IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha
definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica», come modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180; 
  Visto il  decreto-legge  n.  173  dell'11  novembre  2022,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, e, in particolare: 
    a) l'art. 4, comma  1  che  stabilisce  che  il  Ministero  della
transizione  ecologica   assume   la   denominazione   di   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
    b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le  denominazioni  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e  ovunque
presenti, le denominazioni Ministro  della  transizione  ecologica  e
Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2022
di nomina dell'on. Gilberto Pichetto Fratin a Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente  modifiche  al
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128» 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'atto  di
indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2025 e per il triennio
2025-2027, ammesso alla registrazione della  Corte  dei  conti  il  5
febbraio 2025 al n. 329; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica del 7 marzo 2025, n. 65, recante «Direttiva  generale  per
l'attivita' amministrativa e la gestione del Ministero  dell'ambiente
e  della  sicurezza  energetica  per  l'anno  2025»,   ammesso   alla
registrazione della Corte dei conti il 31 marzo 2025 al n. 1209; 
  Visto il Piano integrato di attivita' e  organizzazione  2025-2027,
adottato con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica n. 36 del 3 febbraio 2025; 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE,
2007) - versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1  del  7
giugno 2016, pagg. 47-360); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  dell'Unione  europea  per  la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza, come integrato dal regolamento delegato (UE)
2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,
notificata all'Italia dal segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21 del 14  luglio  2021,  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista in particolare, la misura M2C4 -  Investimento  3.4  Bonifica
del «suolo dei siti orfani» che mira a ridurre  l'impatto  ambientale
dei «siti orfani», prevedendo l'adozione di un Piano  di  azione  che
identifichi, nei territori delle regioni e  delle  province  autonome
italiane, i  siti  orfani  oggetto  di  intervento  e  gli  specifici
interventi da eseguire per il loro ripristino; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2025)  310
final del 4 giugno 2025 che raccoglie,  in  vista  del  completamento
finanziario del Dispositivo per la ripresa e la resilienza  entro  il
termine  regolamentare  previsto  del  31  dicembre  2026,  specifici
orientamenti tecnici, all'indirizzo degli  Stati  membri  beneficiari
del medesimo Dispositivo,  finalizzati  ad  accelerare  e  facilitare
l'attuazione degli  obiettivi  finali  associati  alle  Misure  PNRR,
riducendo  l'onere   amministrativo   richiesto   nel   processo   di
valutazione del soddisfacente conseguimento dei  medesimi  obiettivi,
anche attraverso azioni specifiche di revisione  dei  piani  tese  ad
introdurre  soluzioni  di  semplificazione  nella  descrizione  delle
Misure e dei relativi milestone e target; 
  Considerato che nel quadro del processo di revisione svoltosi nella
seconda  meta'  del  2025,  al  fine  di  garantire  il  processo  di
semplificazione previsto dalla richiamata comunicazione del 4  giugno
2025, preservando al contempo l'ambizione del Piano e  continuando  a
rispettare i requisiti  prescritti  dal  regolamento  RRF,  e'  stata
proposta  la  seguente  riformulazione  del  target  finale  M2C4-25,
associato all'Investimento 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani, al
fine di chiarirne i relativi termini di attuazione: 
    target  M2C4-25,  da  raggiungere  entro  il   31   marzo   2026:
«Certificates of soil remediation (as specified in art.5, comma 3  of
the Action Plan) issued for 70% of the orphan  sites  listed  in  the
Action Plan»; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio della seduta  ECOFIN
del 27 novembre 2025 ed il relativo Annex per come  presentata  dalla
Commissione europea (COM(2025) 675 final del 4 novembre 2025) che  ha
valutato positivamente le proposte di revisione avanzate dall'Italia,
ivi inclusa quella  gia'  descritta  ed  inerente  al  target  finale
dell'Investimento 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani; 
  Ritenuto che, in riscontro alle osservazioni della Conferenza delle
regioni e delle province autonome,  trasmesse  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari  regionali  e  le
autonomie, con nota DAR prot. n. 22624 del 29 dicembre 2025, acquista
in pari  datata  al  prot  33632/MASE,  il  target  PNRR  M2C4-25  e'
raggiunto quando almeno il 70% della somma di tutte le  superfici  di
suolo dei siti orfani, individuati all'allegato 2 del Piano d'azione,
e' stata riqualificata e certificata secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 5, comma 3, del medesimo Piano. Le  modifiche  operate  sul
target M2C4-25 nell'ambito della sesta revisione PNRR adottata  nella
seduta ECOFIN del 27 novembre 2025, sono qualificabili, infatti, come
riduzioni di oneri  amministrativi  o  semplificazioni  e  non  hanno
portato a modifiche sostanziali rispetto all'originaria versione  del
target che quindi resta invariata; 
  Considerato, altresi', che, fermo restando il termine ultimo per il
raggiungimento del target M2C4-25  (riqualificazione  del  70%  della
superficie  del  suolo  dei  siti  orfani),  alla  luce   di   quanto
rappresentato nella circolare del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  del  19
settembre 2025, n. 22, nonche' delle tempistiche  necessarie  per  la
rendicontazione finale degli obiettivi PNRR, potranno essere  accolte
le certificazioni di avvenuta  riqualificazione  del  suolo,  di  cui
all'art. 5, comma 3, del  Piano  d'azione,  prodotte  auspicabilmente
entro e non oltre il 30 giugno 2026, al fine di consentire  eventuali
ulteriori aggiornamenti del Piano d'azione, per il conseguimento  del
target finale; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR,  come  disciplinati
dai pertinenti regolamenti UE; 
  Visti, in particolare, gli articoli 9 e  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2020,
che definiscono gli  obiettivi  ambientali  e  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la
comunicazione della Commissione UE C/2023/111  recante  «Orientamenti
tecnici  sull'applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e la resilienza»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione  del
4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, come  modificato  dal  regolamento  delegato
(UE) 2023/2485 del 27 giugno  2023,  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione  del
27  giugno  2023,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione  verso  l'economia  circolare,  alla
prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca  un
danno significativo  a  nessun  altro  obiettivo  ambientale,  e  che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per  quanto  riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni  specifiche  relative  a
tali attivita' economiche; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto    l'accordo,    denominato     Operational     Arrangements,
(Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione  europea
e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 e successive modifiche; 
  Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»,   come
modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, nella parte  in  cui,  in  particolare,  ha  incrementato  la
dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1, comma  476,  della
legge 28 dicembre  2015,  n.  208  ai  fini  del  finanziamento,  tra
l'altro,  «di  un  programma  nazionale  di  bonifica  e   ripristino
ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e
252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti
per i quali non sia stato avviato il procedimento  di  individuazione
del responsabile della contaminazione  ai  sensi  dell'art.  244  del
medesimo decreto legislativo, nonche', in ogni caso,  per  interventi
urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, e successive  modificazioni,  il
quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge
n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalita' di trasferimento
ai  soggetti  beneficiari  delle  risorse  per   l'attuazione   degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani; 
  Visto l'art. 1, commi 1042, 1043 e 1044, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, gli articoli 2, comma 6-bis, e 8; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per  l'efficienza  della  giustizia»  e
successive  modifiche  e   integrazioni,   in   particolare,   l'art.
