e,   in
particolare, l'articolo 3 che  istituisce  l'Archivio  nazionale  dei
numeri civici delle strade urbane (ANNCSU); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'articolo 7, comma 28; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  c)  della
legge 28 marzo 2003, n. 53» e,  in  particolare,  l'articolo  3,  che
prevede il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
maggio  2016,  recante  «Censimento  della  popolazione  e   archivio
nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del  19  luglio  2016,  e  in  particolare,
l'articolo 11; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 settembre 2017, n. 692,  che  disciplina  l'Anagrafe
nazionale degli studenti; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  Europea  C  (2021)  1054
finale  del  18  febbraio   2021,   recante   «Orientamenti   tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza 2021/C 58/01»; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.
96 del 24 marzo 2022, adottato in seguito alla  richiesta  di  parere
avanzata dal Ministero dell'istruzione  con  nota  n.  50723  del  19
novembre 2021; 
  Visti i chiarimenti del Garante, di cui alla nota prot. 73040 del 5
settembre 2022, recante osservazioni in ordine allo schema di decreto
trasmesso in data 16 giugno 2022 dal Ministero dell'istruzione; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 2 marzo 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione; 
  Acquisito  il  concerto  dell'Autorita'  delegata   all'innovazione
tecnologica e alla transizione digitale; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023; 
  Vista la nota del 2 novembre 2023 prot. GABMI  n.  128338,  con  la
quale viene data la comunicazione alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n.  400  del
1998; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni  di  cui  al  presente
regolamento, si intende per: 
    «Ministero»: Ministero dell'istruzione e del merito; 
    «ANIST»: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo
62-quater del CAD; 
    «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui
all'articolo 62 del CAD; 
    «ANS»: l'Anagrafe nazionale degli  studenti  istituita  ai  sensi
dell'articolo 3, decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  76,  per  il
primo e secondo ciclo di istruzione, la cui  normativa  di  carattere
secondario e' stata riordinata e contenuta nel decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  del  25  settembre
2017, n. 692; 
    «Anagrafe   dell'edilizia   scolastica»:   l'Anagrafe   di    cui
all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23; 
    «ANNCSU»: l'Archivio nazionale dei  numeri  civici  delle  strade
urbane istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    «ID ANPR»: il codice identificativo  univoco  associato  ad  ogni
iscritto in ANPR al  fine  di  garantire  la  circolarita'  dei  dati
anagrafici e l'interoperabilita'  con  le  altre  banche  dati  delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici; 
    «PDND»:  la  Piattaforma   digitale   nazionale   dati   di   cui
all'articolo 50-ter del CAD; 
    «Portale ANIST»: sito web dedicato all'ANIST che  rende  fruibili
servizi erogati da ANIST; 
    «SDG (Single digital gateway)»: lo sportello  digitale  unico  di
cui al regolamento  (UE)  2018/1724  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello  digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento  (UE)  n.
1024/2012. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riportano gli articoli 50-ter, 62 e 62-quater  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  «Codice
          dell'amministrazione  digitale»  (CAD),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112: 
                «Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
          1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  promuove  la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  di  una
          Piattaforma Digitale Nazionale Dati  (PDND)  finalizzata  a
          favorire  la  conoscenza  e   l'utilizzo   del   patrimonio
          informativo  detenuto,  per  finalita'  istituzionali,  dai
          soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nonche'  la
          condivisione dei dati tra i soggetti che hanno  diritto  ad
          accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e  della
          semplificazione  degli   adempimenti   amministrativi   dei
          cittadini e delle imprese, in conformita'  alla  disciplina
          vigente. 
              2. La Piattaforma Digitale Nazionale  Dati  e'  gestita
          dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   ed   e'
          costituita  da  un'infrastruttura  tecnologica  che   rende
          possibile l'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  e
          delle basi di dati delle pubbliche  amministrazioni  e  dei
          gestori di servizi pubblici per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e  la
          gestione  dei  livelli  di  autorizzazione   dei   soggetti
          abilitati ad operare sulla stessa, nonche'  la  raccolta  e
          conservazione delle informazioni relative  agli  accessi  e
          alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
          dati  e  informazioni  avviene  attraverso   la   messa   a
          disposizione  e   l'utilizzo,   da   parte   dei   soggetti
          accreditati,  di   interfacce   di   programmazione   delle
          applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai  soggetti
          abilitati con il supporto della  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e in conformita'  alle  Linee  guida  AgID  in
          materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
          reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
          I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono  tenuti  ad
          accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
          a rendere disponibili le proprie basi dati  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. In  fase  di  prima
          applicazione,  la  Piattaforma  assicura   prioritariamente
          l'interoperabilita'  con  le  basi  di  dati  di  interesse
          nazionale di cui all'articolo 60,  comma  3-bis  e  con  le
          banche dati  dell'Agenzie  delle  entrate  individuate  dal
          Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  adotta  linee
          guida con cui definisce gli standard tecnologici e  criteri
          di sicurezza, di accessibilita',  di  disponibilita'  e  di
          interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
          il processo di accreditamento e di fruizione  del  catalogo
          API con i limiti  e  le  condizioni  di  accesso  volti  ad
          assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
              2-bis. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          transizione digitale, ultimati i test e le  prove  tecniche
          di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,  fissa  il
          termine entro il quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,
          comma  2,  sono  tenuti  ad  accreditarsi  alla  stessa,  a
          sviluppare le interfacce di cui al  comma  2  e  a  rendere
          disponibili le proprie basi dati. 
              3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati  non  sono
          conservati,   ne'   comunque   trattati,    oltre    quanto
          strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
          i dati, che possono essere resi  disponibili,  attinenti  a
          ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza  nazionale,
          difesa civile e soccorso  pubblico,  indagini  preliminari,
          polizia giudiziaria e  polizia  economico-finanziaria.  Non
          possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
          i dati coperti da segreto  o  riservati  nell'ambito  delle
          materie indicate al periodo precedente. 
              4. Con decreto adottato dal  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente  disposizione,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministero
          dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali e acquisito il parere della Conferenza  Unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
          la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
          i  limiti,  le  finalita'  e  le  modalita'  di   messa   a
          disposizione, su richiesta della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
          titolari i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  in
          apposita  infrastruttura  tecnologica   della   Piattaforma
          Digitale  Nazionale  Dati  finalizzata   al   supporto   di
          politiche   pubbliche    basate    sui    dati,    separata
          dall'infrastruttura          tecnologica           dedicata
          all'interoperabilita' dei sistemi  informativi  di  cui  al
          comma 2. Il decreto di cui al presente comma e'  comunicato
          alle Commissioni parlamentari competenti. 
              5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere  disponibili
          e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati  aggregati
          e anonimizzati costituisce mancato  raggiungimento  di  uno
          specifico risultato e di un rilevante  obiettivo  da  parte
          dei dirigenti responsabili  delle  strutture  competenti  e
          comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato  alla  performance  individuale   dei   dirigenti
          competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire   premi   o
          incentivi nell'ambito delle medesime strutture. 
              6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale
          Nazionale Dati non modifica  la  disciplina  relativa  alla
          titolarita' del trattamento, ferme restando  le  specifiche
          responsabilita' ai sensi dell'articolo 28  del  Regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
          aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della  Piattaforma
          nonche' le responsabilita'  dei  soggetti  accreditati  che
          trattano i  dati  in  qualita'  di  titolari  autonomi  del
          trattamento. 
              7. Resta fermo che i soggetti di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
          interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente. 
              8. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.». 
                «Art.  62  (Anagrafe  nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno  l'ANPR,  quale  base  di  dati  di  interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente"   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base
          di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con  cadenza
          annuale  in  conformita'  alle  regole  tecniche   di   cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni garantendo agli stessi,  anche  progressivamente,  i
          servizi necessari all'utilizzo del medesimo  e  fornisce  i
          dati ai fini della tenuta delle liste di  cui  all'articolo
          1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  secondo  le  modalita'
          definite con uno o piu' decreti di cui al comma  6-bis.  Le
          modalita' e  i  tempi  di  adesione  da  parte  dei  comuni
          all'archivio  nazionale  informatizzato,  con   conseguente
          dismissione della versione analogica dei registri di  stato
          civile, sono definiti con uno o  piu'  decreti  di  cui  al
          comma 6-bis. 
