IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11  del  15
gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina  del  dott.  Pierluigi  Russo  quale   direttore   tecnico   -
scientifico dell'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.
10-bis del citato decreto del  Ministro  della  salute  20  settembre
2004, n. 245 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana- Serie generale -  n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-  Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2024, n. 207, (legge bilancio  2025)
che all'art. 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto
dall'art. 11, comma 6, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a  decorrere
dall'anno 2025 le  quote  di  spettanza  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle specialita' medicinali appartenenti alla classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, sono fissate per le aziende farmaceutiche  e  per  i  grossisti,
rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e  del  3,65  per
cento; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2023, n. 213, (legge bilancio  2024)
che all'art. 1, comma 224,  stabilisce  che  l'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuita'
assistenziale   ospedale-territorio   (PHT)   individuando   l'elenco
vincolante  di   medicinali   che   per   le   loro   caratteristiche
farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT
alla classe A; 
  Tenuto conto della determina AIFA n. 926/2025 del  2  luglio  2025,
recante  «Determina  di  aggiornamento  dell'elenco  vincolante   dei
medicinali che transitano dal regime di classificazione "A-PHT"  alla
classe "A" ai sensi della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  art.  1,
comma 224»; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  1377/2019  del  16  settembre  2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-  Serie
generale - n. 234, del 30 dicembre 2020,  recante  «Riclassificazione
del medicinale per uso umano "Qtern", ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  839/2022  del  22  novembre   2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-  Serie
generale - n. 288, del 10 dicembre 2022,  recante  «Riclassificazione
del medicinale per uso umano "Ebymect", ai sensi dell'art.  8,  comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la determina AIFA n. 80/2024 del 12 febbraio 2024, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie generale  -
n. 42, del 20 febbraio 2024, recante  «Regime  di  rimborsabilita'  e
prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche,  del  medicinale
per uso umano "Forxiga"»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  211/2025  del  13  febbraio   2025,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-  Serie
generale  -  n.  61,  del  14  marzo   2025,   recante   «Regime   di
rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche
e riclassificazione del medicinale  per  uso  umano  "Edistride",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  220/2025  del  13  febbraio   2025,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-  Serie
generale - n. 63, del 17  marzo  2025,  recante  «Rinegoziazione  del
medicinale per uso umano "Xigduo", ai sensi dell'art.  8,  comma  10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Visto il parere reso dalla  Commissione  scientifica  ed  economica
nella seduta del 17-21 marzo 2025; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' AstraZeneca AB in data 1° aprile 2025 per la  rinegoziazione
ai fini del transito delle gliflozine dal regime  di  classificazione
A/PHT ad A, relativamente ai  medicinali  «Forxiga»  (dapagliflozin),
«Edistride»  (dapagliflozin),  «Xigduo»   (dapagliflozin/metformina),
«Ebymect»        (dapagliflozin/metformina)         e         «Qtern»
(saxagliptin/dapagliflozin); 
  Vista  la  disponibilita'  manifestata  dalla  AstraZeneca   AB   a
ridefinire con AIFA il proprio  accordo  negoziale  relativamente  ai
medicinali «Forxiga»  (dapagliflozin),  «Edistride»  (dapagliflozin),
«Xigduo»            (dapagliflozin/metformina),             «Ebymect»
(dapagliflozin/metformina) e «Qtern» (saxagliptin/dapagliflozin); 
  Visto il parere reso dalla Commissione  scientifica  ed  economica,
nella riunione del 20 maggio 2025; 
  Visto il parere reso dalla  Commissione  scientifica  ed  economica
nella seduta straordinaria del 3 giugno 2025 con il quale sono  state
rinegoziate le condizioni di rimborsabilita' dei medicinali «Forxiga»
(dapagliflozin),      «Edistride»      (dapagliflozin),      «Xigduo»
(dapagliflozin/metformina),  «Ebymect»  (dapagliflozin/metformina)  e
«Qtern» (saxagliptin/dapagliflozin)  che  transitano  dal  regime  di
classificazione A/PHT ad A; 
  Vista la delibera n.  37  del  30  giugno  2025  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, concernente la rinegoziazione ai fini  del
transito delle gliflozine dal regime di classificazione A/PHT ad A; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  FORXIGA   (dapagliflozin)   e'   rinegoziato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    Malattia renale cronica 
      «Forxiga» e' indicato negli adulti  per  il  trattamento  della
malattia renale cronica. 
    Diabete mellito di tipo 2 
      «Forxiga» e' indicato in  pazienti  adulti,  non  adeguatamente
controllati per il trattamento del  diabete  mellito  di  tipo  2  in
aggiunta alla dieta e all'esercizio: 
        in monoterapia quando l'impiego  di  metformina  e'  ritenuto
inappropriato a causa di intolleranza, 
        in aggiunta  ad  altri  medicinali  per  il  trattamento  del
diabete di tipo 2. 
    Insufficienza cardiaca 
      «Forxiga»  e'  indicato  negli  adulti   per   il   trattamento
dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica. 
  Confezione: «5 mg- compresse rivestite con film- uso orale- blister
calendarizzato (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C.  n.  042494029/E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100 limitatamente all'indicazione  «Diabete  mellito  di
tipo 2 (DMT2)». 
  Confezione: «10 mg- compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale-
blister  calendarizzato  (ALU/ALU)»  28   compresse   -   A.I.C.   n.
042494070/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100 limitatamente all'indicazione  «Diabete  mellito  di
tipo 2 (DMT2)». 
  Il  medicinale  EDISTRIDE  (dapagliflozin)  e'   rinegoziato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    Malattia renale cronica 
      «Edistride» e' indicato negli adulti per il  trattamento  della
malattia renale cronica. 
    Diabete mellito di tipo 2 
      «Edistride» e' indicato in pazienti adulti,  non  adeguatamente
controllati per il trattamento del  diabete  mellito  di  tipo  2  in
aggiunta alla dieta e all'esercizio: 
        in monoterapia quando l'impiego  di  metformina  e'  ritenuto
inappropriato a causa di intolleranza, 
        in aggiunta  ad  altri  medicinali  per  il  trattamento  del
diabete di tipo 2. 
    Insufficienza cardiaca 
      «Edistride»  e'  indicato  negli  adulti  per  il   trattamento
dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica. 
  Confezione: «5 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -
blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n.  044552026  /E  (in  base
10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100 limitatamente all'indicazione  «Diabete  mellito  di
tipo 2 (DMT2)». 
  Confezione: «10 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -
blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n.  044552077  /E  (in  base
10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100 limitatamente all'indicazione  «Diabete  mellito  di
tipo 2 (DMT2)». 
  Il medicinale XIGDUO (dapagliflozin/metformina) e' rinegoziato alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Xigduo» e' indicato in pazienti adulti con  diabete  mellito  di
tipo 2 in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico: 
      nei pazienti  non  sufficientemente  controllati  con  la  dose
massima tollerata di metformina in monoterapia; 
      in associazione con altri medicinali  per  il  trattamento  del
diabete nei pazienti non sufficientemente controllati con  metformina
e questi medicinali; 
      nei pazienti gia' trattati con l'associazione  dapagliflozin  e
metformina, assunti in compresse separate. 
  Confezione: «5 mg/850 mg compressa rivestita con film,  uso  orale»
blister (PVC/ACLAR/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 043208038/E (in base
10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100. 
  Confezione: «5 mg/1000 mg compressa rivestita con film, uso  orale»
blister (PVC/ACLAR/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 043208091/E (in base
10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100. 
  Il medicinale  EBYMECT  (dapagliflozin/metformina)  e'  rinegoziato
alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Ebymect» e' indicato in pazienti adulti con diabete  mellito  di
tipo 2 in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico: 
      nei pazienti  non  sufficientemente  controllati  con  la  dose
massima tollerata di metformina in monoterapia; 
      in associazione con altri medicinali  per  il  trattamento  del
diabete nei pazienti non sufficientemente controllati con  metformina
e questi medicinali; 
      nei pazienti gia' trattati con l'associazione  dapagliflozin  e
metformina, assunti in compresse separate. 
  Confezione: «5 mg/1000 mg compressa rivestita con film - uso orale»
- Blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse - A.I.C. n. 044556090/E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100. 
  Confezione: «5 mg/850 mg compressa rivestita con film - uso  orale»
- Blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse - A.I.C. n. 044556037/E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100. 
  Il medicinale QTERN (saxagliptin/dapagliflozin) e' rinegoziato alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Qtern», associazione fissa di saxagliptin  e  dapagliflozin,  e'
indicato in pazienti adulti a partire dai 18 anni di eta' con diabete
mellito di tipo 2: 
      per migliorare il controllo  glicemico  quando  metformina  e/o
sulfonilurea (SU) e uno dei principi attivi di «Qtern» non forniscono
un adeguato controllo glicemico, 
      quando gia'  in  trattamento  con  la  combinazione  libera  di
dapagliflozin e saxagliptin. 
  Confezione: «5 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso  orale
- blister  (PA/ALU/PVC-ALU)»  28  compresse  rivestite  con  film  in
blister calendarizzati - A.I.C. n. 044924025/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 71,50. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 118,00. 
  Nota AIFA: 100. 
  Per tutti  i  medicinali  oggetto  del  presente  provvedimento  si
applicano le seguenti condizioni negoziali: 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Il valore complessivo  degli  sconti  confidenziali  negoziati  con
l'AIFA, relativi alle  specialita'  medicinali  sopra  indicate,  che
transitano dal regime di classificazione A/PHT ad A, sono oggetto  di
retrocessione a favore delle regioni, secondo le modalita'  stabilite
nel «Disciplinare tecnico», di cui  all'allegato  2  della  determina
AIFA n. 926/2025 del 2 luglio 2025. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Fermo restando il prezzo ex factory di cui  al  presente  articolo,
pari al 66,65% del prezzo al pubblico [in alternativa  ove  previsto:
58,65% nel caso di medicinali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b)
del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39],  in  caso  di  erogazione
nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di A.I.C.  cede  il
valore, corrispondente  alla  quota  di  spettanza  dello  0,65%,  al
grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di
vendita  al  pubblico  della  specialita'  medicinale  oggetto  della
presente determina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Accordo novativo della determina AIFA n. 80/2024  del  12  febbraio
2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024, della determina AIFA  n.
220/2025 del 13 febbraio 2025, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 17 marzo 2025,
della determina AIFA n. 211/2025 del  13  febbraio  2025,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 61 del 14 marzo 2025, della determina  AIFA  n.  839/2022  del  22
novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n.  288,  del  10  dicembre  2022,  della
determina AIFA n. 1377/2019 del 16 settembre 2019,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
234 del 30 dicembre 2020, limitatamente alle condizioni di  prezzo  e
rimborsabilita', che, pertanto, si estinguono in parte qua.