IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e, in particolare, gli articoli 115, comma 1, e
123, concernenti, rispettivamente, il requisito anagrafico minimo per
il conseguimento delle diverse categorie delle  patenti  di  guida  e
l'attivita' di autoscuola; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», e,  in  particolare,  l'articolo  105,  comma  3,
lettera c), che attribuisce alle province le funzioni  relative  agli
esami  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'  degli  insegnanti   e
istruttori di autoscuola; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  recante
«Disposizioni   per   il   riassetto   normativo   in   materia    di
liberalizzazione   regolata    dell'esercizio    dell'attivita'    di
autotrasportatore», e, in particolare, il Capo II recante «Attuazione
della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e  formazione
periodica dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali  adibiti  al
trasporto di cose o di passeggeri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di  guida»  e,  in  particolare  l'allegato  II,  lettera  B,
relativamente ai criteri minimi che  devono  essere  soddisfatti  dai
veicoli  impiegati  per  effettuare   le   prove   di   capacita'   e
comportamento per il conseguimento di una patente di guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26 gennaio 2011,  n.  17,  concernente  il  «Regolamento  recante  la
disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione  di
insegnanti ed istruttori di autoscuola»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita'  sostenibili  27  ottobre  2021,  recante  «Modifiche  alle
modalita' di espletamento della prova di  verifica  delle  cognizioni
per il conseguimento delle patenti di  categoria  A1,  A2,  A,  e  di
categoria B1, B e BE», che prevede, tra  l'altro,  la  riduzione  del
numero delle domande a risposta multipla che  compongono  una  scheda
d'esame teorico  per  il  conseguimento  delle  citate  categorie  di
patenti; 
  Visto l'Accordo Stato-regioni-enti locali, in  sede  di  Conferenza
Unificata, acquisito al repertorio Atti n. 541/C.U. del  14  febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 71 del 25 marzo 2002, recante «Modalita' organizzative e procedure
per  l'applicazione  dell'articolo  105,   comma   3,   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e, in  particolare,  il  punto  5,
relativo alle modalita' di svolgimento degli esami di  idoneita'  per
l'abilitazione all'attivita' di insegnante e di istruttore; 
  Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome  sulle  linee
guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica,
a  distanza  e  in  presenza,  per   le   professioni   o   attivita'
regolamentate la cui formazione e' in capo alle  Regioni  e  Province
autonome, n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021; 
  Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e
6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17
del 2011, ai fini del conseguimento dell'abilitazione di  istruttore,
e' necessario il possesso, in ogni caso, della patente  di  categoria
D, a prescindere dalla categoria di patente per la quale e' svolta la
relativa attivita' di istruttore; 
  Rilevato che, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del codice della
strada, la patente  di  categoria  D  puo'  conseguirsi  all'eta'  di
ventiquattro anni, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  18,
comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005; 
  Ritenuta l'opportunita' di modificare le  previsioni  di  cui  agli
articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  17  del  2011,  onde   consentire   il   conseguimento
dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di  autoscuola  anche
ai soggetti in possesso delle sole patenti di categoria B  e  C,  ove
l'attivita' di insegnamento riguardi tali categorie di patenti; 
  Ritenuto conseguentemente necessario disciplinare, in modo coerente
con le predette modifiche, il programma della formazione iniziale per
insegnanti e istruttori e le relative  modalita'  di  esame,  nonche'
aggiornare i contenuti dei  programmi  della  formazione  iniziale  e
periodica,   con   particolare   riferimento   all'evoluzione   della
tecnologia a  bordo  dei  veicoli,  ai  nuovi  studi  in  materia  di
incidentistica  stradale,  alla  tutela  dell'utenza  debole  e  alle
esigenze  di   formazione   di   allievi   con   disturbi   specifici
dell'apprendimento; 
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella
seduta del 26 luglio 2023; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 novembre 2023; 
  Vista la nota prot.  n.  89  del  4  gennaio  2024,  trasmessa  dal
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della  Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
                  trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 
 
  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  26
gennaio 2011, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;»; 
      2) alla lettera d), dopo le parole: «normale o  speciale»  sono
aggiunte le seguenti: «, conseguita in Italia o in uno  Stato  membro
della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un  altro
Stato e convertita in patente di guida italiana»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il corso di formazione iniziale si  svolge  integralmente
presso la sede di un solo soggetto, di  seguito  denominato  soggetto
erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123,  comma  10-bis,
del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  sulla  base  del
programma di cui all'allegato 1. Il corso e' articolato in una  parte
teorica di centosessanta ore. La parte di lezione  afferente  all'uso
del cronotachigrafo e  del  rallentatore  di  velocita'  puo'  essere
svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le  modalita'  di
erogazione della formazione teorica, a distanza e in  presenza,  sono
disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le
province autonome  sulle  linee  guida  relative  alla  modalita'  di
erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le
professioni o attivita' regolamentate la cui formazione  e'  in  capo
alle regioni e province autonome.  In  prima  attuazione  si  applica
l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3
novembre 2021.  La  spendibilita'  sull'intero  territorio  nazionale
dell'attestato di cui all'allegato 3  e'  subordinata  all'osservanza
del predetto accordo.»; 
      2) al comma 3, la  parola  «accreditato»  e'  sostituita  dalla
seguente: «erogatore» e le parole: «alla  provincia  territorialmente
competente»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «agli    enti
territorialmente competenti in ragione  del  luogo  ove  ha  sede  il
soggetto erogatore stesso»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.   Gli   esami   di   idoneita'   per   il   conseguimento
dell'abilitazione di istruttore  si  svolgono  secondo  le  modalita'
previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione
si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali  del  14
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo
2002. E' consentito svolgere una o piu' prove  d'esame  anche  presso
una provincia o citta' metropolitana  diversa  da  quella  presso  la
quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: «trenta»  e  la  parola:  «ottanta»  e'
sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
        2.2) ovunque  ricorrano,  le  parole  «fasi»  e  «fase»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «prove» e «prova»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2,  lettere  b),
c) e d), in caso di esito negativo puo' essere sostenuta piu'  volte,
comunque  non  oltre  il  termine  massimo  di  due  anni  decorrente
dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a)  del  medesimo
comma 2.». 
