IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Viste  le  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 
  Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo  in
materia di contratti pubblici; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  ed   in
particolare gli articoli 13, comma 4 e 45; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; 
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la  riforma  degli
Istituti italiani di cultura e interventi  per  la  promozione  della
cultura e della lingua italiane all'estero; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27  aprile  1995,
n.   392,    di    adozione    del    regolamento    recante    norme
sull'organizzazione, il funzionamento e la  gestione  finanziaria  ed
economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del  Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307,  recante  il
riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile
degli uffici all'estero del Ministero degli affari  esteri,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54,  concernente  il  regolamento  recante  norme  in  materia  di
autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze  diplomatiche
e degli Uffici consolari di I categoria del  Ministero  degli  affari
esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  in  particolare
l'articolo 14, commi da 17 a 27; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  a  norma  dell'articolo  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012,
n. 51, di adozione del regolamento recante disposizioni in materia di
tutela della salute e della  sicurezza  degli  uffici  all'estero  ai
sensi dell'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81; 
  Vista la legge 11  agosto  2014,  n.  125,  recante  la  disciplina
generale sulla  cooperazione  per  lo  sviluppo,  ed  in  particolare
l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia italiana per  la  cooperazione
allo sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22  luglio  2015,
n. 113, di adozione del regolamento recante lo  statuto  dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  64,  recante  la
disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n.
308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il
6 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e
del 19 dicembre 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota 0224066-P del 27  dicembre  2023  e  la  nota  di
risposta del Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e  legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 318-P del  12  gennaio
2024; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 
 
  1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 2 novembre 2017, n. 192  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito  dal  seguente:  «Regolamento  recante
disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione
dei contratti da svolgersi all'estero,  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 
    b) al preambolo: 
      1) il secondo ed il terzo «Visto» sono sostituiti dai seguenti:
«Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
materia di contratti pubblici; 
      Visto il decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  e  in
particolare l'articolo 13, comma 4;»; 
      2) il settimo ed il tredicesimo «Visto» sono soppressi; 
      3) dopo il diciassettesimo «Visto»  e'  inserito  il  seguente:
«Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;»; 
      4) dopo l'ultimo «Visto» sono inserite  le  seguenti  premesse:
«Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC)  n.
308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il
6 luglio 2023; 
      Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e
del 19 dicembre 2023; 
      Vista  la  comunicazione  al  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»; 
    c) all'articolo 1: 
      1) al comma 1 e al comma 2, lettera b), le  parole  «18  aprile
2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
          «g)  "contratti":  contratti  di   appalto   pubblico,   di
partenariato  pubblico  privato  e  di   concessione   da   svolgersi
all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice;»; 
        2.2) alla lettera h), la parola «procedimento» e'  sostituita
dalla seguente «progetto»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5,
5-bis  e  6,  e  dall'articolo  6,  le  disposizioni   del   presente
regolamento non si applicano: 
          a) ai contratti esclusi dall'applicazione  delle  direttive
europee; 
          b) ai contratti attivi; 
          c) ai contratti  a  titolo  gratuito,  anche  qualora  essi
offrano la possibilita' di guadagno economico, anche indiretto; 
          d) ai contratti di societa'; 
          e) alle operazioni straordinarie che non  comportino  nuovi
affidamenti di lavori, servizi o forniture.»; 
    d) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, le parole da «, in particolare»  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti:  «garantendo  il  rispetto  dei
principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4,
e  10  del  codice.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si
interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli  articoli
1, 2 e 3 del codice.»; 
      2) al comma 4, le parole «all'articolo 30, commi 4, 5 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Nei documenti contrattuali  sono  inserite,  in
quanto compatibili con la legge applicabile ai  sensi  del  comma  6,
clausole di effetto  analogo  a  quello  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.»; 
      3) al comma 5, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Gli
obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla  normativa  italiana,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.»; 
      4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. I contratti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2-bis,
lettere a), b) e c), che offrono opportunita' di guadagno  economico,
anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3 del codice.»; 
    e) all'articolo 3: 
      1) alla rubrica, dopo la parola «appaltanti» sono  inserite  le
seguenti: «ed enti concedenti»; 
      2) al comma 1, dopo la parola  «appaltante»  sono  inserite  le
seguenti: «e puo' affidare contratti di concessione»; 
      3) il  comma  2  e'  sostituito  dai  seguenti:  «2.  I  centri
interservizi  amministrativi  di  cui  all'articolo  5  del   decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali
di  committenza  nell'ambito  del   Paese   dove   hanno   sede   per
l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore  a
500.000 euro, salva la possibilita' per il Ministero di  disporre  la
centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti,  anche  in
relazione a specifiche iniziative o aree geografiche. 
      2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3,  i  contratti
di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali
con cui cooperare per la presentazione  delle  domande  di  visti  di
circolazione e di soggiorno in Italia sono  affidati  dal  Ministero,
anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco
di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero,
con  provvedimento  motivato,  puo'  autorizzare  una   centrale   di
committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad
affidare uno o piu' contratti di cui al primo periodo.»; 
      4) al comma 3,  dopo  le  parole  «dell'Unione  europea»,  sono
inserite  le  seguenti:  «o  dell'Associazione  europea   di   libero
scambio»; 
    f) alla rubrica del capo II, la parola «Procedure» e'  sostituita
dalle seguenti: «Progettazione e procedure»; 
    g) al capo II, all'articolo 4 e' premesso il seguente: 
      «Art. 3-bis (Progettazione). - 1. Prima dell'affidamento di  un
contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche,  requisiti  e
limiti economici degli interventi, nonche'  gli  elaborati  necessari
per la progettazione. 
      2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
puo' essere omesso il progetto di fattibilita'  tecnico-economica,  a
condizione che il progetto  esecutivo  contenga  tutti  gli  elementi
previsti per il livello omesso. 
      3. Prima dell'affidamento di lavori di importo  superiore  alle
soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il
progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed  e'
conforme alla normativa applicabile  e  alle  prescrizioni  impartite
dalle autorita' locali. 
      4.  Il  rapporto  conclusivo  del  soggetto  cui  e'   affidata
l'attivita' di verifica e' validato dal RUP. 
      5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.»; 
    h) all'articolo 4: 
      1) alla rubrica la parola «procedimento»  e'  sostituita  dalla
seguente: «progetto»; 
      2) al comma 2: 
        2.1)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola  «indicato»  sono
inserite le seguenti: «nella decisione di contrarre»; 
        2.2) al terzo periodo, dopo le parole  «personale  di  ruolo»
sono aggiunte le seguenti: «diverso dal titolare della sede estera»; 
      3) al comma 4, le parole «, comprensiva di eventuali  incarichi
di progettazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  incarichi  di
progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo»; 
      4) al comma 5, le parole «responsabile del  procedimento»  sono
sostituite dalla seguente: «RUP»; 
      5) al comma 6, le parole  «dall'ANAC»  fino  a  «il  RUP»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5, comma  3,  dell'allegato
I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di
cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se  e'  un  tecnico
con idonea professionalita',»; 
      6) al comma 6-bis, le parole da «dall'articolo 113» a «medesimo
articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo  45  del
codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo»; 
    i) all'articolo 5, comma 1, le parole da «42»  a  «servizi»  sono
sostituite dalle seguenti:  «16  del  codice.  Agli  effetti  di  cui
all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale»; 
    l) all'articolo 6, comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole  «alla  parte»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al libro»; 
      2) al terzo periodo, le parole «19 del codice» sono  sostituite
dalle seguenti: «134,  comma  4,  del  codice  e  i  riferimenti  ivi
contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si  intendono
fatti all'articolo 9 del presente regolamento»; 
    m) all'articolo 7: 
      1) al comma 1,  le  parole  da  «nel  primo»  a  «invito»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella decisione di contrarre»; 
      2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
        «2. La sede estera  puo'  utilizzare  le  seguenti  procedure
semplificate: 
          a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a
140.000  euro,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  piu'
operatori economici; 
          b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e
inferiore alle soglie previste dalle direttive europee; 
          c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
per contratti di concessione di importo pari o  superiore  a  140.000
euro e inferiore a un milione di euro. 
        2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di
rotazione conformemente all'articolo 49, commi  2,  3,  4  e  6,  del
codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma  2,
lettere b) e c), non si applica  il  principio  di  rotazione  quando
l'indagine di mercato e'  stata  effettuata  senza  porre  limiti  al
numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti  da
invitare alla successiva procedura negoziata. 
        3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta  per
contratti di appalto di forniture o di  servizi  di  importo  pari  o
superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura
ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o  di  servizi
di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle  soglie
previste  dalle  direttive  europee,   nonche'   per   contratti   di
concessione di importo pari o superiore a un milione di euro.»; 
      3)  al  comma  5,  le  parole  «da  eseguire  in  Stati  membri
dell'Unione europea e» sono soppresse; 
      4) al comma 7 e' aggiunto in fine il  seguente  periodo:  «Alle
spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500  euro,
predeterminate  da  ciascuna  amministrazione  secondo   il   proprio
ordinamento, si  applica  la  disciplina  prevista  per  la  gestione
economale.»; 
      5) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. La  sede  estera  assicura  il  soccorso  istruttorio
conformemente all'articolo 101 del codice. 