              2-ter. Con uno o piu' decreti di  cui  al  comma  6-bis
          sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR  delle
          liste elettorali e dei dati relativi  all'iscrizione  nelle
          liste di sezione di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 
              3. L'ANPR assicura  ai  comuni  la  disponibilita'  dei
          dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
          funzioni di competenza statale  attribuite  al  sindaco  ai
          sensi dell'articolo 54, comma  3,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine  dello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,   anche
          ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini
          e imprese, direttamente o tramite soggetti  affidatari  dei
          servizi,  il  Comune  puo'  utilizzare  i  dati  anagrafici
          eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati
          con ANPR al  fine  esclusivo  di  erogare  o  usufruire  di
          servizi o funzionalita'  non  fornite  da  ANPR.  I  Comuni
          accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR,
          nel rispetto delle disposizioni in  materia  di  protezione
          dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai  sensi
          del comma 6, lettera  a),  per  l'espletamento,  anche  con
          modalita'   automatiche,   delle    verifiche    necessarie
          all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento  delle
          proprie   funzioni.   L'ANPR   consente   ai   comuni    la
          certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  anche  in  modalita'
          telematica.  La  certificazione  dei  dati  anagrafici   in
          modalita'   telematica   e'   assicurata   dal    Ministero
          dell'Interno  tramite  l'ANPR   mediante   l'emissione   di
          documenti   digitali   muniti   di   sigillo    elettronico
          qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni  2021  e
          2022. I comuni  inoltre  possono  consentire,  mediante  la
          piattaforma  di  cui  all'articolo  50-ter   ovvero   anche
          mediante  apposite  convenzioni,  la  fruizione  dei   dati
          anagrafici da parte dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR
          assicura ai  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere a) e b), l'accesso  ai  dati  contenuti  nell'ANPR.
          L'ANPR  attribuisce   a   ciascun   cittadino   un   codice
          identificativo univoco per garantire  la  circolarita'  dei
          dati anagrafici e l'interoperabilita' con le  altre  banche
          dati delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di
          servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
          e b). 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata di dati dei cittadini,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  si  avvalgono
          esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene  integrata  con  gli
          ulteriori dati a  tal  fine  necessari  e  garantiscono  un
          costante allineamento dei propri archivi informatizzati con
          le anagrafiche contenute nell'ANPR. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e  delle  dichiarazioni  di  nascita  ai
          sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   e   della
          dichiarazione di morte ai sensi  degli  articoli  72  e  74
          dello  stesso  decreto  nonche'  della  denuncia  di  morte
          prevista  dall'articolo  1  del  regolamento   di   polizia
          mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1990, n. 285, compatibile con  il  sistema  di
          trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in
          data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 65 del 19 marzo 2010. 
              6-bis.  Con   uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'interno, adottati di  concerto  con  il  Ministro  per
          l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentiti   il
          Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali   e   la
          Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali,   sono
          assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR alle pubbliche  amministrazioni,  agli  organismi
          che  erogano  pubblici  servizi  e  ai   privati,   nonche'
          l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche
          della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.». 
                «Art. 62-quater (Anagrafe nazionale dell'istruzione).
          -  1.   Per   rafforzare   gli   interventi   nel   settore
          dell'istruzione,  accelerare  il  processo  di  automazione
          amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per
          le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito  di
          un  apposito  sistema  informativo  denominato   hubscuola,
          realizzato  dal   Ministero   dell'istruzione,   l'Anagrafe
          nazionale dell'istruzione (ANIST). 
              2. L'ANIST, realizzata dal  Ministero  dell'istruzione,
          subentra, per tutte le finalita' previste  dalla  normativa
          vigente,  alle  anagrafi  e  alle  banche  di  dati   degli
          studenti,  dei  docenti,  del   personale   amministrativo,
          tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e
          degli  edifici  scolastici,  anche  istituite   a   livello
          regionale, provinciale e locale per le medesime  finalita',
          che  mantengono  la  titolarita'  dei   dati   di   propria
          competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 
              3. L'ANIST assicura alle  regioni,  ai  comuni  e  alle
          istituzioni scolastiche la disponibilita' dei dati e  degli
          strumenti per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  propria
          competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa  contenuti
          da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative
          finalita'  istituzionali  e  mette   a   disposizione   del
          Ministero dell'interno le informazioni relative  ai  titoli
          di studio per il loro inserimento nell'ANPR. 
