IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali; Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte di banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a., in attuazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum; Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che: a) al comma 1, dispone che i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento; b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento; c) al comma 3, stabilisce che i contributi, fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: 5 per cento, per le micro e piccole imprese; 3,575 per cento, per le medie imprese; d) al comma 4, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista per i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' integrata per i contributi di cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste; e) al comma 5, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione; Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto il ripristino dell'erogazione in piu' quote annuali del contributo di cui comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilita' e finanza pubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, che stabilisce di disciplinare il presente intervento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 2 comma 1, stante il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Ministero delle imprese e del made in Italy»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023; Vista la comunicazione inviata in data 5 dicembre 2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»; b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015; c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni; d) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 14 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; f) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato - ovvero contrattualizzato se di importo inferiore - a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario avente le caratteristiche di cui all'articolo 8 del decreto 22/4/2022; g) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purche' garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti Spa, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; i) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dall'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto 22/4/2022; j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022; in particolare: investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale; investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016; investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi; k) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario finanziario - aderente alla convenzione - che concede il finanziamento.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), cosi' come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146: «Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento percento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5. 4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2. 6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo. 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare: a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse; b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della provvista di cui al comma 2; c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo. 8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. 8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalita'». - Si riporta l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (in S.O. n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n. 70): «Art. 8 (Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI). - 1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti. (Omissis)». - Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151): «Art. 21 (Sostegno alla capitalizzazione). - 1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. 2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese; b) 3,575 per cento, per le medie imprese. 4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione. 6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50». - Si riporta il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, (GU n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49): «48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "in un'unica soluzione, secondo le modalita' determinate con il medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili."». - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 recante la Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (GU n. 214 del 12-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 86), come da ultime modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3): «Art. 2 (Ministero delle imprese e del made in Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy. (Omissis)». Note all'art. 1: - Per il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 13 del testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), GU n. 230 del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 92, cosi' come modificato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223: «Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. 2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 (Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022. - Si riporta l'articolo 106 comma 1 del testo unico bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), GU n. 230 del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 92, cosi' come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169: «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. (Omissis)».