        7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante
una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto  dei
principi di cui al libro  I,  parte  II,  del  codice.  Il  Ministero
determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono
della  piattaforma  di  cui   al   presente   comma,   tenuto   conto
dell'accessibilita' e affidabilita' della rete telematica disponibile
in   loco   e   della   necessita'   di    assicurare    un'effettiva
concorrenzialita' ed economicita' delle procedure di  affidamento  in
rapporto alle condizioni del mercato locale.»; 
    n) all'articolo 8,  comma  1,  le  parole  «atto  di  gara»  sono
sostituite dalle seguenti: «atto del procedimento»; 
    o) all'articolo 9, comma 3, le  parole  «dall'articolo  80»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 94 e 95»; 
    p) all'articolo 10: 
      1) al comma  1,  dopo  la  parola  «cinque»  sono  inserite  le
seguenti: «o, per contratti di lavori di importo pari o  superiore  a
un milione di euro, dieci» e le parole «del principio  di  rotazione»
sono soppresse; 
      2)  al  comma  2,  i  numeri  «63»  e  «163»  sono   sostituiti
rispettivamente dai seguenti: «76» e «140»; 
    q) all'articolo 11, le parole «95, comma 6» sono sostituite dalle
seguenti: «108, comma 1»; 
    r) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, le parole «di non meno di tre  e  non  piu'  di»
sono sostituite dalle seguenti «da tre o»; 
      2) al comma 2, le  parole  «un  altri»  sono  sostituite  dalla
seguente: «altri» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In
casi eccezionali,  uno  o  piu'  membri  possono  essere  scelti  tra
personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis.  La   Commissione   puo'   riunirsi   con   modalita'
telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al
di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-ter, la  Commissione
puo'  operare  attraverso  una  piattaforma   di   approvvigionamento
digitale per la valutazione della  documentazione  di  gara  e  delle
offerte dei partecipanti.»; 
      4) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
RUP puo' fare parte della commissione giudicatrice.»; 
      5) al comma 4, le parole «42 del codice» sono sostituite  dalle
seguenti: «93, comma 5, lettere b) e c), del codice.  L'articolo  93,
comma 5, lettera a),  del  codice  si  applica  ai  componenti  della
commissione non in servizio nella sede estera»; 
    s) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole  «sede  estera»  sono
inserite le seguenti:  «o,  su  richiesta  del  RUP,  la  commissione
giudicatrice»; 
    t) all'articolo 14: 
      1) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
        «a-bis) il contraente principale  e  il  subappaltatore  sono
responsabili in  solido  nei  confronti  della  sede  estera  per  le
prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di  subappalto
e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza  di  cause
di esclusione di cui all'articolo 9 prima dell'inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni.»; 
    u) all'articolo 15, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono  svincolate
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.»; 
    v) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, le parole «superiore al 20»  e'  sostituito  dal
seguente: «superiori al 30»; 
      2) le  parole  «2.  Le  anticipazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3. Le anticipazioni»; 
    z) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «Le
cause  di  risoluzione  previste  all'articolo  73  della   direttiva
2014/24/UE o all'articolo 44 della  direttiva  2014/23/UE,  il  grave
inadempimento, il  divieto  di  affidamento  a  terzi  dell'integrale
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e  la  sussistenza
di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui  all'articolo  9,
comma  3,  del  presente  regolamento  sono  inseriti  nei  documenti
contrattuali come clausole risolutive espresse.»; 
    aa) all'articolo 18, comma 2, le parole «di cui  all'articolo  7,
comma 2, lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori  di  cui
all'articolo 7, comma 2, lettere b) e»; 
    bb) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: «Per contratti di servizi o di forniture di importo  pari  o
superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera puo' affidare
la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della  sede  estera.
Per    interventi    particolarmente    complessi,    la    direzione
dell'esecuzione puo'  essere  affidata,  nel  rispetto  del  presente
regolamento, a  soggetti  esterni  anche  locali  in  possesso  delle
specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa  a
copertura dei rischi professionali.»; 
    cc) all'articolo 20: 
      1) al comma 1, lettera d), le parole  «responsabile  unico  del
procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 
      2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In
casi eccezionali, il collaudo puo' essere  affidato  a  personale  in
servizio presso l'amministrazione centrale.»; 
      3) al comma 4, le parole «102, comma 3» sono  sostituite  dalle
seguenti: «116, comma 2»; 
    dd) all'articolo 21: 
      1) al comma 1, dopo la parola «appaltante,»  sono  inserite  le
seguenti: «la sede centrale dell'AICS puo' disporre che»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    ee) all'articolo 22, comma 1, le parole «all'articolo  30,  commi
1, 2 e 7 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2,
comma 2, del presente regolamento»; 
    ff) all'articolo 24: 
      1) al comma 1, le parole «dell'articolo» sono sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo»; 
      2) al comma 2, le parole «primo comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  contratti  le
cui procedure di affidamento sono state  avviate  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive UE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/23/UE  (Direttiva
          del Parlamento europeo e del Consiglio  sull'aggiudicazione
          dei contratti di concessione) (Testo rilevante ai fini  del
          SEE) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          Europea del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/24/UE  (Direttiva
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  febbraio
          2014, sugli appalti pubblici  e  che  abroga  la  direttiva
          2004/18/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 marzo 2014,
          n. L 94. 
              - La Direttiva 26 febbraio 2014, 2014/25/UE  (Direttiva
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  febbraio
          2014, sulle procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei
          settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei
          servizi postali  e  che  abroga  la  direttiva  2004/17/CE)
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 marzo 2014, n.  L
          94. 
              - La legge 21 giugno 2022, n.  78,  recante  delega  al
          Governo in materia  di  contratti  pubblici  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24-06-2022. 
              -  Si  riporta  gli  articoli  13  e  45  del   decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti
          pubblici in  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  21
          giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
          contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12: 
                «Art.  13  (Ambito  di   applicazione).   -   1.   Le
          disposizioni  del  codice  si  applicano  ai  contratti  di
          appalto e di concessione. 
                2. Le disposizioni del codice  non  si  applicano  ai
          contratti esclusi, ai contratti attivi  e  ai  contratti  a
          titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunita' di
          guadagno economico, anche indiretto. 
                3. Le disposizioni del codice  non  si  applicano  ai
          contratti di societa' e alle operazioni  straordinarie  che
          non comportino  nuovi  affidamenti  di  lavori,  servizi  e
          forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in
          materia di societa' a partecipazione pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in  materia  di
          scelta del socio privato  e  di  cessione  di  quote  o  di
          azioni. 
                4. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione  internazionale,  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentita l'Autorita' nazionale  anticorruzione  (ANAC),
          sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente  e
          l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero,  tenuto
          conto dei principi fondamentali del presente codice e delle
          procedure   applicate   dall'Unione   europea    e    dalle
          organizzazioni internazionali di  cui  l'Italia  e'  parte.
          Resta  ferma  l'applicazione  del  presente   codice   alle
          procedure di affidamento svolte in Italia. 
                5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2  che
          offrono   opportunita'   di   guadagno   economico,   anche
          indiretto, avviene tenendo conto dei principi di  cui  agli
          articoli 1, 2 e 3. 
                6.  Le  definizioni   del   codice   sono   contenute
          nell'allegato I.1. 
                7. Le disposizioni del codice si applicano, altresi',
          all'aggiudicazione dei lavori pubblici  da  realizzarsi  da
          parte  di  soggetti  privati,  titolari  di   permesso   di
          costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in
          via diretta l'esecuzione delle opere  di  urbanizzazione  a
          scomputo totale o parziale del contributo previsto  per  il
          rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma  2,
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e
          dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto  1942,  n.
          1150, ovvero  eseguono  le  relative  opere  in  regime  di
          convenzione. L'allegato  I.12  individua  le  modalita'  di
          affidamento delle opere di urbanizzazione  a  scomputo  del
          contributo di costruzione.». 
                «Art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche). - 1. Gli
          oneri   relativi   alle   attivita'    tecniche    indicate
          nell'allegato  I.10  sono  a  carico   degli   stanziamenti
          previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
          servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
          nei  bilanci  delle  stazioni  appaltanti  e   degli   enti
          concedenti. In  sede  di  prima  applicazione  del  codice,
          l'allegato I.10 e'  abrogato  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,   n.   400,   con   decreto   del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il   Consiglio
          superiore  dei  lavori   pubblici,   che   lo   sostituisce
          integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 
                2. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          destinano risorse  finanziarie  per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e  per
          le  finalita'  indicate  al  comma  5,   a   valere   sugli
          stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore  al
          2 per cento dell'importo dei lavori, dei  servizi  e  delle
          forniture, posto a base delle procedure di affidamento.  Il
          presente comma si applica anche  agli  appalti  relativi  a
          servizi  o  forniture  nel  caso  in  cui  e'  nominato  il
          direttore  dell'esecuzione.  E'  fatta   salva,   ai   fini
          dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle  risorse
          di cui  al  presente  comma,  la  facolta'  delle  stazioni
          appaltanti  e  degli  enti  concedenti  di  prevedere   una
          modalita' diversa di retribuzione delle  funzioni  tecniche
          svolte dai propri dipendenti. 
                3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
          ripartito, per ogni opera, lavoro,  servizio  e  fornitura,
          tra il RUP e i soggetti che svolgono le  funzioni  tecniche
          indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri  del
          relativo  riparto,   nonche'   quelli   di   corrispondente
          riduzione delle risorse finanziarie connesse  alla  singola
          opera  o  lavoro,  a   fronte   di   eventuali   incrementi
          ingiustificati dei tempi o dei costi  previsti  dal  quadro
          economico del  progetto  esecutivo,  sono  stabiliti  dalle
          stazioni appaltanti e  dagli  enti  concedenti,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del codice. 
