IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in  particolare,  gli  articoli  12  e  16
recanti  principi  e  criteri  direttivi  per  la   revisione   delle
disposizioni in materia di accise; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  recante
«Testo unico delle disposizioni legislative  concernente  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed
amministrative»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2024; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 18 dicembre 2024; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 2025; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise 
 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernente  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  ed
amministrative¸ di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera  f)  e'  inserita  la
seguente: 
      «f.1)  soggetto  obbligato  accreditato  (SOAC):  il   soggetto
obbligato  al  pagamento  dell'accisa,  avente  sede  nel  territorio
nazionale, che  si  avvale  del  riconoscimento  della  qualifica  di
soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia
delle dogane e dei  monopoli,  della  sua  affidabilita'  nel  regime
fiscale dell'accisa. In relazione al  settore  di  attivita'  in  cui
opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di: 
        1)   SOAC-PE,   soggetto   obbligato   accreditato   prodotti
energetici,  per  il  settore  dei  prodotti  energetici  inclusi  il
carbone, la lignite e il coke; 
        2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande  alcoliche
e alcole, per  il  settore  dei  prodotti  alcolici  e  dei  relativi
contrassegni; 
        3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato  tabacchi,  per  il
settore dei tabacchi; 
        4)  SOAC-GE,  soggetto  obbligato   accreditato   gas-energia
elettrica,  per  il  settore  del   gas   naturale   e   dell'energia
elettrica;»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) il comma 2 e' abrogato; 
      2) al comma 4,  quinto  periodo,  le  parole:  «pari  al  tasso
stabilito per  il  pagamento  differito  di  diritti  doganali»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari al  tasso  di  cui  all'articolo  46
dell'allegato 1 al decreto legislativo 26  settembre  2024,  n.  141,
stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali  previsti
dalla normativa nazionale»; 
    c) all'articolo 5, comma 3, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a)  fatte  salve  le  disposizioni  stabilite  per  i  singoli
prodotti,  a  prestare  cauzione  nella  misura  del  10  per   cento
dell'imposta che  grava  sulla  quantita'  massima  di  prodotti  che
possono essere detenuti  nel  deposito  fiscale,  in  relazione  alla
capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e,  in  ogni  caso,
l'importo  della  cauzione  non  puo'  essere  inferiore  alla  media
aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni
in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario
autorizzato adegua  la  cauzione  entro  trenta  giorni  dal  termine
previsto per il pagamento dell'imposta  dovuta  sulle  immissioni  in
consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare,
dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  entro
dieci  giorni  dalla   data   dell'adeguamento.   Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 64. In presenza di  cauzione  prestata  da
altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di  pari
ammontare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,  comma  4,
lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione
le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;»; 
    d) all'articolo 6, comma 4, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «La facolta' di esonero di cui al quinto e sesto periodo  e'
esercitata  dall'Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli   previa
acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti  di
credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti  e  sulla  base
della verifica della valutazione storica, prospettica  e  comparativa
del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.»; 
    e) dopo l'articolo 9-bis, sono inseriti i seguenti: 
 
                             «Art. 9-ter 
                   Soggetto obbligato accreditato 
 
  1. La qualifica di SOAC puo' essere attribuita  dall'Agenzia  delle
dogane e dei  monopoli  al  depositario  autorizzato  e  ai  soggetti
obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53,  comma
1; la qualifica ha validita' quadriennale ed  e'  articolata  in  tre
livelli di affidabilita' denominati Base, Medio e Avanzato. 
  2. Il SOAC puo' avvalersi: 
    a) dell'esonero dagli  obblighi  di  prestare  cauzione  previsti
dall'articolo 5, comma 3, lettera a)  per  l'esercizio  dei  depositi
fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e
53-bis, comma 1; 
    b)  delle  semplificazioni  e  facilitazioni  degli   adempimenti
contabili  e  amministrativi  individuate  con  il  decreto  di   cui
all'articolo 9-octies, comma 2. 
 
                            Art. 9-quater 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Possono accedere alla  qualifica  di  SOAC  i  soggetti  di  cui
all'articolo 9-ter, comma 1: 
    a) che operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera f.1), da almeno cinque  anni  continuativi  decorrenti  dalla
data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione; 
    b) nei cui confronti alla data di presentazione  dell'istanza  di
cui all'articolo 9-quinquies,  comma  1,  non  sia  stata  esercitata
l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6; 
    c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la
richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna  oppure  di
applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  del  codice  di
procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6; 
    d) che non siano sottoposti  a  strumenti  di  regolazione  della
crisi e dell'insolvenza o a procedure di  insolvenza  e  che  non  lo
siano stati nell'ultimo quinquennio; 
    e) che,  nel  quinquennio  antecedente  la  richiesta,  non  sono
incorsi,  se  persone  giuridiche  o   societa',   in   provvedimenti
sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6. 
  2. Nel caso di persone giuridiche e di societa', i requisiti di cui
al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo  alle  persone
che rivestono funzioni di rappresentanza,  di  amministrazione  o  di
direzione nonche' a coloro che ne  esercitano,  anche  di  fatto,  la
gestione e il controllo. 
  3. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  e),  si  applica  a
decorrere dal 1° luglio 2028. 
 
                           Art. 9-quinquies 
  Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato 
 
  1.  L'istanza  per  l'attribuzione  della  qualifica  di  SOAC   e'
presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  verifica  preliminarmente
il  possesso,  da  parte  del  soggetto  istante,  dei  requisiti  di
ammissione di cui all'articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta
l'istanza con provvedimento motivato adottato previo  contraddittorio
con  l'interessato.  Per  determinare  l'affidabilita'  del  soggetto
istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili: 
    a) la professionalita', con riguardo a  parametri  di  competenza
tecnica  e  di  qualita'  delle  esperienze  pregresse,  anche  nella
conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad  accisa  nonche'  al
conseguimento di qualifiche  professionali  pertinenti  all'attivita'
svolta nel medesimo settore dell'accisa; 
    b)  l'organizzazione  aziendale,  con  riguardo  alle  dimensioni
strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per
lo  svolgimento  ordinario  e  continuativo  delle  attivita',   alla
struttura amministrativa e  contabile  in  relazione  ai  flussi  dei
prodotti sottoposti ad accisa nonche' all'adozione di un  sistema  di
controllo e monitoraggio per la prevenzione dei  reati  previsti  dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    c) la solvibilita' finanziaria, anche con riferimento all'analisi
economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del
puntuale  adempimento  degli  impegni  assunti  in   relazione   alla
tipologia di attivita' commerciale; 
    d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle  operazioni
realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e  della
loro solidita' economica e solvibilita' tributaria; 
    e)  la  conformita'  alle  prescrizioni  fiscali,  con   riguardo
all'assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro  natura,
entita' o frequenza e con riferimento alle dimensioni  strutturali  e
al volume  d'affari  del  soggetto  istante,  alle  disposizioni  che
disciplinano l'accisa, l'imposta sul  valore  aggiunto  e  i  tributi
doganali, in relazione alle quali  siano  state  contestate  sanzioni
amministrative. 
  3. Ai fini della valutazione  dell'affidabilita',  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al  comma  2,  lettere
a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo  ricompreso  tra  il
quinquennio antecedente la data di presentazione  dell'istanza  e  la
data di conclusione dell'istruttoria; a  tal  fine,  puo'  effettuare
riscontri presso i luoghi dove e' svolta l'attivita' di  impresa  del
soggetto istante. 
  4.  In  esito  alla  valutazione  dei  profili  di   affidabilita',
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante
un punteggio numerico sintetico, compreso tra  zero  e  cento,  sulla
base  dei  criteri  individuati   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9-octies, comma  1;
la qualifica di SOAC e' riconosciuta solo se il punteggio  attribuito
e' almeno pari a sessanta. 
  5.  L'istruttoria  si  conclude  entro  centoventi   giorni   dalla
ricezione dell'istanza con l'adozione  da  parte  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di  rigetto,  previo
contraddittorio  con  l'interessato,  ovvero  di  accoglimento  della
istanza. In caso di accoglimento la  predetta  Agenzia  riconosce  al
soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il  livello
di affidabilita' determinato in base ai punteggi sintetici di cui  al
comma 4. 
  6. Il SOAC comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  entro
trenta giorni da quando si  verificano,  le  variazioni  operative  o
gestionali relative ai profili di cui al comma 2. 
 
                            Art. 9-sexies 
Attivazione  dei  benefici  conseguenti   al   riconoscimento   della
             qualifica di soggetto obbligato accreditato 
 
  1.  Nel  periodo  di  validita'  della  qualifica,  il  SOAC   puo'
richiedere l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 9-ter,  comma
2, di cui intende usufruire, collegati al  livello  di  affidabilita'
attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attivita'  per  il
quale il soggetto e' accreditato. 
  2. In relazione alla richiesta  di  accesso  al  beneficio  di  cui
all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli riconosce al SOAC le  seguenti  percentuali  di  esonero  da
applicare agli importi delle cauzioni dovute: 
    a) 30 per cento, per il SOAC di livello base; 
    b) 50 per cento, per il SOAC di livello medio; 
    c) 100 per cento, per il SOAC di livello avanzato. 
  3.  L'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  riconosce  al  SOAC
l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b),
con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo  9-octies,
comma 2. 
  4.  Il  SOAC-GE  di  livello  avanzato  puo'  altresi'   richiedere
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici  di
cui  all'articolo  9-ter,  comma  2,  lettera   b),   di   presentare
annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 26-ter, comma  1,
e dall'articolo 55, comma 1. 
 
                            Art. 9-septies 
Monitoraggio  e  revoca  della  qualifica   di   soggetto   obbligato
                             accreditato 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei
requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater,  i  profili  di
affidabilita' e il relativo punteggio sintetico anche  attraverso  la
richiesta di informazioni e documenti  al  SOAC,  il  quale  provvede
entro cinque giorni dalla richiesta. 
  2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il
venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo  9-quater,
delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o  dei  profili
di affidabilita' di cui all'articolo 9-quinquies oppure  la  modifica
del livello di affidabilita' attribuito, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con provvedimento motivato, e  previo  contraddittorio  con
l'interessato, revoca la  qualifica  di  SOAC  o  ne  ridetermina  il
livello di affidabilita' rimodulando i benefici gia' riconosciuti. 
  3. Nel caso di persone giuridiche e di societa',  la  qualifica  di
cui all'articolo 9-ter, comma 1, e' revocata se le fattispecie di cui
al comma 2 ricorrono  con  riferimento  alle  persone  che  rivestono
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o  direzione,  nonche'
alle persone che ne esercitano, anche di  fatto,  la  gestione  e  il
controllo. 
  4. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di
affidabilita' o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta
e' adeguata rispettivamente entro trenta giorni  dalla  notifica  del
provvedimento di variazione del  livello  di  affidabilita'  o  entro
quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. 
 
                            Art. 9-octies 
Disposizioni  attuative  per  la  qualifica  di  soggetto   obbligato
                             accreditato 
 
  1. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita'  attuative  degli  articoli  9-ter,  9-quater,
9-quinquies, 9-sexies e  9-septies,  con  particolare  riguardo  alla
determinazione  dei  parametri  e  dei  punteggi  da  attribuire   in
relazione a ciascuno dei profili di affidabilita' di cui all'articolo
9-quinquies, comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto  delle  specificita'
dei settori di attivita' di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera
f.1), in cui i medesimi operano nonche' del livello di  affidabilita'
loro attribuito, le semplificazioni e le facilitazioni  con  riguardo
alla  tenuta  dei  registri,  anche   in   modalita'   esclusivamente
informatica.  Con  il  medesimo  decreto  possono   essere   altresi'
individuate semplificazioni e facilitazioni con riguardo: 
    a) alla contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande
alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili; 
    b) alla periodicita' di effettuazione degli inventari, nei limiti
temporali di prescrizione dell'imposta; 
    c) all'esecuzione delle  operazioni  di  denaturazione  senza  la
vigilanza continuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    d) alla dilazione, fino a un massimo di  ventiquattro  mesi,  del
termine di cui all'articolo  13,  comma  5,  per  l'applicazione  dei
contrassegni fiscali per le bevande alcoliche; 
    e) al differimento dei termini previsti per la  presentazione  di
comunicazioni periodiche; 
    f)  alla   documentazione   da   allegare   in   relazione   alla
presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia; 
    g) alle modalita' di presentazione della dichiarazione di consumo
dell'energia elettrica e del gas naturale; 
    h) all'esecuzione delle operazioni di miscelazione  tra  prodotti
energetici aventi codici di nomenclatura differenti.»; 
    f) all'articolo 21: 
      1) al comma 7, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
      2) dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente: 
        «9-bis.1. Ai fini dell'applicazione  delle  aliquote  di  cui
all'allegato I, i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella
produzione  di  energia  elettrica  sono  determinati  utilizzando  i
seguenti consumi specifici convenzionali: 
          a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh; 
          b) gas naturale: 0,250 mc/kWh; 
          c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh; 
          d) gasolio: 0,212 kg/kWh; 
          e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221
kg/kWh; 
          f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.»; 
      3) al comma 9-ter, lettera a), le parole: «0,194 kg  per  kWh»,
sono sostituite dalle seguenti: «0,211 kg per kWh»; 
      4) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti: 
        «9-quater. Ai prodotti energetici, diversi da  quelli  per  i
quali sono stabilite, nell'allegato I,  specifiche  aliquote  per  la
produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, sono applicate
le medesime aliquote in base  al  criterio  di  equivalenza  in  tale
particolare impiego; a tal fine sono utilizzati i  consumi  specifici
convenzionali  previsti,  per  il  prodotto  equivalente,  dal  comma
9-bis.1, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma
9-ter, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore
utile.  Ai  bitumi  di  petrolio   impiegati   nella   produzione   o
autoproduzione  di  energia  elettrica  si  applicano   le   medesime
corrispondenti  aliquote  stabilite  nell'allegato   I   per   l'olio
combustibile destinato a tali impieghi. 
        9-quinquies.  Nel  caso  di  produzione   di   sola   energia
elettrica, in alternativa ai consumi specifici convenzionali  di  cui
al  comma   9-bis.1   possono   essere   utilizzati,   su   richiesta
dell'esercente  l'impianto  di  produzione,  consumi  specifici  medi
determinati dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  a  seguito  di
apposita sperimentazione in sito,  per  mezzo  di  marce  controllate
svolte in contradditorio con il medesimo esercente.»; 
    g) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 26 
                            Gas naturale 
 
