IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  concernente  l'integrita'  e  la
trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento  della
protezione dell'Unione dalla manipolazione del  mercato  nel  mercato
dell'energia all'ingrosso; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   251,   recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza  e  lo  sviluppo  del  sistema
elettrico  nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza  di   energia
elettrica»; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  recante
«Attuazione delle direttive  (UE)  2018/410,  (UE)  2023/958  e  (UE)
2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema  per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  relativa  all'istituzione  e  al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto
serra»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2  che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  recante
«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE, nonche'  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE  941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e,  in  particolare,  l'articolo  4,  che  ridenomina  il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  febbraio  2024,   n.   11,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  sicurezza  energetica  del  Paese,  la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei  territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi   alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese  per  l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte
al dettaglio di energia elettrica  e  gas  naturale  e  rafforzare  i
poteri sanzionatori delle Autorita' di vigilanza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e  gas
                              naturale 
 
  1. Per l'anno 2025, ai fini del  riconoscimento  di  un  contributo
straordinario del valore di  200  euro  sulle  forniture  di  energia
elettrica dei clienti  domestici  con  valori  dell'indicatore  della
situazione economica  equivalente  (ISEE)  fino  a  25.000  euro,  si
provvede con delibera dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente,  nel  limite  delle  risorse  disponibili,  necessarie  a
garantire la relativa copertura,  a  qualsiasi  titolo  sul  bilancio
della Cassa per i servizi energetici e ambientali. 
  2. Per l'attuazione delle misure di cui al  comma  1,  all'articolo
5-bis del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente: «4. Per la finalita' di cui al comma  1,  e'
disposto il trasferimento al  GSE  delle  risorse  individuate  nella
comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025  gli  importi
incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre  2024
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi  degli
eventuali interessi maturati. Le ulteriori  risorse  incassate  dalla
vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate  a  misure
per il contrasto all'incremento dei costi energetici a  beneficio  di
famiglie e operatori economici.». 
  3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse gia' trasferite  al  Gestore
dei Servizi  Energetici  ai  fini  della  salvaguardia  del  relativo
equilibrio  economico-finanziario,  ai  sensi   della   deliberazione
113/2024/R/eel dell'Autorita'  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e
Ambiente  (ARERA)  in  attuazione  dei  decreti  del  Ministro  della
Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253,  e  del  20  luglio
2022, n. 287, comprensive degli eventuali  interessi  maturati,  sono
restituite alla Cassa per  i  servizi  energetici  e  ambientali  per
essere destinate alle finalita' di cui al comma 1.