    d) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  L'insegnante  abilitato  ai  sensi  dell'articolo  3  ha
l'obbligo di frequentare ogni due  anni,  decorrenti  dalla  data  di
conseguimento dell'abilitazione, un  corso  di  formazione  periodica
della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli  insegnanti
abilitati prima del 25 marzo 2011,  per  i  quali  il  primo  biennio
decorre dalla stessa data. Il  corso  di  formazione  periodica  puo'
essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento
del biennio di cui al  primo  e  secondo  periodo:  in  tal  caso  la
validita'  dell'abilitazione  e'   rinnovata   senza   soluzione   di
continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato
dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino
al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano
le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al  termine
dello svolgimento del corso, rilascia  all'allievo  un  attestato  di
frequenza, i cui contenuti minimi sono  quelli  di  cui  all'allegato
3-bis.»; 
      2) al comma 2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «centro  di
istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti:  «,  ne'  puo'
farne piu' parte,»; 
      3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, con  particolare  attenzione  agli  allievi  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
      4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
        «3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione  teorica,
a distanza e in  presenza,  sono  disciplinate  in  conformita'  agli
appositi accordi fra le regioni e le province  autonome  sulle  linee
guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica,
a  distanza  e  in  presenza,  per   le   professioni   o   attivita'
regolamentate la cui formazione e' in capo alle  regioni  e  province
autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le  regioni  e
province  autonome  n.  21/181/cr5a/c17  del  3  novembre  2021.   La
spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di  cui
all'allegato  3-bis  e'  subordinata  all'osservanza   del   predetto
accordo.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Abilitazioni di  istruttore).  -  1.  L'istruttore  di
guida puo' essere abilitato a: 
        a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle  patenti
di categoria B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione; 
        b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle  patenti
di categoria AM, A1, A2, A, B, BE,  C  e  CE,  nonche'  per  la  loro
revisione; 
        c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle  patenti
di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione; 
        d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle  patenti
di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro
revisione. 
      2. Ai soli fini  dell'avvio  dell'attivita'  di  autoscuola  ai
sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, puo' conseguire l'abilitazione  di  istruttore  un  soggetto  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n.
5).»; 
    f) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore  di
autoscuola sono i seguenti: 
        a) eta' non inferiore a ventuno anni; 
        b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
        c)  non  essere  stato   dichiarato   delinquente   abituale,
professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto  a  misure
amministrative di sicurezza personale o alle  misure  di  prevenzione
previste dall'articolo 120,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
        d) patente di guida, conseguita in  Italia  o  in  uno  Stato
membro della Unione europea o dello Spazio Economico  Europeo,  o  in
altro Stato e convertita in patente di guida  italiana,  comprendente
almeno le categorie: 
          1) BE e CE, ad esclusione  delle  categorie  speciali,  per
l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); 
          2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali,  per
l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 
          3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per
l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); 
          4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di  quelle  speciali,  per
l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d); 
          5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo
5, comma 2.»; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Corso di formazione iniziale per istruttore). - 1.  Al
corso  di  formazione  iniziale,  propedeutico   all'esame   per   il
conseguimento  dell'abilitazione  di  istruttore,  sono   ammessi   i
candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. 
      2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto  di
cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sulla base del  programma  di  cui  all'allegato  2  al
presente regolamento. Il corso e' articolato: 
        a) in una parte teorica di novanta ore,  comune  a  tutte  le
abilitazioni di cui all'articolo 5; 
        b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); 
        c) in una parte pratica di trentadue ore per  gli  istruttori
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) o c); 
        d) in una parte pratica di trentotto ore per  gli  istruttori
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). 
      3.  Gli  istruttori  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  sono
esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalita'  di  erogazione
della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate
in conformita' agli appositi accordi fra le  regioni  e  le  province
autonome sulle linee guida  relative  alla  modalita'  di  erogazione
della  formazione  teorica,  a  distanza  e  in  presenza,   per   le
professioni o attivita' regolamentate la cui formazione  e'  in  capo
alle regioni e province autonome.  In  prima  attuazione  si  applica
l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3
novembre 2021.  La  spendibilita'  sull'intero  territorio  nazionale
dell'attestato di cui all'allegato 3  e'  subordinata  all'osservanza
del predetto accordo.». 
      4. Il soggetto erogatore,  al  termine  dello  svolgimento  del
corso,  rilascia  all'allievo  un  attestato  di  frequenza,  i   cui
contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare  in
allegato all'istanza di ammissione all'esame,  e  trasmette  l'elenco
completo degli attestati  rilasciati  per  ciascun  corso  agli  enti
territorialmente competenti in ragione  del  luogo  ove  ha  sede  il
soggetto erogatore stesso. 
      5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso,  a
eccezione dei motocicli, sono condotti  da  un  istruttore  abilitato
titolare della patente  di  categoria  richiesta  per  la  guida  del
veicolo  stesso.  Tali  veicoli  sono  muniti  di  doppi  comandi,  a
eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche  conformi  a  quelle
dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE  e
D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo  18
aprile 2011, n. 59.»; 
    h) all'articolo 8: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.   Gli   esami   di   idoneita'   per   il   conseguimento
dell'abilitazione di istruttore  si  svolgono  secondo  le  modalita'
previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione
si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali  del  14
febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere  assicurato  che
uno o piu' componenti  siano  titolari  della  categoria  di  patente
idonea alla guida del veicolo su cui si  svolgono  le  prove  atte  a
dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di cui al  comma  2,
lettera c). Nelle suddette  prove  un  componente  della  Commissione
d'esame conduce il veicolo e  simula  il  ruolo  di  allievo  per  la
verifica delle capacita' di istruzione del candidato.  E'  consentito
svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta'
metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede  il  soggetto
erogatore del corso.»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: «trenta»  e  la  parola:  «ottanta»  e'
sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
        2.2) alla lettera b),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «In caso di esito negativo e' possibile ripetere  la  prova,
anche piu' di una  volta,  entro  il  periodo  massimo  di  due  anni
dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a)»; 
        2.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) terza prova: per dimostrare  la  propria  capacita'  di
istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche: 
          1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a), il
candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida  di  veicolo
della categoria B e di veicolo della categoria CE; 
          2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b), il
candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di motociclo
della categoria A, di veicolo della categoria B e  di  veicolo  della
categoria CE; 
          3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c), il
candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida  di  veicolo
della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta  della
Commissione di cui al comma 1; 
          4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d), il
candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di motociclo
della categoria A, di veicolo della categoria B e  di  veicolo  della
categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.»; 
        2.4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
          «2-bis. Si applicano le disposizioni del  comma  1,  ultimo
periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al  comma  2,
lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche  tecniche  di
cui all'articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo  e'  possibile
ripetere la terza prova, anche piu' di una volta,  entro  il  periodo
massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui  al  comma
2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto  un
