Estratto determina IP n. 714 dell'11 settembre 2025 Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIBEL 0,250 mg/0,035 mg, comprimes 273 comprimes (13 x 21) dal Belgio con numero di autorizzazione BE571440, intestato alla societa' Effik Benelux Sa The Crescent - Lenniksebaan 451 Route De Lennik 1070 Anderlecht Brussels Belgio e prodotto da Delpharm Lille Sas Parc D'Activites Roubaix-Est 22 Rue De Toufflers CS 50070 59452 Lys-Lez-Lannoy Francia e da Effik Bâtiment «Le Newton» 9-11, Rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon La Forêt Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 - Segrate (MI). Confezione: EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 052396013 (in base 10) 1KYZZF(in base 32); forma farmaceutica: compressa; composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: 0,250 mg di norgestimato e 0,035 mg di etinilestradiolo; eccipienti: lattosio, magnesio stearato (E470b) amido pregelatinizzato, crospovidone (E1202) e carminio d'indaco (E132). Officine di confezionamento secondario: GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA); De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR); GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI). Classificazione ai fini della rimborsabilita' Confezione: EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 052396013; classe di rimborsabilita': C. Classificazione ai fini della fornitura Confezione: EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 052396013; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. Stampati Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovra' riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.