IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea,  del
14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli  aiuti  di
Stato nel settore agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  2022/C
485/01  del  21  dicembre  2022  ed  in  particolare  il  punto   1.2
concernente la gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il Piano  strategico  nazionale  della  PAC  (PSP)  2023-2027
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del  2
dicembre 2022, cosi' come modificato da ultimo con decisione  C(2024)
8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende  gli  interventi  di  cui
all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del
rischio; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma  3,  ai  sensi
del  quale  i  valori  delle  produzioni  assicurabili  con   polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni
effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare); 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
«Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare,
il Capo III che istituisce il Sistema di  gestione  del  rischio  nel
contesto  del  Sistema   informativo   agricolo   nazionale   (SIAN),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il  12
marzo 2015, n. 59; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  il  6  dicembre  2023,  n.  285  e  recante  il
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n.  47783  con  il  quale
sono stati individuati gli uffici  dirigenziali  non  generali  e  le
relative competenze, registrato alla  Corte  dei  conti  in  data  23
febbraio 2024 al n. 288; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio  2025  al
n. 193; 
  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2024,  n.  287214  recante,
tra l'altro, l'individuazione dei costi unitari massimi di ripristino
delle strutture aziendali e di  smaltimento  delle  carcasse  animali
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato per l'annualita' 2024, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 184 del 7 agosto 2024; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale e'
stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)
2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
n. 70 del 25 marzo 2025; 
  Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136 recante, tra
l'altro, la modifica all'allegato 4 al decreto 19 febbraio  2025,  n.
78382 con la quale e' stato disposto che agli Standard Value  per  le
produzioni zootecniche non si applica la  decurtazione  del  20%,  in
corso di registrazione; 
  Visto il decreto direttoriale 11 aprile  2024,  n.  168463  con  il
quale e' stata definita la  procedura  di  controllo  degli  Standard
Value; 
  Vista la comunicazione del 18 marzo 2025, assunta al protocollo  n.
125566 di pari data, con la quale ISMEA  ha  trasmesso  gli  Standard
Value 2025 per le  produzioni  zootecniche,  calcolati  conformemente
alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA 2025; 
  Vista la comunicazione del 19 marzo 2025, assunta al protocollo  n.
129229 del 20 marzo 2025, con la quale ISMEA fornisce le informazioni
e gli elementi a  supporto  delle  elaborazioni  su  un  campione  di
Standard Value, come previsto dal decreto 11 aprile 2024; 
  Preso  atto  dell'esito  positivo  dei  controlli  effettuati   dal
funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024,  reso  in
data 20 marzo 2025; 
  Vista la nota ministeriale del 18 febbraio 2025, n.  74078  con  la
quale e' stata trasmessa alle regioni e province autonome la proposta
di confermare per l'anno 2025 i costi unitari massimi  di  ripristino
delle  strutture  aziendali  per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili  al  mercato   agevolato   adottati   con   il   decreto
ministeriale 27 giugno 2024, n. 287214; 
  Considerata la richiesta pervenuta dalla Regione Veneto in data  27
febbraio 2025, assunta al protocollo n. 92352 di pari  data,  con  la
quale viene richiesto l'aggiornamento dei costi  unitari  massimi  di
ripristino di  alcune  strutture  aziendali  sulla  base  dei  prezzi
adottati sul territorio regionale, per iniziative attivate per  altre
finalita'; 
  Ritenuto opportuno ammettere un lieve incremento  di  taluni  costi
unitari massimi di ripristino delle strutture  aziendali  per  l'anno
2025; 
  Vista la comunicazione del 19 febbraio 2025, assunta al  protocollo
del 7 marzo 2025, n. 106311 e la nota del 27 febbraio  2025,  assunta
al protocollo n. 93337 di pari data,  con  le  quali  rispettivamente
Dusty Rendering S.r.l. e ILSAP S.r.l. richiedono l'individuazione dei
prezzi massimi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse suine
per la Regione Sardegna; 
  Viste le comunicazioni di Dusty Rendering S.r.l. e  Coordifesa  del
19 febbraio 2025, assunte al protocollo n. 77340  di  pari  data,  di
conferma per il 2025 dei prezzi massimi di smaltimento delle carcasse
relativi all'annualita' 2024 e dei prezzi unitari massimi proposti da
Generali in  merito  allo  smaltimento  delle  carcasse  suine  nella
regione Sardegna, trasmessi ufficialmente  con  comunicazione  del  6
marzo 2025, assunta al protocollo del 7 marzo 2025, n. 106278; 
  Vista la comunicazione di Generali del 26 febbraio 2025, assunta al
protocollo del 13 marzo 2025, n. 116751 con la quale viene  richiesto
di individuare i  prezzi  massimi  relativi  allo  smaltimento  delle
carcasse bovine per il solo Comune di Livigno; 
  Ritenuto, pertanto, necessario approvare gli Standard Value per  le
produzioni zootecniche, nonche' i costi unitari massimi di ripristino
delle strutture aziendali per l'anno 2025; 
  Ritenuto altresi' di  confermare,  per  l'anno  2025,  gli  importi
massimi per lo smaltimento delle  carcasse  animali  individuati  con
decreto 27 giugno 2024, n.  287214,  ivi  compresa  la  maggiorazione
montana per le specie bovini, bufalini, ovicaprini, equidi e camelidi
- categoria 1 - ai sensi del regolamento (CE) n.  1069/2009,  nonche'
di approvare, in aggiunta, l'importo massimo per lo smaltimento delle
carcasse della specie suina per la regione Sardegna  e  della  specie
bovina per il solo Comune di Livigno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Approvazione degli Standard Value 
              per le produzioni zootecniche - Anno 2025 
 
  1. Sono approvati gli Standard Value riportati nell'allegato  1  al
presente decreto, relativi alle produzioni zootecniche,  utilizzabili
per la determinazione del valore della produzione media annua  e  dei
valori massimi assicurabili  al  mercato  agevolato  nonche'  per  la
determinazione  della  quota  massima  di  adesione  alla   copertura
mutualistica dei fondi di mutualita' - anno 2025.