  1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11  00  e  NC  27  11  21  00),
destinato alla combustione per usi domestici  e  usi  non  domestici,
nonche' all'autotrazione, e' sottoposto  ad  accisa,  e  la  relativa
imposta e' esigibile,  al  momento  della  fornitura  al  consumatore
finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per  uso
proprio, con l'applicazione delle  aliquote  di  cui  all'allegato  I
vigenti a tale momento. 
  2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1  si  considerano  gas
naturale anche le  miscele  contenenti  metano  e  altri  idrocarburi
gassosi in misura non inferiore al 70 per cento  in  volume.  Per  le
miscele contenenti metano  e  altri  idrocarburi  gassosi  in  misura
inferiore al 70 per cento in volume,  ferma  restando  l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e  5,  sono  applicate  le  aliquote  di
accisa,  relative  al  gas  naturale,  in  misura  proporzionale   al
contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi. 
  3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma
2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto  che
le produce. 
  4. E' considerato uso  domestico  ogni  impiego  del  gas  naturale
destinato alla combustione in unita' immobiliari aventi una  funzione
abitativa e loro  pertinenze.  Rientra  altresi'  nell'uso  domestico
l'utilizzo del gas naturale destinato: 
    a) alla combustione nei locali: 
      1) degli uffici pubblici; 
      2) degli uffici, anche di societa' e imprese, posti fuori dagli
stabilimenti, dai  laboratori  e  dalle  aziende  dove  viene  svolta
l'attivita' produttiva nonche' degli studi professionali; 
      3) degli istituti di credito; 
      4) degli istituti di istruzione; 
    b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini
della cessione a terzi per usi domestici; 
    c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli  mediante  impianti
derivati dalla rete di distribuzione  del  medesimo  gas  a  servizio
degli immobili di cui al presente comma. 
  5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale
diversi da quelli  di  cui  al  comma  4  nonche',  limitatamente  ai
quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di  energia
termica, l'impiego del gas naturale  destinato  alla  combustione  in
impianti  cogenerativi   per   teleriscaldamento   che   abbiano   le
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b),
della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  anche   se   la   rete   di
teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche. 
  6. E' considerato uso  promiscuo  l'utilizzo  contestuale  del  gas
naturale, fornito  a  un  unico  punto  di  riconsegna,  in  impieghi
differenti, con esclusione dell'uso per  autotrazione,  relativamente
ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote  di  accisa,
l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa.  In  tale  ipotesi  il
soggetto obbligato di cui  al  comma  7  applica,  su  richiesta  del
consumatore finale, l'accisa in  relazione  ai  quantitativi  di  gas
naturale utilizzati nei differenti impieghi. 
  7. Sono obbligati al pagamento dell'accisa,  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori
finali, i soggetti che: 
    a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali,  comprese  le
societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato  designate  da
soggetti di altri Stati  dell'Unione  europea  non  aventi  sede  nel
territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente  a
consumatori finali; le predette societa' designate hanno l'obbligo di
registrarsi presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  prima
dell'inizio dell'attivita' di fornitura; 
    b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas
naturale, confezionato in bombole o in  altro  recipiente,  da  altri
Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi. 
  8. Sono altresi' obbligati al  pagamento  dell'accisa,  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 26-ter,  i  soggetti  che,  per  uso
proprio: 
    a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di  gasdotti  o
di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; 
    b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro
recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi; 
    c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato. 
  9. I gestori delle  reti  di  gasdotti  nazionali,  previa  istanza
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere  riconosciuti
soggetti obbligati limitatamente al gas  naturale  impiegato  per  il
vettoriamento del prodotto. 
  10. Si considerano consumatori finali di  gas  naturale  anche  gli
esercenti impianti di distribuzione  stradale  di  gas  naturale  per
autotrazione non dotati di apparecchiature  di  compressione  per  il
riempimento di carri bombolai. 
  11. Per la detenzione e la circolazione del  gas  naturale  non  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.»; 
    h) dopo l'articolo 26, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 26-bis 
                    Rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, ai  fini  del
rilascio dell'autorizzazione denunciano  preventivamente  la  propria
attivita' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e  hanno  l'obbligo
di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata, dalla
medesima Agenzia, in misura pari al 15 per  cento  dell'accisa  annua
calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e  a
quelli eventualmente in suo possesso. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di
competenza e verificata  la  completezza  dei  dati  contenuti  nella
denuncia  nonche'  l'idoneita'  della  cauzione  prestata,   rilascia
l'autorizzazione entro sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento
della denuncia medesima. 
  3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione  di  cui  al
comma 1 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' negata o,  se  rilasciata,
e' revocata, previo contraddittorio, ai soggetti: 
    a) che non sono abilitati alla vendita del gas naturale, ai sensi
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi in cui  tale
abilitazione sia richiesta; 
    b) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  irrevocabile
di condanna o sentenza  definitiva  di  applicazione  della  pena  su
richiesta, ai  sensi  del  codice  di  procedura  penale,  per  reati
connessi all'accertamento e al  pagamento  dell'accisa  sui  prodotti
energetici per i quali e' prevista la pena della reclusione. 
  5. La competente direzione generale del Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si
scambiano, ai fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  rispettiva
competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita  del
gas naturale ai consumatori finali e quelli relativi ai  soggetti  ai
quali l'autorizzazione e' stata revocata. 
  6. Al fine della gestione dell'accisa sul gas naturale, l'Autorita'
di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le  modalita'
per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei  volumi
aggregati mensili di gas naturale attribuiti a  ciascun  soggetto  di
cui all'articolo 26, comma 7, lettera  a),  determinati  dal  Sistema
informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di  misura  trasmessi  dalle
imprese di distribuzione. 
  7. I dati di cui al comma 5 e quelli inerenti ai  volumi  aggregati
di cui al comma 6  sono  messi  a  disposizione,  in  modo  sicuro  e
automatico, della Guardia di finanza per lo  svolgimento  dei  propri
compiti di polizia economico-finanziaria. 
 
                             Art. 26-ter 
         Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa 
 
  1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti
di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono effettuati sulla base di
una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la
determinazione del debito d'imposta relativo al  semestre  solare  di
riferimento. I semestri  decorrono  dal  primo  giorno  dei  mesi  di
gennaio e di luglio di ciascun anno. 
  2. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui  all'articolo
26, commi 7, 8 e 9, esclusivamente in forma telematica, entro la fine
dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione
semestrale, i predetti soggetti riportano le somme versate  ai  sensi
del comma  3  relativamente  al  semestre  cui  la  dichiarazione  si
riferisce; i soggetti di cui  all'articolo  26,  comma  7,  riportano
altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei
consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle  fatture  emesse
nel semestre solare cui la  dichiarazione  si  riferisce  nonche'  le
relative aliquote di accisa vigenti al  momento  della  fornitura  ai
consumatori finali. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, corrispondono
l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate  di  acconto  mensili  da
versare entro la fine del mese. Per i soggetti  di  cui  all'articolo
26,  comma  7,  ciascuna  rata  e'   pari   all'importo   dell'accisa
complessivamente dovuta sui quantitativi  di  gas  naturale  indicati
nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei
consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui
all'articolo 26, commi 8 e  9,  ciascuna  rata  e'  pari  all'importo
dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso
proprio nel mese solare precedente. 
  4. Entro la fine del mese in cui  e'  presentata  la  dichiarazione
semestrale, i soggetti di cui  all'articolo  26,  commi  7,  8  e  9,
versano   l'eventuale   conguaglio   determinato    nella    medesima
dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme
versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte  dai
successivi versamenti di accisa fino  al  loro  completo  esaurimento
oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14. 
  5. I  soggetti  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  nel  periodo
intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine  del
mese in cui procedono alla  fatturazione  del  gas  naturale  ceduto,
versano acconti mensili nella misura determinata  dall'Agenzia  delle
dogane e dei  monopoli  in  base  ai  dati  comunicati  dagli  stessi
soggetti nella denuncia di cui all'articolo  26-bis,  comma  1,  e  a
quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima. 
  6. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, che  iniziano  a
consumare gas naturale per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta
relativamente al mese in  cui  ha  inizio  il  consumo,  versando  un
acconto nella misura determinata  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli in base ai  dati  comunicati  dagli  stessi  soggetti  nella
denuncia  di  cui  all'articolo  26-bis,  comma   1,   e   a   quelli
eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima. 
  7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati,  ai
fini del conguaglio  dell'accisa  sul  gas  naturale  dovuta  per  il
semestre di riferimento, nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,
relativa allo stesso semestre. 
  8. La bolletta di pagamento o la fattura rilasciata ai  consumatori
finali dai  soggetti  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  riporta,
conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i  quantitativi
di gas naturale venduti nel periodo  cui  la  bolletta  si  riferisce
nonche'  la  determinazione  dell'importo  dell'accisa  sui  predetti
quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote  vigenti  al
momento della fornitura. 
  9. I soggetti di cui all'articolo 26, commi  7,  8  e  9,  adeguano
l'importo della cauzione di cui all'articolo 26-bis, comma  1,  entro
il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo  che  la
stessa  cauzione  risulti  non  inferiore   alla   media   aritmetica
dell'accisa dovuta nei tre  mesi  precedenti,  dandone  comunicazione
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data
dell'adeguamento. Se in base  ai  dati  in  possesso  della  medesima
Agenzia, anche acquisiti ai sensi del comma 14, la cauzione  prestata
risulta non idonea, la stessa ne ridetermina l'importo; in  tal  caso
si applicano le disposizioni dell'articolo 64. 
  10. Nel caso di escussione della  cauzione  da  parte  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei  tre  mesi
antecedenti alla data in  cui  e'  effettuata  l'escussione,  non  ha
versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello
eventualmente  gia'  iscritto  a  ruolo,  il  doppio  della  cauzione
escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo  della  cauzione  in  misura
pari al valore dell'accisa dovuta e  non  versata  nei  predetti  tre
mesi; si applicano le  disposizioni  dell'articolo  64,  comma  2,  e
l'importo della cauzione rideterminato ai sensi  del  presente  comma
permane invariato  nei  sei  mesi  solari  successivi  alla  data  di
ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64. 
  11.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  26,  comma   7,
comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in
forma telematica ed entro la fine di  ciascun  mese  solare,  i  dati
relativi  ai  quantitativi  di  gas  naturale  fatturati   nel   mese
precedente, suddivisi per destinazione d'uso. 
  12.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  26,  commi  7,  8   e   9,
contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati  o
ceduti. 
  13. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le
relative  modalita'  di  presentazione  all'Agenzia  e  gli  elementi
specifici da indicare nonche' il contenuto specifico dei modelli  per
le comunicazioni di cui al comma 11. 
  14. Con determinazione, adottata dal direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e dal direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai
dati aggregati relativi alle  fatture  emesse  dai  singoli  soggetti
obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di  gas
naturale fornito ai consumatori finali. 
 
                            Art. 26-quater 
                         Altre disposizioni 
 
  1.  Contestualmente  all'avvio  dell'attivita',  i   soggetti   che
effettuano vettoriamento o  distribuzione  del  gas  naturale,  anche
mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonche' i  soggetti
che effettuano estrazione,  stoccaggio  e  rigassificazione  del  gas
naturale, ne danno  comunicazione  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. 
  2. I soggetti di cui  al  comma  1,  che  effettuano  attivita'  di
vettoriamento o distribuzione del gas naturale: 
    a)  presentano  all'Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,
esclusivamente  in  forma  telematica,  una   dichiarazione   annuale
riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato
rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di  marzo  dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce; 
    b) rendono disponibili agli organi preposti ai controlli  i  dati
relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato; 
    c) comunicano all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  e  al
soggetto interessato di cui all'articolo 26, comma 7, i dati relativi
ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da  terzi,
appena i consumi fraudolenti sono accertati. 
 
                          Art. 26-quinquies 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le  modalita'  attuative  degli  articoli  26,
26-bis, 26-ter e 26-quater, anche per quanto concerne le modalita' di
applicazione  dell'accisa  nei  casi  di  impiego  di  gas  naturale,
destinato alla combustione, erogato a una pluralita' di  utilizzatori
finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di  impiego
promiscuo del gas naturale, la documentazione da presentare  all'atto
della denuncia di cui all'articolo  26-bis,  comma  1,  gli  elementi
relativi  al  calcolo  dell'accisa  da  indicare  nelle  bollette  di
pagamento emesse  nonche'  gli  adempimenti  a  carico  dei  soggetti
obbligati  in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  di  vendita,  di
acquisto o di estrazione per uso proprio e  il  conseguente  svincolo
della cauzione prestata.»; 
    i) all'articolo 29: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Deposito  di
prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Sono  soggetti
alla  denuncia  di  cui  al  comma  1  anche  i  depositi  di  alcole
completamente denaturato in quantita' superiore a 300 litri  nonche',
esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-bis  e  10,
gli  esercizi  di  vendita  di  prodotti  alcolici  assoggettati   ad
accisa.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Fuori  dei
casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici
assoggettati al contrassegno  fiscale  nonche'  di  birra  presentano
un'unica comunicazione di  attivita'  allo  Sportello  unico  per  le
attivita'  produttive  che  la  trasmette,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli.»; 
      4) al comma  3,  lettera  b),  le  parole  «a  20  litri»  sono
sostituite dalle seguenti: «a 50 litri»; 
      5) al comma 4: 
        5.1) al primo periodo,  le  parole:  «impianti,  depositi  ed
esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai  commi  1  e  2
sono  muniti  di  licenza  fiscale,  valida  fino  a  revoca,»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «impianti  e  depositi  obbligati  alla
denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale»; 
        5.2) dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Sono
altresi' muniti  di  licenza  fiscale  gli  esercizi  di  vendita  di
prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla  denuncia  di
cui al comma 2.»; 
        5.3) nel secondo periodo, le parole «gli esercenti la  minuta
vendita di prodotti alcolici e» sono soppresse; 
    l) dopo l'articolo 33-bis, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 33-ter 
      Produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione 
 
  1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 33, commi 1 e 7, ai
soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma  1,
lettere b) e d), che producono vino  dealcolato  nei  limiti  di  cui
all'articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 33, comma 4. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti  esercenti
depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),  numero
1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1,
le condizioni di  autorizzazione  alla  produzione,  quelle  inerenti
all'assetto  del  deposito  fiscale  e  modalita'   semplificate   di
accertamento e di contabilizzazione.»; 
    m) gli articoli 52, 53 e 53-bis sono sostituiti dai seguenti: 
 
                              «Art. 52 
                      Oggetto dell'imposizione 
 
  1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa,  e
la relativa imposta e'  esigibile,  al  momento  della  fornitura  al
consumatore finale o al momento del consumo per  l'energia  elettrica
prodotta per uso proprio, con l'applicazione delle  aliquote  di  cui
all'allegato I vigenti a tale momento. 
  2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: 
    a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai  sensi
della normativa vigente  in  materia,  con  potenza  disponibile  non
superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio; 
    b) impiegata negli aeromobili,  nelle  navi,  negli  autoveicoli,
purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli  accumulatori,
nonche' quella prodotta da gruppi  elettrogeni  mobili  in  dotazione
alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; 
    c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa  o  da
gas ottenuti dalla biomassa; 
    d) prodotta da piccoli  impianti  generatori  comunque  azionati,
aventi potenza nominale non superiore a  1  kW  nonche'  prodotta  in
officine elettriche costituite  da  gruppi  elettrogeni  di  soccorso
aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW; 
    e) utilizzata principalmente  per  la  riduzione  chimica  e  nei
processi elettrolitici e metallurgici; 
    f) impiegata nei processi mineralogici; 
    g) impiegata per la  realizzazione  di  prodotti  sul  cui  costo
finale, calcolato in media per unita', incida per  oltre  il  50  per
cento. 
  3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: 
    a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per
mantenere   la   capacita'   di   produrre   elettricita'    nonche',
limitatamente agli  impianti  di  generazione  di  energia  elettrica
asservita esclusivamente alla  immissione  in  rete  con  obbligo  di
connessione di terzi, per le  attivita'  connesse  all'esercizio  dei
medesimi impianti; 
    b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili  ai  sensi
della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore
a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione; 
    c)  utilizzata  per  l'impianto   e   l'esercizio   delle   linee
ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; 
    d)  impiegata  per  l'impianto  e  l'esercizio  delle  linee   di
trasporto urbano ed interurbano; 
    e) consumata  per  qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni  di
residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW,
fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi  superiori  alla
soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero
dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia
di esenzione di un numero di  chilowattora  corrispondenti  a  quelli
consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per  i
consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino
a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo  i  quantitativi
rientranti nella soglia di esenzione di  150  kWh  di  un  numero  di
chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al
predetto limite di 220 kWh. 
  4. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale dell'energia
elettrica, fornita  ad  un  unico  punto  di  prelievo,  in  impieghi
differenti relativamente  ai  quali  e'  prevista  l'applicazione  di
distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non  sottoposizione  ad
accisa. 
 
