IL DIRETTORE GENERALE 
          dell'internazionalizzazione e della comunicazione 
 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della  politica  nazionale  relativa  alla  ricerca   scientifica   e
tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020,  n.  12,  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 61 del 9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice
in materia di protezione dei  dati  personali»,  armonizzato  con  le
disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale  si
rende l'informativa sul trattamento dei dati personali; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007  e  ratificato  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  ed  in
particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista   la   comunicazione   2014/C   198/01   della    commissione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita'  europea  il  27
giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti  di  stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo  e  innovazione»,  che  prevede,  tra  l'altro,  il
paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  196  del  23
agosto 2016, «Disposizioni  per  la  concessione  delle  agevolazioni
finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al  Titolo
III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica  e  tecnologica"  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni»(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto
2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la
registrazione dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche
tramite  cui   estrarre   le   informazioni   relative   agli   aiuti
precedentemente erogati al soggetto  richiedente  per  accertare  che
nulla osti alla concessione degli aiuti; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.
196 del 23  agosto  2016,  «Disposizioni  per  la  concessione  delle
agevolazioni  finanziarie»,  adottato  dal  Ministero  in  attuazione
dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del  26
luglio 2016, cosi' come aggiornato con d.d. n. 2705  del  17  ottobre
2018; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e'
stata acquisita la visura Deggendorf; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164,  recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del  Ministro  23  novembre  2020,  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 312
del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al  decreto
ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del
regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al  31
dicembre 2023; 
  Visto  l'art  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art   238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate , altresi', le misure e le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004,  che  ha
istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  1314  del  14  dicembre  2021,
registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n.  3142,
e il successivo decreto ministeriale  di  modifica  n.  1368  del  24
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27  dicembre  2021
con il n. 3143, e in particolare, l'art.  18,  comma  4,  del  citato
decreto ministeriale 1314 che prevede che il  Ministero  prende  atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate,   delle   graduatorie
adottate e  dei  progetti  selezionati  per  il  finanziamento  dalle
iniziative  internazionali  e  dispone,  entro trenta  giorni   dalla
conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto  di
ammissione al finanziamento dei progetti vincitori; 
  Visto il bando transnazionale lanciato  dalla  Partnership  europea
Innovative SMEs «Eurostars 3 CoD 06 Call 2024»  con  scadenza  il  14
marzo 2024,  e  che  descrive  i  criteri  ed  ulteriori  regole  che
disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale  dei  progetti  cui
partecipano proponenti italiani; 
  Considerato che per la Call, di  cui  trattasi,  e'  stato  emanato
l'avviso integrativo n. 304 del 10 gennaio 2024; 
  Visto che il MUR ha aderito al bando  internazionale  «Eurostars  3
CoD 06 Call 2024» con un budget complessivo pari a euro  2.000.000,00
come da lettera di impegno n. 39 del 2 gennaio 2024  nella  forma  di
contributo alla spesa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
aprile   2023,   n.   89,   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del
23 giugno 2023 ha prorogato la validita' del citato regolamento della
Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026; 
  Vista la fase finale del gruppo ad alto livello  della  Partnership
Innovative SMEs nel meeting in data 17 maggio 2024 con  la  quale  e'
stata formalizzata la graduatoria delle  proposte  presentate  e,  in
particolare, la  valutazione  positiva  espressa  nei  confronti  del
