IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del  28  novembre  2019  che  stabilisce  condizioni   uniformi   per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro  gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
690/2008 della Commissione e modifica il  regolamento  di  esecuzione
(UE)  2018/2019  della  Commissione  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa  al  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024; 
  Visto in particolare  l'art.  1,  commi  da  846  a  854,  inerenti
l'individuazione di misure di intervento finalizzate  a  ridurre  gli
effetti  degli  attacchi  dell'insetto  Ips   typographus   (Bostrico
tipografo) nelle regioni alpine, tra cui quelle colpite dagli effetti
della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 855, concernente l'istituzione
di un fondo nello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, con una dotazione di  3  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalita' di cui  ai
commi da 846 a 854 indirizzate a misure di tutela  del  territorio  e
prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone  interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle Regioni  Lombardia,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Vista la nota n. 0602977 del 17 novembre 2021 con la quale e' stato
istituito  il  tavolo  tecnico-scientifico  sul  Bostrico   tipografo
nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di  cui  all'art.  7
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  15  giugno  2022,  prot.  n.   270444,
registrato dalla Corte dei conti in data 19 agosto  2022,  al  numero
958, inerente «Criteri di riparto e di  gestione  del  fondo  per  le
misure di tutela del  territorio  e  prevenzione  delle  infestazioni
fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto  Ips
typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia  Giulia
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui  alla  legge
30 dicembre 2021, n. 234» per l'annualita' 2022 e 2023; 
  Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2022, n. 492783, e 8  maggio
2023, n. 259182, relativi  all'impegno  e  contestuale  trasferimento
delle risorse del Fondo per le misure  di  tutela  del  territorio  e
prevenzione delle infestazioni fitosanitarie  provocate  dall'insetto
Ips typographus, nelle Regioni  Lombardia,  Veneto  e  Friuli-Venezia
Giulia  e  nelle  Province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,
rispettivamente per l'annualita' 2022  e  2023,  in  applicazione  al
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste 15 giugno 2022, n. 270444; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il documento tecnico  ufficiale  del  Servizio  fitosanitario
nazionale  n.  30,  recante  «Linee  guida  Bostrico  typografo  (Ips
typographus L.)», adottato in data 23 dicembre 2022; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre   2023,   n.   178,   inerente   «Regolamento   recante    la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2023,  n.  74»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste  prot.  n.  45910  del  31  gennaio  2024,
registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n.  280,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2024; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla
Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288,  con  il  quale  sono
stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le  relative
competenze; 
  Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni
urgenti per le imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale»  convertito
con modificazioni dalla  legge  12  luglio  2024,  n.  101  (Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 2024, n. 163); 
  Visto in particolare il comma 5-bis dell'art. 3  del  decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni  dalla  legge  12
luglio 2024, n. 101, che  ha  modificato  l'art.  1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, mediante l'inserimento del nuovo comma 855-bis
che prevede che il Fondo di cui al comma  855  della  legge  medesima
possa essere utilizzato dalle regioni anche per  il  finanziamento  e
l'attuazione  di  azioni  di  monitoraggio,  di  lotta   attiva,   di
formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il
contrasto e la prevenzione  delle  infestazioni  fitosanitarie  nelle
zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus; 
  Visto in particolare il comma 5-ter dell'art. 3  del  decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni  dalla  legge  12
luglio 2024, n. 101, secondo il quale  la  dotazione  del  Fondo  per
misure di tutela del  territorio  e  prevenzione  delle  infestazioni
fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto  Ips
typographus,  istituito  dall'art.  1,  comma  855,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' rideterminata in  3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026; 
  Considerato necessario utilizzare le  risorse  del  Fondo,  di  cui
all'art. 1, comma 855, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  per
attuare le misure di tutela del territorio  e  la  prevenzione  dalle
infestazioni  fitosanitarie  nelle  zone  interessate   dall'epidemia
dell'insetto Ips typographus, di cui  ai  commi  da  846  a  854  del
medesimo art. 1, nonche'  per  il  finanziamento  e  l'attuazione  di
azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione
nonche'  di  ricerca  e  sperimentazione  per  il  contrasto   e   la
prevenzione delle infestazioni  dell'organismo  nocivo  in  questione
cosi' come definito dall'art. 3, comma 5-bis,  del  decreto-legge  15
maggio 2024, n. 63,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  12
luglio 2024, n. 101; 
  Ritenuto necessario ridefinire i criteri di riparto  del  Fondo  di
cui al comma 855, dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2021,  n.  234
alla luce di quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge 15  maggio
2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024,
n. 101, commi 5-bis e 5-ter; 
  Considerato che i criteri  di  riparto  identificati  dal  presente
provvedimento   sono   stati   condivisi   in    sede    di    tavolo
tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nella seduta del 9 ottobre
2024; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  19,  mediante
consultazione scritta del 22 ottobre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione
del Fondo per la realizzazione di misure di tutela del  territorio  e
di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate  dall'insetto
Ips  typographus  nelle  zone  interessate  dall'epidemia,  istituito
dall'art. 1, comma 855 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  cosi'
come modificato dall'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024,
n. 101, per le annualita' 2024, 2025 e 2026.