IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo  15  della
legge 8 marzo 2000, n.  53»  e,  in  particolare,  l'articolo  74  in
materia di assegno di maternita' di base; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 5 il quale  prevede
che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita'
di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  maggio   2016,   n.   89,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del   sistema
scolastico e della ricerca» e, in particolare, l'articolo 2-sexies il
quale apporta modifiche al calcolo dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  del  nucleo  familiare  che  ha  tra  i  suoi
componenti persone con disabilita' o non autosufficienti  nelle  more
dell'adozione delle opportune modifiche regolamentari alla  normativa
vigente; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2021,  n.  230,  recante
Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico,  in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge  1°
aprile 2021, n. 46, che, all'articolo 10, comma  2,  ha  disposto  la
abrogazione dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998  in  materia
di Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» e, in particolare, l'articolo 10 il  quale  disciplina
l'ISEE precompilato e l'aggiornamento della situazione economica; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare,  l'articolo
1, commi da 183 a 185, il quale stabilisce che si  provveda  mediante
l'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a escludere i  titoli
di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del  risparmio  con
obbligo assistito dalla garanzia dello Stato dal  calcolo  dell'ISEE,
fino al valore complessivo di 50.000 euro; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente  la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
5  luglio  2021,  recante  «Disciplina  delle   modalita'   estensive
dell'ISEE corrente» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 25
agosto 2021; 
  Visto il decreto direttoriale del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, n. 407 del 13 dicembre 2023, con il quale e' stato
approvato il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
ai  fini  dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente
(ISEE), nonche' le relative istruzioni per la compilazione vigenti  a
far data dal 1° gennaio 2024; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, n. 290, del 9 maggio 2024, in data 24 maggio 2024; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 27 giugno 2024 ai sensi  dell'articolo  3  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
         del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  dicembre
2013, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, dopo la lettera n) e' inserita la seguente: 
        «n- bis) «DSU precompilata»: Dichiarazione sostitutiva  unica
resa disponibile al dichiarante ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo del 15 settembre 2017, n. 147,  finalizzata  al  rilascio
dell'ISEE;»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 3, alla lettera a) le parole: «711» sono sostituite
dalle seguenti: «473-bis.51»; 
      2) al comma 3, alla lettera b) le parole: «708» sono sostituite
dalle seguenti: «473-bis.22»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «laddove  non  siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui  alla  lettera  a)»  sono
aggiunte le seguenti: «, esclusi i trattamenti percepiti  in  ragione
della condizione di disabilita', laddove non rientranti  nel  reddito
complessivo ai fini  dell'IRPEF,  ai  sensi  dell'articolo  2-sexies,
comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito
con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Dalla somma dei redditi dei componenti  il  nucleo,  come
determinata ai  sensi  dei  commi  precedenti,  si  sottrae,  fino  a
concorrenza,  nel  caso  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda   in
abitazione in locazione, il valore  del  canone  annuo  previsto  nel
contratto di locazione, del quale  sono  dichiarati  gli  estremi  di
registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000
euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente  successivo
al secondo. La detrazione di cui al presente comma e'  alternativa  a
quella per i nuclei residenti in abitazione  di  proprieta',  di  cui
all'articolo 5, comma 2.»; 
      3)  al  comma  5,  le  parole:  «l'ammontare  del   trattamento
percepito dal  beneficiario  nell'anno  precedente  la  presentazione
della DSU rapportato  al  corrispondente  parametro  della  scala  di
equivalenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «l'ammontare   del
trattamento  percepito  dal  beneficiario  eventualmente  valorizzato
nell'ISEE medesimo,  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza,  ai  sensi  dell'articolo  2-sexies,  comma  2,
secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016,  n.  42  convertito
con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»; 
    d) all'articolo 5: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «nonche'  del  patrimonio
mobiliare di cui al comma 4» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4-bis»; 
      2) al comma  2,  al  primo  e  al  terzo  periodo,  le  parole:
«dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti:  «del  secondo
anno precedente» e dopo le  parole  «della  DSU,»  sono  inserite  le
seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  10,  comma   4,   del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147,»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole:  «dell'anno   precedente»   sono
sostituite dalle seguenti: «del secondo anno precedente»  e  dopo  le
parole  «della  DSU»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147,»; 
      4) al comma 4, primo periodo, dopo le  parole:  «Il  patrimonio
mobiliare e' costituito» sono inserite le seguenti: «,  tenuto  conto
di  quanto  previsto  dal  comma  4-bis,»,   le   parole   «dell'anno
precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  secondo   anno
precedente» e dopo le parole «della DSU,» sono inserite le  seguenti:
«ai sensi dell'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147,»; 
      5) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Dal patrimonio mobiliare  di  cui  al  comma  4  sono
esclusi i titoli di Stato di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  i  buoni
fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti  allo  Stato,  e  i
libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro,
ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n.
213.»; 
    e) all'articolo 6, comma  3,  la  lettera  a)  e'  soppressa,  in
recepimento  dell'articolo  2-sexies,  comma  1,   lettera   b)   del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89; 
    f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 9 (ISEE corrente). - 1. In presenza di un ISEE  in  corso
di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad  un
periodo di tempo piu' ravvicinato al momento  della  richiesta  della
prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore,
come determinata ai sensi del presente articolo. 
      2. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE  possono
essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in  corso  di  validita',
qualora si sia verificata, per almeno uno dei  componenti  il  nucleo
familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni: 
        a) una variazione  della  situazione  lavorativa  di  cui  ai
seguenti numeri: 
          1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui  sia
intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una  sospensione
dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa; 
          2)  lavoratori  dipendenti  a  tempo   determinato   ovvero
impiegati con tipologie contrattuali flessibili,  che  risultino  non
occupati  alla  data  di  presentazione  della  DSU,  e  che  possano
dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla  presente
lettera per almeno centoventi giorni nei dodici  mesi  precedenti  la
conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro; 
          3)  lavoratori  autonomi,  non  occupati   alla   data   di
presentazione della DSU, che abbiano cessato  la  propria  attivita',
dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per  almeno
dodici mesi; 
        b) una variazione superiore al 25 per  cento  dell'indicatore
della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi  3
e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in
via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4; 
        c) l'interruzione dei trattamenti previsti  dall'articolo  4,
comma 2, lettera f). 
  3. Le variazioni di cui alle lettere a) e c)  del  comma  2  devono
essere  avvenute  posteriormente  al  1°  gennaio  dell'anno  cui  si
riferisce  il  reddito  considerato  nell'ISEE   calcolato   in   via
ordinaria, di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. 
  4. L'indicatore della situazione reddituale  corrente  e'  ottenuto
aggiornando i redditi per  ciascun  componente  il  nucleo  familiare
nelle condizioni di cui al comma  2,  mediante  la  compilazione  del
modulo sostitutivo, di cui all'articolo  10,  comma  4,  lettera  d),
facendo riferimento ai seguenti redditi: 
    a)  redditi  da  lavoro  dipendente,   pensione   ed   assimilati
conseguiti nei dodici mesi precedenti a  quello  di  richiesta  della
prestazione; 
    b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo,
svolte sia in forma individuale che  di  partecipazione,  individuati
secondo il principio di cassa  come  differenza  tra  i  ricavi  e  i
compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello  di  richiesta
della  prestazione  e  le  spese  sostenute  nello   stesso   periodo
nell'esercizio dell'attivita'; 
    c)  trattamenti  assistenziali,  previdenziali   e   indennitari,
incluse  carte  di  debito,   a   qualunque   titolo   percepiti   da
amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di  cui  alla
lettera a),  conseguiti  nei  dodici  mesi  precedenti  a  quello  di
richiesta della  prestazione,  esclusi  i  trattamenti  percepiti  in
ragione della condizione di disabilita', laddove non  rientranti  nel
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. 
  5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), numero 1) e lettera  c),
i  redditi  di  cui  al  presente  comma  possono   essere   ottenuti
moltiplicando per sei i redditi conseguiti nei due  mesi  antecedenti
la presentazione della DSU. 
  6. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione  reddituale
corrente, per i componenti il nucleo familiare  nelle  condizioni  di
cui al comma 2, i  redditi  e  i  trattamenti  di  cui  al  comma  4,
sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura  utilizzati
per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. 
