IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 30 gennaio 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1°
gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche
pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di
sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 5, comma 2;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'», che, tra
l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato,
del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito NARS, e 8
maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante
«Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che, all'art. 1,
comma 1, lettera e), demanda a questo Comitato la definizione delle
linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che
esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica
utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2013, n. 549/2013, relativo al Sistema europeo dei conti
nazionali e regionali nell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78», di seguito anche «Codice», e, in particolare,
l'art. 174, comma 1, secondo cui «il partenariato pubblico-privato e'
un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti
caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o piu' operatori
economici privati e' instaurato un rapporto contrattuale di lungo
periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la
copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del
progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla
parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla
medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e
gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire
gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo
connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e'
allocato in capo al soggetto privato» e comma 3, secondo cui «il
partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le
figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto
di disponibilita', nonche' gli altri contratti stipulati dalla
pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano
i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela»;
Visto, altresi', l'art. 175, comma 3 del sopra citato decreto
legislativo n. 36 del 2023, che, tra l'altro, prevede «Nei casi di
progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con
contributo a carico dello Stato, per i quali non sia gia' previsto
che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a
sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato
pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di
importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai
fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS,
sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Il CIPESS
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' e disposizioni concernenti la struttura tecnica di
esperti a supporto del NARS e del DIPE»;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante
«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
Vista la richiesta del direttore generale del Comune di Bologna
prot. DIPE n. 13993 del 16 dicembre 2024, di iscrizione all'ordine
del giorno del CIPESS dell'espressione del parere per l'operazione in
partenariato pubblico privato, di seguito PPP, per la gestione
unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed
impiantistico comunale di Bologna, ai sensi del citato art. 175,
comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, con la relativa
documentazione;
Vista la nota, prot. DIPE n. 136 del 7 gennaio 2025 con cui il RUP
del Comune di Bologna ha specificato che la procedura non beneficia e
non prevede utilizzo di fondi PNRR;
Vista la nota prot. DIPE n. 662 del 21 gennaio 2025, con la quale
il sindaco del Comune di Bologna ha richiesto l'iscrizione all'ordine
del giorno del CIPESS dell'espressione del parere per l'operazione in
PPP, in relazione alla nota gia' inviata con prot. DIPE n. 13993 del
2024;
Vista la nota del Ministero della cultura prot. n. 2032 del 21
gennaio 2025, che ha richiesto l'evidenziazione nel parere del CIPESS
che «nella fase di approvazione delle opere resta sempre fermo
l'obbligo di acquisire ogni autorizzazione eventualmente necessaria
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei
beni culturali e del paesaggio»;
Visto il parere del NARS n. 1 del 29 gennaio 2025, con
raccomandazioni e osservazioni;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare,
che:
sotto il profilo tecnico-procedurale:
1. la competenza del CIPESS e' prevista dall'art. 175, comma 3,
del decreto legislativo n. 36 del 2023, pro tempore vigente;
2. con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante
«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e'
stato modificato l'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36
del 2023;
3. tale modifica non prevede piu' la manifestazione del parere
del CIPESS, sentito il NARS, ma solo l'espressione del parere del
NARS, previa valutazione del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
4. per l'espressione del parere sulla proposta di PPP in
questione, il Comitato ha applicato la normativa vigente al momento
della richiesta di parere da parte del Comune di Bologna (16 dicembre
2024), essendo stata la suddetta richiesta avanzata, acquisita agli
atti ed essendo stata conseguentemente avviata la relativa tempestiva
istruttoria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di
modifica (31 dicembre 2024), cio' per «il principio di economicita'
dei mezzi giuridici che impone la conservazione, ove possibile,
dell'attivita' gia' posta in essere», richiamato nella sentenza del
Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1097/2015;
5. sussistono i presupposti di cui all'art. 175, comma 3, del
decreto legislativo n. 36 del 2023, pro tempore vigente per
l'espressione del parere del CIPESS:
5.1. l'operazione oggetto di parere si configura come
operazione in PPP ai sensi di quanto previsto dall'art. 174 del
decreto legislativo n. 36 del 2023; realizzata attraverso la
procedura di finanza di progetto regolata ai sensi degli articoli 193
e seguenti del medesimo decreto legislativo;
5.2. l'operazione ha un valore complessivo stimato superiore
alla soglia dei 250 milioni di euro, considerando che il valore dei
servizi ammonta complessivamente a circa 436 milioni di euro;
5.3. e' presente un contributo pubblico a carico dello Stato,
attraverso incentivi in quota percentuale sulle spese sostenute a
scopo di efficientamento energetico (cosiddetto «Conto termico»,
erogato dal Gestore servizi energetici, di seguito GSE);
5.4. il CIPESS non si e' precedentemente espresso sul
medesimo progetto;
6. con propria delibera n. 439053/2023 del 27 giugno 2023, il
Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 193, comma 11, del decreto
legislativo n. 36 del 2023, ha dato approvazione agli indirizzi
finalizzati all'avvio delle procedure di partenariato
pubblico-privato di cui al medesimo art. 193 per la gestione
unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed
impiantistico comunale e ha disposto la pubblicazione di un avviso
pubblico esplorativo volto alla sollecitazione di proposte di
iniziativa privata;
7. con determinazione dirigenziale del 14 novembre 2023 (PG.
760124/2024) il Comune di Bologna ha approvato lo schema di avviso
per la presentazione di manifestazioni di interesse per un PPP di cui
all'art. 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per la gestione
unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed
impiantistico comunale. L'avviso della procedura e i suoi allegati
sono stati pubblicati, a far data dal 15 novembre 2023, nella sezione
amministrazione trasparente, sezione «Bandi e Gare-Avvisi
Pubblici-Individuazione soggetti Operatori Economici» del Comune di
Bologna, all'albo pretorio, nonche' nella piattaforma Sistema
acquisti telematici Emilia-Romagna, di seguito SATER;
8. il progetto si inserisce in un contesto di rilevanza strategica
per la citta', che mira a raggiungere gli obiettivi di neutralita'
climatica entro il 2030, di sostenibilita' ambientale e di risparmio
energetico, nell'ambito del progetto Bologna Missione Clima;
migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione del patrimonio
pubblico; promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio;
6. tra le proposte pervenute a seguito della pubblicazione
dell'avviso esplorativo il Comune di Bologna ha individuato la
proposta del raggruppamento temporaneo di imprese tra il «Consorzio
Innova societa' cooperativa» e «Enel X Italia S.r.l» come
maggiormente corrispondente alle esigenze dell'amministrazione;
7. la proposta prevede una durata della concessione di quindici
anni, inclusi i tempi legati alle attivita' di progettazione,
costruzione e gestione;
8. il decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede l'espressione del
parere CIPESS sentito il NARS;
9. il NARS, con parere del 29 gennaio 2025, n. 1, ritenendo di
adottare il parere sulla base della normativa vigente nel momento in
cui la richiesta di parere al CIPESS e' stata avanzata (16 dicembre
2024) ed acquisita agli atti e conseguentemente avviata la relativa
tempestiva istruttoria, ha formulato alcune osservazioni e
raccomandazioni che suggeriscono, tra l'altro, di:
considerare che l'operazione ha un'articolazione particolarmente
complessa e presenta una natura mista, avendo ad oggetto -
nell'ambito del rapporto concessorio - anche elementi e servizi
riconducibili al contratto di rendimento energetico «EPC» di cui
all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
concernente l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, e all'art. 200 del Codice e conseguentemente di allineare
la disciplina contrattuale con quella prevista dalle regole Eurostat,
con riferimento all'allocazione dei rischi, ai fini della
classificazione off-balance dell'operazione;
di espungere dal PEF i costi ed i connessi canoni per interventi
in opzione, considerando anche l'avviso pubblico e la procedura,
trattando gli eventuali successivi affidamenti come variazioni
contrattuali (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 189, comma 1,
del Codice e nei limiti di quanto previsto al comma 6 del medesimo
art. 189);
adottare, con riferimento alla penale relativa al mancato
raggiungimento dei risparmi minimi garantiti, nel rispetto del
principio «zero risparmi = zero canone», la formulazione prevista dal
«Capitolato tecnico EPC» annesso al «Contratto standard EPC»,
approvato con delibera ANAC n. 349/2024, prevedendo una penale che
comporti la «decurtazione automatica del canone relativo al servizio
di prestazione energetica dovuto dall'ente concedente nella stessa
misura della percentuale del mancato risparmio energetico garantito»;
verificare, nell'ambito contrattuale e del PEF, tutte le forme di
contribuzione a carico della finanza pubblica, non solo in ordine al
conto termico e ai certificati bianchi, ma anche in ordine agli
incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili realizzati su edifici scolastici (art. 48-ter del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) e alle CER (tariffa incentivante
dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica n. 414/2023), tenendo conto in ogni caso del
limite del 50% di contribuzione sull'investimento previsto dalle
regole Eurostat per la contabilizzazione off balance;
Sotto l'aspetto progettuale, l'operazione include:
1. riqualificazione energetica di edifici: trasformazione in
edifici ad emissioni energetiche quasi nulle (NZEB), interventi su
isolamento, impianti di climatizzazione e illuminazione;
2. installazione di impianti fotovoltaici: potenza complessiva di
11.641 kWp, creazione di Comunita' energetiche rinnovabili (CER);
3. interventi su impianti a rete (illuminazione pubblica,
semaforici, videosorveglianza e infrastrutture sportive);
4. sistema di gestione immobiliare integrata: uso di piattaforme
informatiche avanzate per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei
servizi.
Sotto l'aspetto dei servizi, l'operazione prevede:
1. gestione energetica e manutentiva degli immobili e relativi
impianti;
2. gestione energetica e manutentiva degli impianti a rete e del
Tunnel Ravone;
3. servizi accessori (vigilanza degli immobili, gestione,
presidio e pulizia dei bagni).
Sotto l'aspetto economico-finanziario:
1. Le principali caratteristiche del progetto e della concessione
in esame comprendono i seguenti costi:
1.1 l'importo totale stimato nella fase di costruzione e' pari
a circa 101,5 milioni di euro (IVA esclusa) per un costo complessivo
di investimento di circa 122,8 milioni di euro (IVA compresa);
1.2 tra le principali voci di costo si rilevano i costi per
lavori e per l'attivita' di progettazione pari a circa 94,4 milioni
di euro, le spese tecniche, pari a circa 2,1 milioni di euro e gli
oneri connessi alle performance bond, per un importo pari a circa 326
mila euro. In particolare, tale macrocategoria di costi, il cui
valore complessivo e' pari a circa 97 milioni di euro, e' cosi'
articolata:
1.2.1 trasformazione in edifici NZEB per 22,46 milioni di
euro;
1.2.2 riqualificazione energetica e tecnologica illuminazione
pubblica per 18,38 milioni di euro;
1.2.3 riqualificazione energetica e sicurezza degli edifici
pubblici per 34,18 milioni di euro;
1.2.4 realizzazione impianto fotovoltaico per 18 milioni di
euro;
1.2.5 riqualificazione impianti accessori (bagni pubblici,
fontanelle, etc.) per 0,16 milioni di euro;
1.2.6 predisposizione della proposta, piattaforma e
realizzazione anagrafica impianti per 3,85 milioni di euro;
2. le fonti di copertura per 122,8 milioni di euro sono cosi'
suddivise:
2.1. contributo pubblico pari a circa 42,8 milioni di euro,
pari a circa il 42% del fabbisogno finanziario, cosi' suddiviso:
18 milioni di euro erogato dal concedente Comune di Bologna
in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
24,8 milioni di euro netti proveniente dal «Conto termico»,
erogato dal Gestore servizi energetici (GSE), corrispondente ad una
erogazione lorda di 26,1 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro
retrocessi al concedente (pari al 5% del totale contributo da conto
termico).
2.2. Capitale proprio (Equity) pari a circa 20,5 milioni di
euro;
2.3. Finanziamento principale (Debito senior) pari a circa 38,2
milioni di euro;
2.4. Finanziamento IVA (Vat facility) pari a circa 21,3 milioni
di euro.
3. il corrispettivo riconosciuto al proponente in relazione alle
obbligazioni assunte nel contratto di concessione si compone di:
3.1 canone servizio energia integrato;
3.2 canone servizio manutenzione edilizia e affini;
3.3 canone servizio manutenzione impianti tecnologici;
3.4 canone servizio gestione e manutenzione bagni pubblici;
3.5 canone servizio gestione e manutenzione sistemi di allarme
e vigilanza;
3.6 canone servizio gestione e manutenzione pubblica
illuminazione e impianti semaforici;
3.7 canone servizio gestione e manutenzione impianti
videosorveglianza;
3.8 canone servizio gestione e manutenzione altri oggetti;
3.9 canone disponibilita' investimenti;
3.10 ricavi da produzione fotovoltaico e incentivo CER;
3.11 ricavi da utenza per bagni pubblici;
3.12 ricavi da certificati bianchi (o titoli di efficienza
energetica, TEE).
4. Il PEF presenta i seguenti indicatori rappresentativi
dell'equilibrio economico finanziario:
4.1 WACC medio pari al 5,70%;
4.2 TIR di progetto pari al 5,96%;
4.3 VAN di progetto di circa 868.000 euro;
4.4 TIR azionista pari al 6,61%;
4.5 VAN azionista pari a 0.
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79,
recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota DIPE prot. n. 1215 del 30 gennaio 2025, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di
seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato,
contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella
presente delibera;
Considerato quanto descritto in premessa e quanto riportato nel
citato parere NARS n. 1/2025, con riferimento alla valutazione della
proposta di PPP per la gestione unificata dei servizi di manutenzione
del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale di Bologna;
Ritenuto di dover effettuare specifiche raccomandazioni ed
osservazioni al fine di permettere all'ente concedente di completare
la propria valutazione di convenienza e fattibilita' della proposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato
nominato Segretario del CIPESS, e gli e' stata assegnata, tra le
altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica
economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti
pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo
sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato
pubblico-privato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato e'
presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso
di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto dal Ministro
dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente di
questo stesso Comitato»;
Considerato che il testo della delibera approvata nella presente
seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del
CIPESS sara' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per
le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla
sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Su proposta del sindaco del Comune di Bologna;
Considerato il dibattito svolto in seduta;
Esprime parere:
1. Ai sensi dell'art. 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del
2023, sulla proposta descritta nelle premesse, relativa
all'operazione in partenariato pubblico-privato per la gestione
unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio ed
impiantistico comunale di Bologna, con le raccomandazioni e
osservazioni di cui al parere NARS n. 1/2025, che il Comitato fa
proprie, e raccomanda all'ente concedente:
con riferimento al Progetto di fattibilita' tecnico-economica
(PFTE)
1.1 che il progetto sia preliminarmente assoggettato alla
verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice e redatto con riferimento
ai contenuti minimi di cui all'allegato I.7 del medesimo codice,
ferme restando eventuali ulteriori indicazioni in merito alle
caratteristiche, ai requisiti e agli elaborati progettuali fornite
dall'amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice
stesso;
1.2 di valutare con maggiore precisione, gia' nella presente
fase, gli adempimenti procedurali da espletare per la progettazione,
l'esecuzione e la messa in esercizio delle opere previste nel
progetto di fattibilita';
1.3 di porre in essere tempestivamente tutte le attivita'
procedurali e operative finalizzate all'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, valutando la possibilita' di indire, prima
dell'eventuale approvazione del progetto di fattibilita', una
conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 38 del Codice;
1.4 di progettare con un maggior grado di dettaglio le singole
parti dell'opera, chiarendo alcuni aspetti e garantendo, al tempo
stesso, la coerenza tra tutti i documenti costitutivi della proposta;
1.5 di verificare:
a. la sussistenza, o meno, del vincolo di cui all'art. 12 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) per gli edifici «CDE 858-860» (Scuola primaria «Mario
Longhena» e relativa palestra) e «CDE 305» (Polizia municipale -
Servizi territoriali quartiere Navile), posto che, al riguardo, si
rileva una discrasia tra il «Quadro sinottico» accluso all'allegato
«Uno» all'avviso pubblico e le corrispondenti relazioni tecniche
degli impianti fotovoltaici;
b. la potenza nominale complessiva degli impianti fotovoltaici
di progetto, posto che, al riguardo, si rileva una discrasia tra il
quadro sinottico del 20 maggio 2024 (elaborato dal proponente in sede
di chiarimenti resi al RUP) e la relazione illustrativa degli
interventi di realizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici;
c. la necessita', o meno, di procedere alla verifica di
assoggettabilita' alla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale di competenza regionale degli impianti fotovoltaici di
progetto, accertando sia l'idoneita', ai sensi dell'art. 47, comma
11-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune.», convertito, con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle
aree di installazione dei suddetti impianti, sia il rispetto delle
soglie di potenza di cui al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181
recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese,
la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il
sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di
ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con
modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
d. la categoria catastale degli istituti scolastici oggetto
degli interventi di efficientamento energetico con standard «NZEB»,
posto che, ai sensi della «Relazione illustrativa edifici NZEB» (cfr.
pagina 1), la proposta e' stata redatta «sulla base dell'ipotesi che
ciascuno degli edifici selezionati, [...], sia registrato al catasto
edilizio del settore B/5» e che, in caso di mancata evidenza delle
visure catastali atte a dimostrare la categoria sopra citata, «il
concessionario si riservera' di riparametrare la selezione degli
edifici NZEB»;
e. relativamente agli interventi previsti per gli impianti di
illuminazione dei campi sportivi rientranti nel perimetro
dell'operazione, eventuali interferenze con i contratti di
concessione stipulati dall'amministrazione con le societa' sportive
affidatarie della gestione e manutenzione dei suddetti campi
sportivi, al fine di rimuovere ogni elemento di potenziale incertezza
sia in fase di progettazione che in fase di gestione;
1.6 di acquisire tutti i necessari elementi di dimensionamento
preliminare (strutturali, geotecnici e impiantistici) di natura
quantitativa, al fine di verificare le scelte progettuali operate
dalla proposta e garantire sia il coerente sviluppo del successivo
livello di progettazione, sia la coerenza delle previsioni di stima
economica dell'opera;
1.7 di acquisire le «analisi prezzi» per tutte le voci di «Nuovo
prezzo» (NP) considerate nel computo metrico estimativo, corredate
dall'evidenza documentale delle corrispondenti indagini di mercato
effettuate dal proponente, in modo tale da consentire la verifica di
congruita' dei prezzi unitari adottati;
1.8 di sviluppare il calcolo dei corrispettivi previsti per le
attivita' professionali (c.d. «spese tecniche») di cui alle voci da
«u4.1» a «u4.5» del Quadro economico (QE), allegandoli alla
documentazione della proposta;
1.9 di verificare l'applicabilita' della norma (art. 4, comma
12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155 recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1985, n. 65
recante disposizioni in materia di finanza pubblica») citata nel
quadro economico ai fini dell'applicazione dello sconto del 20% sui
corrispettivi suindicati, ricalcolando, di conseguenza, i relativi
importi;
1.10 di inserire nel quadro economico gli oneri per la verifica
del PFTE e del successivo livello di progettazione (Progetto
esecutivo) ai sensi dell'art. 42 del Codice;
1.11 di risolvere la discrasia presente nella documentazione, in
merito agli investimenti, tra gli importi inseriti nel quadro
economico e nel piano economico-finanziario, di seguito PEF, da un
lato, e gli importi inseriti nei computi metrici estimativi,
dall'altro lato;
1.12 con riferimento agli interventi di riqualificazione
energetica degli immobili, di acquisire, per ogni sistema
edificio-impianto analizzato in proposta, maggiori dettagli sul
calcolo dei benefici energetici attesi per ogni intervento di
progetto (con riferimento, ad esempio, al contributo fornito dalla
coibentazione delle pareti verticali e del sottotetto, alla
sostituzione dei serramenti, etc.), associando ad ogni misura uno
specifico obiettivo di risparmio energetico anche attraverso un
esplicito richiamo ad eventuali allegati;
1.13 di adottare, ove possibile, il contratto «tipo» introdotto
con la delibera ANAC n. 349 del 17 luglio 2024;
1.14 in relazione alle diagnosi energetiche rese disponibili
dall'ente concedente e allegate all'avviso pubblico, di individuare,
nel caso in cui si intenda dare corso alla successiva fase di gara,
modelli energetici-matematici idonei a superare le criticita'
rimesse, in sede della esperita procedura di manifestazione di
interesse, al «know how» e alla «expertise aziendale» del proponente.
Si ricorda che nella citata delibera ANAC n. 349 del 2024 il livello
di risparmio garantito normalizzato nel corso della durata
dell'Energy performance contract, di seguito EPC, deve essere pari (o
superiore) alla somma dei valori attuali (a) dei canoni per il
servizio di prestazione energetica da erogare e (b) di qualsiasi
importo di finanziamento pubblico, come indicato nel PEF. Cio' con
riguardo esclusivamente agli interventi in efficientamento energetico
e non anche a tutte quelle misure non produttive di efficientamento
energetico o volte alla creazione di fonti alternative di energia
come il fotovoltaico;
1.15 di acquisire una dettagliata analisi sulla risoluzione dei
ponti termici, sia al fine di evitare il rischio di una errata
valutazione degli interventi e, quindi, dei risparmi energetici
attesi, sia al fine di verificare l'effettiva riduzione dei consumi
energetici a parita' di condizioni ambientali;
1.16 di eseguire, gia' in sede di progetto di fattibilita', ai
sensi dell'art. 6, comma 3, dell'allegato I.7 del Codice, adeguate
analisi ed indagini sia sullo stato manutentivo e la classe di
reazione al fuoco delle coperture degli edifici deputate
all'installazione dei moduli fotovoltaici (prevedendo, in caso di
necessita', l'applicazione di un ulteriore strato incombustibile) sia
sulla verifica di idoneita' statica dei sostegni (torri faro e pali
conici) degli impianti di illuminazione dei campi sportivi, la cui
sostituzione risulta economicamente molto onerosa e, pertanto,
dovrebbe essere adeguatamente supportata da evidenze di calcolo;
1.17 di verificare attentamente lo stato dei luoghi, posto che il
proponente e' tenuto ad effettuare tutte le indagini necessarie dal
punto di vista tecnico al fine di evitare il rischio di successive
difficolta' di esecuzione;
1.18 di risolvere la discrasia relativa al numero di veicoli
elettrici offerti al concedente per l'intera durata dell'operazione,
posto che la relazione generale (cfr. pag. 140) indica numero sette
veicoli, mentre la relazione di sintesi (cfr. pagina 33) indica
numero cinque veicoli;
1.19 di adottare, ai fini della successiva fase di gara,
specifiche tecniche di materiali, prodotti e forniture conformi
all'allegato II.5 del Codice, evitando di menzionare - salvo adeguata
motivazione - prodotti forniti da un operatore economico specifico o
di fare riferimento a marchi e brevetti;
1.20 con riferimento all'istituzione delle sette Comunita'
energetiche rinnovabili, di seguito CER, previste nel progetto di
fattibilita' (e invece non menzionata nella bozza di convenzione), di
acquisire maggiori dettagli in merito alla loro localizzazione e al
contratto di servizio da attivare tra il proponente e i membri delle
CER;
con riferimento alla bozza di convenzione e relativi allegati:
1.21 di integrare la bozza di convenzione (di seguito anche
«Contratto») alla luce delle carenze di seguito riportate:
a) per la parte che disciplina il servizio EPC, il contratto
non richiama l'art. 200 del Codice e non contiene gli elementi minimi
indicati nell'allegato 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 per
la qualificazione come contratto di rendimento energetico; inoltre,
la disciplina contrattuale non risulta allineata con quella prevista
dalle regole Eurostat per gli EPC;
b) sempre con riguardo alle parti che disciplinano il servizio
EPC, mancano nel contratto i seguenti elementi informativi:
un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da
applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure
previste dal contratto;
l'indicazione sulla necessaria connessione tra la
determinazione dei ricavi di gestione (il canone al netto della
fornitura dei vettori energetici, comprensivo quindi dei costi
operativi e dell'ammortamento dell'investimento in efficientamento
energetico) e il livello di risparmio energetico che verra'
assicurato dalle misure di efficientamento;
la regolamentazione dei benefici provenienti da performance
di risparmio energetico oltre l'obiettivo garantito, la c.d. over
perfomance, da prevedere in coerenza con le regole Eurostat;
l'indicazione chiara delle tempistiche del monitoraggio
(coerenti con le indicazioni all'uopo presenti nella relazione
generale del progetto di gestione) e dei tempi e delle modalita' di
rientro delle mancate performance energetiche: si sottolinea che, ai
fini delle regole Eurostat, il monitoraggio deve essere effettuato
almeno con cadenza annuale e il rientro dal deficit di risparmio (che
comporta l'automatica decurtazione del canone) deve avvenire entro un
anno. L'indicazione di tempistiche predefinite per il rientro
rappresenta una garanzia di mantenimento della performance energetica
non secondaria per Eurostat, la cui mancata previsione e' motivo di
registrazione on balance.
1.22 di precisare in premessa l'ammontare dell'investimento,
ripartito in costi di progettazione e costi di costruzione, anche al
netto del contributo pubblico complessivo in conto capitale, la
durata della concessione, con specificazione separata della durata
stimata per la fase di realizzazione degli assets e fase di gestione
e manutenzione successiva, e l'importo dei corrispettivi quali canone
dalla P.A.;
1.23 di procedere a una revisione complessiva del contratto e in
generale della proposta, al fine di rendere coerenti i richiami tra i
vari documenti e di correggere, oltre al «titolo» della bozza di
convenzione (che non dovra' fare riferimento all'avviso pubblico
bensi' all'oggetto del contratto), i numerosi richiami interni errati
(es.: al numero 11 delle premesse nessuno degli articoli richiamati
21, 28, 29 e 30 fa riferimento a corrispettivi; all'art. 9 il
richiamo errato agli articoli 28, 29 e 30), rilevandosi, altresi',
l'utilizzo di molteplici termini ed espressioni con la lettera
maiuscola, senza che gli stessi trovino corrispondenza nelle
definizioni dell'allegato 2. Inoltre, affinche' non risulti incerta
la portata delle clausole negoziali, si raccomanda di implementare le
definizioni introducendo quelle mancanti o, in alternativa, meglio
circoscrivere la portata delle disposizioni contrattuali senza il
richiamo a locuzioni sintetiche;
1.24 con riguardo all'oggetto del contratto disciplinato all'art.
4, di accompagnare la descrizione degli ambiti dell'operazione con lo
specifico rinvio agli allegati che contengono la puntuale disciplina
degli stessi in modo da rendere definito e preciso l'oggetto delle
prestazioni contrattuali (cio' vale anche per la declinazione dei
servizi di cui agli articoli 23 e seguenti del contratto); solo in
tal modo puo' ritenersi sufficiente il richiamo in via
esemplificativa ad alcune prestazioni ritenute maggiormente
rappresentative (es.: manutenzioni civili e oggetto della gestione
per l'ambito immobiliare di cui alla lettera A); sempre ai fini di
una descrizione puntuale degli ambiti dell'operazione, di verificare
e, se necessario, implementare il contratto, rispetto all'ambito CER,
presente nella documentazione tecnica ed economica della proposta ma
non menzionato nel contratto medesimo;
1.25 di evitare, in generale, l'utilizzo di espressioni che
possono dare adito a dubbi interpretativi, come il richiamo a «gli
interventi di upgrade tecnologico richiesti dal concedente, non
necessari a garantire la funzionalita' del servizio» per delineare le
prestazioni escluse dal canone per l'ambito immobiliare di cui alla
lettera A, in cui l'individuazione degli interventi «non necessari a
garantire la funzionalita' del servizio» puo' risultare poco agevole.
Contribuiscono a rendere incerto l'oggetto del contratto i costanti
richiami alle manutenzioni con lettera minuscola (cio' vale anche per
gli articoli 23 e seguenti che disciplinano i servizi), senza quindi
una corrispondenza con le definizioni delle diverse forme di
manutenzione contemplate nell'allegato 2 (o addirittura con rinvio a
una generica e indeterminata «definizione» come per il servizio di
EPC: vedi pag. 9; o all'«implementazione delle apparecchiature e dei
sistemi di seguito indicati» nell'ambito delle prestazioni di cui
alla lettera D senza che segua l'elencazione: vedi pag. 12) e
introducendo concetti - quale la manutenzione civile - che non
trovano corrispondenza nelle definizioni dell'allegato 2; per altro
verso, l'impegno del concessionario a svolgere le sole «Manutenzione
ordinaria» e «Manutenzione straordinaria» (vedi art. 4, comma 7)
risulta limitativo;
1.26 di verificare, all'art. 4, a proposito di servizi e
prestazioni opzionali (ambito di cui alla lettera F), la previsione
di un accantonamento annuale di un importo pari a 500.000 euro
destinato alla realizzazione e gestione delle prestazioni opzionali
(«quota A») nei limiti stabiliti dall'art. 189 del Codice (che
sembra, oltretutto, identificare un'obbligazione piuttosto che
l'oggetto del contratto), tenuto conto che tale previsione richiama
la disciplina sulle modifiche contrattuali e appare quindi anomala la
previsione di un accantonamento «anticipato» sul canone di cui
all'art. 26.1 considerati gli effetti sul PEF. L'anomalia si
riscontra anche per la previsione di cui alla quota B e la quota C,
non riportati numericamente in convenzione, ma presenti nel PEF.
Inoltre, la previsione di un accantonamento annuale contrasta con la
garanzia dell'equilibrio economico finanziario del PEF e con la
corretta allocazione dei rischi;
1.27 con riferimento all'art. 4, comma 15, di chiarire che la
possibilita' di affidare al concessionario, successivamente alla
sottoscrizione del contratto, attivita' di sviluppo e gestione di
impianti pubblicitari installati sugli impianti di illuminazione
pubblica potra' avvenire nel rispetto dell'art. 189 del Codice;
1.28 di chiarire se il comma 2 dell'art. 4 del contratto si
riferisca (anche) alle prestazioni opzionali di cui al comma 1,
lettera f), del medesimo articolo (che, in base alla stessa lettera
f), sono soggette ai limiti di cui all'art. 189 del codice) e
comunque di integrare l'articolato in modo da conferirne certezza
applicativa, tenuto conto del fatto che, da un lato, deve esserci
certezza rispetto alle fattispecie alle quali deve essere applicato
l'art. 189 del Codice e che, dall'altro lato, l'eventuale variazione
dinamica del perimetro potrebbe, nella prospettazione del proponente,
dare accesso alla procedura di riequilibrio del PEF. Si rileva, sul
punto, come l'art. 4, richiamato al successivo art. 19, non definisca
i limiti quantitativi e qualitativi del perimetro variabile (di cui
oltretutto manca la definizione), per cui risulta incerta
l'individuazione della variazione dinamica del perimetro contrattuale
che non dovrebbe costituire, nelle intenzioni del proponente,
modifica del contratto ai sensi dell'art. 189 del Codice;
1.29 rispetto alla durata ed efficacia (cfr. art. 5): a) di
eliminare dal comma 1 le parole «e, comunque, una durata tale da
consentie il rispetto delle previsioni di cui all'art. 178 del
Codice», che introducono un elemento di incertezza nella definizione
della durata del contratto, che e' invece determinata ex art. 178 del
codice; b) di specificare in convenzione la durata delle singole fasi
che caratterizzano la concessione. Inoltre, in relazione al comma 3
va specificato che la durata del contratto puo' essere oggetto di
variazione in corso di esecuzione solo in presenza di eventi
straordinari, sopravvenuti ed eccezionali, tali da incidere
significativamente sull'equilibrio economico finanziario ai sensi
dell'art. 192 del Codice. In ogni caso, deve trattarsi di eventi
straordinari individuati a monte nel contratto stesso;
1.30 ai fini di una corretta allocazione del rischio
amministrativo, con riferimento alle autorizzazioni (cfr. art. 8), di
predisporre un allegato alla bozza di convenzione all'interno del
quale sia individuata con precisione l'attivita' di competenza
dell'una e dell'altra parte del rapporto concessorio, cio' in quanto
la convenzione pone in capo indistintamente al concedente e al
concessionario le attivita' necessarie al rilascio e/o
all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione,
costruzione e messa in esercizio dell'opera, come indicate nel
progetto di fattibilita' tecnica-economica, senza una chiara
ripartizione di competenza;
1.31 rispetto a «Obblighi e attivita' del concedente» (cfr. art.
9), di correggere i richiami nei commi 1, 2 e 3 agli articoli 28, 29
e 30 (che non prevedono il pagamento di somme) e il richiamo alla
«revoca» (ora recesso, ai sensi dell'art. 190 del codice) contenuto
al comma 3, lettera d) e di precisare che il riconoscimento al
concessionario della «possibilita' di realizzare, a propria cura e
spese, previo accordo con il concedente stesso, ulteriori interventi
per l'intera durata della concessione, oltre quelli previsti nel
progetto esecutivo, al fine di migliorare l'efficienza energetica
degli impianti oggetto della concessione, anche in relazione a tutte
le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul
mercato» (lett. j) deve rispettare i termini di cui all'art. 189 del
Codice;
1.32. con riguardo a «Dichiarazioni, obblighi e attivita' del
concessionario» (cfr. art. 10), di chiarire l'impegno, al comma 4, di
«redigere il progetto di fattibilita', approvato dal concedente e
condiviso dal concessionario in sede di gara», considerato che il
PFTE e' posto a base di gara;
1.33. di rivedere quanto riportato nell'art. 9, nei punti c) e
d), precisando che l'eventuale riequilibrio puo' avvenire solo in
presenza di un'incidenza significativa sul piano;
1.34. di conformare il testo convenzionale alla previsione
dell'art. 194 del codice, che prevede la costituzione obbligatoria
della societa' di scopo per contratti di importo superiore alla
soglia comunitaria, disciplinando anche la sostituzione dei soci
della societa' di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto,
perdano i requisiti di qualificazione;
1.35. per una corretta definizione del rischio di progettazione e
di costruzione: i) di richiamare all'art. 14, comma 1, in modo
puntuale gli allegati che costituiscono il piano di presa in consegna
e di chiarire le condizioni che possono essere causa di riequilibrio;
si rileva in proposito come il «mancato rispetto del piano di presa
in consegna e il superamento della quota di tolleranza» possa
costituire causa di riequilibrio del PEF - ai sensi dell'art. 192 del
codice - soltanto ove rilevi come evento sopravvenuto straordinario e
imprevedibile, purche' non imputabile al concessionario, e si possa
motivare la significativa incidenza in alterazione dell'equilibrio
del PEF; ii) di eliminare il comma 3 dell'art. 14 in quanto
ripetitivo della prima parte del comma 6; iii) di correggere il
richiamo all'art. 14.1. contenuto nel comma 7 dell'art. 14, posto che
in quell'articolo non viene disciplina la diagnosi energetica
(prevista all'art. 14.2); iv) di indicare espressamente i «punti ad
esso applicabili del decreto legislativo n. 36/2023» nell'art. 14.1.1
e 14.2.1; v) di esplicitare il risparmio minimo garantito rispetto
alle prestazioni riferibili all'EPC; vi) rispetto all'art. 14, comma
4, di tenere distinte le ipotesi di modifiche/adeguamenti richiesti
dall'ente concedente in sede di approvazione del progetto esecutivo e
funzionali all'approvazione stessa, rispetto alle modifiche
contrattuali di cui all'art. 189 del codice; per una corretta
allocazione del rischio di costruzione, di chiarire, all'art. 20,
comma 7, che l'eventuale proroga del termine di ultimazione dei
lavori non comporta una dilazione della durata contrattuale. Inoltre,
in merito alla sospensione dell'esecuzione del contratto
relativamente ai lavori, di cui allo stesso art. 20, si precisa, ai
fini della contabilizzazione off balance dell'operazione, che, come
previsto dal paragrafo 6.1.3 della Guida EPEC-Eurostat per gli EPC:
i) deve essere individuato un numero definito di eventi straordinari
ed eccezionali che giustificano la sospensione in parola, nonche' le
ragioni di pubblico interesse o di necessita' che sottostanno alla
richiesta di sospensione da parte del RUP, ii) il contratto deve
anche recare la specificazione delle modalita' di compensazione della
sospensione, trattandosi di circostanza non imputabile alle parti,
neppure al concessionario e, in ogni caso, iii) l'importo della
compensazione, ove dovuta, dovra' essere nettizzato di quanto
recuperato dall'operatore economico attraverso gli indennizzi
assicurativi (full risk);
1.36. di chiarire all'art. 21 del contratto la natura del
contributo, le modalita' e le tempistiche di corresponsione del
medesimo e di procedere alle opportune verifiche/ rettifiche con
riferimento all'art. 21.1, tenuto conto che, nell'ambito delle fonti
di copertura, il PEF prevede un contributo pubblico in conto impianti
pari a 42,8 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro erogati dal
concedente in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici e
24,8 milioni di euro relativi al conto termico ed erogati dal Gestore
servizi energetici (GSE) in relazione agli interventi di
efficientamento energetico;
1.37. con riguardo a «Decurtazioni e penali per ritardi in fase
di progettazione e di costruzione» (art. 22), di valutare le
previsioni del contratto alla luce della regola secondo cui, per
un'effettiva assunzione del rischio operativo, decurtazioni del
canone e penali devono poter incidere significativamente sui ricavi e
profitti dell'operatore economico (ad es., a fronte dei ricavi attesi
nel caso di specie, una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo
in fase di progettazione appare eccessivamente bassa). Si rileva
inoltre che il comma 1 dell'art. 22 richiama un inesistente comma 8 e
che, in relazione al comma 7 dell'art. 14, una restituzione degli
importi delle penali comminate nel caso in cui il concessionario
recuperi i ritardi maturati non appare coerente con la necessita' di
un rigoroso rispetto di quanto previsto negli atti contrattuali, in
quanto trattasi comunque di un mancato raggiungimento di un obiettivo
temporale;
1.38. di integrare gli articoli 9 e 10 del contratto con
l'indicazione esplicita e completa (per ciascun ambito di servizio)
dei risparmi energetici garantiti, sia in termini di TEP/anno
(tonnellate di petrolio equivalenti annue) sia in termini di
kWh/anno, in modo da rendere effettiva l'allocazione del rischio
operativo sul concessionario non lasciando residuare dubbi
interpretativi o lacune;
1.39. di procedere a una formulazione piu' analitica dell'art. 25
sugli interventi e reperibilita', con riferimento alla programmazione
degli interventi a «breve», «medio», e «lungo» termine, atteso che la
genericita' delle espressioni usate potrebbe causare incertezze
applicative;
1.40. di riportare nel contratto, all'art. 26.1, i canoni
indicati nell'ambito del PEF e nel documento «Sistema di
remunerazione dei servizi, canoni, prezzi dei vettori energetici»,
mantenendo distinta, anche nell'ambito contrattuale, la remunerazione
degli interventi in efficientamento energetico rispetto alla
remunerazione di tutte gli altri interventi, in quanto tali elementi
sono soggetti a criteri di monitoraggio delle performance differenti,
tenendo conto anche delle differenti modalita' di determinazione
delle penali;
1.41. di valutare una modalita' alternativa per l'adeguamento dei
canoni per i servizi di manutenzione «CMi» e «CMip» di cui ai
paragrafi 1.2.2 e 2.1.2.2 del documento «Sistema di remunerazione dei
servizi, canoni, prezzi dei vettori energetici», adottando, per la
loro revisione trimestrale, un coefficiente di adeguamento ponderato
in base all'incidenza della manodopera e dei materiali sui costi di
manutenzione, in luogo dell'indicizzazione alle variazioni del costo
dei beni di consumo di cui all'indice ISTAT FOI (indice generale
senza tabacchi);
1.42. di determinare inequivocabilmente, nell'ambito dell'art.
26.1 del contratto, il canone in funzione del raggiungimento degli
obiettivi di risparmio energetico minimo garantito e del livello
obiettivo degli indicatori di performance;
1.43. di specificare che il momento a partire dal quale il canone
deve essere erogato coincide con l'effettiva disponibilita' degli
asset e che, pertanto, il canone riferito all'efficientamento
energetico dovra' essere erogato a partire dal positivo collaudo
dell'asset oggetto di efficientamento, in linea con le regole
Eurostat sull'EPC ai fini della classificazione off balance e con
quanto indicato dal Codice all'art. 177, comma 4;
1.44. di rettificare quanto riportato al comma 5 dell'art. 26.1
del contratto, precisando che per tutti gli asset remunerati sulla
base della performance energetica, il canone va decurtato
automaticamente in presenza del maggior consumo energetico registrato
rispetto all'obiettivo di risparmio garantito - posto che il consumo
oltre la soglia target e', economicamente e finanziariamente, a
carico dell'operatore economico -, mentre per gli asset remunerati
sulla base della disponibilita' il canone va decurtato sulla base ai
valori soglia individuati dagli indicatori di performance, di seguito
KPI;
1.45. di adeguare l'art. 26.1.5 del contratto, che prospetta che
i pagamenti non possano essere differiti o ridotti neanche in caso di
contestazione. A tal proposito si evidenzia come una simile
previsione rischi di vanificare il trasferimento del rischio
operativo in capo al concessionario, tenuto oltretutto conto che la
decurtazione automatica del canone annuo, prevista al successivo art.
27, sembra operare solo annualmente, cosi' sminuendo l'effettivita'
dello strumento e la sua portata deterrente;
1.46. di elencare, ai fini di contabilizzazione off balance, le
fattispecie che motivano la sospensione della fornitura dei servizi:
come previsto dal paragrafo 6.1.3 della Guida EPEC-Eurostat, deve
essere individuato un numero definito di eventi eccezionali,
straordinari, imprevisti e imprevedibili che risultano idonei ad
alterare significativamente l'equilibrio economico finanziario del
medesimo comportando la necessita' di sospendere temporaneamente la
fornitura dei servizi oggetto del contratto, e cio' anche in
conformita' all'art. 192 del Codice;
1.47. di adeguare l'art. 26, comma 7 tenuto conto che, proprio in
forza dell'applicazione dell'art. 192, in assenza di eventi
sopravvenuti straordinari e imprevedibili non imputabili al
concessionario non puo' essere chiesta la proroga del contratto;
1.48. di verificare la coerenza interna della proposta
relativamente agli indicatori di performance (KPI) che impattano
sulla disponibilita' di servizio, posto che dall'elaborato «5.