                               Art. 53 
                         Soggetti obbligati 
 
  1. Sono obbligati al pagamento dell'accisa,  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 55, con diritto  di  rivalsa  sui  consumatori
finali, i soggetti che fatturano  energia  elettrica  ai  consumatori
finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio  dello
Stato che sono designate  da  soggetti  di  altri  Paesi  dell'Unione
europea non aventi sede nel territorio  dello  Stato  che  forniscono
l'energia elettrica direttamente a consumatori  finali;  le  predette
societa' designate hanno l'obbligo di  registrarsi  presso  l'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di
fornitura. 
  2. Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa: 
    a) gli esercenti le officine di produzione di  energia  elettrica
utilizzata per uso proprio; 
    b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per  uso  proprio,
con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW; 
    c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia  elettrica
dal mercato elettrico di cui all'articolo 5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo  di  detta
energia. 
  3. Previa istanza all'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  sono
riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che  acquistano,  per  uso
proprio, energia elettrica: 
    a)  utilizzata  con  impiego  unico   previa   trasformazione   o
conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore  a
200 kW; 
    b) da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello
stesso sito superiori a 200.000 kWh. 
  4.  Sono  considerati  consumatori  finali  dell'energia  elettrica
utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a  trazione
elettrica  gli  operatori  dei  punti  di  ricarica  accessibili   al
pubblico. 
 
                             Art. 53-bis 
      Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, ai  fini  del
rilascio   dell'autorizzazione    o    della    licenza    denunciano
preventivamente la propria attivita' all'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e hanno l'obbligo di prestare  una  cauzione  sul  pagamento
dell'accisa determinata dalla medesima Agenzia, nella misura pari  al
15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai  dati  comunicati
dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di
competenza e verificata  la  completezza  dei  dati  contenuti  nella
denuncia nonche' l'idoneita' della cauzione prestata, entro  sessanta
giorni dalla data di ricevimento della denuncia, rilascia: 
    a) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e  3,  che  non
esercitano officine elettriche, un'autorizzazione; 
    b) ai soggetti di cui all'articolo  53,  commi  1,  2  e  3,  che
esercitano officine elettriche, previa verifica degli  impianti,  una
licenza di  esercizio,  in  luogo  dell'autorizzazione  di  cui  alla
lettera a), soggetta al pagamento di un diritto annuale. 
  3. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a),  che
esercitano officine di produzione di energia  elettrica  azionate  da
fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti
energetici di cui all'articolo 21, la licenza  di  cui  al  comma  2,
lettera b), e' rilasciata successivamente  al  controllo  degli  atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione  relativa  al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. 
  4. Non prestano la cauzione di  cui  al  comma  1  i  soggetti  che
versano  anticipatamente   l'accisa   dovuta   mediante   canone   di
abbonamento annuale.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  prestare  la
cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. 
  5. L'autorizzazione o la licenza di cui al comma 2 e' negata o,  se
gia' concessa, e' revocata, previo contraddittorio, ai soggetti: 
    a) che non sono abilitati alla vendita di energia  elettrica,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017,  n.  124,
nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta; 
    b) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  irrevocabile
di condanna o sentenza  definitiva  di  applicazione  della  pena  su
richiesta, ai  sensi  del  codice  di  procedura  penale,  per  reati
connessi all'accertamento ed al pagamento  dell'accisa  sui  prodotti
energetici per i quali e' prevista la pena della reclusione. 
  6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2  e  3,  comunicano
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le modifiche societarie, ogni
variazione relativa agli impianti di pertinenza nonche' la cessazione
dell'attivita' entro trenta giorni dalla data in cui tali  eventi  si
sono verificati. 
  7. La competente direzione generale del Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si
scambiano, ai fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  rispettiva
competenza, i dati relativi  ai  soggetti  autorizzati  alla  vendita
dell'energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti  ai  quali
l'autorizzazione e' stata revocata. 
  8. Al  fine  della  gestione  dell'accisa  sull'energia  elettrica,
l'ARERA, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce  le
tempistiche e le modalita' per  la  messa  a  disposizione,  in  modo
sicuro e automatico, dei quantitativi aggregati  mensili  di  energia
elettrica attribuiti a ciascun  venditore,  determinati  dal  Sistema
informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di  misura  trasmessi  dalle
imprese di distribuzione. 
  9. I dati di cui al comma 7 e quelli inerenti ai  volumi  aggregati
di cui al comma 8  sono  messi  a  disposizione,  in  modo  sicuro  e
automatico, della Guardia di finanza per lo  svolgimento  dei  propri
compiti di polizia economico-finanziaria.»; 
    n) all'articolo 54: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Definizione  di
officina elettrica»; 
      2) al  comma  1,  le  parole:  «L'officina  e'  costituita  dal
complesso» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'applicazione
dell'accisa sull'energia elettrica e' considerata officina  elettrica
l'insieme» e le parole: «una medesima ditta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un medesimo soggetto»; 
      3) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Costituiscono
officine  elettriche  distinte  le  diverse  stazioni  di  produzione
dell'energia elettrica che uno stesso  soggetto  esercita  in  luoghi
distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione  fra
loro mediante un'unica stazione di distribuzione.»; 
      4) al comma 3, le parole: «delle ditte» sono  sostituite  dalle
seguenti: «elettriche dei soggetti»; 
      5)  al  comma  4,  le  parole:  «come  officine,  agli  effetti
dell'imposizione, anche» sono sostituite  dalle  seguenti:  «officine
elettriche, altresi'» e le parole «ad imposta, di  cui  all'art.  52,
comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ad  accisa,  ai
sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b)»; 
      6) dopo il comma 4, e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  Per  la
prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine  elettriche
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare,  nel  periodo
tra la realizzazione dell'officina elettrica  e  la  sua  attivazione
ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.»; 
    o) gli articoli 55 e 56 sono sostituiti di seguenti: 
 
                              «Art. 55 
         Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa 
 
  1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti
di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta  eccezione  per  quelli
che versano  anticipatamente  l'imposta  dovuta  mediante  canone  di
abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una  dichiarazione
semestrale contenente gli elementi necessari  per  la  determinazione
del debito d'imposta relativo al semestre solare  di  riferimento.  I
semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi
di gennaio e di luglio di ciascun anno. 
  2. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui  all'articolo
53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine
dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione
semestrale i predetti soggetti riportano le somme  versate  ai  sensi
del comma 3,  relativamente  al  semestre  cui  la  dichiarazione  si
riferisce; i soggetti di cui  all'articolo  53,  comma  1,  riportano
altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei
consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle  fatture  emesse
nel semestre solare cui la  dichiarazione  si  riferisce  nonche'  le
relative aliquote di accisa vigenti al  momento  della  fornitura  ai
consumatori finali. 
  3. I soggetti di cui  all'articolo  53,  commi  1,  2  e  3,  fatta
eccezione per quelli che  versano  anticipatamente  l'imposta  dovuta
mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta
in ciascun semestre in rate di acconto mensili da  versare  entro  la
fine del mese. Per i  soggetti  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,
ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta
sui quantitativi di energia  elettrica  indicati  nelle  bollette  di
pagamento emesse, nei confronti  dei  consumatori  finali,  nel  mese
solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 53, commi  2  e
3,  ciascuna  rata  e'  pari  all'importo  dell'accisa   dovuta   sui
quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel  mese
solare precedente. 
  4. Entro la fine del mese in cui  e'  presentata  la  dichiarazione
semestrale, i soggetti di cui  all'articolo  53,  commi  1,  2  e  3,
effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato  nella
medesima  dichiarazione.  Qualora  dalla   dichiarazione   semestrale
risultino somme versate in eccedenza rispetto al  dovuto,  le  stesse
sono detratte dai  successivi  versamenti  di  accisa  fino  al  loro
completo  esaurimento  oppure  richieste   a   rimborso,   ai   sensi
dell'articolo 14. 
  5. I  soggetti  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,  nel  periodo
intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine  del
mese  in  cui  procedono  alla  fatturazione  dell'energia  elettrica
ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati  dagli  stessi
soggetti nella denuncia di cui all'articolo  53-bis,  comma  1,  e  a
quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima. 
  6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, che  iniziano  a
consumare energia elettrica per uso proprio,  corrispondono  l'accisa
dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un
acconto nella misura determinata  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli in base ai  dati  comunicati  dagli  stessi  soggetti  nella
denuncia presentata ai sensi  dell'articolo  53-bis,  comma  1,  e  a
quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia. 
  7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati,  ai
fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per  il
semestre di riferimento, nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,
relativa allo stesso semestre. 
  8. La bolletta di pagamento rilasciata ai  consumatori  finali  dai
soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle
prescrizioni  stabilite  dall'ARERA,  i   quantitativi   di   energia
elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la
determinazione dell'importo  dell'accisa  sui  predetti  quantitativi
calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento  della
fornitura. 
  9. Per le forniture di energia elettrica alle  utenze  con  potenza
disponibile non  superiore  a  200  kW,  con  impiego  promiscuo,  il
soggetto obbligato di cui  all'articolo  53,  comma  1,  applica,  su
richiesta  del  consumatore  finale,   l'accisa   in   relazione   ai
quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi. 
  10.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,  comunicano
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro  la  fine  di  ciascun
anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica
in impieghi unici agevolati e le relative variazioni. 
  11. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1,  2  e  3,  adeguano
l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-bis, comma  1,  entro
il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo  che  la
stessa  cauzione  risulti  non  inferiore   alla   media   aritmetica
dell'accisa dovuta nei tre  mesi  precedenti,  dandone  comunicazione
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data
dell'adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti
ai sensi del comma 15,  la  cauzione  prestata  risulta  non  idonea,
l'Agenzia ne ridetermina l'importo;  in  tal  caso  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64. 
  12. Nel caso di escussione della  cauzione  da  parte  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei  tre  mesi
antecedenti alla data in  cui  e'  effettuata  l'escussione,  non  ha
versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello
eventualmente  gia'  iscritto  a  ruolo,  il  doppio  della  cauzione
escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo  della  cauzione  in  misura
pari al valore dell'accisa dovuta e  non  versata  nei  predetti  tre
mesi; si applicano le  disposizioni  dell'articolo  64,  comma  2,  e
l'importo della cauzione cosi' rideterminato ai  sensi  del  presente
comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla  data  di
ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64. 
  13.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  53,  comma   1,
comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in
forma telematica ed entro la fine di  ciascun  mese  solare,  i  dati
relativi ai quantitativi di  energia  elettrica  fatturati  nel  mese
precedente, suddivisi per destinazione d'uso. 
  14. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le
relative  modalita'  di  presentazione  all'Agenzia  e  gli  elementi
specifici da indicare, nonche' il contenuto specifico dei modelli per
le comunicazioni di cui al comma 13. 
  15. Con determinazione, adottata dal direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e dal direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai
dati aggregati relativi alle  fatture  emesse  dai  singoli  soggetti
obbligati al pagamento dell'accisa  in  relazione  alle  cessioni  di
energia elettrica fornita ai consumatori finali. 
 
                               Art. 56 
           Particolari modalita' di pagamento dell'accisa 
 
  1. I  soggetti  di  cui  all'articolo  53,  comma  2,  lettera  a),
esercenti officine elettriche non fornite di misuratori  o  di  altri
strumenti integratori della misura dell'energia elettrica  consumata,
corrispondono  l'accisa  dovuta   mediante   un   canone   annuo   di
abbonamento. 
  2. Gli esercenti officine  elettriche  costituite  da  impianti  di
produzione combinata di  energia  elettrica  e  calore,  con  potenza
elettrica disponibile non superiore a 100 kW,  possono  corrispondere
l'imposta mediante canone annuo di abbonamento. 
  3. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2  sono  determinati
dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  in  base  alla  potenza
elettrica disponibile delle  relative  officine  elettriche  e  delle
modalita' previste per il loro funzionamento. 
  4. Per le  forniture  di  energia  elettrica  a  cottimo,  per  usi
soggetti ad accisa, i soggetti  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,
corrispondono   l'accisa   mediante   un   canone   annuo   stabilito
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in  relazione  alla  potenza
installata presso i consumatori, tenuti presente  i  contratti  ed  i
dati di fatto riscontrati. 
  5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo  di
abbonamento all'atto della stipula della convenzione e, per gli  anni
successivi, anticipatamente, entro il  mese  di  gennaio  di  ciascun
anno; i medesimi soggetti dichiarano all'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli, anticipatamente, le variazioni che  comportano  un  aumento
superiore  al  10  per  cento  del  consumo  preso   a   base   nella
determinazione del canone  ai  fini  della  sua  revisione  da  parte
dell'Agenzia. Non si da' luogo alla restituzione dell'accisa  versata
nel caso di cessazione dell'attivita' in corso d'anno.»; 
    p) dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 56-bis 
                         Altre disposizioni 
 
  1.  Contestualmente  all'avvio  dell'attivita',  i   soggetti   che
effettuano vettoriamento o  distribuzione  di  energia  elettrica  ne
danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  2. I soggetti di cui al comma 1: 
    a)  presentano  all'Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,
esclusivamente in forma telematica, entro il mese di marzo  dell'anno
successivo  a  quello  cui  la  dichiarazione   si   riferisce,   una
dichiarazione  annuale  riepilogativa,  contenente  i  dati  relativi
all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura; 
    b) rendono disponibili agli organi di controllo, con le modalita'
stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui  l'energia  elettrica
e' consegnata o per conto dei quali e' trasportata; 
    c) rendono disponibili ai soggetti di cui all'articolo 53,  comma
1, i dati relativi all'energia elettrica  consegnata  ai  consumatori
finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa; 
    d) comunicano tempestivamente  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 53, comma 1, i
dati  relativi  ai  quantitativi  di  energia   elettrica   sottratti
fraudolentemente  da  terzi,  appena  i  consumi   fraudolenti   sono
accertati. 
  3. Contestualmente all'avvio dell'attivita',  il  soggetto  diverso
dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2  e  3,  che
esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o
distribuzione, che produce energia elettrica con modalita' diverse da
quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b)  e  d),  ne
da' comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando i
dati  caratteristici  dell'officina  stessa  nonche'   gli   impieghi
previsti dell'energia elettrica prodotta;  e'  escluso  dal  predetto
obbligo  il  soggetto,  diverso  dai  soggetti   obbligati   di   cui
all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina  elettrica,
collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente  potenza
disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica  con
le modalita' di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c). 
  4. L'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  attribuisce  un  codice
identificativo ai soggetti tenuti  alle  comunicazioni  previste  dal
comma 3; i medesimi soggetti comunicano all'Agenzia, entro il mese di
marzo di ogni anno, i dati relativi all'energia elettrica prodotta  e
ceduta alla rete di trasmissione  o  distribuzione  nell'anno  solare
precedente. 
  5. I soggetti di cui al presente  articolo  dichiarano  all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli ogni variazione relativa agli impianti di
pertinenza  e  le  modifiche  societarie,   nonche'   la   cessazione
dell'attivita' entro trenta giorni dalla data in cui tali  eventi  si
sono verificati. 
 