punteggio, per ciascuna  prova  pratica  prevista,  non  inferiore  a
cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non  inferiore
a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per  il  caso
che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due  o  tre
tipologie di veicoli.»; 
    i) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  L'istruttore  abilitato  ai  sensi  dell'articolo  8  ha
l'obbligo di frequentare  un  corso  di  formazione  periodica  della
durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui  all'articolo
2,  comma  2,  entro   due   anni   dalla   data   di   conseguimento
dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche
agli istruttori abilitati prima del  25  marzo  2011.  La  formazione
periodica e' ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di
conseguimento dell'abilitazione, o  per  le  abilitazioni  conseguite
prima del 25 marzo 2011  a  decorrere  da  tale  data.  Il  corso  di
formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese
antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal
caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza  soluzione  di
continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato
dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino
alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui
al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello  svolgimento  del
corso,  rilascia  all'allievo  un  attestato  di  frequenza,  i   cui
contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.»; 
        2) al comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole:  «centro  di
istruzione automobilistica» sono  inserite  le  seguenti:  «ne'  puo'
farne piu' parte,»; 
        3) al comma  3,  lettera  d),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, con particolare attenzione alla formazione  degli
allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»; 
        4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
          «3-bis.  Le  modalita'  di  erogazione   della   formazione
teorica, a distanza e  in  presenza,  concernente  le  professioni  o
attivita'  regolamentate  di  competenza  delle  regioni  o  province
autonome, e' disciplinata in conformita' all'Accordo fra le regioni e
le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3  novembre  2021,  sulle
linee guida relative alla modalita' di  erogazione  della  formazione
teorica, a distanza e in presenza, per  le  professioni  o  attivita'
regolamentate la cui formazione e' in capo alle  regioni  e  province
autonome.   La   spendibilita'   sull'intero   territorio   nazionale
dell'attestato   di   cui   all'allegato   3-bis    e'    subordinata
all'osservanza predette linee guida.»; 
        5) al comma 4 le parole: «accreditati ai sensi del  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti: «erogatori  di  cui  all'articolo  2,
comma 2,»; 
    l) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 6, comma  1,
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti:  «articolo  6,  comma  1,
lettere c) e d)» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Si
applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4.»; 
      2) al comma 2, le parole: «del requisito di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  requisiti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. L'istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  a),
b) o c), che intende estendere  la  propria  abilitazione  ed  e'  in
possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma  1,  lettere
c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica
e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme  ai  contenuti
di cui all'allegato 2-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo
7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso,
ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore  abilitato
titolare della patente  di  categoria  richiesta  per  la  guida  del
veicolo stesso, sono  muniti  di  doppi  comandi,  ad  eccezione  dei
motocicli, e hanno caratteristiche  conformi  a  quelle  dei  veicoli
utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte
dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile  2011,
n. 59. Nella Commissione d'esame deve essere  assicurato  che  uno  o
piu' componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla
guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte  a  dimostrare  la
capacita' di istruzione alla guida di cui all'articolo  8,  comma  2,
lettera c). Nelle suddette  prove  un  componente  della  Commissione
d'esame conduce il veicolo e  simula  il  ruolo  di  allievo  per  la
verifica delle capacita' di istruzione del candidato. Supera la prova
il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista
non inferiore a sei su dieci. Qualora  l'esame  integrativo  consista
nella dimostrazione di capacita' di  istruzione  alla  guida  sia  su
motociclo di categoria A che su autobus, in caso  di  esito  negativo
della seconda prova e' possibile ripeterla, anche piu' di una  volta,
entro il periodo massimo di due anni  dalla  data  superamento  della
prima.»; 
    m) all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «o, limitatamente alla materia  della  formazione
degli  allievi  con  disturbi  specifici  dell'apprendimento,  medico
iscritto al relativo ordine professionale»; 
    n) all'articolo 13: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i
corsi   di   formazione   iniziale,   periodica   e   di   estensione
dell'abilitazione  svolti  da  autoscuole  e  centri  di   istruzione
automobilistica»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Le autoscuole e i centri  di  istruzione  automobilistica
quali soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  svolgono
i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9,
commi 1, ultimo periodo e 4.»; 
    o) gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti  dagli  allegati  1,  2,
2-bis, 3 e 3-bis al presente regolamento  e  ne  costituiscono  parte
integrante. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riportano gli articoli 115,  comma  1  e  123  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della  strada),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 1992, n. 114, S.O. n. 74: 
                «Art. 115 (Requisiti per la guida dei  veicoli  e  la
          conduzione di animali). - 1. Fatte  salve  le  disposizioni
          specifiche  in  materia  di  carta  di  qualificazione  del
          conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere
          idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
                  a) anni quattordici per guidare: 
                    1) veicoli a trazione animale o condurre  animali
          da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
          raggruppamenti di animali; 
                    2) sul territorio nazionale, veicoli cui  abilita
          la  patente  di  guida  della  categoria  AM,  purche'  non
          trasportino altre persone oltre al conducente; 
                  b) anni sedici per guidare: 
                    1) veicoli cui abilita la patente di guida  della
          categoria AM; 
                    2) veicoli cui abilita la patente di guida  della
          categoria A1 
                    3) veicoli cui abilita la patente di guida  della
          categoria B1; 
                  c) anni diciotto per guidare: 
                    1) 
                    2) veicoli cui abilita la patente di guida  della
          categoria A2; 
                    3) veicoli cui abilita la patente di guida  delle
          categorie B e BE; 
                    4) veicoli cui abilita la patente di guida  delle
          categorie C1 e C1E; 
                  d) anni venti per guidare: 
                    1) veicoli cui abilita la patente di guida  della
          categoria A, a condizione che il  conducente  sia  titolare
          della patente di guida della categoria  A2  da  almeno  due
          anni; 
                  e) anni ventuno per guidare: 
                    1) tricicli cui abilita la patente di guida della
          categoria A; 
                    2) veicoli cui abilita la patente di guida  delle
          categorie C e CE; 
                    3) veicoli cui abilita la patente di guida  delle
          categorie D1 e D1E; 
                    4)  veicoli  per  i   quali   e'   richiesto   un
          certificato di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB
          nonche' i veicoli che circolano in servizio  di  emergenza,
          di cui all'art. 177; 
                  f) anni ventiquattro per guidare: 
                    1) veicoli cui abilita la patente di guida  della
          categoria A; 
                    2) veicoli cui abilita la patente di guida  delle
          categorie D e DE.». 
                «Art.  123  (Autoscuole).  -   1.   Le   scuole   per
          l'educazione stradale, l'istruzione  e  la  formazione  dei
          conducenti sono denominate autoscuole. 
                2.  Le   autoscuole   sono   soggette   a   vigilanza
          amministrativa e tecnica  da  parte  delle  province,  alle
          quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di  cui
          al comma 11-bis. 
                3.  I  compiti   delle   province   in   materia   di
          dichiarazioni  di   inizio   attivita'   e   di   vigilanza
          amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla  base  di
          apposite   direttive    emanate    dal    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto  dei  principi
          legislativi ed in modo uniforme per  la  vigilanza  tecnica
          sull'insegnamento. 
                4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa',  gli
          enti possono presentare l'apposita dichiarazione di  inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria. 
                5. La dichiarazione puo'  essere  presentata  da  chi
          abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona  condotta
          e sia in possesso di  adeguata  capacita'  finanziaria,  di
          diploma di istruzione di secondo grado  e  di  abilitazione
          quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante. 
