IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il comma 7-quinquies dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 10 dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale si stabilisce che e' demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione, ove necessario, di eventuali disposizioni di coordinamento tra i principi contabili nazionali e la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'art. 9-bis; Visto il comma 1 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 che prevede da parte dell'Organismo italiano di contabilita' l'emanazione dei principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; Vista l'adozione da parte dell'Organismo Italia di contabilita' (OIC) del principio contabile n. 34 «Ricavi»; Viste le modifiche ai principi contabili nazionali, pubblicate dall'Organismo italiano di contabilita' (OIC) nel marzo del 2024, riguardanti, in particolare, le revisioni ai principi contabili OIC 16 e OIC 31, finalizzate a introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il comma 1-bis dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che estende l'applicazione ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quater dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in quanto compatibili; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017 che individua le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°aprile 2009, n. 48 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 applicabili in quanto compatibili ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuta l'opportunita' di emanare le seguenti disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) Decreto IRAP: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) OIC: l'Organismo italiano di contabilita', di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; d) Principi contabili OIC: principi contabili di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.