                             Art. 56-ter 
 Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 52,  53,
53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis, anche per quanto concerne la definizione
di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione
di cui all'articolo 52, comma 3, lettera  a),  la  documentazione  da
presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 53-bis,  comma
1, gli elementi relativi al calcolo  dell'accisa  da  indicare  nelle
bollette di  pagamento  emesse,  le  modalita'  e  le  condizioni  di
applicazione dell'accisa nei casi di impiego  promiscuo  dell'energia
elettrica nonche' gli adempimenti da prevedere a carico dei  soggetti
obbligati in caso  di  cessazione  dell'attivita'  di  vendita  o  di
acquisto per uso proprio e il  conseguente  svincolo  della  cauzione
prestata.»; 
    q) all'articolo 61, comma 2,  le  parole:  «terzo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»; 
    r) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 62 
Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio  ed  altri
                              prodotti 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti
ad imposta di consumo, con l'aliquota stabilita nell'allegato I: 
    a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710  19  99),
anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti  da  oli  a
base minerale o sintetica gia' immessi in consumo, qualora: 
      1) destinati, messi in vendita  o  impiegati  per  usi  diversi
dalla combustione o carburazione; 
      2) utilizzati in miscela  con  i  carburanti  con  funzione  di
lubrificazione; 
    b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00). 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  21,  gli  oli
minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti  aromatici  (codice
NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817
00) e i  polimeri  poliolefinici  sintetici  (codice  NC  3902)  sono
sottoposti  alla  medesima   imposizione   prevista   per   gli   oli
lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per  la
lubrificazione meccanica. Ai fini dell'applicazione  dell'imposta  si
considerano  miscele  di  alchilbenzoli  sintetici  i   miscugli   di
idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto
o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del  benzolo  con
procedimento di sintesi, liquide alla  temperatura  di  15°  Celsius,
contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5  per  cento  in
volume. 
  3. L'imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresi'  agli
oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al  loro  quantitativo  e
con l'applicazione delle rispettive aliquote  indicate  nell'allegato
I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli
altri prodotti o merci definitivamente  importati  o  provenienti  da
altri Stati membri dell'Unione europea. 
  4.  Sono  esenti  dall'imposta  di  consumo  gli  oli  lubrificanti
utilizzati nei medesimi impieghi in relazione  ai  quali  i  prodotti
energetici sono esenti dall'accisa, ai sensi della tabella A, punti 2
e 3, allegata al presente testo unico. 
  5. L'imposta di consumo non si applica: 
    a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere
nonche' di  manufatti  per  l'edilizia  e  a  quelli  impiegati  come
combustibile nei cementifici; 
    b) agli oli  lubrificanti  impiegati  nella  produzione  e  nella
lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e  delle
resine artificiali o sintetiche, comprese  le  colle  adesive,  nella
produzione degli antiparassitari  per  le  piante  da  frutta  e  nei
consumi di cui all'articolo 22, comma 1. 
  6. Per i prodotti  energetici  ottenuti,  congiuntamente  agli  oli
lubrificanti, durante il processo di rigenerazione  degli  oli  usati
trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21;  le
medesime disposizioni non si applicano invece agli  oli  lubrificanti
usati destinati alla combustione e ai prodotti  energetici  contenuti
nei  residui   di   lavorazione   della   rigenerazione   degli   oli
lubrificanti. 
  7. Per la circolazione e per il deposito degli oli  lubrificanti  e
dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni  degli
articoli 12 e 25. Ai fini dell'esecuzione degli  inventari  periodici
dei prodotti di  cui  ai  commi  1,  lettera  a),  2  e  3,  e  della
determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti,  e'  consentita,
previa approvazione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  la
tenuta delle contabilita' in forma aggregata di prodotti,  sottoposti
al medesimo trattamento tributario, che  possono  essere  considerati
omogenei. 
  8. Le disposizioni attuative del presente articolo  sono  stabilite
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
    s) all'articolo 62-quater, dopo il comma  5-bis  e'  inserito  il
seguente: 
      «5-ter. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato,
farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis, l'autorizzazione  alla
vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al  comma
1-bis ha durata pari a quattro anni con possibilita' di rinnovo.»; 
    t) all'articolo 62-quater.1, dopo il  comma  13  e'  inserito  il
seguente: 
      «13-bis.  Per  i  soggetti  che  gestiscono  gli  esercizi   di
vicinato,   farmacie   e   parafarmacie   di   cui   al   comma   13,
l'autorizzazione alla vendita dei prodotti  di  cui  al  comma  1  ha
durata pari a quattro anni con possibilita' di rinnovo.»; 
    u) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 64 
                     Prestazione della cauzione 
 
