IL GARANTE 
                per la protezione dei dati personali 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei   dati,   di   seguito
«Regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto  legislativo
n. 101 del 2018, di seguito «Codice»); 
  Visto il decreto legislativo n. 51  del  2018,  recante  attuazione
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativa alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Visto l'art. 156, comma 3, del codice ai sensi del quale il Garante
definisce con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini  dello
svolgimento dei compiti e  dell'esercizio  dei  poteri  di  cui  agli
articoli  154,  154-bis,  160,  del  codice  medesimo,  nonche'  agli
articoli 57 e 58 del regolamento; 
  Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2,  e  3/2000,  approvati
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162  e  le
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del regolamento n. 1/2000, che individua i
principi ai quali deve essere ispirata l'organizzazione  dell'ufficio
del Garante; 
  Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del citato regolamento n. 1/2000,  che
articola l'ufficio del Garante in unita' organizzative di primo e  di
secondo  livello  e  individua  le  unita'  di  primo   livello   nei
dipartimenti,  nei  servizi  e,  laddove  costituite,  nelle   unita'
temporanee; 
  Vista la delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio  2018  con  la
quale sono stati individuati o rideterminati i compiti dei servizi  e
dipartimenti del Garante; 
  Preso atto che, con riferimento al Dipartimento realta'  economiche
e produttive, gli ambiti di competenza, cosi' come individuati  dalla
citata delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio 2018,  comprendono
l'esame degli affari riguardanti  i  trattamenti  di  dati  personali
effettuati da soggetti privati con  particolare  riguardo  all'ambito
economico e produttivo. Si occupa, fra l'altro, di istituti  credito,
societa' finanziarie, societa' di gestione del risparmio, societa' ed
organismi emittenti carte di credito ed  altri  mezzi  di  pagamento,
sistemi di informazione  creditizi,  soggetti  operanti  nel  settore
dell'informazione  commerciale,  imprese  operanti  nel  settore  del
recupero crediti, imprese di assicurazione e relative banche dati  di
settore,  attivita'  imprenditoriali  in  genere,  mediatori,  liberi
professionisti, utilizzo di videosorveglianza e biometria  in  ambito
privato, rapporto di lavoro in ambito privato, trasferimento di  dati
all'estero, sondaggi d'opinione e statistica privata,  certificazioni
(con  riferimento  ai  profili  giuridici).  Si  occupa  altresi'  di
trattamento dati nei  seguenti  ambiti:  condominio,  associazioni  e
fondazioni, consorzi, enti del terzo  settore,  partiti  e  movimenti
politici, confessioni religiose, trattamenti  effettuati  da  persone
fisiche per fini  personali.  Cura  l'accertamento  delle  violazioni
amministrative e  la  procedura  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative nelle materie di competenza provvede agli  adempimenti
necessari  per   lo   svolgimento   dell'attivita'   preliminare   ed
istruttoria,  anche  in  occasioni   di   attivita'   ispettive,   in
collaborazione  con  il  Dipartimento  attivita'  ispettive.  Cura  i
rapporti con i responsabili della protezione dei dati personali,  con
riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento; 
  Rilevato che con la surriferita delibera n.  118  del  22  febbraio
2018 il Garante, al fine di  migliorare  la  gestione  e  focalizzare
l'attivita' dei dipartimenti giuridici su ambiti piu'  specifici,  ha
istituito al posto del preesistente Dipartimento liberta' pubbliche e
sanita', il Dipartimento realta' pubbliche e il Dipartimento  sanita'
e ricerca ed al posto del preesistente Dipartimento  comunicazioni  e
reti telematiche, il Dipartimento reti telematiche e marketing  e  il
Dipartimento liberta' di manifestazione del pensiero e cyberbullismo; 
  Vista la proposta  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  realta'
economiche  e  produttive  (DREP),  formulata  dal  dott.   Francesco
Modafferi, attuale dirigente del Dipartimento  medesimo,  in  cui  si
evidenzia che nel 2024 il DREP, unico dei  dipartimenti  giuridici  a
non essere stato interessato  dalla  riorganizzazione  del  2018,  ha
avuto in carico nell'anno 2024 n. 3.580 fascicoli, rispetto ai 1.6060
fascicoli in carico al Drp, ai duemilaottocentosette del Drtm,  ai n.
459 del Dsr e ai n. 1.552 del Dlmpc; 
  Considerato che nell'attuale configurazione, le competenze del Drep
riguardano  materie  molto  diversificate  e   poco   omogenee   (dai
trattamenti effettuati dalle persone  fisiche,  al  condominio,  agli
istituti di credito; dai partiti politici e le confessioni  religiose
al settore  imprese  e  concessionari  di  pubblici  servizi  nonche'
all'ambito lavorativo privato), con la conseguente complessita' nella
gestione dei relativi procedimenti,  i  quali,  solo  in  casi  molto
limitati, possono essere riuniti per una trattazione congiunta; 
  Considerata altresi', la  grande  trasformazione  che  caratterizza
l'attivita' di impresa, il settore finanziario e  quello  del  lavoro
privato sia per effetto di numerosi atti legislativi europei come  ad
esempio  la  PSD3  (Payment  Services  Directive  3),  la   direttiva
2023/2225/UE (CCD II) sul  credito  al  consumo  e  la  direttiva  UE
2024/2831 relativa al lavoro su piattaforma, sia per il  sempre  piu'
massiccio impiego di trattamenti automatizzati (ad es.  fintech)  che
suggeriscono una maggiore focalizzazione dell'unita' di personale  su
temi che impattano su un numero rilevante di interessati; 
  Valutata  l'opportunita'  di  sopprimere  il  Drep,  assegnando  le
materie attualmente trattate dal Dipartimento medesimo a due distinte
unita' organizzative di primo livello appositamente istituite,  l'una
competente   a   trattare   i   procedimenti   riguardanti   l'ambito
associativo, dei liberi professionisti e della  videosorveglianza  in
ambito  privato  e  l'altra  competente  a  trattare  i  procedimenti
riguardanti le attivita' economiche, di impresa ed il lavoro privato; 
  Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato, di dover  apportare
all'art. 8, comma 5, quarto periodo, del regolamento  n.  1/2000,  le
conseguenti modifiche sostituendo la lettera «a) realta' economiche e
produttive», con la seguente: «a) associazioni, liberi professionisti
e videosorveglianza» ed inserendo dopo la lettera  a),  la  seguente:
«a-bis) attivita' economiche e lavoro», come riportato  nell'allegato
A che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione; 
  Considerato che le rappresentanze sindacali del Garante sono  state
informate nel corso di incontri e di riunioni su  temi  di  interesse
sindacale, in  ordine  alla  soppressione  del  Dipartimento  realta'
economiche e produttive (DREP) e  alla  contestuale  istituzione  del
Dipartimento associazioni, liberi professionisti e  videosorveglianza
(DALV) e del Dipartimento attivita' economiche e lavoro (DAEL); 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                              Delibera: 
 
  Nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 156, comma 3,
del Codice di: 
    1) sopprimere il Dipartimento  realta'  economiche  e  produttive
(DREP) come unita' organizzativa di primo  livello  ed  istituire  il
Dipartimento associazioni, liberi professionisti e  videosorveglianza
DALV) ed il Dipartimento attivita' economiche e  lavoro  (DAEL)  come
unita' organizzative di primo livello; 
    2) in considerazione di quanto stabilito al punto 1),  i  compiti
dei suddetti dipartimenti sono, pertanto, cosi' individuati: 
      a)   Dipartimento   associazioni,   liberi   professionisti   e
videosorveglianza (DALV): 
        cura gli affari riguardanti i trattamenti di  dati  personali
effettuati in  materia  di  condominio,  associazioni  e  fondazioni,
consorzi, enti del  terzo  settore,  partiti  e  movimenti  politici,
liberi professionisti, confessioni religiose e videosorveglianza  nel
settore privato; 
      b) Dipartimento attivita' economiche e lavoro (DAEL): 
        cura gli affari riguardanti i trattamenti di  dati  personali
effettuati in materia di:  imprese  in  generale,  istituti  credito,
societa' finanziarie, societa' di gestione  del  risparmio,  societa'
emittenti carte di credito ed altri mezzi di  pagamento,  sistemi  di
informazione    creditizia,    soggetti    operanti    nel    settore
dell'informazione  commerciale,   societa'   di   recupero   crediti,
assicurazioni, mediatori, biometria in ambito  privato,  rapporto  di
lavoro  e  fase  preassuntiva  in  ambito   privato,   autorizzazioni
nazionali  in  materia  di  trasferimenti  di   dati   all'estero   e
approvazione delle norme vincolanti di impresa; 
    3) modificare l'art. 8, comma 5, quarto periodo, del  regolamento
n. 1/2000, come  riportato  nell'allegato  A  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
    4) stabilire che le modifiche di cui all'allegato  A  entrano  in
vigore il giorno  stesso  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; 
    5) il Segretario generale  fornisce  con  propria  determinazione
eventuali chiarimenti interpretativi sui citati ambiti di competenza.
Al fine di garantire  la  necessaria  continuita'  nello  svolgimento
delle  principali  attivita'  istruttorie  attualmente  assegnate  ai
singoli dirigenti, gli stessi sono chiamati a condurle a  conclusione
in  coordinamento  con  i   dirigenti   subentrati   nella   medesima
competenza, anche sulla base di disposizioni fornite  dal  Segretario
generale; 
    6) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del codice,  dispone  che
copia del presente provvedimento sia  trasmessa  al  Ministero  della
giustizia - Ufficio pubblicazioni ai fini della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 marzo 2025 
 
                                  Il presidente e relatore: Stanzione 
Il segretario generale: Mattei