IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                  Nella seduta del 30 gennaio 2025 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, e, in particolare, il decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.
111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'  dell'aria  e  proroga  del
termine di cui all'art. 48, commi  11  e  13,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1°
gennaio  2021,  per  «rafforzare  il  coordinamento  delle  politiche
pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia  di
sviluppo sostenibile indicati  dalla  risoluzione  A/70/L.I  adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre  2015»,  il  CIPE  assuma  «la  denominazione  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella  legge  27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo   al»   CIPE   «deve   intendersi   riferito   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri»,   e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'art. 5, comma 2; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee  guida
per la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'»,  che,  tra
l'altro, ha previsto l'istituzione, presso  questo  stesso  Comitato,
del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito  NARS,  e  8
maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art.  1,
comma 1, lettera e), demanda a questo Comitato la  definizione  delle
linee  guida  e  dei  principi  comuni  per  le  amministrazioni  che
esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica
utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del  21
maggio 2013, n. 549/2013,  relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti
nazionali e regionali nell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78», di seguito anche «Codice»,  e,  in  particolare,
l'art. 174, comma 1, secondo cui «il partenariato pubblico-privato e'
un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente  le  seguenti
caratteristiche: a) tra un ente concedente e  uno  o  piu'  operatori
economici privati e' instaurato un  rapporto  contrattuale  di  lungo
periodo per raggiungere un risultato di  interesse  pubblico;  b)  la
copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla  realizzazione  del
progetto proviene in misura significativa da risorse  reperite  dalla
parte privata, anche in ragione del rischio operativo  assunto  dalla
medesima; c) alla parte privata spetta il  compito  di  realizzare  e
gestire il progetto, mentre alla parte pubblica  quello  di  definire
gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio  operativo
connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e'
allocato in capo al soggetto privato» e  comma  3,  secondo  cui  «il
partenariato  pubblico-privato  di  tipo  contrattuale  comprende  le
figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto
di  disponibilita',  nonche'  gli  altri  contratti  stipulati  dalla
pubblica amministrazione con operatori economici privati che  abbiano
i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare  interessi
meritevoli di tutela»; 
  Visto, altresi', l'art. 175,  comma  3  del  sopra  citato  decreto
legislativo n. 36 del 2023, che, tra l'altro, prevede  «Nei  casi  di
progetti di interesse  statale  oppure  di  progetti  finanziati  con
contributo a carico dello Stato, per i quali non  sia  gia'  previsto
che  si  esprima  il  CIPESS,  gli  enti  concedenti  interessati   a
sviluppare  i  progetti   secondo   la   formula   del   partenariato
pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei  servizi  sia  di
importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai
fini della valutazione preliminare di cui  al  comma  2,  al  CIPESS,
sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle  linee  guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Il CIPESS
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi  di
pubblica utilita' e disposizioni concernenti la struttura tecnica  di
esperti a supporto del NARS e del DIPE»; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 
  Vista la richiesta del direttore generale  del  Comune  di  Bologna
prot. DIPE n. 13993 del 16 dicembre 2024,  di  iscrizione  all'ordine
del giorno del CIPESS dell'espressione del parere per l'operazione in
partenariato pubblico  privato,  di  seguito  PPP,  per  la  gestione
unificata dei servizi di  manutenzione  del  patrimonio  edilizio  ed
impiantistico comunale di Bologna, ai  sensi  del  citato  art.  175,
comma 3, del decreto legislativo n. 36  del  2023,  con  la  relativa
documentazione; 
  Vista la nota, prot. DIPE n. 136 del 7 gennaio 2025 con cui il  RUP
del Comune di Bologna ha specificato che la procedura non beneficia e
non prevede utilizzo di fondi PNRR; 
  Vista la nota prot. DIPE n. 662 del 21 gennaio 2025, con  la  quale
il sindaco del Comune di Bologna ha richiesto l'iscrizione all'ordine
del giorno del CIPESS dell'espressione del parere per l'operazione in
PPP, in relazione alla nota gia' inviata con prot. DIPE n. 13993  del
2024; 
  Vista la nota del Ministero della cultura  prot.  n.  2032  del  21
gennaio 2025, che ha richiesto l'evidenziazione nel parere del CIPESS
che «nella fase  di  approvazione  delle  opere  resta  sempre  fermo
l'obbligo di acquisire ogni autorizzazione  eventualmente  necessaria
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  codice  dei
beni culturali e del paesaggio»; 
  Visto  il  parere  del  NARS  n.  1  del  29  gennaio   2025,   con
raccomandazioni e osservazioni; 
  Preso atto delle risultanze  dell'istruttoria  e,  in  particolare,
che: 
    sotto il profilo tecnico-procedurale: 
      1. la competenza del CIPESS e' prevista dall'art. 175, comma 3,
del decreto legislativo n. 36 del 2023, pro tempore vigente; 
      2. con decreto legislativo 31 dicembre 2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36»  e'
stato modificato l'art. 175, comma 3, del decreto legislativo  n.  36
del 2023; 
      3. tale modifica non prevede piu' la manifestazione del  parere
del CIPESS, sentito il NARS, ma solo  l'espressione  del  parere  del
NARS,  previa  valutazione  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
      4. per l'espressione  del  parere  sulla  proposta  di  PPP  in
questione, il Comitato ha applicato la normativa vigente  al  momento
della richiesta di parere da parte del Comune di Bologna (16 dicembre
2024), essendo stata la suddetta richiesta avanzata,  acquisita  agli
atti ed essendo stata conseguentemente avviata la relativa tempestiva
istruttoria prima dell'entrata in vigore del decreto  legislativo  di
modifica (31 dicembre 2024), cio' per «il principio  di  economicita'
dei mezzi giuridici  che  impone  la  conservazione,  ove  possibile,
dell'attivita' gia' posta in essere», richiamato nella  sentenza  del
Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1097/2015; 
      5. sussistono i presupposti di cui all'art. 175, comma  3,  del
decreto  legislativo  n.  36  del  2023,  pro  tempore  vigente   per
l'espressione del parere del CIPESS: 
        5.1.  l'operazione  oggetto  di  parere  si  configura   come
operazione in PPP ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  174  del
decreto  legislativo  n.  36  del  2023;  realizzata  attraverso   la
procedura di finanza di progetto regolata ai sensi degli articoli 193
e seguenti del medesimo decreto legislativo; 
        5.2. l'operazione ha un valore complessivo stimato  superiore
alla soglia dei 250 milioni di euro, considerando che il  valore  dei
servizi ammonta complessivamente a circa 436 milioni di euro; 
        5.3. e' presente un contributo pubblico a carico dello Stato,
attraverso incentivi in quota percentuale  sulle  spese  sostenute  a
scopo di  efficientamento  energetico  (cosiddetto  «Conto  termico»,
erogato dal Gestore servizi energetici, di seguito GSE); 
        5.4.  il  CIPESS  non  si  e'  precedentemente  espresso  sul
medesimo progetto; 
  6. con propria delibera n.  439053/2023  del  27  giugno  2023,  il
Comune di Bologna, ai sensi dell'art.  193,  comma  11,  del  decreto
legislativo n. 36 del  2023,  ha  dato  approvazione  agli  indirizzi
finalizzati    all'avvio    delle    procedure    di     partenariato
pubblico-privato  di  cui  al  medesimo  art.  193  per  la  gestione
unificata dei servizi di  manutenzione  del  patrimonio  edilizio  ed
impiantistico comunale e ha disposto la pubblicazione  di  un  avviso
pubblico  esplorativo  volto  alla  sollecitazione  di  proposte   di
iniziativa privata; 
  7. con  determinazione  dirigenziale  del  14  novembre  2023  (PG.
