IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11  del  15
gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal consiglio di amministrazione  con  deliberazione  del  8
aprile 2016, n.  12,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'AIFA
(comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il vigente regolamento di  funzionamento  e  ordinamento  del
personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato  dal  consiglio
di amministrazione con deliberazione del 17 settembre  2025,  n.  52,
approvato, ai sensi dell'art. 22,  commi  3  e  4,  del  decreto  del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal  Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025),
che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal consiglio di amministrazione  con  deliberazione  del  8
aprile 2016, n.  12,  e,  in  particolare,  l'art.  30  «Disposizioni
transitorie e finali», comma 3, ai  sensi  del  quale  «le  strutture
organizzative previste dal predetto regolamento  e  i  corrispondenti
incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla  definizione  delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali  non  generali
relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da  avviarsi  entro  il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana dell'avvenuta  pubblicazione  del  presente
regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -
n. 7 del 10 gennaio 2007; 
  Vista la determina, a firma del direttore tecnico-scientifico,  del
6 giugno 2024, recante la costituzione del  «Tavolo  tecnico  per  la
revisione delle Note AIFA e dei piani terapeutici (PT)» e  successivi
aggiornamenti; 
  Considerato che le Note AIFA sono uno strumento regolatorio volto a
definire le condizioni di impiego dei medicinali a carico del SSN, in
seguito alla prescrizione in ambito territoriale da parte dei  medici
di medicina generale e i pediatri di libera scelta; 
  Vista la determina AIFA n. 1067/2012 del 24 maggio 2012, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 4 giugno 2012,
recante «Istituzione della Nota 92. Note  AIFA  2006-2007  per  l'uso
appropriato dei farmaci»; 
  Visti i pareri  della  Commissione  scientifica  ed  economica  del
farmaco, che, nelle sedute del 13-17 gennaio 2025 e del 16-18  giugno
2025, in accordo con il tavolo tecnico, ha stabilito di  abrogare  la
Nota AIFA n.  92  in  considerazione  della  prolungata  carenza  del
principio attivo benzilpenicillina benzatinica; 
  Vista la delibera n. 59 del 17  settembre  2025  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, concernente l'abrogazione della Nota  AIFA
n. 92; 
  Ritenuto di dover provvedere alla abrogazione della  Nota  AIFA  n.
92; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Abrogazione della Nota AIFA n. 92 
 
  E' abrogata la Nota AIFA n. 92. 
  I medicinali, di cui  alla  suddetta  Nota,  gia'  collocati  nella
classe a) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n.  537/1993  e
successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili
a carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'entrata  in
vigore del presente  provvedimento,  senza  le  limitazioni  previste
dalla Nota. 
  AIFA provvedera' al monitoraggio della spesa e dei consumi,  a  sei
ed a dodici mesi dalla data  di  efficacia  del  presente  atto,  dei
farmaci precedentemente assoggettati alla Nota  n.  92,  al  fine  di
verificare l'impatto della decisione,  riservandosi  la  facolta'  di
avviare  d'ufficio  un  nuovo  procedimento  di  rinegoziazione   dei
medicinali interessati qualora i consumi si discostino dall'andamento
precedente all'abrogazione della Nota. 
  Le regioni e le aziende sanitarie sono comunque tenute a verificare
l'appropriatezza  delle  prescrizioni  in  ambito  territoriale   dei
farmaci oggetto del presente provvedimento, effettuate dai medici  di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta.