IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»  e,  in
particolare, l'articolo 23, comma 2; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  adottare  interventi  volti  a
garantire l'effettivo esercizio dell'attivita' a carattere  sindacale
delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra  militari,
nonche' ad assicurare la massima efficienza del personale militare  e
civile del Ministero della difesa e la piena operativita' delle Forze
armate; 
  Ravvisata in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza  di
adottare misure volte a garantire la effettiva  partecipazione  delle
Associazioni professionali a carattere sindacale  tra  militari  alle
procedure di contrattazione  del  Comparto  difesa-sicurezza  per  il
rinnovo del contratto (triennio 2022-2024); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 maggio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni in materia di svolgimento 
                dell'attivita' a carattere sindacale 
 
  1. Al fine di consentire  il  pieno  svolgimento  dell'attivita'  a
carattere  sindacale  e   la   partecipazione   alle   procedure   di
contrattazione del comparto difesa-sicurezza,  sono  attribuiti  alle
associazioni  di  cui  all'articolo  1475  e  seguenti  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice  dell'ordinamento
militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di  cui
all'articolo 1480, comma 3, del  citato  codice,  in  ragione  di  un
distacco ogni quattromila unita' di personale e di  un'ora  annua  di
permesso retribuito ogni due unita' di personale. 
  2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1
si provvede  ai  sensi  dell'articolo  1480,  comma  5,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire  delle  ore  di
permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di  un  dodicesimo
per ogni mese di funzionamento e  nel  rispetto  dell'articolo  1480,
comma 14. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
complessivamente a euro  6.717.474  per  l'anno  2024,  di  cui  euro
3.396.219  per  le  Forze  armate,  euro  2.165.789  per  l'Arma  dei
carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma  Fondi  di  riserva  e  speciali
della missione Fondi da  ripartire  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro  5.562.008,  l'accantonamento
relativo al Ministero  della  difesa  e,  quanto  a  euro  1.155.466,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.