760124/2024) il Comune di Bologna ha approvato lo  schema  di  avviso
per la presentazione di manifestazioni di interesse per un PPP di cui
all'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per  la  gestione
unificata dei servizi di  manutenzione  del  patrimonio  edilizio  ed
impiantistico comunale. L'avviso della procedura e  i  suoi  allegati
sono stati pubblicati, a far data dal 15 novembre 2023, nella sezione
amministrazione   trasparente,   sezione   «Bandi    e    Gare-Avvisi
Pubblici-Individuazione soggetti Operatori Economici» del  Comune  di
Bologna,  all'albo  pretorio,  nonche'  nella   piattaforma   Sistema
acquisti telematici Emilia-Romagna, di seguito SATER; 
  8. il progetto si inserisce in un contesto di rilevanza  strategica
per la citta', che mira a raggiungere gli  obiettivi  di  neutralita'
climatica entro il 2030, di sostenibilita' ambientale e di  risparmio
energetico,  nell'ambito  del  progetto   Bologna   Missione   Clima;
migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione  del  patrimonio
pubblico; promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio; 
  6.  tra  le  proposte  pervenute  a  seguito  della   pubblicazione
dell'avviso esplorativo  il  Comune  di  Bologna  ha  individuato  la
proposta del raggruppamento temporaneo di imprese tra  il  «Consorzio
Innova  societa'  cooperativa»  e  «Enel   X   Italia   S.r.l»   come
maggiormente corrispondente alle esigenze dell'amministrazione; 
  7. la proposta prevede una durata  della  concessione  di  quindici
anni,  inclusi  i  tempi  legati  alle  attivita'  di  progettazione,
costruzione e gestione; 
  8. il decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede l'espressione  del
parere CIPESS sentito il NARS; 
  9. il NARS, con parere del 29 gennaio  2025,  n.  1,  ritenendo  di
adottare il parere sulla base della normativa vigente nel momento  in
cui la richiesta di parere al CIPESS e' stata avanzata  (16  dicembre
2024) ed acquisita agli atti e conseguentemente avviata  la  relativa
tempestiva  istruttoria,   ha   formulato   alcune   osservazioni   e
raccomandazioni che suggeriscono, tra l'altro, di: 
    considerare che l'operazione ha un'articolazione  particolarmente
complessa  e  presenta  una  natura  mista,  avendo  ad   oggetto   -
nell'ambito del rapporto  concessorio  -  anche  elementi  e  servizi
riconducibili al contratto di  rendimento  energetico  «EPC»  di  cui
all'allegato 8  del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,
concernente l'attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica, e all'art. 200 del Codice e conseguentemente di allineare
la disciplina contrattuale con quella prevista dalle regole Eurostat,
con  riferimento  all'allocazione   dei   rischi,   ai   fini   della
classificazione off-balance dell'operazione; 
    di espungere dal PEF i costi ed i connessi canoni per  interventi
in opzione, considerando anche  l'avviso  pubblico  e  la  procedura,
trattando  gli  eventuali  successivi  affidamenti  come   variazioni
contrattuali (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 189, comma 1,
del Codice e nei limiti di quanto previsto al comma  6  del  medesimo
art. 189); 
    adottare,  con  riferimento  alla  penale  relativa  al   mancato
raggiungimento  dei  risparmi  minimi  garantiti,  nel  rispetto  del
principio «zero risparmi = zero canone», la formulazione prevista dal
«Capitolato  tecnico  EPC»  annesso  al  «Contratto  standard   EPC»,
approvato con delibera ANAC n. 349/2024, prevedendo  una  penale  che
comporti la «decurtazione automatica del canone relativo al  servizio
di prestazione energetica dovuto dall'ente  concedente  nella  stessa
misura della percentuale del mancato risparmio energetico garantito»; 
    verificare, nell'ambito contrattuale e del PEF, tutte le forme di
contribuzione a carico della finanza pubblica, non solo in ordine  al
conto termico e ai certificati  bianchi,  ma  anche  in  ordine  agli
incentivi per gli interventi di  produzione  di  energia  termica  da
fonti rinnovabili realizzati su edifici scolastici (art.  48-ter  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per  il
sostegno e il rilancio dell'economia» convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) e alle CER (tariffa incentivante
dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica n. 414/2023), tenendo conto  in  ogni  caso  del
limite del 50%  di  contribuzione  sull'investimento  previsto  dalle
regole Eurostat per la contabilizzazione off balance; 
  Sotto l'aspetto progettuale, l'operazione include: 
    1. riqualificazione  energetica  di  edifici:  trasformazione  in
edifici ad emissioni energetiche quasi nulle  (NZEB),  interventi  su
isolamento, impianti di climatizzazione e illuminazione; 
    2. installazione di impianti fotovoltaici: potenza complessiva di
11.641 kWp, creazione di Comunita' energetiche rinnovabili (CER); 
    3.  interventi  su  impianti  a  rete  (illuminazione   pubblica,
semaforici, videosorveglianza e infrastrutture sportive); 
    4. sistema di gestione immobiliare integrata: uso di  piattaforme
informatiche avanzate per  il  monitoraggio  e  l'ottimizzazione  dei
servizi. 
  Sotto l'aspetto dei servizi, l'operazione prevede: 
    1. gestione energetica e manutentiva degli  immobili  e  relativi
impianti; 
    2. gestione energetica e manutentiva degli impianti a rete e  del
Tunnel Ravone; 
    3.  servizi  accessori  (vigilanza  degli   immobili,   gestione,
presidio e pulizia dei bagni). 
  Sotto l'aspetto economico-finanziario: 
    1. Le principali caratteristiche del progetto e della concessione
in esame comprendono i seguenti costi: 
      1.1 l'importo totale stimato nella fase di costruzione e'  pari
a circa 101,5 milioni di euro (IVA esclusa) per un costo  complessivo
di investimento di circa 122,8 milioni di euro (IVA compresa); 
      1.2 tra le principali voci di costo si  rilevano  i  costi  per
lavori e per l'attivita' di progettazione pari a circa  94,4  milioni
di euro, le spese tecniche, pari a circa 2,1 milioni di  euro  e  gli
oneri connessi alle performance bond, per un importo pari a circa 326
mila euro. In particolare,  tale  macrocategoria  di  costi,  il  cui
valore complessivo e' pari a circa  97  milioni  di  euro,  e'  cosi'
articolata: 
        1.2.1 trasformazione in edifici NZEB  per  22,46  milioni  di
euro; 
        1.2.2 riqualificazione energetica e tecnologica illuminazione
pubblica per 18,38 milioni di euro; 
        1.2.3 riqualificazione energetica e sicurezza  degli  edifici
pubblici per 34,18 milioni di euro; 
        1.2.4 realizzazione impianto fotovoltaico per 18  milioni  di
euro; 
        1.2.5 riqualificazione impianti  accessori  (bagni  pubblici,
fontanelle, etc.) per 0,16 milioni di euro; 
        1.2.6   predisposizione   della   proposta,   piattaforma   e
realizzazione anagrafica impianti per 3,85 milioni di euro; 
    2. le fonti di copertura per 122,8 milioni  di  euro  sono  cosi'
suddivise: 
      2.1. contributo pubblico pari a circa  42,8  milioni  di  euro,
pari a circa il 42% del fabbisogno finanziario, cosi' suddiviso: 
        18 milioni di euro erogato dal concedente Comune  di  Bologna
in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici; 
        24,8 milioni di euro netti proveniente dal  «Conto  termico»,
erogato dal Gestore servizi energetici (GSE), corrispondente  ad  una
erogazione lorda di 26,1 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di  euro
retrocessi al concedente (pari al 5% del totale contributo  da  conto
termico). 
      2.2. Capitale proprio (Equity) pari a  circa  20,5  milioni  di
euro; 
      2.3. Finanziamento principale (Debito senior) pari a circa 38,2
milioni di euro; 
      2.4. Finanziamento IVA (Vat facility) pari a circa 21,3 milioni
di euro. 
    3. il corrispettivo riconosciuto al proponente in relazione  alle
obbligazioni assunte nel contratto di concessione si compone di: 
      3.1 canone servizio energia integrato; 
      3.2 canone servizio manutenzione edilizia e affini; 
      3.3 canone servizio manutenzione impianti tecnologici; 
      3.4 canone servizio gestione e manutenzione bagni pubblici; 
      3.5 canone servizio gestione e manutenzione sistemi di  allarme
e vigilanza; 
      3.6  canone   servizio   gestione   e   manutenzione   pubblica
illuminazione e impianti semaforici; 
      3.7  canone   servizio   gestione   e   manutenzione   impianti
videosorveglianza; 
      3.8 canone servizio gestione e manutenzione altri oggetti; 
      3.9 canone disponibilita' investimenti; 
      3.10 ricavi da produzione fotovoltaico e incentivo CER; 
      3.11 ricavi da utenza per bagni pubblici; 
      3.12 ricavi da certificati  bianchi  (o  titoli  di  efficienza
energetica, TEE). 
    4.  Il  PEF  presenta  i  seguenti   indicatori   rappresentativi
dell'equilibrio economico finanziario: 
      4.1 WACC medio pari al 5,70%; 
      4.2 TIR di progetto pari al 5,96%; 
      4.3 VAN di progetto di circa 868.000 euro; 
      4.4 TIR azionista pari al 6,61%; 
      4.5 VAN azionista pari a 0. 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolto  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota DIPE prot. n. 1215 del 30 gennaio  2025,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
seguito  MEF,  posta  a  base  dell'odierna  seduta   del   Comitato,
contenente le osservazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Considerato quanto descritto in premessa  e  quanto  riportato  nel
citato parere NARS n. 1/2025, con riferimento alla valutazione  della
proposta di PPP per la gestione unificata dei servizi di manutenzione
del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale di Bologna; 
  Ritenuto  di  dover  effettuare   specifiche   raccomandazioni   ed
osservazioni al fine di permettere all'ente concedente di  completare
la propria valutazione di convenienza e fattibilita' della proposta; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli  e'  stato
nominato Segretario del CIPESS, e gli  e'  stata  assegnata,  tra  le
altre, la delega ad esercitare le funzioni  spettanti  al  Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica
economica e  di  programmazione  e  monitoraggio  degli  investimenti
pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento  dello  sviluppo
sostenibile,   nonche'   quelli    in    regime    di    partenariato
pubblico-privato; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  16  della  legge  27  febbraio
1967,  n.  48,  e  successive  modificazioni,  questo   Comitato   e'
presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che  in  caso
di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze  in  qualita'  di  vice  presidente  di
questo stesso Comitato»; 
  Considerato che il testo della delibera  approvata  nella  presente
seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del  regolamento  interno  del
CIPESS sara' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per
le verifiche di finanza pubblica e  successivamente  sottoposto  alla
sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; 
  Su proposta del sindaco del Comune di Bologna; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                           Esprime parere: 
 
1. Ai sensi dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del
2023,   sulla   proposta   descritta   nelle    premesse,    relativa
all'operazione  in  partenariato  pubblico-privato  per  la  gestione
unificata dei servizi di  manutenzione  del  patrimonio  edilizio  ed
impiantistico  comunale  di  Bologna,  con   le   raccomandazioni   e
osservazioni di cui al parere NARS n.  1/2025,  che  il  Comitato  fa
proprie, e raccomanda all'ente concedente: 
  con  riferimento  al  Progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica
(PFTE) 
    1.1  che  il  progetto  sia  preliminarmente  assoggettato   alla
verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice e redatto  con  riferimento
ai contenuti minimi di cui  all'allegato  I.7  del  medesimo  codice,
ferme  restando  eventuali  ulteriori  indicazioni  in  merito   alle
caratteristiche, ai requisiti e agli  elaborati  progettuali  fornite
dall'amministrazione ai sensi  dell'art.  41,  comma  5,  del  Codice
stesso; 
    1.2 di valutare con  maggiore  precisione,  gia'  nella  presente
fase, gli adempimenti procedurali da espletare per la  progettazione,
l'esecuzione e  la  messa  in  esercizio  delle  opere  previste  nel
progetto di fattibilita'; 
    1.3  di  porre  in  essere  tempestivamente  tutte  le  attivita'
procedurali e operative finalizzate all'ottenimento delle  necessarie
autorizzazioni,  valutando   la   possibilita'   di   indire,   prima
dell'eventuale  approvazione  del  progetto  di   fattibilita',   una
conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 38 del Codice; 
    1.4 di progettare con un maggior grado di  dettaglio  le  singole
parti dell'opera, chiarendo alcuni aspetti  e  garantendo,  al  tempo
stesso, la coerenza tra tutti i documenti costitutivi della proposta; 
    1.5 di verificare: 
      a. la sussistenza, o meno, del vincolo di cui all'art.  12  del
decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio) per gli edifici  «CDE  858-860»  (Scuola  primaria  «Mario
Longhena» e relativa palestra)  e  «CDE  305»  (Polizia  municipale -
Servizi territoriali quartiere Navile), posto che,  al  riguardo,  si
rileva una discrasia tra il «Quadro sinottico»  accluso  all'allegato
«Uno» all'avviso pubblico  e  le  corrispondenti  relazioni  tecniche
degli impianti fotovoltaici; 
      b. la potenza nominale complessiva degli impianti  fotovoltaici
di progetto, posto che, al riguardo, si rileva una discrasia  tra  il
quadro sinottico del 20 maggio 2024 (elaborato dal proponente in sede
di chiarimenti  resi  al  RUP)  e  la  relazione  illustrativa  degli
interventi di realizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici; 
      c. la  necessita',  o  meno,  di  procedere  alla  verifica  di
assoggettabilita'  alla   procedura   di   valutazione   dell'impatto
ambientale di competenza regionale  degli  impianti  fotovoltaici  di
progetto, accertando sia l'idoneita', ai sensi  dell'art.  47,  comma
11-bis,  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e  della  politica  agricola  comune.»,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  relativamente  alle
aree di installazione dei suddetti impianti, sia  il  rispetto  delle
soglie di potenza di cui al decreto-legge 9  dicembre  2023,  n.  181
recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del  paese,
la promozione del ricorso  alle  fonti  rinnovabili  di  energia,  il
sostegno alle imprese a forte consumo di  energia  e  in  materia  di
ricostruzione  nei  territori  colpiti   dagli   eccezionali   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con
modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11; 
      d. la categoria catastale  degli  istituti  scolastici  oggetto
degli interventi di efficientamento energetico con  standard  «NZEB»,
posto che, ai sensi della «Relazione illustrativa edifici NZEB» (cfr.
pagina 1), la proposta e' stata redatta «sulla base dell'ipotesi  che
ciascuno degli edifici selezionati, [...], sia registrato al  catasto
edilizio del settore B/5» e che, in caso di  mancata  evidenza  delle
visure catastali atte a dimostrare la  categoria  sopra  citata,  «il
concessionario si riservera'  di  riparametrare  la  selezione  degli
edifici NZEB»; 
      e. relativamente agli interventi previsti per gli  impianti  di
illuminazione   dei   campi   sportivi   rientranti   nel   perimetro
dell'operazione,  eventuali   interferenze   con   i   contratti   di
concessione stipulati dall'amministrazione con le  societa'  sportive
affidatarie  della  gestione  e  manutenzione  dei   suddetti   campi
sportivi, al fine di rimuovere ogni elemento di potenziale incertezza
sia in fase di progettazione che in fase di gestione; 
    1.6 di acquisire tutti i necessari  elementi  di  dimensionamento
preliminare  (strutturali,  geotecnici  e  impiantistici)  di  natura
quantitativa, al fine di verificare  le  scelte  progettuali  operate
dalla proposta e garantire sia il coerente  sviluppo  del  successivo
livello di progettazione, sia la coerenza delle previsioni  di  stima
economica dell'opera; 
    1.7 di acquisire le «analisi prezzi» per tutte le voci di  «Nuovo
prezzo» (NP) considerate nel computo  metrico  estimativo,  corredate
dall'evidenza documentale delle corrispondenti  indagini  di  mercato
effettuate dal proponente, in modo tale da consentire la verifica  di
congruita' dei prezzi unitari adottati; 
    1.8 di sviluppare il calcolo dei corrispettivi  previsti  per  le
attivita' professionali (c.d. «spese tecniche») di cui alle  voci  da
«u4.1»  a  «u4.5»  del  Quadro  economico  (QE),   allegandoli   alla
documentazione della proposta; 
    1.9 di verificare l'applicabilita' della  norma  (art.  4,  comma
12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del  decreto-legge  2  marzo  1985,  n.  65
recante disposizioni in materia  di  finanza  pubblica»)  citata  nel
quadro economico ai fini dell'applicazione dello sconto del  20%  sui
corrispettivi suindicati, ricalcolando, di  conseguenza,  i  relativi
importi; 
    1.10 di inserire nel quadro economico gli oneri per  la  verifica
del  PFTE  e  del  successivo  livello  di  progettazione   (Progetto
esecutivo) ai sensi dell'art. 42 del Codice; 
    1.11 di risolvere la discrasia presente nella documentazione,  in
merito  agli  investimenti,  tra  gli  importi  inseriti  nel  quadro
economico e nel piano economico-finanziario, di seguito  PEF,  da  un
lato,  e  gli  importi  inseriti  nei  computi  metrici   estimativi,
dall'altro lato; 
    1.12  con  riferimento  agli   interventi   di   riqualificazione
energetica  degli  immobili,   di   acquisire,   per   ogni   sistema
edificio-impianto  analizzato  in  proposta,  maggiori  dettagli  sul
calcolo  dei  benefici  energetici  attesi  per  ogni  intervento  di
progetto (con riferimento, ad esempio, al  contributo  fornito  dalla
coibentazione  delle  pareti  verticali  e   del   sottotetto,   alla
sostituzione dei serramenti, etc.), associando  ad  ogni  misura  uno
specifico obiettivo  di  risparmio  energetico  anche  attraverso  un
esplicito richiamo ad eventuali allegati; 
    1.13 di adottare, ove possibile, il contratto  «tipo»  introdotto
con la delibera ANAC n. 349 del 17 luglio 2024; 
    1.14 in relazione  alle  diagnosi  energetiche  rese  disponibili
dall'ente concedente e allegate all'avviso pubblico, di  individuare,
nel caso in cui si intenda dare corso alla successiva fase  di  gara,
modelli  energetici-matematici  idonei  a  superare   le   criticita'
rimesse, in  sede  della  esperita  procedura  di  manifestazione  di
interesse, al «know how» e alla «expertise aziendale» del proponente.
