IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto 20  febbraio  2007,  recante  «Approvazione  della
Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)» e  successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 63 del 16 marzo 2007; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2009,
recante «Modifiche ed  integrazioni  al  decreto  20  febbraio  2007,
recante  "Nuove  modalita'  per  gli  adempimenti  previsti  per   la
registrazione  dei  dispositivi  impiantabili  attivi   nonche'   per
l'iscrizione nel  Repertorio  dei  dispositivi  medici"»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  17  del  22
gennaio 2010; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  23  dicembre  2013,
recante   «Nuove   modalita'   per   l'iscrizione   dei   dispositivi
medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi  medici  e
per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei
mandatari di dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  103  del  6
maggio 2014; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010,  recante
«Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio  dei  consumi
dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario
nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 175 del 29 luglio 2010; 
  Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2015,
n.  125,  recante:  «Disposizioni  urgenti   in   materia   di   enti
territoriali.  Disposizioni  per   garantire   la   continuita'   dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e, in
particolare,  l'art.  9-ter,  comma  1,  lettera  b),   che   riporta
indicazioni al fine di garantire  il  rispetto  del  tetto  di  spesa
regionale per l'acquisto di dispositivi medici; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile 2017,  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 26  del  regolamento  (UE)  2017/745,
secondo cui: «Allo scopo di facilitare il funzionamento  della  banca
dati europea dei dispositivi medici ("Eudamed") di cui  all'art.  33,
la Commissione fa in modo che una nomenclatura dei dispositivi medici
riconosciuta a livello internazionale sia  disponibile  gratuitamente
per i fabbricanti e per le altre persone  fisiche  o  giuridiche  che
sono tenute a  utilizzarla  a  norma  del  presente  regolamento.  La
Commissione cerca inoltre di fare in modo  che  la  nomenclatura  sia
disponibile gratuitamente anche per altri soggetti  interessati,  ove
cio' sia ragionevolmente fattibile»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745, relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» e, in  particolare,  l'art.  14
relativo alla banca dati nazionale; 
  Visto, altresi', l'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo
5 agosto 2022, n.  137,  il  quale  dispone  che:  «Con  decreto  del
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  possono  essere   determinati   ulteriori   rami   della
nomenclatura nazionale  al  fine  di  consentire  l'aggregazione  dei
dispositivi medici in classi omogenee  per  le  necessita'  del  SSN,
inclusa l'acquisizione dei dispositivi medici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 4, del decreto  legislativo
5 agosto 2022, n. 137, il quale prevede che, fino alla  pubblicazione
dell'avviso che dichiara la funzionalita' di «Eudamed», continuino ad
applicarsi le disposizioni contenute nei decreti applicativi  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  di
attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  concernente  i   dispositivi
medici,    sulla    registrazione    delle    persone    responsabili
dell'immissione in commercio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/746 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione; 
  Visto, in particolare, l'art. 23  del  regolamento  (UE)  2017/746,
secondo cui: «Allo scopo di facilitare il funzionamento  della  banca
dati europea dei dispositivi medici ("Eudamed") di  cui  all'art.  33
del regolamento (UE) 2017/745, la Commissione  fa  in  modo  che  una
nomenclatura  dei   dispositivi   medici   riconosciuta   a   livello
internazionale sia disponibile gratuitamente per i fabbricanti e  per
le altre persone fisiche o giuridiche che sono tenute a utilizzarla a
norma del presente regolamento. La Commissione cerca inoltre di  fare
in modo che la nomenclatura sia disponibile gratuitamente  anche  per
altri soggetti interessati, ove cio' sia ragionevolmente fattibile»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  138,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della commissione,  nonche'  per  l'adeguamento
alle disposizioni del regolamento  (UE)  2022/112,  che  modifica  il
regolamento  (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le   disposizioni
transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e
l'applicazione differita delle condizioni concernenti  i  dispositivi
fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge  22  aprile
2021, n. 53» e, in particolare, l'art. 11 relativo  alla  banca  dati
nazionale; 
  Visto, l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo 5  agosto
2022, n. 138, secondo cui: «Con decreto del  Ministro  della  salute,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono  essere
determinati ulteriori rami della nomenclatura nazionale  al  fine  di
consentire l'aggregazione dei dispositivi in classi omogenee  per  le
necessita' del Servizio sanitario nazionale,  inclusa  l'acquisizione
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro»; 
  Visto, altresi', l'art. 29, comma  3,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 138, il quale prevede che,  fino  alla  pubblicazione
dell'avviso che dichiara la funzionalita' di «Eudamed», continuino ad
applicarsi le disposizioni contenute nel decreto applicativo  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante
«Attuazione  della  direttiva  98/79/CE   relativa   ai   dispositivi
medico-diagnostici in vitro», sulla registrazione dei  fabbricanti  e
dei dispositivi; 
  Considerato che il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici
(MDCG),  istituito  ai  sensi  dell'art.  103  del  regolamento  (UE)
2017/745, svolge i compiti che gli sono attribuiti ai sensi dell'art.
105 del medesimo regolamento e  dell'art.  99  del  regolamento  (UE)
2017/746; 
  Considerata, in particolare, la linea guida MDCG 2018-2  Future  EU
medical device  nomenclature,  nella  quale  il  predetto  gruppo  di
coordinamento per  i  dispositivi  medici  fornisce  una  descrizione
dettagliata dei requisiti e dei  criteri  che  la  nomenclatura  deve
soddisfare in analogia alla classificazione nazionale dei dispositivi
medici; 
  Tenuto conto della  nomenclatura  europea  dei  dispositivi  medici
(EMDN) quale sistema di classificazione che fornisce una nomenclatura
standard per i dispositivi medici  all'interno  dell'Unione  europea,
sviluppata dalla Commissione europea a partire dalla  Classificazione
nazionale dei dispositivi medici (CND), gia' in uso in  alcuni  Paesi
europei; 
  Considerato che la Commissione europea ha incaricato  il  Ministero
della salute italiano  di  sviluppare  e  mantenere  la  nomenclatura
europea  dei  dispositivi  medici  (EMDN),  attraverso  un   progetto
cofinanziato  dal  programma  EU4Health,  chiamato   Supporting   the
Maintenance of the European Medical Device Nomenclature (SMEMDN); 
  Rilevata la necessita' di attuare un nuovo sistema di governo anche
attraverso la disponibilita' di una nuova  classificazione  nazionale
dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in  vitro
che preveda, in coerenza con la nomenclatura prevista dai regolamenti
(UE) 2017/745 e 2017/746, ulteriori livelli che identifichino in modo
univoco gruppi di dispositivi che combinano  diverse  caratteristiche
specifiche; 
  Visto l'art. 1, comma 329, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
secondo cui: «In attuazione di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma
1,  del  decreto-legge  10  maggio  2023,  n.  51,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, a decorrere  dal  1°
gennaio 2025 e' progressivamente attuato un nuovo sistema di  governo
del settore dei dispositivi medici»; 
  Visto l'art. 1, comma 330, lettera b), della predetta legge n.  207
del  2024,  il  quale  dispone  che:  «La  Direzione   generale   dei
dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute,  con  il
coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi  medici,
elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, in
sostituzione di quella prevista dal decreto del Ministro della salute
20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del  16  marzo  2007  e  la
relativa transcodifica rispetto al citato decreto del Ministro  della
salute 20 febbraio 2007 e ai  suoi  successivi  aggiornamenti.  Nella
nuova classificazione  dei  dispositivi  medici  il  Ministero  della
salute persegue, in particolare, le seguenti finalita':  analiticita'
dell'individuazione  e  della  descrizione  del  dispositivo  medico,
univocita' dell'individuazione del dispositivo medico, previsione  di
aggiornamento annuale della classificazione»; 
  Visto, altresi', il comma 330, lettera c), della legge 30  dicembre
2024, n. 207, secondo cui: «Il Ministro  della  salute,  con  proprio
decreto, previo accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta entro il 30 giugno 2025 la  nuova  classificazione
nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1°  gennaio
2026»; 
  Preso atto  del  coinvolgimento  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e del supporto del settore produttivo
dei dispositivi medici, per  l'elaborazione  e  l'approvazione  della
nuova  Classificazione  nazionale  dei  dispositivi  medici   e   dei
dispositivi medico-diagnostici in vitro e dei relativi aggiornamenti; 
  Visto l'Accordo sancito nella seduta del  18  dicembre  2025  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 238/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Classificazione italiana dei dispositivi medici (CID) 
 
  1. E' adottata la Classificazione italiana dei  dispositivi  medici
(CID) di cui all'allegato 1, parte integrante del  presente  decreto,
riferita ai dispositivi medici, ai prodotti di cui  all'allegato  XVI
del regolamento (UE) 2017/745 e ai dispositivi medico-diagnostici  in
vitro.