IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  che  prevede,  al  comma  1,
l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti  e  ai
contributi a tasso agevolato per  gli  investimenti,  anche  mediante
operazioni di leasing  finanziario,  in  macchinari,  impianti,  beni
strumentali di impresa  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  ad  uso
produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed  in
tecnologie digitali; 
  Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte  di
banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un  plafond  di
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi  e
prestiti S.p.a.; 
  Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69  del
2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo  economico  conceda
alle imprese  di  cui  al  comma  1  un  contributo  rapportato  agli
interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; 
  Vista la convenzione 14  febbraio  2014,  stipulata  dal  Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e  delle
finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.,  in  attuazione  dell'articolo  2,  comma  7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum; 
  Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
che prevede che i contributi di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle  micro,
piccole e  medie  imprese  che  abbiano  ottenuto  il  finanziamento,
compreso il leasing finanziario, non  necessariamente  a  valere  sul
plafond di provvista costituito presso la gestione separata di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A.; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure  urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di  specifiche  situazioni
di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che: 
    a) al comma 1, dispone che i contributi di  cui  all'articolo  2,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti  in
favore delle micro, piccole e  medie  imprese,  costituite  in  forma
societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che  intendono
realizzare un programma di investimento; 
    b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte
dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale  sociale
dell'impresa, da versare  in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle
scadenze del piano di ammortamento del finanziamento; 
    c) al comma 3, stabilisce che i  contributi,  fermo  restando  il
rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla   applicabile
normativa dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato,  sono
rapportati  agli  interessi  calcolati,  in  via  convenzionale,  sul
finanziamento a un tasso annuo del: 
      5 per cento, per le micro e piccole imprese; 
      3,575 per cento, per le medie imprese; 
    d) al comma 4, prevede  che  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
prevista per i  contributi  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' integrata per i contributi di
cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di  euro
15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023  e  di  euro  10
milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare  l'operativita'  della
misura, le  predette  risorse  sono  trasferite  al  Ministero  dello
sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste; 
    e) al comma  5,  dispone  che  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di  accesso
al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma  di
investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano  di
capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte  dei  soci  della
medesima, nonche' le cause e le modalita' di  revoca  del  contributo
nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi  compresa  la
realizzazione del predetto piano di capitalizzazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che ha disposto il ripristino dell'erogazione in piu'  quote  annuali
del contributo di cui comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69
del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, per le quali il  medesimo  contributo  puo'
essere  erogato  in  un'unica  soluzione  nei  limiti  delle  risorse
disponibili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  22  aprile  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139
del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per  l'acquisto
da parte delle piccole  e  medie  imprese  di  beni  strumentali,  in
attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n.
69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  n.
3 del 2015; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e  integrazioni,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della  Commissione,  del  14
dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 327 del 21 dicembre  2022,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del  20  maggio  2014,  relativo  al  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  che  abroga  i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006  e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della  Commissione,  del  14
dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 327 del 21 dicembre  2022,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, secondo cui «Con decreto  ministeriale  possono  essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del  ministro  o  di
autorita' sottordinate al ministro,  quando  la  legge  espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza
di   piu'   ministri,   possono   essere   adottati    con    decreti
interministeriali,  ferma  restando   la   necessita'   di   apposita
autorizzazione da parte della legge. I  regolamenti  ministeriali  ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie  a  quelle  dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono  essere  comunicati  al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»; 
  Vista la legge 31  dicembre  2009,  n.  196  sulla  contabilita'  e
finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  giugno,  n.  58,  che
stabilisce di disciplinare il presente  intervento  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato  con  la
legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204,  recante  Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in
particolare, l'articolo 2 comma 1, stante il quale il Ministero dello
sviluppo  economico  assume  la  denominazione  di  «Ministero  delle
imprese e del made in Italy»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023; 
  Vista la  comunicazione  inviata  in  data  5  dicembre  2023  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»; 
    b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del  22  aprile  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova
disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie  imprese  di
beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2
del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,
del decreto-legge n. 3 del 2015; 
    c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98 e successive modifiche e integrazioni; 
    d) «banca»: la banca italiana o la  succursale  di  banca  estera
comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13  del  testo
unico bancario (decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive modifiche e integrazioni), aderente  alle  convenzioni  di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    e) «convenzione»: la convenzione stipulata in  data  14  febbraio
2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
Spa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    f) «finanziamento»:  il  finanziamento,  bancario  o  in  leasing
finanziario, deliberato -  ovvero  contrattualizzato  se  di  importo
inferiore - a favore di una PMI da una banca o  da  un  intermediario
finanziario avente le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  8  del
decreto 22/4/2022; 
    g)   «intermediario   finanziario»:   il   soggetto   autorizzato
all'esercizio  dell'attivita'   di   leasing   finanziario,   nonche'
l'intermediario finanziario che statutariamente opera  nei  confronti
delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo  previsto  dall'art.
106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  69/2013,  purche'
garantito, ai  soli  fini  dell'utilizzo  del  plafond  di  provvista
costituito presso  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  da  una  banca
aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art.  2,  comma
7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    i) «PMI»: le piccole e medie imprese in  possesso  dei  requisiti
per l'accesso al contributo previsti dall'art. 1, comma 1, lettera v)
del decreto 22/4/2022; 
    j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall'articolo 9  del
decreto 22/4/2022; in particolare: 
      investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o  l'acquisizione
nel  caso  di  operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello  stato
patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4,  dell'articolo  2424
del  codice  civile,  nonche'  di  software  e  tecnologie   digitali
destinati a strutture produttive  gia'  esistenti  o  da  impiantare,
ovunque localizzate nel territorio nazionale; 
      investimenti 4.0: l'acquisto,  o  l'acquisizione  nel  caso  di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  beni  materiali  nuovi  di
fabbrica e immateriali, aventi come  finalita'  la  realizzazione  di
investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti  in  big  data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realta'  aumentata,  manifattura  4D,  Radio  frequency
identification (RFID)  e  sistemi  di  tracciamento  e  pesatura  dei
rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A  e  B  alla
legge n. 232/2016; 
      investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione  nel  caso  di
operazioni  di  leasing  finanziario,  di  macchinari,   impianti   e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  a  basso  impatto
ambientale,  nell'ambito  di  programmi  finalizzati   a   migliorare
l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi; 
    k)  «soggetto   finanziatore»:   la   banca   o   l'intermediario
finanziario  -  aderente  alla   convenzione   -   che   concede   il
finanziamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge  21  giugno
          2013,  n.  69  (Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio
          dell'economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
          (in S.O. n. 63, relativo alla  G.U.  20/08/2013,  n.  194),
          cosi' come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
          dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal decreto-legge
          21 ottobre 2021, n. 146: 
                «Art.  2  (Finanziamenti  per  l'acquisto  di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e  medie  imprese).  -  1.  Al  fine   di   accrescere   la
          competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
          le  piccole  e  medie  imprese,  come   individuate   dalla
          Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6  maggio
          2003, possono accedere a finanziamenti e  ai  contributi  a
          tasso  agevolato  per  gli  investimenti,  anche   mediante
          operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
          beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi   di
          fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
          hardware, in software ed in tecnologie digitali. 
                2. I finanziamenti di cui al comma 1  sono  concessi,
          entro  il  31  dicembre  2016,   dalle   banche   e   dagli
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da
          banche aderenti alla convenzione  di  cui  al  comma  7,  a
          valere su un  plafond  di  provvista,  costituito,  per  le
          finalita'  di  cui  all'articolo  3,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso  la
          gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  per
          l'importo massimo di cui al comma 8. 
                3. I finanziamenti di cui al  comma  1  hanno  durata
          massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e
          sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non
          superiore  a  4  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa
          beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di
          acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al
          cento  percento  dei  costi  ammissibili  individuati   dal
          decreto di cui al comma 5. 
                4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata, sulla  base  delle  dichiarazioni
          prodotte  dalle  imprese  in  merito   alla   realizzazione
          dell'investimento,  in  piu'  quote  determinate   con   il
          medesimo decreto. In caso di finanziamento di  importo  non
          superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
          in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
          I contributi sono concessi nel  rispetto  della  disciplina
          comunitaria   applicabile   e,   comunque,    nei    limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  8,  secondo
          periodo. 
                5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2. 
                6. I finanziamenti di cui al comma 1  possono  essere
          assistita dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
          garanzie del citato Fondo. 
                7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e
          prestiti  S.p.A.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in
          relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,
          in particolare: 
                  a) delle condizioni e dei criteri  di  attribuzione
          alle banche e agli intermediari  di  cui  al  comma  2  del
          plafond di provvista di cui  al  comma  2,  anche  mediante
          meccanismi  premiali  che  favoriscano  il  piu'   efficace
          utilizzo delle risorse; 
                  b)  dei  contratti  tipo  di  finanziamento  e   di
          cessione del credito in garanzia per  l'utilizzo  da  parte
          delle banche e degli intermediari di cui al comma  2  della
          provvista di cui al comma 2; 
                  c) delle attivita' informative, di  monitoraggio  e
          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
          dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla
          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
          sulle misure previste dal presente articolo. 
                8. L'importo massimo  dei  finanziamenti  di  cui  al
          comma 1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla
          base delle risorse disponibili  ovvero  che  si  renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.a.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
                8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
          del settore della pesca. 
                8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi
          di cui al comma 4 si provvede a valere  su  di  un'apposita
          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
          di cui all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Alla  predetta  contabilita'
          sono versate le risorse  stanziate  dal  comma  8,  secondo
          periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
          le medesime finalita'». 
              - Si riporta l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge  24
          gennaio 2015, n. 3, (Misure urgenti per il sistema bancario
          e gli investimenti) convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2015, n. 33 (in S.O. n.  15,  relativo  alla
          G.U. 25/03/2015, n. 70): 
                «Art. 8 (Ricorso facoltativo alla provvista  CDP  per
          banche e intermediari finanziari che erogano  finanziamenti
          alle PMI). - 1. I contributi di cui all'articolo  2,  comma
          4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  possono
          essere  riconosciuti  alle  piccole  e  medie  imprese  che
          abbiano ottenuto un finanziamento,  compresa  la  locazione
          finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso
          articolo  2,  non  necessariamente  erogato  a  valere  sul
          plafond di provvista costituito, per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa
          depositi e prestiti. 
                (Omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 30  aprile
          2019, n. 34, (Misure urgenti di crescita economica e per la
          risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019  n.  58  (in
          S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151): 
                «Art. 21 (Sostegno alla  capitalizzazione).  -  1.  I
          contributi  di   cui   all'articolo   2,   comma   5,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  sono
          altresi' riconosciuti, alle condizioni di cui  al  presente
          articolo, in favore delle micro, piccole e  medie  imprese,
          costituite in forma societaria, impegnate  in  processi  di
          capitalizzazione, che intendono realizzare un programma  di
          investimento. 
                2.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo   2   del
          decreto-legge n. 69 del 2013  sono  concesse  nel  caso  di
          sostegno a processi di capitalizzazione  delle  imprese,  a
          fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento  di
          capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in
          corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del
          predetto finanziamento. 
                3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  i
          contributi  di   cui   all'articolo   2,   comma   5,   del
          decreto-legge n. 69 del 2013, fermo  restando  il  rispetto
          delle  intensita'  massime   previste   dalla   applicabile
          normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,
          sono  rapportati   agli   interessi   calcolati,   in   via
          convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: 
                  a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese; 
                  b) 3,575 per cento, per le medie imprese. 
                4. Per  la  concessione  del  contributo  di  cui  al
          presente  articolo,  l'autorizzazione  di  spesa   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e' integrata di euro 10 milioni  per  l'anno  2019,  di
          euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023  e
          di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine  di  assicurare
          l'operativita'  della  misura,  le  predette  risorse  sono
          trasferite al Ministero dello sviluppo economico  a  inizio
          di ciascuna delle annualita' previste. 
                5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti  i  requisiti  e  le
          condizioni di accesso al contributo di cui al comma  3,  le
          caratteristiche del programma di investimento, le modalita'
          e i termini per l'esecuzione del piano di  capitalizzazione
          dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima,
          nonche' le cause e le modalita' di  revoca  del  contributo
          nel caso di mancato rispetto  degli  impegni  assunti,  ivi
          compresa   la   realizzazione   del   predetto   piano   di
          capitalizzazione. 
                6. Agli oneri derivanti dal comma 4  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 50». 
              - Si riporta il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30
          dicembre 2021, n. 234, recante il  Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2022-2024,  (GU  n.  310  del
          31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49): 
                «48. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9  agosto  2013,  n.  98,  le  parole:  "in  un'unica
          soluzione, secondo le modalita' determinate con il medesimo
          decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "in  piu'  quote
          determinate  con  il   medesimo   decreto.   In   caso   di
          finanziamento di importo non superiore a 200.000  euro,  il
          contributo puo' essere erogato in  un'unica  soluzione  nei
          limiti delle risorse disponibili."». 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988 n. 400 recante la Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, (GU n. 214 del 12-09-1988 - Suppl.  Ordinario  n.
          86), come da ultime  modifiche  apportate  dalla  legge  18
          giugno 2009, n. 69: 
                «Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri)  convertito  con
          modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U.
          04/01/2023, n. 3): 
                «Art. 2  (Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
          Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo  economico  assume
          la denominazione di Ministero delle imprese e del  made  in
          Italy. 
                (Omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019
          n. 58, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio
          2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2015, n. 33, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 13 del  testo  unico  bancario,
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia),  GU  n.  230
          del  30-09-1993  -  Suppl.  Ordinario  n.  92,  cosi'  come
          modificato dal decreto legislativo  14  novembre  2016,  n.
          223: 
                «Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto  previsto
          dalle  disposizioni  del  MVU  in  tema  di   pubblicazione
          dell'elenco  dei  soggetti  vigilati,  la  Banca   d'Italia
          iscrive in  un  apposito  albo  le  banche  italiane  e  le
          succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica. 
                2.  Le   banche   indicano   negli   atti   e   nella
          corrispondenza l'iscrizione nell'albo». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  22
          aprile  2022  (Nuova  disciplina  per  la  concessione   ed
          erogazione del  contributo  in  relazione  a  finanziamenti
          bancari per l'acquisto  di  nuovi  macchinari,  impianti  e
          attrezzature da parte  di  piccole  e  medie  imprese),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 139 del 16 giugno 2022. 
              - Si riporta l'articolo 106 comma  1  del  testo  unico
          bancario, decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          GU n. 230 del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario  n.  92,  cosi'
          come modificato dal decreto legislativo 19 settembre  2012,
          n. 169: 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                (Omissis)».