Si ricorda che nella citata delibera ANAC n. 349 del 2024 il  livello
di  risparmio  garantito  normalizzato   nel   corso   della   durata
dell'Energy performance contract, di seguito EPC, deve essere pari (o
superiore) alla somma dei  valori  attuali  (a)  dei  canoni  per  il
servizio di prestazione energetica da  erogare  e  (b)  di  qualsiasi
importo di finanziamento pubblico, come indicato nel  PEF.  Cio'  con
riguardo esclusivamente agli interventi in efficientamento energetico
e non anche a tutte quelle misure non produttive  di  efficientamento
energetico o volte alla creazione di  fonti  alternative  di  energia
come il fotovoltaico; 
    1.15 di acquisire una dettagliata analisi sulla  risoluzione  dei
ponti termici, sia al fine  di  evitare  il  rischio  di  una  errata
valutazione degli  interventi  e,  quindi,  dei  risparmi  energetici
attesi, sia al fine di verificare l'effettiva riduzione  dei  consumi
energetici a parita' di condizioni ambientali; 
    1.16 di eseguire, gia' in sede di progetto  di  fattibilita',  ai
sensi dell'art. 6, comma 3, dell'allegato I.7  del  Codice,  adeguate
analisi ed indagini sia  sullo  stato  manutentivo  e  la  classe  di
reazione  al   fuoco   delle   coperture   degli   edifici   deputate
all'installazione dei moduli fotovoltaici  (prevedendo,  in  caso  di
necessita', l'applicazione di un ulteriore strato incombustibile) sia
sulla verifica di idoneita' statica dei sostegni (torri faro  e  pali
conici) degli impianti di illuminazione dei campi  sportivi,  la  cui
sostituzione  risulta  economicamente  molto  onerosa  e,   pertanto,
dovrebbe essere adeguatamente supportata da evidenze di calcolo; 
    1.17 di verificare attentamente lo stato dei luoghi, posto che il
proponente e' tenuto ad effettuare tutte le indagini  necessarie  dal
punto di vista tecnico al fine di evitare il  rischio  di  successive
difficolta' di esecuzione; 
    1.18 di risolvere la discrasia  relativa  al  numero  di  veicoli
elettrici offerti al concedente per l'intera durata  dell'operazione,
posto che la relazione generale (cfr. pag. 140) indica  numero  sette
veicoli, mentre la relazione  di  sintesi  (cfr.  pagina  33)  indica
numero cinque veicoli; 
    1.19  di  adottare,  ai  fini  della  successiva  fase  di  gara,
specifiche tecniche  di  materiali,  prodotti  e  forniture  conformi
all'allegato II.5 del Codice, evitando di menzionare - salvo adeguata
motivazione - prodotti forniti da un operatore economico specifico  o
di fare riferimento a marchi e brevetti; 
    1.20  con  riferimento  all'istituzione  delle  sette   Comunita'
energetiche rinnovabili, di seguito CER,  previste  nel  progetto  di
fattibilita' (e invece non menzionata nella bozza di convenzione), di
acquisire maggiori dettagli in merito alla loro localizzazione  e  al
contratto di servizio da attivare tra il proponente e i membri  delle
CER; 
  con riferimento alla bozza di convenzione e relativi allegati: 
    1.21 di integrare la  bozza  di  convenzione  (di  seguito  anche
«Contratto») alla luce delle carenze di seguito riportate: 
      a) per la parte che disciplina il servizio  EPC,  il  contratto
non richiama l'art. 200 del Codice e non contiene gli elementi minimi
indicati nell'allegato 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014  per
la qualificazione come contratto di rendimento  energetico;  inoltre,
la disciplina contrattuale non risulta allineata con quella  prevista
dalle regole Eurostat per gli EPC; 
      b) sempre con riguardo alle parti che disciplinano il  servizio
EPC, mancano nel contratto i seguenti elementi informativi: 
        un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza  da
applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza; 
        i risparmi  garantiti  da  conseguire  applicando  le  misure
previste dal contratto; 
        l'indicazione   sulla   necessaria   connessione    tra    la
determinazione dei ricavi di  gestione  (il  canone  al  netto  della
fornitura  dei  vettori  energetici,  comprensivo  quindi  dei  costi
operativi e dell'ammortamento  dell'investimento  in  efficientamento
energetico)  e  il  livello  di  risparmio  energetico   che   verra'
assicurato dalle misure di efficientamento; 
        la regolamentazione dei benefici provenienti  da  performance
di risparmio energetico oltre l'obiettivo  garantito,  la  c.d.  over
perfomance, da prevedere in coerenza con le regole Eurostat; 
        l'indicazione  chiara  delle  tempistiche  del   monitoraggio
(coerenti  con  le  indicazioni  all'uopo  presenti  nella  relazione
generale del progetto di gestione) e dei tempi e delle  modalita'  di
rientro delle mancate performance energetiche: si sottolinea che,  ai
fini delle regole Eurostat, il monitoraggio  deve  essere  effettuato
almeno con cadenza annuale e il rientro dal deficit di risparmio (che
comporta l'automatica decurtazione del canone) deve avvenire entro un
anno.  L'indicazione  di  tempistiche  predefinite  per  il   rientro
rappresenta una garanzia di mantenimento della performance energetica
non secondaria per Eurostat, la cui mancata previsione e'  motivo  di
registrazione on balance. 
    1.22 di  precisare  in  premessa  l'ammontare  dell'investimento,
ripartito in costi di progettazione e costi di costruzione, anche  al
netto del contributo  pubblico  complessivo  in  conto  capitale,  la
durata della concessione, con specificazione  separata  della  durata
stimata per la fase di realizzazione degli assets e fase di  gestione
e manutenzione successiva, e l'importo dei corrispettivi quali canone
dalla P.A.; 
    1.23 di procedere a una revisione complessiva del contratto e  in
generale della proposta, al fine di rendere coerenti i richiami tra i
vari documenti e di correggere, oltre  al  «titolo»  della  bozza  di
convenzione (che non  dovra'  fare  riferimento  all'avviso  pubblico
bensi' all'oggetto del contratto), i numerosi richiami interni errati
(es.: al numero 11 delle premesse nessuno degli  articoli  richiamati
21, 28, 29 e  30  fa  riferimento  a  corrispettivi;  all'art.  9  il
richiamo errato agli articoli 28, 29 e  30),  rilevandosi,  altresi',
l'utilizzo di  molteplici  termini  ed  espressioni  con  la  lettera
maiuscola,  senza  che  gli  stessi  trovino   corrispondenza   nelle
definizioni dell'allegato 2. Inoltre, affinche' non  risulti  incerta
la portata delle clausole negoziali, si raccomanda di implementare le
definizioni introducendo quelle mancanti o,  in  alternativa,  meglio
circoscrivere la portata delle  disposizioni  contrattuali  senza  il
richiamo a locuzioni sintetiche; 
    1.24 con riguardo all'oggetto del contratto disciplinato all'art.
4, di accompagnare la descrizione degli ambiti dell'operazione con lo
specifico rinvio agli allegati che contengono la puntuale  disciplina
degli stessi in modo da rendere definito e  preciso  l'oggetto  delle
prestazioni contrattuali (cio' vale anche  per  la  declinazione  dei
servizi di cui agli articoli 23 e seguenti del  contratto);  solo  in
tal  modo   puo'   ritenersi   sufficiente   il   richiamo   in   via
esemplificativa   ad   alcune   prestazioni   ritenute   maggiormente
rappresentative (es.: manutenzioni civili e  oggetto  della  gestione
per l'ambito immobiliare di cui alla lettera A); sempre  ai  fini  di
una descrizione puntuale degli ambiti dell'operazione, di  verificare
e, se necessario, implementare il contratto, rispetto all'ambito CER,
presente nella documentazione tecnica ed economica della proposta  ma
non menzionato nel contratto medesimo; 
    1.25 di evitare,  in  generale,  l'utilizzo  di  espressioni  che
possono dare adito a dubbi interpretativi, come il  richiamo  a  «gli
interventi di  upgrade  tecnologico  richiesti  dal  concedente,  non
necessari a garantire la funzionalita' del servizio» per delineare le
prestazioni escluse dal canone per l'ambito immobiliare di  cui  alla
lettera A, in cui l'individuazione degli interventi «non necessari  a
garantire la funzionalita' del servizio» puo' risultare poco agevole.
