IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 28 giugno 2024,  n.  90,  recante  «Disposizioni  in
materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale  e  di  reati
informatici» e, in particolare, l'art.  14  che  stabilisce  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  siano  individuati
per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi  informatici,
gli  elementi  essenziali  di  cybersicurezza  che  taluni  specifici
soggetti  devono  tenere  in  considerazione   nelle   attivita'   di
approvvigionamento di beni e  servizi  informatici  impiegati  in  un
contesto connesso alla tutela degli interessi  nazionali  strategici,
nonche' i casi in cui,  per  la  tutela  della  sicurezza  nazionale,
devono essere previsti criteri di premialita' per le proposte  o  per
le offerte che contemplino  l'uso  di  tecnologie  di  cybersicurezza
italiane o di  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea  o  di  Paesi
aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi  terzi  individuati
con il presente decreto tra quelli  che  sono  parte  di  accordi  di
collaborazione con l'Unione europea o  con  la  NATO  in  materia  di
cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e
innovazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante  «Norme
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo
III "Quadro di certificazione della cibersicurezza"  del  regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  17  aprile
2019  relativo  all'ENISA,  l'Agenzia  dell'Unione  europea  per   la
cibersicurezza, e alla certificazione  della  cibersicurezza  per  le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che  abroga  il
regolamento (UE) n. 526/2013»; 
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2024,  n.  138,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un
livello  comune  elevato  di  cibersicurezza   nell'Unione,   recante
modifica del regolamento (UE) n.  910/2014  e  della  direttiva  (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
dicembre 2020, n. 179, recante «Regolamento per l'individuazione  dei
beni e dei  rapporti  di  interesse  nazionale  nei  settori  di  cui
all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  a  norma  dell'art.  2,
comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre  2022,  recante   delega   di   funzioni   in   materia   di
cybersicurezza, con il quale l'Autorita' delegata  per  la  sicurezza
della Repubblica e' delegata a svolgere le  funzioni  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di cybersicurezza, fatte  salve
quelle attribuite in via esclusiva al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il decreto direttoriale ACN n. 21007/2024 del 27 giugno 2024,
recante «Regolamento per le infrastrutture digitali e per  i  servizi
cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 33-septies,
comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  individuazione  degli  elementi
essenziali   di   cybersicurezza   da   tenere   in    considerazione
nell'attivita'  di  approvvigionamento,  per   specifiche   categorie
tecnologiche, di beni e servizi informatici impiegati in un  contesto
connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici; 
  Tenuto conto che le specifiche categorie  tecnologiche  di  beni  e
servizi informatici sono state individuate sulla  base  dell'utilizzo
dei medesimi beni e servizi informatici nello svolgimento di funzioni
essenziali per la cybersicurezza ovvero di servizi per i quali vi  e'
una dipendenza critica o un  rischio  di  gravi  perturbazioni  delle
catene di approvvigionamento; 
  Ritenuto, altresi', di  dover  procedere  alla  individuazione  dei
Paesi terzi tra quelli che sono parte di  accordi  di  collaborazione
con l'Unione europea o con la  NATO  in  materia  di  cybersicurezza,
protezione delle informazioni classificate,  ricerca  e  innovazione,
secondo un principio di gradualita' volto  a  tutelare  la  sicurezza
nazionale  e  di  conseguire  l'autonomia  tecnologica  e  strategica
nell'ambito della cybersicurezza; 
  Considerati gli accordi  di  collaborazione  vigenti  fra  l'Unione
europea e la NATO con  Paesi  terzi  in  materia  di  cybersicurezza,
protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione; 
  Esperite valutazioni di ordine diplomatico in merito alle relazioni
bilaterali con  i  predetti  Paesi,  nonche'  valutazioni  di  ordine
tecnico circa la capacita' dei fornitori di  tecnologie  informatiche
di assicurare elevate  garanzie  di  sicurezza  nazionale  sul  piano
operativo e funzionale; 
  Sulla proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
  Acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica, nella composizione di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto per  la  tutela  delle  informazioni
classificate, il presente decreto, ai sensi dell'art.  14,  comma  1,
della legge 28 giugno 2024, n. 90, individua: 
    a) gli elementi essenziali di cybersicurezza che  i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i soggetti  privati
non compresi tra quelli di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  codice
dell'amministrazione digitale  e  inseriti  nell'elencazione  di  cui
all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
tengono in considerazione nelle attivita'  di  approvvigionamento  di
beni e  servizi  informatici,  appartenenti  a  specifiche  categorie
tecnologiche, impiegati in un contesto  connesso  alla  tutela  degli
interessi nazionali strategici; 
    b)  le  specifiche  categorie  tecnologiche  di  beni  e  servizi
informatici per i quali sono tenuti in  considerazione  gli  elementi
essenziali di cybersicurezza di cui alla lettera a); 
    c) i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono
essere previsti criteri di premialita'  per  le  proposte  o  per  le
offerte  che  contemplino  l'uso  di  tecnologie  di   cybersicurezza
italiane o di  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea  o  di  Paesi
aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi  terzi  individuati
dal presente  decreto  tra  quelli  che  sono  parte  di  accordi  di
collaborazione con l'Unione europea o  con  la  NATO  in  materia  di
cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e
innovazione; 
    d) i Paesi terzi di cui alla lettera  c),  tra  quelli  che  sono
parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO
in  materia  di   cybersicurezza,   protezione   delle   informazioni
classificate, ricerca e innovazione.