IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto,  in  particolare,  il  punto  74,  lettera  b)  del   citato
regolamento (UE) 2021/2117 che modifica la Parte II dell'allegato VII
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  introducendo  la  categoria  dei
prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati; 
  Vista, in particolare, la Parte  II  dell'allegato  VII  del  sopra
citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce: «le categorie di
prodotti vitivinicoli di cui al punto 1)  e  ai  punti  da  4)  a  9)
possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale
o parziale conformemente all'allegato VIII, Parte I, Sezione E,  dopo
aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte  in
tali punti la categoria dei  prodotti  vitivinicoli  dealcolizzati  e
parzialmente dealcolizzati»; 
  Vista, in particolare, la Parte I, Sezione  E,  dell'allegato  VIII
del sopra citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  che  definisce  i
«Processi di dealcolizzazione»; 
  Visto il  regolamento  delegato  (UE)  2018/273  della  Commissione
dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che,
tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda   il   sistema   di
autorizzazioni   per   gli   impianti   viticoli   i   documenti   di
accompagnamento e la certificazione,  il  registro  delle  entrate  e
delle uscite, e le dichiarazioni obbligatorie; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della  Commissione
dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che,
tra l'altro, reca modalita' di applicazione del regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
il sistema di autorizzazioni per gli impianti  viticoli  il  registro
delle entrate  e  delle  uscite,  le  dichiarazioni  e  le  notifiche
obbligatorie; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2019/934  che  integra   il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le zone viticole in cui il  titolo  alcolometrico
puo' essere  aumentato,  le  pratiche  enologiche  autorizzate  e  le
restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione  dei
prodotti  vitivinicoli,  la  percentuale  minima  di  alcole  per   i
sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione  delle
schede dell'OIV; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della  Commissione
del 16 aprile 2019 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda i metodi  di  analisi  per  determinare  le  caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei  prodotti  vitivinicoli  e  la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento  del
titolo alcolometrico volumico naturale; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto il decreto  ministeriale  20  marzo  2015,  n.  293,  recante
disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel
settore  vitivinicolo,  ai  sensi  dell'art.  1-bis,  comma   5   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  recante  il
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative (nel seguito TUA) e, in particolare, gli articoli  27,
28  e  33,   concernenti,   rispettivamente,   l'ambito   applicativo
dell'imposta sull'alcole, i depositi  fiscali  di  alcole  e  bevande
alcoliche e il relativo accertamento dell'accisa; 
  Visto il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n.  153
concernente «Regolamento recante disposizioni per il controllo  della
fabbricazione, trasformazione, circolazione  e  deposito  dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise,
nonche' per l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale  sugli  alcoli
metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene»
e, in particolare, l'art. 23 concernente la vigilanza  sulle  materie
prime alcoligene; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali 25 settembre 2017, n. 11294 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente  la  «Disciplina  della  denaturazione  di
taluni   prodotti   vitivinicoli,   di   talune   sostanze   derivate
dall'effettuazione di  pratiche  enologiche  consentite  nonche'  dei
sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal  vino  che  hanno
subito fermentazione acetica o che sono  in  corso  di  fermentazione
acetica, in applicazione delle  disposizioni  dell'Unione  europea  e
della legge 12 dicembre 2016, n. 238»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990),  e  in
particolare l'art. 4, comma  3,  con  il  quale  si  dispone  che  il
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  nell'ambito  di  sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
provvede con decreto all'applicazione nel  territorio  nazionale  dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modicazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  ed  in  particolare  l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 16  ottobre  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  6  dicembre  2023,  n.  285,  recante   il
«Regolamento    recante    la    riorganizzazione    del    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  31  gennaio  2024,  n.  47783,
registrato della Corte dei conti il  23  febbraio  2024  al  n.  288,
recante individuazione degli uffici  dirigenziali  non  generali  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 178 del 16 ottobre 2023; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale e' stato nominato Ministro delle dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste: l'on. Francesco Lollobrigida; 
  Ritenuto  necessario   definire   le   modalita'   di   produzione,
detenzione, l'etichettatura delle categorie di prodotti  vitivinicoli
che possono essere  sottoposte  a  un  trattamento  di  dealcolazione
totale o parziale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 18 dicembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Conformemente alle modalita' stabilite nel presente  decreto  e'
possibile ridurre parzialmente o totalmente il  tenore  alcolico  dei
vini, dei vini spumanti, dei vini  spumanti  di  qualita',  dei  vini
spumanti  di  qualita'  di  tipo   aromatico,   dei   vini   spumanti
gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come
definiti  all'allegato  VII,  Parte  II  del  regolamento   (UE)   n.
1308/2013. 
  2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie  di
prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, Parte II,  punto  1  e
punti da 4 a 9,  che  sono  stati  sottoposti  a  un  trattamento  di
dealcolazione conformemente all'allegato VIII,  Parte  I,  Sezione  E
(parziale   evaporazione    sottovuoto,    tecniche    a    membrana,
distillazione), la designazione della categoria e'  accompagnata  dal
termine: 
    a) «dealcolato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto
non e' superiore a 0,5 % vol.; 
    b) «parzialmente dealcolato» se il titolo alcolometrico effettivo
del prodotto e' superiore a 0,5%  vol.  ed  e'  inferiore  al  titolo
alcolometrico  effettivo  minimo  della  categoria  che  precede   la
dealcolazione.