Contribuiscono a rendere incerto l'oggetto del contratto  i  costanti
richiami alle manutenzioni con lettera minuscola (cio' vale anche per
gli articoli 23 e seguenti che disciplinano i servizi), senza  quindi
una  corrispondenza  con  le  definizioni  delle  diverse  forme   di
manutenzione contemplate nell'allegato 2 (o addirittura con rinvio  a
una generica e indeterminata «definizione» come per  il  servizio  di
EPC: vedi pag. 9; o all'«implementazione delle apparecchiature e  dei
sistemi di seguito indicati» nell'ambito  delle  prestazioni  di  cui
alla lettera D  senza  che  segua  l'elencazione:  vedi  pag.  12)  e
introducendo  concetti -  quale  la  manutenzione  civile -  che  non
trovano corrispondenza nelle definizioni dell'allegato 2;  per  altro
verso, l'impegno del concessionario a svolgere le sole  «Manutenzione
ordinaria» e «Manutenzione straordinaria»  (vedi  art.  4,  comma  7)
risulta limitativo; 
    1.26  di  verificare,  all'art.  4,  a  proposito  di  servizi  e
prestazioni opzionali (ambito di cui alla lettera F),  la  previsione
di un accantonamento annuale  di  un  importo  pari  a  500.000  euro
destinato alla realizzazione e gestione delle  prestazioni  opzionali
(«quota A») nei  limiti  stabiliti  dall'art.  189  del  Codice  (che
sembra,  oltretutto,  identificare  un'obbligazione   piuttosto   che
l'oggetto del contratto), tenuto conto che tale  previsione  richiama
la disciplina sulle modifiche contrattuali e appare quindi anomala la
previsione di  un  accantonamento  «anticipato»  sul  canone  di  cui
all'art.  26.1  considerati  gli  effetti  sul  PEF.  L'anomalia   si
riscontra anche per la previsione di cui alla quota B e la  quota  C,
non riportati numericamente in  convenzione,  ma  presenti  nel  PEF.
Inoltre, la previsione di un accantonamento annuale contrasta con  la
garanzia dell'equilibrio economico  finanziario  del  PEF  e  con  la
corretta allocazione dei rischi; 
    1.27 con riferimento all'art. 4, comma 15,  di  chiarire  che  la
possibilita' di  affidare  al  concessionario,  successivamente  alla
sottoscrizione del contratto, attivita' di  sviluppo  e  gestione  di
impianti pubblicitari  installati  sugli  impianti  di  illuminazione
pubblica potra' avvenire nel rispetto dell'art. 189 del Codice; 
    1.28 di chiarire se il comma  2  dell'art.  4  del  contratto  si
riferisca (anche) alle prestazioni  opzionali  di  cui  al  comma  1,
lettera f), del medesimo articolo (che, in base alla  stessa  lettera
f), sono soggette ai  limiti  di  cui  all'art.  189  del  codice)  e
comunque di integrare l'articolato in  modo  da  conferirne  certezza
applicativa, tenuto conto del fatto che, da  un  lato,  deve  esserci
certezza rispetto alle fattispecie alle quali deve  essere  applicato
l'art. 189 del Codice e che, dall'altro lato, l'eventuale  variazione
dinamica del perimetro potrebbe, nella prospettazione del proponente,
dare accesso alla procedura di riequilibrio del PEF. Si  rileva,  sul
punto, come l'art. 4, richiamato al successivo art. 19, non definisca
i limiti quantitativi e qualitativi del perimetro variabile  (di  cui
oltretutto  manca  la   definizione),   per   cui   risulta   incerta
l'individuazione della variazione dinamica del perimetro contrattuale
che  non  dovrebbe  costituire,  nelle  intenzioni  del   proponente,
modifica del contratto ai sensi dell'art. 189 del Codice; 
    1.29 rispetto alla durata ed  efficacia  (cfr.  art.  5):  a)  di
eliminare dal comma 1 le parole «e,  comunque,  una  durata  tale  da
consentie il rispetto  delle  previsioni  di  cui  all'art.  178  del
Codice», che introducono un elemento di incertezza nella  definizione
della durata del contratto, che e' invece determinata ex art. 178 del
codice; b) di specificare in convenzione la durata delle singole fasi
che caratterizzano la concessione. Inoltre, in relazione al  comma  3
va specificato che la durata del contratto  puo'  essere  oggetto  di
variazione  in  corso  di  esecuzione  solo  in  presenza  di  eventi
straordinari,  sopravvenuti  ed   eccezionali,   tali   da   incidere
significativamente sull'equilibrio  economico  finanziario  ai  sensi
dell'art. 192 del Codice. In ogni  caso,  deve  trattarsi  di  eventi
straordinari individuati a monte nel contratto stesso; 
    1.30  ai  fini  di   una   corretta   allocazione   del   rischio
amministrativo, con riferimento alle autorizzazioni (cfr. art. 8), di
predisporre un allegato alla bozza  di  convenzione  all'interno  del
quale  sia  individuata  con  precisione  l'attivita'  di  competenza
dell'una e dell'altra parte del rapporto concessorio, cio' in  quanto
la convenzione pone  in  capo  indistintamente  al  concedente  e  al
concessionario   le   attivita'   necessarie    al    rilascio    e/o
all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione,
costruzione e  messa  in  esercizio  dell'opera,  come  indicate  nel
progetto  di  fattibilita'  tecnica-economica,   senza   una   chiara
ripartizione di competenza; 
    1.31 rispetto a «Obblighi e attivita' del concedente» (cfr.  art.
9), di correggere i richiami nei commi 1, 2 e 3 agli articoli 28,  29
e 30 (che non prevedono il pagamento di somme)  e  il  richiamo  alla
«revoca» (ora recesso, ai sensi dell'art. 190 del  codice)  contenuto
al comma 3, lettera d)  e  di  precisare  che  il  riconoscimento  al
concessionario della «possibilita' di realizzare, a  propria  cura  e
spese, previo accordo con il concedente stesso, ulteriori  interventi
per l'intera durata della  concessione,  oltre  quelli  previsti  nel
progetto esecutivo, al fine  di  migliorare  l'efficienza  energetica
degli impianti oggetto della concessione, anche in relazione a  tutte
le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul
mercato» (lett. j) deve rispettare i termini di cui all'art. 189  del
Codice; 
    1.32. con riguardo a «Dichiarazioni,  obblighi  e  attivita'  del
concessionario» (cfr. art. 10), di chiarire l'impegno, al comma 4, di
«redigere il progetto di fattibilita',  approvato  dal  concedente  e
condiviso dal concessionario in sede di  gara»,  considerato  che  il
PFTE e' posto a base di gara; 
    1.33. di rivedere quanto riportato nell'art. 9, nei  punti  c)  e
d), precisando che l'eventuale riequilibrio  puo'  avvenire  solo  in
presenza di un'incidenza significativa sul piano; 
    1.34.  di  conformare  il  testo  convenzionale  alla  previsione
dell'art. 194 del codice, che prevede  la  costituzione  obbligatoria
della societa' di scopo  per  contratti  di  importo  superiore  alla
soglia comunitaria, disciplinando  anche  la  sostituzione  dei  soci
della societa' di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto,
perdano i requisiti di qualificazione; 
    1.35. per una corretta definizione del rischio di progettazione e
di costruzione: i) di  richiamare  all'art.  14,  comma  1,  in  modo
puntuale gli allegati che costituiscono il piano di presa in consegna
e di chiarire le condizioni che possono essere causa di riequilibrio;
si rileva in proposito come il «mancato rispetto del piano  di  presa
in consegna  e  il  superamento  della  quota  di  tolleranza»  possa
costituire causa di riequilibrio del PEF - ai sensi dell'art. 192 del
codice - soltanto ove rilevi come evento sopravvenuto straordinario e
imprevedibile, purche' non imputabile al concessionario, e  si  possa
motivare la significativa incidenza  in  alterazione  dell'equilibrio
del PEF;  ii)  di  eliminare  il  comma  3  dell'art.  14  in  quanto
ripetitivo della prima parte del  comma  6;  iii)  di  correggere  il
richiamo all'art. 14.1. contenuto nel comma 7 dell'art. 14, posto che
in  quell'articolo  non  viene  disciplina  la  diagnosi   energetica
(prevista all'art. 14.2); iv) di indicare espressamente i  «punti  ad
esso applicabili del decreto legislativo n. 36/2023» nell'art. 14.1.1
e 14.2.1; v) di esplicitare il risparmio  minimo  garantito  rispetto
alle prestazioni riferibili all'EPC; vi) rispetto all'art. 14,  comma