                6. La dichiarazione non puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
                7.  L'autoscuola   deve   svolgere   l'attivita'   di
          formazione dei conducenti per il conseguimento  di  patente
          di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata  attrezzatura
          tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed  istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri.  Secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento di  tutte  le  categorie  di  patenti,
          anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria  B,
          e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di   qualificazione
          professionale.  In  caso  di   applicazione   del   periodo
          precedente, le dotazioni complessive,  in  personale  e  in
          attrezzature, delle singole autoscuole consorziate  possono
          essere  adeguatamente  ridotte.  Il  corso  di  formazione,
          presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare  di
          patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1,
          lettera c),  della  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,  concernente
          la  patente  di  guida,  nelle  condizioni  ivi   previste,
          consente il conseguimento, rispettivamente,  della  patente
          A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida. 
                7-bis. L'avvio di attivita' di un'autoscuola  avviene
          tramite segnalazione certificata di inizio di attivita'  ai
          sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, trasmessa per via telematica allo  Sportello  unico
          delle  attivita'  produttive  istituito  presso  il  comune
          territorialmente   competente   in   ragione   della   sede
          dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche  preventive
          relative alla disponibilita' del parco veicolare  ai  sensi
          del comma 7, per ciascuno Sportello unico  delle  attivita'
          produttive e' assicurata  una  specifica  funzionalita'  di
          accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli
          di cui all'art. 226, commi 5, 6 e 7. 
                8. L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per  un
          periodo da uno a tre mesi quando: 
                  a)  l'attivita'  dell'autoscuola  non   si   svolga
          regolarmente; 
                  b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
                  c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola. 
                9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
                  a) siano venuti meno la capacita' finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
                  b) venga meno l'attrezzatura  tecnica  e  didattica
          dell'autoscuola; 
                  c) siano stati adottati piu' di  due  provvedimenti
          di sospensione in un quinquennio. 
                9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   L'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
                10. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida. 
                10-bis. I corsi  di  formazione  degli  insegnanti  e
          degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
          organizzati: 
                  a) dalle autoscuole  che  svolgono  l'attivita'  di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; 
                  b) da soggetti accreditati dalle  regioni  o  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano il 20  marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 
                11.  Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza   la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 11.108 ad euro 16.661.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
                11-bis. L'istruzione o la formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          11.108 ad euro 16.661. Si applica inoltre il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo. 
                11-ter. Lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi: 
                  a) per un periodo da uno  a  tre  mesi,  quando  il
          corso non si tiene regolarmente; 
                  b) per un periodo da tre  a  sei  mesi,  quando  il
          corso  si  tiene  in   carenza   dei   requisiti   relativi
          all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e  al
          materiale didattico; 
                  c) per un ulteriore periodo da sei  a  dodici  mesi
          nel caso di reiterazione, nel triennio,  delle  ipotesi  di
          cui alle lettere a) e b). 
                11-quater. La regione territorialmente  competente  o
          le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma. 
                12.  Chiunque  insegna  teoria  nelle  autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          173 ad euro 694. 
                13. Nel regolamento saranno  stabilite  le  modalita'
          per la dichiarazione di inizio  attivita',  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso  regolamento
          saranno dettate norme per lo svolgimento,  da  parte  degli
          enti pubblici non economici, dell'attivita' di  consulenza,
          secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I
          della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286
          (Disposizioni per il  riassetto  normativo  in  materia  di
          liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'  di
          autotrasportatore), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2006, n. 6. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.   59
          (Attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e   2009/113/CE
          concernenti la  patente  di  guida),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della  strada),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.  n.
          134. 
              -  Il  decreto  27  ottobre  2021  del  Ministro  delle
          infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  (Modifiche
          alle modalita' di  espletamento  della  prova  di  verifica
          delle cognizioni per  il  conseguimento  delle  patenti  di
          categoria A1, A2, A,  e  di  categoria  B1,  B  e  BE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  dicembre  2021,  n.
          292. 
              - Si riportano gli articoli  5  e  6  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  26  gennaio
          2011, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di
          formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti  ed
          istruttori  di  autoscuola),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 marzo 2011, n. 57: 
                «Art.  5   (Abilitazioni   di   istruttore).   -   1.
          L'istruttore di guida puo' essere abilitato a: 
                  a)  svolgere  esercitazioni  per  il  conseguimento
          delle abilitazioni necessarie  per  la  guida  di  tutti  i
          veicoli a motore e rimorchi, nonche' per la loro revisione; 
                  b)  svolgere  esercitazioni  per  il  conseguimento
          delle abilitazioni necessarie  per  la  guida  di  tutti  i
          veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e
          dei motocicli, nonche' per la loro revisione. 
                2. Ai soli fini della dichiarazione di  cui  all'art.
          123, comma 5, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  puo'
          conseguire l'abilitazione  di  istruttore  un  soggetto  in
          possesso dei requisiti di cui all'art. 6, lettera d), punto
          d3).». 
                «Art.   6    (Requisiti    per    il    conseguimento
          dell'abilitazione di istruttore).  -  1.  I  requisiti  per
          conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola  sono
          i seguenti: 
                  a) eta' non inferiore a ventuno anni; 
                  b) diploma di istruzione di secondo grado; 
                  c)  non   essere   stato   dichiarato   delinquente
          abituale, professionale o per tendenza e non  essere  stato
          sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o
          alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1,
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
                  d) patente di guida comprendente: 
                    1)  almeno  le  categorie  A,  B,  C+E  e  D,  ad
          esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori  di
          cui all'art. 5, comma 1, lettera a); 
                    2) almeno le categorie B, C+E e D, ad  esclusione
          delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art.
          5, comma 1, lettera b); 
                    3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D
          speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2. 
                    1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1,
          lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.». 
              - Si riporta l'art. 18 del citato  decreto  legislativo
          21 novembre 2005, n. 286: 
                «Art.  18  (Qualificazione  iniziale).   -   1.   Per
          l'accesso ai  corsi  di  qualificazione  iniziale,  di  cui
          all'art. 19, comma 1, non e' richiesto il  previo  possesso
          della patente di guida corrispondente.  Per  accedere  alla
          parte di programma relativo alle ore di  guida  individuale
          di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, e' necessario  il
          previo possesso  dell'autorizzazione  ad  esercitarsi  alla
          guida, rilasciata ai sensi  dell'art.  122,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni,  per  la  patente  di  guida  di   categoria
          corrispondente  a  quella  presupposta   dalla   carta   di
          qualificazione del conducente che si intende conseguire. 
                2. Il conducente di un veicolo adibito  al  trasporto
          di cose puo' guidare, a partire da: 
                  a) 18 anni di  eta':  veicoli  delle  categorie  di
          patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di
          carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
          della frequenza di  un  corso  di  qualificazione  iniziale
          ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, e  del  superamento
          del relativo esame; 
                  b) 18 anni di  eta':  veicoli  delle  categorie  di
          patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere  titolare
          di carta di  qualificazione  del  conducente  conseguita  a
          seguito della  frequenza  di  un  corso  di  qualificazione
          iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del
          superamento del relativo esame; 
                  c) 21 anni di  eta':  veicoli  delle  categorie  di
          patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di
          carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
          della frequenza di  un  corso  di  qualificazione  iniziale
          accelerato,  di  cui  all'art.  19,  comma  2-bis,  e   del
          superamento del relativo esame. 