  7. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale  e  il
parametro della scala di equivalenza,  l'ISEE  corrente  e'  ottenuto
sostituendo all'indicatore della situazione reddituale  calcolato  in
via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 6. 
  8. Il richiedente l'ISEE  corrente,  oltre  al  modulo  sostitutivo
della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante  la
variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 2, nonche' le
componenti reddituali aggiornate di cui al comma 4. 
  9. L'ISEE corrente contenente la variazione della  sola  situazione
reddituale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 6, ha validita'  di  sei
mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU
ai  fini  della   successiva   richiesta   della   erogazione   delle
prestazioni,  salvo  che  intervengano  variazioni  della  situazione
occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso
l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione. 
  10. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l'ISEE  corrente,  in
presenza di un ISEE in corso di  validita',  puo'  essere  presentato
anche nel caso in cui  l'indicatore  della  situazione  patrimoniale,
calcolato prendendo a  riferimento  l'anno  precedente  a  quello  di
presentazione della  DSU,  differisca  per  piu'  del  20  per  cento
rispetto al medesimo indicatore calcolato in via  ordinaria.  Laddove
ricorrano le condizioni di cui  al  presente  comma,  fermi  restando
l'indicatore della situazione reddituale e il parametro  della  scala
di   equivalenza,   l'ISEE   corrente   e'    ottenuto    sostituendo
all'indicatore  della  situazione  patrimoniale  calcolato   in   via
ordinaria il medesimo indicatore calcolato  prendendo  a  riferimento
l'anno precedente a quello di presentazione  della  DSU,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 5. 
  11. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalita' di cui al comma
10, ha validita' fino al 31 dicembre dell'anno di  presentazione  del
modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione
delle   prestazioni.   Laddove,   ricorrendo   le   condizioni    per
l'aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE
corrente sia della componente  patrimoniale  ai  sensi  del  presente
articolo, vengano aggiornate ambedue le componenti,  l'ISEE  corrente
ha comunque validita' fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno  di
presentazione  del  modulo  sostitutivo  ai  fini  della   successiva
richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo  che  intervengano
variazioni nella  situazione  occupazionale  o  nella  fruizione  dei
trattamenti; in quest'ultimo  caso,  l'ISEE  corrente  e'  aggiornato
entro due mesi dalla variazione. 
  12. Laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente
riferito  alla  parte  patrimoniale,  ricorrendo  le  condizioni  che
permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento
alla parte reddituale, venga presentata una dichiarazione sostitutiva
unica  a  tali  fini,  anche  la  parte  patrimoniale   deve   essere
aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di
un ISEE  corrente  riferito  alla  parte  reddituale,  ricorrendo  le
condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento  anche
con  riferimento  alla  parte  patrimoniale,  venga  presentata   una
dichiarazione  sostitutiva  unica  a  tali  fini,  anche   la   parte
reddituale deve essere aggiornata. 
  13. A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, l'articolo 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali 5  luglio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, cessa di avere efficacia. 
  14. Le modalita' dei  controlli  relativi  all'ISEE  corrente  sono
disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del
25 agosto 2021,  in  attuazione  dell'articolo  10,  comma  4,  terzo
periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»; 
    g) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, le parole: «al 15 gennaio dell'anno  successivo»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al successivo 31  dicembre,  ai
sensi  dell'articolo  10,  comma  4,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»; 
      2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        «6-bis.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  2-bis,   terzo
periodo, del decreto  legislativo  15  settembre  2017,  n.  147,  la
presentazione   della   DSU   da   parte   del   cittadino    avviene
prioritariamente in modalita' precompilata, secondo le  modalita'  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  9
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre
2019, emanato in attuazione dell'articolo  10,  comma  2-bis,  quarto
periodo, del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  ferma
restando  la  possibilita'  di  presentare  la  DSU  nella  modalita'
ordinaria.»; 
      3) al comma 7, lettera  i)  le  parole:  «,  lettera  a)»  sono
soppresse; 
      4) al comma 7, la lettera l) e' soppressa; 
    h) all'articolo 13: 
      1) Per effetto dell'abrogazione di cui all'articolo  10,  comma
2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, i commi  1  e  2
sono soppressi; 
      2) al comma 3, le parole: «dalla data di cui  all'articolo  14,
comma 1, e' concesso alle donne con ISEE  inferiore  alla  soglia  di
16.737 euro, da rivalutarsi sulla  base  della  variazione  nel  2013
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°  gennaio  2024  e'
concesso alle donne con  ISEE  inferiore  alla  soglia  di  20.221,13
euro». 
    i) all'articolo 14: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «alla  data  del  primo  periodo,
presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,
e successive modificazioni, e dei  relativi  decreti  attuativi,  non
sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.»
sono sostituite dalle seguenti: «restano valide ai fini  dell'accesso
alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza, ferma
restando la  facolta'  di  richiedere  una  nuova  attestazione  ISEE
calcolata secondo le modalita' di cui al presente decreto.»; 
      2) Per effetto dell'abrogazione di cui all'articolo  10,  comma
2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il  comma  3  e'
soppresso; 
    l) all'Allegato 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilita' media, grave  o
non autosufficiente, in recepimento dell'articolo 2-sexies, comma  1,
lettera b) del decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42  convertito  con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il l'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'   di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
          settembre 1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).-   1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 74 del decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151 recante: «Testo unico delle disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita' e della paternita',  a  norma  dell'articolo  15
          della legge 8 marzo 2000, n. 53", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, S.O. n. 93: 
                «Art. 74 (Assegno di maternita'  di  base).-  1.  Per
          ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni  minore  in
          affidamento preadottivo o  in  adozione  senza  affidamento
          dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
          o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno
          di cui agli articoli 10 e  17  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso  di  soggiorno
          ed   equiparate   alle   cittadine   italiane   ai    sensi
          dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari
          di permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo, che non beneficiano dell'indennita'  di  cui  agli
          articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e'  concesso
          un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000. 
                2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i
          trattamenti economici di maternita' corrisposti  da  datori
          di lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi  di
          maternita'. 
                3. L'assegno e'  concesso  dai  comuni  nella  misura
          prevista alla data del parto, alle  condizioni  di  cui  al
          comma 4. I comuni provvedono ad informare  gli  interessati
          invitandoli  a  certificare  il  possesso   dei   requisiti
          all'atto dell'iscrizione all'anagrafe  comunale  dei  nuovi
          nati. 
                4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
          l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il  nucleo
          familiare di appartenenza della madre risulti  in  possesso
          di   risorse   economiche   non   superiori    ai    valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari
          a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei  familiari
          con tre componenti. 
                5. Per  nuclei  familiari  con  diversa  composizione
          detto requisito economico e' riparametrato sulla base della
          scala  di  equivalenza  prevista   dal   predetto   decreto
          legislativo n. 109 del  1998,  tenendo  anche  conto  delle
          maggiorazioni ivi previste. 
                6.   Qualora   il   trattamento   della    maternita'
          corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di  tutela
          economica della maternita' diverse  dall'assegno  istituito
          al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo
          comma 1, le lavoratrici  interessate  possono  avanzare  ai
          comuni   richiesta   per   la   concessione   della   quota
          differenziale. 
                7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio
          di ogni anno, sulla base della variazione  dell'indice  dei
          prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati
          calcolato dall'ISTAT. 
                8. L'assegno di cui al comma  1,  ferma  restando  la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'INPS sulla base dei dati forniti dai  comuni,  secondo
          modalita' da definire nell'ambito dei  decreti  di  cui  al
          comma 9. 
                9. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, sono emanate le  necessarie
          disposizioni regolamentari per  l'attuazione  del  presente
          articolo. 
                10. Con tali decreti sono  disciplinati  i  casi  nei
          quali l'assegno, se non ancora  concesso  o  erogato,  puo'
          essere corrisposto al padre o all'adottante del minore. 
                11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
          maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999  al  30
          giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
          all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
          procedimenti  di  concessione  dell'assegno  di  maternita'
          relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000  al  31  dicembre
          2000 continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
          comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488.». 
              - Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 6  dicembre
          2011,  n.  201  recante:  "Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
          dicembre 2011, S.O., n. 300, convertito  con  modificazioni
          dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011: 
                «Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
          agevolazioni  fiscali   e   benefici   assistenziali,   con
          destinazione  dei  relativi   risparmi   a   favore   delle
          famiglie). - 1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare,  previo  parere
          delle Commissioni  parlamentari  competenti,  entro  il  31
          maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione  e
          i campi di applicazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente  (ISEE)  al  fine  di:  adottare  una
          definizione  di  reddito   disponibile   che   includa   la
          percezione  di  somme,  anche  se  esenti  da   imposizione
          fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio  e  di
          reddito dei diversi componenti della famiglia  nonche'  dei
          pesi  dei  carichi  familiari,  in  particolare  dei  figli
          successivi al secondo  e  di  persone  disabili  a  carico;
          migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
          valorizzando in misura maggiore la componente  patrimoniale
          sita sia in Italia sia  all'estero,  al  netto  del  debito
          residuo per l'acquisto della stessa e  tenuto  conto  delle
          imposte   relative;   permettere    una    differenziazione
          dell'indicatore per le diverse  tipologie  di  prestazioni.
          Con il medesimo decreto sono  individuate  le  agevolazioni
          fiscali e  tariffarie  nonche'  le  provvidenze  di  natura
          assistenziale che, a decorrere dal  1º  gennaio  2013,  non
          possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
          un ISEE superiore alla soglia individuata  con  il  decreto
          stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
          delle disposizioni di approvazione  del  nuovo  modello  di
          dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
          necessarie per la determinazione dell'ISEE,  attuative  del
          decreto di cui al  periodo  precedente,  sono  abrogati  il
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  7  maggio  1999,  n.
          221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sono  definite  le  modalita'   con   cui   viene
          rafforzato  il  sistema  dei  controlli  dell'ISEE,   anche
          attraverso la condivisione degli archivi  cui  accedono  la
          pubblica amministrazione e gli enti pubblici  e  prevedendo
          la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
          agevolate,  condizionate   all'ISEE,   attraverso   l'invio
          telematico all'INPS, da parte  degli  enti  erogatori,  nel
          rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni  sui
          beneficiari e sulle prestazioni concesse. 
              Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  I  risparmi  derivanti   dall'applicazione   del
          presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli
          enti nazionali di previdenza e di assistenza  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
          l'attuazione di  politiche  sociali  e  assistenziali.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          si provvede a determinare le modalita'  attuative  di  tale
          riassegnazione.». 
              - Si riporta l'articolo 2-sexies del  decreto-legge  29
          marzo  2016,  n.  42,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di funzionalita' del  sistema  scolastico  e  della
          ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del  29
          marzo 2016, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio
          2016, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del
          28 maggio 2016: 
                «Art.  2-sexies  (ISEE  dei  nuclei   familiari   con
          componenti con disabilita'). - 1. Nelle more  dell'adozione
          delle modifiche  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, volte a recepire le sentenze del Consiglio  di  Stato,
          sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel  calcolo
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE) del nucleo familiare che ha tra  i  suoi  componenti
          persone  con  disabilita'  o  non   autosufficienti,   come
          definite dall'allegato 3 al citato decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche  ai  fini
          del riconoscimento di  prestazioni  scolastiche  agevolate,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) sono esclusi  dal  reddito  disponibile  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali  e
          indennitari, comprese  le  carte  di  debito,  a  qualunque
          titolo percepiti da amministrazioni  pubbliche  in  ragione
          della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel
          reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; 
                  b) in luogo di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 4, lettere b),  c)  e  d),  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  e'
          applicata la maggiorazione dello  0,5  al  parametro  della
          scala di equivalenza di cui  all'allegato  1  del  predetto
          decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita'
          media, grave o non autosufficiente. 
                2. I trattamenti di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          percepiti  per  ragioni   diverse   dalla   condizione   di
          disabilita', restano inclusi nel reddito disponibile di cui
          all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli  enti
          erogatori di tali  trattamenti,  anche  con  riferimento  a
          prestazioni per il diritto allo  studio  universitario,  ai
          fini dell'accertamento dei requisiti  per  il  mantenimento
          del trattamento stesso, sottraggono  dal  valore  dell'ISEE
          l'ammontare  del  trattamento  percepito  dal  beneficiario
          eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al
          corrispondente parametro della scala di equivalenza. 
                3.  Gli  enti  che  disciplinano  l'erogazione  delle
          prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto gli  atti  anche  normativi  necessari
          all'erogazione delle nuove prestazioni in  conformita'  con
          le disposizioni del presente articolo, nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio programmati. Restano  salve,  fino  a
          tale data, le prestazioni sociali  agevolate  in  corso  di
          erogazione sulla base delle disposizioni previgenti. 
                4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e
          2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo
          alla pubblicazione delle disposizioni di  approvazione  del
          nuovo   modello   di   dichiarazione   sostitutiva    unica
          concernente   le    informazioni    necessarie    per    la
          determinazione  dell'ISEE,  attuative  delle  modifiche  al
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di  cui  al  medesimo
          comma 1. 
                5. Al maggior  onere  derivante  dall'attuazione  del
          presente articolo, per gli effetti stimati sul  numero  dei
          beneficiari delle  prestazioni  che  costituiscono  diritti
          soggettivi, pari  a  300.000  euro  annui  con  riferimento
          all'assegno  ai  nuclei  familiari  con  almeno  tre  figli
          minori, di cui all'articolo  65  della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui  con  riferimento
          all'assegno di maternita' di base, di cui  all'articolo  74
          del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, per complessivi 1 milione  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  della  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le
          politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328. 
                6. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  5,  le
          amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
          derivanti dal  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto  legislativo  29
          dicembre 2021, n. 230, recante:  «Istituzione  dell'assegno
          unico e universale per i  figli  a  carico,  in  attuazione
          della delega conferita al Governo ai sensi della  legge  1°
          aprile 2021, n. 46», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          309 del 30 dicembre 2021: 
                «Art.  10  (Abrogazioni  e  modificazioni).-  1.  Con
          effetto dal 1° gennaio  2022,  e'  abrogato  il  comma  353
          dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
                2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della
          legge 23 dicembre 1998, n.  448  e'  abrogato.  Per  l'anno
          2022, l'assegno di  cui  all'articolo  65  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 e'  riconosciuto  esclusivamente  con
          riferimento alle mensilita' di gennaio e febbraio. 
                3. Limitatamente ai  nuclei  familiari  con  figli  e
          orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di  essere
          riconosciute le  prestazioni  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di  cui
          all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti  gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.  Conseguentemente,
          sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per  effetto
          del  minor  fabbisogno  relativo  alle  effettive  esigenze
          connesse alle prestazioni di cui al primo periodo. 
                4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, lettera c), primo periodo,  dopo  le
          parole «i figli  adottivi  o  affidati»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «, di eta' pari o superiore a 21 anni»; 
                  b) al comma 1, lettera c), il secondo, il  terzo  e
          il quarto periodo sono soppressi; 
                  c) al comma 1, lettera c), sesto periodo,  dopo  le
          parole  «In  presenza  di  piu'  figli»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «che danno diritto alla detrazione»; 
                  d) il comma 1-bis e' abrogato; 
                  e)  al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole  «Le
          detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle
          seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»; 
                  f) al comma 3, il secondo e il terzo  periodo  sono
          soppressi. 
                5. Le disposizioni di cui al comma 4 si  applicano  a
          decorrere dal 1° marzo 2022. 
                6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono  abrogati  i
          commi 348 e 349 dell'articolo 1, della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo   15   settembre   2017,   n.   147,   recante:
          «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
          contrasto  alla  poverta'»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017: 
                «Art. 10 (ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della
          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS
          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili
          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi
          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze
          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo
          familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  605,  e   dell'articolo   11,   comma   2,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
          scambiati i dati mediante  servizi  anche  di  cooperazione
          applicativa. 
                2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere  accettata  o
          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati
          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini
          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine
          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia
          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la
          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei
          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni
          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata
          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,
          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
          fiscale di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, sentiti  l'INPS,  l'Agenzia  delle
          entrate e il Garante per la protezione dei dati  personali,
          sono individuate le modalita' tecniche  per  consentire  al
          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa
          disponibile in via telematica dall'INPS. 
                2-bis. Fino  al  31  dicembre  2022  resta  ferma  la
          possibilita' di  presentare  la  DSU  nella  modalita'  non
          precompilata)).  In  tal  caso,  in  sede  di  attestazione
          dell'ISEE,  sono  riportate  le   eventuali   omissioni   o
          difformita' riscontrate nei dati dichiarati  rispetto  alle
          informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,   incluse
          eventuali  difformita'  su  saldi  e  giacenze  medie   del
          patrimonio mobiliare, secondo  modalita'  definite  con  il
          decreto di cui al comma 2. ( (A  decorrere  dal  1°  luglio
          2023, la presentazione della DSU  da  parte  del  cittadino
          avviene prioritariamente in modalita'  precompilata,  ferma
          restando  la  possibilita'  di  presentare  la  DSU   nella
          modalita' ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, sentiti  l'INPS,  l'Agenzia  delle
          entrate e il Garante per la protezione dei dati  personali,
          sono  individuate  le  modalita'  operative,  le  ulteriori
          semplificazioni e le modalita' tecniche per  consentire  al
          cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa
          disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto
          previsto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  per  quanto  attiene  al
          trattamento dei dati e alle misure di sicurezza. 
                3. 
                4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  la  DSU  ha
          validita'  dal  momento   della   presentazione   fino   al
          successivo 31 dicembre. In ciascun anno,  a  decorrere  dal
          2020, all'inizio del periodo di validita',  fissato  al  1°
          gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti  nella
          DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno
          precedente. Resta ferma la  possibilita'  di  aggiornare  i
          dati prendendo  a  riferimento  i  redditi  e  i  patrimoni
          dell'anno precedente, qualora vi  sia  convenienza  per  il
          nucleo familiare, mediante  modalita'  estensive  dell'ISEE
          corrente da individuarsi, entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei
          casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal  1°
          settembre 2019 e prima della  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione,  si  applica  la  disciplina
          precedente. 
                5. L'ISEE corrente e  la  sua  componente  reddituale
          ISRE possono essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in
          corso  di  validita',  qualora  si   sia   verificata   una
          variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo
          9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,  ovvero  una
          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale
          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al
          medesimo articolo 9, comma 2,  ovvero  un'interruzione  dei
          trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera  f),
          del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri n. 159 del 2013. La  variazione  della  situazione
          lavorativa  deve  essere  avvenuta  posteriormente  al   1°
          gennaio dell'anno cui si riferisce il  reddito  considerato
          nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui  si  chiede  la
          sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di  interruzione
          dei trattamenti di cui al  primo  periodo,  il  periodo  di
          riferimento e i redditi  utili  per  il  calcolo  dell'ISEE
          corrente  sono  individuati  con  le   medesime   modalita'
          applicate in caso di variazione della situazione lavorativa
          del  lavoratore  dipendente  a   tempo   indeterminato.   A
          decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla  data  di
          entrata in vigore del  provvedimento  di  approvazione  del
          nuovo  modulo  sostitutivo  della  DSU   finalizzato   alla
          richiesta   dell'ISEE   corrente,    emanato    ai    sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,  del   citato   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  159  del  2013,
          l'ISEE corrente e' calcolato con le  modalita'  di  cui  al
          presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data  della
          presentazione  del  modulo  sostitutivo   ai   fini   della
          successiva  richiesta  dell'erogazione  delle  prestazioni,
          salvo  che   intervengano   variazioni   nella   situazione
          occupazionale  o  nella  fruizione  dei   trattamenti;   in
          quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro  due
          mesi dalla variazione. 
                6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e
          5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                7. A decorrere dalla data stabilita  nel  decreto  di
          cui al comma 3, al fine  di  agevolare  la  precompilazione
          della DSU per l'ISEE corrente, nonche'  la  verifica  delle
          comunicazioni di cui all'articolo 11,  comma  2,  da  parte
          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione
          di cui all'articolo 3,  comma  3,  da  parte  degli  organi
          competenti,   le   comunicazioni   obbligatorie,   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
          retribuzione o al compenso. 
              - Si riportano i commi 183, 184 e 185, dell'articolo 1,
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - S.O.
          n. 40: 
                «183.  Nella  determinazione  dell'indicatore   della
          situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi,  fino
          al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato  di
          cui all'articolo  3  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 2003, n. 398, nonche'  i  prodotti  finanziari  di
          raccolta del risparmio con obbligo  di  rimborso  assistito
          dalla garanzia dello Stato. 
                184. All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al
          comma  183  si  provvede   mediante   l'aggiornamento   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
                185. Per effetto di quanto disposto dai commi  183  e
          184, le risorse finanziarie iscritte in  bilancio  ai  fini
          della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8,
          del decreto legislativo 29  dicembre  2021,  n.  230,  sono
          incrementate di  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5 dicembre 2013, n. 159 recante:  «Regolamento  concernente
          la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 19 del 24 gennaio 2014. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 10,
          13, 14 e dell'Allegato 1 del citato decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto valgono le seguenti definizioni: 
                  a) «ISEE»: indicatore  della  situazione  economica
          equivalente; 
                  b) «ISE»: indicatore della situazione economica; 
                  c)  «Scala  di  equivalenza»:  la  scala   di   cui
          all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante   del
          presente decreto; 
                  d) «Prestazioni sociali»: si  intendono,  ai  sensi
          dell'articolo 128, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma  2,  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, tutte  le  attivita'  relative  alla
          predisposizione ed erogazione di  servizi,  gratuiti  ed  a
          pagamento,  o  di  prestazioni   economiche   destinate   a
          rimuovere  e  superare  le  situazioni  di  bisogno  e   di
          difficolta' che la persona umana incontra nel  corso  della
          sua vita, escluse soltanto quelle  assicurate  dal  sistema
          previdenziale  e  da  quello  sanitario,   nonche'   quelle
          assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
                  e)  «Prestazioni  sociali  agevolate»:  prestazioni
          sociali non destinate alla  generalita'  dei  soggetti,  ma
          limitate a coloro in possesso di particolari  requisiti  di
          natura economica, ovvero prestazioni sociali  non  limitate
          dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella
          misura o nel costo  a  determinate  situazioni  economiche,
          fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni  e
          dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione  e  dalle
          altre disposizioni vigenti; 
                  f)     «Prestazioni     agevolate     di     natura
          sociosanitaria»: prestazioni sociali  agevolate  assicurate
          nell'ambito di percorsi assistenziali integrati  di  natura
          sociosanitaria  rivolte  a  persone   con   disabilita'   e
          limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore  di
          tali soggetti: 
                    1) di sostegno e  di  aiuto  domestico  familiare
          finalizzati a favorire  l'autonomia  e  la  permanenza  nel
          proprio domicilio; 
                    2) di ospitalita'  alberghiera  presso  strutture
          residenziali e  semiresidenziali,  incluse  le  prestazioni
          strumentali ed accessorie alla loro  fruizione,  rivolte  a
          persone non assistibili a domicilio; 
                    3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi
          gli interventi di natura economica o  di  buoni  spendibili
          per l'acquisto di servizi; 
                  g) «Prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni»:
          prestazioni  sociali  agevolate   rivolte   a   beneficiari
          minorenni,  ovvero  motivate  dalla  presenza  nel   nucleo
          familiare di componenti minorenni; 
                  h)  «Richiedente»:  il  soggetto   che,   essendone
          titolato sulla base della disciplina vigente,  effettua  la
          richiesta della prestazione sociale agevolata; 
                  i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e'  rivolta
          la prestazione sociale agevolata; 
                  l) «Persone con  disabilita'  media,  grave  o  non
          autosufficienti»: persone per le quali sia stata  accertata
          una  delle  condizioni  descritte  nella  tabella  di   cui
          all'allegato 3, parte integrante del presente decreto; 
                  m)   «Ente   erogatore»:   ente   competente   alla
          disciplina  dell'erogazione   della   prestazione   sociale
          agevolata; 
                  n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica,  di  cui
          all'articolo 10; 
                  n-   bis)   «DSU    precompilata»:    Dichiarazione
          Sostitutiva Unica resa disponibile al dichiarante ai  sensi
          dell'articolo 10 del decreto legislativo del  15  settembre
          2017, n. 147, finalizzata al rilascio dell'ISEE; 
                  o) «Dichiarante»: il soggetto,  richiedente  ovvero
          appartenente  al  nucleo  familiare  del  richiedente,  che
          sottoscrive la DSU.». 
                «Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo  familiare
          del richiedente e' costituito dai  soggetti  componenti  la
          famiglia anagrafica alla data di presentazione  della  DSU,
          fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 
                2. I coniugi che hanno diversa  residenza  anagrafica
          fanno parte dello stesso  nucleo  familiare.  A  tal  fine,
          identificata di comune accordo la residenza  familiare,  il
          coniuge con residenza anagrafica  diversa  e'  attratto  ai
          fini del presente  decreto  nel  nucleo  la  cui  residenza
          anagrafica  coincide  con  quella  familiare.  In  caso  di
          mancato accordo,  la  residenza  familiare  e'  individuata
          nell'ultima residenza comune  ovvero,  in  assenza  di  una
          residenza comune, nella residenza del  coniuge  di  maggior
          durata. Il coniuge iscritto nelle  anagrafi  dei  cittadini
          italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della  legge
          27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini  del  presente
          decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. 
                3. I coniugi che hanno diversa  residenza  anagrafica
          costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente  nei
          seguenti casi: 
                  a)  quando   e'   stata   pronunciata   separazione
          giudiziale   o   e'   intervenuta   l'omologazione    della
          separazione consensuale ai sensi  dell'articolo  473-bis.51
          del codice di procedura  civile,  ovvero  quando  e'  stata
          ordinata la separazione  ai  sensi  dell'articolo  126  del
          codice civile; 
                  b) quando la  diversa  residenza  e'  consentita  a
          seguito dei provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  di  cui
          all'articolo 473-bis.22 del codice di procedura civile; 
                  c) quando uno dei coniugi e'  stato  escluso  dalla
          potesta'  sui  figli  o  e'  stato   adottato,   ai   sensi
          dell'articolo 333 del codice civile,  il  provvedimento  di
          allontanamento dalla residenza familiare; 
                  d) quando si e' verificato  uno  dei  casi  di  cui
          all'articolo 3 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  e
          successive modificazioni, ed e' stata proposta  domanda  di
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
                  e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
          in  sede  giurisdizionale  o   dalla   pubblica   autorita'
          competente in materia di servizi sociali. 
                4. Il figlio minore di anni 18 fa  parte  del  nucleo
          familiare del genitore con il quale convive. Il minore  che
          si trovi in affidamento preadottivo  fa  parte  del  nucleo
          familiare   dell'affidatario,   ancorche'   risulti   nella
          famiglia anagrafica del genitore. Il minore in  affidamento
          temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della  legge  4  maggio
          1983, n. 184, e successive  modificazioni,  e'  considerato
          nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta'  del
          genitore affidatario  di  considerarlo  parte  del  proprio
          nucleo familiare. Il  minore  in  affidamento  e  collocato
          presso comunita' e'  considerato  nucleo  familiare  a  se'
          stante. 
                5.  Il  figlio  maggiorenne  non  convivente  con   i
          genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel  caso  non  sia
          coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo  familiare
          dei genitori. Nel caso i  genitori  appartengano  a  nuclei
          familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a  carico  di
          entrambi,  fa  parte  del  nucleo  familiare  di  uno   dei
          genitori, da lui identificato. 
                6. Il soggetto che si trova in convivenza  anagrafica
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a  se'
          stante, salvo che debba essere considerato  componente  del
          nucleo familiare del coniuge, ai  sensi  del  comma  2.  Il
          figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore  con  cui
          conviveva prima  dell'ingresso  in  convivenza  anagrafica,
          fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se  della  medesima
          convivenza anagrafica fanno parte il genitore e  il  figlio
          minorenne, quest'ultimo  e'  considerato  componente  dello
          stesso nucleo familiare del genitore. 
                Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale).-  1.
          L'indicatore della  situazione  reddituale  e'  determinato
          sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai
          commi seguenti, riferite a  ciascun  componente  ovvero  al
          nucleo familiare. Ai fini del calcolo  dell'indicatore,  il
          reddito  di  ciascun  componente  il  nucleo  familiare  e'
          ottenuto sommando i redditi di cui  al  comma  2  al  netto
          degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di
          cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono
          detratte le  spese  o  le  franchigie  riferite  al  nucleo
          familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui
          ai commi 2  e  3  sono  riferiti  al  secondo  anno  solare
          precedente la  presentazione  della  DSU.  Le  spese  o  le
          franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno  solare
          precedente la presentazione della DSU. 
                2.  Il  reddito  di  ciascun  componente  il   nucleo
          familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti: 
                  a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
                  b) redditi  soggetti  a  imposta  sostitutiva  o  a
          ritenuta a titolo d'imposta; 
                  c)  ogni  altra  componente  reddituale  esente  da
          imposta, nonche' i redditi da  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero tassati esclusivamente  nello  stato  estero  in
          base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 
                  d) i  proventi  derivanti  da  attivita'  agricole,
          svolte anche in forma  associata,  per  le  quali  sussiste
          l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal
          fine va assunta la  base  imponibile  determinata  ai  fini
          dell'IRAP, al netto dei costi  del  personale  a  qualunque
          titolo utilizzato; 
                  e)   assegni   per   il   mantenimento   di   figli
          effettivamente percepiti; 
                  f)  trattamenti  assistenziali,   previdenziali   e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove  non  siano
          gia' inclusi nel reddito complessivo di  cui  alla  lettera
          a),  esclusi  i  trattamenti  percepiti  in  ragione  della
          condizione  di  disabilita',  laddove  non  rientranti  nel
          reddito  complessivo   ai   fini   dell'IRPEF,   ai   sensi
          dell'articolo   2-sexies,   comma   1,   lettera   a)   del
          decreto-legge  29  marzo  2016,  n.   42   convertito   con
          modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89; 
                  g) redditi fondiari relativi  ai  beni  non  locati
          soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche' agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  14
          marzo  2011,  n.  23,  se  compatibili  con   la   predetta
          disciplina, non indicati nel  reddito  complessivo  di  cui
          alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
          i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
          catastale del 5 per  cento  e  i  redditi  dei  terreni  si
          assumono rivalutando il reddito  dominicale  e  il  reddito
          agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e  del  70  per
          cento. Nell'importo devono  essere  considerati  i  redditi
          relativi agli immobili all'estero non locati soggetti  alla
          disciplina dell'imposta sul valore degli  immobili  situati
          all'estero  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  19   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  non
          indicati nel reddito complessivo di cui  alla  lettera  a),
          comma  1,  del  presente  articolo,   assumendo   la   base
          imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma  2,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
                  h)   il   reddito   figurativo   delle    attivita'
          finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare
          complessivo  del  nucleo  familiare,  individuato   secondo
          quanto indicato all'articolo 5 con la sola  esclusione  dei
          depositi e conti correnti bancari  e  postali,  di  cui  al
          medesimo articolo 5, comma  4,  lettera  a),  il  tasso  di
          rendimento medio annuo  dei  titoli  decennali  del  Tesoro
          ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente
          al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale; 
                  i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali  nel
          paese di residenza da parte degli appartenenti  al  nucleo,
          ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle  anagrafi
          dei  cittadini  italiani   residenti   all'estero   (AIRE),
          convertito  in  euro  al  cambio  vigente  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento del reddito. 
                3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2,  deve
          essere sottratto fino a concorrenza: 
                  a) l'importo degli assegni periodici effettivamente
          corrisposti al coniuge, anche se residente  all'estero,  in
          seguito  alla  separazione  legale  ed  effettiva  o   allo
          scioglimento, annullamento o alla cessazione degli  effetti
          civili  del  matrimonio  come  indicato  nel  provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria. 
              Nell'importo  devono  essere  considerati  gli  assegni
          destinati al mantenimento dei figli; 
                b) l'importo degli assegni  periodici  effettivamente
          corrisposti per il mantenimento dei  figli  conviventi  con
          l'altro genitore, nel caso in  cui  i  genitori  non  siano
          coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e  non
          vi sia  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  che  ne
          stabilisce l'im orto; 
                c) fino  ad  un  massimo  di  5.000  euro,  le  spese
          sanitarie per disabili, le spese  per  l'acquisto  di  cani
          guida e le spese sostenute per servizi  di  interpretariato
          dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in  dichiarazione
          dei redditi tra le spese per le quali spetta la  detrazione
          d'imposta,  nonche'  le  spese  mediche  e  di   assistenza
          specifica per i  disabili  indicate  in  dichiarazione  dei
          redditi tra le spese e gli oneri  per  i  quali  spetta  la
          deduzione dal reddito complessivo; 
                d)  l'importo  dei  redditi  agrari   relativi   alle
          attivita' indicate dall'articolo  2135  del  codice  civile
          svolte, anche in forma associata, dai  soggetti  produttori
          agricoli  titolari   di   partita   IVA,   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; 
                e) fino ad un massimo di 3.000 euro,  una  quota  dei
          redditi da lavoro dipendente, nonche' degli  altri  redditi
          da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
          cento dei redditi medesimi; 
                f)   fino   ad   un   massimo   di   1.000   euro   e
          alternativamente a quanto previsto  alla  lettera  e),  una
          quota  dei  redditi  da  pensione   inclusi   nel   reddito
          complessivo di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  dei
          trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al  20  per
          cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 
                4. Dalla somma dei redditi dei componenti il  nucleo,
          come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae,
          fino a concorrenza, nel caso in  cui  il  nucleo  familiare
          risieda in abitazione in locazione, il  valore  del  canone
          annuo previsto nel contratto di locazione, del  quale  sono
          dichiarati gli estremi di registrazione, per  un  ammontare
          massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di
          500 euro per ogni figlio convivente successivo al  secondo.
          La detrazione di cui al presente  comma  e'  alternativa  a
          quella per i nuclei residenti in abitazione di  proprieta',
          di cui all'articolo 5, comma 2. 
                5. Nel caso colui per il  quale  viene  richiesta  la
          prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di
          cui  al  comma   2,   lettera   f),   ed   ai   soli   fini
          dell'accertamento dei requisiti  per  il  mantenimento  del
          trattamento  stesso,  al  valore  dell'ISEE  e'   sottratto
          dall'ente erogatore l'ammontare del  trattamento  percepito
          dal  beneficiario   eventualmente   valorizzato   nell'ISEE
          medesimo,  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
          scala  di  equivalenza  ,  rapportato   al   corrispondente
          parametro   della   scala   di   equivalenza,   ai    sensi
          dell'articolo  2-sexies,  comma  2,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge  29  marzo  2016,  n.   42   convertito   con
          modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89. 
                Art. 5 (Indicatore della  situazione  patrimoniale).-
          1.   L'indicatore   della   situazione   patrimoniale    e'
          determinato sommando, per  ciascun  componente  del  nucleo
          familiare, il valore del patrimonio immobiliare di  cui  ai
          commi 2 e 3, nonche' del patrimonio  mobiliare  di  cui  al
          comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis. 
                2. Il patrimonio immobiliare e' pari  al  valore  dei
          fabbricati,  delle  aree  fabbricabili   e   dei   terreni,
          intestati  a  persone  fisiche  non   esercenti   attivita'
          d'impresa, quale definito ai fini IMU al  31  dicembre  del
          secondo anno precedente a  quello  di  presentazione  della
          DSU, ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n.147, indipendentemente dal
          periodo  di  possesso  nell'anno.  Il   valore   e'   cosi'
          determinato  anche  in  caso  di  esenzione  dal  pagamento
          dell'imposta.  Dal  valore  cosi'  determinato  di  ciascun
          fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a  concorrenza,
          l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del  31
          dicembre del secondo anno precedente la presentazione della
          DSU  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n.147, per  mutui  contratti
          per l'acquisto  dell'immobile  o  per  la  costruzione  del
          fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in  abitazione
          di proprieta', il valore della  casa  di  abitazione,  come
          sopra determinato, al netto del mutuo residuo,  non  rileva
          ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore
          alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro  per
          ogni figlio convivente successivo al secondo. Se  superiore
          alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due
          terzi della parte eccedente. 
                3. Il patrimonio immobiliare  all'estero  e'  pari  a
          quello definito  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  degli
          immobili  situati   all'estero   di   cui   al   comma   15
          dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui  al  comma
          2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal
          valore cosi' determinato di ciascun  immobile,  si  detrae,
          fino  a  concorrenza,  l'ammontare  dell'eventuale   debito
          residuo  alla  data  del  31  dicembre  del  secondo   anno
          precedente   la   presentazione   della   DSU,   ai   sensi
          dell'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          settembre 2017, n.147, per mutui contratti  per  l'acquisto
          dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. 
                4. Il  patrimonio  mobiliare  e'  costituito,  tenuto
          conto di quanto previsto dal comma 4-bis, dalle  componenti
          di  seguito   specificate,   anche   detenute   all'estero,
          possedute alla  data  del  31  dicembre  del  secondo  anno
          precedente a quello di presentazione della  DSU,  ai  sensi
          dell'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
          settembre 2017,  n.147,  fatto  salvo  quanto  diversamente
          disposto con riferimento a singole componenti: 
                  a) depositi e conti correnti bancari e postali, per
          i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
          lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU, ovvero, se  superiore,
          il  valore  della  consistenza  media  annua  riferita   al
          medesimo  anno.  Qualora  nell'anno   precedente   si   sia
          proceduto  all'acquisto  di   componenti   del   patrimonio
          immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni  ad
          incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
          cui al presente comma,  per  un  ammontare  superiore  alla
          differenza tra il valore della consistenza  media  annua  e
          del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
          saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
          anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini  di
          successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
          media annua va comunque indicato; 
                  b) titoli di  Stato  ed  equiparati,  obbligazioni,
          certificati di deposito  e  credito,  buoni  fruttiferi  ed
          assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
          consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU; 
                  c) azioni o  quote  di  organismi  di  investimento
          collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o  esteri,  per
          le  quali  va  assunto  il  valore  risultante  dall'ultimo
          prospetto redatto dalla societa' di gestione alla  data  di
          cui alla lettera b); 
                  d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
          estere quotate in mercati regolamentati, per  le  quali  va
          assunto il valore rilevato alla data di  cui  alla  lettera
          b),  ovvero,  in  mancanza,  nel  giorno  antecedente  piu'
          prossimo; 
                  e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate
          in mercati regolamentati e partecipazioni in  societa'  non
          azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
          del  patrimonio  netto,  determinato   sulla   base   delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla data di presentazione della DSU, ovvero,  in  caso  di
          esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
          dalla somma delle rimanenze finali e dal costo  complessivo
          dei   beni   ammortizzabili,   al   netto   dei    relativi
          ammortamenti,  nonche'   degli   altri   cespiti   o   beni
          patrimoniali; 
                  f)  masse  patrimoniali,  costituite  da  somme  di
          denaro  o  beni  non  relativi  all'impresa,  affidate   in
          gestione ad un soggetto  abilitato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto
          il  valore   delle   consistenze   risultanti   dall'ultimo
          rendiconto predisposto, secondo  i  criteri  stabiliti  dai
          regolamenti emanati  dalla  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la   borsa,   dal   gestore   del   patrimonio
          anteriormente alla data di cui alla lettera b); 
                  g) altri strumenti  e  rapporti  finanziari  per  i
          quali va assunto il valore corrente alla data di  cui  alla
          lettera  b),   nonche'   contratti   di   assicurazione   a
          capitalizzazione o mista sulla vita e  di  capitalizzazione
          per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente
          versati a  tale  ultima  data,  al  netto  degli  eventuali
          riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato
          per tutta la durata del contratto per le quali  va  assunto
          l'importo del premio versato; sono esclusi i  contratti  di
          assicurazione mista sulla vita per i  quali  alla  medesima
          data non e' esercitabile il diritto di riscatto; 
                  h) il valore del patrimonio netto  per  le  imprese
          individuali in contabilita'  ordinaria,  ovvero  il  valore
          delle rimanenze finali e del costo dei beni  ammortizzabili
          per le imprese individuali  in  contabilita'  semplificata,
          determinato con le stesse modalita' indicate  alla  lettera
          e). 
                4-bis. Dal patrimonio mobiliare di  cui  al  comma  4
          sono esclusi i titoli di Stato di cui  all'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,
          n. 398, i buoni  fruttiferi  postali,  ivi  inclusi  quelli
          trasferiti allo Stato, e i libretti di  risparmio  postale,
          nel  limite  complessivo   di   50.000   euro,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 184, della legge 30  dicembre  2023,
          n. 213. 
                5.  Per  i  rapporti  di  custodia,  amministrazione,
          deposito  e   gestione   cointestati   anche   a   soggetti
          appartenenti a nuclei familiari diversi,  il  valore  delle
          consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 
                6. Dal valore del patrimonio  mobiliare,  determinato
          ai sensi del comma 4, si detrae, fino  a  concorrenza,  una
          franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
          ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
          fino ad un massimo di 10.000 euro. La  predetta  soglia  e'
          incrementata di 1.000 euro per ogni  figlio  componente  il
          nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
          si applica ai  fini  della  determinazione  dell'indicatore
          della situazione reddituale, di cui all'articolo 4. 
                Art.   6    (Prestazioni    agevolate    di    natura
          socio-sanitaria).-  1.  Per  le  prestazioni  agevolate  di
          natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore  eta',
          l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo  familiare  di
          cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per
          le medesime prestazioni rivolte a persone  minori  di  anni
          18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo
          7. 
                2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al
          presente articolo e fatta comunque  salva  la  possibilita'
          per il  beneficiario  di  costituire  il  nucleo  familiare
          secondo le regole  ordinarie  di  cui  all'articolo  3,  il
          nucleo familiare del beneficiario e' composto dal  coniuge,
          dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni,
          secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3. 
                3.  Per  le  sole  prestazioni  erogate  in  ambiente
          residenziale a  ciclo  continuativo,  valgono  le  seguenti
          regole: 
                  a) (soppressa); 
                  b) in caso di presenza di  figli  del  beneficiario
          non inclusi nel nucleo familiare  ai  sensi  del  comma  2,
          l'ISEE  e'  integrato  di  una  componente  aggiuntiva  per
          ciascun  figlio,  calcolata  sulla  base  della  situazione
          economica  dei  figli   medesimi,   avuto   riguardo   alle
          necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le
          modalita' di cui all'allegato 2, comma 1,  che  costituisce
          parte integrante del presente decreto. La componente non e'
          calcolata: 
                    1) quando al figlio ovvero ad un  componente  del
          suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di  cui
          all'allegato 3; 
                    2)   quando    risulti    accertata    in    sede
          giurisdizionale o dalla pubblica  autorita'  competente  in
          materia di servizi sociali la  estraneita'  del  figlio  in
          termini di rapporti affettivi ed economici; 
                  c) le donazioni di  cespiti  parte  del  patrimonio
          immobiliare del beneficiario avvenute successivamente  alla
          prima richiesta delle prestazioni di cui al presente  comma
          continuano  ad  essere  valorizzate  nel   patrimonio   del
          donante. Allo stesso modo sono valorizzate  nel  patrimonio
          del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni  precedenti
          la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore  di
          persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del
          codice civile.». 
                «Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)).- 1.
          Il richiedente presenta un'unica dichiarazione  sostitutiva
          in riferimento al nucleo familiare di cui  all'articolo  3,
          ai sensi del testo unico delle disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,   e   successive   modificazioni,
          concernente   le    informazioni    necessarie    per    la
          determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita'  dal  momento
          della presentazione fino  al  successivo  31  dicembre,  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n.147. 
                2. E' lasciata facolta' al  cittadino  di  presentare
          entro  il  periodo  di  validita'  della  DSU   una   nuova
          dichiarazione, qualora intenda  far  rilevare  i  mutamenti
          delle  condizioni  familiari  ed  economiche  ai  fini  del
          calcolo dell'ISEE del proprio nucleo  familiare.  Gli  enti
          erogatori possono stabilire  per  le  prestazioni  da  essi
          erogate  la  decorrenza  degli  effetti   di   tali   nuove
          dichiarazioni. E'  comunque  lasciata  facolta'  agli  enti
          erogatori  di  chiedere  la  presentazione   di   una   DSU
          aggiornata nel caso  di  variazioni  del  nucleo  familiare
          ovvero in presenza  di  elementi  di  informazione  da  cui
          risulti il possibile verificarsi delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 9. 
                3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  dell'INPS,
          sentita  l'Agenzia  delle  entrate  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
          della  DSU  e  dell'attestazione,  nonche'  delle  relative
          istruzioni  per  la  compilazione.  Il   modello   contiene
          l'informativa  di   cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  Con  il  medesimo
          provvedimento  si  definiscono   le   modalita'   con   cui
          l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche'  gli  altri
          elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono
          essere resi disponibili al dichiarante per il  tramite  dei
          soggetti incaricati della  ricezione  della  DSU  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 4. In sede di  prima  applicazione,
          il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data
          adeguata pubblicita' dagli enti locali anche  attraverso  i
          propri uffici di relazione con il pubblico e i propri  siti
          internet. 
                4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: 
                  a) un modello base relativo al nucleo familiare; 
                  b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; 
                  c) moduli  aggiuntivi,  di  cui  e'  necessaria  la
          compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE
          le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2; 
                  d)  moduli  sostitutivi,  in  caso   di   richiesta
          dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9; 
                  e) moduli integrativi, nel caso si  verifichino  le
          condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del
          comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo. 
                I  moduli  aggiuntivi,  sostitutivi   e   integrativi
          possono   essere    compilati    in    via    complementare
          successivamente alla presentazione della DSU. Nel  caso  le
          componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non  siano
          variate  rispetto  ad  una  eventuale  DSU  precedente,  il
          richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata. 
                5.  Ai  soli  fini  dell'accesso   alle   prestazioni
          agevolate di natura socio sanitaria,  il  dichiarante  puo'
          compilare la DSU riferita  al  nucleo  familiare  ristretto
          definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma  2.
          Qualora nel corso di validita' di tale DSU  sia  necessario
          reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo
          dell'ISEE per la richiesta  di  altre  prestazioni  sociali
          agevolate, il  dichiarante  integra  la  DSU  in  corso  di
          validita' mediante la compilazione dei soli fogli  allegati
          relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi. 
                6. La DSU e' presentata ai  comuni  o  ai  centri  di
          assistenza fiscale previsti dall'articolo  32  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   o   direttamente
          all'amministrazione pubblica in qualita' di ente  erogatore
          al quale e' richiesta la  prima  prestazione  o  alla  sede
          dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita
          la presentazione della DSU  all'INPS,  in  via  telematica,
          direttamente a cura del richiedente.  A  tal  fine,  l'INPS
          rende  disponibili  modalita'  di  compilazione  telematica
          assistita della DSU. 
                6-bis. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis,  terzo
          periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.147,
          la presentazione della DSU da parte del  cittadino  avviene
          prioritariamente  in  modalita'  precompilata,  secondo  le
          modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali 9 agosto 2019, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, emanato in  attuazione
          dell'articolo 10, comma 2-bis, quarto periodo, del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.147,  ferma  restando  la
          possibilita'  di  presentare   la   DSU   nella   modalita'
          ordinaria. 
                7.  Ai  fini  della  presentazione  della  DSU,  sono
          autodichiarate dal dichiarante: 
                  a)  la  composizione  del  nucleo  familiare  e  le
          informazioni necessarie ai fini  della  determinazione  del
          valore della scala di equivalenza; 
                  b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai
          fini  del  calcolo  delle  componenti  aggiuntive  di   cui
          all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere
          successive del presente comma ad essi riferite; 
                  c) la eventuale condizione  di  disabilita'  e  non
          autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei  componenti  il
          nucleo; 
                  d) l'identificazione della casa di  abitazione  del
          nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2; 
                  e) il reddito complessivo di  cui  all'articolo  4,
          comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla
          presentazione della  dichiarazione  ovvero  di  sospensione
          degli adempimenti tributari a causa di eventi  eccezionali,
          nonche' le componenti reddituali  di  cui  all'articolo  4,
          comma 2, lettera b), limitatamente ai  redditi  diversi  da
          quelli prodotti con riferimento al regime dei  contribuenti
          minimi,  al  regime  di   vantaggio   per   l'imprenditoria
          giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove
          iniziative imprenditoriali e di  lavoro  autonomo,  nonche'
          dai  redditi  derivanti   dalla   locazione   di   immobili
          assoggettati all'imposta sostitutiva  operata  nella  forma
          della cedolare secca; 
                  f) le componenti reddituali di cui all'articolo  4,
          comma 2, lettere c), d), e), g), ed i); 
                  g) le componenti reddituali di cui all'articolo  4,
          comma 2, lettera f),  limitatamente  alle  prestazioni  non
          erogate dall'INPS; 
                  h) l'importo degli assegni periodici effettivamente
          corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3,  lettere  a)  e
          b); 
                  i) il valore del canone di locazione annuo  di  cui
          all'articolo 4, comma 4; 
                  l) (soppressa); 
                  m) le componenti del patrimonio immobiliare di  cui
          all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche'  per  ciascun  cespite
          l'ammontare dell'eventuale debito residuo; 
                  n) in caso  di  richiesta  di  prestazioni  di  cui
          all'articolo 6, comma 3, le donazioni  di  cespiti  di  cui
          alla lettera c) del medesimo comma; 
                  o)  gli  autoveicoli,  ovvero  i   motoveicoli   di
          cilindrata di  500  cc  e  superiore,  nonche'  le  navi  e
          imbarcazioni  da  diporto,  per   le   finalita'   di   cui
          all'articolo 11, comma 12. 
                8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita'
          delle informazioni comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605, e del comma  2,  dell'articolo  11,
          del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  e  fermo
          restando l'utilizzo delle informazioni disponibili  secondo
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,   sono   altresi'
          autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
          mobiliare di cui all'articolo 5, comma  4.  Ai  fini  della
          semplificazione nella compilazione della DSU  e  alla  luce
          della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di
          cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da
          adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per
          la protezione dei  dati  personali,  sono  identificate  le
          componenti del patrimonio mobiliare per  cui  e'  possibile
          acquisire  il  dato,  sotto  forma  di  valore   sintetico,
          direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
          prevista dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e
          conseguentemente sono  riviste  le  componenti  di  cui  e'
          prevista l'autodichiarazione. 
                9.  Fermo  restando  l'insieme   delle   informazioni
          necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi  del
          presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentiti  l'INPS,  l'Agenzia
          delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  in  relazione  alla  evoluzione   dei   sistemi
          informativi   e   dell'assetto    dei    relativi    flussi
          d'informazione,  puo'  essere  modificato  l'elenco   delle
          informazioni di cui si chiede  autodichiarazione  da  parte
          del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche'  puo'  essere
          integrato il modello-tipo di DSU anche  in  relazione  alle
          esigenze di  controllo  dei  dati  autodichiarati.  Con  il
          medesimo provvedimento puo' essere rivisto  il  periodo  di
          riferimento dei redditi di cui  all'articolo  4,  comma  1,
          avvicinandolo al momento della presentazione della  DSU,  e
          conseguentemente  puo'  essere  rivisto   il   periodo   di
          validita' della  DSU,  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo.». 
                «Art. 13 (Revisione delle soglie).- 1. (soppresso) 
                2. (soppresso) 
                3.  L'assegno  di  maternita'   di   base,   di   cui
          all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, fermi restando i requisiti diversi da quelli  relativi
          alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio  2024
          e' concesso alle donne con ISEE inferiore  alla  soglia  di
          20.221,13 euro. 
                4.  Gli  importi  degli  assegni  e   dei   requisiti
          economici di  cui  al  presente  articolo  sono  rivalutati
          annualmente sulla base della variazione  dell'indice  ISTAT
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai   e
          impiegati. 
                Art. 14 (Disposizioni transitorie  e  finali).  -  1.
          Alla decorrenza dei 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del provvedimento di cui all'articolo 10,  comma  3,
          adottato  in  sede  di  prima   applicazione,   l'ISEE   e'
          rilasciato secondo le modalita' del  presente  decreto.  Le
          DSU  in  corso  di  validita'  restano   valide   ai   fini
          dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate  fino  alla
          naturale scadenza, ferma restando la facolta' di richiedere
          una nuova attestazione ISEE calcolata secondo le  modalita'
          di cui al presente decreto. 
                2.  Le  prestazioni   sociali   agevolate   richieste
          successivamente alla data di cui al comma 1,  sono  erogate
          sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto.
          Gli enti che disciplinano  l'erogazione  delle  prestazioni
          sociali agevolate emanano entro la data di cui al  comma  1
          gli atti anche  normativi  necessari  all'erogazione  delle
          nuove prestazioni in conformita' con  le  disposizioni  del
          presente decreto nel rispetto degli equilibri  di  bilancio
          programmati. 
                3. (soppresso) 
                4. Con riferimento all'assegno di maternita' di  base
          di cui all'articolo 74 del  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, fermo  restando  il  rispetto  del  requisito
          economico al momento della presentazione della domanda,  la
          soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche
          nei  casi  in  cui  la  nascita  del  figlio  sia  avvenuta
          precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la  domanda
          sia presentata successivamente a tale data. 
                5. Le prestazioni  sociali  agevolate,  in  corso  di
          erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  continuano  ad
          essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino  alla
          data  di  emanazione  degli  atti   anche   normativi   che
          disciplinano   l'erogazione   in   conformita'    con    le
          disposizioni del presente decreto,  e  comunque  non  oltre
          dodici mesi dalla data di cui  al  comma  1,  nel  rispetto
          degli equilibri di bilancio programmati. 
                6. Le  regioni  a  Statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto
          dei livelli essenziali delle prestazioni sociali  agevolate
          e dei criteri unificati per la valutazione della situazione
          economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le
          disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  nelle   forme
          stabilite dai  rispettivi  statuti  di  autonomia  e  dalle
          relative norme di attuazione.». 
              «Allegato 1 
              Scala di equivalenza 
              (articolo 1, comma 1, lett. c) 
              I parametri della scala di  equivalenza  corrispondenti
          al numero di componenti il nucleo familiare, come  definito
          ai sensi dell'articolo 3,  del  presente  decreto,  sono  i
          seguenti: 
              Numero componenti Parametro 
 
    

      +----------+----------------------------------------------+
      |     1    |                       1,00                   |
      +----------+----------------------------------------------+
      |     2    |                       1,57                   |
      +----------+----------------------------------------------+
      |     3    |                       2,04                   |
      +----------+----------------------------------------------+
      |     4    |                       2,46                   |
      +----------+----------------------------------------------+
      |     5    |                       2,85                   |
      +----------+----------------------------------------------+

    
              Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato
          di 0,35 per ogni ulteriore componente. 
              Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: 
                a) 0,2 in caso di nuclei  familiari  con  tre  figli,
          0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque
          figli; 
                b) 0,2 per  nuclei  familiari  con  figli  minorenni,
          elevata a 0,3 in presenza  di  almeno  un  figlio  di  eta'
          inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o
          l'unico presente abbiano svolto attivita' di  lavoro  o  di
          impresa per almeno sei mesi nell'anno  di  riferimento  dei
          redditi dichiarati; 
                c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica
          anche in caso di nuclei familiari  composti  esclusivamente
          da genitore solo non lavoratore e da  figli  minorenni;  ai
          soli fini della verifica del requisito di  cui  al  periodo
          precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore
          non convivente, non coniugato  con  l'altro  genitore,  che
          abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno  dei
          casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a)  alla
          e); 
                c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilita' media,
          grave o non autosufficiente, in  recepimento  dell'articolo
          2-sexies, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge29  marzo
          2016, n. 42 convertito con  modificazioni  dalla  legge  26
          maggio 2016, n.89. 
              Ai fini della determinazione del parametro della  scala
          di  equivalenza,  qualora  tra  i  componenti   il   nucleo
          familiare vi sia un componente per il quale  siano  erogate
          prestazioni in ambiente residenziale a  ciclo  continuativo
          ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1989,
          che non sia considerato nucleo familiare  a  se  stante  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente  incrementa
          la scala di equivalenza, calcolata in sua  assenza,  di  un
          valore pari ad 1.».