IL MINISTRO 
                    DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   n),   della
Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» e, in particolare, l'articolo 205; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente «Regolamento recante norme in materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 8, che stabilisce
che con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  sono
definiti i curriculi per i diversi tipi e indirizzi di studio; 
  Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea  del  22
maggio  2018,  n.  189/01,  relativa  alle  competenze   chiave   per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e,  in  particolare,  l'articolo  21,
commi 1, 2 e 13; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 622; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Vista la  legge  20  agosto  2019,  n.  92,  recante  «Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 novembre  2012,  n.  254,  concernente  «Regolamento
recante  indicazioni  nazionali  per  il   curricolo   della   scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a  norma  dell'articolo
1, comma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo
2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010,
recante «Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle  competenze
e gli obiettivi di apprendimento  dell'insegnamento  della  religione
cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo
d'istruzione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  n.  14
del 30 gennaio 2024, recante  «Schema  di  decreto  di  adozione  dei
modelli di certificazione  delle  competenze»,  pubblicato  nel  sito
internet istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  n.  47
del 18 marzo 2024, modificato dai  successivi  decreti  del  Ministro
dell'istruzione e del merito n. 14 del 29 gennaio 2025 e n. 34 del 27
febbraio 2025, che ha istituito una  Commissione  di  studio  per  lo
svolgimento di attivita' consultiva e di  supporto  al  Ministro  per
l'elaborazione di proposte in merito alla definizione delle linee  di
indirizzo dei nuovi curricoli nelle scuole del primo  e  del  secondo
ciclo di istruzione, anche al fine della  eventuale  revisione  delle
Indicazioni nazionali e delle Linee guida; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  173
del 9 agosto 2024, che ha istituito le Commissioni di studio composte
da esperti disciplinaristi per lo svolgimento di attivita' consultive
e di supporto al  Ministro  volte  all'elaborazione  di  proposte  in
merito alla definizione delle linee di indirizzo dei nuovi  curricoli
nelle scuole del primo e del secondo ciclo di  istruzione,  anche  al
fine della eventuale revisione delle Indicazioni  nazionali  e  delle
Linee  guida,  in  coerenza  con  le  attivita'   della   Commissione
costituita con il citato decreto del Ministro dell'istruzione  e  del
merito n. 47 del 18 marzo 2024; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  183
del 7  settembre  2024,  recante  «Adozione  delle  linee  guida  per
l'insegnamento dell'educazione civica», pubblicato nel sito  internet
istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  n.  20
del 4 febbraio 2025,  con  il  quale  e'  stato  adottato  l'atto  di
indirizzo politico istituzionale concernente  l'individuazione  delle
priorita' politiche del Ministero dell'istruzione e  del  merito  per
l'anno 2025; 
  Preso atto  della  proposta  delle  Indicazioni  nazionali  per  il
curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
elaborate dalla Commissione di cui al citato decreto ministeriale  n.
47 del 2024, trasmesse con nota prot. n. 1702 del 18 marzo  2025  del
Capo  dipartimento  per  il  sistema  educativo   di   istruzione   e
formazione; 
  Vista la nota prot. 11544 del 20 marzo 2025, con la quale e'  stato
dato  avvio  a  una  consultazione  pubblica  rivolta   alle   scuole
dell'infanzia e alle  istituzioni  scolastiche  del  primo  ciclo  di
istruzione, mediante compilazione di un questionario,  prorogata  con
nota prot. 15297 del 10 aprile 2025 e conclusa il 17 aprile 2025; 
  Considerati gli esiti di tale consultazione  pubblica,  emersi  dai
questionari compilati dalle istituzioni scolastiche; 
  Considerati gli esiti delle audizioni effettuate dalla  Commissione
medesima con associazioni professionali e disciplinari,  associazioni
dei genitori e degli studenti e organizzazioni  sindacali  a  partire
dal 18 marzo 2025; 
  Vista  la  nuova  proposta  delle  Indicazioni  nazionali  per   il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
acquisita dalla Presidente della Commissione con prot. n.  22571  del
10 giugno 2025; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nella seduta plenaria n. 151 del 27 giugno 2025; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 settembre 2025
e del 4 novembre 2025; 
  Vista la nota del 25 novembre 2025 prot. GABMI  n.  206084  con  la
quale e' stata data comunicazione alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400  del
1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
            dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
 
  1.  Con  il  presente  regolamento  sono   adottate   le   allegate
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, che ne costituiscono parte  integrante
e che sostituiscono le Indicazioni nazionali allegate al decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
novembre 2012, n. 254. 
