IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA  SOVRANITA'  ALIMENTARE  E  DELLE
                               FORESTE 
 
  Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera  c),
e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori  agricolo
e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale  -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante  «Piano
di gestione dei rischi in agricoltura 2023»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, per dodici mesi,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio
2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare,  Monte  Grimano
Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro  Auditore  e  Urbino  della
Provincia di Pesaro e Urbino; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17  maggio  2023  nel
territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12 giugno 2023, n.  1002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 giugno 2023, n.  1010,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti  il  14  luglio
2023, foglio n. 2026, con il quale  il  generale  di  corpo  d'armata
Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario
alla ricostruzione; 
  Vista l'ordinanza  n.  4  in  data  4  agosto  2023,  ammessa  alla
registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384,
con  la  quale,  in  attuazione  dell'art.  20-ter,  comma   2,   del
decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata
l'articolazione  interna  e  l'organizzazione  della   struttura   di
supporto posta alle dipendenze  del  Commissario  straordinario  alla
ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far
data dal 1° maggio  2023  nelle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche; 
  Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
nel  cui  ambito  sono  individuati  i  contenuti  del  processo   di
ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti  i  criteri
sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi  per  far
fronte  alle  tipologie  di  intervento  e  di   danno   direttamente
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  1°
maggio 2023; 
  Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,  con  il
quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni
di spesa da destinare prioritariamente agli interventi  di  cui  alle
lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione,  ripristino
o ricostruzione degli immobili a uso produttivo,  b),  c)  e  g)  del
comma 3 del medesimo art. 20-sexies; 
  Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
recante «Procedura per la concessione e l'erogazione  dei  contributi
per la ricostruzione privata»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla  ricostruzione
nel territorio delle Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  n.
11/2023  del  20  ottobre  2023  recante  le   modalita'   attuative,
organizzative e procedurali per il riconoscimento, la  concessione  e
l'erogazione dei contributi di cui al comma  3  dell'art.  20-septies
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  0594120  del  25  ottobre  2023
recante «Modalita' di attuazione del regolamento di  esecuzione  (UE)
2023/1465 della  Commissione  del  14  luglio  2023  che  prevede  un
sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli  colpiti  da
problemi specifici che  incidono  sulla  redditivita'  economica  dei
produttori agricoli». 
  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere alla  definizione  degli
aiuti da concedere in ambito agricolo, in relazione alla tipologia di
interventi e danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, in
diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far  data
dal 1°  maggio  2023  nei  territori  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche; 
  Visto  il  regime  di  aiuto  SA.114194  (2024/N)  approvato  dalla
Commissione europea con decisione C(2024) 7073 final  del  9  ottobre
2024, recante i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti  a
sostegno delle imprese colpite dagli  eventi  alluvionali  e  franosi
verificatisi a partire dal 1º maggio 2023 di cui al decreto-legge  1°
giugno 2023, n. 61 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
  Sentite le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita'  per  la
concessione di aiuti a sostegno delle imprese  colpite  dagli  eventi
alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023  di
cui al decreto-legge l°  giugno  2023,  n.  61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e per le quali
sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata,  il  nesso  di
causalita' tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi. 
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi  in  conformita'  alle
sezioni 1.1.1.1 e 1.2.1.1 degli orientamenti per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C  485/01)
(di seguito solo «Orientamenti»). 
  3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio dotato  di  autonomia
strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita'  immobiliari
al cui interno operano imprese  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del
presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data degli  eventi
alluvionali; 
    b) «beni mobili strumentali»:  i  beni,  ivi  compresi  impianti,
macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili
o nel libro inventario  o,  per  le  imprese  in  esenzione  da  tali
obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri  ai  sensi
di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi»; 
    c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»:
le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e  i  prodotti  finiti
connessi all'attivita' dell'impresa;  prodotti  gia'  raccolti  e  in
corso di stagionatura/affinamento, maturazione  nel  caso  del  vino,
ovvero di stoccaggio, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012; 
    d) «danno periziato»: la totalita' dei danni subiti dal soggetto,
risultanti da  una  perizia  asseverata  o  giurata,  redatta  da  un
professionista  abilitato  iscritto  ad   un   ordine   professionale
(ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo,  ecc.)  che
esprime, sotto  la  sua  responsabilita',  una  valutazione  di  tipo
quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite
dalla normativa vigente, riguardante la specifica  tematica  connessa
alla  quantificazione  del  danno  patito.  In  ordine  alla  perizia
giurata, per specifiche esigenze, il professionista,  in  regola  con
gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura  di  aver
bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di
far conoscere la verita'.