Indicatori di performance SLA - KPI target - penali» si evince, per
ciascuno di essi, la sussistenza di uno «SLA/soglia limite» inferiore
al 100% e che, al contempo, la proposta dichiara, per ogni indice di
utilizzo e di destinazione d'uso, una percentuale di disponibilita'
del 100%; di verificare altresi' la coerenza del calcolo della penale
per indisponibilita' di servizio relativa ai cluster di immobili e
agli impianti a rete, di cui alle pagine 7-8 dell'elaborato «5.
Indicatori di performance SLA - KPI target - penali», con la relativa
prescrizione formulata a pagina 53 dell'allegato «ZERO» all'avviso
pubblico;
1.49. di risolvere, con riferimento al KPI di monitoraggio del
risparmio energetico, le seguenti discrasie presenti nella proposta:
a. relativamente al servizio di climatizzazione invernale degli
edifici (c.d. «Servizio B1») e con particolare riferimento ai valori
di baselineante operam afferenti alle componenti «B1.1 Impianti
climatizzazione - quota metano e gas in servizio energia», «B1.2
Impianti climatizzazione - quota TLR» e «B1.5 Impianti
climatizzazione - quota energia elettrica pompe di calore», la
discrasia sussistente tra i valori dichiarati dal proponente
nell'ambito del documento recante «Risposta alle richieste di
carattere generale» e i valori presenti nel PEF; relativamente ai
valori di baseline ante operam e post operam afferenti alle
componenti al servizio «B.5 - Fornitura energia elettrica edifici»,
la discrasia tra i valori presenti nella «Risposta alle richieste di
carattere generale», nel file «A_Quadro riepilogo interventi - INNOVA
ENELX_DEF» e nel PEF;
b. relativamente alla formula di calcolo dell'indicatore
«Rispetto del raggiungimento obiettivi risparmio energetico», la
discrasia tra la tabella di cui a pag. 16 dell'elaborato «5.
Indicatori di performance - SLA - KPI target - penali» e il
meccanismo di decurtazione del canone illustrato a pag. 15 del
medesimo elaborato, verificando, al tempo stesso, la congruita' di
una qualsivoglia tolleranza relativamente al raggiungimento degli
obiettivi di risparmio energetico che si intende conseguire;
1.50. con particolare riferimento alla penale relativa al mancato
raggiungimento dei risparmi minimi garantiti, nel rispetto del
principio «zero risparmi = zero canone», evitando di lasciare
invariata una parte del canone anche in caso di mancati risparmi
totali, di adottare la formulazione prevista dal «Capitolato tecnico
EPC» annesso al «Contratto standard EPC», approvato con delibera ANAC
n. 349/2024, adottando una penale che comporti la «decurtazione
automatica del canone relativo al servizio di prestazione energetica
dovuto dall'ente concedente nella stessa misura della percentuale del
mancato risparmio energetico garantito»;
1.51. di risolvere, con riferimento alle penali per singole
inadempienze da applicarsi in occasione del singolo evento, di cui ai
KPI puntuali non oggetto di monitoraggio continuo, le discrasie in
tema di penali applicabili in caso di ritardi sia nella consegna dei
progetti esecutivi dei singoli lotti sia nella ultimazione dei
lavori, posto che l'elaborato «5. Indicatori di performance - SLA -
KPI target - penali» considera una penale pari a 5.000 euro,
indipendentemente dal numero di giorni di ritardo, mentre lo schema
di convenzione prevede, all'art. 22, una penale di 50 euro/giorno per
ogni giorno di ritardo «rispetto al termine finale di consegna del
progetto esecutivo», e una penale dello 0,3‰ dell'importo totale dei
lavori, al netto dell'IVA, per ogni giorno di ritardo «rispetto al
termine finale di consegna dell'opera»;
1.52. di verificare, relativamente alle penali applicabili in
caso di mancato rispetto dei termini di consegna della progettazione
e dei lavori, la coerenza dell'art. 22 dello schema di convenzione e
dell'elaborato «5. Indicatori di performance - SLA - KPI target -
penali» con la particolare articolazione «per lotti» della
progettazione esecutiva e dei lavori;
1.53. relativamente al riequilibrio economico-finanziario (art.
29), di aggiungere che gli eventi, oltre a essere straordinari e
imprevedibili, devono essere altresi' «sopravvenuti» (cfr. art. 192,
comma 1 del codice), di espungere al comma 3 dell'art. 29 il
riferimento al «mancato guadagno», che non rientra fra le voci
indennizzabili ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 190, comma 4,
del codice e di specificare, rispetto alla lettera b), -
conformemente al citato comma 4 - l'esclusione degli oneri derivanti
dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio
di fluttuazione del tasso di interesse;
1.54. di inserire, al comma 4 dell'art. 29 del contratto, la
percentuale di tolleranza citata alle lettere a), b) e c), nonche' di
disciplinare la procedura di riequilibrio, mancante nella clausola in
commento;
1.55. con riferimento alle cauzioni (art. 30) di introdurre
l'obbligo, sancito dall'art. 193 del codice, di prestare «dalla data
di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario
[...] una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'art.
117», tenuto anche conto che «la mancata presentazione di tale
cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale»;
1.56. di verificare la disciplina della subconcessione di cui
all'art. 40 (in base al quale «al fine del raggiungimento degli
obiettivi perseguiti dal concedente, al concessionario e' data
facolta' di sub-concedere porzioni dell'opera nel rispetto dei limiti
posti dal progetto gestionale presentato in sede di offerta, salvo
modifiche espressamente autorizzate dal concedente, ad eccezione
della parte di...»), tenuto conto che i limiti al coinvolgimento di
terzi diversi dal concessionario nell'esecuzione dell'opera sono
quelli posti dalla normativa vigente (con particolare riguardo al
subappalto e all'affidamento ai soci della societa' di scopo).
D'altra parte, diversamente la subconcessione si risolverebbe in una
cessione del contratto vietata anche dallo stesso contratto all'art.
3.3;
1.57. di rivedere le previsioni circa le vicende relative allo
scioglimento del rapporto concessorio, tenendo conto
dell'impostazione adottata dal codice vigente; al riguardo si
segnala, a titolo esemplificativo, come i) la facolta' di risoluzione
automatica sia espressamente disciplinata dal comma 1 del citato art.
