IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina  del  dott.  Pierluigi  Russo  quale   direttore   tecnico   -
scientifico dell'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.
10-bis del citato decreto del  Ministro  della  salute  20  settembre
2004, n. 245 e successive modifiche; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto l'art. 1, comma 2 e  l'art.  3,  comma  10  del  decreto  del
Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalita'
con  cui  l'Agenzia  italiana   del   farmaco   determina,   mediante
negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio  sanitario
nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visto il parere della Commissione  tecnico-scientifica  reso  nella
seduta n. 18 dell'11-12 ottobre 2005, che  vincola  la  ditta  Solvay
Pharma S.p.a. a provvedere alla  fornitura  ai  centri  regionali  di
100.000 confezioni/anno di PROPYCIL (propiltiouracile) 50 mg /60 cpr; 
  Viste  le  determine  AIFA  rilasciate  dall'Ufficio  qualita'  dei
prodotti e contrasto al crimine farmaceutico dal 21 febbraio 2006  al
10 gennaio 2024 e pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia  con
le quali sono state gia' autorizzate e  prorogate  le  autorizzazioni
all'importazione del medicinale «Propycil» (propiltiouracile)  50  mg
/60  cpr,  codice  di  autorizzazione  portoghese  n.   8997320,   in
confezionamento e in lingua portoghese, ai fini della fornitura  alle
strutture sanitarie che ne facciano richiesta; 
  Vista  l'informativa  AIFA  rilasciata  dall'Ufficio  qualita'  dei
prodotti e contrasto  al  crimine  farmaceutico  il  4  luglio  2024,
protocollo n. 0087041, con la quale si segnala agli assessorati  alla
sanita' presso le regioni e le province  autonome  l'indisponibilita'
del medicinale sul territorio nazionale; 
  Tenuto conto della necessita' di garantire  l'erogazione  a  carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN)  del  medicinale  a  base  del
principio  attivo  «Propiltiouracile»,  compresse  da  50  mg,  nelle
sottopopolazioni di pazienti indicate nell'elenco istituito ai  sensi
della legge n. 648/1996; 
  Tenuto conto che il medicinale «Propycil» (propiltiouracile) 50  mg
/60 cpr non e' autorizzato ne' commercializzato in Italia; 
  Visti i pareri autorizzativi della Commissione  tecnico-scientifica
resi nelle sedute del 13 aprile 2023 e del 26 luglio 2023; 
  Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2024, con la  quale
la societa' Viatris Italia S.r.l.  ha  chiesto  la  negoziazione  del
medicinale «Propycil» (propiltiouracile); 
  Vista l'istruttoria predisposta dal Settore  HTA  ed  economia  del
farmaco; 
  Visto il parere della Commissione  scientifica  ed  economica  reso
nella seduta del 16-20 settembre 2024 con il quale  si  definisce  il
prezzo di cessione del farmaco; 
  Vista la delibera n. 52  del  23  ottobre  2024  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei  medicinali
ai   fini   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                     Oggetto della negoziazione 
 
  Il  medicinale  PROPYCIL  (propiltiouracile)  e'   negoziato   alle
condizioni di seguito indicate: 
    Confezione: «Propycil» (propiltiouracile)  -  50  mg  /60  cpr  -
codice di autorizzazione portoghese n. 8997320,  privo  di  A.I.C.  e
importato esclusivamente dall'estero - prezzo  di  cessione  Servizio
sanitario nazionale: euro 8,00. 
  Il medicinale  «Propycil»  (propiltiouracile)  50  mg  /60  cpr  e'
inserito nell'elenco dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario
nazionale ai sensi della legge n. 648/1996 per cui  e'  prescritto  e
rimborsato esclusivamente alle sottopopolazioni di pazienti  indicate
nell'elenco istituito ai sensi della suddetta legge. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.