IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7); 
  Vista  la  direttiva  2024/782/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica  la  direttiva  2005/36/CE,
per  quanto  riguarda  i  requisiti  minimi  di  formazione  per   le
professioni  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale,
dentista e farmacista; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(«regolamento IMI»); 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 settembre 2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 27 novembre 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con  i
Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle   finanze,   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   e
dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. La  formazione  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza
generale garantisce l'acquisizione da  parte  del  professionista  in
questione delle conoscenze e abilita' seguenti: 
      a) un'estesa  conoscenza  delle  scienze  che  sono  alla  base
dell'assistenza infermieristica generale,  compresa  una  sufficiente
conoscenza  dell'organismo,  delle  funzioni   fisiologiche   e   del
comportamento delle persone sane e malate,  nonche'  delle  relazioni
esistenti tra lo stato  di  salute  e  l'ambiente  fisico  e  sociale
dell'essere umano; 
      b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e
dei  principi  generali  riguardanti   la   salute   e   l'assistenza
infermieristica; 
      c) un'adeguata esperienza clinica; tale  esperienza,  che  deve
essere scelta per il suo  valore  formativo,  deve  essere  acquisita
sotto il controllo di  personale  infermieristico  qualificato  e  in
luoghi in cui il numero del personale  qualificato  e  l'attrezzatura
siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti; 
      d) la capacita' di  partecipare  alla  formazione  pratica  del
personale sanitario e un'esperienza di lavoro con  tale  personale  e
con altri professionisti del settore sanitario; 
      e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate
e di responsabilizzare i pazienti,  i  parenti  e  le  altre  persone
interessate in relazione  all'autoassistenza  e  alla  necessita'  di
condurre uno stile di vita sano; 
      f) la  capacita'  di  sviluppare  un  approccio  efficace  alla
leadership e capacita' decisionali; 
      g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi  di
assistenza sanitaria e infermieristica.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante:  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 4 gennaio 2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere. 
                Art. 32 (Principi e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. 
                  Nelle predette ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. 
                  Al  medesimo   fine   e'   prevista   la   confisca
          obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate  a
          commettere l'illecito amministrativo o  il  reato  previsti
          dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto  dei  limiti
          stabiliti dall'articolo 240,  terzo  e  quarto  comma,  del
          codice penale e dall'articolo 20 della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
          pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
          anche accessorie  identiche  a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e  di
          pari   offensivita'   rispetto   alle    infrazioni    alle
          disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di  cui
          all'articolo 117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  le
          sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  e  dell'allegato
          A, numero 7), della legge 13 giugno 2025, n.  91,  recante:
          «Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2024»,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. 
                Qualora la dotazione del predetto fondo si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.». 
                «Allegato A (articolo 1, comma 1) 
                Omissis. 
                7)   direttiva   delegata   (UE)    2024/782    della
          Commissione, del 4 marzo 2024, che  modifica  la  direttiva
          2005/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti minimi  di  formazione  per  le
          professioni  di  infermiere  responsabile   dell'assistenza
          generale, dentista e farmacista; 
                Omissis.». 
              - La  direttiva  delegata  2024/782/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica  la
          direttiva  2005/36/CE,  per  quanto  riguarda  i  requisiti
          minimi di  formazione  per  le  professioni  di  infermiere
          responsabile   dell'assistenza   generale,    dentista    e
          farmacista, e' pubblicata nella GUUE del  31  maggio  2024,
          Serie L. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione   («regolamento   IMI»)   e'
          pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2012, serie L 316. 
              - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
          delle qualifiche professionali e' pubblicata nella GUUE  30
          settembre 2005, serie L. 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 settembre 2007. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto  legislativo  9  novembre  2007,   n.   206,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  38   (Formazione   d'infermiere   responsabile
          dell'assistenza   generale).   -   1.   L'ammissione   alla
          formazione  di  infermiere   responsabile   dell'assistenza
          generale e' subordinata: 
                  a) al completamento di  una  formazione  scolastica
          generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato  o
          altro titolo rilasciato da autorita' od  organi  competenti
          di uno Stato membro, o  da  un  certificato  attestante  il
          superamento di un esame  di  livello  equivalente  che  dia
          accesso  all'universita'  o  a  istituti  di   insegnamento
          superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o 
                  b) al completamento di  una  formazione  scolastica
          generale di  almeno  dieci  anni  sancita  da  un  diploma,
          attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od  organi
          competenti  di  uno  Stato  membro,  o  da  un  certificato
          attestante  il  superamento  di   un   esame   di   livello
          equivalente che dia accesso alle scuole professionali o  ai
          programmi di formazione professionale per infermieri. 
                2.   La    formazione    d'infermiere    responsabile
          dell'assistenza generale  avviene  a  tempo  pieno  con  un
          programma  che  corrisponde  almeno   a   quello   di   cui
          all'allegato V, punto 5.2.1. 
                3.   La    formazione    d'infermiere    responsabile
          dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi
          complessivi, che possono essere espressi in aggiunta  anche
          in crediti ECTS equivalenti, consistenti  in  almeno  4.600
          ore  d'insegnamento  teorico  e   clinico.   L'insegnamento
          teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno
          la meta' della  durata  minima  della  formazione.  Possono
          essere accordate esenzioni parziali  a  persone  che  hanno
          acquisito parte di questa formazione nel  quadro  di  altre
          formazioni di livello almeno equivalente. 