  1. Nei casi in cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il
rilascio  dell'autorizzazione  o  il   rilascio   della   licenza   e
l'esercizio  dell'impianto  sono  subordinati  a  tale   adempimento;
qualora occorra adeguare tale  cauzione,  il  soggetto  obbligato  vi
provvede nel termine di trenta giorni dal momento in  cui  la  stessa
risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia  previsto  un  termine
specifico nelle disposizioni riguardanti i  singoli  prodotti,  entro
tale termine. 
  2. Se il soggetto  obbligato  non  provvede  all'adeguamento  della
cauzione entro il termine di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli ridetermina  l'importo  della  medesima  cauzione  e  lo
comunica al soggetto obbligato  che  provvede  all'adeguamento  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'autorizzazione o
la licenza e' revocata  nel  caso  in  cui  l'adeguamento  non  viene
effettuato entro i predetti trenta giorni. 
  3. Non occorre adeguamento se l'aumento della cauzione e' inferiore
al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.»; 
    v) alla tabella A: 
      1) il punto 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Impieghi  come
carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque  marine   comunitarie,
compresa la pesca,  con  esclusione  delle  imbarcazioni  private  da
diporto; impieghi come carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque
marine  non   comunitarie,   mediante   attraversamento   di   quelle
comunitarie, con diretta destinazione in  un  Paese  terzo;  impieghi
come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente
alla pesca e al trasporto delle merci, nonche' per  il  dragaggio  di
vie navigabili e porti»; 
      2) il punto 9 e' sostituito dal  seguente:  «9.  Produzione  di
forza  motrice  con  motori  fissi,  permanentemente  installati   su
strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse  alla
circolazione  su  strada  ad  uso  pubblico,  azionati  con  prodotti
energetici diversi dal  gas  naturale  e  utilizzati  all'interno  di
delimitati    stabilimenti     industriali,     agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e
cantieri di costruzione  e  azionamento  di  macchine  impiegate  nei
porti, non ammesse alla circolazione  su  strada,  ad  uso  pubblico,
destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo»; 
      3) la nota (2) e' sostituita dalla seguente: «(2) Per  gli  usi
industriali dei GPL si rinvia a  quanto  disposto  dall'articolo  26,
comma 5, in relazione all'individuazione degli usi non domestici  del
gas naturale.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge,  modificati  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 400 del
          1988  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              Si riporta il testo degli articoli 12 e 16 della  legge
          9 agosto 2023, n.  111  recante:  «Delega  per  la  riforma
          fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14
          agosto 2023: 
                «Art.  12  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione delle di sposizioni in materia  di  accisa  e  di
          altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi).  -
          1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
          osserva altresi' i seguenti principi  e  criteri  direttivi
          specifici per la revisione delle disposizioni in materia di
          accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e  sui
          consumi: 
                  a) rimodulare le aliquote di  accisa  sui  prodotti
          energetici e sull'energia elettrica in modo da tener  conto
          dell'impatto  ambientale  di   ciascun   prodotto   e   con
          l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle
          emissioni  di   gas   climalteranti   e   dell'inquinamento
          atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti  energetici
          ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili; 
                  b)  promuovere,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni  di
          accisa, la produzione di energia elettrica, di gas  metano,
          di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre
          risorse  rinnovabili  anche  attraverso  l'introduzione  di
          meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia
          elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas  a
          consumatori finali ai fini dell'applicazione  dell'aliquota
          agevolata o dell'esenzione dall'accisa; 
                  c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici
          impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di
          incentivare  l'utilizzo  di  quelli  piu'  compatibili  con
          l'ambiente; 
                  d) procedere al riordino  e  alla  revisione  delle
          agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e
          sull'energia    elettrica    nonche'    alla    progressiva
          soppressione   o   rimodulazione,   nel   rispetto    delle
          disposizioni dell'Unione europea  inerenti  alle  esenzioni
          obbligatorie  in  materia  di  accisa,  di   alcune   delle
          agevolazioni,  catalogate   come   sussidi   ambientalmente
          dannosi,  che  risultano  particolarmente  impattanti   per
          l'ambiente; 
                  e)  semplificare  gli  adempimenti   amministrativi
          relativi alla detenzione, alla vendita e alla  circolazione
          dei prodotti  alcolici  sottoposti  al  regime  dell'accisa
          anche  attraverso  la  progressiva  informatizzazione   del
          sistema dei relativi contrassegni di Stato; 
                  f)   rivedere   la   disciplina   dell'applicazione
          dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui  bitumi
          di petrolio  e  sugli  altri  prodotti  utilizzati  per  la
          lubrificazione   meccanica,   con   particolare    riguardo
          all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella
          base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del
          mercato  di  riferimento  e  alla   semplificazione   delle
          procedure  e  degli  adempimenti  amministrativi   inerenti
          all'applicazione della medesima imposta di consumo.». 
                «Art.  16  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione generale  degli  adempimenti  tributari  e  degli
          adempimenti  in  materia  di  accise  e  di  altre  imposte
          indirette  sulla  produzione   e   sui   consumi).   -   1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi  specifici  per  la  revisione   generale   degli
          adempimenti tributari, anche  con  riferimento  ai  tributi
          degli enti territoriali: 
                  a) razionalizzare, in  un  quadro  di  reciproca  e
          leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
          gli obblighi  dichiarativi,  riducendone  gli  adempimenti,
          anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
          semplificazione, della razionalizzazione e della  revisione
          degli indici sintetici di affidabilita', per  rendere  meno
          gravosa la gestione da parte dei contribuenti; 
                  b)  armonizzare   i   termini   degli   adempimenti
          tributari,   anche   dichiarativi,   e    di    versamento,
          razionalizzandone  la   scansione   temporale   nel   corso
          dell'anno, con particolare  attenzione  per  quelli  aventi
          scadenza nel mese di agosto; 
                  c) escludere la decadenza da benefici  fiscali  nel
          caso di inadempimenti formali o di minore gravita'; 
                  d)  rafforzare  i   regimi   premiali   attualmente
          vigenti,  inclusa  la  possibile  riduzione  dei  tempi  di
          rimborso  dei  crediti  fiscali,  per  i  contribuenti  che
          presentano alti livelli di affidabilita' fiscale,  misurati
          anche  sulla  base  degli  indicatori  statistico-economici
          utilizzati per la definizione  degli  indici  sintetici  di
          affidabilita' fiscale; 
                  e)  semplificare  la  modulistica  prescritta   per
          l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di  versamento,
          prevedendo che i modelli, le  istruzioni  e  le  specifiche
          tecniche  siano  resi  disponibili  con  un  anticipo   non
          inferiore a sessanta  giorni  rispetto  all'adempimento  al
          quale si riferiscono; 
                  f) ampliare le forme di pagamento,  consentendo  la
          facolta'  al  contribuente  di   utilizzare   un   rapporto
          interbancario  diretto  (RID)  ovvero  altro  strumento  di
          pagamento elettronico; 
                  g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
          delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
          contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
          telematici   per   i   soggetti   con   minore   attitudine
          all'utilizzo   degli   strumenti    informatici,    nonche'
          incentivare   le   attivita'   di   certificazione    delle
          dichiarazioni fiscali; 
                  h)  semplificare  le  modalita'  di   accesso   dei
          contribuenti    ai    servizi    messi    a    disposizione
          dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
          le modalita' per il rilascio delle deleghe anche  esclusive
          ai professionisti abilitati; 
                  i) incrementare i servizi digitali  a  disposizione
          dei  cittadini  utilizzando  la  piattaforma  digitale  per
          l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
          dati, prevedendo che agli adempimenti si possa  ottemperare
          anche direttamente per via telematica; 
                  l) rafforzare i contenuti conoscitivi del  cassetto
          fiscale; 
                  m) prevedere misure volte a incentivare,  anche  in
          prospettiva e garantendone  la  gratuita',  l'utilizzo  dei
          pagamenti elettronici, l'ammodernamento  dei  terminali  di
          pagamento e  la  digitalizzazione  delle  piccole  e  medie
          imprese; 
                  n)  prevedere  il  potenziamento  di  strumenti   e
          modelli organizzativi che favoriscano la  condivisione  dei
          dati e dei documenti,  in  via  telematica,  tra  l'Agenzia
          delle entrate e i competenti uffici dei  comuni,  anche  al
          fine di  facilitare  e  accelerare  l'individuazione  degli
          immobili non censiti e degli immobili abusivi; 
                  o) prevedere, ferma restando  la  salvaguardia  dei
          termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto  e
          dicembre di ciascun anno, dell'invio  delle  comunicazioni,
          degli  inviti  e  delle  richieste  di   atti,   documenti,
          registri, dati  e  notizie  da  parte  dell'Amministrazione
          finanziaria; 
                  p) prevedere la sospensione, nel  mese  di  agosto,
          dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
          istanze di interpello; 
                  q)  armonizzare   progressivamente   i   tassi   di
          interesse      applicabili      alle      somme      dovute
          dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti; 
                  r) rafforzare la specializzazione e  la  formazione
          professionale continua del  personale  dell'Amministrazione
          finanziaria, con particolare riferimento alle attivita'  di
          contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
          delle  nuove  tecnologie  digitali,  anche  applicate  alle
          attivita'  economiche,  all'utilizzo  dei  big  data  e  al
          relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
          modelli organizzativi e  strategici  delle  imprese,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non
          si applicano ai  fini  della  revisione  degli  adempimenti
          previsti dalla disciplina doganale e da quella  in  materia
          di accisa e delle altre imposte indirette sulla  produzione
          e sui consumi previste dal titolo III del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per  la
          revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
          delle altre predette imposte indirette,  nell'ambito  della
          generale revisione  degli  adempimenti  e  delle  procedure
          amministrative,  il  Governo  osserva,  in  particolare,  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il
          pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  introdurre  un  sistema  di
          qualificazione dei  soggetti  obbligati  al  pagamento  dei
          predetti tributi, basato sull'individuazione  di  specifici
          livelli   di   affidabilita'   e   solvibilita',   per   la
          concessione, ai medesimi soggetti, di benefici  consistenti
          nella semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  e
          nell'esonero,   anche    parziale,    dall'obbligo    della
          prestazione delle predette cauzioni; 
                b)  rivedere  le  procedure  amministrative  per   la
          gestione della rete di vendita dei prodotti del  tabacco  e
          dei prodotti di cui agli articoli 62-quater  e  62-quater.1
          del testo unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504; 
                c) prevedere, con finalita' di contrasto del  mercato
          illecito, di tutela della  salute  dei  consumatori  e  dei
          minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto
          di vendita a distanza, ai consumatori  che  acquistano  nel
          territorio dello Stato, dei prodotti  da  inalazione  senza
          combustione  costituiti  da  sostanze  liquide   contenenti
          nicotina, di cui all'art. 62-quater del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.». 
              Il decreto legislativo del 26  ottobre  1995,  n.  504,
          recante:  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995. 
              Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  recante:
          «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300», e' pubblicato sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001. 
              Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali»,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997,  n.
          202. 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          n. 281 del 1997 recante: «Definizione ed ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del  30
          agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5, 6, 21,  29,
          54, 61, 62-quater, 62-quater.1 e  della  Tabella  A,  punti
          1-9, del citato decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
          504, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). -  1.  Il
          presente testo  unico  disciplina  l'imposizione  indiretta
          sulla produzione e sui consumi. 
              2. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
                a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o
          sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico  e
          delle  bevande  alcoliche,  dell'energia  elettrica  e  dei
          tabacchi  lavorati,   diversa   dalle   altre   imposizioni
          indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; 
                b) Amministrazione finanziaria: gli organi,  centrali
          o periferici, dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
          preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici,
          sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli
          e sulle bevande alcoliche,  e  alla  gestione  delle  altre
          imposte indirette di cui al Titolo III; 
                c) prodotto sottoposto  ad  accisa:  il  prodotto  al
          quale si applica il regime fiscale delle accise; 
                d) prodotto soggetto od assoggettato  ad  accisa:  il
          prodotto per il quale il  debito  d'imposta  non  e'  stato
          ovvero e' stato assolto; 
                e)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui   vengono
          fabbricati,  trasformati,  detenuti,  ricevuti  o   spediti
          prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei
          diritti    di    accisa,    alle    condizioni    stabilite
          dall'Amministrazione finanziaria; 
                f) depositario autorizzato: il  soggetto  titolare  e
          responsabile della gestione del deposito fiscale; 
                f.1)  soggetto  obbligato  accreditato   (SOAC):   il
          soggetto obbligato al pagamento  dell'accisa,  avente  sede
          nel territorio nazionale, che si avvale del  riconoscimento
          della qualifica di soggetto accreditato  sulla  base  della
          verifica,  da  parte  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
          monopoli,  della  sua  affidabilita'  nel  regime   fiscale
          dell'accisa. In relazione al settore di  attivita'  in  cui
          opera  il   predetto   soggetto   accreditato   assume   la
          denominazione di: 
                  1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti
          energetici, per il settore dei prodotti energetici  inclusi
          il carbone, la lignite e il coke; 
                  2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato  bevande
          alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici  e
          dei relativi contrassegni; 
                  3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi,
          per il settore dei tabacchi; 
                  4)   SOAC-GE,   soggetto   obbligato    accreditato
          gas-energia elettrica, per il settore del  gas  naturale  e
          dell'energia elettrica; 
                f-bis)  prodotti  non  unionali:  le  merci  definite
          all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n.  952/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre  2013,
          che istituisce il Codice  doganale  dell'Unione,  d'ora  in
          avanti indicato come CDU; 
                g) regime sospensivo: il regime  fiscale  applicabile
          alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed
          alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa  fino  al
          momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi  di
          una causa estintiva del debito d'imposta; 
                h) procedura doganale sospensiva  o  regime  doganale
          sospensivo:  una  delle  procedure  speciali  previste  dal
          regolamento  (CEE)  n.  2913/92  relative  alla   vigilanza
          doganale di cui sono oggetto le merci  non  comunitarie  al
          momento  dell'entrata   nel   territorio   doganale   della
          Comunita', la custodia temporanea,  le  zone  franche  o  i
          depositi franchi, nonche' uno dei regimi  di  cui  all'art.
          84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento; 
                i) importazione di  prodotti  sottoposti  ad  accisa:
          l'immissione  di  prodotti  in  libera  pratica   a   norma
          dell'articolo 201 del CDU; 
                i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio
          dell'Unione europea di prodotti che non sono  vincolati  al
          regime  di  immissione   in   libera   pratica   ai   sensi
          dell'articolo  201  del  CDU  e  per  i  quali   e'   sorta
          un'obbligazione doganale ai sensi dell'art.  79,  paragrafo
          1, di tale  regolamento  o  sarebbe  sorta  se  i  prodotti
          fossero stati soggetti a dazi doganali; 
                l)  destinatario  registrato:  la  persona  fisica  o
          giuridica,  diversa  dal  titolare  di  deposito   fiscale,
          autorizzata dall'Amministrazione  finanziaria  a  ricevere,
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  economica,  prodotti
          sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti  dal
          territorio di un altro Stato membro o dal territorio  dello
          Stato; 
                m)  speditore  registrato:  la   persona   fisica   o
          giuridica  autorizzata   dall'Amministrazione   finanziaria
          unicamente a spedire, nell'esercizio  della  sua  attivita'
          economica,  prodotti  sottoposti  ad   accisa   in   regime
          sospensivo a seguito dell'immissione in libera  pratica  in
          conformita' dell'art. 201 del CDU; 
                m-bis) speditore certificato:  la  persona  fisica  o
          giuridica, autorizzata dall'Amministrazione  finanziaria  a
          spedire,  nell'esercizio  della  sua  attivita'  economica,
          prodotti sottoposti ad accisa gia' immessi in  consumo  nel
          territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso  il
          territorio di un altro Stato membro; 
                m-ter) destinatario certificato: la persona fisica  o
          giuridica, autorizzata dall'Amministrazione  finanziaria  a
          ricevere, nell'esercizio  della  sua  attivita'  economica,
          prodotti  sottoposti  ad  accisa  immessi  in  consumo  nel
          territorio  di  un  altro  Stato  membro  e   spediti   nel
          territorio dello Stato; 
                n)   sistema   informatizzato:    il    sistema    di
          informatizzazione di cui alla decisione (UE)  2020/263  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  15  gennaio  2020,
          relativa  all'informatizzazione   dei   movimenti   e   dei
          controlli dei prodotti soggetti ad accisa; 
                n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico
          semplificato  di  cui  all'art.  35  della  direttiva  (UE)
          2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. 
              3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: 
                a)  si  intende  per  «territorio  dello  Stato»:  il
          territorio della Repubblica italiana,  con  esclusione  del
          comune di Livigno; 
                b) si intende per territorio dell'Unione europea:  il
          territorio corrispondente  al  campo  di  applicazione  del
          Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti
          esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): 
                  1) per la Repubblica francese: i territori francesi
          di cui all'articolo 349 e all'art. 355,  paragrafo  1,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
                  2) per la Repubblica federale di Germania:  l'isola
          di Helgoland ed il territorio di Busingen; 
                  3) per il Regno di  Spagna:  Ceuta,  Melilla  e  le
          isole Canarie; 
                  4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 
                  5) le isole Anglo-normanne; 
                c)  le  operazioni  effettuate  in  provenienza  o  a
          destinazione: 
                  1) del Principato di Monaco sono  considerate  come
          provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 
                  2) di Jungholz e  Mittelberg  (Kleines  Walsertal),
          sono considerate come provenienti dalla, o destinate  alla,
          Repubblica federale di Germania; 
                  3)  dell'isola  di  Man   sono   considerate   come
          provenienti dal,  o  destinate  al,  Regno  Unito  di  Gran
          Bretagna e dell'Irlanda del Nord; 
                  4) della Repubblica di San Marino, sono considerate
          come  provenienti  dalla,  o  destinate  alla,   Repubblica
          italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate
          presso i competenti uffici italiani con l'osservanza  delle
          disposizioni  finanziarie  previste  dalla  Convenzione  di
          amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa  esecutiva
          con  la  legge  6  giugno  1939,  n.  1320,  e   successive
          modificazioni; 
                  5) delle zone di  sovranita'  del  Regno  Unito  di
          Akrotiri  e  Dhekelia  sono  considerate  come  provenienti
          dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.». 
                «Art. 3 (Accertamento, liquidazione e  pagamento).  -
          1.  Il  prodotto  da  sottoporre  ad  accisa  deve   essere
          accertato per quantita' e qualita'. La classificazione  dei
          prodotti soggetti  ad  accisa  e'  quella  stabilita  dalla
          tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai
          capitoli ed ai codici della  nomenclatura  combinata  delle
          merci (NC). 
              2. (abrogato) 
              3. La liquidazione dell'imposta si effettua  applicando
          alla quantita' di  prodotto  l'aliquota  d'imposta  vigente
          alla data di  immissione  in  consumo  e,  per  i  tabacchi
          lavorati, con le modalita' di cui all'art.  39-decies;  per
          gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti  al  momento
          in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento  non
          puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della
          loro constatazione. 
              4. I termini e le modalita' di  pagamento  dell'accisa,
          anche  relative  ai  parametri  utili  per   garantire   la
          competenza economica di eventuali  versamenti  in  acconto,
          sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze. Fino all'adozione del  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  restano  fermi  i  termini  e  le  modalita'   di
          pagamento  contenuti  nelle  disposizioni  previste  per  i
          singoli prodotti. Per i  prodotti  immessi  in  consumo  in
          ciascun  mese,  il  pagamento   dell'accisa   deve   essere
          effettuato entro il giorno 16 del mese successivo,  per  le
          immissioni in consumo  avvenute  nel  mese  di  luglio,  il
          pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20  del
          mese di agosto; per le immissioni in consumo  avvenute  dal
          1° al 15 del mese di  dicembre,  il  pagamento  dell'accisa
          deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
          ed in tale caso non e' ammesso il  versamento  unitario  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il  decreto
          di cui al primo  periodo  non  puo'  prevedere  termini  di
          pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati  nel  periodo
          precedente. In caso di ritardo si applica  l'indennita'  di
          mora del 6 per cento, riducibile  al  2  per  cento  se  il
          pagamento  avviene  entro  cinque  giorni  dalla  data   di
          scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi  in  misura
          pari al tasso di cui all'art. 46 dell'allegato 1 al decreto
          legislativo 26 settembre 2024, n.  141,  stabilito  per  il
          pagamento dilazionato dei diritti doganali  previsti  dalla
          normativa nazionale. Dopo la scadenza del suddetto termine,
          non e' consentita  l'estrazione  dal  deposito  fiscale  di
          altri prodotti fino all'estinzione  del  debito  d'imposta.
          Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa  con  le
          modalita' e nei termini previsti per i diritti di  confine,
          fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per
          un periodo di tempo superiore a quello mediamente  previsto
          per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche  per  i
          prodotti  sottoposti  ad  accisa  contenuti   nelle   merci
          importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i
          prodotti nazionali e comunitari. 
              4-bis. Il titolare del  deposito  fiscale  di  prodotti
          energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi  in
          documentate  e   riscontrabili   condizioni   oggettive   e
          temporanee  di  difficolta'   economica   puo'   presentare
          all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la  scadenza
          fissata  per  il  pagamento  delle   accise,   istanza   di
          rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni
          in consumo effettuate nel  mese  precedente  alla  predetta
          scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere
          presentate istanze di rateizzazione relative ad un  massimo
          di altre due scadenze di pagamento successive a  quella  di
          cui al  periodo  precedente;  non  sono  ammesse  ulteriori
          istanze    prima    dell'avvenuto    integrale    pagamento
          dell'importo gia'  sottoposto  a  rateizzazione.  L'Agenzia
          adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego  entro
          il termine di quindici giorni dalla data  di  presentazione
          dell'istanza di rateizzazione e, in caso  di  accoglimento,
          autorizza  il   pagamento   dell'accisa   dovuta   mediante
          versamento  in  rate  mensili  in  un  numero  modulato  in
          funzione del completo  versamento  del  debito  di  imposta
          entro la data prevista per  il  pagamento  dell'accisa  sui
          prodotti immessi  in  consumo  nel  mese  di  novembre  del
          medesimo anno. Sulle somme per le quali e'  autorizzata  la
          rateizzazione  sono  dovuti  gli  interessi  nella   misura
          stabilita  ai  sensi  dell'art.  1284  del  codice  civile,
          maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di  una
          sola rata, entro la scadenza fissata comporta la  decadenza
          dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale
          pagamento degli importi residui,  oltre  agli  interessi  e
          all'indennita' di mora di cui al  comma  4,  nonche'  della
          sanzione prevista per il ritardato pagamento delle  accise.
          La predetta decadenza non trova applicazione  nel  caso  in
          cui  si  verifichino  errori  di   limitata   entita'   nel
          versamento delle rate. 
                Art.  5  (Regime  del  deposito  fiscale).  -  1.  La
          fabbricazione,  la  lavorazione,  la  trasformazione  e  la
          detenzione dei prodotti soggetti ad  accisa  ed  in  regime
          sospensivo sono effettuate in regime di  deposito  fiscale.
          Sono escluse dal predetto regime le fabbriche  di  prodotti
          tassati su base forfettaria. 
              2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  e'  autorizzato
          dall'Amministrazione  finanziaria   nei   limiti   e   alle
          condizioni stabilite dall'autorizzazione.  Per  i  prodotti
          diversi dai tabacchi  lavorati,  l'esercizio  del  deposito
          fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza,  secondo
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  63.  Per  i   tabacchi
          lavorati, l'esercizio del deposito fiscale  e'  subordinato
          all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte
          dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli.  A   ciascun
          deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa. 
              3. Il depositario e' obbligato: 
                a)  fatte  salve  le  disposizioni  stabilite  per  i
          singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura  del  10
          per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
          prodotti che possono essere detenuti nel deposito  fiscale,
          in relazione alla  capacita'  di  stoccaggio  dei  serbatoi
          utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione  non
          puo' essere inferiore alla media aritmetica  degli  importi
          mensili dell'imposta dovuta  sulle  immissioni  in  consumo
          avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il  depositario
          autorizzato adegua la  cauzione  entro  trenta  giorni  dal
          termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle
          immissioni in consumo che hanno determinato  la  variazione
          dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni  dalla  data
          dell'adeguamento. Si applicano  le  disposizioni  dell'art.
          64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti,  la
          cauzione  dovuta  dal  depositario  si   riduce   di   pari
          ammontare, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma  4,  lettera  a).  Sono  esonerate  dall'obbligo   di
          prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e
          degli enti pubblici; 
                b) a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite  per
          l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; 
                c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti  e
          movimentati nel deposito fiscale; 
                d) ad introdurre nel deposito fiscale e  a  iscrivere
          nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della
          presa in consegna di cui  all'art.  6,  comma  6,  tutti  i
          prodotti ricevuti sottoposti ad accisa; 
                e) a presentare i prodotti ad  ogni  richiesta  ed  a
          sottoporsi a controlli o accertamenti. 
              4. I depositi fiscali  sono  assoggettati  a  vigilanza
          finanziaria  e,  salvo  quelli  che  movimentano   tabacchi
          lavorati, si intendono compresi nel circuito  doganale;  la
          vigilanza  finanziaria  deve  assicurare,   tenendo   conto
          dell'operativita' dell'impianto, la  tutela  fiscale  anche
          attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato
          deve fornire i locali occorrenti  con  l'arredamento  e  le
          attrezzature necessarie e sostenere le relative  spese  per
          il  funzionamento;  sono  a  carico   del   depositario   i
          corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e  di  controllo
          svolta,  su  sua  richiesta,  fuori  dell'orario  ordinario
          d'ufficio. 
              5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
          fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
          stabiliti dal presente  articolo  nonche'  del  divieto  di
          estrazione di cui all'art. 3,  comma  4,  indipendentemente
          dall'esercizio dell'azione penale  per  le  violazioni  che
          costituiscono  reato,  comporta  la  revoca  della  licenza
          fiscale di esercizio. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa. 
                Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti
          sottoposti ad accisa). - 1.  La  circolazione  di  prodotti
          sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello  Stato  e
          nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui
          tali prodotti transitino  per  un  paese  o  un  territorio
          terzo, puo' avvenire: 
                  a)  per  i  prodotti  provenienti  da  un  deposito
          fiscale verso: 
                    1) un altro deposito fiscale; 
                    2) un destinatario registrato; 
                    3) un luogo dal  quale  i  prodotti  lasciano  il
          territorio dell'Unione europea; 
                    4) i soggetti di cui all'art. 17, comma 1; 
                    5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti,
          dopo  essere  stati  svincolati  per  l'esportazione,  sono
          vincolati ad un regime di transito esterno; 
                  b)  per  i  prodotti  spediti  da   uno   speditore
          registrato,  dal  luogo  di  importazione  verso  qualsiasi
          destinazione di cui alla lettera a). 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  luogo   di
          importazione si intende  il  luogo  in  cui  si  trovano  i
          prodotti   quando   sono   immessi   in   libera    pratica
          conformemente all'articolo 201 del CDU. 
              3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
          regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
          lettera a), nel momento in cui essi  lasciano  il  deposito
          fiscale di spedizione e,  nel  caso  di  cui  al  comma  1,
          lettera  b),  all'atto  della  loro  immissione  in  libera
          pratica. 
              4. Il depositario autorizzato mittente o  lo  speditore
          registrato e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del  pagamento
          dell'accisa gravante sui prodotti  spediti;  in  luogo  dei
          predetti soggetti la  garanzia  puo'  essere  prestata  dal
          proprietario, dal trasportatore o dal vettore  della  merce
          ovvero, in solido, da piu' soggetti tra  quelli  menzionati
          nel  presente  periodo,  fermo  restando  quanto   previsto
          dall'art. 2, comma 4, lettera  b-bis).  In  alternativa  la
          garanzia  puo'  essere  prestata   dal   destinatario   dei
          prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente
          o con lo speditore  registrato.  La  garanzia  deve  essere
          prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i
          trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in  tutti
          gli  Stati  membri  dell'Unione  europea.  E'  disposto  lo
          svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa
          in consegna dei prodotti da parte del destinatario  ovvero,
          per i prodotti destinati ad essere  esportati,  dell'uscita
          degli stessi dal territorio  dell'Unione  europea,  con  le
          modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11  e  dai
          commi 7, 7-bis e 12; per i  prodotti  trasferiti  verso  la
          destinazione di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  5),
          provenienti da un  deposito  fiscale  o  da  uno  speditore
          registrato, lo svincolo della cauzione e'  disposto  quando
          e' fornita la prova che  i  medesimi  prodotti  sono  stati
          vincolati al regime di transito esterno  con  le  modalita'
          previste    dal    comma    7-bis,     secondo     periodo.
          L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di  concedere  ai
          depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
          solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
          per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo
          accordo con  gli  Stati  membri  interessati,  di  prodotti
          energetici effettuati  per  via  marittima  nonche'  per  i
          trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti
          di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a
          regime fiscale ai sensi del presente  testo  unico.  Per  i
          prodotti di cui  agli  articoli  62-quater,  62-quater.1  e
          62-quater.2, la  facolta'  di  esonero  di  cui  al  quinto
          periodo e' estesa  anche  alle  cauzioni  da  prestare  sui
          prodotti in giacenza nei depositi. Non e' fornita  garanzia
          per  i  trasferimenti  di  prodotti  energetici  attraverso
          condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la
          richieda per  casi  particolari  debitamente  motivati.  La
          facolta' di esonero di cui al quinto  e  sesto  periodo  e'
          esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  previa
          acquisizione di idonee referenze bancarie  da  parte  degli
          istituti di credito  dei  quali  si  avvalgono  i  soggetti
          richiedenti e sulla base della verifica  della  valutazione
          storica,  prospettica  e   comparativa   del   rischio   di
          insolvenza dei medesimi soggetti. 
              5. La circolazione, in regime sospensivo, dei  prodotti
          sottoposti ad accisa  deve  aver  luogo  con  un  documento
          amministrativo elettronico di cui al  regolamento  (CE)  n.
          684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso  dal
          sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
          da  parte  del  soggetto  speditore.  I  medesimi  prodotti
          circolano con la scorta di una copia stampata del documento
          amministrativo elettronico o di qualsiasi  altro  documento
          commerciale che indichi in modo chiaramente  identificabile
          il  codice  unico  di  riferimento   amministrativo.   Tale
          documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
          durante la circolazione in regime sospensivo;  in  caso  di
          divergenza tra i dati in esso riportati e  quelli  inseriti
          nel  sistema  informatizzato,  fanno  fede   gli   elementi
          risultanti da quest'ultimo. 
              6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e  12,
          la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in  regime
          sospensivo si conclude nel momento in cui i  medesimi  sono
          presi in consegna dal  destinatario.  Tale  circostanza  e'
          attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
          dalla  nota  di  ricevimento  trasmessa  dal   destinatario
          nazionale  all'Amministrazione  finanziaria   mediante   il
          sistema  informatizzato  e  da  quest'ultimo  validata.  La
          trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le  24
          ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi  in
          consegna dal destinatario. 
              6-bis. Per i  trasferimenti,  mediante  automezzi,  dei
          prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui  al
          medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli
          stessi prodotti dal mezzo di trasporto e  con  l'iscrizione
          nella contabilita' del destinatario, da  effettuarsi  entro
          il medesimo giorno in cui hanno termine  le  operazioni  di
          scarico,  dei  dati  accertati  relativi  alla  qualita'  e
          quantita' dei prodotti scaricati. 
              7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa  in
          regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude
          nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il  territorio
          dell'Unione europea. Per i prodotti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude
          nel momento in cui gli stessi sono vincolati al  regime  di
          transito esterno. 
              7-bis. Nel caso di  cui  al  comma  7,  primo  periodo,
          l'Ufficio doganale di  esportazione  compila  una  nota  di
          esportazione che attesta che i prodotti hanno  lasciato  il
          territorio   dell'Unione   europea,   sulla   base    delle
          informazioni  in  suo  possesso  o   di   quelle   ricevute
          dall'ufficio doganale di uscita  dei  prodotti  se  diverso
          dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di  cui  al
          comma   7,   secondo   periodo,   l'Ufficio   doganale   di
          esportazione compila una nota di esportazione  che  attesta
          che i prodotti sono stati vincolati al regime  di  transito
          esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o  di
          quelle ricevute dall'ufficio doganale che  ha  vincolato  i
          prodotti  al  medesimo  regime,  se  diverso   dall'Ufficio
          doganale di esportazione. 
              8. Qualora, al momento  della  spedizione,  il  sistema
          informatizzato sia  indisponibile  nello  Stato  membro  di
          spedizione,  le  merci  circolano  con  la  scorta  di   un
          documento  di  riserva  contenente  gli   stessi   elementi
          previsti  dal  documento   amministrativo   elettronico   e
          conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli  stessi  dati
          sono inseriti dallo speditore  nel  sistema  informatizzato
          non appena  quest'ultimo  sia  nuovamente  disponibile.  Il
          documento   amministrativo   elettronico   sostituisce   il
          documento di riserva di cui al  primo  periodo,  copia  del
          quale e' conservata  dallo  speditore  e  dal  destinatario
          nazionale, che devono riportarne gli estremi nella  propria
          contabilita'. 
              9.   Qualora   il   sistema   informatizzato    risulti
          indisponibile nello Stato al momento  del  ricevimento  dei
          prodotti da  parte  del  soggetto  destinatario  nazionale,
          quest'ultimo      presenta      all'Ufficio      competente
          dell'Amministrazione finanziaria un  documento  di  riserva
          contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
          al  comma  6,  attestante  l'avvenuta   conclusione   della
          circolazione. Non  appena  il  sistema  informatizzato  sia
          nuovamente  disponibile  nello   Stato,   il   destinatario
          trasmette  la  nota  di  ricevimento  che  sostituisce   il
          documento di riserva di cui al primo periodo. 
              10. Il documento di  riserva  di  cui  al  comma  9  e'
          presentato   dal   destinatario    nazionale    all'Ufficio
          competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel  caso
          in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
          informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
          spedizione all'inizio della  circolazione,  non  ha  ancora
          attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
          documento  relativo  alla  spedizione  stessa;  non  appena
          quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
          il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui  al
          comma 6, che sostituisce il documento di riserva di cui  al
          comma 9. 
              11. In assenza della nota di  ricevimento  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   spedite   dal
          territorio  nazionale  puo'  essere  effettuata,  in   casi
          eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione  finanziaria
          competente in relazione al luogo di spedizione delle  merci
          sulla base  dell'attestazione  delle  Autorita'  competenti
          dello Stato membro di destinazione; per le  merci  ricevute
          nel territorio nazionale, ai fini della  conclusione  della
          circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
          membro  di  spedizione,  in  casi  eccezionali,   l'Ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  competente  attesta   la
          ricezione delle merci sulla base di  idonea  documentazione
          comprovante la ricezione stessa. 
              12. In assenza della nota di esportazione  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   puo'   essere
          effettuata,    in    casi     eccezionali,     dall'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
          luogo di  spedizione  delle  merci  sulla  base  del  visto
          dell'Autorita' competente dello  Stato  membro  in  cui  e'
          situato l'ufficio doganale di uscita  o  sulla  base  delle
          informazioni ricevute dall'Autorita' competente dello Stato
          membro in cui e' situato l'ufficio doganale presso il quale
          i prodotti  sono  stati  svincolati  per  l'esportazione  e
          vincolati al regime di transito esterno. 
              13.  Fatta  eccezione  per  i  tabacchi  lavorati,   le
          disposizioni del comma 5 si  applicano  anche  ai  prodotti
          sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo  quando,  su
          richiesta di  un  operatore  nell'esercizio  della  propria
          attivita' economica, sono avviati ad un  deposito  fiscale;
          la domanda di rimborso dell'imposta  assolta  sui  prodotti
          deve essere presentata prima della loro spedizione; per  il
          rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14. 
              14.   Con   determinazione   del   Direttore   generale
          dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  sentito  il
          Comando generale della Guardia di finanza, sono  stabilite,
          per  la  circolazione  dei  tabacchi  lavorati  in   regime
          sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello
          Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento
          amministrativo  elettronico  di  cui  al  comma  5  per  la
          corretta  identificazione  della  tipologia   di   prodotto
          trasferito  anche  al  fine  della  esatta   determinazione
          dell'accisa  gravante.  Fino  all'adozione  della  suddetta
          determinazione trovano applicazione, per la fattispecie  di
          cui  al  presente  comma,  le  disposizioni   di   cui   al
          regolamento 22 marzo 1999, n. 67. 
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa  ed
          ai prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d)  ed
          e). 
              15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate  per  il
          trasporto  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo sono munite di  sistemi  di  tracciamento  della
          posizione e di misurazione delle quantita'  scaricate.  Con
          determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli sono stabiliti i termini  e  le  modalita'  di
          applicazione della predetta disposizione.». 
                «Art. 21 (Prodotti sottoposti ad  accisa).  -  1.  Si
          intendono per prodotti energetici: 
                  a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507  a  1518,
          se destinati ad essere  utilizzati  come  combustibile  per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
                  b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702  e  da
          2704 a 2715; 
                  c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; 
                  d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11  00,  non
          di origine sintetica, se  destinati  ad  essere  utilizzati
          come combustibile per riscaldamento o come  carburante  per
          motori; 
                  e) i prodotti di cui al codice NC 3403; 
                  f) i prodotti di cui al codice NC 38 11; 
                  g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; 
                  h) i prodotti di cui al codice NC 3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati  ad
          imposizione  secondo  le  aliquote  di   accisa   stabilite
          nell'allegato I: 
                a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710  11
          51 e 2710 11 59); 
                b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
          45 e 2710 11 49); 
                c) petrolio lampante o cherosene (codici NC  2710  19
          21 e 2710 19 25); 
                d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710  19  41  a
          2710 19 49); 
                e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61  a  2710
          19 69); 
                f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da  2711  12
          11 a 2711 19 00); 
                g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 
                h) carbone, lignite e coke (codici NC  2701,  2702  e
          2704). 
              3. I prodotti di cui al  comma  1,  diversi  da  quelli
          indicati al comma 2, sono  soggetti  a  vigilanza  fiscale.
          Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
          come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
          ovvero siano messi in vendita per i  medesimi  utilizzi,  i
          medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa,  in  relazione
