IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'», ed in particolare l'art. 14-quater inserito dall'art. 19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in particolare l'art. 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito anche «MIMIT»), e comma 4, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, (attuazione della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche) e dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, contenente disposizioni correttive al Codice delle comunicazioni elettroniche e al decreto legislativo n. 207/2021; Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet», ed in particolare l'art. 19 che, con l'introduzione dell'art. 14-bis alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ha istituito presso il Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica del Ministero dell'interno il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, riguardanti i siti che diffondono materiale pedopornografico, nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti e di inserirli, in caso di riscontro positivo, in un elenco costantemente aggiornato (sull'andamento del fenomeno in rete); Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, che, in attuazione dell'art. 14-quater del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 269, individua i «requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online»; Visto in particolare l'art. 5, comma 8-ter, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, come introdotto dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, che prevede che: «Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007»; Considerata l'opportunita' di rendere piu' efficace la procedura relativa al filtraggio che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono utilizzare per impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (CNCPO); Considerata la necessita' di adottare nuove modalita' di comunicazione di cui all'art. 3 del decreto oggetto della presente modifica, consistenti nella trasmissione della black list ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica (internet service provider) accreditati mediante rilascio/rinnovo del certificato necessario a consentire loro il download della lista dei siti a contenuto di pornografia minorile; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni decreto ministeriale 8 gennaio 2007 recante «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia» sono apportate le seguenti modifiche: 1) le lettere a), c) e d) del comma 2 dell'art. 1 sono sostituite dalle seguenti: a) fornitore di servizi di comunicazione elettronica: ogni soggetto che fornisce un servizio di comunicazione elettronica al pubblico al fine di consentire all'utente l'accesso alla rete internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica; c) sito: spazio virtuale sulla rete internet composto da diverse pagine web accessibili tramite un URL o indirizzo web, ospitate su server, che contiene materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni 18; d) inibizione: l'attivita' del fornitore di servizi di comunicazione elettronica, finalizzata all'impedimento dell'accesso ai siti segnalati dal centro, mediante blocco dei nomi a dominio e indirizzi IP. 2) l'art. 3 recante «Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il centro» e' sostituito dal seguente: 1. Il centro provvede a comunicare, secondo le modalita' telematiche indicate nell'allegato tecnico costituente parte integrante del presente decreto, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui all'elenco fornito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio, garantendo l'integrita', la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso. 2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a rispettare la riservatezza del contenuto della lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio. 3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a procedere alle operazioni di inibizione e ripristino entro 6 ore dalla comunicazione di cui al comma 1, fornendo notizia al Centro delle avvenute operazioni di inibizione, secondo le modalita' e i criteri di cui al comma 1, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Autorita' giudiziaria. 4. Le modalita' di comunicazione indicate nei commi 1 e 3, definite nell'allegato tecnico, possono essere modificate con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'interno, anche al fine di adeguarle all'evoluzione delle tecnologie. 3) Dopo l'articolato e' inserito l'allegato tecnico - Modalita' di comunicazione lista dei siti cui applicare strumenti di filtraggio art. 3 decreto interministeriale 8 gennaio 2007.