                4. L'istruzione teorica e' la parte della  formazione
          di  infermiere  dalla  quale   gli   aspiranti   infermieri
          apprendono le  conoscenze,  le  abilita'  e  le  competenze
          professionali di cui ai commi 6 e 6-bis. La  formazione  e'
          impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro
          personale competente, in scuole per infermieri e  in  altri
          luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione. 
                5. L'insegnamento clinico e' la parte  di  formazione
          di infermiere con cui  il  candidato  infermiere  apprende,
          nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui
          o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare  e
          valutare le necessarie  cure  infermieristiche  globali  in
          base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non
          solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere
          un capogruppo che organizza cure infermieristiche  globali,
          e anche l'educazione alla salute per  singoli  individui  e
          piccoli gruppi in seno  all'istituzione  sanitaria  o  alla
          collettivita'. L'istituzione  incaricata  della  formazione
          d'infermiere  e'   responsabile   del   coordinamento   tra
          l'insegnamento  teorico  e  quello  clinico  per  tutto  il
          programma di studi. L'attivita' d'insegnamento ha luogo  in
          ospedali   e   altre   istituzioni   sanitarie   e    nella
          collettivita',  sotto  la  responsabilita'  di   infermieri
          insegnanti e con la cooperazione e  l'assistenza  di  altri
          infermieri  qualificati.  All'attivita'   dell'insegnamento
          potra' partecipare anche  altro  personale  qualificato.  I
          candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi
          in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla
          loro  formazione,  consentendo  loro   di   apprendere   ad
          assumersi le responsabilita' che le  cure  infermieristiche
          implicano. 
                6.   La   formazione   di   infermiere   responsabile
          dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte
          del professionista in questione delle conoscenze e abilita'
          seguenti: 
                  a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla
          base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una
          sufficiente  conoscenza  dell'organismo,   delle   funzioni
          fisiologiche e  del  comportamento  delle  persone  sane  e
          malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo  stato  di
          salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano; 
                  b) una conoscenza della natura e  dell'etica  della
          professione e dei principi generali riguardanti la salute e
          l'assistenza infermieristica; 
                  c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza,
          che deve essere scelta per il suo  valore  formativo,  deve
          essere  acquisita   sotto   il   controllo   di   personale
          infermieristico qualificato e in luoghi in  cui  il  numero
          del personale qualificato e l'attrezzatura  siano  adeguati
          all'assistenza infermieristica dei pazienti; 
                  d) la  capacita'  di  partecipare  alla  formazione
          pratica del personale sanitario e un'esperienza  di  lavoro
          con tale personale e con altri professionisti  del  settore
          sanitario; 
                  e) la capacita' di  fornire  cure  infermieristiche
          personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti
          e   le   altre    persone    interessate    in    relazione
          all'autoassistenza e alla necessita' di condurre uno  stile
          di vita sano; 
                  f) la capacita' di sviluppare un approccio efficace
          alla leadership e capacita' decisionali; 
                  g) conoscenza delle innovazioni  tecniche  relative
          ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica. 
                6-bis.   Il   titolo   di   infermiere   responsabile
          dell'assistenza  generale   sancisce   la   capacita'   del
          professionista in questione di applicare almeno le seguenti
          competenze, a prescindere dal fatto che  la  formazione  si
          sia svolta in  universita',  in  istituti  di  insegnamento
          superiore di un livello riconosciuto come equivalente o  in
          scuole professionali ovvero  nell'ambito  di  programmi  di
          formazione professionale infermieristica: 
                  a) la competenza di  individuare  autonomamente  le
          cure infermieristiche necessarie utilizzando le  conoscenze
          teoriche  e  cliniche  attuali  nonche'   di   pianificare,
          organizzare  e  prestare  le  cure   infermieristiche   nel
          trattamento dei pazienti, sulla  base  delle  conoscenze  e
          delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere  a),
          b) e  c),  in  un'ottica  di  miglioramento  della  pratica
          professionale; 
                  b) la  competenza  di  lavorare  efficacemente  con
          altri operatori del settore  sanitario,  anche  per  quanto
          concerne la  partecipazione  alla  formazione  pratica  del
          personale sanitario sulla base  delle  conoscenze  e  delle
          abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e); 
                  c) la competenza di orientare individui, famiglie e
          gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base
          delle conoscenze e delle abilita' acquisite  ai  sensi  del
          comma 6, lettere a) e b); 
                  d) la competenza di  avviare  autonomamente  misure
          immediate per il mantenimento in vita e di  intervenire  in
          situazioni di crisi e catastrofi; 
                  e) la competenza di fornire autonomamente consigli,
          indicazioni e supporto alle persone  bisognose  di  cure  e
          alle loro figure di appoggio; 
                  f) la  competenza  di  garantire  autonomamente  la
          qualita' delle cure infermieristiche e di valutarle; 
                  g) la competenza di comunicare in modo esaustivo  e
          professionale e di cooperare con  gli  esponenti  di  altre
          professioni del settore sanitario; 
                  h)  la  competenza  di   analizzare   la   qualita'
          dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria
          pratica   professionale   come   infermiere    responsabile
          dell'assistenza generale.».