                3. Il conducente di un veicolo adibito  al  trasporto
          di persone puo' guidare, a partire da: 
                  a) 21 anni di  eta':  veicoli  delle  categorie  di
          patente  di  guida  D  e  DE,  per  servizi  di  linea  con
          percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione  di
          essere titolare di carta di qualificazione  del  conducente
          conseguita  a  seguito  della  frequenza  di  un  corso  di
          qualificazione iniziale accelerato,  di  cui  all'art.  19,
          comma 2-bis, e del superamento del relativo esame; 
                  b) 21 anni di  eta':  veicoli  delle  categorie  di
          patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere  titolare
          di carta di  qualificazione  del  conducente  conseguita  a
          seguito della  frequenza  di  un  corso  di  qualificazione
          iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del
          superamento del relativo esame; 
                  c) 21 anni di  eta':  veicoli  delle  categorie  di
          patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di
          carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
          della frequenza di  un  corso  di  qualificazione  iniziale
          ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, e  del  superamento
          del relativo esame; 
                  d) 23 anni di  eta':  veicoli  delle  categorie  di
          patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di
          carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
          della frequenza di  un  corso  di  qualificazione  iniziale
          accelerato,  di  cui  all'art.  19,  comma  2-bis,  e   del
          superamento del relativo esame. 
                4.  La  carta  di  qualificazione   del   conducente,
          conseguita con le modalita' di cui al comma 2, lettera  b),
          abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di  eta'  al
          trasporto professionale di cose su tutte  le  categorie  di
          veicoli previsti dal predetto comma 2. 
                5.  La  carta  di  qualificazione   del   conducente,
          conseguita con le modalita' di cui al comma 3, lettere a) o
          b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di  eta'
          al trasporto professionale di persone su tutte le categorie
          di veicoli previsti dal predetto comma 3. 
                6.  I  titolari  di  carta  di   qualificazione   del
          conducente  per  il  trasporto  di   cose   che   intendono
          conseguire anche la carta di qualificazione del  conducente
          per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare
          esclusivamente  la  conoscenza  delle  materie   specifiche
          attinenti alla nuova qualificazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6,  8,
          9, 10, 12, comma 2, lettera d, e 13, del citato decreto  26
          gennaio 2011, n. 17, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   1    (Requisiti    per    il    conseguimento
          dell'abilitazione di insegnante).  -  1.  I  requisiti  per
          conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola  sono
          i seguenti: 
                  a) eta' non inferiore a diciotto anni; 
                  b) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado; 
                  c)  non   essere   stato   dichiarato   delinquente
          abituale, professionale o per tendenza e non  essere  stato
          sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o
          alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1,
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive modificazioni; 
                  d) patente di guida della  categoria  B  normale  o
          speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro  della
          Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o  in  un
          altro Stato e convertita in patente di guida italiana. 
                1-bis. La revoca della patente di  cui  al  comma  1,
          lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.». 
                «Art.   2   (Corso   di   formazione   iniziale   per
          insegnante).  -  1.  Al  corso  di   formazione   iniziale,
          propedeutico     all'esame     per     il     conseguimento
          dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi  i  candidati
          in possesso dei requisiti di cui all'art. 1. 
                2.  Il  corso  di  formazione  iniziale   si   svolge
          integralmente presso  la  sede  di  un  solo  soggetto,  di
          seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di
          cui all'art. 123, comma 10-bis, del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n.  285,  sulla  base  del  programma  di  cui
          all'allegato 1. Il corso e' articolato in una parte teorica
          di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso
          del cronotachigrafo e del rallentatore  di  velocita'  puo'
          essere svolta anche tramite l'uso di sistemi  multimediali.
          Le modalita' di  erogazione  della  formazione  teorica,  a
          distanza e in presenza, sono  disciplinate  in  conformita'
          agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome
          sulle linee guida relative  alla  modalita'  di  erogazione
          della formazione teorica, a distanza e in presenza, per  le
          professioni o attivita' regolamentate la cui formazione  e'
          in  capo  alle  regioni  e  province  autonome.  In   prima
          attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni  e  Province
          autonome  n.  21/181/cr5a/c17  del  3  novembre  2021.   La
          spendibilita'     sull'intero     territorio      nazionale
          dell'attestato  di  cui  all'allegato  3   e'   subordinata
          all'osservanza del predetto accordo. 
                3.  Il   soggetto   erogatore,   al   termine   dello
          svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di
          frequenza, i  cui  contenuti  minimi  sono  quelli  di  cui
          all'allegato 3, da presentare in  allegato  all'istanza  di
          ammissione all'esame, e trasmette l'elenco  completo  degli
          attestati  rilasciati   per   ciascun   corso   agli   enti
          territorialmente competenti in ragione  del  luogo  ove  ha
          sede il soggetto erogatore stesso.». 
                «Art. 3 (Esami di  idoneita'  per  l'abilitazione  di
          insegnante)  -  .1.  Gli  esami   di   idoneita'   per   il
          conseguimento dell'abilitazione di istruttore  si  svolgono
          secondo    le    modalita'    previste    dagli     accordi
          Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione  si  applica
          il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti  locali  del  14
          febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  71
          del 25 marzo 2002. E' consentito svolgere una o piu'  prove
          d'esame anche presso una provincia o  citta'  metropolitana
          diversa da quella presso  la  quale  ha  sede  il  soggetto
          erogatore del corso. 
                2. L'esame per  l'abilitazione  di  insegnante  verte
          sulle materie di  cui  all'allegato  1  e  si  articola  in
          quattro prove: 
                  a) il candidato  compila  due  schede  d'esame,  di
          trenta  domande  ciascuna,  predisposte  con  criterio   di
          casualita' sulla  base  dei  contenuti  di  quelle  per  il
          conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B,
          nel tempo massimo di trenta minuti.  Non  e'  ammesso  alla
          prova sub lettera b) il  candidato  che  ha  commesso,  sul
          complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori
          superiore a due; 
                  b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto
          e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore
          come stabilito dalla commissione d'esame, tre  temi  scelti
          dalla commissione tra gli argomenti del programma  d'esame.
          Ad ogni tema e' assegnato un punteggio tra zero e dieci. E'
          ammesso alla terza prova il candidato che  ha  ottenuto  un
          punteggio per ciascuna  prova  non  inferiore  a  cinque  e
          complessivo, sulle tre  prove,  non  inferiore  a  diciotto
          rispetto al punteggio massimo di trenta; 
                  c) il candidato simula una lezione di teoria su  un
          argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla  quarta
          prova  il  candidato  che  ha  ottenuto  un  punteggio  non
          inferiore a  diciotto  rispetto  al  punteggio  massimo  di
          trenta; 
                  d) il candidato  sostiene  una  prova  orale  sugli
          argomenti  del  programma  d'esame.  Supera  la  prova   il
          candidato che ha ottenuto  un  punteggio  non  inferiore  a
          diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 
                2-bis. Ciascuna  delle  prove  di  cui  al  comma  2,
          lettere b), c) e d), in caso di esito negativo puo'  essere
          sostenuta piu' volte, comunque non oltre il termine massimo
          di due anni decorrente dall'esito positivo della  prova  di
          cui alla lettera a) del medesimo comma 2. 