progetto dal titolo «CONQUAIR - ICT applications to  CONquer  optimal
QUality of AIR inlong-term  care  settings»,  avente  come  obiettivo
quello  di  sviluppare  un  sistema  intelligente   di   monitoraggio
dell'aria che sfrutti l'IA, utilizzando il  dispositivo  AirB.EL.D  &
B.EL.DTM e un'applicazione per smartphone per rilevare una  serie  di
parametri principali della qualita' dell'aria indoor nelle  strutture
sanitarie inclusi l'umidita', la temperatura, la pressione dell'aria,
tVOC, CO, CO2,  PM1.0,  PM2.5,  PM4,  PM10,  e  una  combinazione  di
parametri rischiosi per  la  diffusione  nell'aria  di  microrganismi
quali SARS-CoV-2. e con un costo complessivo pari a euro 300.000,00; 
  Vista la presa d'atto MUR prot. n. 9535 in data 20 giugno 2024, con
le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei
progetti presentati nell'ambito della Partnership europea  Innovative
SMEs «Eurostars 3 CoD 06 Call 2024», indicando  i  soggetti  italiani
meritevoli di finanziamento; 
  Visto il decreto ministeriale prot. MUR n.  1573  del  9  settembre
2024, reg. Corte dei conti in  data  2  ottobre  2024,  n.  2550,  di
«Regolamentazione concessione di finanziamenti  pubblici  nell'ambito
di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione
procedurale dei progetti selezionati  nell'ambito  di  iniziative  di
cooperazione internazionale nonche'  alle  procedure  per  l'uso  dei
fondi europei»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2024, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  11  ottobre
2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli  l'incarico
di funzione dirigenziale  di  livello  generale  di  direzione  della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della  comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'art. 1, comma 2,  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario  2025  e  per  il  triennio  2025-2027»,  ed   in
particolare la tabella 11 ad  esso  allegata  relativa  al  Ministero
dell'universita' e ricerca; 
  Ritenuto che la riserva normativa  a  sostegno  della  cooperazione
internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27  dicembre
2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025  dall'incremento  della
dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da
tabella 11 allegata al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 30 dicembre 2024; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
prot. n.  117  del  10  febbraio  2025,  con  cui  si  e'  provveduto
all'«Assegnazione  ai  responsabili  della  gestione,  delle  risorse
finanziarie  iscritte  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75,  con
cui si e'  provveduto  all'individuazione  delle  spese  a  carattere
strumentale e comuni a piu' centri di responsabilita'  amministrativa
nonche' al loro affidamento  in  gestione  unificata  alle  direzioni
generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
  Visto il DD n. 3299 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 59, in  data  20
marzo 2025 con il quale e' stato assunto l'impegno,  sul  P.G.01  del
capitolo 7345 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero,
dell'importo  complessivo  di  euro  1.636.447,10  da  destinare   al
finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti  di
cooperazione internazionale; 
  Considerate le modalita' e le tempistiche di esecuzione dell'azione
amministrativa  per  la  gestione   degli   interventi   cofinanziati
dall'Unione   europea   e   degli   interventi   complementari   alla
programmazione comunitaria  in  conformita'  alla  vigente  normativa
europea e/o nazionale; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «CONQUAIR» figurano i seguenti proponenti italiani: 
    Universita' degli studi di Firenze; 
    CLASS S.r.l.; 
  Vista la procura notarile rep. n. 20232 in data 24 settembre  2024,
a firma della dott.ssa Chiara Mazzanti Notaio in  Monzuno  (Bologna),
con la quale il sig. Baravelli Filippo  in  qualita'  di  consigliere
delegato della societa' «CLASS S.r.l.»,  delega  il  prof.  Francesco
Annunziato, direttore del Dipartimento  di  medicina  sperimentale  e
clinica dell'Universita' degli  studi  di  Firenze,  in  qualita'  di
soggetto capofila; 
  Visto il Consortium agreement sottoscritto tra  i  partecipanti  al
progetto «CONQUAIR»; 
  Ritenuto  di  ammettere  alle  agevolazioni  previste  il  progetto
«CONQUAIR» per un contributo complessivo pari ad euro 210.000,00; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale «CONQUAIR» e' ammesso
alle  agevolazioni  previste,  secondo  le  normative  citate   nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne  costituisce
parte integrante. 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e'  fissata  al  2  settembre  2024  la  sua  durata  e'  di
ventiquattro mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto.