IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2023,   n.   100,   recante
«Interventi urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  provocata  dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023  nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori  colpiti  dai
medesimi eventi»,  con  il  quale  e'  stato  disciplinato,  nel  suo
complesso,  il  processo  di  ricostruzione  dei  territori   colpiti
prevedendo, altresi', la nomina di un  Commissario  straordinario  di
Governo; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023,  n.  140,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183,  recante  «Misure
urgenti di prevenzione  del  rischio  sismico  connesso  al  fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»; 
  Visto il decreto-legge 11  giugno  2024,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   2024,   n.   111,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  ricostruzione  post-calamita',   per
interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali» e, in particolare, il capo I e il capo II-bis; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 693, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento
e l'accelerazione dei  processi  di  ricostruzione  a  seguito  degli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023  di  cui
al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, il termine per  lo
svolgimento delle  attivita'  di  ricostruzione  oggetto  del  citato
decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario  straordinario  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025,  disponendo,  altresi',  lo
stanziamento  di  risorse  finanziarie  aggiuntive  finalizzate  alla
prosecuzione dell'attivita' del Commissario  straordinario  medesimo,
della relativa struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento
ivi autorizzate; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25  maggio
2023, con le quali e' stato deliberato, per dodici mesi, lo stato  di
emergenza  di  rilievo  nazionale   nei   territori   delle   regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati  dai  gravissimi  eventi
alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, ai  sensi
di quanto previsto  dall'articolo  24  del  codice  della  protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  in
seguito  prorogati  di   ulteriori   dodici   mesi   con   successive
deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel  territorio
delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna,  Ferrara,  Ravenna,
Forli-Cesena e Rimini, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  24
del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29  ottobre  2024,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre  2024,  nel  territorio
della  regione  Emilia-Romagna,   ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 24 del  Codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare 13 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 2025, con cui e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
mobilitazione del Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  in
relazione  allo  stato  di  attivita'  del  vulcano  Campi   Flegrei,
conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025,  ha
interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli in
provincia di  Napoli,  nonche'  parte  del  territorio  della  citta'
metropolitana di Napoli; 
  Ravvisata  l'urgente  esigenza  di   emanare   disposizioni   volte
all'aggiornamento, modifica e  integrazione  del  quadro  regolatorio
esistente relativo ai  predetti  eventi  alluvionali,  finalizzate  a
semplificare le procedure, a  velocizzare  e  migliorare  l'efficacia
delle diverse  misure  introdotte  e  accelerare,  in  tal  modo,  la
realizzazione del processo di ricostruzione, con particolare riguardo
agli interventi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiati  e
quelli volti alla riparazione, al  ripristino  e  alla  ricostruzione
delle infrastrutture e degli immobili nelle aree  interessate,  anche
in conseguenza dell'avvicendamento del Commissario  straordinario  di
Governo; 
  Preso  atto  che  la  disciplina  degli  interventi  di   emergenza
conseguenti ai richiamati eventi alluvionali di settembre  e  ottobre
2024  e'  stata  regolata  in  modo  unitario,  attesa   la   stretta
interconnessione territoriale e temporale dei medesimi eventi; 
  Preso atto  che  i  richiamati  eventi  verificatisi  nei  mesi  di
settembre e ottobre 2024 hanno interessato, in misura  prevalente,  i
territori della regione Emilia-Romagna gia' danneggiati dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  mese  di   maggio   2023,
provocando ulteriori allagamenti, frane, e danneggiamenti  diffusi  e
impattando in modo significativo anche sulle opere e  gli  interventi
in corso nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica e privata
avviato dopo i richiamati eventi del 2023; 
  Ravvisata l'esigenza di assicurare la necessaria integrazione tra i
processi di ricostruzione pubblica e privata da porre in  essere  per
fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali  ed  atmosferici
verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre  e  ottobre  2024
sui territori della regione Emilia-Romagna, allo scopo di  assicurare
il necessario coordinamento delle attivita' e favorire  le  opportune
sinergie, anche in un'ottica  di  ottimizzazione  dell'impiego  delle
risorse finanziarie stanziate; 
  Considerato  che   l'eccezionalita'   dei   richiamati   eventi   e
dell'impatto che hanno avuto sui territori interessati in tempistiche
eccezionalmente  ristrette,  anche  a  causa  delle  conseguenze  del
cambiamento climatico in atto,  rendono  necessario  avviare  con  la
massima urgenza,  oltre  alle  misure  di  ricostruzione  pubblica  e
privata, anche un programma di  interventi  urgenti  da  individuare,
sulla base di  una  valutazione  di  priorita',  e  finalizzati  alla
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 
  Ritenuta, quindi, la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni volte all'aggiornamento,  modifica  e  integrazione  del
quadro   regolatorio    esistente,    finalizzate    alla    relativa
semplificazione  e  velocizzazione,  all'integrazione  operativa  dei
processi di ricostruzione necessari  per  fronteggiare  i  richiamati
eventi  alluvionali  verificatisi  nei  mesi  di  maggio  2023  e  di
settembre e ottobre 2024,  nonche'  avviare  misure  urgenti  per  la
riduzione  del  rischio  idraulico   e   idrogeologico   nelle   aree
interessate; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' di definire  ulteriori  misure
urgenti per fronteggiare gli  effetti  dell'evoluzione  del  fenomeno
bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' di  definire  misure  urgenti,
funzionali ad assicurare il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la
coesione, in relazione ad interventi di competenza del  Ministro  per
la protezione civile e le politiche del mare; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' di  definire  misure  urgenti,
funzionali  ad  assicurare  l'effettivo  impiego  dei   finanziamenti
statali per verifiche di vulnerabilita' sismica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  per  la  protezione  civile  e  le  politiche   del   mare,
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.
  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.
  100.   Estensione   dell'ambito   di   applicazione   agli   eventi
  verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna  nei  mesi
  di settembre e ottobre 2024 
 
  1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di  cui
al presente articolo e agli articoli  da  20-ter  a  20-duodecies  si
applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei  territori  della
regione   Emilia-Romagna   interessati   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle
attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 1 del 2018, che sono disciplinati e  realizzati,  fino
al relativo completamento, con i provvedimenti di cui  agli  articoli
24 e 25 del medesimo codice.»; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«, nonche' del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali  di  cui
ai commi 1 e 1-bis»; 
      3) il terzo periodo e' soppresso; 
    c) al  comma  2-bis,  le  parole:  «del  1°  maggio  2023,»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli eventi di  cui  alle  delibere  del
Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa  dei  quali
hanno subito danneggiamenti,» e le parole: «,  primo  periodo,  e  in
quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al
terzo periodo del medesimo comma 2» sono soppresse. 
  2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di  cui
agli articoli 20-sexies e  20-septies  del  decreto-legge  1°  giugno
2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-bis,  comma  1-bis,
del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023,  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. 
  3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo
di cui all'articolo 1, comma 644 della legge  30  dicembre  2024,  n.
207, e' destinata, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi  645
e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi  urgenti
di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e
20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei  territori  di
cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo  decreto-legge  n.
61 del 2023.