IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo
per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti
in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in
materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, commi
3 e 4;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti
in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in
materia di esecuzione forzata»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis»
sono aggiunte le seguenti: «, e gli incontri di mediazione possono
svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel rispetto
dell'articolo 8-ter»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, primo periodo, la parola: «giudiziale» e'
sostituita dalle seguenti: «introduttiva del giudizio»;
2) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249.»;
c) all'articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, le parole: «Il
verbale contenente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale al
quale e' allegato»;
d) all'articolo 5-quater, comma 1, primo periodo, le parole:
«fino al momento della precisazione delle conclusioni» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento di mediazione ha una
durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima
della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per
periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha
una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima
della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non e'
soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui
al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione
e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito
dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti
previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo
scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da
esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la
proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo
scritto o del verbale da cui esso risulta.»;
f) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi
del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non
autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del
delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante
puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro
di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega
conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non
autenticata del proprio documento di identita', per la loro
acquisizione agli atti della procedura.»;
g) l'articolo 8-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). - 1. Quando
la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita'
telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e
sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un
documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per
l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti.
Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2,
verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme,
appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria
dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se
nominati.
4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del
procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche
avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita'
all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
h) dopo l'articolo 8-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalita' audiovisive
da remoto). - 1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere al responsabile
dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con
collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli
incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e
reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis,
quando il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti
per gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti
partecipano con le modalita' previste dal presente articolo, con il
consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo
8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le firme di
tutti i partecipanti sono apposte in modalita' analogica avanti al
mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinche' gli
atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti
partecipano con le modalita' previste dal presente articolo siano
firmati senza indugio.»;
i) all'articolo 11:
1) al comma 4, primo periodo, le parole: «della mediazione,
contenente» sono sostituite dalle seguenti: «della mediazione, al
quale e' allegato» e dopo le parole: «, il quale» sono inserite le
seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis,»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la
conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2,
decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione
presso la segreteria dell'organismo.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in
formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti
in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla
mediazione, oltre a un originale per il deposito presso
l'organismo.»;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: «contenente
l'eventuale accordo depositato» sono sostituite dalle seguenti: «e
dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati»;
l) all'articolo 11-bis, al comma 1, le parole: «comma 01.bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1.1»;
m) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) al terzo periodo, le parole: «periodo precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «presente comma»;
1.2) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente:
«L'avvocato certifica la conformita' all'originale della copia
dell'accordo trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale
giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono
tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale e'
omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del
tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al
quale l'accordo e' stato raggiunto, previo accertamento della
regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
dell'ordine pubblico.»;
3) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui
all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale e'
omologato, su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis.»;
n) all'articolo 12-bis, al comma 3, le parole: «partecipato alla»
sono sostituite dalle seguenti: «partecipato al primo incontro di»;
o) all'articolo 15-bis, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «nel presente capo,» sono
inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le
parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il
patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo
straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento
di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non
perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.»;
p) all'articolo 15-quinquies:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli
avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e'
tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in
essa indicato.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine
accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio
finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli
dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di
mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4,
comma 1» sono soppresse;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e'
iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da
quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di
trasferta previste dai parametri forensi.»;
q) all'articolo 15-septies, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, e'
tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in
essa indicato.»;
r) all'articolo 16:
1) al comma 1-bis:
1.1) alla lettera b), dopo le parole: «la previsione,» sono
inserite le seguenti: «per gli organismi costituiti da enti privati,»
e le parole: «delle controversie e» sono sostituite dalle seguenti:
«delle controversie o»;
1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici,
compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o
associazioni, la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita'
istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione,
conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di
formazione nei medesimi ambiti;»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo e' anteposto il seguente: «Il registro
degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante
piattaforma informatica del Ministero della giustizia.»;
2.2) il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
s) all'articolo 16-bis, al comma 1, dopo le parole:
«dall'articolo 16, commi 1-bis» sono inserite le seguenti: «, lettera
a),»;
t) all'articolo 17, al comma 2, le parole: «Il verbale contenente
l'accordo di conciliazione e' esente» sono sostituite dalle seguenti:
«Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano gli articoli 76 e 87 della Costituzione:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O., n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26
novembre 2021, n. 206 recante: «Delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre
2021:
«Art. 1. - 1. - 2. (Omissis).