                3. L'esito positivo  dell'esame  e'  annotato  su  un
          attestato che comprova la conseguita abilitazione.». 
                «Art.  4   (Corsi   di   formazione   periodica   per
          insegnante). - 1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'art.
          3 ha l'obbligo di frequentare  ogni  due  anni,  decorrenti
          dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso  di
          formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si
          applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25  marzo
          2011, per i quali il primo  biennio  decorre  dalla  stessa
          data.  Il  corso  di  formazione  periodica   puo'   essere
          frequentato  a  partire  dal  sesto  mese  antecedente   il
          compimento del biennio di cui al primo e  secondo  periodo:
          in tal caso la  validita'  dell'abilitazione  e'  rinnovata
          senza  soluzione  di  continuita'.  Qualora  il  corso   di
          formazione periodica sia frequentato dopo  lo  scadere  del
          predetto biennio, da  tale  data  di  scadenza  e  fino  al
          conseguimento dell'attestato di cui al  quinto  periodo  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  2.  Il  soggetto
          erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia
          all'allievo un attestato  di  frequenza,  i  cui  contenuti
          minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis. 
                2. L'insegnante non in regola  con  gli  obblighi  di
          formazione periodica di cui al  comma  1  non  puo'  essere
          inserito nell'organico di un'autoscuola o di un  centro  di
          istruzione automobilistica,  ne'  puo'  farne  piu'  parte,
          prima della frequenza del  relativo  corso.  La  violazione
          delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la
          sospensione dell'abilitazione. 
                3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno
          o piu' tra i seguenti argomenti: 
                  a)  il  mantenimento  e  il   miglioramento   delle
          competenze generali degli insegnanti; 
                  b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; 
                  c)  le  nuove  ricerche  riguardanti  l'area  della
          sicurezza stradale, in  particolare  il  comportamento  dei
          giovani conducenti, compresa  l'evoluzione  delle  tendenze
          delle cause di incidente; 
                  d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di
          apprendimento, con particolare attenzione agli allievi  con
          disturbi specifici dell'apprendimento. 
                3-bis. Le modalita' di  erogazione  della  formazione
          teorica, a distanza e in  presenza,  sono  disciplinate  in
          conformita' agli appositi  accordi  fra  le  regioni  e  le
          province autonome sulle linee guida relative alla modalita'
          di erogazione della formazione teorica,  a  distanza  e  in
          presenza, per le professioni o attivita'  regolamentate  la
          cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome.
          In prima attuazione si applica l'Accordo fra le  regioni  e
          province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3  novembre  2021.
          La   spendibilita'   sull'intero    territorio    nazionale
          dell'attestato di cui  all'allegato  3-bis  e'  subordinata
          all'osservanza del predetto accordo. 
                4. I soggetti accreditati ai sensi del  comma  1  non
          possono  svolgere  corsi  di   formazione   periodica   per
          insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero
          ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 
                5. La frequenza del corso di formazione periodica  e'
          annotata sull'attestato di cui all'art. 3, comma 3.». 
                «Art.   6    (Requisiti    per    il    conseguimento
          dell'abilitazione di istruttore).  -  1.  I  requisiti  per
          conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola  sono
          i seguenti: 
                  a) eta' non inferiore a ventuno anni; 
                  b) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado; 
                  c)  non   essere   stato   dichiarato   delinquente
          abituale, professionale o per tendenza e non  essere  stato
          sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o
          alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1,
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
                  d) patente di guida, conseguita in Italia o in  uno
          Stato membro della Unione europea o dello Spazio  Economico
          Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di  guida
          italiana, comprendente almeno le categorie: 
                    1)  BE  e  CE,  ad  esclusione  delle   categorie
          speciali, per l'abilitazione di cui all'art.  5,  comma  1,
          lettera a); 
                    2) A, BE e  CE,  ad  esclusione  delle  categorie
          speciali, per l'abilitazione di cui all'art.  5,  comma  1,
          lettera b); 
                    3) BE, CE e DE,  ad  esclusione  delle  categorie
          speciali, per l'abilitazione di cui all'art.  5,  comma  1,
          lettera c); 
                    4) A, BE,  CE  e  DE,  ad  esclusione  di  quelle
          speciali, per l'abilitazione di cui all'art.  5,  comma  1,
          lettera d); 
                    5) BE e CE speciali, per gli  istruttori  di  cui
          all'art. 5, comma 2. 
                1-bis. La revoca della patente di  cui  al  comma  1,
          lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.». 
                «Art. 8 (Esame di  idoneita'  per  l'abilitazione  di
          istruttore).  -  1.  Gli  esami   di   idoneita'   per   il
          conseguimento dell'abilitazione di istruttore  si  svolgono
          secondo    le    modalita'    previste    dagli     accordi
          Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione  si  applica
          il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti  locali  del  14
          febbraio  2002.  Nella  Commissione  d'esame  deve   essere
          assicurato che uno o piu' componenti siano  titolari  della
          categoria di patente idonea alla guida del veicolo  su  cui
          si svolgono le prove atte  a  dimostrare  la  capacita'  di
          istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c).  Nelle
          suddette prove  un  componente  della  Commissione  d'esame
          conduce il veicolo e simula il  ruolo  di  allievo  per  la
          verifica delle capacita' di istruzione  del  candidato.  E'
          consentito svolgere una o piu' prove d'esame  anche  presso
          una provincia o  citta'  metropolitana  diversa  da  quella
          presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso. 
                2. L'esame per  l'abilitazione  di  istruttore  verte
          sulle materie di cui all'allegato 2 e si  articola  in  tre
          prove: 
                  a) il candidato  compila  due  schede  d'esame,  di
          trenta  domande  ciascuna,  predisposte  con  criterio   di
          casualita' sulla  base  dei  contenuti  di  quelle  per  il
          conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B,
          nel tempo massimo di trenta minuti.  Non  e'  ammesso  alla
          prova sub lettera b) il  candidato  che  ha  commesso,  sul
          complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori
          superiore a due; 
              b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale
          sugli argomenti del  programma  d'esame.  E'  ammesso  alla
          prova successiva il candidato che ha ottenuto un  punteggio
          non inferiore a diciotto rispetto al punteggio  massimo  di
          trenta. In caso di esito negativo e' possibile ripetere  la
          prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di
          due anni  dall'esito  positivo  della  prova  di  cui  alla
          lettera a); 
                  c) terza prova: per dimostrare la propria capacita'
          di istruzione, il  candidato  sostiene  le  seguenti  prove
          pratiche: 
                    1) per l'abilitazione di cui all'art. 5,  lettera
          a), il candidato comprova la capacita' di  istruzione  alla
          guida di veicolo della  categoria  B  e  di  veicolo  della
          categoria CE; 
                    2) per l'abilitazione di cui all'art. 5,  lettera
          b), il candidato comprova la capacita' di  istruzione  alla
          guida di motociclo della  categoria  A,  di  veicolo  della
          categoria B e di veicolo della categoria CE; 
                    3) per l'abilitazione di cui all'art. 5,  lettera
          c), il candidato comprova la capacita' di  istruzione  alla
          guida di veicolo della  categoria  B  e  di  veicolo  della
          categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma
          1; 
                    4) per l'abilitazione di cui all'art. 5,  lettera
          d), il candidato comprova la capacita' di  istruzione  alla
          guida di motociclo della  categoria  A,  di  veicolo  della
          categoria B e di veicolo della categoria CE o  D  a  scelta
          della Commissione di cui al comma 1. 
                2-bis. Si applicano  le  disposizioni  del  comma  1,
          ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova  di
          cui al comma 2, lettera c),  devono  essere  conformi  alle
          caratteristiche tecniche di cui all'art.  7,  comma  5.  In
          caso di esito  negativo  e'  possibile  ripetere  la  terza
          prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di
          due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2,
          lettera a). Supera la  terza  prova  il  candidato  che  ha
          ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista,
          non inferiore a cinque su dieci e,  complessivamente  sulla
          terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto  su
          trenta, rispettivamente per il caso che le  prove  pratiche
          siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie  di
          veicoli. 
                3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione  di
          istruttore di cui all'art. 5, comma 2, sostengono  solo  le
          prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b). 
                4. L'esito positivo  dell'esame  e'  annotato  su  un
          attestato che comprova la conseguita abilitazione.». 
                «Art.   9   (Corsi   di   formazione   periodica   di
          istruttore). - 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'art.
          8 ha  l'obbligo  di  frequentare  un  corso  di  formazione
          periodica della durata di  otto  ore,  presso  un  soggetto
          erogatore di cui all'art. 2, comma 2, entro due anni  dalla
          data  di  conseguimento  dell'abilitazione.  L'obbligo   di
          formazione  periodica  si  applica  anche  agli  istruttori
          abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione  periodica
          e' ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di
          conseguimento  dell'abilitazione,  o  per  le  abilitazioni
          conseguite prima del 25 marzo  2011  a  decorrere  da  tale
          data.  Il  corso  di  formazione  periodica   puo'   essere
          frequentato  a  partire  dal  sesto  mese  antecedente   il
          compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso
          la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione
          di continuita'. Qualora il corso  di  formazione  periodica
          sia frequentato dopo lo scadere del  predetto  biennio,  da
          tale data di scadenza e fino alla  avvenuta  frequenza  del
          corso si applicano le disposizioni di cui al  comma  2.  Il
          soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso,
          rilascia all'allievo  un  attestato  di  frequenza,  i  cui
          contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis. 
                2. L'istruttore non in regola  con  gli  obblighi  di
          formazione periodica di cui al  comma  1  non  puo'  essere
          inserito nell'organico di un'autoscuola o di un  centro  di
          istruzione automobilistica ne' puo' farne piu' parte, prima
          della  frequenza  di  tale  corso.  La   violazione   delle
          disposizioni di  cui  al  periodo  precedente  comporta  la
          sospensione dell'abilitazione. 
                3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra  i  seguenti
          argomenti: 
                  a)  il  mantenimento  e  il   miglioramento   delle
          competenze generali degli istruttori; 
                  b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; 
                  c)  le  nuove  ricerche  riguardanti  l'area  della
          sicurezza stradale, in  particolare  il  comportamento  dei
          giovani conducenti, compresa  l'evoluzione  delle  tendenze
          delle cause di incidente; 
                  d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di
          apprendimento, con particolare attenzione  alla  formazione
          degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento. 
                3-bis. Le modalita' di  erogazione  della  formazione
          teorica,  a  distanza  e  in   presenza,   concernente   le
          professioni o attivita' regolamentate di  competenza  delle
          regioni o province autonome, e' disciplinata in conformita'
          all'Accordo fra  le  regioni  e  le  province  autonome  n.
          21/181/cr5a/c17 del 3  novembre  2021,  sulle  linee  guida
          relative alla  modalita'  di  erogazione  della  formazione
          teorica, a distanza e in presenza,  per  le  professioni  o
          attivita' regolamentate la cui formazione e' in  capo  alle
          regioni e province autonome. La  spendibilita'  sull'intero
          territorio nazionale  dell'attestato  di  cui  all'allegato
          3-bis e' subordinata all'osservanza predette linee guida. 
                4. I soggetti erogatori di cui all'art. 2,  comma  2,
          non possono svolgere  corsi  di  formazione  periodica  per
          istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero
          ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 
                5. La frequenza del corso di formazione periodica  e'
          annotata sull'attestato di cui all'art. 8, comma 4.». 
                «Art.  10  (Estensione   dell'abilitazione).   -   1.
          L'insegnante  che  intende  conseguire  l'abilitazione   di
          istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6,
          comma 1, lettere c) e d), frequenta la parte  di  programma
          teorico  del  corso   di   formazione   iniziale   di   cui
          all'allegato 2,  lettera  A),  relativa  alle  peculiarita'
          della guida dei diversi tipi  di  veicoli  -  Utilizzo  dei
          diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma
          pratico di cui allo  stesso  allegato  2,  lettera  B),  in
          ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si
          applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4. L'esame per
          l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita'
          di cui all'art. 8, verte sulle prove  di  cui  al  predetto
          art.  8  oggetto  del  programma  di  formazione   iniziale
          seguito, ad esclusione della  prova  di  cui  al  comma  2,
          lettera a). 
                2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione
          di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art.
          1, comma  1,  lettere  b)  e  c),  frequenta  il  corso  di
          formazione   iniziale   secondo   il   programma   di   cui
          all'allegato 1 con esclusione delle ore gia' oggetto  della
          parte  teorica  del  programma  del  corso  di   formazione
          iniziale  per  istruttori.  Si  applicano  le  disposizioni
          dell'art.   2,   comma   3.   L'esame   per    l'estensione
          dell'abilitazione,  svolto  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 3, verte sulle prove di cui al  predetto  art.  3,
          comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a). 
                2-bis.   Il   soggetto   che   sia   titolare   tanto
          dell'abilitazione  di  insegnante  quanto  di   quella   di
          istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero  di
          una o di entrambe, ai  sensi  della  previgente  normativa,
          ottempera all'obbligo di formazione periodica per  entrambe
          le abilitazioni frequentando uno solo tra i  corsi  di  cui
          agli articoli 4 e 9. 
