Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria 1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «((nel limite)) del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»; 2) al comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»; ((a-bis) all'articolo 3-bis: 1) al comma 3-bis: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ovvero il contraente generale» sono inserite le seguenti: «, in qualita' di autorita' espropriante,» e le parole: «entro trenta giorni dalla» sono sostituite dalle seguenti: «una volta divenuta efficace la»; 1.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A tale fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo»; 1.3) al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo e al secondo periodo»; 1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001»; 1.5) al quarto periodo, le parole: «trenta giorni, di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni, di cui al secondo periodo»; 2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: «che abbiano stipulato gli atti di cessione» e' inserita la seguente: «volontaria» e, al quarto periodo, le parole: «e' ridotta a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati»; 3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: «perizia giurata» sono inserite le seguenti: «, sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita' espropriante,»;)) b) all'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le parole: «in corso di esecuzione,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle regole sull'obbligatorieta' della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,». ((b-bis) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al presente decreto nonche' di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la societa' Stretto di Messina S.p.a. e' iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».))
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 2, commi 8 e 8 bis del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Rapporto di concessione). - (Omissis) 8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra l'altro: a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione; b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e' approvato anche per fasi costruttive; c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati: 1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e contributi a favore della concessionaria; 2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera; 3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla societa' concessionaria, riscosso dalla societa' R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla societa' concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.; 4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6; 5) il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2; 8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023, e' rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonche' dei commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, e' riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attivita' diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza e' subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE. Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma. (Omissis).». - Si riportano gli articoli 3-bis, commi 3-bis e seguenti, e 4, commi 3 e seguenti, del citato decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, come modificati dalla presente legge: «Art. 3-bis (Procedure espropriative relative all'opera). - (Omissis) 3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la societa' Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale, in qualita' di autorita' espropriante, sono autorizzati a stipulare, una volta divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. A tale fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo. Agli atti di cessione di cui al primo e al secondo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonche' in materia di conformita' catastale oggettiva. La societa' Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Decorso il termine di sessanta giorni, di cui al secondo periodo, l'autorita' espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione volontaria di cui al comma 3-bis, e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennita' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario e' inoltre riconosciuta un'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' aggiuntiva di ricollocazione abitativa e' ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati. 3-quater. Agli usufruttuari delle unita' immobiliari di cui al comma 3-bis e' corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennita' di ricollocazione abitativa. 3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennita' di cui al comma 3-ter, primo periodo, e' determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' economiche, alle imprese di cui al primo periodo e' inoltre corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorita' espropriante provvede al pagamento dell'indennita' di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata, sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita' espropriante, che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento. 3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della societa' Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024.». «Art. 4 (Disposizioni finali). - (Omissis) 3. La societa' concessionaria e il contraente generale nonche' gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni: a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati; b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi; b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies; b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalita' di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, nonche' delle regole sull'obbligatorieta' della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge; b-quater) la restituzione, da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' concessionaria e' autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto: a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3; b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni; c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale; d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10. 5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. 6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione. 7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con la societa' R.F.I. S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con la societa' ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operativita' dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario. 7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operativita' dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno o piu' interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali subcommissari nominati possono avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilita' derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7-quater. L'Autorita' di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorita' di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo. 8. La societa' concessionaria puo' avvalersi del personale delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui al presente decreto e per l'attivita' di direzione dei lavori dell'opera fino a un contingente massimo di centocinquanta unita' di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della medesima legge e' autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo del presente comma protocolli di intesa per l'individuazione delle unita' di personale e la definizione delle modalita' del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a carico della societa' concessionaria. La societa' concessionaria, con oneri a proprio carico, puo' altresi' stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo. 8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 9-bis. La societa' concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un "Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto" volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalita' attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. 9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9-quater. Per le attivita' di cui all'articolo 3-bis e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al presente decreto nonche' di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la societa' Stretto di Messina S.p.a. e' iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».