IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il codice delle  assicurazioni  private  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  68,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   relativa   alla   distribuzione
assicurativa»; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  2020  n.  187,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  21
maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva  (UE)  2016/97  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  gennaio  2016,  relativa
alla distribuzione assicurativa»; 
  Visto in particolare l'articolo 187.1, comma 1,  del  codice  delle
assicurazioni  private  il  quale  prevede  che  i  soggetti  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d),  nonche'  gli  intermediari
assicurativi  a  titolo  accessorio,   aderiscono   ai   sistemi   di
risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la   clientela
relative alle prestazioni e  ai  servizi  assicurativi  derivanti  da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione; 
  Visto  altresi',  l'articolo  187.1,  comma  2,  del  codice  delle
assicurazioni private il quale prevede che con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e  del  made  in
Italy), di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  su  proposta
dell'IVASS,  sono  determinati,  nel  rispetto  dei  principi,  delle
procedure e dei requisiti di cui  alla  parte  V,  titolo  2-bis  del
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  i   criteri   di
svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di  cui
al comma 1 del medesimo articolo 187.1,  i  criteri  di  composizione
dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita'
dello  stesso  e  la  rappresentativita'  dei  soggetti  interessati,
nonche' la natura delle controversie, relative alle prestazioni e  ai
servizi assicurativi derivanti  da  un  contratto  di  assicurazione,
trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1. Le  procedure  devono
in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita'
della tutela; 
  Visto l'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo  n.  68
del 2018,  secondo  cui  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, su proposta  dell'IVASS,  sono  determinate,  in  modo  da
gravare  il  minimo  possibile  sugli   utenti,   le   modalita'   di
contribuzione  da  parte  degli  stessi,  al  costo  dei  sistemi  di
risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   di   cui   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  (ora
Ministro delle imprese e del made in Italy), su proposta  dell'IVASS,
adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo 21 maggio  2018,  n.  68,  recante  determinazione  delle
modalita' di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui  all'articolo
187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visti altresi', gli articoli 3, 5, comma 2, e 191, comma 1, lettera
b), numero 1,  lettere  o),  p),  q)  e  comma  3  del  codice  delle
assicurazioni private, secondo cui l'IVASS emana regolamenti ed altre
disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto  il  sistema  di
governo societario, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
dei  soggetti  vigilati,  anche  al  fine  di  garantire   l'adeguata
protezione degli assicurati e degli aventi diritto  alle  prestazioni
assicurative; 
  Visto il codice  del  consumo  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, ed in particolare l'articolo 143, nonche'  la
Parte V, Titolo II-bis, introdotta  dall'articolo  1,  comma  1,  del
decreto  legislativo  6  agosto  2015,   n.   130,   concernente   la
«risoluzione extragiudiziale delle controversie»; 
  Visto il  decreto  legislativo  6  agosto  2015,  n.  130,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione  alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento  (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i
consumatori)»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162,  contenente
«Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi  per
la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»; 
  Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento  per
migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico  nei
prestatori di servizi assicurativi, con effetti  positivi  anche  sul
contenimento dei rischi legali e reputazionali delle imprese e  degli
intermediari assicurativi; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, lettera  c),
del decreto legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  l'esperimento  del
procedimento di  mediazione  o  di  quello  istituito  in  attuazione
dell'articolo  187.1  del  codice  delle  assicurazioni  private   e'
condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale   per   le
controversie in  materia  di  risarcimento  del  danno  derivante  da
responsabilita' medica e sanitaria e di contratti assicurativi; 
  Considerato altresi', che la procedura di negoziazione assistita di
cui all'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  novembre  2014
n. 162, e' condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale
relativamente alle controversie in materia di risarcimento del  danno
da  circolazione  di  veicoli  e  natanti  e  che   il   procedimento
disciplinato  dall'articolo  187.1  del  codice  delle  assicurazioni
private puo' tener luogo della negoziazione assistita essendo ad essa
alternativo; 
  Ritenuto che la rapidita', l'economicita'  e  l'effettivita'  della
tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale  delle  controversie
vadano  assicurate  da   regole   procedimentali   uniformi   e   che
l'imparzialita'  e  la  rappresentativita'  degli  organi   decidenti
richiedano  una  composizione  dei  medesimi   rimessa   a   soggetti
effettivamente rappresentativi dei diversi interessi coinvolti; 
  Su  proposta  dell'IVASS -  Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Acquisito il formale concerto del Ministro della giustizia; 
  Uditi i pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 febbraio  2023
e del 27 agosto 2024, a seguito dei quali  sono  state  apportate  le
necessarie modifiche agli articoli 4, 11 e 13 del decreto; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con  nota  n.  20006  del  30  settembre  2024,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) Arbitro Assicurativo: il sistema di risoluzione stragiudiziale
delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del  codice
del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito  presso
l'IVASS e disciplinato dal presente regolamento; 
    b) clientela: qualsiasi soggetto, diverso da chi  svolge  in  via
professionale attivita' assicurativa o di intermediazione nei settori
assicurativo,   previdenziale,   bancario   e   finanziario   se   la
controversia attiene a questioni inerenti a detta attivita', che ha o
ha avuto con un'impresa o un intermediario un  rapporto  contrattuale
avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o  al  quale  la
legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa, o  che  ha
comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative; 
    c) codice delle assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
    d) codice del consumo: il decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206; 
    e) impresa: l'impresa di assicurazione con sede legale in  Italia
o la sede secondaria in Italia di  un'impresa  di  assicurazione  con
sede legale in un Paese terzo, iscritte all'albo delle imprese di cui
agli  articoli  14,  comma  4  e  28,  comma  5,  del  codice   delle
assicurazioni e l'impresa di assicurazione  con  sede  in  uno  Stato
membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia  o  in  uno  Stato
aderente allo spazio economico europeo, iscritta negli elenchi I e II
in appendice all'albo ai sensi dell'articolo 26 di detto codice; 
    f) intermediario: l'intermediario assicurativo,  anche  a  titolo
accessorio, con  residenza  o  sede  legale  in  Italia  iscritto  al
registro unico degli intermediari di cui all'articolo 109,  comma  2,
del codice delle assicurazioni e l'intermediario assicurativo,  anche
a titolo accessorio, con residenza o sede legale in uno Stato  membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente  allo
spazio economico europeo che svolge l'attivita' di  cui  all'articolo
116-quater  o  all'articolo  116-quinquies  di  detto  codice  ed  e'
iscritto nel relativo elenco annesso al registro unico; 
    g) IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
    h) collegio: l'organo abilitato  a  decidere  sulle  controversie
sottoposte  all'arbitro  assicurativo  in  conformita'  al   presente
regolamento; 
    i) reclamo: una dichiarazione scritta  di  insoddisfazione  della
clientela,  avente  ad  oggetto  una  prestazione   o   un   servizio
assicurativo  o   un   comportamento   relativi   ad   un   contratto
assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario; 
    l) rete Fin.Net: la rete per la risoluzione extragiudiziale delle
liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari  nello  spazio
economico europeo, istituita sulla base della  raccomandazione  della
Commissione europea  98/257/CE  del  30  marzo  1998,  riguardante  i
principi applicabili agli  organi  responsabili  per  la  risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo; 
    m) segreteria  tecnica:  l'unita'  organizzativa  dell'IVASS  che
svolge l'attivita' di supporto all'arbitro assicurativo. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive UE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988, S.O. n. 86: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) il d.lgs. 30 marzo  2001,  n.  165  ha  confermato
          l'abrogazione della presente lettera. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 187.1 e  191
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  recante
          «Codice  delle  assicurazioni  private»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre  2005,  S.  O.  n.