17-sexies, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge n. 77 del  2021,  convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 108 del 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto  2021  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   relativo
all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna  amministrazione
titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 
  Considerato che il predetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A)  al  Ministero  della
transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la  bonifica  dei  siti
orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei
siti orfani - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e
traguardi; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo  cui  la
notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN
recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021 che disciplina  le  «Procedure  relative  alla  gestione
finanziaria delle  risorse  previste  nell'ambito  del  PNRR  di  cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», in particolare, l'art. 17, il quale prevede che con proprio
decreto il Ministro della transizione  ecologica,  previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata,  adotti  un  apposito  Piano  d'azione
conformemente   alle   previsioni   indicate   nella   misura   M2C4,
Investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano  d'azione
si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri  di
assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di  attuazione
dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  29
novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unita' di missione per
il PNRR presso il Ministero della  transizione  ecologica,  ai  sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge  n.  77  del  2021  e  dell'art.
17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021; 
  Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del  Consiglio  del
18 dicembre 1995 relativo  alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle Comunita'; 
  Visto il regolamento  (CE,  EURATOM)  n.  2185/1996  del  Consiglio
dell'11 dicembre 1996 relativo ai  controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione  dell'uso  del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare  il
principio di sana gestione finanziaria  secondo  quanto  disciplinato
nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509  e  nell'art.  22
del  regolamento  (UE)  2021/241,  in  particolare  in   materia   di
prevenzione dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  comprese  le
frodi sospette, della corruzione e di  recupero  e  restituzione  dei
fondi che sono stati indebitamente  assegnati  nonche'  di  garantire
l'assenza del c.d. doppio finanziamento  ai  sensi  dell'art.  9  del
regolamento (UE) 2021/241; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante «Regolamento  recante  semplificazione  e  accelerazione
delle procedure di spesa e contabili» che  all'art.  8  disciplina  i
programmi comuni fra piu' amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n. 22, recante «Regolamento  recante  i  criteri  sull'ammissibilita'
delle spese per i programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di
investimento  europei  (SIE)  per  il   periodo   di   programmazione
2014/2020»; 
  Viste le  circolari  adottate  dal  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello  Stato  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  indirizzate  alle  amministrazioni  centrali   titolari   di
interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e  indicazioni
operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti
inclusi  nel  PNRR  e  al  rispetto  del  principio   DNSH,   nonche'
all'esecuzione delle riconnesse  funzioni  di  gestione  finanziaria,
monitoraggio, controllo e rendicontazione; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01)  -
Carta della governance multilivello in Europa; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  successive
modificazioni, recante  «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonche' il  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della  legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali   in   materia   di   pubblica   amministrazione»,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile», in particolare l'art. 32, comma  l,  che
ha  disposto  che  gli  «obblighi  di   pubblicazione   di   atti   e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale  si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazione  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024,  n.  153,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  dicembre  2024,  n.  191,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  ambientale  del  Paese,   la
razionalizzazione dei procedimenti di  valutazione  e  autorizzazione
ambientale, la promozione dell'economia  circolare,  l'attuazione  di
interventi in materia di bonifiche di  siti  contaminati  e  dissesto
idrogeologico» e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  e  l'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  -
AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione -  ANAC)  del  2  agosto
2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  recante
«Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che prevede la nullita' degli atti amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di  investimento  pubblico  in  assenza  dei
corrispondenti CUP che costituiscono  elemento  essenziale  dell'atto
stesso; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto l'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,
che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di
progetto (CUP) sulle fatture relative  all'acquisizione  dei  beni  e
servizi oggetto di  incentivi  pubblici  alle  attivita'  produttive,
erogati a qualunque titolo e  in  qualunque  forma  da  una  pubblica
amministrazione, anche per il tramite di altri  soggetti  pubblici  o
privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili; 
  Visto il documento descrittivo del Sistema di gestione e  controllo
del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   per
l'attuazione  delle  misure  PNRR  di  competenza   e   la   relativa
manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n.  16
del Capo Dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR  presso  il
MASE; 
  Viste, in particolare, le Linee guida per i soggetti attuatori  del
7 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni adottate dal
MASE e allegate al predetto  documento  descrittivo  del  Sistema  di
gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR; 
  Vista la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la  quale  il
Capo del Dipartimento dell'Unita' di missione PNRR ha precisato  che,
qualora il costo totale di uno o  piu'  degli  interventi  ammessi  a
finanziamento con le risorse di cui alla  misura  M2C4,  Investimento
3.4, del PNRR per  la  bonifica  dei  siti  orfani  dovesse  superare
l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta  con  ulteriori
risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi  comunitari;  cio'
al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle  milestone
fissate  dal  Piano  d'azione,  nella  circostanza  in  cui   risulti
potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato; 
  Vista la circolare n. prot. 62671  del  19  maggio  2022  del  Capo
dipartimento dell'Unita' di missione per il PNRR presso il  Ministero
della transizione ecologica, recante «PNRR - Procedura di verifica di
coerenza programmatica, conformita' al  PNRR  delle  iniziative  MiTE
finanziate dal Piano»; 
  Visto il decreto del direttore generale della ex Direzione  per  il
risanamento ambientale del Ministero della transizione  ecologica  22
novembre 2021, n. 222, come  modificato  dal  decreto  del  direttore
generale della Direzione uso sostenibile del suolo  e  delle  risorse
idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito  istituzionale  del
Ministero  della  transizione  ecologica,  con  il  quale,  ai   fini
dell'attuazione della misura M2C4, Investimento  3.4,  del  PNRR,  e'
stato individuato l'elenco  dei  siti  orfani  da  riqualificare  sul
territorio  di  tutte  le  21  regioni  e  province  autonome  (nello
specifico: 19 regioni e 2 province autonome); 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4  agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022,
recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei  siti  orfani  in
attuazione della misura Missione 2, Componente 4,  Investimento  3.4,
del PNRR» (di seguito «Piano d'azione»); 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  127
del 1° giugno 2024, che aggiorna l'allegato 2  del  predetto  decreto
del Ministro della transizione ecologica 4 agosto  2022,  recante  il
Piano d'azione; 
  Viste  le  note  prot.  77360/MASE  del  23  aprile  2025  e  prot.
150722/MASE,  150726/MASE,  150728/MASE,  150729/MASE,   150733/MASE,
150735/MASE,  150738/MASE,  del  7  agosto  2025,  con  le  quali  la
Direzione generale economia circolare e bonifiche, di concerto con la
Direzione    generale     gestione     finanziaria,     monitoraggio,
rendicontazione e  controllo  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica,  ha  chiesto  alle  regioni  ed  alle  Province
autonome di Bolzano e Trento di  comunicare  eventuali  aggiornamenti
delle  informazioni  contenute   nel   Piano   d'azione,   anche   in
considerazione delle attivita' svolte  nell'ambito  degli  interventi
oggetto di finanziamento; 
  Considerate  le  istanze  di  modifica  trasmesse  dalle   seguenti
regioni: 
    Regione Basilicata, prot. 246675 del 9 ottobre 2025, acquisita in
pari data al prot. 186289/MASE; 
    Regione Calabria, prot. 707854 del 25 settembre  2025,  acquisita
in pari data al prot. 175838/MASE; 
    Regione  Emilia-Romagna,  prot.  825020  del  26   agosto   2025,
acquisita in pari data al prot. 157483/MASE, e prot. 1267976  del  19
dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. 241986/MASE; 
    Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  prot.  328148  del  30
aprile 2025, acquisita in pari data  al  prot.  80951/MASE,  e  prot.