190, ii) la risoluzione per inadempimento (del concessionario e del
concedente) sia ora disciplinata, unitariamente, al successivo comma
2, con rinvio alla disciplina civilistica e con l'obbligo peraltro di
inserire nell'articolato una clausola penale di predeterminazione del
danno;
1.58. con riferimento alla risoluzione per inadempimento del
concessionario e del concedente, di cui all'art. 34, di definire in
modo puntuale le ipotesi comportanti la risoluzione del contratto
imputabile all'una o all'altra parte, adeguando il contratto a quanto
previsto dall'art. 190, comma 2, del codice, pena la classificazione
on balance del contratto in ragione delle regole Eurostat, laddove
non viene esplicitamente indicato l'indennizzo a favore del
concedente, tra cui i costi per l'indizione di una nuova procedura
concorsuale;
1.59. rispetto all'art. 38 sul «Monitoraggio» e in particolare al
suo comma 1, di integrare il richiamo all'art. 27, comma 1, del
contratto relativo alla messa a disposizione di un sistema
informativo per la gestione integrata del contratto, che deve
consentire di potere vigilare in tempo reale sul rispetto degli
obblighi contrattuali. Si rileva, inoltre, una disciplina carente
circa le competenze e il funzionamento della cabina di regia, invece
necessaria;
1.60. di adeguare l'art. 45 «Modalita' di risoluzione
alternativa, contenzioso e definizione delle controversie» alle norme
del codice, tenendo anche conto della disciplina sul collegio
consultivo tecnico di cui all'art. 215 del codice;
1.61. di rivedere la matrice dei rischi per tenere conto delle
osservazioni che precedono;
1.62. affinche' il controllo del concedente, anche contabile,
sull'esecuzione del contratto e sul permanere della corretta
allocazione dei rischi possa esplicarsi in maniera effettiva - di
inserire in bozza di convenzione l'obbligo per il concessionario
della trasmissione di un periodico resoconto economico-gestionale
sull'esecuzione del medesimo. Detto resoconto economico potra'
mostrare i dati consuntivi confrontati con i relativi dati
preventivati nel PEF; pertanto, appare opportuno che: i) i dati
previsionali, principalmente quelli di conto economico, siano quanto
piu' dettagliati possibile, con riferimento alla loro composizione,
alla loro effettiva inerenza al progetto ed alla metodologia della
loro predisposizione (a titolo di esempio: quali principi contabili e
assunzioni saranno adottati per la ripartizione dei costi generali,
quale soggetto giuridico e organo di controllo contabile dara' un
eventuale parere sugli stessi); ii) i dati consuntivi del resoconto
economico gestionale dovranno essere predisposti con lo stesso
livello di dettaglio, medesimi principi contabili e dovranno essere
riconducibili al progetto (i.e. inerenza) o quantomeno verificabili
per tutti gli anni della convenzione;
con riferimento al Piano economico-finanziario (PEF):
1.63. di rettificare la disomogeneita' presente tra il computo
metrico e quanto indicato nel QE e nel PEF;
1.64. con riferimento alla voce «spese tecniche» presente nel PEF
e nel QE - considerato che da una parte con tale espressione e'
sovente chiamato il computo delle spese per «Predisposizione
proposta, progettazione e costi gara» (cfr. ex multis relazione al
PEF, pagina 4), dall'altra gli stessi lavori sono in taluni casi
battezzati come «inclusivi di lavori e spese tecniche» - di
verificare se si tratta di una duplicazione, o piuttosto di un uso
disomogeneo le definizioni;
1.65. di valutare la congruita' degli importi attualmente
allocati al terzo anno (cfr. PEF, foglio «Costruzione», riga n. 168),
conseguenti all'emissione del certificato di collaudo, al fine della
migliore allocazione del rischio di costruzione sul concessionario;
1.66. di verificare che le esigenze di cassa del concessionario
siano coperte individuando la soluzione finanziaria che presenta il
minor livello di oneri, evitando, pertanto, di aggravare
ulteriormente i costi del progetto;
1.67. di verificare, nell'ambito contrattuale e del PEF, tutte le
forme di contribuzione a carico della finanza pubblica, non solo in
ordine al conto termico e ai certificati bianchi, ma anche in ordine
agli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili realizzati su edifici scolastici (art. 48-ter del
decreto-legge n. 104 del 2020 e alle CER (tariffa incentivante
dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica n. 414/2023), tenendo conto in ogni caso del
limite del 50% di contribuzione sull'investimento previsto dalle
regole Eurostat per la contabilizzazione off balance;
1.68. di effettuare le opportune verifiche con riferimento
all'ammortamento presente nel PEF. Cio' in quanto la relazione al PEF
specifica che l'ammortamento delle opere e' realizzato in conformita'
alla disciplina civilistica e fiscale per le opere gratuitamente
devolvibili, aggiungendo anche che «l'ammortamento e' stato calcolato
con il metodo delle quote variabili in linea con i risultati
operativi della concessione», ma cio' non risulta dal piano, ove si
evince invece un ammortamento a quote costanti ad eccezione degli
ultimi due anni. Inoltre, nel PEF gli ammortamenti sono calcolati dal
terzo anno, quando dovrebbero essere, pur pro quota, determinati dal
primo anno, con un lieve impatto sugli indicatori
economico-finanziari;
1.69. con riferimento ai ricavi da contributi CER, di meglio
specificare la natura delle prestazioni svolte a favore delle CER, a
fronte dei ricavi ipotizzati nel PEF e di specificare se il rischio
connesso a tale voce di ricavo e' da intendersi collocato sul
concedente o sul concessionario, tenuto conto che il PEF considera
tra i ricavi attesi anche i contributi da autoconsumo virtuale dei
soggetti che aderiranno alle CER;
1.70. di verificare la discrasia derivante dal fatto che i dati
di input dichiarano un margine nullo sulle forniture di energia
elettrica e gas, quando invece emerge nel PEF una pur minima
marginalita' nel conteggio degli stessi;
1.71. considerando anche l'avviso pubblico e la procedura, di
espungere dal PEF i costi ed i connessi canoni per interventi in
opzione, trattando gli eventuali successivi affidamenti come
variazioni contrattuali (nel rispetto di quanto previsto dall'art.
189, comma 1, del codice e nei limiti di quanto previsto al comma 6
del medesimo art. 189);
1.72. definita la questione dei servizi opzionali di cui sopra,
di verificare la conseguente riduzione dei canoni fino a ripristinare
il sostanziale allineamento dei Tassi di rendimento interno (TIR) ai
tassi di attualizzazione come determinati nella proposta;
1.73. in materia di principi contabili, inoltre, di precisare il
set di principi sulla base dei quali si redige il PEF. A pagina 3
della relazione, infatti, la fattispecie non e' chiara; si richiede
sul punto una maggiore precisione nel richiamo alle prescrizioni
normative contabili;
1.74. di effettuare valutazioni in merito alla definizione
dell'additional risk premium, il cui valore e' fissato in 0.98%,
senza che siano evidenti i criteri di calcolo impiegati nella sua
individuazione;
ulteriori osservazioni:
1.75. rimane in ogni caso riservato all'ente concedente il potere
di assumere le determinazioni ritenute necessarie, avendo come
finalita' ultima e preponderante il soddisfacimento dell'interesse
pubblico, da intendersi come equo bilanciamento tra l'attivita'
oggetto dell'operazione e la correlata convenienza economica;
1.76. l'ente concedente e' tenuto a trasmettere, tramite accesso
al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico
privato messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato,
in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it/), le
informazioni e i dati relativi al contratto qualora stipulato, ai
sensi di quanto disposto in materia dall'art. 175, comma 7, del
decreto legislativo n. 36 del 2023, ai sensi dell'art. 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria.» convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma
626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022».
2. Nella fase di approvazione delle opere dovra' essere acquisita
ogni autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
3. Le raccomandazioni e le osservazioni riportate nella presente
delibera, qualora recepite, non esonerano l'ente concedente dalle
responsabilita' connesse alla procedura in partenariato pubblico
privato e restano, dunque, in capo al medesimo le valutazioni e le
decisioni in ordine al prosieguo della medesima.
4. Si raccomanda che venga garantita la coerenza interna degli atti
modificati nell'adottare le raccomandazioni ed osservazioni di cui
alla deliberazione del Comitato.
5. Il Comune di Bologna provvedera' ad assicurare, per conto di
questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla
concessione in esame.
Il Vice Presidente: Giorgetti
Il Segretario: Morelli