                4. L'incentivo di cui al comma 3 e'  corrisposto  dal
          dirigente,  dal  responsabile  di  servizio  preposto  alla
          struttura competente o da altro dirigente incaricato  dalla
          singola amministrazione, sentito  il  RUP,  che  accerta  e
          attesta  le  specifiche  funzioni   tecniche   svolte   dal
          dipendente.  L'incentivo  complessivamente   maturato   dal
          dipendente nel corso dell'anno  di  competenza,  anche  per
          attivita' svolte per conto di  altre  amministrazioni,  non
          puo' superare il trattamento  economico  complessivo  annuo
          lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente,  non
          corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma  5.  Per
          le amministrazioni che adottano i metodi  e  gli  strumenti
          digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite
          di cui al secondo periodo e' aumentato del  15  per  cento.
          Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5  la  parte
          di incentivo che corrisponde a prestazioni non  svolte  dai
          dipendenti,   perche'   affidate   a   personale    esterno
          all'amministrazione   medesima   oppure    perche'    prive
          dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del  comma
          3 e del presente comma non si applicano  al  personale  con
          qualifica dirigenziale. 
                5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie  di  cui
          al  comma  2,  escluse   le   risorse   che   derivano   da
          finanziamenti  europei   o   da   altri   finanziamenti   a
          destinazione  vincolata,  incrementato  delle  quote  parti
          dell'incentivo corrispondenti a prestazioni  non  svolte  o
          prive   dell'attestazione   del   dirigente,   oppure   non
          corrisposto per le ragioni  di  cui  al  comma  4,  secondo
          periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 
                6. Con le risorse di cui al comma 5  l'ente  acquista
          beni e tecnologie funzionali  a  progetti  di  innovazione,
          anche per incentivare: 
                  a)  la  modellazione  elettronica  informativa  per
          l'edilizia e le infrastrutture; 
                  b)  l'implementazione  delle  banche  dati  per  il
          controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; 
                  c) l'efficientamento informatico,  con  particolare
          riferimento alle metodologie e strumentazioni  elettroniche
          per i controlli. 
                7. Una parte delle risorse di cui al comma  5  e'  in
          ogni caso utilizzata: 
                  a) per attivita'  di  formazione  per  l'incremento
          delle   competenze   digitali    dei    dipendenti    nella
          realizzazione degli interventi; 
                  b) per la specializzazione del personale che svolge
          funzioni tecniche; 
                  c) per la copertura degli  oneri  di  assicurazione
          obbligatoria del personale. 
                8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono  o
          si  avvalgono  di  una  centrale  di  committenza   possono
          destinare, anche su richiesta di quest'ultima,  le  risorse
          finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti
          di  tale  centrale  in  relazione  alle  funzioni  tecniche
          svolte. Le  somme  cosi'  destinate  non  possono  comunque
          eccedere il 25 per cento dell'incentivo  di  cui  al  comma
          2.». 
              - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988,  n.  214,  S.O.  e'  il
          seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Presidente del  Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
          esteri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  44  del  18
          febbraio 1967 - Suppl. Ordinario n. 44 
              - La legge 22 dicembre  1990,  n.  401  (Riforma  degli
          Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della  cultura  e  della  lingua  italiane  all'estero)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  1990,  n.
          302. 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
          1995,     n.     392     (Regolamento     recante     norme
          sull'organizzazione,  il  funzionamento   e   la   gestione
          finanziaria  ed   economico-patrimoniale   degli   istituti
          italiani  di  cultura  all'estero)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della L. 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  2006,  n.  307
          (Riassetto normativo in materia di gestione  amministrativa
          e contabile degli Uffici  all'estero  del  Ministero  degli
          affari esteri, a norma dell'art. 4 della legge 28  novembre
          2005, n. 246) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2007, n. 13. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in  materia
          di autonomia gestionale e finanziaria delle  rappresentanze
          diplomatiche e degli Uffici consolari di  I  categoria  del
          Ministero degli affari esteri, a norma  dell'art.  6  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2010, n. 85. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il testo  dell'art.  14,  commi  17  e  seguenti  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione   finanziaria)   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  e'  il
          seguente: 
                «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino  di
          enti ed organismi pubblici). - 1. - 16. (omissis) 
                17. L'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero
          (ICE) e' soppresso a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                18.  E'  istituita  l'Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane, denominata  "ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto
          pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
          Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le
          materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero
          degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze. 
                18-bis.  I  poteri  di  indirizzo   in   materia   di
          promozione e internazionalizzazione delle imprese  italiane
          sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 
                19. Le funzioni attribuite  all'ICE  dalla  normativa
          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero
          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'
          conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento
          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi
          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
                20.   L'Agenzia   opera   al   fine   di   sviluppare
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei
          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del
          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'
          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in
          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e
          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio
          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori
          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della
          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la
          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera
          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni
          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico sono  indicate  le  modalita'  applicative  e  la
          struttura amministrativa responsabile per  assicurare  alle
          singole  imprese  italiane  ed  estere  l'assistenza  e  il
          raccordo con i  soggetti  pubblici  e  le  possibilita'  di
          accesso  alle   agevolazioni   disponibili   per   favorire
          l'operativita' delle stesse imprese  nei  settori  e  nelle
          aree di interesse all'estero. 
                21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il
          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,
          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei
          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. Uno dei cinque membri e' designato dal  Ministro
          degli  affari   esteri.   I   membri   del   consiglio   di
          amministrazione  sono  scelti   tra   persone   dotate   di
          indiscusse moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta
          professionalita' e competenza nel  settore.  La  carica  di
          componente   del   consiglio    di    amministrazione    e'
          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni
          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di
          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri
          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  dello
          sviluppo economico, degli affari esteri e  dell'economia  e
          delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
          del  collegio  spetta  al  rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di
          amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro  anni
          e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia  si
          applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123.  E'
          esclusa l'applicabilita' della disciplina  della  revisione
          legale di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
          39. 
                22.  Il  direttore  generale   svolge   funzioni   di
          direzione,  coordinamento  e  controllo   della   struttura
          dell'Agenzia, secondo le modalita'  ed  i  limiti  previsti
          dallo  statuto.  Formula,  d'intesa  con   il   presidente,
          proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai
          programmi e alle deliberazioni approvate dal  consiglio  di
          amministrazione  ed   alle   disposizioni   operative   del
          presidente,  assicurando  altresi'   gli   adempimenti   di
          carattere tecnico-amministrativo  relativi  alle  attivita'
          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'
          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un
          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
          direttore generale non si applica il comma 8  dell'articolo
          19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                23. I compensi spettanti ai membri del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
          contenimento della spesa  pubblica  e,  comunque,  entro  i
          limiti di quanto previsto per enti di similari  dimensioni.
          Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
          coperti nell'ambito delle risorse di cui ai  commi  26-bis,
          primo  periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti   di
          amministrazioni  pubbliche,  ai  membri  del  consiglio  di
          amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo  1  del
          presente decreto. 
                24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia
          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di
          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel
          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo
          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i
          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito
          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il
          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze
          diplomatiche e consolari. 
                25.  L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle
          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'
          stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
          il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero  -
          e' individuato, sentito il Ministero degli  Affari  Esteri,
          nel limite di un contingente massimo  definito  nell'ambito
          della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
          accreditato, previo nulla osta del Ministero  degli  affari
          esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  in  conformita'  alle  convenzioni  di  Vienna   sulle
          relazioni diplomatiche e consolari e  tenendo  conto  delle
          consuetudini esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il
          funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
          le autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il  restante
          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale
          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con
          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese
          definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministero degli affari esteri. 
                26. In sede di prima applicazione, con i  decreti  di
          cui  al  comma  26-bis,  e'   trasferito   all'Agenzia   un
          contingente  massimo  di  450   unita',   provenienti   dal
          personale dipendente a tempo  indeterminato  del  soppresso
          istituto, da individuarsi sulla  base  di  una  valutazione
          comparativa per  titoli.  Il  personale  locale,  impiegato
          presso gli uffici all'estero  del  soppresso  istituto  con
          rapporti  di   lavoro,   anche   a   tempo   indeterminato,
          disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato  estero,  e'
          attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale
          locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e
          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione
          nell'ambito della Rappresentanza stessa. 
                26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il
          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua
          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,
          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,
          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e
          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire
          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i
          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni
          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura
          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione  del
          Fondo  di  cui  al  comma  19  e'  determinata   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  ed  e'  destinata  all'erogazione
          all'Agenzia di un contributo annuale per  il  finanziamento
          delle   attivita'   di   promozione   all'estero    e    di
          internazionalizzazione delle imprese italiane. A  decorrere
          dall'anno  2012  e'  altresi'  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
          funzionamento, la cui dotazione  e'  determinata  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 e di  un  apposito  capitolo  per  il
          finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della
          medesima   Agenzia.   Il   contributo   erogato   per    il
          finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
          internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  non  puo'
          essere utilizzato a copertura  delle  spese  fisse  per  il
          personale dipendente. 
                26-quater. Le entrate dell'Agenzia  sono  costituite,
          oltre che dai contributi di cui al  comma  26-ter,  da:  a)
          eventuali assegnazioni per  la  realizzazione  di  progetti
          finanziati   parzialmente   o   integralmente   dall'Unione
          europea;  b)  corrispettivi  per  servizi   prestati   agli
          operatori pubblici o privati e compartecipazioni  di  terzi
          alle  iniziative  promozionali;  c)  utili  delle  societa'
          eventualmente costituite o partecipate; d)  altri  proventi
          patrimoniali e di gestione. 
                26-quinquies. L'Agenzia provvede alle  proprie  spese
          di funzionamento e alle spese relative  alle  attivita'  di
          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle
          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di
          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
                26-sexies.  Sulla  base  delle  linee  guida   e   di
          indirizzo strategico determinate dalla cabina di  regia  di
          cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello  sviluppo
          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla
          costituzione a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui
          al comma 25 mantenendo in Italia  soltanto  gli  uffici  di
          Roma e  Milano.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura possono definire opportune intese
          per  individuare  la  destinazione  delle  risorse   umane,
          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche
          soppresse;  b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di
          svolgimento delle attivita' di  promozione  fieristica,  al
          fine di conseguire risparmi nella misura di  almeno  il  20
          per cento  della  spesa  media  annua  per  tali  attivita'
          registrata  nell'ultimo  triennio;  c)  una  concentrazione
          delle attivita' di  promozione  sui  settori  strategici  e
          sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 
                26-septies. I dipendenti a  tempo  indeterminato  del
          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma
          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello
          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa
          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle
          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui
          al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica. 
                26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18
          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza
          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale
          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                26-novies.  L'Agenzia  si   avvale   del   patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43  del
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                26-decies. Il controllo  sulla  gestione  finanziaria
          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi
          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui
          all'articolo 12 della legge stessa. 
                27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          2010, n. 95, (Riorganizzazione del Ministero  degli  affari
          esteri  e  della  cooperazione  internazionale,   a   norma
          dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133) e' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 145 del 24 giugno
          2010. 
              - Il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  16
          febbraio 2012, n. 51 (Regolamento recante  disposizioni  in
          materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  degli
          uffici all'estero  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2012, n. 105. 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 11 agosto 2014,  n.
          125 (Disciplina generale sulla cooperazione  internazionale
          per lo sviluppo), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  28  agosto
          2014, n. 199 e' il seguente: 
                «Art. 17 (Agenzia italiana per la  cooperazione  allo
          sviluppo).  -  1.  Per  l'attuazione  delle  politiche   di
          cooperazione  allo  sviluppo  sulla  base  dei  criteri  di
          efficacia,  economicita',  unitarieta'  e  trasparenza   e'
          istituita  l'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", con personalita'
          giuridica di diritto  pubblico,  sottoposta  al  potere  di
          indirizzo e vigilanza del Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale. 
                2. L'Agenzia opera sulla base  di  direttive  emanate
          dal Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale,  nell'ambito   degli   indirizzi   generali
          indicati  nel  documento  di  cui  all'articolo  12  e  del
          coordinamento  di  cui  all'articolo  15.   Salvo   diversa
          disposizione   della   presente   legge,    il    direttore
          dell'Agenzia  propone  al   Comitato   congiunto   di   cui
          all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa  di
          quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma
          6 del presente articolo. 
                3.  L'Agenzia  svolge,  nel  quadro  degli  indirizzi
          politici di cui  al  comma  2,  le  attivita'  a  carattere
          tecnico-operativo  connesse  alle  fasi   di   istruttoria,
          formulazione, finanziamento,  gestione  e  controllo  delle
          iniziative di cooperazione di cui alla presente  legge.  Su
          richiesta  del  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
          cooperazione  internazionale  o  del  vice  ministro  della
          cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi'
          alla definizione della programmazione  annuale  dell'azione
          di cooperazione allo sviluppo. Per la  realizzazione  delle
          singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso  i  soggetti
          di  cui  al  capo  VI,   selezionati   mediante   procedure
          comparative in linea con  la  normativa  vigente  e  con  i
          principi  stabiliti  dall'Unione  europea,   o   attraverso
          partner internazionali, salvo quando  si  richieda  il  suo
          intervento diretto. 
                4. L'Agenzia eroga  servizi,  assistenza  e  supporto
          tecnico alle altre amministrazioni  pubbliche  che  operano
          negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2  della  presente
          legge,  regolando  i  rispettivi  rapporti   con   apposite
          convenzioni;  acquisisce   incarichi   di   esecuzione   di
          programmi e progetti dell'Unione europea, di banche,  fondi
          e organismi internazionali e  collabora  con  strutture  di
          altri Paesi aventi analoghe finalita';  promuove  forme  di
          partenariato con soggetti privati per la  realizzazione  di
          specifiche   iniziative;   puo'    realizzare    iniziative
          finanziate da soggetti privati. 
                5.  Il  direttore  dell'Agenzia   e'   nominato   dal
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, a seguito di  procedura  di  selezione  con
          evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza,  per
          un mandato della durata di quattro  anni,  rinnovabile  una
          sola  volta,  tra  persone  di  particolare  e   comprovata
          qualificazione professionale e in possesso  di  documentata
          esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. 
                6. Ferma restando la  sua  autonomia  decisionale  di
          spesa entro un limite massimo di due milioni  di  euro,  il
          direttore dell'Agenzia adotta  un  regolamento  interno  di
          contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   conforme   ai
          principi  civilistici  e  rispondente  alle   esigenze   di
          efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione
          amministrativa e della gestione contabile nonche'  coerente
          con le regole adottate dall'Unione europea. Nel  codice  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  nel
          relativo regolamento di esecuzione di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  i
          riferimenti  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,   si
          intendono fatti alla presente legge. 
                7. L'Agenzia ha la sede  principale  a  Roma.  Previa
          autorizzazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto  delle  risorse
          umane disponibili e nel limite  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, puo' istituire o sopprimere le  sedi  all'estero
          dell'Agenzia  e  determinare   l'ambito   territoriale   di
          competenza  delle  stesse,  utilizzando   prioritariamente,
          laddove  possibile,   uffici   di   altre   amministrazioni
          pubbliche   presenti   nelle   stesse   localita'.   Previa
          autorizzazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21,  il  direttore  dell'Agenzia  dispone  l'utilizzazione,
          laddove possibile, degli uffici  di  altre  amministrazioni
          pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 
                8. Previa autorizzazione del  Comitato  congiunto  di
          cui all'articolo 21, il direttore  dell'Agenzia  puo',  nel
          limite  delle  risorse   finanziarie   assegnate,   inviare
          all'estero  dipendenti  dell'Agenzia,   nell'ambito   della
          dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche'
          del personale  di  cui  all'articolo  32,  comma  4,  primo
          periodo, nel limite massimo delle unita' ivi  indicate.  Si
          applica la parte terza del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   ad   eccezione
          dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal  quinto  comma
          dell'articolo 170, il periodo minimo di  permanenza  presso
          le  sedi  all'estero  e'  di   due   anni.   Il   personale
          dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo le procedure
          previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  in  conformita'  alle
          convenzioni  di  Vienna  sulle  relazioni  diplomatiche   e
          consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti  nei
          Paesi  di   accreditamento.   Il   personale   dell'Agenzia
          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,
          vigilanza e coordinamento dei capi missione, in  linea  con
          le strategie di cooperazione definite  dal  Ministro  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  in
          conformita' con l'articolo 37 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei  Paesi  in  cui
          opera,  l'Agenzia  mantiene   un   costante   rapporto   di
          consultazione e collaborazione con le organizzazioni  della
          societa'  civile   presenti   in   loco   e   assicura   il
          coordinamento tecnico delle attivita' di cooperazione  allo
          sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani. 
                9. L'Agenzia  realizza  e  gestisce  una  banca  dati
          pubblica nella quale sono raccolte  tutte  le  informazioni
          relative ai progetti di cooperazione realizzati e in  corso
          di realizzazione e, in particolare: il  Paese  partner,  la
          tipologia di  intervento,  il  valore  dell'intervento,  la
          documentazione   relativa   alla   procedura    di    gara,
          l'indicazione degli aggiudicatari. 
                10. L'Agenzia  adotta  un  codice  etico  cui  devono
          attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla
          presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di  cui
          all'articolo 23, comma 2, che  intendano  partecipare  alle
          attivita' di cooperazione  allo  sviluppo  beneficiando  di
          contributi  pubblici.  Tale  codice   richiama   le   fonti
          normative  internazionali  in  materia  di  condizioni   di
          lavoro,   di   sostenibilita'   ambientale    nonche'    la
          legislazione   per   il   contrasto   della    criminalita'
          organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente  per
          il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se
          non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto
          il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti  pubblici
          e privati di cui all'articolo 23, comma 2. 
                11. La Corte dei conti esercita  il  controllo  sulla
          gestione  dell'Agenzia  e  delle   relative   articolazioni
          periferiche. 
                12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
          legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli  8
          e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                13. Con regolamento del Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale,  da  emanare  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  e'  adottato  lo  statuto
          dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le
          regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali: 
                  a) il conferimento al bilancio  dell'Agenzia  degli
          stanziamenti ad essa  destinati  da  altre  amministrazioni
          pubbliche  per  la  realizzazione   degli   interventi   di
          cooperazione nonche' le condizioni  per  la  stipula  delle
          convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo
          oneroso; 
                  b) le funzioni di vigilanza e  controllo  da  parte
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale; 
                  c)  le  funzioni  di   controllo   interno   e   di
          valutazione delle attivita'; 
                  d) le procedure di reclutamento  per  il  direttore
          dell'Agenzia e per il restante personale nel  rispetto  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  in  coerenza
          con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge; 
                  e) le procedure comparative di cui al comma 3; 
                  f) le procedure di selezione delle organizzazioni e
          degli altri soggetti di cui all'articolo 26; 
                  g)  il  rapporto  fra  la   presenza   dell'Agenzia
          all'estero e le rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento
          tecnico  da   parte   dell'Agenzia   delle   attivita'   di
          cooperazione realizzate con  fondi  pubblici  italiani  nei
          Paesi partner; 
                  h) il numero massimo di sedi all'estero di  cui  al
          comma 7 e di dipendenti  dell'Agenzia  che  possono  essere
          destinati a prestarvi servizio; 
                  i) le modalita' di armonizzazione del regime  degli
          interventi  in  corso,  trasferiti  all'Agenzia  ai   sensi
          dell'articolo 32; 
                  l) le modalita' di riallocazione del personale, dei
          compiti  e  delle  funzioni  dell'Istituto  agronomico  per
          l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza
          che cio' determini nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                  m) la previsione di un  collegio  dei  revisori  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 4,  lettera  h),  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  composto  da   un
          magistrato  della  Corte  dei   conti,   in   qualita'   di
          presidente, con  qualifica  non  inferiore  a  consigliere,
          designato dal Presidente della Corte stessa nonche'  da  un
          membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
          e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e
          della cooperazione internazionale; 
                  n) le  modalita'  di  rendicontazione  e  controllo
          delle spese effettuate dalle sedi all'estero  dell'Agenzia,
          anche attraverso un efficiente servizio  di  audit  interno
          che assicuri il  rispetto  dei  principi  di  economicita',
          efficacia ed efficienza; 
                  o) la previsione che il bilancio  dell'Agenzia  sia
          pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la
          sua approvazione.». 
              - Il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio
          2015, n. 113 (Regolamento  recante:  «Statuto  dell'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo sviluppo») e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2015, n. 113. 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
          la disciplina della scuola  italiana  all'estero,  a  norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h),  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107 e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23. 
              - La legge 14 gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
          materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
          e', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n.
          10. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,
          7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
          e 24 del decreto del Ministro degli affari esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  2  novembre  2017,   n.   192
          (Regolamento recante le direttive generali per disciplinare
          le procedure di scelta del contraente  e  l'esecuzione  del
          contratto da svolgersi all'estero, ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 7, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del  20-12-2017,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione, definizioni).  -  1.
          Il  presente  regolamento  definisce  la  disciplina  delle
          procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti  da
          eseguire all'estero tenuto conto dei principi  fondamentali
          del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.
          36 e delle procedure applicate dall'Unione europea e  dalle
          organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 
                2. Ai fini del presente regolamento si  applicano  le
          definizioni che seguono: 
                  a)  "direttive  europee":   direttive   2014/23/UE,
          2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014; 
                  b) "codice": codice di cui al  decreto  legislativo
          31 marzo 2023, n. 36; 
                  c) "Ministro": il Ministro degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale; 
                  d) "Ministero": il Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale (MAECI); 
                  e) "AICS": l'Agenzia italiana per  la  cooperazione
          allo sviluppo; 
                  f) "sede estera": ciascuno  degli  uffici  e  delle
          sedi,   comunque   denominati,   presenti   all'estero   di
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001; 
                  g) "contratti": contratti di appalto  pubblico,  di
          partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi
          all'estero di cui all'articolo 13, comma 4, codice; 
                  h) "RUP": responsabile unico del progetto; 
                  i)  "CIG":  codice  identificativo  gara   di   cui
          all'articolo 3, comma 5, della legge  13  agosto  2010,  n.
          136. 
                2-bis. Fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  2,
          commi 5, 5-bis e 6, e all'articolo 6, le  disposizioni  del
          presente regolamento non si applicano: 
                  a) ai  contratti  esclusi  dall'applicazione  delle
          direttive europee; 
                  b) ai contratti attivi; 
                  c) ai contratti a titolo  gratuito,  anche  qualora
          essi offrano la possibilita' di guadagno  economico,  anche
          indiretto; 
                  d) ai contratti di societa'; 
                  e) alle operazioni straordinarie che non comportino
          nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture. 
                Art. 2 (Normativa applicabile). - 1.  Alle  procedure
          di scelta del contraente e all'esecuzione dei contratti  si
          applicano le direttive europee, fatto salvo quanto previsto
          dal presente regolamento. 
                2.  Le  procedure  di   scelta   del   contraente   e
          l'esecuzione  dei  contratti  tengono  conto  dei  principi
          fondamentali  del  codice,  garantendo  il   rispetto   dei
          principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi
          da 1 a 4, e 10 del codice.  Le  disposizioni  del  presente
          regolamento si interpretano  e  si  applicano  in  base  ai
          principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice. 
                3.  I  contratti  si  conformano  alla  normativa  in
          materia  ambientale,  urbanistica,  di  tutela   dei   beni
          culturali e paesaggistici, artistici  ed  archeologici,  in
          materia antisismica e di sicurezza del Paese  in  cui  deve
          essere  eseguito  il  contratto.  I  lavori  all'estero  si
          conformano inoltre alle disposizioni nazionali  ed  europee
          in materia di tutela ambientale, di salute e di  sicurezza,
          nei limiti della compatibilita' con la normativa locale per
          i  contratti  da  eseguire  in   Stati   non   appartenenti
          all'Unione europea. 
                4. La sede estera applica, in quanto compatibili  con
          la legge applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i
          principi di cui all'articolo 11 del codice  e  verifica  la
          corretta applicazione delle disposizioni vigenti in loco in
          materia di  diritti  fondamentali  dei  lavoratori,  tenuto
          conto degli standard minimi  di  tutela  internazionalmente
          accettati. Nei documenti  contrattuali  sono  inserite,  in
          quanto compatibili con la legge applicabile  ai  sensi  del
          comma  6,  clausole  di  effetto  analogo  a  quello  delle
          disposizioni di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  secondo
          periodo, del codice. 
                5. Per quanto non espressamente previsto nel presente
          regolamento, alle procedure di  affidamento  e  alle  altre
          attivita'  amministrative  in  materia  di   contratti   si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto  1990,
          n. 241. Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla
          normativa  italiana,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 24. 
                5-bis. I  contratti  di  cui  all'articolo  1,  comma
          2-bis, lettere a), b) e c),  che  offrono  opportunita'  di
          guadagno economico, anche indiretto, sono affidati  tenendo
          conto dei principi di cui  agli  articoli  1,  2  e  3  del
          codice. 
                6.  La  legge  civile  che  regola  la  stipula   del
          contratto e la fase di esecuzione e' determinata secondo le
          norme applicabili di diritto internazionale privato. 
                Art.  3  (Stazioni  appaltanti  ed  enti   concedenti
          all'estero).  -  1.  Ciascuna  sede  estera   e'   stazione
          appaltante e puo' affidare  contratti  di  concessione.  Il
          MAECI,  d'intesa  con  le  altre  amministrazioni  centrali
          eventualmente interessate, puo' attribuire ad una  sede  le
          funzioni di centrale di committenza, anche limitatamente ad
          un'area geografica o a specifiche tipologie di contratti. 
                2.  I  centri  interservizi  amministrativi  di   cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n.
          307  svolgono  le  funzioni  di  centrali  di   committenza
          nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di
          lavori, forniture e servizi di importo superiore a  500.000
          euro, salva la possibilita' per il Ministero di disporre la
          centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori  contratti,
          anche  in  relazione  a  specifiche   iniziative   o   aree
          geografiche. 
                2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma  3,  i
          contratti di qualsiasi  importo  volti  a  individuare  gli
          intermediari  commerciali  con   cui   cooperare   per   la
          presentazione delle domande di visti di circolazione  e  di
          soggiorno in Italia  sono  affidati  dal  Ministero,  anche
          avvalendosi  di  una  centrale  di   committenza   iscritta
          nell'elenco di cui all'articolo  63  del  codice.  In  casi
          eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo'
          autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi  1,
          secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o  piu'
          contratti di cui al primo periodo. 
                3. Nel rispetto  delle  direttive  europee,  la  sede
          estera puo' stipulare  con  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  o
          dell'Associazione  europea  di   libero   scambio   o   con
          delegazioni del Servizio europeo di azione  esterna  intese
          per la  centralizzazione  dell'acquisizione  di  forniture,
          servizi e lavori. 
                Capo II 
                Progettazione e procedure di scelta del contraente 
                Art.    3-bis    (Progettazione).    -    1.    Prima
          dell'affidamento  di  un  contratto  di  lavori,   il   RUP
          stabilisce caratteristiche, requisiti  e  limiti  economici
          degli interventi, nonche' gli elaborati  necessari  per  la
          progettazione. 
                2. Per gli interventi  di  manutenzione  ordinaria  o
          straordinaria   puo'   essere   omesso   il   progetto   di
          fattibilita'  tecnico-economica,  a   condizione   che   il
          progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per
          il livello omesso. 
                3.  Prima  dell'affidamento  di  lavori  di   importo
          superiore alle soglie di cui all'articolo 7,  comma  2,  la
          sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni
          e  agli  obiettivi  da  perseguire  ed  e'  conforme   alla
          normativa applicabile e alle prescrizioni  impartite  dalle
          autorita' locali. 
                4.  Il  rapporto  conclusivo  del  soggetto  cui   e'
          affidata l'attivita' di verifica e' validato dal RUP. 
                5. Gli oneri per la verifica  e  per  la  validazione
          sono compresi nelle risorse stanziate per la  realizzazione
          dei lavori. 
                Art. 4 (Responsabile unico  del  progetto,  incentivi
          per funzioni tecniche e  acquisizione  di  servizi  per  la
          corretta  interpretazione  e   applicazione   delle   norme
          locali). - 1. Il RUP, anche avvalendosi degli  incarichi  a
          supporto dell'iniziativa  previsti  al  comma  3,  cura  le
          seguenti attivita': 
                  a) formula proposte; 
                  b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo
          svolgimento; 
                  c) vigila sull'esecuzione del contratto; 
                  d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; 
                  e) svolge ogni altro adempimento non  espressamente
          riservato ad altri organi, fermo restando  quanto  previsto
          al comma 8. 
