Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni  relative  al
  collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  marzo  2023,  n.  35,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma  8,  lettera  c),  numero  5),  le  parole:  «((nel
limite)) del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai
sensi del comma 8-bis,  sulla  base  del  costo  dell'opera  indicato
nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia
e finanza 2012, nel limite del quale»; 
      2) al comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli
altri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazione
dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 72,  paragrafo  1,  lettera  c),  della
citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del  corrispettivo  alle
prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del  contratto
con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del  presente
comma.»; 
  ((a-bis) all'articolo 3-bis: 
  1) al comma 3-bis: 
  1.1) al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «ovvero  il  contraente
generale» sono inserite le seguenti:  «,  in  qualita'  di  autorita'
espropriante,»  e  le  parole:  «entro  trenta  giorni  dalla»   sono
sostituite dalle seguenti: «una volta divenuta efficace la»; 
  1.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A  tale  fine,
la societa' Stretto di  Messina  S.p.a.  o  per  essa  il  contraente
generale   comunica   ai   soggetti   interessati   dalle   procedure
espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla  medesima
comunicazione possono accedere all'atto di  cessione  volontaria  del
bene o del diritto reale di cui al primo periodo»; 
  1.3) al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al primo e al secondo periodo»; 
  1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,  comma  2,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001»; 
  1.5) al quarto periodo, le parole: «trenta giorni, di cui al  primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni, di cui  al
secondo periodo»; 
  2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole:  «che  abbiano
stipulato gli atti di cessione» e' inserita la seguente: «volontaria»
e, al quarto periodo, le parole: «e'  ridotta  a  10.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' ridotta a un valore massimo di  10.000
euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati»; 
  3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le  parole:  «perizia
giurata» sono inserite le seguenti:  «,  sottoscritta  congiuntamente
dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico
nominato dall'autorita' espropriante,»;)) 
    b) all'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le  parole:  «in
corso di esecuzione,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  delle
regole  sull'obbligatorieta'  della  costituzione  di   un   collegio
consultivo  tecnico  per  prevenire  le  controversie  e  le  dispute
tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella
fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50
per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo  1,  comma
4, dell'Allegato V.2 al codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,». 
  ((b-bis) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle  attivita'
di cui al presente decreto nonche' di quelli di  cui  all'articolo  1
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la societa' Stretto di Messina
S.p.a. e' iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo  63,  comma  4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63,  comma
1, del citato  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  36  del
2023.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'articolo  2,  commi  8  e  8  bis  del
          decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35,  recante  «Disposizioni
          urgenti per la realizzazione del collegamento  stabile  tra
          la  Sicilia  e  la  Calabria»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  77  del  31  marzo  2023,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2023,   n.   58,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  30  maggio
          2023, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Rapporto di concessione). - (Omissis) 
                8. Per le finalita' di cui al comma 7,  il  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  autorizzato  a
          sottoscrivere con la societa'  concessionaria  uno  o  piu'
          atti  aggiuntivi  alla  convenzione  stipulata   ai   sensi
          dell'articolo 7 della citata legge  n.  1158  del  1971.  I
          predetti  atti  aggiuntivi,  assentiti  con   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  la
          Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano,  tra
          l'altro: 
                  a) la durata  residua  della  concessione,  secondo
          quanto stabilito nella convenzione  di  concessione  e  nei
          relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione
          per la gestione ha  una  durata  di  trent'anni  decorrenti
          dall'entrata  in  esercizio  dell'opera  e  che   eventuali
          proroghe  dei  termini  per  la  realizzazione   dell'opera
          comportano  corrispondenti  proroghe  della  durata   della
          concessione; 
                  b) il cronoprogramma  relativo  alla  realizzazione
          dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo  e'
          approvato anche per fasi costruttive; 
                  c)  il  nuovo  piano  economico-finanziario   della
          concessione, nel quale sono, in particolare, individuati: 
                    1) la  copertura  finanziaria  dell'investimento,
          anche  attraverso  finanziamenti  all'uopo  contratti   sul
          mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti  e
          contributi a favore della concessionaria; 
                    2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe  di
          pedaggio per l'attraversamento  del  collegamento  stabile,
          stradale e  ferroviario,  determinate  sulla  base  di  uno
          studio di traffico aggiornato,  secondo  criteri  idonei  a
          promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e  la
          Calabria, e in misura tale da perseguire la  sostenibilita'
          economica e finanziaria dell'opera; 
                    3)  il  canone  di  utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria riferito alla linea e agli impianti  realizzati
          dalla  societa'  concessionaria,  riscosso  dalla  societa'
          R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire  la
