IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; 
  Vista la legge 3 agosto 1998, n.  269,  recante  «Norme  contro  lo
sfruttamento della  prostituzione,  della  pornografia,  del  turismo
sessuale in danno di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
schiavitu'», ed in particolare l'art.  14-quater  inserito  dall'art.
19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,  in  particolare
l'art. 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo  economico
ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made  in
Italy (di seguito anche «MIMIT»), e comma 4, ai sensi  del  quale  le
denominazioni  «Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy»  e
«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 174,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
«Attuazione della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  contenente  disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  come  modificato   dal
decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  (attuazione  della
direttiva UE  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice  europeo  delle
comunicazioni elettroniche) e dal decreto legislativo 24 marzo  2024,
n.  48,  contenente   disposizioni   correttive   al   Codice   delle
comunicazioni elettroniche e al decreto legislativo n. 207/2021; 
  Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, «Disposizioni in materia  di
lotta  contro   lo   sfruttamento   sessuale   dei   bambini   e   la
pedopornografia anche a mezzo internet», ed in particolare l'art.  19
che, con l'introduzione dell'art. 14-bis alla legge 3 agosto 1998, n.
269, ha istituito  presso  il  Servizio  Polizia  postale  e  per  la
sicurezza cibernetica del Ministero dell'interno il Centro  nazionale
per il contrasto alla  pedopornografia  online,  con  il  compito  di
raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero,  riguardanti
i siti che diffondono materiale pedopornografico, nonche' i gestori e
gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti e di  inserirli,  in
caso di riscontro positivo, in  un  elenco  costantemente  aggiornato
(sull'andamento del fenomeno in rete); 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8  gennaio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio  2007,  che,
in attuazione dell'art. 14-quater del decreto  legislativo  3  agosto
1998, n. 269, individua  i  «requisiti  tecnici  degli  strumenti  di
filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete internet devono
utilizzare, al fine di impedire,  con  le  modalita'  previste  dalle
leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro  nazionale  per
il contrasto alla pedopornografia online»; 
  Visto in particolare l'art. 5,  comma  8-ter,  del  citato  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  207,  come  introdotto  dal  decreto
legislativo 24 marzo 2024, n. 48,  che  prevede  che:  «Entro  il  30
giugno 2024, il Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  di
concerto con  il  Ministro  dell'interno,  provvede  ad  adeguare  il
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007»; 
  Considerata l'opportunita' di rendere piu'  efficace  la  procedura
relativa al filtraggio che i fornitori di  servizi  di  comunicazione
elettronica  devono  utilizzare  per  impedire  l'accesso   ai   siti
segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla  pedopornografia
online (CNCPO); 
  Considerata  la  necessita'  di   adottare   nuove   modalita'   di
comunicazione di cui all'art. 3 del decreto  oggetto  della  presente
modifica,  consistenti  nella  trasmissione  della  black   list   ai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica  (internet  service
provider)  accreditati  mediante  rilascio/rinnovo  del   certificato
necessario a consentire loro il  download  della  lista  dei  siti  a
contenuto di pornografia minorile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Al decreto del Ministro delle comunicazioni decreto ministeriale
8  gennaio  2007  recante  «Requisiti  tecnici  degli  strumenti   di
filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete internet devono
utilizzare, al fine di impedire,  con  le  modalita'  previste  dalle
leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro  nazionale  per
il  contrasto  alla  pedopornografia»  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
    1) le lettere a), c) e d) del comma 2 dell'art. 1 sono sostituite
dalle seguenti: 
      a) fornitore di  servizi  di  comunicazione  elettronica:  ogni
soggetto che fornisce un servizio  di  comunicazione  elettronica  al
pubblico  al  fine  di  consentire  all'utente  l'accesso  alla  rete
internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica; 
      c) sito:  spazio  virtuale  sulla  rete  internet  composto  da
diverse pagine web  accessibili  tramite  un  URL  o  indirizzo  web,
ospitate su server, che contiene  materiale  pornografico  realizzato
con l'utilizzo di minori degli anni 18; 
      d)  inibizione:  l'attivita'  del  fornitore  di   servizi   di
comunicazione elettronica, finalizzata  all'impedimento  dell'accesso
ai siti segnalati dal centro, mediante blocco dei nomi  a  dominio  e
indirizzi IP. 
    2) l'art. 3 recante «Sicurezza dei flussi informativi di  scambio
con il centro» e' sostituito dal seguente: 
      1. Il  centro  provvede  a  comunicare,  secondo  le  modalita'
telematiche  indicate   nell'allegato   tecnico   costituente   parte
integrante  del  presente  decreto,  ai  fornitori  di   servizi   di
comunicazione elettronica di cui  all'elenco  fornito  dal  Ministero
delle imprese e del made in Italy, la lista dei  siti  cui  applicare
gli strumenti di filtraggio, garantendo l'integrita', la riservatezza
e la certezza del mittente del dato trasmesso. 
      2. I fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  sono
tenuti a rispettare la riservatezza del  contenuto  della  lista  dei
siti cui applicare gli strumenti di filtraggio. 
      3. I fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  sono
tenuti a procedere alle operazioni di inibizione e ripristino entro 6
ore dalla comunicazione di cui al comma 1, fornendo notizia al Centro
delle avvenute operazioni di inibizione, secondo  le  modalita'  e  i
criteri di cui al comma 1, ferme restando in ogni caso le  competenze
dell'Autorita' giudiziaria. 
      4. Le modalita' di comunicazione indicate  nei  commi  1  e  3,
definite nell'allegato tecnico, possono essere modificate con decreto
del Ministero delle imprese e del made in Italy di  concerto  con  il
Ministero dell'interno, anche al  fine  di  adeguarle  all'evoluzione
delle tecnologie. 
    3) Dopo l'articolato e' inserito l'allegato  tecnico -  Modalita'
di comunicazione lista dei siti cui applicare strumenti di filtraggio
art. 3 decreto interministeriale 8 gennaio 2007.