                3. L'istruttore di cui all'art. 5, comma  1,  lettere
          a), b) o c), che intende estendere la propria  abilitazione
          ed e' in possesso dei  requisiti  prescritti  dall'art.  6,
          comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta  un
          corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo
          solo pratico, conforme ai  contenuti  di  cui  all'allegato
          2-bis. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4. I
          veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso,  ad
          eccezione dei motocicli, sono  condotti  da  un  istruttore
          abilitato titolare della patente di categoria richiesta per
          la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi  comandi,
          ad  eccezione  dei  motocicli,  e   hanno   caratteristiche
          conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti
          di categoria A, B, C, CE e D prescritte  dall'allegato  II,
          lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59.
          Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno  o
          piu' componenti siano titolari della categoria  di  patente
          idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono  le  prove
          atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida  di
          cui all'art. 8, comma 2, lettera c). Nelle  suddette  prove
          un componente della Commissione d'esame conduce il  veicolo
          e  simula  il  ruolo  di  allievo  per  la  verifica  delle
          capacita' di istruzione del candidato. Supera la  prova  il
          candidato che ha ottenuto un punteggio per  ciascuna  prova
          prevista non inferiore a  sei  su  dieci.  Qualora  l'esame
          integrativo consista nella dimostrazione  di  capacita'  di
          istruzione alla guida sia su motociclo di categoria  A  che
          su autobus, in caso di esito negativo della  seconda  prova
          e' possibile ripeterla, anche piu' di una volta,  entro  il
          periodo massimo di due anni dalla  data  superamento  della
          prima. 
                4. L'esito positivo  dell'esame  e'  annotato  su  un
          attestato  che  comprova  l'integrazione  della  conseguita
          abilitazione.». 
                «Art. 12 (Docenti dei corsi di formazione).  -  1.  I
          corsi di formazione iniziale  sono  svolti  dalle  seguenti
          figure professionali: 
                  a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli: 
                    1) diploma di laurea in  giurisprudenza,  scienze
          politiche, scienze dell'amministrazione; 
                    2) una delle lauree specialistiche corrispondenti
          a  quelle  sub  lettera  a1),   secondo   la   tabella   di
          equiparazione   di   cui   al    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio
          2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  agosto  2004,
          n. 196; 
                    3)  laurea  triennale  afferente  ad  una   delle
          seguenti  classi   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei
          servizi   giuridici,   scienze    dell'amministrazione    e
          dell'organizzazione, scienze politiche  e  delle  relazioni
          internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai  sensi  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica  e  tecnologica,  n.  509  del  3
          novembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   4
          gennaio  2000,  n.  2,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          n. 270 del  22  ottobre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266; 
                    4) laurea magistrale in giurisprudenza; 
                    5)  laurea  magistrale  afferente  ad  una  delle
          seguenti classi di  cui  al  citato  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca, 16  marzo  2007:  scienze
          della politica,  relazioni  internazionali,  scienze  delle
          pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti  ai
          sensi del  citato  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          n. 509 del 3  novembre  1999  come  modificato  dal  citato
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004; 
                  b)   insegnante   di   autoscuola   con   esercizio
          continuativo  dell'attivita'  almeno  negli  ultimi  cinque
          anni; 
                  c) istruttore di guida con  esercizio  continuativo
          dell'attivita' almeno negli ultimi cinque anni; 
                  d) medico iscritto all'Ordine; 
                  e)  psicologo  in  possesso  di  uno  dei  seguenti
          titoli: 
                    1) diploma di  laurea  conseguito  a  seguito  di
          corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della  laurea
          specialistica  corrispondente   secondo   la   tabella   di
          equiparazione  di  cui  al  citato  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio
          2004, esperto  in  pedagogia,  circolazione  del  traffico,
          tecnica della comunicazione o  sicurezza  viaria,  iscritto
          all'Ordine; 
              2) laurea magistrale  di  cui  al  citato  decreto  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca, 16  marzo  2007,
          ovvero lauree corrispondenti ai sensi  del  citato  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, n. 509  del  3  novembre
          1999  come  modificato  dal  citato  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  n.  270
          del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine; 
                    f) ingegnere in  possesso  di  uno  dei  seguenti
          titoli: 
              1) diploma di laurea conseguito a seguito di  corso  di
          studi di almeno cinque anni, ovvero  di  una  delle  lauree
          specialistiche  corrispondenti  secondo   la   tabella   di
          equiparazione  di  cui  al  citato  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio
          2004, iscritto all'Ordine; 
                    2) laurea magistrale di cui al citato decreto del
          Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica,  16
          marzo 2007,  ovvero  lauree  corrispondenti  ai  sensi  del
          citato    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          n. 509 del 3  novembre  1999  come  modificato  dal  citato
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  n.  270  del  22  ottobre  2004,  iscritto
          all'Ordine; 
                  g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli: 
                    1) diploma  di  laurea  in  fisica  conseguito  a
          seguito di corso di studi di almeno  quattro  anni,  ovvero
          della  laurea  specialistica  corrispondente   secondo   la
          tabella di equiparazione  di  cui  al  citato  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          5 maggio 2004; 
                    2) laurea magistrale in fisica di cui  al  citato
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai
          sensi del  citato  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          n. 509 del 3  novembre  1999  come  modificato  dal  citato
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004. 
                2. I corsi di formazione periodica sono svolti  dalle
          figure  professionali  indicate  al  comma  1,  secondo  le
          competenze di seguito specificate: 
                  a) per gli argomenti di cui all'art.  4,  comma  3,
          lettera a), e per  quelli  di  cui  all'art.  9,  comma  3,
          lettera a): ingegnere o psicologo; 
                  b) per gli argomenti di cui all'art.  4,  comma  3,
          lettera b), e per  quelli  di  cui  all'art.  9,  comma  3,
          lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a); 
                  c) per gli argomenti di cui all'art.  4,  comma  3,
          lettera c), e per  quelli  di  cui  all'art.  9,  comma  3,
          lettera c): ingegnere e psicologo; 
                  d) per gli argomenti di cui all'art.  4,  comma  3,
          lettera d), e per  quelli  di  cui  all'art.  9,  comma  3,
          lettera d): psicologo o, limitatamente alla  materia  della
          formazione   degli   allievi   con    disturbi    specifici
          dell'apprendimento,  medico  iscritto  al  relativo  ordine
          professionale.». 
                «Art. 13 (Disposizioni  per  i  corsi  di  formazione
          iniziale,  periodica  e  di  estensione   dell'abilitazione
          svolti   da   autoscuole    e    centri    di    istruzione
          automobilistica).  -  1.  Le  autoscuole  e  i  centri   di
          istruzione  automobilistica  quali  soggetti  erogatori  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, svolgono  i  corsi  di  cui  al
          presente regolamento presso le proprie sedi. 
                2.  I  soggetti  di  cui  al  comma   1,   comunicano
          previamente  l'avvio  di  un  corso  alla  regione  o  alla
          provincia autonoma, territorialmente competente in  ragione
          della sede  dell'autoscuola  o  del  centro  di  istruzione
          automobilistica,   al   fine   di   favorire    l'esercizio
          dell'attivita' ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi. 
                3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui  agli
          articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo  periodo  e  4,  7,
          comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.».