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega
di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, puo' adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi medesimi.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle
discipline della procedura di mediazione e della
negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare e semplificare la disciplina degli
incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di
risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento
della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista
per la determinazione del credito d'imposta di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato
al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella
procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri
professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito
d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle
parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della
conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del
patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione
e di negoziazione assistita; la previsione di un credito
d'imposta in favore degli organismi di mediazione
commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte che si
trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della
procedura di mediazione e delle indennita' spettanti agli
organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del
limite di spesa destinato alle misure previste che, al
verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto
limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del
contributo unificato;
b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare,
all'esito del monitoraggio che dovra' essere effettuato
sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la
normativa in materia di procedure stragiudiziali di
risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo
scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico
degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC),
anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze
in ragione delle materie nelle quali dette procedure
possono intervenire;
c) estendere il ricorso obbligatorio alla
mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di
associazione in partecipazione, di consorzio, di
franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di
societa' di persone e di subfornitura, fermo restando il
ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle
controversie previsto da leggi speciali e fermo restando
che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, le
parti devono essere necessariamente assistite da un
difensore e la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e
che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non
preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. In
conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione
del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresi', che decorsi cinque
anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo che estende la mediazione come condizione di
procedibilita' si proceda a una verifica, alla luce delle
risultanze statistiche, dell'opportunita' della permanenza
della procedura di mediazione come condizione di
procedibilita';
d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria
nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la
parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonche'
definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte
obbligata non abbia soddisfatto la condizione di
procedibilita';
e) riordinare le disposizioni concernenti lo
svolgimento della procedura di mediazione nel senso di
favorire la partecipazione personale delle parti, nonche'
l'effettivo confronto sulle questioni controverse,
regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
f) prevedere la possibilita' per le parti del
procedimento di mediazione di delegare, in presenza di
giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza
dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione
della controversia e prevedere che le persone giuridiche e
gli enti partecipano al procedimento di mediazione
avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei
fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della
controversia;
g) prevedere per i rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la
conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede
giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile, salvo
il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente
nella negligenza inescusabile derivante dalla grave
violazione della legge o dal travisamento dei fatti;
h) prevedere che l'amministratore del condominio e'
legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad
aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di
conciliazione riportato nel verbale o la proposta del
mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea
condominiale che delibera con le maggioranze previste
dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di
mancata approvazione, la conciliazione si intende non
conclusa o la proposta del mediatore non approvata;
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, la possibilita' per le parti di stabilire, al
momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione
possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata
dal giudice;
l) procedere alla revisione della disciplina sulla
formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando
la durata della stessa, e dei criteri di idoneita' per
l'accreditamento dei formatori teorici e pratici,
prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea
nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a
svolgere l'attivita' di mediatore dopo aver conseguito
un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di
approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
m) potenziare i requisiti di qualita' e trasparenza
del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri
indicatori dei requisiti di serieta' ed efficienza degli
enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli
organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalita' della loro
documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla
medesima norma;
n) riformare e razionalizzare i criteri di
valutazione dell'idoneita' del responsabile dell'organismo
di mediazione, nonche' degli obblighi del responsabile
dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico
dell'ente di formazione;
o) valorizzare e incentivare la mediazione
demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di
collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le
universita', nel rispetto della loro autonomia,
l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le
associazioni professionali e di categoria sul territorio,
che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il
monitoraggio delle esperienze e la tracciabilita' dei
provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla
mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di
percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la
valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi
definiti a seguito di mediazione o comunque mediante
accordi conciliativi, al fine della valutazione della
carriera dei magistrati stessi;
p) prevedere che le procedure di mediazione e di
negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo
delle parti, con modalita' telematiche e che gli incontri
possano svolgersi con collegamenti da remoto;
q) prevedere, per le controversie di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo
codice, senza che cio' costituisca condizione di
procedibilita' dell'azione, la possibilita' di ricorrere
alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna
parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove le
parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del
lavoro, e prevedere altresi' che al relativo accordo sia
assicurato il regime di stabilita' protetta di cui
all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
r) semplificare la procedura di negoziazione
assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra
le parti, sia utilizzato un modello di convenzione
elaborato dal Consiglio nazionale forense;
s) prevedere, nell'ambito della procedura di
negoziazione assistita, quando la convenzione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la
possibilita' di svolgere, nel rispetto del principio del
contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti
gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attivita'
istruttoria, denominata « attivita' di istruzione
stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di
dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in
relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta
alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui
all'articolo 2735 del codice civile, la verita' di fatti ad
essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
t) prevedere, nell'ambito della disciplina
dell'attivita' di istruzione stragiudiziale, in
particolare:
1) garanzie per le parti e i terzi, anche per
cio' che concerne le modalita' di verbalizzazione delle
dichiarazioni, compresa la possibilita' per i terzi di non
rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure
volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della
loro acquisizione;
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni
false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae
all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al
giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese
del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642,
secondo comma, del codice di procedura civile;
3) l'utilizzabilita' delle prove raccolte
nell'ambito dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel
successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli
stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo
l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita,
fatta salva la possibilita' per il giudice di disporne la
rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice
di procedura civile;
4) che il compimento di abusi nell'attivita' di
acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato
grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla
responsabilita' prevista da altre norme;
u) apportare modifiche all'articolo 6 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162:
prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al
comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a
seguito di negoziazione assistita possano contenere anche
patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;
disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita
il giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5, ottavo
comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato
dai difensori con la certificazione dell'accordo delle
parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle
modalita' di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli
accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano
conservati, in originale, in apposito archivio tenuto
presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui
all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle
parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai
terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo
stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che
violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai
Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella
prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 132 del 2014.
5. - 44. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie e misure
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia
di esecuzione forzata» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O., n. 38.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010.
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante:
«Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
212 del 12 settembre 2014 e' convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, S.O., n.
84.
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante:
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 29 aprile 2020, S.O., n. 16.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 5-ter,
5-quater, 8, 11, 11-bis, 12, 12-bis, 15-bis, 15-quinquies,
15-septies, 16, 16-bis e 17 del citato decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti).
- 1. Al procedimento di mediazione si applica il
regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 8.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la
riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9,
nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano
l'imparzialita', l'indipendenza e l'idoneita' al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono
soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita'
telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel
rispetto dell'articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione
possono svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel
rispetto dell'articolo 8-ter.».
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con
il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita',
contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione
in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,
somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e'
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento
del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda introduttiva del giudizio.
L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la
prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione
non e' stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice
accerta se la condizione di procedibilita' e' stata
soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilita'
della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le
parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti
ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481;
d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. Quando l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo
di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in
ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione,
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667
del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo
penale;
h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e
140-octies del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
«Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione
dell'amministratore di condominio). - 1. L'amministratore
del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento
di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al
quale e' allegato l'accordo di conciliazione o la proposta
conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione
dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il
termine fissato nell'accordo o nella proposta con le
maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile.
In caso di mancata approvazione entro tale termine la
conciliazione si intende non conclusa.».
«Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). -
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino
al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa
in decisione, valutata la natura della causa, lo stato
dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra
circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la
stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale. Si applica
l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la
mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilita' della domanda giudiziale.».
«Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti
e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda,
salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda
di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e
l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della
procedura, la data del primo incontro e ogni altra
informazione utile sono comunicate alle parti, a cura
dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu'
mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al
comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola
volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra parte
la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di
mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai
sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalita' presso
la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato
dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura
di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono
delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito
dei poteri necessari per la composizione della
controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche
partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di
rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti
dei poteri necessari per la composizione della
controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle
parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da'
atto a verbale.
4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro
ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con
firma non autenticata e contiene gli estremi del documento
di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo
11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con
firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di
mediazione cura la presentazione e la consegna della delega
conferita in conformita' al presente comma, unitamente a
copia non autenticata del proprio documento di identita',
per la loro acquisizione agli atti della procedura.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e
quando la mediazione e' demandata dal giudice, le parti
sono assistite dai rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione
e le modalita' di svolgimento della mediazione, e si
adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di
conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono
cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare
un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del
primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale
sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti
negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il
regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le
modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti
agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le
parti possono convenire la producibilita' in giudizio della
sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso,
la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma
primo, del codice di procedura civile.».
«Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se e'
raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo
medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore
ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di
conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti
gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di
cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' formulata e
comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno
pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni
dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal
mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta
non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni
rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione
del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale
e' allegato l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle
parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla
procedura nonche' dal mediatore, il quale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita'
di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito
presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il
mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno
partecipato agli incontri e delle parti che, pur
regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la
conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo
8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo
della mediazione presso la segreteria dell'organismo.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il
verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso
allegato sono redatti in tanti originali quante sono le
parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale
per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso
allegato depositati presso la segreteria dell'organismo e'
rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto
obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei
procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data
della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei
contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di
conciliazione deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a
seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o
inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo
nel loro adempimento.».
«Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto
dalle amministrazioni pubbliche). - 1. Ai rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica
l'articolo 1, comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.».
«Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione). - 1.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite
dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle
parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di
cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e
rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare,
nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la conformita'
dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
L'accordo di cui al presente comma deve essere
integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura
civile. L'avvocato certifica la conformita' all'originale
della copia dell'accordo trasmessa con modalita'
telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli
articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie.
1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non
sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo
di mediazione avanti al quale l'accordo e' stato raggiunto,
previo accertamento della regolarita' formale e del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui
all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo
allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, in
conformita' al comma 1-bis.
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».
«Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata
partecipazione al procedimento di mediazione). - 1. Dalla
mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo
incontro del procedimento di mediazione, il giudice puo'
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di
procedibilita', il giudice condanna la parte costituita che
non ha partecipato al primo incontro senza giustificato
motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma di importo corrispondente al doppio del
contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento
che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, puo'
altresi' condannare la parte soccombente che non ha
partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in
favore della controparte di una somma equitativamente
determinata in misura non superiore nel massimo alle spese
del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento
di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice
trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di
una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della
Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei
confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorita' di
vigilanza competente.».
«Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di
applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni
stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non
abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza
dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di
cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di
conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato e',
altresi', assicurato allo straniero regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale al momento del
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento
di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non
perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita'
economica.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle
controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad
eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente
fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.».
«Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere
l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina
dell'avvocato). - 1. L'istanza per l'ammissione anticipata
e' presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a
mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,
dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la
firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo
dove ha sede l'organismo di mediazione competente
individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1.
1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo
richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita'
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad
accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
2. Entro venti giorni dalla presentazione
dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine
degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette
l'interessato al patrocinio, in via anticipata e
provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio
dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e'
trasmessa all'ufficio finanziario competente per le
verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un
avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e'
iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello
diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione
competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono
dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai
parametri forensi.».
«Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata
e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio
e' valida per l'intero procedimento di mediazione.
2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4,
non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al
patrocinio.
3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione,
l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal
consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione
anticipata, mediante apposizione del visto di congruita'
sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del
compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata
dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine,
verificata la completezza della documentazione e la
congruita' del compenso in base al valore dell'accordo
indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma
l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata
all'ufficio competente del Ministero della giustizia
perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e
all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero
lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita'
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad
accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
5. L'avvocato non puo' chiedere ne' percepire dal
proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo,
diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto
contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».
«Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle
materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli
organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e
del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':
a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori,
dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, per gli organismi costituiti da
enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo
associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi
di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa
delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
b-bis) per gli organismi costituiti da enti
pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto
forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di
compatibilita' dell'attivita' istituzionale con lo
svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e
risoluzione alternativa delle controversie o di formazione
nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i
servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione
alternativa delle controversie quando ha un interesse nella
lite.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono
requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza
dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la qualita'
del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa
e contabile, nonche' la qualificazione professionale del
responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi
sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del
Ministero della giustizia. La formazione del registro e la
sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate
sezioni del registro per la trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze anche in materia di
consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle
indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con
appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto,
relativamente alla materia del consumo, con il Ministro
dello sviluppo economico.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti
privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per
l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini
dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia
valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
devono essere adeguatamente formati in materia di
mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis,
stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento
dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati
livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto,
e' stabilita la data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attivita' di formazione di cui al
presente comma costituisce per il mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e
dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e
disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero
della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico,
per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
«Art. 16-bis (Enti di formazione). - 1. Sono
abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione
in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che
danno garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti
dall'articolo 16, commi 1-bis, lettera a), e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e'
altresi' tenuto a nominare un responsabile scientifico di
chiara fama ed esperienza in materia di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie,
il quale assicura la qualita' della formazione erogata
dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento
del percorso formativo offerto e la competenza ed
esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il
responsabile comunica periodicamente il programma formativo
e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della
giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui
all'articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
stabilisce altresi' i requisiti di qualificazione dei
mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il
mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.».
«Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). -
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura.
2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono
esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore
di centomila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la
parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione
della domanda di mediazione o al momento dell'adesione,
corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un
importo a titolo di indennita' comprendente le spese di
avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo
incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo
al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere
importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica
le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la
conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli
incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'
spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e
le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti
privati;
c) gli importi a titolo di indennita' per le spese
di avvio e per le spese di mediazione per il primo
incontro;
d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute,
non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo
della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennita' dovute
nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di
procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'
demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore
dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 3.
6. Quando la mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater,
comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita'
dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito
delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio
delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal
pagamento dell'indennita' di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per
l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011
al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e
7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata
del bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo
civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26
novembre 2021, n. 206.».