  2.  A  decorrere  dall'anno   scolastico   2026/2027,   le   scuole
dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione  del  sistema
nazionale di istruzione adottano le Indicazioni nazionali di  cui  al
comma 1, a partire dalle classi prime della scuola primaria  e  della
scuola secondaria di primo grado, procedendo in  prima  attuazione  e
con gradualita' alla rielaborazione del curricolo d'istituto. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio.  Resta  invariato  il  valore   e   l'efficacia
          dell'atto legislativo qui trascritto. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che  lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  per  le  norme
          generali sull'istruzione. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio di Stato  ((e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta)),  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 205 del decreto legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115  del  19  maggio
          1994: 
                «Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri  decreti  da
          adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
          3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro
          della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti  per
          l'esecuzione delle disposizioni relative agli  scrutini  ed
          agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
          annualmente,   con   propria   ordinanza,   le    modalita'
          organizzative degli scrutini ed esami stessi. 
                2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi,  secondo
          la procedura di cui al comma 1, con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
          relativo quadro  orario,  e  l'eventuale  articolazione  in
          indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i
          quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi  di
          specializzazione di durata annuale negli  istituti  tecnici
          ad indirizzo agrario e di corsi  di  perfezionamento  negli
          istituti tecnici ad indirizzo industriale,  sempreche'  sia
          possibile far  fronte  alla  relativa  spesa  con  i  fondi
          disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  sono  definiti  i
          programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti
          professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3. 
                2-bis  Per   ottimizzare   le   risorse   disponibili
          nell'ambito  della  programmazione  regionale  dell'offerta
          formativa   integrata   fra   istruzione    e    formazione
          professionale  di  cui   all'articolo   138   del   decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   i   corsi   di
          specializzazione  e  perfezionamento  di  cui  al  comma  2
          possono  essere  istituiti  in  tutti   gli   istituti   di
          istruzione secondaria superiore nell'ambito  delle  attuali
          disponibilita' di bilancio. 
                3. Per gli istituti aventi finalita' ed  orientamento
          speciali  gli  indirizzi,  le  sezioni  e  le  materie   di
          insegnamento,  con  il   relativo   quadro   orario,   sono
          determinati  con  il  decreto  che   provvede   alla   loro
          istituzione. 
                4. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce,
          con proprio decreto, la validita' dei titoli  di  maturita'
          conseguiti negli istituti  professionali  che  non  abbiano
          analogo indirizzo negli istituti tecnici. 
                5. Con uno o piu' regolamenti da  adottarsi,  secondo
          la procedura di cui al comma 1, con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro,  sono  dettate  norme  per  il  funzionamento   dei
          convitti nazionali, degli educandati femminili dello  Stato
          e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
          definizione delle  modalita'  con  le  quali  il  personale
          docente delle scuole e  degli  istituti  annessi  partecipa
          allo svolgimento  di  particolari  attivita'  formative  da
          realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. 
                6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente
          articolo restano ferme le disposizioni vigenti». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8   marzo   1999,   n.   275,   recante:
          «Regolamento recante norme in materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, ai sensi  dell'articolo  21  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999: 
                «Art. 8 (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro
          della pubblica istruzione, previo parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari  sulle  linee  e  sugli  indirizzi
          generali, definisce a norma dell'articolo 205  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sentito  il  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, per i diversi  tipi  e
          indirizzi di studio: 
                  a) gli obiettivi generali del processo formativo; 
                  b)  gli  obiettivi   specifici   di   apprendimento
          relativi alle competenze degli alunni; 
                  c) le discipline  e  le  attivita'  costituenti  la
          quota nazionale dei  curricoli  e  il  relativo  monte  ore
          annuale; 
                  d) l'orario obbligatorio  annuale  complessivo  dei
          curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria  e
          della  quota  obbligatoria   riservata   alle   istituzioni
          scolastiche; 
                  e)  i  limiti  di   flessibilita'   temporale   per
          realizzare compensazioni tra discipline e  attivita'  della
          quota nazionale del curricolo; 
                  f)  gli  standard  relativi   alla   qualita'   del
          servizio; 
                  g) gli  indirizzi  generali  circa  la  valutazione
          degli alunni, il riconoscimento dei crediti  e  dei  debiti
          formativi; 
                  h) i  criteri  generali  per  l'organizzazione  dei
          percorsi formativi  finalizzati  all'educazione  permanente
          degli adulti, anche a  distanza,  da  attuare  nel  sistema
          integrato di istruzione,  formazione,  lavoro,  sentita  la
          Conferenza unificata. 
                2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel  Piano
          dell'offerta formativa  il  curricolo  obbligatorio  per  i
          propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la
          quota definita  a  livello  nazionale  con  la  quota  loro
          riservata che comprende le discipline  e  le  attivita'  da
          esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo
          le  istituzioni  scolastiche   precisano   le   scelte   di
          flessibilita' previste dal comma 1, lettera e). 
                3.  Nell'integrazione  tra  la  quota  nazionale  del
          curricolo e quella riservata alle scuole  e'  garantito  il
          carattere  unitario  del  sistema  di  istruzione   ed   e'
          valorizzato il pluralismo  culturale  e  territoriale,  nel
          rispetto delle diverse finalita' della scuola  dell'obbligo
          e della scuola secondaria superiore. 
                4. La determinazione del curricolo tiene conto  delle
          diverse  esigenze  formative  degli  alunni   concretamente
          rilevate, della necessita' di garantire efficaci azioni  di
          continuita' e  di  orientamento,  delle  esigenze  e  delle
          attese espresse dalle  famiglie,  dagli  enti  locali,  dai
          contesti sociali, culturali ed  economici  del  territorio.
          Agli  studenti  e  alle  famiglie  possono  essere  offerte
          possibilita' di opzione. 
                5. Il curricolo della singola istituzione scolastica,
          definito anche  attraverso  una  integrazione  tra  sistemi
          formativi sulla base di accordi con le Regioni e  gli  Enti
          locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e  139  del
          decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  puo'  essere
          personalizzato in relazione ad azioni, progetti  o  accordi
          internazionali. 
                6.  L'adozione  di  nuove  scelte  curricolari  o  la
          variazione di scelte  gia'  effettuate  deve  tenere  conto
          delle attese degli studenti e delle  famiglie  in  rapporto
          alla conclusione del corso di studi prescelto.». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio  1994,
          n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) abrogata 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) abrogata 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riporta l'articolo 21, commi  da  1  a  13,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione   amministrativa»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997: 
                «Art.  21.  -  1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
                2. Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma  1,  si
          provvede con uno o piu' regolamenti da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nel termine di nove mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sulla  base  dei   criteri
          generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4,  5,
          7, 8, 9, 10 e 11 del presente  articolo.  Sugli  schemi  di
          regolamento  e'  acquisito,  anche  contemporaneamente   al
          parere del Consiglio di Stato, il parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
          essere comunque emanati. Con i  regolamenti  predetti  sono
          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui
          all'articolo 355 del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  con  quelle  della
          presente legge. 
                3.   I   requisiti    dimensionali    ottimali    per
          l'attribuzione    della    personalita'     giuridica     e
          dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
          1, anche tra loro unificate nell'ottica di  garantire  agli
          utenti  una  piu'  agevole  fruizione   del   servizio   di
          istruzione,  e  le  deroghe  dimensionali  in  relazione  a
          particolari  situazioni  territoriali  o  ambientali   sono
          individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
          situazioni  locali  e  alla  tipologia   dei   settori   di
          istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
          dimensionali   saranno   automaticamente   concesse   nelle
          province il cui territorio e' per almeno un terzo  montano,
          in cui le condizioni di viabilita'  statale  e  provinciale
          siano  disagevoli  e  in  cui  vi  sia  una  dispersione  e
          rarefazione di insediamenti abitativi. 
                4.  La  personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
                5.  La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   Commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo  e  strumenti  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite dalla dotazione ordinaria. 
                La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente
          sulla  base  del  tasso  di  inflazione  programmata  e  di
          parametri  socio-economici  e  ambientali  individuati   di
          concerto dai  Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti. 
                6.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
                8.  L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
                9.   L'autonomia   didattica   e'   finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1,  comma
          71, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
                10.  Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
                11. Con regolamento adottato ai  sensi  del  comma  2
          sono  altresi'  attribuite  la  personalita'  giuridica   e
          l'autonomia alle Accademie di  belle  arti,  agli  Istituti
          superiori per le industrie artistiche, ai  Conservatori  di
          musica, alle Accademie nazionali di arte  drammatica  e  di
          danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e  10  e
          con  gli  adattamenti  resi  necessari  dalle  specificita'
          proprie di tali istituzioni. 
                12.  Le  universita'  e  le  istituzioni  scolastiche
          possono  stipulare  convenzioni  allo  scopo  di   favorire
          attivita' di aggiornamento, di ricerca  e  di  orientamento
          scolastico e universitario. 
                13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              Omissis.». 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto  allo  studio
          ed all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 192 del 18 agosto 2000. 
              - Si riporta il comma 622, dell'articolo 1, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27  dicembre
          2006: 
                «622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
          si assolve anche nei percorsi di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  62,
          recante: «Norme in materia di valutazione e  certificazione
          delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge
          13 luglio 2015,  n.  107»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n 112 del 16 maggio 2017. 
              -  La  legge  20   agosto   2019,   n.   92,   recante:
          «Introduzione dell'insegnamento scolastico  dell'educazione
          civica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del
          21 agosto 2019. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009,   n.    89,    recante:    «Revisione    dell'assetto
          ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  della   scuola
          dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai  sensi
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n.  254,
          concernente «Regolamento recante indicazioni nazionali  per
          il curricolo della scuola dell'infanzia e del  primo  ciclo
          d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  89»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30  del  5  febbraio
          2013. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  16
          novembre 2012, n. 254 si vedano le note alle premesse.