IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A,
numero 15);
Vista la direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la
direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte
conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante
«Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le
gelatine e le marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni,
destinate all'alimentazione umana»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante
«Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di
frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante
«Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e
la commercializzazione del miele»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante
«Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di
latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE)
n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5
della legge 12 agosto 2016, n. 170" "Legge di delegazione europea
2015"»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
reso nella seduta del 23 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli
affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante
disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del
miele
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, alla lettera b), il numero 6) e' abrogato;
2) al comma 3 e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o
inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione
significativa dei pollini.»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonche' le
disposizioni indicate ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera b), le parole: «del miele filtrato,» sono
soppresse;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il miele per uso industriale deve riportare, nell'
immediata prossimita' della denominazione del prodotto, la menzione
"unicamente ad uso culinario";»;
2.3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) ad esclusione del miele per uso industriale, le
denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno
riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e'
interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e
presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e
microscopiche dell'origine indicata;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il
prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici, previsti dalla
normativa europea;»;
2.4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine
in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e' originario di piu'
Paesi, i paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto sono
indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine
decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla
percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per
ogni singola quota della miscela e' ammessa una tolleranza del 5 per
cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla
tracciabilita' dell'operatore. Quando in una miscela il numero di
Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro e le quattro quote
maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, e'
consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote
maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza
percentuale;»;
2.5) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantita' nette di
miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine
possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a
quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1
(alfa-2) in vigore;»;
2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) ove si tratti di miele per uso industriale, i
contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti
commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del
prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),
d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.»;
4) il comma 4-bis e' abrogato;
c) all'articolo 4, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
3, lettera d), e' vietato estrarre polline o qualsiasi altra
componente specifica del miele, a meno che cio' sia inevitabile
nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero
della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta
i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle
disposizioni del presente decreto legislativo in conformita' alle
decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi
ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati
internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex
Alimentarius.»;
e) l'articolo 9 e' abrogato.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e del numero 15
dell'allegato A, della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele,
la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate
di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del
Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana;».
- La direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva
2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di
frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate
di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del
Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana e' pubblicata nella G.U.U.E. 24
maggio 2024 serie L.
- Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della
Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011
serie L 304/18.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962 n.
139.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50,
recante «Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente
le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta,
nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione
umana» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
febbraio 2004 n. 49 - Suppl. Ordinario n. 30.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151,
recante «Attuazione della direttiva 2001/112/CE,
concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2004 n. 141.
- Il decreto legislativo il decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 179, recante «Attuazione della direttiva
2001/110/CE concernente la produzione e la
commercializzazione del miele» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 20 luglio 2004 n. 168.
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175,
recante «Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all'alimentazione umana» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2011 n.
257.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231,
recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e
della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 12 agosto 2016, n. 170" "Legge di delegazione europea
2015"» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio
2018 n. 32.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 3 e 4 del citato
decreto legislativo n. 21 maggio 2004, n. 179, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 1. Per «miele» si intende la sostanza dolce
naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare
di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di
piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che
si trovano su parti vive di piante che esse bottinano,
trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie,
depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare
nei favi dell'alveare.
2. Principali varieta' di miele sono:
a) secondo l'origine:
1) miele di fiori o miele di nettare: miele
ottenuto dal nettare di piante;
2) miele di melata: miele ottenuto principalmente
dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera),
che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni
provenienti da parti vive di piante;
b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api
negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse
appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli
cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti
covata e venduto in favi anche interi;
2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel
miele: miele che contiene uno o piu' pezzi di miele in
favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura
dei favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante
centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti
covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante
pressione dei favi non contenenti covata, senza
riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di
45 °C;
6) (abrogato)
3. Il miele per uso industriale e' il miele che e'
adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri
prodotti alimentari destinati ad essere successivamente
lavorati e che puo':
a) avere un gusto o un odore anomali;
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o
essere effervescente;
c) essere stato surriscaldato.
c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze
organiche o inorganiche estranee in modo da avere come
risultato un'eliminazione significativa dei pollini.».
«Art. 3. - 1. Al miele si applica il regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, nonche' le disposizioni indicate
ai commi 2 e 3.
2. Al miele si applicano le seguenti particolari
disposizioni:
a) la denominazione di vendita "miele" e' riservata
al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e'
utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e
sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste
denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
di vendita "miele", ad eccezione del miele in favo, del
miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del
miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare, nell'
immediata prossimita' della denominazione del prodotto, la
menzione "unicamente ad uso culinario";
d) ad esclusione del miele per uso industriale, le
denominazioni possono essere completate da indicazioni che
fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto
e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta
indicata e presenta le caratteristiche organolettiche,
fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
2) all'origine regionale, territoriale o
topografica, se il prodotto proviene interamente
dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici, previsti dalla
normativa europea;
e) il miele per uso industriale utilizzato come
ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere
designato con il solo termine "miele" nella denominazione
di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione
completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese
d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e'
originario di piu' Paesi, i paesi d'origine in cui il miele
e' stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo
visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro
quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da
ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota
della miscela e' ammessa una tolleranza del 5 per cento,
calcolata sulla base della documentazione relativa alla
tracciabilita' dell'operatore. Quando in una miscela il
numero di Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro
e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per
cento della miscela, e' consentito indicare con la
percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri
Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;
f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantita' nette
di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi
d'origine possono essere sostituiti da un codice a due
lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma
internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;
g) ove si tratti di miele per uso industriale, i
contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i
documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione
completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;
g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente,
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente
decreto, essendo una componente naturale specifica del
miele.
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua
italiana.
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere
preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.».
4-bis. (abrogato)».
«Art. 4 - 1. E' vietato aggiungere al miele, immesso
sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti
destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente
alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare
qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul
mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati
al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e
inorganiche estranee alla sua composizione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il
miele non deve avere sapore o odore anomali, ne' avere
iniziato un processo di fermentazione, ne' presentare un
grado di acidita' modificato artificialmente, ne' essere
stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne
sensibilmente gli enzimi naturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3, lettera d), e' vietato estrarre polline o
qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che
cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee
inorganiche o organiche.
5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere,
detenere per vendere, somministrare o distribuire per il
consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.».