          163: 
              «Art.  3  (Finalita'  della  vigilanza). -   1.   Scopo
          principale della vigilanza e' l'adeguata  protezione  degli
          assicurati  e  degli  aventi   diritto   alle   prestazioni
          assicurative.  A  tal  fine  l'IVASS  persegue  la  sana  e
          prudente  gestione  delle  imprese   di   assicurazione   e
          riassicurazione, nonche', unitamente alla Consob,  ciascuna
          secondo le rispettive competenze,  la  loro  trasparenza  e
          correttezza nei confronti della clientela. Altro  obiettivo
          della  vigilanza,  ma  subordinato  al  precedente,  e'  la
          stabilita' del sistema e dei mercati finanziari.». 
              «Art. 5 (Autorita' di vigilanza). - 1.  L'IVASS  svolge
          le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo  mediante
          l'esercizio   dei   poteri   di    natura    autorizzativa,
          prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva  previsti
          dalle disposizioni del presente codice. 
              1-bis.  L'IVASS,  nell'esercizio  delle   funzioni   di
          vigilanza, e' parte del SEVIF e  partecipa  alle  attivita'
          che esso svolge,  tenendo  conto  della  convergenza  degli
          strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 
              1-ter. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 1, l'IVASS,  nell'espletamento  delle  sue  funzioni,
          prende in considerazione il potenziale  impatto  delle  sue
          decisioni   sulla   stabilita'   dei   sistemi   finanziari
          dell'Unione   europea,   soprattutto   in   situazioni   di
          emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili  al
          momento,  anche  avvalendosi  degli  opportuni  scambi   di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza  degli  altri  Stati  membri.  In
          periodi di turbolenze eccezionali sui  mercati  finanziari,
          l'IVASS  tiene  conto  dei  potenziali  effetti  prociclici
          derivanti dai suoi interventi. 
              2. L'IVASS adotta ogni regolamento  necessario  per  la
          sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
          e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
          allo stesso fine rende nota ogni  utile  raccomandazione  o
          interpretazione. 
              3.  L'IVASS  effettua  le  attivita'   necessarie   per
          promuovere  un  appropriato   grado   di   protezione   del
          consumatore e per  sviluppare  la  conoscenza  del  mercato
          assicurativo,   comprese   le   indagini   statistiche   ed
          economiche e la raccolta  di  elementi  per  l'elaborazione
          delle linee di politica assicurativa. 
              4. 
              5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge
          12 agosto 1982,  n.  576,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,   nel   rispetto   dei   principi   di   autonomia
          organizzativa, finanziaria e contabile  necessari  ai  fini
          dell'esercizio imparziale ed  efficace  delle  funzioni  di
          vigilanza sul settore assicurativo. 
              5-bis. L'IVASS, nell'ambito  della  propria  autonomia,
          garantisce   comunque   il   rispetto   dei   principi   di
          contenimento dei costi di cui al Capo I del  Titolo  I  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». 
              «Art.  187.1  (Sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale
          delle controversie). - 1. Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 32-ter del decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, i soggetti di cui  all'articolo  6,  commi  1,
          lettere a) e d), nonche' gli  intermediari  assicurativi  a
          titolo accessorio, aderiscono  ai  sistemi  di  risoluzione
          stragiudiziale delle controversie con la clientela relative
          alle prestazioni e ai  servizi  assicurativi  derivanti  da
          tutti  i   contratti   di   assicurazione,   senza   alcuna
          esclusione. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  su  proposta
          dell'IVASS, sono determinati, nel  rispetto  dei  principi,
          delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
          2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  i
          criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
          controversie di cui al comma 1, i criteri  di  composizione
          dell'organo  decidente,  in  modo  che  risulti  assicurata
          l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei
          soggetti interessati, nonche' la natura delle controversie,
          relative  alle  prestazioni  e  ai   servizi   assicurativi
          derivanti da un contratto di  assicurazione,  trattate  dai
          sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in
          ogni  caso  assicurare  la  rapidita',   l'economicita'   e
          l'effettivita' della tutela. 
              3. Per le controversie definite dal decreto di  cui  al
          comma  2,  il  ricorso  al  sistema  di  risoluzione  delle
          controversie   di   cui   al   comma   1   e'   alternativo
          all'esperimento  delle  procedure  di   mediazione   e   di
          negoziazione  assistita  previste,   rispettivamente,   dal
          decreto  legislativo  4  marzo   2010,   n.   28,   e   dal
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e  non
          pregiudica il ricorso ad ogni  altro  strumento  di  tutela
          previsto dall'ordinamento. 
              4. Alla copertura  delle  spese  di  funzionamento  dei
          sistemi di cui al presente  articolo,  si  provvede,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  con  le
          risorse di cui agli articoli 335 e 336.». 
              «Art. 191 (Potere regolamentare). - 1. Fatta  salva  la
          potesta' regolamentare del Governo e  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, secondo le  disposizioni  previste  dal
          presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di
          vigilanza   sulla   gestione   tecnica,    finanziaria    e
          patrimoniale  delle   imprese   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei
          comportamenti  delle  imprese  e  degli   intermediari   di
          assicurazione  e  di   riassicurazione,   con   particolare
          riferimento alla tutela  degli  assicurati,  puo'  adottare
          regolamenti o altre disposizioni di carattere generale  per
          l'attuazione delle norme contenute nel  presente  codice  e
          delle  disposizioni  direttamente  applicabili  dell'Unione
          europea,  nonche'  regolamenti   per   l'attuazione   delle
          raccomandazioni, linee guida e altre  disposizioni  emanate
          dalle Autorita' di vigilanza europee, aventi ad oggetto  le
          seguenti materie: 
                a)  le  condizioni  di   accesso   all'attivita'   di
          assicurazione; 
                b)  le  condizioni  di  esercizio  dell'attivita'  di
          assicurazione e riassicurazione, incluso: 
                  1) il sistema di governo societario, ivi inclusi  i
          sistemi di remunerazione e  di  incentivazione  nonche'  le
          funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o  di
          riassicurazione; 
                  2)  l'adeguatezza  patrimoniale,  ivi  compresa  la
          formazione  delle  riserve  tecniche,  la  copertura  e  la
          valutazione delle  attivita',  la  composizione  dei  fondi
          propri  ed  il  calcolo  dei  requisiti   patrimoniali   di
          solvibilita'  delle   imprese   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione,   con   particolare    riferimento    alla
          disciplina della formula standard  e  del  modello  interno
          completo o parziale, nonche'  l'eventuale  possibilita'  di
          richiedere l'attivita' di verifica da parte della  societa'
          di revisione  in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione
          europea; 
                  3)  l'informativa  e  il  processo   di   controllo
          prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla
          solvibilita'  e  sulla   condizione   finanziaria   nonche'
          l'eventuale sottoposizione dell'informativa a  verifica  da
          parte della societa' di revisione; 
                c)  le  condizioni  di   accesso   e   di   esercizio
          all'attivita' di assicurazione delle imprese  con  sede  in
          uno Stato terzo; 
                d)  le  condizioni  di   accesso   e   di   esercizio
          all'attivita' di assicurazione delle imprese locali; 
                e)  le  condizioni  di   accesso   e   di   esercizio
          all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per
          l'accesso e  l'esercizio  delle  societa'  veicolo  di  cui
          all'articolo 57-bis; 
                f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami
          di cui all'articolo 2; 
                g)   le   procedure   relative   all'assunzione    di
          partecipazioni e gli assetti proprietari,  ivi  inclusa  la
          disciplina degli stretti legami; 
                h) gli schemi di bilancio, il  piano  dei  conti,  le
          modalita' di calcolo, le forme e le modalita'  di  raccordo
          fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri
          modelli di vigilanza derivati dal bilancio di  esercizio  e
          consolidato   delle   imprese   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione; 
                i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti  agli
          obblighi di redazione del  bilancio  consolidato  che  sono
          tenuti, ad esclusivi  fini  di  vigilanza,  a  redigere  il
          bilancio consolidato; 
                l) la costituzione e l'amministrazione dei  patrimoni
          dedicati ad uno  specifico  affare,  nelle  forme  previste
          dalcodice civile,  delle  gestioni  separate  e  dei  fondi
          interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla
          vita,  ivi  compresi  i  limiti  e   i   divieti   relativi
          all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi  da
          adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il
          patrimonio; 
                m)   gli    obblighi    relativi    all'assicurazione
          obbligatoria per i  veicoli  a  motore  e  i  natanti,  ivi
          incluse le procedure liquidative; 
                n) i  contratti  di  assicurazione,  con  particolare
          riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli  a
          motore  e  i  natanti  e  le  particolari   operazioni   di
          assicurazione; 
                o) la correttezza della  pubblicita',  le  regole  di
          presentazione  e  di   comportamento   delle   imprese   di
          assicurazione   e   dei   distributori   nell'ideazione   e
          nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto  conto  delle
          differenti esigenze di protezione degli assicurati; 
                p) la procedura per la presentazione dei reclami  per
          l'accertamento    della    violazione    degli     obblighi
          comportamentali   a   carico   delle   imprese   e    degli
          intermediari; 
                q) gli obblighi informativi prima della conclusione e
          durante l'esecuzione del  contratto,  ivi  compresi  quelli
          relativi  alla  promozione  e  al  collocamento,   mediante
          tecniche  di  comunicazione  a   distanza,   dei   prodotti
          assicurativi; 
                r)   le   procedure    relative    alle    operazioni
          straordinarie; 
                s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi  compresa
          la verifica delle  operazioni  infragruppo  ed  il  calcolo
          della solvibilita' di gruppo; 
                t) le procedure per le  misure  di  salvaguardia,  di
          risanamento   e   di   liquidazione   delle   imprese    di
          assicurazione  e  di  riassicurazione  e   delle   societa'
          soggette alla vigilanza sul gruppo; 
                u) i sistemi di  indennizzo  per  i  danni  derivanti
          dalla  circolazione  dei  veicoli  e  dei  natanti  nonche'
          dell'attivita' venatoria; 
                v) i procedimenti relativi  all'accertamento  e  alla
          irrogazione delle sanzioni amministrative. 
              2. I regolamenti di cui al comma  1  si  conformano  al
          principio di proporzionalita'  per  il  raggiungimento  del
          fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. 
              3. I  regolamenti  devono  risultare  coerenti  con  le
          finalita' della vigilanza di cui agli  articoli  3  e  5  e
          devono tenere conto delle esigenze di competitivita'  e  di
          sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita'
          dei soggetti vigilati. 
              4.  I  regolamenti  sono  adottati  nel   rispetto   di
          procedure  di  consultazione  aperte  e   trasparenti   che
          consentano   la   conoscibilita'   della    normativa    in
          preparazione  e  dei  commenti  ricevuti   anche   mediante
          pubblicazione sul sito  Internet  dell'Istituto.  All'avvio
          della  consultazione  l'IVASS  rende  noto  lo  schema  del
          provvedimento  ed   i   risultati   dell'analisi   relativa
          all'impatto  della  regolamentazione,  che   effettua   nel
          rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge
          29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni  regolamentari
          dell'IVASS. 
              5.  L'IVASS  puo'  richiedere,   in   ogni   fase   del
          procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime
          pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito  della
          procedura di  consultazione,  e  sul  parere  eventualmente
          richiesto al Consiglio di Stato. 
              6. I regolamenti  adottati  dall'IVASS  sono  fra  loro
          coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni  di
          vigilanza.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 21 maggio  2018,  n.  68  recante:  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione
          assicurativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  138
          del 16 giugno 2018: 
              «Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  Alla
          data di entrata in vigore del presente decreto e'  abrogato
          l'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
          95, convertito,  con  modificazioni,  dallalegge  7  agosto
          2012, n. 135. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, restano attribuite all'IVASS le  funzioni  di
          registrazione  degli  intermediari  di  cui  all'art.  109,
          assegnate all'Organismo ai sensi degli articoli  109,  112,
          113, 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinquies  del
          medesimo decreto legislativo. 
              3. Le modifiche apportate al  Titolo  XVIII  deldecreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  si  applicano  alle
          violazioni  commesse  dopo  l'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis
          del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni  commesse
          prima della data di entrata in  vigore  delle  disposizioni
          adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le  norme  del
          Titolo XVIII deldecreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
          209, vigenti prima della data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          su  proposta  dell'IVASS,  sono  determinate,  in  modo  da
          gravare il minimo possibile sugli utenti, le  modalita'  di
          contribuzione da parte degli stessi, al costo  dei  sistemi
          di risoluzione stragiudiziale  delle  controversie  di  cui
          all'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, introdotto  dall'art.  1,  comma  34  del  presente
          decreto legislativo. 
              5.  In  ragione  delle  nuove   competenze   attribuite
          all'IVASS ai sensi  dell'art.  1  comma  34,  del  presente
          decreto, la pianta organica dell'IVASS e'  incrementata  in
          misura di 45 unita' di ruolo, in deroga all'art. 13,  comma
          32, ultimo periodo, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n.
          135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse come
          individuate ai sensi del medesimo art.  1,  comma  34,  del
          presente decreto. 
              6. Al decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 141,  comma  7,  dopo  le  parole  "Banca
          d'Italia," sono aggiunte le seguenti: "dell'Istituto per la
          vigilanza sulle assicurazioni,"; 
                b) all'art. 141-octies, comma 1, dopo la  lettera  b)
          e'  aggiunta  la  seguente:  "b-bis)  l'Istituto   per   la
          vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di  cui  all'art.  13
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  7  agosto  2012,  n.  135,  con
          riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale  delle
          controversie disciplinati ai sensi  dell'art.  187-ter  del
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  dei
          regolamenti attuativi, e con oneri a carico  delle  risorse
          di  cui  agli  articoli  335  e  336  dello   stessodecreto
          legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 
              7. Le disposizioni di cui  agli  articoli  1  e  2  del
          presente decreto legislativo trovano  applicazione  dal  1°
          ottobre   2018,    conformemente    a    quanto    previsto
          dalladirettiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, che modifica ladirettiva (UE) 2016/97per  quanto
          riguarda  la  data  di   applicazione   delle   misure   di
          recepimento degli Stati membri.». 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2020  n.  187,
          recante: «Disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo 21 maggio 2018,  n.  68,  di  attuazione  della
          direttiva  (UE)  2016/97  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione
          assicurativa», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19
          del 25 gennaio 2021. 
              - Si riporta  l'art.  143  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005 n. 206,  recante:  «Codice  del  consumo,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.  229»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235  dell'8  ottobre
          2005, S.O., n. 162: 
              «Art. 143  (Irrinunciabilita'  dei  diritti).  -  1.  I
          diritti  attribuiti  al   consumatore   dal   codice   sono
          irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto  con
          le disposizioni del codice. 
              2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare   al
          contratto una legislazione diversa da quella  italiana,  al
          consumatore  devono   comunque   essere   riconosciute   le
          condizioni minime di tutela previste dal codice.». 
              - Il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 recante:
          «Attuazione della direttiva  2013/11/UE  sulla  risoluzione
          alternativa  delle  controversie   dei   consumatori,   che
          modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva
          2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i  consumatori)»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  recante  «Attuazione
          dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  in
          materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
          controversie civili  e  commerciali»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010: 
              «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
          processo). -  1.  Chi  intende   esercitare   in   giudizio
          un'azione  relativa  a  una  controversia  in  materia   di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
          responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
          mezzo della  stampa  o  con  altro  mezzo  di  pubblicita',
          contratti assicurativi, bancari e finanziari,  associazione
          in partecipazione,  consorzio,  franchising,  opera,  rete,
          somministrazione, societa' di persone  e  subfornitura,  e'
          tenuto  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento   di
          mediazione ai sensi del presente capo. 
              2. Nelle controversie di cui al comma  1  l'esperimento
          del   procedimento   di   mediazione   e'   condizione   di
          procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita'
          e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o  rilevata
          d'ufficio dal  giudice  non  oltre  la  prima  udienza.  Il
          giudice, quando rileva  che  la  mediazione  non  e'  stata
          esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo 6. A tale udienza, il giudice  accerta  se  la
          condizione di procedibilita' e'  stata  soddisfatta  e,  in
          mancanza,   dichiara   l'improcedibilita'   della   domanda
          giudiziale. 
              3. Per assolvere alla condizione di  procedibilita'  le
          parti possono anche esperire, per le materie e  nei  limiti
          ivi regolamentati, le procedure previste: 
                a) dall'articolo 128-bis del decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                b) dall'articolo 32-ter del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c)  dall'articolo  187.1  deldecreto  legislativo   7
          settembre 2005, n. 209; 
                d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge
          14 novembre 1995, n. 481. 
              4. Quando l'esperimento del procedimento di  mediazione
          e' condizione di procedibilita' della  domanda  giudiziale,
          la condizione si considera avverata se  il  primo  incontro
          dinanzi  al  mediatore  si  conclude  senza  l'accordo   di
          conciliazione. 
              5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
          caso la concessione dei provvedimenti urgenti e  cautelari,
          ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
              6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: 
                a)  nei   procedimenti   per   ingiunzione,   inclusa
          l'opposizione,  fino  alla  pronuncia  sulle   istanze   di
          concessione e  sospensione  della  provvisoria  esecuzione,
          secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; 
                b)  nei  procedimenti  per  convalida  di  licenza  o
          sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667
          del codice di procedura civile; 
                c) nei procedimenti di consulenza tecnica  preventiva
          ai fini della composizione della lite, di cui  all'articolo
          696-bis del codice di procedura civile; 
                d) nei procedimenti possessori, fino  alla  pronuncia
          dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
          codice di procedura civile; 
                e) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
                f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
                g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; 
                h)   nell'azione   inibitoria   di    cuiagliarticoli
          37e140-octiesdel  codice  del  consumo,  di  cui  aldecreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». 
              - Si riporta l'articolo del decreto-legge 12  settembre
          2014,    n.    132,    recante:    «Misure    urgenti    di
          degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi   per   la
          definizione dell'arretrato in materia di  processo  civile»
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  212  del  12
          settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10
          novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 261 del 10 novembre 2014, S.O. n. 84: 
              «Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende esercitare
          in  giudizio  un'azione  relativa  a  una  controversia  in
          materia  di  risarcimento  del  danno  da  circolazione  di
          veicoli e natanti deve, tramite il suo  avvocato,  invitare
          l'altra parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione
          assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei  casi
          previsti dal periodo precedente e  dall'articolo  5,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 4  marzo  2010  n.  28,  chi
          intende proporre in giudizio una  domanda  di  pagamento  a
          qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
          L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
          condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. 
              L'improcedibilita' deve essere eccepita dal  convenuto,
          a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice,  non
          oltre la prima udienza. Il giudice  quando  rileva  che  la
          negoziazione assistita e'  gia'  iniziata,  ma  non  si  e'
          conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
          termine di cui all'articolo 2 comma  3.  Allo  stesso  modo
          provvede quando la  negoziazione  non  e'  stata  esperita,
          assegnando  contestualmente  alle  parti  il   termine   di
          quindici  giorni  per  la  comunicazione  dell'invito.   Il
          presente comma non si applica alle controversie concernenti
          obbligazioni contrattuali derivanti da  contratti  conclusi
          tra professionisti e consumatori. Il ricorso a  un  sistema
          di risoluzione stragiudiziale delle controversie  istituito
          ai sensi dell'articolo  187.1  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, tiene luogo della  stipula  di  una
          convenzione  di  negoziazione  assistita  ai  sensi   delle
          presenti disposizioni. 
              2.   Quando   l'esperimento   del    procedimento    di
          negoziazione  assistita  e'  condizione  di  procedibilita'
          della  domanda  giudiziale  la  condizione   si   considera
          avverata se l'invito  non  e'  seguito  da  adesione  o  e'
          seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua  ricezione
          ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
              3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
                a)  nei   procedimenti   per   ingiunzione,   inclusa
          l'opposizione; 
                b) nei procedimenti di consulenza tecnica  preventiva
          ai fini della composizione della lite, di cui  all'articolo
          696-bis del codice di procedura civile; 
                c) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
                d) nei procedimenti in camera di consiglio; 
                e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
              4.  L'esperimento  del  procedimento  di   negoziazione
          assistita nei casi di  cui  al  comma  1  non  preclude  la
          concessione di provvedimenti urgenti e  cautelari,  ne'  la
          trascrizione della domanda giudiziale. 
              5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
          procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,
          comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2,  per
          materie  soggette  ad  altri  termini  di   procedibilita',
          decorre unitamente ai medesimi. 
              6. 
              7. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          quando la parte puo' stare in giudizio personalmente. 
              8.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo
          acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  l'articolo  141,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
              «Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito
          di applicazione). - Omissis. 
              7.  Le  procedure  svolte  nei  settori  di  competenza
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
          sistema idrico, della Banca d'Italia, dell'Istituto per  la
          vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione  nazionale
          per la societa' e la borsa e dell'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che  prevedono  la
          partecipazione  obbligatoria   del   professionista,   sono
          considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice,  se
          rispettano i principi, le procedure  e  i  requisiti  delle
          disposizioni di cui al presente titolo. 
              Omissis.». 
              - Per i riferimenti all'articolo  187.  1  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  14,  26,  28,
          109,116  quater  e   116-quinquies   del   citato   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              «Art. 14 (Requisiti e procedura). - 1. L'IVASS rilascia
          l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le
          seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per  azioni,  di
          societa' cooperativa o di societa' di  mutua  assicurazione
          le cui  quote  di  partecipazione  siano  rappresentate  da
          azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degliarticoli
          2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella forma di
          societa'  europea   ai   sensi   delregolamento   (CE)   n.
          2157/2001relativo allo statuto della societa'  europeae  la
          forma  di  Societa'  cooperativa  europea  (SCE)  ai  sensi
          delregolamento (CE) n. 1435/2003; 
                b)   la   direzione   generale    e    amministrativa
          dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
          Repubblica; 
                c)  l'impresa  detenga  i  fondi   propri   di   base
          ammissibili necessari per coprire il  minimo  assoluto  del
          Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo  47-ter,
          comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a: 
                  1) 2.500.000 euro per le imprese  di  assicurazione
          danni, comprese le imprese di assicurazione captive,  salva
          l'ipotesi in cui sia  coperta  la  totalita'  o  parte  dei
          rischi compresi in  uno  dei  rami  da  10  a  15  elencati
          all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo e' elevato
          a 3.700.000 euro; 
                  2) 3.700.000 euro per le imprese  di  assicurazione
          vita, comprese le imprese di assicurazione captive; 
                  3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di
          cui ai numeri 1)  e  2),  per  le  imprese  che  esercitano
          congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo  13,
          comma 1. 
                c-bis) l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado  di
          detenere i fondi propri ammissibili necessari  per  coprire
          in prospettiva il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita',
          di cui all'articolo 45-bis; 
                c-ter) l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado  di
          detenere i fondi propri di base ammissibili  necessari  per
          coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo  di
          cui all'articolo 47-bis; 
                d) venga presentato, unitamente all'atto  costitutivo
          e allo statuto, un programma  di  attivita'  conforme  alle
          indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2; 
                e) i titolari di partecipazioniqualificate  siano  in
          possesso   dei   requisiti   di   onorabilita'    stabiliti
          dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; 
                e-bis) l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado  di
          conformarsi al sistema di  governo  societario  di  cui  al
          Titolo III, Capo I; 
                f)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e  controllononche'  coloro  che
          svolgono  funzioni  fondamentali  all'interno  dell'impresa
          siano  in  possesso  dei  requisiti  di   professionalita',
          onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76; 
                g) non sussistano, tra l'impresa  o  i  soggetti  del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
                h)  siano  indicati  il  nome   e   l'indirizzo   del
          mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in
          ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi  da  coprire
          sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo  2,  comma
          3, esclusa la responsabilita' del vettore. 
              1-bis. L'impresa di assicurazione che intende  ottenere
          l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e
          i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3,
          e' tenuta a dimostrare, altresi', che: 
                a)  possiede  i  fondi  propri  di  base  ammissibili
          necessari per coprire  il  minimo  assoluto  del  Requisito
          Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita  e
          il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le
          imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal
          comma 1, lettera c) del presente articolo; 
                b) si impegna a coprire in  prospettiva  i  Requisiti
          Patrimoniali Minimi  Nozionali  di  cui  all'articolo  348,
          comma 2-ter. 
              2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
          la sana e  prudente  gestione,  senza  che  si  possa  aver
          riguardo  alla  struttura  e  all'andamento   dei   mercati
          interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione  e'
          specificatamente e adeguatamente motivato ed e'  comunicato
          all'impresa  interessata   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione della domanda di autorizzazione completa  dei
          documenti richiesti. 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione di cui all'articolo 13. 
              4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro  delle
          imprese,  iscrive  in  un'apposita  sezione  dell'albo   le
          imprese di assicurazione autorizzate in  Italia  e  ne  da'
          pronta comunicazione all'impresa  interessata.  Le  imprese
          indicano negli atti  e  nella  corrispondenza  l'iscrizione
          all'albo. 
              5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura  di
          autorizzazione,  inclusi  l'aggiornamento   degli   importi
          previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme  di
          pubblicita' dell'albo. 
              5-bis. L'IVASS comunica  all'AEAP  ogni  autorizzazione
          rilasciata ai fini della  pubblicazione  nell'elenco  dalla
          stessa tenuto, con l'indicazione: 
                a) dei rami e dei rischi per  i  quali  l'impresa  e'
          autorizzata; 
                b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri
          Stati membri in stabilimento o  in  libera  prestazione  di
          servizi.». 
              «Art. 26 (Elenco delle imprese comunitarie operanti  in
          Italia). - 1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle
          imprese  di  assicurazione  comunitarie,   l'elenco   delle
          imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami  vita  e
          dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
          stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.». 
              «Art. 28 (Attivita' in regime  di  stabilimento). -  1.
          L'impresa di  assicurazione  di  un  Paese  terzo,  qualora
          intenda esercitare nel territorio della Repubblica  i  rami
          vita  o  i  rami  danni,  e'  preventivamente   autorizzata
          dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino. 
              2.  L'autorizzazione  e'  efficace   limitatamente   al
          territorio   nazionale,    salva    l'applicazione    delle
          disposizioni sulle condizioni per  l'accesso  all'attivita'
          all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
              3. L'impresa, qualora nello Stato di  origine  eserciti
          congiuntamente i rami vita e  i  rami  danni,  puo'  essere
          autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni  o  i
          rami   vita,   salvo    che    richieda    l'autorizzazione
          all'esercizio  dei  rami  vita  e  dei  rami  infortuni   e
          malattia. 
              4. L'impresa di cui  al  comma  1  deve  insediare  nel
          territorio della Repubblica una sede secondaria e  nominare
          un rappresentante generale che abbia residenza in Italia  e
          che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
          2, nonche' del potere di compiere le operazioni  necessarie
          per la costituzione ed il vincolo del  deposito  cauzionale
          previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza   sia
          conferita  ad  una  persona  giuridica,   si   applica   la
          disposizione contenuta nell'articolo 23,  comma  2,  ultimo
          periodo. Il  rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la
          persona  preposta  alla  gestione  effettiva   della   sede
          secondaria  deve  essere  in  possesso,   per   la   durata
          dell'incarico,   dei   requisiti    di    onorabilita'    e
          professionalita' previsti dall'articolo 76. 
              5.  L'IVASS  determina,  con  regolamento,  gli   altri
          requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi
          compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita',
          nonche' il possesso  nel  territorio  della  Repubblica  di
          investimenti per un ammontare almeno ugualealla meta' degli
          importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c)  e  con
          il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa  depositi
          e prestiti o presso la Banca d'Italia,  di  una  somma,  in
          numerario o in titoli,pari ad almeno un quarto dell'importo
          minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4. 
              6. Con regolamento di  cui  al  comma  5  sono  inoltre
          disciplinati i procedimenti e le condizioni  di  estensione
          dell'attivita' ad altri rami, di  esercizio  congiunto  dei
          rami vita e dei rami infortuni  e  malattia  e  di  diniego
          dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15. 
              7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata
          quando  non  sia  rispettato  dallo  Stato  di  origine  il
          principio di parita' di trattamento o di  reciprocita'  nei
          confronti  delle  imprese  aventi  la   sede   legale   nel
          territorio della  Repubblica  che  intendano  costituire  o
          abbiano  gia'   costituito   in   tale   Stato   una   sede
          secondaria.». 
              «Art. 109 (Registro  degli  intermediari  assicurativi,
          anche a titolo accessorio, e riassicurativi). - 1.  L'IVASS
          disciplina,    con    regolamento,    la    formazione    e
          l'aggiornamento del registro unico  elettronico  nel  quale
          sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo
          accessorio, e riassicurativi che  hanno  residenza  o  sede
          legale nel territorio della Repubblica. 
              1-bis. L'impresa che opera in qualita' di  distributore
          individua la persona fisica, nell'ambito  della  dirigenza,
          responsabile    della    distribuzione    assicurativa    o
          riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS.  Tale
          soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed
          onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento. 
              1-ter.  Il  registro  e'  agevolmente   accessibile   e
          consente la  registrazione  integrale  e  diretta,  secondo
          quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al  comma
          1. 
              2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: 
                a)  gli  agenti  di  assicurazione,  in  qualita'  di
          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
          imprese di assicurazione o di riassicurazione; 
                b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono  su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri   di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione; 
                c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
          rispetto  all'attivita'   svolta   a   titolo   principale,
          esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami  vita  e
          nei rami infortuni e malattia per conto e  sotto  la  piena
          responsabilita'  di  un'impresa  di  assicurazione  e   che
          operano  senza  obblighi   di   orario   o   di   risultato
          esclusivamente per l'impresa medesima; 
                d) le banche autorizzate ai  sensi  dell'articolo  14
          del  testo  unico  bancario,  gli  intermediari  finanziari
          inseriti nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  106  e
          114-septies  del  testo  unico  bancario,  le  societa'  di
          intermediazione    mobiliare    autorizzate    ai     sensi
          dell'articolo  19  del  testo  unico   dell'intermediazione
          finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi
          di bancoposta, autorizzata ai  sensi  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.
          144; 
                e) i soggetti addetti  all'intermediazione,  quali  i
          dipendenti, i  collaboratori,  i  produttori  e  gli  altri
          incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di  cui
          alle lettere a),  b),  d),  e)  e  f)  per  l'attivita'  di
          intermediazione  svolta  al  di  fuori  dei   locali   dove
          l'intermediario opera. 
                f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
          come   definiti   dall'articolo   1,   comma   1,   lettera
          cc-septies). 
              Non e' consentita  la  contemporanea  iscrizione  dello
          stesso intermediario in piu' sezioni del registro. 
              2-bis.  Per  i  siti  internet  mediante  i  quali   e'
          possibile  l'esercizio  dell'attivita'   di   distribuzione
          assicurativa, ai sensi  dell'articolo  106,  e'  necessaria
          l'iscrizione al registro del titolare del dominio. 
              3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari
          persone fisiche, di cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),
          abilitati ma temporaneamente  non  operanti,  per  i  quali
          l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
          all'articolo  110,  comma  3,  e'  sospeso  sino  all'avvio
          dell'attivita',   che   forma   oggetto    di    tempestiva
          comunicazione  all'Organismo  per  la  registrazione  degli
          intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  e
          riassicurativi. 
              4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b)  e
          d), che si avvale di dipendenti, collaboratori,  produttori
          o altri incaricati  addetti  all'intermediazione  provvede,
          per conto dei medesimi, all'iscrizione  nella  sezione  del
          registro  di  cui  alla  lettera  e)  del  medesimo  comma.
          L'intermediario di cui al  comma  2,  lettera  a),  che  si
          avvale di dipendenti,  collaboratori,  produttori  o  altri
          incaricati addetti all'intermediazione  e'  tenuto  a  dare
          all'impresa preponente contestuale notizia della  richiesta
          di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto  fermo
          restando  quanto  previsto  nel   contratto   di   agenzia.
          L'impresa di assicurazione, che  si  avvale  di  produttori
          diretti,   provvede   ad   effettuare   la    comunicazione
          all'Organismo  per  la  registrazione  degli   intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          al fine dell'iscrizione nella sezione del registro  di  cui
          al comma 2, lettera c). 
              4-bis.  Nella  domanda  di   iscrizione   al   registro
          l'intermediario che si avvale  di  soggetti  iscritti  alla
          sezione del registro di cui al comma  2,  lettera  e),  per
          l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai  sensi  del
          comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi  il
          possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle
          relative  disposizioni  di   attuazione   ai   fini   della
          registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
          del comma 4-sexies, e di una formazione conforme  a  quanto
          stabilito dall'articolo 111 e dalle  relative  disposizioni
          di attuazione. 
              4-ter.  Nella  domanda  di   iscrizione   al   registro
          l'impresa che si avvale di soggetti iscritti  alla  sezione
          di cui  al  comma  2,  lettera  c)  per  l'esercizio  della
          distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi  del  comma
          4, attesta di  avere  accertato  in  capo  agli  stessi  il
          possesso dei requisiti previsti dal presente Capo  e  dalle
          relative  disposizioni  di   attuazione   ai   fini   della
          registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
          del comma 4-sexies, e di una formazione conforme  a  quanto
          stabilito dall'articolo 111 e dalle  relative  disposizioni
          di attuazione 
              4-quater. L'IVASS  fornisce  tempestivamente  all'AEAP,
          secondo le istruzioni da questa impartite, le  informazioni
          rilevanti ai fini  dell'alimentazione  del  registro  unico
          europeo degli intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo
          accessorio,  e  riassicurativi  di   cui   alparagrafo   4,
          dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e  puo'  richiedere
          la modifica dei dati in esso riportati. 
              4-quinquies.   Le   domande   presentate,    ai    fini
          dell'iscrizione nel  registro  di  cui  al  comma  2,  sono
          esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di  cui
          al comma 1 e comunque non oltre 90  giorni  dalla  data  di
          presentazione  dell'istanza.   L'avvenuta   iscrizione   e'
          comunicata ai soggetti  interessati  nelle  forme  indicate
          dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS. 
              4-sexies.   Ai   fini   della    registrazione    degli
          intermediari,  di  cui   al   comma   2,   sono   trasmessi
          all'Organismo  per  la  registrazione  degli   intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          secondo   le   modalita'   individuate    nelle    relative
          disposizioni di attuazione di cui al comma 1: 
                a) i nominativi degli azionisti o dei  soci,  persone
          fisiche o  giuridiche,  che  detengono  una  partecipazione
          superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di
          tale partecipazione; 
                b) i  nominativi  delle  persone  che  hanno  stretti
          legami con l'intermediario; 
                c)  indicazioni   da   cui   si   evinca   che   tali
          partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio
          dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. 
              4-septies. Ogni modifica alle informazioni  di  cui  al
          comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata. 
              4-octies. L'iscrizione al registro di cui  all'articolo
          109, comma 2, non puo' essere consentita se le disposizioni
          legislative, regolamentari o amministrative  di  uno  Stato
          terzo, cui sono soggette  una  o  piu'  persone  fisiche  o
          giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti  legami,
          ovvero  difficolta'   inerenti   l'applicazione   di   tali
          disposizioni legislative, regolamentari  e  amministrative,
          siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
          vigilanza. 
              5. L'Organismo per la registrazione degli  intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          rilascia, a  richiesta  dell'impresa  o  dell'intermediario
          interessato, un'attestazione  di  avvenuta  iscrizione  nel
          registro, fermi restando  gli  adempimenti  necessari  alle
          procedure di  verifica  e  di  revisione  delle  iscrizioni
          effettuate. 
              6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di
          comunicazione a carico delle imprese e degli  intermediari,
          nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee  ad  assicurare
          l'accesso pubblico al registro.». 
              «Art.  116-quater  (Attivita'  in  regime   di   libera
          prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica). -
          1. L'accesso all'attivita' di intermediazione in regime  di
          libera  prestazione  di  servizi   nel   territorio   della
          Repubblica da parte di intermediari assicurativi,  anche  a
          titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza  o
          sede legale nel territorio di un  altro  Stato  membro,  e'
          subordinato  alla   trasmissione   all'Organismo   per   la
          registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche  a
          titolo   accessorio,    e    riassicurativi,    da    parte
          dell'Autorita' di tale Stato,  delle  informazioni  di  cui
          all'articolo 116-bis. 
              2. L'intermediario di cui al comma 1 puo'  iniziare  ad
          esercitare l'attivita' sul territorio della Repubblica  dal
          momento in cui riceve da parte dell'Autorita'  dello  Stato
          di  origine   la   comunicazione   dell'avvenuta   notifica
          all'Organismo  per  la  registrazione  degli   intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi
          delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.». 
              «Art.   116-quinquies   (Attivita'   in    regime    di
          stabilimento  nel  territorio   della   Repubblica). -   1.
          L'accesso all'attivita' di  intermediazione  in  regime  di
          stabilimento nel territorio della Repubblica  da  parte  di
          intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  o
          riassicurativi, che hanno residenza o  sede  legale  in  un
          altro  Stato  membro,  e'  subordinato  alla   trasmissione
          all'Organismo  per  la  registrazione  degli   intermediari
          assicurativi, anche a titolo accessorio, e  riassicurativi,
          da parte dell'Autorita' di tale Stato,  delle  informazioni
          di cui all'articolo 116-ter. 
              2.   Entro  trenta   giorni   dalla   ricezione   delle
          informazioni  di  cui  al  comma  1,  l'Organismo  per   la
          registrazione  degli  intermediari  assicurativi,  anche  a
          titolo accessorio, e riassicurativi comunica  all'autorita'
          competente dello Stato membro d'origine le disposizioni  di
          interesse  generale  che  l'intermediario   e'   tenuto   a
          rispettare per l'esercizio  dell'attivita'  sul  territorio
          della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso  il
          sito  internet  dell'Autorita'   competente   e,   mediante
          appositi  collegamenti  ipertestuali,   tramite   il   sito
          internet dell'AEAP. 
              3. L'intermediario puo' iniziare a svolgere l'attivita'
          di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio
          della  Repubblica  dal  momento  in  cui  riceve  da  parte
          dell'Autorita'   dello   Stato    membro    d'origine    la
          comunicazione dell'Organismo  per  la  registrazione  degli
          intermediari assicurativi, anche  a  titolo  accessorio,  e
          riassicurativi o in caso di silenzio,  dalla  scadenza  del
          termine di cui al comma 2. 
              4. L'IVASS verifica che l'attivita' di  intermediazione
          esercitata in regime di stabilimento nel  territorio  della
          Repubblica sia  conforme  alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 30-decies,  ai  Capi  III,  III-bis,  III-ter  del
          Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonche'
          alle relative misure di attuazione.  A  tal  fine,  l'IVASS
          puo' esaminare le modalita' di insediamento e richiedere le
          modifiche necessarie  per  consentire  all'autorita'  dello
          Stato membro  d'origine  di  far  rispettare  gli  obblighi
          previsti da tali disposizioni. 
              5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la  pubblicita'
          delle comunicazioni ricevute dalle autorita'  di  vigilanza
          degli altri Stati membri relative all'attivita'  svolta  in
          libera prestazione di servizi o in regime  di  stabilimento
          dagli intermediari  di  tali  Stati  nel  territorio  della
          Repubblica  mediante  annotazione  nell'elenco  annesso  al
          registro di cui all'articolo 109, comma 2.». 
              -  La   Raccomandazione   della   Commissione   europea
          98/257/CE del 30 marzo 1998  reca  i  principi  applicabili
          agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale
          delle controversie in materia di consumo. Pubblicata  sulla
          GUUE del 17 aprile 1998, L 115.