          sostenibilita'  economica  e   finanziaria   dell'opera   e
          trasferito alla  societa'  concessionaria  al  netto  della
          quota del medesimo  canone  destinata  alla  copertura  dei
          costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.; 
                    4) i costi sostenuti  dalla  societa'  sino  alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  per  le
          prestazioni   rese   in   funzione   della    realizzazione
          dell'opera, limitatamente a quelle  funzionali  al  riavvio
          della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6; 
                    5) il costo complessivo dell'opera e  le  singole
          voci  di  spesa  che  lo  compongono,   comprensivi   degli
          eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere  per
          la realizzazione e gestione  dell'opera,  rideterminati  ai
          sensi del comma 8-bis,  sulla  base  del  costo  dell'opera
          indicato nell'Allegato II della Nota  di  aggiornamento  al
          Documento di economia e finanza 2012, nel limite del  quale
          devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale
          di cui all'articolo 3, comma 2; 
                8-bis. Il costo  complessivo  dell'opera  di  cui  al
          comma 8, lettera c), numero 5), nel  limite  massimo  delle
          risorse  disponibili  a   legislazione   vigente   per   la
          realizzazione della stessa, ivi  incluse  quelle  acquisite
          dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale  nel
          corso del 2023,  e'  rideterminato,  escludendo  gli  oneri
          finanziari  funzionali  alla  remunerazione  dei   capitali
          apportati dall'investitore privato, in quanto non  previsti
          nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli
          oneri funzionali  all'adeguamento  del  progetto  esecutivo
          alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che  sono
          previsti  nell'aggiornamento  complessivo  del  costo   del
          progetto, e comprendendo  l'aggiornamento  dei  prezzi  dei
          contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies,  comma
          3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonche' dei commi
          8-ter, 8-quater e 8-quinquies.  A  tal  fine,  fino  al  31
          dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il
          contraente  generale,  in  conformita'   all'articolo   72,
          paragrafo 1, lettera a),  della  direttiva  2014/24/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi
          contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022  e  nei
          limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater  e  8-quinquies  del
          presente articolo, e' riconosciuto l'adeguamento dei prezzi
          ai corrispettivi del contraente generale per  le  attivita'
          diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili
          necessari all'esecuzione dell'opera, la  cui  spettanza  e'
          subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di  cui
          all'articolo 4, comma 3,  per  far  fronte  all'eccezionale
          aumento  dei  prezzi  dell'energia  e  dei   materiali   da
          costruzione  registrato  a  partire  dall'anno   2022,   in
          conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della
          citata direttiva 2014/24/UE. Ai fini dell'aggiornamento dei
          prezzi  dei  contratti  caducati  con  gli  altri  soggetti
          affidatari  dei   servizi   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei
          limiti di quanto previsto dall'articolo  72,  paragrafo  1,
          lettera   c),   della    citata    direttiva    2014/24/UE,
          all'adeguamento   del   corrispettivo   alle    prestazioni
          richieste in ragione del valore  aggiornato  del  contratto
          con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del
          presente comma. 
                (Omissis).». 
              - Si  riportano  gli  articoli  3-bis,  commi  3-bis  e
          seguenti, e 4, commi 3 e seguenti, del citato decreto-legge
          31 marzo 2023, n. 35, come modificati dalla presente legge: 
                «Art.   3-bis   (Procedure   espropriative   relative
          all'opera). - (Omissis) 
                3-bis.   All'avvenuta   sottoscrizione   degli   atti
          aggiuntivi di cui all'articolo  4,  comma  3,  la  societa'
          Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale, in
          qualita' di  autorita'  espropriante,  sono  autorizzati  a
          stipulare, una volta divenuta efficace la dichiarazione  di
          pubblica utilita' dell'opera, con i proprietari e  con  gli
          usufruttuari delle unita' immobiliari individuate dal piano
          particellare  di  esproprio  relativo  alla  stessa  opera,
          l'atto di cessione del bene o del  diritto  reale  con  gli
          effetti di cui all'articolo 45, comma 3,  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita', di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327.  A
          tale fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa
          il contraente generale  comunica  ai  soggetti  interessati
          dalle procedure  espropriative  che  entro  il  termine  di
          sessanta  giorni  dalla  medesima   comunicazione   possono
          accedere all'atto di cessione volontaria  del  bene  o  del
          diritto reale  di  cui  al  primo  periodo.  Agli  atti  di
          cessione di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  non  si
          applicano gli obblighi di menzione e  allegazione  previsti
          per gli atti notarili dalla vigente  normativa  in  materia
          edilizia, urbanistica ed energetica nonche' in  materia  di
          conformita' catastale oggettiva.  La  societa'  Stretto  di
          Messina S.p.a. non subentra nei rapporti  passivi  gravanti
          sui  proprietari  a  favore  di  istituti  finanziari   ne'
          acquisisce alcun gravame  sull'unita'  immobiliare  ceduta,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,  comma  2,
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 327 del 2001.  Decorso  il  termine  di
          sessanta giorni, di cui  al  secondo  periodo,  l'autorita'
          espropriante provvede alle  conseguenti  espropriazioni.  A
          tale fine emana il decreto di esproprio  sulla  base  delle
          risultanze  della  documentazione   catastale   e   procede
          all'immediata  redazione  del  verbale  di  immissione   in
          possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  327
          del 2001. 