              4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62,  l'ANIST
          e' costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i
          dati degli studenti e delle loro famiglie,  dei  docenti  e
          del personale ATA. 
              L'ANIST e' costantemente alimentata con i dati relativi
          al  rendimento   scolastico   degli   studenti   attraverso
          l'interoperabilita'  con  i  registri  scolastici  di   cui
          all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica  e  al
          georiferimento dei numeri  civici  in  essa  contenuti,  e'
          costantemente aggiornata attraverso l'allineamento  con  le
          risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici  delle
          strade urbane, di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere
          il rilascio di certificazioni, possono  accedere  all'ANIST
          con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo  64
          ovvero tramite il punto  di  accesso  di  cui  all'articolo
          64-bis. L'ANIST rende  disponibili  i  dati  necessari  per
          automatizzare le  procedure  di  iscrizione  on  line  alle
          istituzioni scolastiche di ogni  ordine  e  grado,  di  cui
          all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,   di
          concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
          transizione digitale e con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, da adottare entro il  30  settembre  2021,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, acquisito il parere del Garante per la protezione  dei
          dati personali, sono stabiliti: 
                a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con
          riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti
          e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed  edifici
          scolastici; 
                b) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,
          le modalita' di cooperazione dell'ANIST con banche di  dati
          istituite a livello regionale, provinciale e locale per  le
          medesime finalita', nonche' le modalita'  di  alimentazione
          da parte dei registri scolastici  di  cui  all'articolo  7,
          comma  31,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia   di
          protezione dei dati personali e delle regole  tecniche  del
          sistema pubblico di connettivita'. 
              L'allineamento dell'ANIST con le altre banche  di  dati
          di rilevanza nazionale,  regionale,  provinciale  e  locale
          avviene in conformita' alle linee guida adottate  dall'AgID
          in materia di interoperabilita'.». 
              - Si riporta l'art. 3 decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
          179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
          Paese»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          19 ottobre 2012, n. 245: 
                «Art. 3 (Censimento permanente  della  popolazione  e
          delle abitazioni e Archivio  nazionale  dei  numeri  civici
          delle strade urbane). - 1. Entro 60 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e   la   semplificazione,   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i  tempi
          di realizzazione del censimento della popolazione  e  delle
          abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del
          decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  effettuato
          dall'ISTAT  con  cadenza  annuale,   nel   rispetto   delle
          raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          stabiliti i contenuti dell'Archivio  nazionale  dei  numeri
          civici  delle  strade  urbane   (ANNCSU),   realizzato   ed
          aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia  del  territorio,  gli
          obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e
          stradari comunali tenuti dai singoli comuni  ai  sensi  del
          regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente,  le
          modalita' di  accesso  all'ANNCSU  da  parte  dei  soggetti
          autorizzati,  nonche'  i  criteri  per  l'interoperabilita'
          dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale
          e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema
          pubblico di connettivita' di cui al decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT
          puo' stipulare apposite convenzioni  con  concessionari  di
          servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati
          toponomastici puntuali sino a livello di numero  civico  su
          tutto    il    territorio    nazionale,     standardizzati,
          georeferenziati  a  livello  di  singolo  numero  civico  e
          mantenuti sistematicamente aggiornati. 
              Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente. 
              3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle
          attivita'  preparatorie  all'introduzione  del   censimento
          permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale,
          nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si  provvede  nei
          limiti  dei  complessivi  stanziamenti   gia'   autorizzati
          dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122.  Per  fare  fronte  alle  esigenze  connesse  alla
          realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al
          comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo  50  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2015. 
              4. Allo scopo di rafforzare la funzione  statistica  in
          coerenza  con  le  raccomandazioni   internazionali   e   i
          regolamenti comunitari e di  aumentare  l'efficienza  e  la
          qualita' dei servizi informativi resi al sistema  economico
          e  sociale  del  Paese  dal  Sistema  statistico  nazionale
          (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  previa  intesa  con   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali, il Governo emana entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto un regolamento ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400  per  la
          revisione del decreto legislativo n.  322  del  1989  e  il
          complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT
          e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN; 
                b) migliorare gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT
          anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera  b),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n. 166,  e  rafforzarne  i  compiti  di  indirizzo  e
          coordinamento  tecnico-metodologico,  di   definizione   di
          metodi e formati per la  raccolta  e  lo  scambio  di  dati
          amministrativi e statistici,  nonche'  di  regolamentazione
          del SISTAN; 
                c) favorire l'armonizzazione  del  funzionamento  del
          SISTAN con i principi europei in materia di  organizzazione
          e di produzione delle  statistiche  ufficiali,  assicurando
          l'utilizzo  da  parte  del  Sistema  delle  piu'   avanzate
          metodologie statistiche e  delle  piu'  moderne  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione; 
                d) semplificare  e  razionalizzare  la  procedura  di
          adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina
          in materia di obbligo a fornire i dati statistici; 
                e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e
          rafforzare  i  sistemi  di  vigilanza  e  controllo   sulla
          qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri  soggetti
          pubblici e privati; 
                f)   adeguare   alla   normativa   europea   e   alle
          raccomandazioni internazionali la disciplina in materia  di
          tutela del  segreto  statistico,  di  protezione  dei  dati
          personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche,
          nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati  amministrativi
          a fini statistici. 
              5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
              6. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'articolo 12 del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                "Art. 12 (Commissione per la garanzia della  qualita'
          dell'informazione  statistica). -  1.   E'   istituita   la
          Commissione    per    la    garanzia     della     qualita'
          dell'informazione statistica avente il compito di: 
                  a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e
          sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche'  sulla
          sua conformita'  con  i  regolamenti,  le  direttive  e  le
          raccomandazioni   degli    organismi    internazionali    e
          comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale; 
                  b) contribuire  ad  assicurare  il  rispetto  della
          normativa in materia di segreto statistico e di  protezione
          dei dati personali, garantendo al Presidente  dell'Istat  e
          al Garante per la protezione dei  dati  personali  la  piu'
          ampia collaborazione, ove richiesta; 
                  c) esprimere un  parere  sul  Programma  statistico
          nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13; 
                  d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla
          relazione di cui all'articolo 24. 
              2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al
          comma  1,  puo'  formulare  osservazioni   e   rilievi   al
          Presidente  dell'ISTAT,  il  quale  provvede  a  fornire  i
          necessari   chiarimenti   entro   trenta    giorni    dalla
          comunicazione, sentito il Comitato di  cui  all'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i  chiarimenti
          non siano ritenuti esaustivi, la Commissione  ne  riferisce
          al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              3.  La   Commissione   e'   sentita   ai   fini   della
          sottoscrizione  dei  codici  di  deontologia  e  di   buona
          condotta  relativi  al  trattamento  dei   dati   personali
          nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 
              4.  La  Commissione  e'  composta  da  cinque   membri,
          nominati con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti
          tra professori ordinari in materie statistiche,  economiche
          ed affini o tra direttori di istituti di  statistica  o  di
          ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico
          nazionale,  ovvero   tra   alti   dirigenti   di   enti   e
          amministrazioni  pubbliche,  che  godano   di   particolare
          prestigio  e  competenza  nelle  discipline  e  nei   campi
          collegati  alla  produzione,  diffusione  e  analisi  delle
          informazioni statistiche e che non siano preposti a  uffici
          facenti parte del Sistema statistico nazionale. 
              Possono  essere  nominati  anche  cittadini  di   Paesi
          dell'Unione europea in possesso dei medesimi  requisiti.  I
          membri della Commissione restano in carica per cinque  anni
          e non possono essere riconfermati. 
              Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. 
              5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno
          e alle riunioni  partecipa  il  Presidente  dell'ISTAT.  Il
          Presidente della Commissione partecipa  alle  riunioni  del
          Comitato di cui al comma 2. 
              6.  Alle  funzioni  di  segreteria  della   Commissione
          provvede il  Segretariato  generale  della  Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri  che  istituisce,  a  questo  fine,
          un'apposita struttura di segreteria. 
              7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli
          eventuali rimborsi spese del Presidente  e  dei  componenti
          derivanti dalle riunioni di cui al comma  5  sono  posti  a
          carico del bilancio dell'ISTAT".». 
              - Si riporta il comma 28 dell'art. 7 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario»,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                «28. A decorrere dall'anno scolastico  2012-2013,  le
          iscrizioni alle istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni
          ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
          esclusivamente in modalita' on line attraverso un  apposito
          applicativo    che    il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle
          scuole e delle famiglie.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174. 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile
          2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul
          diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  maggio
          2005, n. 103: 
                «Art.  3  (Sistema  nazionale  delle  anagrafi  degli
          studenti). - 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2,  e  nel
          rispetto delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, l'anagrafe  nazionale  degli  studenti
          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca opera il trattamento dei  dati  sui  percorsi
          scolastici,  formativi  e  in  apprendistato  dei   singoli
          studenti  e  dei  dati  relativi  alla  valutazione   degli
          studenti, a partire dal primo anno della  scuola  primaria,
          avvalendosi  delle  dotazioni  umane  e   strumentali   del
          medesimo   Ministero.   Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   acquisisce   dalle
          istituzioni  scolastiche  statali  e   paritarie   i   dati
          personali, sensibili e giudiziari degli  studenti  e  altri
          dati  utili  alla  prevenzione   e   al   contrasto   della
          dispersione scolastica. 
              2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'
          costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17  maggio
          1999, n. 144, e successive modificazioni, sono  trasformate
          in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
          sui percorsi scolastici, formativi e in  apprendistato  dei
          singoli studenti a partire  dal  primo  anno  della  scuola
          primaria. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi  regionali
          degli studenti con le anagrafi comunali della  popolazione,
          anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4  e  5
          del presente  decreto,  nonche'  il  coordinamento  con  le
          funzioni svolte dalle Province  attraverso  i  servizi  per
          l'impiego  in  materia  di  orientamento,  informazione   e
          tutorato. 
              4.   Con   apposito   accordo    tra    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  e'  assicurata  l'integrazione  delle
          anagrafi di cui ai commi 1, 2 e  3  nel  Sistema  nazionale
          delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
          a: 
                a) definire gli standard tecnici per lo  scambio  dei
          flussi informativi; 
                b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
                c)  definire   l'insieme   delle   informazioni   che
          permettano la  tracciabilita'  dei  percorsi  scolastici  e
          formativi dei singoli studenti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 12 maggio 2016, recante: «Censimento della  popolazione
          e archivio nazionale  dei  numeri  civici  e  delle  strade
          urbane», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.167  del
          19 luglio 2016. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per gli articoli 50-ter, 62 e 62-quater  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per l'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile  2005,
          n. 76, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 7 della legge 11 gennaio  1996,  n.
          23, recante: "Norme per l'edilizia scolastica",  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15: 
                «Art. 7 (Anagrafe dell'edilizia scolastica). - 1.  Il
          Ministero  della  pubblica  istruzione  realizza   e   cura
          l'aggiornamento,   nell'ambito    del    proprio    sistema
          informativo e  con  la  collaborazione  degli  enti  locali
          interessati,   di   un'anagrafe   nazionale   dell'edilizia
          scolastica  diretta  ad  accertare   la   consistenza,   la
          situazione  e  la  funzionalita'  del  patrimonio  edilizio
          scolastico. Detta anagrafe  e'  articolata  per  regioni  e
          costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale  ai  fini
          dei diversi livelli di programmazione degli interventi  nel
          settore. 
              2. La metodologia e le modalita' di rilevazione per  la
          realizzazione dell'anagrafe nazionale di  cui  al  comma  1
          sono determinate dal Ministro  della  pubblica  istruzione,
          con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per  l'edilizia
          scolastica. 
              3.  Per  la  programmazione  delle  opere  di  edilizia
          scolastica,  le  regioni  e  gli  enti  locali  interessati
          possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale  di  cui
          al comma 1, dei quali possono  chiedere  la  disponibilita'
          anche sotto forma di supporti magnetici. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della   presente   legge,    realizzano    le    rispettive
          articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1  in
          base  agli   indirizzi   definiti   dall'Osservatorio   per
          l'edilizia scolastica. 
              5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995  e  di
          lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.». 
              - Per l'art. 3 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
          179 si veda nelle note alle premesse.