La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 40  della  legge  28  luglio  2016,  n.  154,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Al fine  di  contrastare  la  pesca  illegale  nelle  acque
interne dello Stato, e' considerata esercizio  illegale  della  pesca
nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al  prelievo  di
specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi  e
attrezzature vietati dalla legge. E' altresi'  considerata  esercizio
illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e  di
prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata  con  modalita'
vietate dalla legge e dai regolamenti in  materia  di  pesca  emanati
dagli enti territoriali competenti. Ai  fini  della  presente  legge,
sono considerati acque interne i fiumi, i laghi  e  le  acque  dolci,
salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla  linea
congiungente i punti piu'  foranei  degli  sbocchi  dei  bacini,  dei
canali e dei fiumi.  Nell'allegato  1  sono  altresi'  individuati  i
grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attivita'  di
cui al comma 2. 
      2. Nei laghi  di  cui  all'allegato  1,  nelle  acque  salse  o
salmastre o lagunari e' vietato: 
        a) pescare, detenere, trasbordare,  sbarcare,  trasportare  e
commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque
stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; 
        b)  stordire,  uccidere  e  catturare  la  fauna  ittica  con
materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la  corrente  elettrica  o
con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; 
        c) catturare la fauna  ittica  provocando  l'asciutta,  anche
parziale, dei corpi idrici; 
        d) per l'esercizio della  pesca  sportiva,  utilizzare  reti,
attrezzi, tecniche o materiali  non  configurabili  come  sistemi  di
pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; 
        e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque
dove tale pesca non e' consentita o  senza  essere  in  possesso  del
relativo titolo abilitativo; 
        f)  utilizzare  reti  e   altri   attrezzi   per   la   pesca
professionale difformi, per lunghezza o dimensione della  maglia,  da
quanto previsto dai regolamenti vigenti»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di  quelle  indicate
al comma 2, e' vietato: 
        a) l'esercizio della pesca professionale,  nonche'  l'uso  di
strumenti e attrezzi atti a tale attivita'; 
        b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali
non configurabili  come  sistemi  di  pesca  sportiva  ai  sensi  dei
regolamenti e delle leggi vigenti; 
        c)   detenere,   trasbordare,   sbarcare,    trasportare    e
commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque
stadio  di  crescita  e  durante  il  periodo  di  divieto   per   la
riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; 
        d)  stordire,  uccidere  e  catturare  la  fauna  ittica  con
materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la  corrente  elettrica  o
con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; 
        e) catturare la fauna  ittica  provocando  l'asciutta,  anche
parziale, dei corpi idrici. 
      2-ter. Le attivita' di cui al comma  2-bis,  lettera  b),  sono
consentite nell'ambito di interventi  di  recupero  e  trasferimento,
autorizzati dagli enti preposti,  organizzati  al  fine  di  tutelare
l'igienicita' delle acque destinate  al  fabbisogno  potabile  o  per
ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le
presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico,  nonche'
per la conservazione e la salvaguardia  della  fauna  ittica  che  si
trovi in situazioni di  carenza  idrica  anche  per  l'esecuzione  di
lavori in alveo. 
      2-quater. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  con  propri  provvedimenti,  per  i  laghi   non   inseriti
nell'allegato 1 e per gli altri corpi  idrici,  nei  quali  sia  gia'
esercitata  la   pesca   professionale   in   forma   cooperativa   o
tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di  cui  al  comma
2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine
nonche' dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes), nei  limiti
e con le modalita' previsti dalle  disposizioni  dell'Unione  europea
vigenti in materia»; 
    c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
      «3.  Sono  inoltre  vietati  la  raccolta,  la  detenzione,  il
trasporto  e  il  commercio  degli  animali  storditi  o  uccisi   in
violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis. 
      4. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque
viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c),  e  ai  commi
2-bis e 3 e' punito con l'arresto da  due  mesi  a  due  anni  o  con
l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il  divieto  di
cui al  comma  3  ne  sia  in  possesso,  si  applicano  altresi'  la
sospensione della licenza di pesca per  tre  anni  e  la  sospensione
dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione
dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta  giorni  per  la
violazione dei divieti di cui al comma 2-bis. 
      5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  per  chi  viola  i
divieti di cui al comma 2, lettere d),  e)  e  f),  si  applicano  la
sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il  trasgressore
ne sia in possesso, la sospensione della licenza  di  pesca  per  tre
mesi. 