          al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il  carburante
          per   motori   o   il   combustibile   per   riscaldamento,
          equivalente. 
              4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
          indicati  al  comma  1,  utilizzato,  destinato  ad  essere
          utilizzato ovvero messo in  vendita,  come  carburante  per
          motori o come additivo  ovvero  per  accrescere  il  volume
          finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente  comma
          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche  quando
          non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 
              5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il  prodotto  energetico  equivalente,  ogni   idrocarburo,
          escluso la torba, diverso da quelli indicati nel  comma  1,
          da solo  o  in  miscela  con  altre  sostanze,  utilizzato,
          destinato ad essere utilizzato  ovvero  messo  in  vendita,
          come combustibile per riscaldamento.  Per  gli  idrocarburi
          ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle  miscele
          e dei residui  oleosi  di  recupero,  destinati  ad  essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi. 
              6. I prodotti di cui  al  comma  2,  lettera  h),  sono
          sottoposti ad accisa, con l'applicazione  dell'aliquota  di
          cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte  di
          societa', aventi  sede  legale  nel  territorio  nazionale,
          registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia  delle
          dogane. Le medesime societa' sono  obbligate  al  pagamento
          dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8.  Il
          competente   Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane   puo'
          autorizzare il produttore nazionale,  l'importatore  ovvero
          l'acquirente di  prodotti  provenienti  dagli  altri  Paesi
          della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
          nell'assolvimento  degli  obblighi  fiscali.  Si  considera
          fornitura anche l'estrazione o la produzione  dei  prodotti
          di cui al  comma  2,  lettera  h),  da  impiegare  per  uso
          proprio. 
              7. Le societa' di cui al comma  6,  ovvero  i  soggetti
          autorizzati a sostituirle  ai  sensi  del  medesimo  comma,
          hanno l'obbligo di  prestare  una  cauzione  sul  pagamento
          dell'accisa,   determinata,    dal    competente    Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, in  misura  pari  ad  un  quarto
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
          di attivita' l'importo della cauzione e'  determinato,  dal
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella  misura
          di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione  ai
          dati comunicati al momento della  registrazione  ovvero  ai
          dati in possesso del medesimo Ufficio. 
              8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo  di
          acconto, in  rate  trimestrali  calcolate  sulla  base  dei
          quantitativi dei prodotti di cui al comma  2,  lettera  h),
          forniti nell'anno precedente.  Il  versamento  a  saldo  e'
          effettuato entro la  fine  del  primo  trimestre  dell'anno
          successivo a  quello  cui  si  riferisce,  unitamente  alla
          presentazione di apposita dichiarazione annuale  contenente
          i dati dei quantitativi  forniti  nell'anno  immediatamente
          precedente e al versamento della prima rata di acconto.  Le
          somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte  dal
          versamento della prima rata di acconto e,  ove  necessario,
          delle   rate,   successive.   In   caso    di    cessazione
          dell'attivita'  del  soggetto  nel  corso   dell'anno,   la
          dichiarazione  annuale  e  il  versamento  a   saldo   sono
          effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. 
              9. I prodotti energetici di cui  al  comma  1,  qualora
          utilizzati per  la  produzione,  diretta  o  indiretta,  di
          energia elettrica  con  impianti  obbligati  alla  denuncia
          prevista  dalle  disposizioni  che  disciplinano   l'accisa
          sull'energia  elettrica,  sono  sottoposti  ad  accisa  per
          motivi di politica  ambientale,  con  l'applicazione  delle
          aliquote stabilite per tale  impiego  nell'allegato  I;  le
          stesse aliquote sono applicate: 
                a)   ai   prodotti   energetici   limitatamente    ai
          quantitativi  impiegati   nella   produzione   di   energia
          elettrica; 
                b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area
          di estrazione per la produzione e per  l'autoproduzione  di
          energia elettrica e vapore; 
                c)  ai  prodotti  energetici  impiegati  in  impianti
          petrolchimici per  l'alimentazione  di  centrali  combinate
          termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e
          vapore tecnologico per usi interni. 
              9-bis. In caso di autoproduzione di energia  elettrica,
          le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in  relazione
          al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 
              9-bis.1. Ai fini dell'applicazione  delle  aliquote  di
          cui all'allegato I, i quantitativi di  prodotti  energetici
          impiegati  nella  produzione  di  energia  elettrica   sono
          determinati  utilizzando  i  seguenti   consumi   specifici
          convenzionali: 
                a) oli vegetali non  modificati  chimicamente:  0,240
          kg/kWh; 
                b) gas naturale: 0,250 mc/kWh; 
                c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh; 
                d) gasolio: 0,212 kg/kWh; 
                e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali:
          0,221 kg/kWh; 
                f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.. 
                9-ter. In caso di generazione  combinata  di  energia
          elettrica e calore utile, i  quantitativi  di  combustibili
          impiegati  nella  produzione  di  energia  elettrica   sono
          determinati  utilizzando  i  seguenti   consumi   specifici
          convenzionali: 
                a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,211  kg
          per kWh; 
                b) gas naturale 0,220 mc per kWh; 
                c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; 
                d) gasolio 0,186 kg per kWh; 
                e) olio combustibile e oli minerali greggi,  naturali
          0,194 kg per kWh; 
                f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh. 
              9-quater. Ai prodotti energetici, diversi da quelli per
          i  quali  sono  stabilite,  nell'allegato   I,   specifiche
          aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia
          elettrica, sono applicate le medesime aliquote in  base  al
          criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a  tal
          fine sono  utilizzati  i  consumi  specifici  convenzionali
          previsti, per il prodotto equivalente, dal  comma  9-bis.1,
          in caso di produzione di  sola  energia  elettrica,  e  dal
          comma 9-ter, in caso di generazione  combinata  di  energia
          elettrica e calore utile. Ai bitumi di  petrolio  impiegati
          nella produzione o autoproduzione di energia  elettrica  si
          applicano le  medesime  corrispondenti  aliquote  stabilite
          nell'allegato I per l'olio combustibile  destinato  a  tali
          impieghi. 
              9-quinquies. Nel caso di  produzione  di  sola  energia
          elettrica,   in   alternativa    ai    consumi    specifici
          convenzionali  di  cui  al  comma  9-bis.1  possono  essere
          utilizzati,  su  richiesta  dell'esercente  l'impianto   di
          produzione, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli  a  seguito   di   apposita
          sperimentazione in sito, per  mezzo  di  marce  controllate
          svolte in contradditorio con il medesimo esercente. 
              10. Nella movimentazione con  gli  Stati  membri  della
          Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli  e
          alla circolazione intracomunitaria  previste  dal  presente
          titolo  si  applicano   soltanto   ai   seguenti   prodotti
          energetici, anche quando destinati per gli impieghi di  cui
          al comma 13: 
                a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a  1518  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
                b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10,  2707  20,
          2707 30 e 2707 50; 
                c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11  a  2710
          19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21,  2710
          11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti  commerciali
          dei prodotti sfusi; 
                d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
          dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711  21  e  2711
          29; 
                e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; 
                f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20,  2902  30,
          2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; 
                g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
                g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811
          11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;131 
                h) i prodotti di cui al codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              11. I prodotti  di  cui  al  comma  10  possono  essere
          esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
          interessati alla loro movimentazione, in tutto o in  parte,
          dagli obblighi relativi ai controlli  e  alla  circolazione
          intracomunitaria previsti dal presente titolo,  sempre  che
          non siano tassati ai sensi del comma 2. 
              12.  Qualora  vengano  autorizzate   miscelazioni   dei
          prodotti di cui al  comma  1,  tra  di  loro  o  con  altre
          sostanze, l'imposta e' dovuta  secondo  le  caratteristiche
          della miscela risultante. 
              13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,  ferme
          restando le norme  nazionali  in  materia  di  controllo  e
          circolazione dei prodotti  sottoposti  ad  accisa,  non  si
          applicano  ai  prodotti  energetici   utilizzati   per   la
          riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
          e mineralogici  classificati  nella  nomenclatura  generale
          delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
          codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti  della  lavorazione
          di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
          3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre  1990,  relativo  alla
          classificazione statistica delle attivita' economiche nella
          Comunita' europea. 
              14. Le aliquote a volume si applicano  con  riferimento
          alla  temperatura  di  15°  Celsius   ed   alla   pressione
          normale.». 
                «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici  assoggettati
          ad accisa ed esercizi  di  vendita).  -  1.  Gli  esercenti
          impianti  di  trasformazione,  di  condizionamento   e   di
          deposito di alcole e di bevande alcoliche  assoggettati  ad
          accisa   devono   denunciarne    l'esercizio    all'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. 
              2.Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i
          depositi di alcole completamente  denaturato  in  quantita'
          superiore a  300  litri  nonche',  esclusivamente  ai  fini
          dell'applicazione degli articoli 9-bis e 10,  gli  esercizi
          di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa. 
              2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli  esercenti
          la   vendita   di   prodotti   alcolici   assoggettati   al
          contrassegno fiscale nonche' di birra  presentano  un'unica
          comunicazione di attivita'  allo  Sportello  unico  per  le
          attivita' produttive che la trasmette, ai sensi del decreto
          legislativo 25 novembre 2016,  n.  222,  all'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli. 
              3.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della   denuncia   gli
          esercenti il deposito di: 
                a) alcole, frutta allo spirito e  bevande  alcoliche,
          confezionati in recipienti di capacita' non superiore  a  5
          litri ed aromi alcolici per liquori o per  vermouth  e  per
          altri vini aromatizzati confezionati in dosi per  preparare
          non piu' di un litro di prodotto,  muniti  di  contrassegno
          fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2; 
                b) alcole non denaturato, aromi alcolici per  bevande
          diverse  dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta   sotto
          spirito e profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, in quantita' non superiore a 50 litri; 
                c)  aromi  alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
          superiore a 0,5 litri o a 0,5  chilogrammi,  non  destinati
          alla vendita; 
                d)  profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, condizionate  secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
          a 5000 litri; 
                e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal  vino
          e  dalla  birra  se  non  destinate,   queste   ultime,   a
          distillerie; 
                f)   vini   aromatizzati,   liquori   e    acquaviti,
          addizionati con acqua  gassata,  semplice  o  di  soda,  in
          recipienti  contenenti  quantita'  non   superiore   a   10
          centilitri ed aventi  titolo  alcolometrico  non  superiore
          all'11 per cento in volume. 
              4. Gli esercenti impianti  e  depositi  obbligati  alla
          denuncia di cui ai commi 1  e  2  sono  muniti  di  licenza
          fiscale, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono
          obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito  registro
          di carico  e  scarico.  Sono  altresi'  muniti  di  licenza
          fiscale  gli  esercizi  di  vendita  di  prodotti  alcolici
          assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia  di  cui  al
          comma  2.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta   del
          predetto registro  gli  esercenti  depositi  di  profumerie
          alcoliche condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, possono essere modificati  i  casi  di
          esclusione di cui al comma 3  e  possono  essere  stabilite
          eccezioni all'obbligo della tenuta del  predetto  registro.
          La licenza e'  revocata  o  negata  a  chiunque  sia  stato
          condannato per fabbricazione  clandestina  o  per  evasione
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.». 
                «Art. 54 (Definizione di officina elettrica). -  1.Ai
          fini dell'applicazione dell'accisa  sull'energia  elettrica
          e' considerata officina elettrica l'insieme degli  apparati
          di    produzione,    accumulazione,    trasformazione     e
          distribuzione  dell'energia  elettrica  esercitati  da   un
          medesimo   soggetto,   anche   quando   gli   apparati   di
          accumulazione,   trasformazione   e   distribuzione    sono
          collocati in luoghi distinti da quelli in  cui  si  trovano
          gli apparati  di  produzione,  pur  se  ubicati  in  comuni
          diversi. 
              2.  Costituiscono  officine  elettriche   distinte   le
          diverse stazioni di produzione dell'energia  elettrica  che
          uno stesso  soggetto  esercita  in  luoghi  distinti  anche
          quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra  loro
          mediante un'unica stazione di distribuzione. 
              3. Le officine elettriche dei  soggetti  acquirenti  di
          energia elettrica, per farne rivendita o per  uso  proprio,
          sono  costituite   dall'insieme   dei   conduttori,   degli
          apparecchi  di  trasformazione,  di  accumulazione   e   di
          distribuzione,  a   partire   dalla   presa   dell'officina
          venditrice. 
              4. Sono da considerare  officine  elettriche,  altresi'
          gli apparati di produzione e di  accumulazione  montati  su
          veicoli,  ad  eccezione  di  quelli   utilizzati   per   la
          produzione di energia elettrica non soggetta ad accisa,  ai
          sensi dell'art. 52, comma 2, lettera b). 
              4-bis.   Per   la   prova   ed   il   collaudo    delle
          apparecchiature delle officine elettriche  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli puo' autorizzare, nel periodo tra  la
          realizzazione dell'officina elettrica e la sua  attivazione
          ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.». 
                «Art 61 (Disposizioni generali). - 1. Le  imposizioni
          indirette sulla produzione e sui consumi diverse da  quelle
          previste dai titoli I e II e dall'imposta di  fabbricazione
          sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita': 
                  a) l'imposta e'  dovuta  sui  prodotti  immessi  in
          consumo nel mercato interno ed e' esigibile con  l'aliquota
          vigente alla data in cui viene effettuata  l'immissione  in
          consumo; 
                  b) obbligato al pagamento dell'imposta e': 
                    1) il fabbricante per  i  prodotti  ottenuti  nel
          territorio dello Stato; 
                    2) il soggetto che effettua la  prima  immissione
          in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; 
                    3) l'importatore per i prodotti di provenienza da
          Paesi terzi; 
                  c) l'immissione in consumo si verifica: 
                    1)  per  i  prodotti  nazionali,  all'atto  della
          cessione sia ai diretti utilizzatori o  consumatori  sia  a
          ditte  esercenti  il  commercio  che   ne   effettuano   la
          rivendita; 
                    2) per i  prodotti  di  provenienza  comunitaria,
          all'atto del ricevimento della merce da parte del  soggetto
          acquirente  ovvero  nel  momento  in   cui   si   considera
          effettuata, ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  la
          cessione, da parte del venditore residente in  altro  Stato
          membro, a privati consumatori o  a  soggetti  che  agiscono
          nell'esercizio di una impresa, arte o professione; 
                    3) per i prodotti di provenienza da Paesi  terzi,
          all'atto dell'importazione; 
                    4) per i prodotti  che  risultano  mancanti  alle
          verifiche e per i  quali  non  e'  possibile  accertare  il
          regolare esito, all'atto della loro constatazione; 
                  d) i soggetti obbligati al  pagamento  dell'imposta
          sono muniti di una licenza fiscale rilasciata  dall'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, competente per  territorio.  Gli
          stessi soggetti sono tenuti  al  pagamento  di  un  diritto
          annuale ed a prestare cauzione per un importo  pari  al  10
          per  cento  dell'imposta  gravante  su  tutto  il  prodotto
          giacente e,  comunque,  non  inferiore  all'imposta  dovuta
          mediamente per il periodo di  tempo  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione   presentata   ai    fini    del    pagamento
          dell'imposta; 
                  e) l'imposta dovuta viene  determinata  sulla  base
          dei dati e degli  elementi  richiesti  dall'amministrazione
          finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
          mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai  fini
          dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
          riferisce. Entro lo stesso termine deve  essere  effettuato
          il versamento dell'imposta. I termini per la  presentazione
          delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
          essere modificati con decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze; 
                  f) per i prodotti di  provenienza  da  Paesi  terzi
          l'imposta viene accertata  e  riscossa  dall'Agenzia  delle
          dogane con le modalita' previste per i diritti di  confine,
          fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato
          per un periodo  di  tempo  superiore  a  quello  mediamente
          previsto per i prodotti nazionali e comunitari; 
                  g)  per  i  tardivi   pagamenti   dell'imposta   si
          applicano le indennita' di mora e  gli  interessi  previsti
          nell'art. 3, comma 4. 
              2. Per i tributi disciplinati dal  presente  titolo  si
          applicano le  disposizioni  dell'art.  3,  comma  4,  sesto
          periodo, dell'art. 4, dell'art. 5, commi 3 e  4,  dell'art.
          6, commi 5 e 13, dell'art. 14, dell'art. 15, dell'art.  16,
          dell'art. 17, dell'art. 18 e dell'art. 19. 
              3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma  1,
          lettera d) e del divieto di estrazione di cui  all'art.  3,
          comma 4, come  richiamato  al  comma  2,  indipendentemente
          dall'azione penale  per  le  violazioni  che  costituiscono
          reato, comporta la revoca della licenza di cui al  predetto
          comma 1, lettera d). 
              4. Per le violazioni che costituiscono  sottrazione  al
          pagamento dell'imposta si applicano le  sanzioni  stabilite
          dall'art. 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonche' la confisca di  cui
          all'art.  44.  Se  la  quantita'  sottratta  al   pagamento
          dell'imposta e' inferiore a 200 chilogrammi, si applica  la
          sanzione amministrativa dal doppio al decuplo  dell'imposta
          evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si  applicano
          le penalita' previste dagli articoli da  45  a  51  per  le
          fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti  del
          presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al
          comma 4 dell'art. 50, si applica in caso  di  revoca  della
          licenza ai sensi del comma 3. 
              Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui
          al comma 1, lettera e), e per ogni altra  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo  e  delle  modalita'  di
          applicazione, si applica la sanzione amministrativa da  258
          euro a 1549 euro. 
              4-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4  non  si
          applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui  agli
          articoli    62-quater,    62-quater.1,    62-quater.2     e
          62-quinquies. 
              5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4,  la  fase
          antecedente all'immissione  in  consumo  e'  assimilata  al
          regime sospensivo previsto per  i  prodotti  sottoposti  ad
          accisa. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi
          di prodotti, acquistati all'estero dai privati  e  da  loro
          trasportati, che possono essere  introdotti  in  territorio
          nazionale senza la corresponsione dell'imposta.». 
                «Art. 62-quater  (Imposta  di  consumo  sui  prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
          fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque  per
          cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al  quindici
          per cento dal 1° gennaio 2022 fino al  31  marzo  2022,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile  2022
          fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al  dieci
          per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024,  al
          sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025
          al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e  al  dodici
          per  cento  dal  1°  gennaio  2026   dell'accisa   gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette rilevato ai  sensi  dell'art.  39-quinquies  e
          alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
          base  di  apposite   procedure   tecniche,   definite   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli,  in  ragione  del  tempo  medio  necessario,   in
          condizioni di aspirazione conformi a  quelle  adottate  per
          l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo  di
          un campione composto da almeno dieci tipologie di  prodotto
          tra quelle in commercio, di cui  sette  contenenti  diverse
          gradazioni di nicotina e tre con  contenuti  diversi  dalla
          nicotina,  mediante  tre  dispositivi  per  inalazione   di
          potenza  non  inferiore  a  10  watt.   Con   provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  indicata  la
          misura dell'imposta di consumo, determinata  ai  sensi  del
          presente comma. Entro il primo  marzo  di  ogni  anno,  con
          provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
          rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma,  la