588053 del 29 agosto 2025, acquisita  al  prot.  159484/MASE  del  1°
settembre 2025; 
    Regione Lazio, prot. 856176 del 29 agosto 2025, acquisita in pari
data al prot. 159203/MASE; 
    Regione Lombardia, prot. 133952 del 22 settembre 2025,  acquisita
in pari data al prot. 173469/MASE; 
    Regione Piemonte, prot. 143536 del 24 settembre  2025,  acquisita
al prot. 175406/MASE del 25 settembre 2025; 
    Regione autonoma della Sardegna,  prot.  24602  del  2  settembre
2025, acquisita in pari data al prot. 160767/MASE; 
    Regione Siciliana, prot. 30587 del 8 agosto  2025,  acquisita  in
pari data al prot. 151564/MASE; 
    Regione Toscana, prot. 679266 del 27 agosto  2025,  acquisita  al
prot. 158344/MASE del 28 agosto 2025; 
    Provincia autonoma di Trento, prot. 299857 del  14  aprile  2025,
acquisita in pari data al prot. 70484/MASE, e  prot.  644248  del  14
agosto 2025, acquisita in pari data al prot. 154266/MASE; 
    Regione del Veneto, prot. 417766 del 29 agosto 2025, acquisita al
prot. 159487/MASE del 1°  settembre  2025,  e  prot.  686891  del  22
dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. 242661; 
  Considerato che, in ragione delle informazioni  acquisite  e  delle
ragioni indicate nelle richiamate note del 23 aprile  2025  e  del  7
agosto 2025, si rende necessario sostituire integralmente  l'allegato
2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022; 
  Ritenuto che l'aggiornamento del  costo  degli  interventi  di  cui
all'allegato 2 del Piano d'azione costituisca  modifica  del  riparto
delle risorse tra le regioni e province autonome,  anche  in  ragione
delle economie della Misura M2C4, Investimento  3.4,  del  PNRR,  che
giustifica l'assegnazione ad altre regioni o province autonome che ne
hanno fatto richiesta; 
  Considerata la decisione di esecuzione del Consiglio  della  seduta
ECOFIN del 27 novembre 2025, approvativa della  valutazione  positiva
della revisione del PNRR presentata  dall'Italia,  in  ragione  delle
tempistiche stringenti previste  per  il  raggiungimento  dei  target
finali, per come anche indicato nella richiamata comunicazione  della
Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, provvedere
all'aggiornamento del Piano d'azione al fine di fornire un quadro  di
attuazione riallineato e corretto per il  raggiungimento  del  target
M2C4-25 in  linea  con  i  chiarimenti  interpretativi  dei  relativi
termini di attuazione  intervenuti  con  la  richiamata  proposta  di
revisione COM(2025) 675 final del 4 novembre 2025; 
  Acquisita la nota prot. 3311/MASE del 9 gennaio 2026, con la  quale
la   Direzione   generale   gestione    finanziaria,    monitoraggio,
rendicontazione e  controllo  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  in  base  a  quanto  previsto  nella   citata
circolare prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, esprime sullo schema del
presente   provvedimento   parere   positivo   circa   la    coerenza
programmatica e la  conformita'  normativa  al  PNRR  e  conferma  la
disponibilita' finanziaria delle risorse in base a  quanto  stabilito
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  6  agosto
2021 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  26
febbraio 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica
4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del  12
ottobre 2022, come sostituito dal decreto del Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024, recante il «Piano  d'azione  per
la riqualificazione  dei  siti  orfani  in  attuazione  della  misura
Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR», e'  sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto. 
  2. L'aggiornamento del costo degli interventi di cui all'allegato 2
del Piano d'azione, come modificato ai sensi del comma 1, costituisce
modifica  del  riparto  delle  risorse  tra  le  regioni  e  province
autonome,  anche  in  ragione  delle  economie  della  Misura   M2C4,
Investimento 3.4, del PNRR. 
  3. Le modifiche al Piano d'azione ai sensi del comma 1, nonche'  la
ripartizione  delle  relative  risorse  sono  disciplinate   mediante
appositi  atti  integrativi  degli  accordi  sottoscritti  ai   sensi
dell'art. 7 del medesimo Piano  d'azione  adottato  con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022. 
  4. Per quanto non espressamente modificato  dal  presente  decreto,
rimangono ferme le disposizioni previste  dal  decreto  del  Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022. 
  Il presente decreto, unitamente al relativo  allegato,  e'  inviato
agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  e  sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
    Roma, 8 marzo 2026 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 722