                3-ter. Ai pieni proprietari  da  almeno  dodici  mesi
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          che abbiano stipulato gli atti di  cessione  volontaria  di
          cui al comma 3-bis, e' corrisposta, nel termine  di  trenta
          giorni  dalla  trascrizione  degli  stessi,   un'indennita'
          determinata tenendo conto del valore  venale  dell'immobile
          maggiorato del 15 per cento. Per il  caso  di  cessione  di
          immobile adibito ad abitazione principale del  proprietario
          e'  inoltre  riconosciuta   un'indennita'   aggiuntiva   di
          ricollocazione abitativa, fino  a  un  importo  massimo  di
          40.000 euro, da quantificare sulla base  delle  circostanze
          del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese  per
          l'acquisto degli arredi e di ogni  altra  spesa  accessoria
          per la ricollocazione abitativa. All'indennita'  aggiuntiva
          di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i  locatari
          che comprovino il  relativo  titolo  con  un  contratto  di
          locazione regolarmente registrato  da  almeno  dodici  mesi
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
          Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la
          residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita'
          aggiuntiva di ricollocazione  abitativa  e'  ridotta  a  un
          valore massimo di 10.000 euro da quantificare  in  base  ai
          criteri sopra indicati. 
                3-quater. Agli usufruttuari delle unita'  immobiliari
          di cui al comma 3-bis e' corrisposta, nel termine di trenta
          giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota
          dell'indennita' di  cui  al  comma  3-ter,  primo  periodo,
          calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze 21  dicembre  2023,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          2023, con corrispondente diminuzione della quota  liquidata
          al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al  comma
          3-ter per l'indennita' di ricollocazione abitativa. 
                3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e
          3-quater si applicano anche per gli immobili  indicati  dal
          piano  particellare  di  esproprio  che  ospitano  la  sede
          operativa di imprese. In tale caso l'indennita' di  cui  al
          comma 3-ter, primo periodo, e'  determinata  tenendo  conto
          del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per  cento
          per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte.
          Al  fine  di  assicurare   la   ripresa   delle   attivita'
          economiche, alle imprese di cui al primo periodo e' inoltre
          corrisposta un'indennita' per ristorare  la  perdita  delle
          attrezzature, dei  macchinari  e  dei  materiali  aziendali
          ovvero la spesa  per  il  loro  recupero  e  trasferimento.
          L'autorita'    espropriante    provvede    al     pagamento
          dell'indennita' di cui al terzo periodo entro trenta giorni
          dal  deposito  di   una   perizia   giurata,   sottoscritta
          congiuntamente dal tecnico incaricato  dal  proprietario  o
          usufruttuario  e  dal   tecnico   nominato   dall'autorita'
          espropriante, che attesti l'entita' e la  congruita'  della
          spesa,  anche  tenuto   conto   dei   valori   residui   di
          ammortamento. 
                3-sexies.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dai  commi
          3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di
          40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse
          proprie del bilancio  della  societa'  Stretto  di  Messina
          S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del  costo
          complessivo dell'opera, che sono a tali scopi  vincolate  e
          utilizzate entro il 31 dicembre 2024.». 
                «Art. 4 (Disposizioni finali). - (Omissis) 
                3.  La  societa'  concessionaria  e   il   contraente
          generale nonche' gli altri soggetti affidatari dei  servizi
          connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la
          stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati  ai  sensi
          dell'articolo 34-decies,  comma  3,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          manifestare la volonta' che ciascun  contratto  riprenda  a
          produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di
          approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo
          3, commi 7 e 8,  e  previa  definizione,  per  il  relativo
          contratto, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni: 
                  a) la rinuncia, da parte del contraente generale  e
          degli altri soggetti affidatari dei servizi  connessi  alla
          realizzazione dell'opera e di tutte le parti in  causa  nei
          giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a
          qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti  della
          Societa'  concessionaria  nonche'  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri, del Ministero delle  Infrastrutture
          e dei trasporti e di ogni  altra  pubblica  amministrazione
          coinvolta nella realizzazione dell'opera,  a  definitiva  e
          completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati; 
                  b) la rinuncia, da parte dei soggetti di  cui  alla
          lettera  a),  a  tutte  le  ulteriori  pretese  in   futuro
          azionabili a qualsiasi  titolo  in  relazione  ai  rapporti
          contrattuali di cui  al  presente  comma,  per  il  periodo
          antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi  di  cui  al
          presente comma,  e  ad  ogni  attivita'  o  atto  negoziale
          prodromico   alla   sottoscrizione   dei   predetti    atti
          aggiuntivi; 
                  b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da
          parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento
          dei prezzi di  cui  all'articolo  2,  commi  8-bis,  8-ter,
          8-quater e 8-quinquies; 
                  b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da
          parte  del  contraente  generale  e  degli  altri  soggetti
          affidatari  dei   servizi   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera,  delle  anticipazioni  e  delle   clausole   di
          revisione dei prezzi, da  inserire  negli  atti  aggiuntivi
          come unica modalita' di  aggiornamento  e  adeguamento  dei
          corrispettivi in corso di esecuzione, nonche' delle  regole
          sull'obbligatorieta'  della  costituzione  di  un  collegio
          consultivo tecnico  per  prevenire  le  controversie  e  le
          dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida
          risoluzione nella fase di  esecuzione  dell'opera  con  una
          decurtazione percentuale del 50  per  cento  dei  compensi,
          determinati   ai   sensi   dell'articolo   1,   comma    4,
          dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in conformita'
          alle vigenti disposizioni di legge; 
                  b-quater) la restituzione, da  parte  dei  soggetti
          affidatari  dei   servizi   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera,  dell'indennizzo  percepito   in   applicazione
          dell'articolo 34-decies, comma  10,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                4. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  la  societa'  concessionaria  e'  autorizzata   a
          sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non
          onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli
          atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto: 
                  a)   la   predisposizione   della   relazione    di
          adeguamento del progetto definitivo  alle  prescrizioni  di
          cui all'articolo 3,  comma  2,  corredata  degli  eventuali
          elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3; 
                  b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni; 
                  c)   l'aggiornamento   degli   studi   di   impatto
          ambientale; 
                  d) la predisposizione del programma  anticipato  di
          opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10. 
                5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  72   della   Direttiva
          2014/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  le
          relative norme interne di  attuazione  e  i  medesimi  sono
          adottati  in  coerenza  con   le   disposizioni   normative
          dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. 
                6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data di
          entrata in vigore del presente decreto per  le  prestazioni
          rese in funzione della  realizzazione  dell'opera,  qualora
          funzionali al  riavvio  della  medesima,  sono  considerati
          nell'aggiornamento del  piano  economico-finanziario  della
          concessione. 
                7. In sede di aggiornamento annuale del contratto  di
          programma con la  societa'  R.F.I.  S.p.a.  e  in  sede  di
          sottoscrizione del nuovo  contratto  di  programma  con  la
          societa'   ANAS   S.p.a.   sono   individuate   le    opere
          complementari  e  di  adduzione  funzionali  alla  completa
          operativita' dell'opera, che  costituiscono  interventi  di
          carattere prioritario. 
                7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7,
          al fine di consentire il celere completamento del piano  di
          adeguamento   e   riqualificazione   dell'autostrada    A19
          Palermo-Catania quale intervento funzionale  alla  completa
          operativita' dell'opera, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto,   e'   nominato   un
          Commissario  straordinario  per  il   coordinamento   degli
          interventi   indicati   nel   piano   di   adeguamento    e
          riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i
          poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi  2  e  3,
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Per  il
          coordinamento e la realizzazione degli interventi  e  delle
          opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario
          puo' nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno
          o piu' interventi.  Al  Commissario  straordinario  e  agli
          eventuali subcommissari  nominati  non  spettano  compensi,
          gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
          comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati,
          il Commissario straordinario e gli eventuali  subcommissari
          nominati possono avvalersi delle strutture  della  societa'
          ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                7-ter. Entro sessanta  giorni  dall'approvazione  del
          progetto definitivo di cui  all'articolo  3,  comma  7,  la
          Regione siciliana e la regione Calabria  adottano,  sentiti
          gli enti locali interessati, un Piano  integrato  condiviso
          finalizzato ad adeguare il sistema del  trasporto  pubblico
          locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina  alle
          esigenze di mobilita'  derivanti  dalla  realizzazione  del
          collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria  e  delle
          relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli  di
          servizio del  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  in
          considerazione delle esigenze logistiche e  trasportistiche
          dei cantieri previsti per la realizzazione  dell'opera.  Le
          amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
          disposizioni di cui al  presente  comma  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                7-quater.  L'Autorita'  di  sistema  portuale   dello
          Stretto   individua   i   progetti   prioritari   necessari
          all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di
          rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere
          coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata
          dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia
          e la Calabria. A tal fine la medesima Autorita' di  sistema
          portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a
          legislazione vigente, ad  eccezione  di  quelle  finanziate
          nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          del Piano nazionale complementare,  le  infrastrutture  che
          possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al
          primo periodo. 
                8. La  societa'  concessionaria  puo'  avvalersi  del
          personale delle societa' del gruppo  Ferrovie  dello  Stato
          italiane in regime di distacco ai  sensi  dell'articolo  30
          del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  per
          l'espletamento delle attivita' tecniche e  scientifiche  di
          cui al presente decreto e per l'attivita' di direzione  dei
          lavori  dell'opera  fino  a  un  contingente   massimo   di
          centocinquanta unita' di personale. Nelle more della nomina
          degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi
          dell'articolo 1, comma 492, della legge 29  dicembre  2022,
          n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
          comma  491,  della  medesima   legge   e'   autorizzato   a
          sottoscrivere con i soggetti di cui al  primo  periodo  del
          presente comma protocolli di  intesa  per  l'individuazione
          delle unita' di personale e la definizione delle  modalita'
          del  distacco.  Il  trattamento  economico  fondamentale  e
          accessorio del personale di cui  al  presente  comma  e'  a
          carico   della   societa'   concessionaria.   La   societa'
          concessionaria, con oneri a proprio carico,  puo'  altresi'
          stipulare   accordi   con   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  ai  fini  di  cui  all'articolo  23-bis  del
          medesimo decreto legislativo. 
                8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera
          per  la  prevenzione  e  la  repressione  di  tentativi  di
          infiltrazione mafiosa e' attuato  con  le  modalita'  e  le
          procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo
          2023, n. 36. 
                9.   Agli   oneri   derivanti   dalle    disposizioni
          dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni
          di euro complessivi per l'anno 2023, si  provvede  mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato e riassegnazione al pertinente capitolo  dello  stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze delle  risorse,  in  conto  residui,  di  cui
          all'articolo 27, comma  17,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77. 
                9-bis.   La   societa'   concessionaria   sottoscrive
          apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San
          Giovanni per l'adozione di un "Piano di  comunicazione  per
          la  realizzazione  del  Ponte  sullo  Stretto"   volto   ad
          assicurare  l'attuazione  di   iniziative   permanenti   di
          informazione   e   di   sensibilizzazione   rivolte    alla
          cittadinanza sullo  stato  di  avanzamento  dell'opera,  da
          svolgere  in   collaborazione   con   i   competenti   enti
          territoriali.  La  convenzione  di  cui  al  primo  periodo
          individua le modalita' attuative per lo  svolgimento  delle
          citate iniziative e ne garantisce  l'attuazione  a  partire
          dall'anno 2024  durante  tutta  la  fase  di  realizzazione
          dell'opera fino al  collaudo  della  stessa,  comunque  non
          oltre l'anno 2030. A tal fine e' autorizzata la spesa di  1
          milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. 
                9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
          9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal
          2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. 
                9-quater. Per le attivita' di cui all'articolo  3-bis
          e' autorizzata la spesa di 150.000 euro  per  l'anno  2024,
          alla cui  copertura  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                9-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
          attivita' di cui al presente decreto nonche' di  quelli  di
          cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971,  n.  1158,
          la societa'  Stretto  di  Messina  S.p.a.  e'  iscritta  di
          diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo
          2023, n. 36, nell'elenco di cui al  medesimo  articolo  63,
          comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
          36 del 2023.».