4, di tenere distinte le ipotesi di  modifiche/adeguamenti  richiesti
dall'ente concedente in sede di approvazione del progetto esecutivo e
funzionali   all'approvazione   stessa,   rispetto   alle   modifiche
contrattuali di  cui  all'art.  189  del  codice;  per  una  corretta
allocazione del rischio di costruzione,  di  chiarire,  all'art.  20,
comma 7, che l'eventuale  proroga  del  termine  di  ultimazione  dei
lavori non comporta una dilazione della durata contrattuale. Inoltre,
in   merito   alla   sospensione   dell'esecuzione   del    contratto
relativamente ai lavori, di cui allo stesso art. 20, si  precisa,  ai
fini della contabilizzazione off balance dell'operazione,  che,  come
previsto dal paragrafo 6.1.3 della Guida EPEC-Eurostat per  gli  EPC:
i) deve essere individuato un numero definito di eventi  straordinari
ed eccezionali che giustificano la sospensione in parola, nonche'  le
ragioni di pubblico interesse o di necessita'  che  sottostanno  alla
richiesta di sospensione da parte del  RUP,  ii)  il  contratto  deve
anche recare la specificazione delle modalita' di compensazione della
sospensione, trattandosi di circostanza non  imputabile  alle  parti,
neppure al concessionario e,  in  ogni  caso,  iii)  l'importo  della
compensazione,  ove  dovuta,  dovra'  essere  nettizzato  di   quanto
recuperato  dall'operatore  economico   attraverso   gli   indennizzi
assicurativi (full risk); 
    1.36. di  chiarire  all'art.  21  del  contratto  la  natura  del
contributo, le modalita'  e  le  tempistiche  di  corresponsione  del
medesimo e di procedere  alle  opportune  verifiche/  rettifiche  con
riferimento all'art. 21.1, tenuto conto che, nell'ambito delle  fonti
di copertura, il PEF prevede un contributo pubblico in conto impianti
pari a 42,8 milioni di euro, di cui 18 milioni di  euro  erogati  dal
concedente in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici e
24,8 milioni di euro relativi al conto termico ed erogati dal Gestore
servizi  energetici   (GSE)   in   relazione   agli   interventi   di
efficientamento energetico; 
    1.37. con riguardo a «Decurtazioni e penali per ritardi  in  fase
di  progettazione  e  di  costruzione»  (art.  22),  di  valutare  le
previsioni del contratto alla luce  della  regola  secondo  cui,  per
un'effettiva  assunzione  del  rischio  operativo,  decurtazioni  del
canone e penali devono poter incidere significativamente sui ricavi e
profitti dell'operatore economico (ad es., a fronte dei ricavi attesi
nel caso di specie, una penale di 50 euro per ogni giorno di  ritardo
in fase di progettazione  appare  eccessivamente  bassa).  Si  rileva
inoltre che il comma 1 dell'art. 22 richiama un inesistente comma 8 e
che, in relazione al comma 7 dell'art.  14,  una  restituzione  degli
importi delle penali comminate nel  caso  in  cui  il  concessionario
recuperi i ritardi maturati non appare coerente con la necessita'  di
un rigoroso rispetto di quanto previsto negli atti  contrattuali,  in
quanto trattasi comunque di un mancato raggiungimento di un obiettivo
temporale; 
    1.38. di  integrare  gli  articoli  9  e  10  del  contratto  con
l'indicazione esplicita e completa (per ciascun ambito  di  servizio)
dei  risparmi  energetici  garantiti,  sia  in  termini  di  TEP/anno
(tonnellate  di  petrolio  equivalenti  annue)  sia  in  termini   di
kWh/anno, in modo da  rendere  effettiva  l'allocazione  del  rischio
operativo  sul   concessionario   non   lasciando   residuare   dubbi
interpretativi o lacune; 
    1.39. di procedere a una formulazione piu' analitica dell'art. 25
sugli interventi e reperibilita', con riferimento alla programmazione
degli interventi a «breve», «medio», e «lungo» termine, atteso che la
genericita'  delle  espressioni  usate  potrebbe  causare  incertezze
applicative; 
    1.40.  di  riportare  nel  contratto,  all'art.  26.1,  i  canoni
indicati  nell'ambito  del  PEF   e   nel   documento   «Sistema   di
remunerazione dei servizi, canoni, prezzi  dei  vettori  energetici»,
mantenendo distinta, anche nell'ambito contrattuale, la remunerazione
degli  interventi  in  efficientamento   energetico   rispetto   alla
remunerazione di tutte gli altri interventi, in quanto tali  elementi
sono soggetti a criteri di monitoraggio delle performance differenti,
tenendo conto anche  delle  differenti  modalita'  di  determinazione
delle penali; 
    1.41. di valutare una modalita' alternativa per l'adeguamento dei
canoni per i servizi  di  manutenzione  «CMi»  e  «CMip»  di  cui  ai
paragrafi 1.2.2 e 2.1.2.2 del documento «Sistema di remunerazione dei
servizi, canoni, prezzi dei vettori energetici»,  adottando,  per  la
loro revisione trimestrale, un coefficiente di adeguamento  ponderato
in base all'incidenza della manodopera e dei materiali sui  costi  di
manutenzione, in luogo dell'indicizzazione alle variazioni del  costo
dei beni di consumo di cui  all'indice  ISTAT  FOI  (indice  generale
senza tabacchi); 
    1.42. di determinare  inequivocabilmente,  nell'ambito  dell'art.
26.1 del contratto, il canone in funzione  del  raggiungimento  degli
obiettivi di risparmio energetico  minimo  garantito  e  del  livello
obiettivo degli indicatori di performance; 
    1.43. di specificare che il momento a partire dal quale il canone
deve essere erogato coincide  con  l'effettiva  disponibilita'  degli
asset  e  che,  pertanto,  il  canone  riferito   all'efficientamento
energetico dovra' essere erogato  a  partire  dal  positivo  collaudo
dell'asset  oggetto  di  efficientamento,  in  linea  con  le  regole
Eurostat sull'EPC ai fini della classificazione  off  balance  e  con
quanto indicato dal Codice all'art. 177, comma 4; 
    1.44. di rettificare quanto riportato al comma 5  dell'art.  26.1
del contratto, precisando che per tutti gli  asset  remunerati  sulla
base  della  performance   energetica,   il   canone   va   decurtato
automaticamente in presenza del maggior consumo energetico registrato
rispetto all'obiettivo di risparmio garantito - posto che il  consumo
oltre la soglia  target  e',  economicamente  e  finanziariamente,  a
carico dell'operatore economico -, mentre per  gli  asset  remunerati
sulla base della disponibilita' il canone va decurtato sulla base  ai
valori soglia individuati dagli indicatori di performance, di seguito
KPI; 
    1.45. di adeguare l'art. 26.1.5 del contratto, che prospetta  che
i pagamenti non possano essere differiti o ridotti neanche in caso di
contestazione.  A  tal  proposito  si  evidenzia  come   una   simile
previsione  rischi  di  vanificare  il  trasferimento   del   rischio
operativo in capo al concessionario, tenuto oltretutto conto  che  la
decurtazione automatica del canone annuo, prevista al successivo art.
27, sembra operare solo annualmente, cosi'  sminuendo  l'effettivita'
dello strumento e la sua portata deterrente; 
    1.46. di elencare, ai fini di contabilizzazione off  balance,  le
fattispecie che motivano la sospensione della fornitura dei  servizi:
come previsto dal paragrafo 6.1.3  della  Guida  EPEC-Eurostat,  deve
essere  individuato  un  numero  definito  di   eventi   eccezionali,
straordinari, imprevisti e  imprevedibili  che  risultano  idonei  ad
alterare significativamente l'equilibrio  economico  finanziario  del
medesimo comportando la necessita' di sospendere  temporaneamente  la
fornitura  dei  servizi  oggetto  del  contratto,  e  cio'  anche  in
conformita' all'art. 192 del Codice; 
    1.47. di adeguare l'art. 26, comma 7 tenuto conto che, proprio in
forza  dell'applicazione  dell'art.  192,  in   assenza   di   eventi
sopravvenuti  straordinari  e   imprevedibili   non   imputabili   al
concessionario non puo' essere chiesta la proroga del contratto; 
    1.48.  di  verificare  la   coerenza   interna   della   proposta
relativamente agli indicatori  di  performance  (KPI)  che  impattano
sulla  disponibilita'  di  servizio,  posto  che  dall'elaborato  «5.
Indicatori di performance SLA - KPI target - penali» si  evince,  per
ciascuno di essi, la sussistenza di uno «SLA/soglia limite» inferiore
al 100% e che, al contempo, la proposta dichiara, per ogni indice  di
utilizzo e di destinazione d'uso, una percentuale  di  disponibilita'
del 100%; di verificare altresi' la coerenza del calcolo della penale
per indisponibilita' di servizio relativa ai cluster  di  immobili  e
agli impianti a rete, di  cui  alle  pagine  7-8  dell'elaborato  «5.
Indicatori di performance SLA - KPI target - penali», con la relativa
prescrizione formulata a pagina 53  dell'allegato  «ZERO»  all'avviso
pubblico; 
    1.49. di risolvere, con riferimento al KPI  di  monitoraggio  del
risparmio energetico, le seguenti discrasie presenti nella proposta: 
      a. relativamente al servizio di climatizzazione invernale degli
edifici (c.d. «Servizio B1») e con particolare riferimento ai  valori
di baselineante  operam  afferenti  alle  componenti  «B1.1  Impianti
climatizzazione - quota metano e  gas  in  servizio  energia»,  «B1.2
Impianti   climatizzazione   -   quota   TLR»   e   «B1.5    Impianti
climatizzazione -  quota  energia  elettrica  pompe  di  calore»,  la
discrasia  sussistente  tra  i  valori  dichiarati   dal   proponente
nell'ambito  del  documento  recante  «Risposta  alle  richieste   di
carattere generale» e i valori presenti  nel  PEF;  relativamente  ai
valori  di  baseline  ante  operam  e  post  operam  afferenti   alle
componenti al servizio «B.5 - Fornitura energia  elettrica  edifici»,
la discrasia tra i valori presenti nella «Risposta alle richieste  di
carattere generale», nel file «A_Quadro riepilogo interventi - INNOVA
ENELX_DEF» e nel PEF; 
      b.  relativamente  alla  formula  di  calcolo   dell'indicatore
«Rispetto del  raggiungimento  obiettivi  risparmio  energetico»,  la
discrasia tra  la  tabella  di  cui  a  pag.  16  dell'elaborato  «5.
Indicatori  di  performance  -  SLA -  KPI  target -  penali»  e   il
meccanismo di decurtazione  del  canone  illustrato  a  pag.  15  del
medesimo elaborato, verificando, al tempo stesso,  la  congruita'  di
una qualsivoglia tolleranza  relativamente  al  raggiungimento  degli
obiettivi di risparmio energetico che si intende conseguire; 
    1.50. con particolare riferimento alla penale relativa al mancato
raggiungimento  dei  risparmi  minimi  garantiti,  nel  rispetto  del
principio  «zero  risparmi  =  zero  canone»,  evitando  di  lasciare
invariata una parte del canone anche  in  caso  di  mancati  risparmi
totali, di adottare la formulazione prevista dal «Capitolato  tecnico
EPC» annesso al «Contratto standard EPC», approvato con delibera ANAC
n. 349/2024, adottando  una  penale  che  comporti  la  «decurtazione
automatica del canone relativo al servizio di prestazione  energetica
dovuto dall'ente concedente nella stessa misura della percentuale del
mancato risparmio energetico garantito»; 
    1.51. di risolvere,  con  riferimento  alle  penali  per  singole
inadempienze da applicarsi in occasione del singolo evento, di cui ai
KPI puntuali non oggetto di monitoraggio continuo,  le  discrasie  in
tema di penali applicabili in caso di ritardi sia nella consegna  dei
progetti esecutivi  dei  singoli  lotti  sia  nella  ultimazione  dei
lavori, posto che l'elaborato «5. Indicatori di performance  -  SLA -
KPI  target -  penali»  considera  una  penale  pari  a  5.000  euro,
indipendentemente dal numero di giorni di ritardo, mentre  lo  schema
di convenzione prevede, all'art. 22, una penale di 50 euro/giorno per
ogni giorno di ritardo «rispetto al termine finale  di  consegna  del
progetto esecutivo», e una penale dello 0,3‰ dell'importo totale  dei
lavori, al netto dell'IVA, per ogni giorno di  ritardo  «rispetto  al
termine finale di consegna dell'opera»; 
    1.52. di verificare, relativamente  alle  penali  applicabili  in
caso di mancato rispetto dei termini di consegna della  progettazione
e dei lavori, la coerenza dell'art. 22 dello schema di convenzione  e
dell'elaborato «5. Indicatori di performance  -  SLA -  KPI  target -
penali»  con  la  particolare   articolazione   «per   lotti»   della
progettazione esecutiva e dei lavori; 
    1.53. relativamente al riequilibrio  economico-finanziario  (art.
29), di aggiungere che gli eventi,  oltre  a  essere  straordinari  e
imprevedibili, devono essere altresi' «sopravvenuti» (cfr. art.  192,
comma 1 del  codice),  di  espungere  al  comma  3  dell'art.  29  il
riferimento al «mancato  guadagno»,  che  non  rientra  fra  le  voci
indennizzabili ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 190, comma 4,
del  codice  e  di  specificare,  rispetto   alla   lettera   b),   -
conformemente al citato comma 4 - l'esclusione degli oneri  derivanti
dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del  rischio
di fluttuazione del tasso di interesse; 
    1.54. di inserire, al comma 4  dell'art.  29  del  contratto,  la
percentuale di tolleranza citata alle lettere a), b) e c), nonche' di
disciplinare la procedura di riequilibrio, mancante nella clausola in
commento; 
    1.55. con riferimento  alle  cauzioni  (art.  30)  di  introdurre
l'obbligo, sancito dall'art. 193 del codice, di prestare «dalla  data
di inizio dell'esercizio del servizio  da  parte  del  concessionario
[...] una cauzione a garanzia delle  penali  relative  al  mancato  o
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per  cento  del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'art.
117», tenuto anche  conto  che  «la  mancata  presentazione  di  tale
cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale»; 
    1.56. di verificare la disciplina  della  subconcessione  di  cui
all'art. 40 (in base al  quale  «al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi  perseguiti  dal  concedente,  al  concessionario  e'  data
facolta' di sub-concedere porzioni dell'opera nel rispetto dei limiti
posti dal progetto gestionale presentato in sede  di  offerta,  salvo
modifiche espressamente  autorizzate  dal  concedente,  ad  eccezione
della parte di...»), tenuto conto che i limiti al  coinvolgimento  di
terzi diversi  dal  concessionario  nell'esecuzione  dell'opera  sono
quelli posti dalla normativa vigente  (con  particolare  riguardo  al
subappalto e  all'affidamento  ai  soci  della  societa'  di  scopo).
D'altra parte, diversamente la subconcessione si risolverebbe in  una
cessione del contratto vietata anche dallo stesso contratto  all'art.
3.3; 
    1.57. di rivedere le previsioni circa le  vicende  relative  allo
scioglimento    del    rapporto    concessorio,     tenendo     conto
dell'impostazione  adottata  dal  codice  vigente;  al  riguardo   si
segnala, a titolo esemplificativo, come i) la facolta' di risoluzione
automatica sia espressamente disciplinata dal comma 1 del citato art.
190, ii) la risoluzione per inadempimento (del concessionario  e  del
concedente) sia ora disciplinata, unitariamente, al successivo  comma
2, con rinvio alla disciplina civilistica e con l'obbligo peraltro di
inserire nell'articolato una clausola penale di predeterminazione del
danno; 
    1.58. con riferimento  alla  risoluzione  per  inadempimento  del
concessionario e del concedente, di cui all'art. 34, di  definire  in
modo puntuale le ipotesi comportanti  la  risoluzione  del  contratto
imputabile all'una o all'altra parte, adeguando il contratto a quanto
previsto dall'art. 190, comma 2, del codice, pena la  classificazione
on balance del contratto in ragione delle  regole  Eurostat,  laddove
non  viene  esplicitamente  indicato  l'indennizzo   a   favore   del
concedente, tra cui i costi per l'indizione di  una  nuova  procedura
concorsuale; 
    1.59. rispetto all'art. 38 sul «Monitoraggio» e in particolare al
suo comma 1, di integrare il  richiamo  all'art.  27,  comma  1,  del
contratto  relativo  alla  messa  a  disposizione   di   un   sistema
informativo  per  la  gestione  integrata  del  contratto,  che  deve
consentire di potere vigilare  in  tempo  reale  sul  rispetto  degli
obblighi contrattuali. Si rileva,  inoltre,  una  disciplina  carente
circa le competenze e il funzionamento della cabina di regia,  invece
necessaria; 
    1.60.  di  adeguare   l'art.   45   «Modalita'   di   risoluzione
alternativa, contenzioso e definizione delle controversie» alle norme
del  codice,  tenendo  anche  conto  della  disciplina  sul  collegio
consultivo tecnico di cui all'art. 215 del codice; 
    1.61. di rivedere la matrice dei rischi per  tenere  conto  delle
osservazioni che precedono; 
    1.62. affinche' il controllo  del  concedente,  anche  contabile,
sull'esecuzione  del  contratto  e  sul  permanere   della   corretta
allocazione dei rischi possa esplicarsi in  maniera  effettiva  -  di
inserire in bozza di  convenzione  l'obbligo  per  il  concessionario
della trasmissione di  un  periodico  resoconto  economico-gestionale
sull'esecuzione  del  medesimo.  Detto  resoconto  economico   potra'
mostrare  i  dati  consuntivi  confrontati  con   i   relativi   dati
preventivati nel PEF; pertanto,  appare  opportuno  che:  i)  i  dati
previsionali, principalmente quelli di conto economico, siano  quanto
piu' dettagliati possibile, con riferimento alla  loro  composizione,
alla loro effettiva inerenza al progetto ed  alla  metodologia  della
loro predisposizione (a titolo di esempio: quali principi contabili e
assunzioni saranno adottati per la ripartizione dei  costi  generali,
quale soggetto giuridico e organo di  controllo  contabile  dara'  un
eventuale parere sugli stessi); ii) i dati consuntivi  del  resoconto
economico  gestionale  dovranno  essere  predisposti  con  lo  stesso
livello di dettaglio, medesimi principi contabili e  dovranno  essere
riconducibili al progetto (i.e. inerenza) o  quantomeno  verificabili
per tutti gli anni della convenzione; 
  con riferimento al Piano economico-finanziario (PEF): 
    1.63. di rettificare la disomogeneita' presente  tra  il  computo
metrico e quanto indicato nel QE e nel PEF; 
    1.64. con riferimento alla voce «spese tecniche» presente nel PEF
e nel QE - considerato che da  una  parte  con  tale  espressione  e'
sovente  chiamato  il  computo  delle  spese   per   «Predisposizione
proposta, progettazione e costi gara» (cfr. ex  multis  relazione  al
PEF, pagina 4), dall'altra gli stessi  lavori  sono  in  taluni  casi
battezzati  come  «inclusivi  di  lavori  e  spese  tecniche»  -   di
verificare se si tratta di una duplicazione, o piuttosto  di  un  uso
disomogeneo le definizioni; 
    1.65.  di  valutare  la  congruita'  degli  importi   attualmente
allocati al terzo anno (cfr. PEF, foglio «Costruzione», riga n. 168),
conseguenti all'emissione del certificato di collaudo, al fine  della
migliore allocazione del rischio di costruzione sul concessionario; 
    1.66. di verificare che le esigenze di cassa  del  concessionario
siano coperte individuando la soluzione finanziaria che  presenta  il
minor  livello   di   oneri,   evitando,   pertanto,   di   aggravare
ulteriormente i costi del progetto; 
    1.67. di verificare, nell'ambito contrattuale e del PEF, tutte le
forme di contribuzione a carico della finanza pubblica, non  solo  in
ordine al conto termico e ai certificati bianchi, ma anche in  ordine
agli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili realizzati su edifici scolastici (art.  48-ter  del
decreto-legge n. 104  del  2020  e  alle  CER  (tariffa  incentivante
dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica n. 414/2023), tenendo conto  in  ogni  caso  del
limite del 50%  di  contribuzione  sull'investimento  previsto  dalle
regole Eurostat per la contabilizzazione off balance; 
    1.68.  di  effettuare  le  opportune  verifiche  con  riferimento
all'ammortamento presente nel PEF. Cio' in quanto la relazione al PEF
specifica che l'ammortamento delle opere e' realizzato in conformita'
alla disciplina civilistica e  fiscale  per  le  opere  gratuitamente
devolvibili, aggiungendo anche che «l'ammortamento e' stato calcolato
con il  metodo  delle  quote  variabili  in  linea  con  i  risultati
operativi della concessione», ma cio' non risulta dal piano,  ove  si
evince invece un ammortamento a quote  costanti  ad  eccezione  degli
ultimi due anni. Inoltre, nel PEF gli ammortamenti sono calcolati dal
terzo anno, quando dovrebbero essere, pur pro quota, determinati  dal
primo   anno,    con    un    lieve    impatto    sugli    indicatori
economico-finanziari; 
    1.69. con riferimento ai ricavi  da  contributi  CER,  di  meglio
specificare la natura delle prestazioni svolte a favore delle CER,  a
fronte dei ricavi ipotizzati nel PEF e di specificare se  il  rischio
connesso a tale  voce  di  ricavo  e'  da  intendersi  collocato  sul
concedente o sul concessionario, tenuto conto che  il  PEF  considera
tra i ricavi attesi anche i contributi da  autoconsumo  virtuale  dei
soggetti che aderiranno alle CER; 
    1.70. di verificare la discrasia derivante dal fatto che  i  dati
di input dichiarano un  margine  nullo  sulle  forniture  di  energia
elettrica e  gas,  quando  invece  emerge  nel  PEF  una  pur  minima
marginalita' nel conteggio degli stessi; 
    1.71. considerando anche l'avviso pubblico  e  la  procedura,  di
espungere dal PEF i costi ed i  connessi  canoni  per  interventi  in
opzione,  trattando  gli  eventuali   successivi   affidamenti   come
variazioni contrattuali (nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
189, comma 1, del codice e nei limiti di quanto previsto al  comma  6
del medesimo art. 189); 
    1.72. definita la questione dei servizi opzionali di  cui  sopra,
di verificare la conseguente riduzione dei canoni fino a ripristinare
il sostanziale allineamento dei Tassi di rendimento interno (TIR)  ai
tassi di attualizzazione come determinati nella proposta; 
    1.73. in materia di principi contabili, inoltre, di precisare  il
set di principi sulla base dei quali si redige il  PEF.  A  pagina  3
della relazione, infatti, la fattispecie non e' chiara;  si  richiede
sul punto una maggiore  precisione  nel  richiamo  alle  prescrizioni
normative contabili; 
    1.74.  di  effettuare  valutazioni  in  merito  alla  definizione
dell'additional risk premium, il cui  valore  e'  fissato  in  0.98%,
senza che siano evidenti i criteri di  calcolo  impiegati  nella  sua
individuazione; 
  ulteriori osservazioni: 
    1.75. rimane in ogni caso riservato all'ente concedente il potere
di  assumere  le  determinazioni  ritenute  necessarie,  avendo  come
finalita' ultima e preponderante  il  soddisfacimento  dell'interesse
pubblico, da  intendersi  come  equo  bilanciamento  tra  l'attivita'
oggetto dell'operazione e la correlata convenienza economica; 
    1.76. l'ente concedente e' tenuto a trasmettere, tramite  accesso
al portale sul monitoraggio dei contratti  di  partenariato  pubblico
privato messo a disposizione dalla Ragioneria generale  dello  Stato,
in  collaborazione  con  il  DIPE  (https://ppp.rgs.mef.gov.it/),  le
informazioni e i dati relativi al  contratto  qualora  stipulato,  ai
sensi di quanto disposto in  materia  dall'art.  175,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 36 del 2023,  ai  sensi  dell'art.  44,  comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  recante  «Proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni
urgenti in materia finanziaria.» convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonche' ai sensi  dell'art.  1,  comma
626, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022». 
2. Nella fase di approvazione delle  opere  dovra'  essere  acquisita
ogni autorizzazione eventualmente necessaria  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio. 
3. Le raccomandazioni e  le  osservazioni  riportate  nella  presente
delibera, qualora recepite, non  esonerano  l'ente  concedente  dalle
responsabilita' connesse  alla  procedura  in  partenariato  pubblico
privato e restano, dunque, in capo al medesimo le  valutazioni  e  le
decisioni in ordine al prosieguo della medesima. 
4. Si raccomanda che venga garantita la coerenza interna  degli  atti
modificati nell'adottare le raccomandazioni ed  osservazioni  di  cui
alla deliberazione del Comitato. 
5. Il Comune di Bologna  provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di
questo  Comitato,  la  conservazione  dei  documenti  relativi   alla
concessione in esame. 
 
                                        Il Vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli