IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrita' e la
trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;
Visto il regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (UE) n.
1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della
protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato
dell'energia all'ingrosso;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 251, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante
«Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE)
2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante
«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte
al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rafforzare i
poteri sanzionatori delle Autorita' di vigilanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale
1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo
straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia
elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si
provvede con delibera dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a
garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio
della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo
5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. Per la finalita' di cui al comma 1, e'
disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella
comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi
incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli
eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla
vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure
per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di
famiglie e operatori economici.».
3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse gia' trasferite al Gestore
dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo
equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione
113/2024/R/eel dell'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti del Ministro della
Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio
2022, n. 287, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono
restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per
essere destinate alle finalita' di cui al comma 1.