                2. Il RUP e' indicato nella decisione  di  contrarre,
          nel bando, nell'avviso o nell'invito ed  e'  scelto  tra  i
          dipendenti  di  ruolo  della  sede  estera   o   di   altre
          amministrazioni pubbliche presenti nel Paese.  L'AICS  puo'
          altresi'  individuare  il  RUP  tra  gli  esperti  di   cui
          all'articolo 32, comma 4, della legge 11  agosto  2014,  n.
          125 o tra il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del
          decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La  nomina  di
          personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),  del
          decreto ministeriale n. 113 del 2015  e'  subordinata  alla
          comprovata indisponibilita' in loco di personale  di  ruolo
          diverso dal titolare della sede estera. 
                3.  Per  i  lavori  e   per   i   servizi   attinenti
          all'ingegneria e all'architettura, il RUP  deve  essere  un
          tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico
          con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire,
          nel  rispetto  delle  procedure   previste   dal   presente
          regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa  o
          di parte  di  essa  a  soggetti  esterni  anche  locali  in
          possesso  delle  specifiche  competenze  richieste   e   di
          adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei   rischi
          professionali  e  che   forniscano   idonee   garanzie   di
          indipendenza rispetto ai  partecipanti  alle  procedure  di
          selezione dei contraenti. 
                4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP  non
          possono essere affidatari dei contratti  o  dei  subappalti
          per  i  quali  abbiano  svolto  attivita'  di  supporto   o
          incarichi di progettazione, di direzione dei  lavori  o  di
          collaudo. Il divieto di cui al primo periodo si estende  ai
          soggetti  controllati,  controllanti   e   collegati   agli
          affidatari, nonche' ai collaboratori ed ai  dipendenti  dei
          medesimi. 
                5.  Puo'  essere  nominato  un  solo  RUP  per   piu'
          interventi. 
                6. Per contratti di  cui  all'articolo  7,  comma  2,
          lettere a), b)  e  c)  e  per  le  ulteriori  categorie  di
          contratti definite dall'articolo 5, comma 3,  dell'allegato
          I.2 al  codice  e  dalle  corrispondenti  disposizioni  del
          regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il
          RUP, se e' un tecnico  con  idonea  professionalita',  puo'
          coincidere  con  il  progettista   o   con   il   direttore
          dell'esecuzione del contratto. 
                6-bis. Gli incentivi  per  le  funzioni  tecniche  al
          personale non dirigenziale sono disciplinati  dall'articolo
          45 del codice e dal regolamento previsto dal  comma  3  del
          medesimo articolo. 
                7. Per la corretta  interpretazione  ed  applicazione
          delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti
          per l'acquisizione in  loco  di  servizi  tecnici,  legali,
          fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al
          primo periodo forniscono idonee  garanzie  di  indipendenza
          rispetto ai partecipanti alle procedure  di  selezione  dei
          contraenti. 
                8.  La  competenza  ad  adottare  gli   atti,   anche
          endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta  disciplinata
          dalle      disposizioni      organizzative      applicabili
          all'amministrazione cui appartiene la sede estera. 
                Art. 5 (Conflitti di  interesse).  -  1.  Si  applica
          l'articolo 16 del codice. Agli effetti di cui  all'articolo
          16, comma 3, del codice,  per  "personale"  si  intende  il
          personale di ruolo e  a  contratto  dipendente  della  sede
          estera, i collaboratori o  consulenti  dell'amministrazione
          centrale o della sede estera, con  qualsiasi  tipologia  di
          contratto o incarico e a qualsiasi titolo,  i  titolari  di
          organi   e   di   incarichi   negli   uffici   di   diretta
          collaborazione  delle  autorita'   politiche,   nonche'   i
          collaboratori a qualsiasi titolo di imprese  fornitrici  di
          beni  o  servizi  e  che   realizzino   opere   in   favore
          dell'amministrazione. 
                Art. 6 (Collaborazioni con i privati). - 1.  La  sede
          estera assicura che i  contratti  di  sponsorizzazione,  le
          convenzioni  per  la  realizzazione  all'estero  di   opere
          pubbliche a spese di privati e  le  forme  di  partenariato
          pubblico  privato  di  cui  al  libro  IV  del  codice   si
          conformino agli indirizzi di politica estera  italiana.  In
          caso di  non  conformita',  il  capo  della  rappresentanza
          diplomatica competente per territorio puo' opporsi in  ogni
          momento alla stipula  ed  all'esecuzione  dei  contratti  e
          convenzioni di cui al presente articolo.  Ai  contratti  di
          sponsorizzazione si applica l'articolo 134,  comma  4,  del
          codice e i riferimenti ivi effettuati agli articoli 66, 94,
          95, 97 e 100 del codice si intendono fatti  all'articolo  9
          del presente regolamento. 
                2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al  comma
          1 e'  inserita  una  specifica  clausola  che  consente  il
          recesso  per  ragioni  di  politica  estera,   a   semplice
          richiesta, senza  condizioni  o  limitazioni  di  sorta,  a
          titolo gratuito e salvo il  diritto  alla  restituzione  di
          anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed  eccedenti
          il corrispettivo di prestazioni gia' rese ed acquisite.  Se
          il contraente non accetta l'inserimento della clausola,  il
          contratto o la convenzione non possono essere conclusi. 
                Art. 7 (Procedure di scelta  del  contraente).  -  1.
          Nelle procedure di selezione del  contraente  gli  elementi
          essenziali  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
          economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente
          motivati nella decisione di contrarre. 
                2.  La  sede  estera  puo'  utilizzare  le   seguenti
          procedure semplificate: 
                  a) affidamento diretto  per  contratti  di  importo
          inferiore a 140.000 euro, anche senza previa  consultazione
          di due o piu' operatori economici; 
                  b) procedura negoziata senza  previa  pubblicazione
          del bando per  contratti  di  appalto  di  importo  pari  o
          superiore a 140.000 euro e inferiore alle  soglie  previste
          dalle direttive europee; 
                  c) procedura negoziata senza  previa  pubblicazione
          del bando per contratti di concessione di  importo  pari  o
          superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro. 
                2-bis. Nei casi di cui al  comma  2,  si  applica  il
          principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi
          2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti  affidati  con  le
          procedure di cui al comma  2,  lettere  b)  e  c),  non  si
          applica il principio  di  rotazione  quando  l'indagine  di
          mercato e' stata effettuata senza porre limiti al numero di
          operatori economici in possesso dei requisiti richiesti  da
          invitare alla successiva procedura negoziata. 
                3. La sede estera  utilizza  la  procedura  ordinaria
          aperta per contratti di appalto di forniture o  di  servizi
          di importo pari o  superiore  alle  soglie  previste  dalle
          direttive europee e la procedura  ordinaria  ristretta  per
          contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e
          architettura  di  importo  pari  o  superiore  alle  soglie
          previste dalle direttive europee, nonche' per contratti  di
          concessione di importo pari o superiore  a  un  milione  di
          euro. 
                4. La procedura ordinaria  aperta  o  ristretta  puo'
          essere utilizzata anche per contratti di importo  inferiore
          alle  soglie  indicate  al  comma  3.   Nell'ambito   delle
          procedure  di  selezione  del  contraente  previste   dalle
          direttive  europee  e  nel  rispetto  dei  presupposti  ivi
          previsti, la  sede  estera  puo'  scegliere  una  procedura
          diversa da quella di cui al comma 3. La sede estera  motiva
          l'esercizio delle facolta' di cui  al  presente  comma  nel
          primo atto della procedura per l'affidamento del  contratto
          o in atto separato. 
                5. Tutti gli avvisi e i  bandi  sono  pubblicati  sul
          sito  della  sede  estera  e  sul   sito   della   relativa
          amministrazione  centrale.  I  bandi  di  gara  relativi  a
          contratti di lavori, forniture e servizi di importo pari  o
          superiore alle soglie previste dalle direttive europee sono
          pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                6. La documentazione di gara e' redatta nella  lingua
          ufficiale o in quella veicolare in uso nel  luogo  dove  e'
          avviata la procedura di selezione del contraente oppure  in
          italiano.  Il   capo   della   rappresentanza   diplomatica
          individua tra le lingue di  cui  al  primo  periodo  quella
          impiegata nei procedimenti di affidamento dei contratti nei
          Paesi di accreditamento. La sede estera puo' impiegare  una
          lingua diversa, motivando la scelta nel  primo  atto  della
          procedura  per  l'affidamento  del  contratto  o  in   atto
          separato. 
                7. Per ciascun contratto la sede estera acquisisce ed
          inserisce nei documenti di gara il CIG, nei limiti  in  cui
          sia previsto  per  gli  analoghi  contratti  stipulati  nel
          territorio nazionale. Alle spese di immediata esecuzione di
          importo non  superiore  a  1.500  euro,  predeterminate  da
          ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si
          applica la disciplina prevista per la gestione economale. 
                7-bis.  La   sede   estera   assicura   il   soccorso
          istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice. 
                7-ter. Le procedure di affidamento possono  svolgersi
          mediante   una   piattaforma   digitale   predisposta   dal
          Ministero, nel rispetto dei principi di  cui  al  libro  I,
          parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere
          e  le  tipologie  di  contratto  che  si  avvalgono   della
          piattaforma  di  cui  al  presente  comma,   tenuto   conto
          dell'accessibilita' e affidabilita' della  rete  telematica
          disponibile  in  loco  e  della  necessita'  di  assicurare
          un'effettiva  concorrenzialita'   ed   economicita'   delle
          procedure di affidamento in rapporto  alle  condizioni  del
          mercato locale. 
                Art. 8 (Calcolo del valore stimato dei contratti).  -
          1. Ai fini della determinazione delle soglie,  in  caso  di
          valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la
          conversione in euro dell'importo posto a base  di  gara  si
          usa il cambio  applicato  alla  data  del  primo  atto  del
          procedimento, risultante dal sito web della Banca d'Italia. 
                2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma
          1 non corrisponda  al  reale  valore  internazionale  della
          valuta,  il  Ministero  degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale puo' autorizzare l'applicazione
          di un diverso tasso di  cambio,  anche  utilizzando  quello
          determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
                Art. 9 (Requisiti degli operatori economici). - 1. Le
          procedure per la selezione del contraente sono aperte  agli
          operatori economici dell'Unione europea, a  quelli  di  cui
          all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e  a  quelli  in
          possesso dei  requisiti  e  delle  autorizzazioni  previsti
          dalla normativa locale. 
                2. Nel primo atto della procedura  per  l'affidamento
          del contratto, la sede estera fissa requisiti  speciali  di
          qualificazione  degli  operatori  economici  proporzionati,
          pertinenti e finalizzati alla  regolare  esecuzione,  sulla
          base delle  previsioni,  dove  esistenti,  dell'ordinamento
          locale. 
                3.  Fatto  salvo  quanto   previsto   al   comma   2,
          costituiscono motivi di esclusione le  situazioni  previste
          dagli  articoli  94  e  95  del  codice  e  le   situazioni
          equivalenti regolate dall'ordinamento locale. L'assenza  di
          motivi di esclusione e' comprovata  mediante  dichiarazione
          sostitutiva  di  certificazione  o  dichiarazione   giurata
          innanzi alle competenti autorita' locali,  se  riconosciuta
          dagli ordinamenti locali,  corredata  di  autorizzazione  a
          svolgere, dove possibile,  verifiche  presso  le  autorita'
          competenti. 
                Art.   10   (Procedure   negoziate    senza    previa
          pubblicazione). - 1. Nel caso di procedure negoziate  senza
          previa pubblicazione di un bando di gara,  la  sede  estera
          invita almeno cinque o, per contratti di lavori di  importo
          pari o superiore a un  milione  di  euro,  dieci  operatori
          economici, se sussistono in  tal  numero  soggetti  idonei,
          individuati nel rispetto dell'articolo 9 mediante  indagini
          di  mercato  o  mediante  avvisi  pubblicati  sul   profilo
          internet della sede estera per un periodo non  inferiore  a
          quindici giorni, specificando i requisiti minimi  richiesti
          ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. 
                2. Le indagini di mercato possono  essere  omesse  in
          presenza di situazioni locali che non le consentano. 
                3. Per i contratti di cui all'articolo  7,  comma  2,
          lettere b) e c),  nei  casi  di  estrema  urgenza  previsti
          dall'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice  la  sede
          estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono
          in tal numero soggetti idonei. Nei casi  di  somma  urgenza
          previsti  all'articolo  140   del   codice,   la   stazione
          appaltante  puo'  procedere  all'affidamento  diretto.   La
          scelta di una procedura  di  cui  al  presente  comma  puo'
          essere motivata con successivo provvedimento  separato,  se
          la   motivazione   contestuale   risulta   impossibile    o
          estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede
          estera. 
                Art. 11 (Ricorso al criterio del minor prezzo). -  1.
          I contratti di cui all'articolo 7, comma 2,  lettere  b)  e
          c), sono aggiudicati sulla  base  del  criterio  del  minor
          prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel  bando,
          nell'avviso o nell'invito, la sede estera puo' ricorrere al
          criterio dei costi del ciclo di  vita  oppure  al  criterio
          dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  individuata
          sulla   base   del   miglior    rapporto    qualita'/prezzo
          conformemente all'articolo 108, comma 1, del codice. 
                Art.  12  (Commissione  giudicatrice).  -  1.  Per  i
          contratti  aggiudicati  secondo  il  criterio  dell'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa,  dopo  la  scadenza  del
          termine per la presentazione delle offerte la  sede  estera
          nomina una  commissione  giudicatrice  composta  da  tre  o
          cinque membri. 
                2. Il presidente e i membri  della  commissione  sono
          scelti,  in  base  a  requisiti  di   professionalita'   ed
          esperienza, tra il personale in servizio nella sede  estera
          o in altri uffici  di  amministrazioni  pubbliche  italiane
          presenti nel Paese. In mancanza di idonee  professionalita'
          o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri
          diverso   dal   presidente   puo'   essere    scelto    tra
          professionisti  locali  esperti  del   settore.   In   casi
          eccezionali, uno o piu' membri possono  essere  scelti  tra
          personale in servizio presso l'amministrazione centrale. 
                2-bis. La Commissione  puo'  riunirsi  con  modalita'
          telematiche  che  salvaguardano   la   riservatezza   delle
          comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo  7,
          comma 7-ter, la Commissione  puo'  operare  attraverso  una
          piattaforma   di   approvvigionamento   digitale   per   la
          valutazione della documentazione di gara  e  delle  offerte
          dei partecipanti. 
                3.  Il  RUP  puo'  fare   parte   della   commissione
          giudicatrice. Il  capo  della  sede  estera  stabilisce  le
          funzioni o gli incarichi connessi all'affidamento dal quale
          i commissari dovranno astenersi. 
                4. Si applicano al presidente,  ai  commissari  e  ai
          segretari delle commissioni l'articolo 35-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice
          di  procedura  civile,  nonche'  l'articolo  93,  comma  5,
          lettere b) e  c),  del  codice.  L'articolo  93,  comma  5,
          lettera a), del  codice  si  applica  ai  componenti  della
          commissione  non  in  servizio  nella  sede  estera.   Sono
          altresi' esclusi da  successivi  incarichi  di  commissario
          coloro  che,  in  qualita'  di  membri  delle   commissioni
          giudicatrici, abbiano concorso,  con  dolo  o  colpa  grave
          accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
          all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
                Art. 13 (Offerte anormalmente basse). -  1.  La  sede
          estera o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice
          effettua i controlli di cui all'articolo 69 della direttiva
          2014/24/UE nei seguenti casi: 
                  a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio  del
          prezzo piu' basso, sulle offerte il cui prezzo e' inferiore
          ai quattro quinti della base d'asta; 
                  b) se  l'aggiudicazione  avviene  con  il  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulle offerte
          i cui punteggi relativi al prezzo ed  agli  altri  elementi
          oggetto  di  valutazione  siano  entrambi  almeno  pari   o
          superiori  ai  quattro   quinti   del   punteggio   massimo
          attribuibile. 
                2. Al di fuori dei casi di cui al comma  1,  la  sede
          estera puo' verificare la congruita' di ogni altra  offerta
          che, in base ad  elementi  specifici,  appaia  anormalmente
          bassa. 
                3. Non sono ammesse giustificazioni in  relazione  ai
          trattamenti salariali minimi inderogabili nel Paese e  agli
          oneri di  sicurezza  previsti  dal  piano  di  sicurezza  e
          coordinamento comunque conforme alla normativa  applicabile
          nel Paese dove il contratto e' eseguito. 
                Capo III 
                Esecuzione 
                Art. 14 (Subappalto). - 1. Nell'invito o nel bando  e
          nel  conseguente  contratto  sono  specificati  i  seguenti
          obblighi: 
                  a) il contraente principale  assume  nei  confronti
          della  sede  estera  piena  responsabilita'  per   l'intero
          contratto; 
                  a-bis) il contraente principale e il subappaltatore
          sono responsabili in solido nei confronti della sede estera
          per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 
                  b)  l'appaltatore  indica  nella  sua  offerta   le
          eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare  e  i
          subappaltatori proposti; 
                  c) il subappaltatore deve essere  in  possesso  dei
          requisiti previsti dal bando in relazione alla  prestazione
          oggetto del subappalto; 
                  d)  l'appaltatore  accetta  che   l'amministrazione
          aggiudicatrice  possa   trasferire   i   pagamenti   dovuti
          direttamente al subappaltatore per le  prestazioni  da  lui
          fornite nell'ambito dell'appalto; 
                  e)   l'appaltatore   accetta    espressamente    di
          sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi  di
          esclusione. 
                1-bis. La sede  estera  acquisisce  il  contratto  di
          subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante
          l'assenza di cause di esclusione  di  cui  all'articolo  9,
          prima   dell'inizio    dell'esecuzione    delle    relative
          prestazioni. 
                Art. 15 (Garanzie). - 1. L'esecuzione  dei  contratti
          di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
          7, comma 2, lettere b) e c), e' garantita  da  fideiussione
          per il 10 per cento dell'importo contrattuale. 
                2. La sede estera puo'  chiedere  la  prestazione  di
          garanzie fideiussorie: 
                  a)  per  l'esecuzione  di  contratti   di   importo
          inferiore alle soglie  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,
          lettere  b)  e  c),  per  il  10  per  cento   dell'importo
          contrattuale; 
                  b)  per  la  partecipazione   alle   procedure   di
          selezione di contratti regolati dal  presente  regolamento,
          per il 2 per cento dell'importo a base di gara. 
                3. Le fideiussioni di cui ai  commi  1  e  2  possono
          essere,  a  scelta  dell'aggiudicatario  o  dell'offerente,
          bancarie  o  assicurative,  con   espressa   rinuncia   del
          beneficio  della   preventiva   escussione   del   debitore
          principale e con  operativita'  entro  quindici  giorni,  a
          semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
                4. I documenti di gara e contrattuali  prevedono  che
          la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera  in
          caso di frode o di inadempimento imputabile  all'esecutore.
          La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b),  e'
          escussa in caso di mancata stipulazione del  contratto  per
          fatto imputabile all'aggiudicatario. 
                5. Le garanzie di cui  al  comma  1  e  al  comma  2,
          lettera  a),  sono  progressivamente  svincolate  a  misura
          dell'avanzamento  dell'esecuzione,   nel   limite   massimo
          dell'ottanta per cento dell'importo garantito,  l'ammontare
          residuo  e'  svincolato  a  seguito  della  verifica  della
          regolare esecuzione. 
                6. Le garanzie di cui al comma 2,  lettera  b),  sono
          svincolate automaticamente al momento della  sottoscrizione
          del contratto. 
                Art. 16 (Anticipazioni). - 1.  Dopo  la  stipulazione
          del contratto la sede estera puo' erogare anticipazioni del
          prezzo, non superiori al  30  per  cento  dell'importo  del
          contratto. 
                2. Anticipazioni superiori al limite di cui al  comma
          1 sono consentite in uno dei seguenti casi: 
                  a) se sono  imposte  da  disposizioni  inderogabili
          della normativa locale; 
                  b)  quando,  in  base  alla   prassi   locale,   e'
          altrimenti impossibile ottenere la prestazione; 
                  c)   quando   ricorrono   concrete,   oggettive   e
          comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP. 
                  3. Le anticipazioni erogate per i contratti di  cui
          all'articolo  7,  comma  3,  sono  garantite  per  l'intero
          importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo  le
          modalita' previste dai commi da 3 a 5 dell'articolo 15. 
                Art. 17 (Cause di risoluzione).  -  1.  Le  cause  di
          risoluzione  previste  all'articolo  73   della   direttiva
          2014/24/UE o all'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE, il
          grave inadempimento, il  divieto  di  affidamento  a  terzi
          dell'integrale esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del
          contratto e la sussistenza di motivi,  anche  sopravvenuti,
          di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del  presente
          regolamento sono inseriti nei documenti  contrattuali  come
          clausole risolutive espresse. 
                Art.  18  (Tracciabilita'  dei  pagamenti).  -  1.  I
          pagamenti sono effettuati mediante  modalita'  tracciabili,
          salvi casi  di  impossibilita'  o  di  estrema  difficolta'
          individuati con le modalita' di cui all'articolo 24. 
                2. Nei contratti di lavori  di  cui  all'articolo  7,
          comma 2, lettere b) e c), e comma 3, nei  casi  in  cui  e'
          espressamente  previsto  per  i  contratti  stipulati   sul
          territorio nazionale, e' inserita una clausola che  vincola
          il  contraente,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  ad
          utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per
          rendere  tracciabili  i  pagamenti  per  l'esecuzione   del
          contratto. 
                Art.   19   (Direzione   dei   lavori   e   direzione
          dell'esecuzione). - 1.  La  sede  estera  individua,  prima
          dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei  contratti
          di  lavori,  un  direttore  dei  lavori,  che  puo'  essere
          coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento,
          da  uno  o  piu'  assistenti  con  funzioni  di   direttori
          operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a
          parti dei lavori da eseguire. 
                2. Il direttore dei lavori e' preposto  al  controllo
          tecnico,   contabile   e   amministrativo   dell'esecuzione
          dell'intervento e verifica che i lavori  siano  eseguiti  a
          regola d'arte ed in conformita' al progetto,  al  contratto
          ed agli standard normativi e tecnici applicabili. 
                3. Se nella sede estera o  in  altre  amministrazioni
          pubbliche  presenti  nel  Paese  non   sono   in   servizio
          dipendenti  in  possesso  di  idonea  professionalita',  il
          direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel
          rispetto del presente  regolamento,  tra  soggetti  esterni
          anche  locali  in  possesso  delle  specifiche   competenze
          richieste e di adeguata polizza  assicurativa  a  copertura
          dei rischi professionali. 
                4.  Per  l'esecuzione  dei  contratti  di  servizi  e
          forniture la direzione dell'esecuzione spetta al  RUP.  Per
          contratti di servizi o  di  forniture  di  importo  pari  o
          superiore a 140.000 euro, il  titolare  della  sede  estera
          puo'  affidare  la  direzione  dell'esecuzione   ad   altro
          dipendente    della    sede    estera.    Per    interventi
          particolarmente  complessi,  la  direzione  dell'esecuzione
          puo'   essere   affidata,   nel   rispetto   del   presente
          regolamento, a soggetti esterni anche  locali  in  possesso
          delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza
          assicurativa a copertura dei rischi professionali. 
                Art. 20 (Collaudo e verifica di  conformita').  -  1.
          L'esecuzione  dei  contratti  e'  soggetta  a  collaudo   o
          verifica di conformita' della regolare esecuzione: 
                  a) per i contratti di importo pari o superiore a un
          milione di euro, e' svolta da una commissione  composta  da
          tre dipendenti della sede estera o di altre amministrazioni
          pubbliche  presenti  nel  Paese  in  possesso   di   idonea
          professionalita' e che non abbiano svolto  altre  attivita'
          nell'ambito del contratto oggetto di verifica; 
                  b) per  i  contratti  di  servizi  e  forniture  di
          importo inferiore a un milione di euro e pari  o  superiore
          alle soglie previste dalle direttive europee e'  svolta  da
          un dipendente della sede estera o di altre  amministrazioni
          pubbliche  presenti  nel  Paese  in  possesso   di   idonea
          professionalita' e che non  abbia  svolto  altre  attivita'
          nell'ambito del contratto oggetto di verifica; 
                  c) per i contratti  di  lavori  non  inclusi  nella
          lettera a), e' svolta dal direttore dei lavori; 
                  d) per i  contratti  di  servizi  e  forniture  non
          inclusi nelle lettere a) e b), e' svolta dal RUP. 
                2. Per i contratti di lavori il  collaudo  comprende,
          se necessario, anche il collaudo statico. 
                3. Se nella sede estera o  in  altre  amministrazioni
          pubbliche  presenti  nel  Paese  non   sono   in   servizio
          dipendenti  in  possesso  di  idonea  professionalita',  il
          collaudo o  la  verifica  di  conformita'  sono  svolte  da
          professionisti  individuati,  nel  rispetto  del   presente
          regolamento, tra soggetti esterni anche locali in  possesso
          delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza
          assicurativa a copertura dei rischi professionali. In  casi
          eccezionali, il collaudo puo' essere affidato  a  personale
          in servizio presso l'amministrazione centrale. 
                4. Si osservano i termini di  cui  all'articolo  116,
          comma 2, del codice. 
                Capo IV 
                Contratti   nell'ambito   della   cooperazione   allo
          sviluppo 
                Art. 21 (Contratti stipulati da una sede  estera).  -
          1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione
          allo  sviluppo  dei  quali  una  sede  estera  e'  stazione
          appaltante, la sede centrale dell'AICS puo' disporre che si
          applica la versione piu' aggiornata  del  "Procurement  and
          Grants for European Union External Actions  -  A  Practical
          Guide". 
                2. (abrogato) 
                3. Nei casi di cui al presente articolo si  applicano
          comunque gli articoli 4, 5, 6, 8, nonche' i commi 5, 6 e  7
          dell'articolo 7. 
                4. Ferma  restando  l'applicazione  dell'articolo  13
          della  direttiva  2014/24/UE,   le   attivita'   realizzate
          dall'AICS  mediante  la   concessione   di   contributi   o
          l'affidamento   di   iniziative   ai   soggetti    iscritti
          nell'elenco di cui all'articolo 26 della  legge  11  agosto
          2014, n. 125 restano disciplinate dagli articoli  18  e  19
          dello  statuto  dell'AICS  approvato  con  il  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale 22 luglio 2015, n. 113. 
                Art. 22  (Contratti  stipulati  dalle  autorita'  dei
          Paesi partner). - 1. Se gli accordi o le  intese  stipulati
          con il Paese partner prevedono che quest'ultimo  svolga  il
          compito  di   stazione   appaltante,   le   procedure   per
          l'affidamento  e  l'esecuzione  dei  contratti  seguono  la
          normativa locale o quella applicata nel paese  beneficiario
          dall'Unione europea e dalle  organizzazioni  internazionali
          di  cui  l'Italia  e'  parte.  Gli  accordi  e  le   intese
          garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive
          europee, all'articolo 2, comma 2, del presente  regolamento
          e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'
          un'adeguata  trasparenza  contabile  e  tracciabilita'  dei
          flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano
          i controlli che,  tenuto  conto  dei  principi  di  cui  al
          secondo periodo, l'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione
          allo  sviluppo  o  una  sede  estera  effettuano  ai   fini
          dell'autorizzazione a stipulare i contratti e  a  pagare  i
          corrispettivi. 
                2. Se il compito di stazione appaltante e' svolto dal
          paese beneficiario le contestazioni in  giudizio  competono
          al foro locale.». 
                «Art. 24 (Incompatibilita'  con  l'ordinamento  e  le
          situazioni  locali).  -  1.  Con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
          5  gennaio  1967  n.  18  e  all'articolo  6  del   decreto
          legislativo  15  dicembre  2006,  n.  307,  il  capo  della
          rappresentanza diplomatica individua  le  disposizioni  del
          presente regolamento incompatibili con l'ordinamento  e  le
          situazioni locali. 
                2. Le situazioni locali di cui  al  comma  1  possono
          includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi
          turbamenti dell'ordine  pubblico,  circostanze  particolari
          del contesto politico, economico e  sociale,  nonche'  ogni
          altra grave situazione di  fatto,  anche  connessa  con  lo
          stato dei rapporti bilaterali. 
                3.  Per  le  verifiche   sull'ordinamento   e   sulle
          situazioni locali volte all'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al presente articolo, la sede estera puo'  ricorrere  a
          servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.».