          misura  dell'imposta  di  consumo   in   riferimento   alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti dall'art. 6 del decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore  e'
          tenuto anche a fornire,  ai  fini  dell'autorizzazione,  un
          campione per ogni singolo prodotto. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione  da
          parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
          decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 
              3. l  soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per  ciascun  periodo  di  imposta.  La
          cauzione e' di importo pari al 10  per  cento  dell'imposta
          gravante su tutto il prodotto  giacente  e,  comunque,  non
          inferiore all'imposta dovuta mediamente per il  periodo  di
          tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai  fini
          del pagamento dell'imposta. 
              3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al  presente
          articolo  e'  legittimata  dall'applicazione,  sui  singoli
          condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
          e di  avvertenze  esclusivamente  in  lingua  italiana.  Le
          disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  a
          decorrere dal 1° aprile 2021. 
              3-ter. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
          avvertenza  in  lingua  italiana   e   le   modalita'   per
          l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione  di
          cui al comma 3-bis.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
          definite  le  relative  regole  tecniche  e  le   ulteriori
          disposizioni attuative. 
              4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli sono  stabiliti  il  contenuto  e  le
          modalita'   di   presentazione   dell'istanza,   ai    fini
          dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. Con il medesimo  provvedimento  sono  emanate  le
          ulteriori  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
          comma 3.5. La vendita dei prodotti di cui al  comma  1-bis,
          ad eccezione  dei  dispositivi  meccanici  ed  elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  e'  effettuata  in  via
          esclusiva  per  il   tramite   delle   rivendite   di   cui
          all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,
          ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
          38, adottato in attuazione  dell'art.  24,  comma  42,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  quanto
          alla disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al
          pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 
              5-bis. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  stabiliti,  per  gli
          esercizi di vicinato, le farmacie  e  le  parafarmacie,  le
          modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
          per l'approvvigionamento dei prodotti da  inalazione  senza
          combustione costituiti da sostanze liquide di cui al  comma
          1-bis, secondo i seguenti criteri: 
                a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,  escluse
          le farmacie e le parafarmacie,  dell'attivita'  di  vendita
          dei prodotti di  cui  al  comma  1-bis  e  dei  dispositivi
          meccanici ed elettronici; 
                b) effettiva capacita' di garantire il  rispetto  del
          divieto di vendita ai minori; 
                c)   non   discriminazione   tra    i    canali    di
          approvvigionamento; 
                d)  presenza  dei   medesimi   requisiti   soggettivi
          previsti per le rivendite di  generi  di  monopolio.  Nelle
          more dell'adozione della determinazione  di  cui  al  primo
          periodo,  agli  esercizi  di  cui  al  presente  comma   e'
          consentita la prosecuzione dell'attivita'. 
              5-ter. Per i soggetti che gestiscono  gli  esercizi  di
          vicinato, farmacie e parafarmacie di cui  al  comma  5-bis,
          l'autorizzazione alla vendita dei  prodotti  da  inalazione
          senza combustione di cui al comma 1-bis ha  durata  pari  a
          quattro anni con possibilita' di rinnovo. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis  e'  soggetta  alla  vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell'autorizzazione. 
              7-bis.  Le   disposizioni   (   (dell'art.   84   delle
          disposizioni nazionali  complementari  al  codice  doganale
          dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
          degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge  9  agosto
          2023, n. 111)),  si  applicano  anche  con  riferimento  ai
          prodotti di cui al ( (comma 1-bis, secondo il  criterio  in
          base al quale un grammo convenzionale di  tabacco  lavorato
          equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni  che
          ai fini della determinazione delle soglie  quantitative  di
          riferimento,  rispettivamente  a  0,2  millilitri   per   i
          prodotti contenenti  nicotina  e  a  un  millilitro  per  i
          prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui  al
          comma 1-bis, sia che contengano nicotina  sia  che  non  la
          contengano, trovano altresi' applicazione  le  disposizioni
          di  cui  all'articolo  85   delle   predette   disposizioni
          nazionali complementari al codice doganale dell'Unione,  di
          cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli  articoli
          11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto  2023,  n.  111,
          secondo  il  criterio  in   base   al   quale   un   grammo
          convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri
          di prodotto. 
              7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis,  per  le
          violazioni  costituenti  fattispecie  di  sottrazione   dei
          prodotti di  cui  al  comma  1-bis  all'accertamento  o  al
          pagamento  dell'imposta  di  consumo,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 40-bis, commi 1,  2,  3  e  4,
          secondo  il  criterio  in   base   al   quale   un   grammo
          convenzionale di tabacco lavorato  equivale,  sia  ai  fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  che   ai   fini   della
          determinazione delle soglie  quantitative  di  riferimento,
          rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
          nicotina e a un millilitro per i  prodotti  non  contenenti
          nicotina. Si applicano, altresi', le  disposizioni  di  cui
          all'art. 40-ter, secondo il criterio in base  al  quale  un
          grammo convenzionale di tabacco  lavorato  equivale  a  0,2
          millilitri di prodotto  di  cui  al  comma  1-bis  sia  che
          contenga  nicotina  sia  che  non   la   contenga,   e   le
          disposizioni di cui all'art. 40-quater. 
              7-bis.2. Si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
          40-quinquies, quando le condotte  ivi  descritte  hanno  ad
          oggetto i prodotti previsti dal comma  1-bis  del  presente
          articolo, secondo il criterio in base al  quale  un  grammo
          convenzionale di tabacco lavorato  equivale,  sia  ai  fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  che   ai   fini   della
          determinazione delle soglie  quantitative  di  riferimento,
          rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti  contenenti
          nicotina e a un millilitro per i  prodotti  non  contenenti
          nicotina. 
              7-bis.3.  Ai  prodotti  di  cui  al  comma   1-bis   si
          applicano, inoltre, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter. 
              7-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
          contenenti  nicotina  utilizzabili   per   ricaricare   una
          sigaretta  elettronica,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
          seguito di miscelazione con altre sostanze. 
              7-quater. Le disposizioni di cui al  presente  articolo
          si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina,  anche
          non  direttamente   vaporizzabili,   destinati   a   essere
          utilizzati come componenti  della  miscela  liquida  idonea
          alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o
          un  gusto  ai  prodotti   liquidi   da   inalazione   senza
          combustione di cui al presente articolo. I prodotti di  cui
          al presente comma sono assoggettati ad imposta  di  consumo
          nella misura pari a quella prevista per i prodotti  liquidi
          da inalazione non  contenenti  nicotina  di  cui  al  comma
          1-bis. 
                Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che
          contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi
          lavorati  sottoposti  ad  accisa,  contenenti  nicotina   e
          preparati allo scopo di  consentire,  senza  combustione  e
          senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da  parte
          dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro
          consumo, sono assoggettati  ad  imposta  di  consumo  nella
          misura pari a  22  euro  per  chilogrammo,  esclusi  quelli
          autorizzati all'immissione in commercio come medicinali  ai
          sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219.  Ai
          fini della determinazione dell'imposta di cui  al  presente
          comma si tiene conto anche del  peso  degli  involucri,  se
          presenti. 
              2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta: 
                a) il fabbricante, per i prodotti di cui al  comma  1
          ottenuti nel territorio nazionale; 
                b) l'importatore, per i prodotti di cui  al  medesimo
          comma 1 provenienti da Paesi terzi; 
                c) il  soggetto  cedente,  che  adempie  al  medesimo
          pagamento e agli obblighi previsti  dal  presente  articolo
          per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
          territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4,  per
          i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro  Stato
          dell'Unione europea. 
                c-bis)  il  soggetto  avente  sede   nel   territorio
          nazionale,  autorizzato  ai  sensi  del  comma   4-bis   ad
          effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di  cui  al
          comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea. 
              3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui
          al comma  1  e'  preventivamente  autorizzato  dall'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
          di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui  al
          comma 1. A tale fine il  medesimo  soggetto  presenta  alla
          medesima Agenzia un'istanza, in forma  telematica,  in  cui
          sono indicati, oltre ai dati previsti dalla  determinazione
          di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
          la gestione  dei  depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati
          dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          delle finanze 22 febbraio 1999,  n.  67,  l'ubicazione  del
          deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui  al
          comma 1, la denominazione e il contenuto  dei  prodotti  di
          cui al comma 1 che  intende  realizzare,  la  quantita'  di
          prodotto presente in  ciascuna  confezione  destinata  alla
          vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi informativi
          previsti dall'art. 6 del codice  del  consumo,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
              4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera
          c), designato dal soggetto cedente i  prodotti  di  cui  al
          comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione  europea,
          e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane  e
          dei  monopoli.  A  tale  fine  il  medesimo  rappresentante
          presenta  alla  medesima  Agenzia  un'istanza,   in   forma
          telematica, in cui sono indicati, oltre  ai  dati  previsti
          dalla determinazione di cui al comma 16,  il  possesso  dei
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
          decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
          la denominazione e il contenuto  dei  prodotti  di  cui  al
          comma  1  provenienti  da  Paesi  dell'Unione  europea  che
          saranno immessi in consumo  nel  territorio  nazionale,  la
          quantita'  di  prodotto  presente  in  ciascuna  confezione
          destinata alla  vendita  al  pubblico,  nonche'  gli  altri
          elementi informativi previsti dall'art. 6 del codice di cui
          al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
              4-bis. Il soggetto di cui al comma 2,  lettera  c-bis),
          e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
          in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
          fine il medesimo soggetto presenta  alla  predetta  Agenzia
          un'istanza, in forma  telematica,  in  cui  sono  indicati,
          oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
          16, le generalita' del rappresentante legale,  il  possesso
          dei requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei  depositi
          fiscali di tabacchi lavorati, dall'art. 3  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro delle  finanze  22  febbraio
          1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in  cui  si  intende
          ricevere i prodotti di cui al comma 1, la  denominazione  e
          il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti  da
          Stati dell'Unione europea che saranno  immessi  in  consumo
          nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente
          in ciascuna confezione destinata alla vendita  al  pubblico
          nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'art. 6
          del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005,
          n. 206. 
              4-ter.  L'Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,
          effettuati  i  controlli   di   competenza   e   verificata
          l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del  comma  5,
          rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4  e  4-bis,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  dell'istanza,
          l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
          e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta. 
              5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto  a
          garantire il  pagamento  dell'imposta  dovuta  per  ciascun
          periodo  di  imposta  di  cui  al  comma  1   mediante   la
          costituzione di cauzioni ai sensi  della  legge  10  giugno
          1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto  di  cui
          al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al  10  per
          cento  dell'imposta  dovuta  sul  prodotto  mediamente   in
          giacenza nei dodici mesi solari precedenti e  comunque  non
          inferiore alla media dell'imposta  dovuta  in  relazione  a
          ciascuno  dei  dodici  mesi  solari  precedenti.   Per   il
          rappresentante  fiscale,  la  cauzione  e'  determinata  in
          misura corrispondente alla  media  dell'imposta  dovuta  in
          relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. 
              6.  L'autorizzazione  rilasciata   dall'Agenzia   delle
          dogane e dei monopoli di cui ai  commi  3,  4  e  4-bis  e'
          revocata  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo di cui  al  comma  1.  La  medesima  autorizzazione
          decade nel caso in cui i soggetti  autorizzati  perdano  il
          possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
          3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la  garanzia  di  cui  al
          comma 5. 
              7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2,  diversi
          dagli importatori, l'imposta dovuta  e'  determinata  sulla
          base degli elementi indicati  nella  dichiarazione  mensile
          che  il  soggetto  medesimo   deve   presentare   ai   fini
          dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui  la
          dichiarazione si riferisce.  Entro  lo  stesso  termine  e'
          effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 
              8. Per i prodotti di cui  al  comma  1  provenienti  da
          Paesi terzi, l'imposta di cui al comma  1  e'  accertata  e
          riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  con  le
          modalita' previste per i diritti di confine. 
              9. I prodotti di cui al comma  1  destinati  ad  essere
          immessi in consumo nel territorio nazionale  sono  inseriti
          in un'apposita tabella di commercializzazione. A  tal  fine
          il fabbricante e,  per  i  prodotti  provenienti  da  Paesi
          terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
          cui  al  comma  1  nella  predetta  tabella  indicando   la
          denominazione e il contenuto dei  medesimi  prodotti.  Allo
          stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui  al
          comma 2, lettera c), e il  soggetto  di  cui  al  comma  2,
          lettera  c-bis),  per  i  prodotti  di  cui  al  comma   1,
          provenienti da altri  Stati  dell'Unione  europea,  che  il
          soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui  al
          medesimo comma 2, lettera c-bis),  intendono  immettere  in
          consumo  nel  territorio   nazionale.   L'inserimento   dei
          prodotti   di   cui   al   comma   1   nella   tabella   di
          commercializzazione e' effettuato solo per  i  prodotti  di
          cui e' consentita la vendita per il consumo nel  territorio
          nazionale. 
              9-bis. Il soggetto di cui al comma 2,  lettera  c-bis),
          puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
          da  Stati   dell'Unione   europea,   dei   quali   effettua
          l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
          la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui  al
          comma  12  e  agli  esercizi  di   vicinato,   farmacie   e
          parafarmacie di cui al comma 13 ai  fini  della  successiva
          vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di  cui
          al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale,  l'immissione
          in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
          prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli  esercizi
          di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui  al  comma  13,
          mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da  Stati
          non appartenenti all'Unione europea la predetta  immissione
          si verifica all'atto dell'importazione degli stessi. 
              9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma
          1, nella fase antecedente alla loro immissione in  consumo,
          tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e  c-bis),  il
          mittente  e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del   pagamento
          dell'imposta di consumo gravante sui  prodotti  spediti  in
          misura pari al 100 per cento di tale imposta. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio  2023,  la  circolazione
          dei prodotti di cui al  presente  articolo  e'  legittimata
          mediante   applicazione   di   appositi   contrassegni   di
          legittimazione sui singoli condizionamenti. 
              Con determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'approvvigionamento   dei   predetti    contrassegni    di
          legittimazione. 
              11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
          1   e'   soggetta   alla   vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo  18,
          per quanto applicabili. 
              12. La vendita dei  prodotti  di  cui  al  comma  1  e'
          effettuata in via esclusiva per il tramite delle  rivendite
          di cui all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.
          1293.  Per  la  vendita  a   distanza   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 21, commi 11 e 12, del decreto
          legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 
              13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
          dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli  esercizi  di
          vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita'  e  i
          requisiti  per  l'autorizzazione   alla   vendita   e   per
          l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo
          i seguenti criteri: 
                a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,  escluse
          le farmacie e le parafarmacie,  dell'attivita'  di  vendita
          dei prodotti  di  cui  al  comma  1,  anche  unitamente  ai
          prodotti di cui all'art. 62-quater; 
                b) effettiva capacita' di garantire il  rispetto  del
          divieto di vendita ai minori; 
                c)   non   discriminazione   tra    i    canali    di
          approvvigionamento; 
                d)  presenza  dei   medesimi   requisiti   soggettivi
          previsti per le rivendite di generi di monopolio. 
              13-bis. Per i soggetti che gestiscono gli  esercizi  di
          vicinato, farmacie e  parafarmacie  di  cui  al  comma  13,
          l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al  comma
          1 ha  durata  pari  a  quattro  anni  con  possibilita'  di
          rinnovo; 
              14. Nelle more dell'adozione  della  determinazione  di
          cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma  e'
          consentita la prosecuzione dell'attivita'. 
              15. Le  disposizioni  degli  articoli  84  e  85  delle
          disposizioni nazionali  complementari  al  codice  doganale
          dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
          degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge  9  agosto
          2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui  al  comma  1
          secondo  il  criterio  in   base   al   quale   un   grammo
          convenzionale di tabacco lavorato  equivale,  sia  ai  fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  che   ai   fini   della
          determinazione delle soglie quantitative di riferimento,  a
          10 grammi di prodotti di cui  al  comma  1  determinati  al
          lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo
          degli stessi prodotti. 
              15-bis. Fuori dai casi di  cui  al  comma  15,  per  le
          violazioni  costituenti  fattispecie  di  sottrazione   dei
          prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al  pagamento
          dell'imposta di consumo, si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'art. 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'art.  40-ter,
          secondo  il  criterio  in   base   al   quale   un   grammo
          convenzionale di tabacco lavorato  equivale,  sia  ai  fini
          dell'applicazione  delle  sanzioni  che   ai   fini   della
          determinazione delle soglie quantitative di riferimento,  a
          10 grammi di prodotti di cui  al  comma  1  determinati  al
          lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo
          degli stessi prodotti. Si  applica  la  disciplina  di  cui
          all'art. 40-quater. 
              15-ter. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.
          40-quinquies, quando le condotte  ivi  descritte  hanno  ad
          oggetto  i  prodotti  previsti  dal  comma  1,  secondo  il
          criterio in  base  al  quale  un  grammo  convenzionale  di
          tabacco lavorato equivale, sia  ai  fini  dell'applicazione
          delle sanzioni  che  ai  fini  della  determinazione  delle
          soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti
          di cui  al  comma  1  determinati  al  lordo  del  peso  di
          eventuali involucri  funzionali  al  consumo  degli  stessi
          prodotti. 
              15-quater. Si applicano, altresi', ai medesimi prodotti
          di cui al comma 1, le disposizioni  di  cui  agli  articoli
          40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50. 
              16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
          dogane e dei monopoli sono  stabiliti  il  contenuto  e  le
          modalita'   di   presentazione   dell'istanza    ai    fini
          dell'autorizzazione di cui  ai  commi  3,  4  e  4-bis,  le
          modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
          inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
          commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
          di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
          a quelle  vigenti  per  i  tabacchi  lavorati,  per  quanto
          applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate  le
          ulteriori prescrizioni necessarie  per  l'attuazione  delle
          disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
          di accompagnamento e le modalita' con le quali  i  prodotti
          di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase  antecedente
          alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di  cui  al
          comma 2, lettere a) e c-bis).». 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico