La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. L'arte culinaria, nelle sue espressioni, rappresenta un'eccellenza italiana che coniuga artigianalita' e creativita'. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ne sostiene e ne promuove lo sviluppo, orientando la propria azione al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalita'.
N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.