      6. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a),
b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e  3,  gli  agenti  accertatori
procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato  e
degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al  sequestro  e  alla
confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione  del
pescato, anche se di terzi e anche se  non  utilizzati  unicamente  a
tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo  e  vitale  e'
reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale  reimmissione
sia compatibile con il regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmissioni effettuate
e' data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di  cui
al comma 2, lettere d), e) e f), commesse  da  soggetti  titolari  di
licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle
acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e  la  confisca  dei
natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione  del  pescato  si
applicano solo in caso di recidiva. 
      7. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e
3 siano reiterate e qualora il trasgressore le  commetta  durante  il
periodo di  sospensione  della  licenza  di  pesca  o  dell'esercizio
commerciale, le pene e le sanzioni amministrative  e  il  periodo  di
sospensione delle  licenze  sono  raddoppiati.  Le  disposizioni  del
presente comma  si  applicano  anche  nel  caso  di  pagamento  della
sanzione amministrativa in misura ridotta. 
      7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui  ai
commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica,  le  guardie  addette  alla  vigilanza  dei  parchi
nazionali e regionali e le guardie volontarie delle  associazioni  di
protezione ambientale riconosciute, ai  sensi  delle  leggi  vigenti,
dalle regioni e dagli enti locali»; 
    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
      «10. Le disposizioni del  presente  articolo  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente  con  i  rispettivi  statuti  e  con  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
  2. Alla legge 28  luglio  2016,  n.  154,  e'  aggiunto,  in  fine,
l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 gennaio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 40 della legge 28 luglio  2016,
          n.  154,  recante:  «Deleghe   al   Governo   e   ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  186  del
          10 agosto 2016, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 40 (Contrasto  del  bracconaggio  ittico  nelle
          acque interne). -  1.  Al  fine  di  contrastare  la  pesca
          illegale nelle acque interne dello  Stato,  e'  considerata
          esercizio illegale della pesca nelle  medesime  acque  ogni
          azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche  e
          di  altri  organismi  acquatici  con  materiale,  mezzi   e
          attrezzature vietati dalla legge. E'  altresi'  considerata
          esercizio illegale della pesca  nelle  acque  interne  ogni
          azione di cattura e  di  prelievo  con  materiali  e  mezzi
          autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge  e
          dai regolamenti in materia  di  pesca  emanati  dagli  enti
          territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono
          considerati acque interne i  fiumi,  i  laghi  e  le  acque
          dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto  al
          mare dalla linea congiungente i punti  piu'  foranei  degli
          sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1
          sono altresi' individuati i grandi laghi e i  laghi  minori
          nei quali sono vietate le attivita' di cui al comma 2. 
                2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse
          o salmastre o lagunari e' vietato: 
                  a)  pescare,   detenere,   trasbordare,   sbarcare,
          trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata
          la cattura in qualunque stadio di crescita,  in  violazione
          della normativa vigente; 
                  b) stordire, uccidere e catturare la  fauna  ittica
          con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la  corrente
          elettrica o  con  il  versamento  di  sostanze  tossiche  o
          anestetiche nelle acque; 
                  c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta,
          anche parziale, dei corpi idrici; 
                  d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare
          reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come
          sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e  delle
          leggi vigenti; 
                  e) utilizzare attrezzi per la  pesca  professionale
          nelle acque dove tale  pesca  non  e'  consentita  o  senza
          essere in possesso del relativo titolo abilitativo; 
                  f) utilizzare reti e altri attrezzi  per  la  pesca
          professionale difformi, per lunghezza  o  dimensione  della
          maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti; 
                2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione  di  quelle
          indicate al comma 2, e' vietato: 
                  a) l'esercizio della pesca  professionale,  nonche'
          l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attivita'; 
                  b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o
          materiali non configurabili come sistemi di pesca  sportiva
          ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; 
                  c) detenere, trasbordare, sbarcare,  trasportare  e
          commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in
          qualunque stadio  di  crescita  e  durante  il  periodo  di
          divieto per la riproduzione  della  specie,  in  violazione
          della normativa vigente; 
                  d) stordire, uccidere e catturare la  fauna  ittica
          con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la  corrente
          elettrica o  con  il  versamento  di  sostanze  tossiche  o
          anestetiche nelle acque; 
                  e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta,
          anche parziale, dei corpi idrici. 
                2-ter. Le attivita' di cui al  comma  2-bis,  lettera
          b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e
          trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati
          al fine di tutelare l'igienicita' delle acque destinate  al
          fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico  interesse  o
          per  motivi  di  studio  o  per  ridurre  le  presenze  che
          determinano situazioni di squilibrio biologico, nonche' per
          la conservazione e la salvaguardia della fauna  ittica  che
          si  trovi  in  situazioni  di  carenza  idrica  anche   per
          l'esecuzione di lavori in alveo. 
                2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano, con propri provvedimenti,  per  i  laghi  non
          inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici,  nei
          quali sia gia' esercitata la pesca professionale  in  forma
          cooperativa o tradizionale, possono  prevedere  deroghe  al
          divieto di cui al comma 2-bis, lettera  a),  esclusivamente
          per la pesca delle specie eurialine nonche' dei gamberi  di
          fiume (Austropotamobius pallipes),  nei  limiti  e  con  le
          modalita' previsti dalle disposizioni  dell'Unione  europea
          vigenti in materia; 
                3. Sono inoltre vietati la raccolta,  la  detenzione,
          il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi
          in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis. 
                4. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a),  b)
          e c), e ai commi 2-bis e 3 e' punito con l'arresto  da  due
          mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove
          colui che viola il divieto di cui al  comma  3  ne  sia  in
          possesso,  si  applicano  altresi'  la  sospensione   della
          licenza  di  pesca  per   tre   anni   e   la   sospensione
          dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per  la
          violazione dei divieti di cui al comma 2 e  da  quindici  a
          trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma
          2-bis. 
                5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  per  chi
          viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f),  si
          applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000  euro
          e, ove il trasgressore ne sia in possesso,  la  sospensione
          della licenza di pesca per tre mesi. 
                6. Per le violazioni dei divieti di cui al  comma  2,
          lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3,  gli
          agenti accertatori procedono  agli  immediati  sequestro  e
          confisca del prodotto pescato e degli strumenti e  attrezzi
          utilizzati,  nonche'  al  sequestro  e  alla  confisca  dei
          natanti e dei mezzi di trasporto  e  di  conservazione  del
          pescato, anche se  di  terzi  e  anche  se  non  utilizzati
          unicamente a tali fini.  Il  materiale  ittico  sequestrato
          ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei  corsi
          d'acqua qualora tale reimmissione sia  compatibile  con  il
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi
          o  maggiori  oneri   per   la   finanza   pubblica.   Delle
          reimmissioni effettuate e' data certificazione in  apposito
          verbale. Per le violazioni di cui al comma 2,  lettere  d),
          e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di  pesca
          professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle  acque
          salse o salmastre o lagunari, il sequestro  e  la  confisca
          dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del
          pescato si applicano solo in caso di recidiva. 
                7. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai  commi
          2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il  trasgressore  le
          commetta durante il periodo di sospensione della licenza di
          pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e  le  sanzioni
          amministrative e il periodo di  sospensione  delle  licenze
          sono raddoppiati. Le disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano  anche  nel  caso  di  pagamento  della  sanzione
          amministrativa in misura ridotta. 
                7-bis. All'accertamento delle violazioni dei  divieti
          di cui ai commi 2, 2-bis e  3  concorrono,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie  addette
          alla vigilanza  dei  parchi  nazionali  e  regionali  e  le
          guardie  volontarie  delle   associazioni   di   protezione
          ambientale riconosciute,  ai  sensi  delle  leggi  vigenti,
          dalle regioni e dagli enti locali. 
                8. Per le violazioni di  cui  al  presente  articolo,
          ferma    restando     l'applicazione     delle     sanzioni
          amministrative,  il   trasgressore   corrisponde   all'ente
          territoriale competente per la  gestione  delle  acque  una
          somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione
          del presente articolo per il ristoro delle  spese  relative
          all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle
          acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato
          risulti privo di vita. 
                9. Ferme restando le disposizioni vigenti in  materia
          di vigilanza e  controllo  delle  acque  interne,  ai  fini
          dell'applicazione delle  sanzioni  amministrative  previste
          dal presente articolo, il rapporto di cui  all'articolo  17
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'  presentato
          all'ufficio regionale competente. 
                10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con i  rispettivi  statuti  e  con  le  relative  norme  di
          attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3. 
                11. Le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano provvedono agli adempimenti previsti  dal  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a  legislazione  vigente.  Dall'attuazione  del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                11-bis. E' istituito nello stato  di  previsione  del
          Ministero della difesa il  Fondo  antibracconaggio  ittico,
          con una dotazione  iniziale  di  un  milione  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni  2018,  2019  e  2020,  destinato   a
          potenziare i controlli nelle acque  interne  da  parte  del
          Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
          agroalimentare  dell'Arma  dei  carabinieri.  Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                11-ter. Con decreto del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma
          11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento  del
          Fondo nel limite delle disponibilita'  dei  propri  bilanci
          allo scopo finalizzate, secondo le modalita'  definite  dal
          decreto di cui al primo periodo.». 
                
              - La legge 28 luglio 2016, n. 154, recante: «Deleghe al
          Governo   e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di
          semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei
          settori agricolo  e  agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in
          materia di pesca illegale»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016.