Avvertenza: 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di  facilitare  la  lettura  delle  nuove
disposizioni di legge. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui coordinati. 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)). 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente
decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri,
della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente  colonnello
compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985,
sono cosi' determinati: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al  comma  1
competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi: 
    livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.  6.200.000 
    livello sesto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   7.200.000 
    livello sesto-bis  . . . . . . . . . . . . . . . . »   7.800.000 
    livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . »   8.400.000 
    livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  10.400.000 
    livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . . . . »  11.440.000 
  ((2-bis. Al maresciallo maggiore aiutante e  gradi  corrispondenti,
e' attribuito il sesto livello-bis all'atto  dell'assegnazione  della
qualifica.)) 
  3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre  1986,
con l'aggiunta della valutazione economica  dei  ratei  di  classe  e
scatto maturati al 31  dicembre  1986,  costituisce  la  retribuzione
individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione  si  effettua  con
riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20  marzo
1984, n. 34 (a). ((Per i sottufficiali delle Forze  armate  che  alla
data del 1° gennaio 1983 si  trovavano  nel  1°  livello  retributivo
della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto  livello
viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare  comunque
prestato antecedentemente alla predetta data.)) 
  ______ 
  (a) La legge n.  34/1984  riguarda  la  copertura  finanziaria  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  relativo  all'attuazione
dell'accordo contrattuale triennale del personale  della  Polizia  di
Stato e la sua estensione agli altri Corpi di polizia,  nonche'  alla
concessione di miglioramenti economici al personale militare  escluso
dalla contrattazione. 
 
  4. In assenza di nuova normativa, entro  il  30  giugno  1989,  che
dovra'  provvedere  in  materia  di   salario   di   anzianita',   la
retribuzione individuale di anzianita'  di  cui  al  comma  3  verra'
incrementata, con decorrenza  dal  1°  gennaio  1989,  di  una  somma
corrispondente al valore delle  classi  o  degli  scatti  secondo  il
sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (a), e  sulla  base
dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto
in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi  competono
in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla  data  di  entrata  in
servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso  di  transito  da  un  livello
inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete  in  ragione
dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed  in  quello  di  nuovo
inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 
  5. Le classi o gli  scatti  maturati  nel  1987,  ed  eventualmente
corrisposti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per  la  parte  del
biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte  viene  posta  in
detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986. 
  6. Nei casi di promozione o di nomina  del  personale  indicato  al
comma   1,   che   comportino   passaggi   al   livello    superiore,
successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del  livello  di
nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianita'
in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici. 
  7. In caso di promozione o nomina a grado  o  qualifica  superiore,
nell'ambito dello stesso livello retributivo,  viene  attribuito  uno
scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento  da
riassorbirsi solo in caso  di  promozione  o  di  nomina  a  grado  o
qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore.
((A tutto il personale militare senza distinzione  per  il  ruolo  di
appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
della guardia di finanza, con  trattamento  stipendiale  inferiore  a
quello spettante al pari grado, avente pari o  minore  anzianita'  di
servizio, ma promosso successivamente, e'  attribuito  nel  tempo  lo
stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo;  tale  norma  non  si
applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle  Forze
militari di polizia. 
  8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge  organica
di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le
norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale  parziale
omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di  polizia,  agli
ufficiali dei seguenti gradi, cha abbiano prestato 15 o  25  anni  di
servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli  importi  annui
lordi a fianco di ciascun grado indicati: 
  Le norme del presente comma si applicano anche ai  maggiori  ed  ai
tenenti  colonnelli  provenienti  da  carriere  e  ruoli  diversi  al
compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo  anno  di  servizio
militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani  provenienti  da
carriere  e  ruoli  diversi,  al  compimento  del  diciannovesimo   e
ventinovesimo  anno  di  servizio  militare  comunque   prestato   e'
attribuito un importo annuo  lordo  rispettivamente  di  1.500.000  e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro
cumulabili  e  si  aggiungono  alla   retribuzione   individuale   di
anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per
gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito
in  caso  di  promozione  ai  grado  superiore;  per  gli   ufficiali
colonnelli  il  rispettivo   importo   non   costituisce   base   per
l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore. 
  9. A decorrere dal 1° giugno  1987  ai  sottufficiali  che  abbiano
compiuto 19 anni di servizio  e'  attribuito  un  assegno  funzionale
annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e'  elevato  a  lire
1.800.000 annue lorde  al  compimento  di  29  anni  di  servizio.  I
predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici  di
cui al comma 8, e si  aggiungono  alla  retribuzione  individuale  di
anzianita'.)) 
  10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulle
indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno  alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (b), e da disposizioni analoghe, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  comprese  le
ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed  i  contributi
di riscatto, nonche' sulla determinazione degli  importi  dovuti  per
indennita' integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione  a
tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9. 
  ______ 
  (b) Il D.P.R. n. 3/1957 approva lo statuto degli  impiegati  civili
dello Stato; se ne trascrive il testo dell'art. 82: 
  «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e'  concesso
un assegno alimentare  in  misura  non  superiore  alla  meta'  dello
stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia». 
  Si  trascrive  altresi',  per  connessione  di  materia,  il  testo
dell'art. 22 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, concernente il testo
unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni  fissi  per  il
Regio Esercito: 
  «Art. 22. - Lo stipendio e' ridotto alla meta': 
    a) agli ufficiali sospesi dall'impiego; 
    b)  agli  ufficiali  in  attesa  di  giudizio   e   non   sospesi
dall'impiego, salvo ad avere l'altra meta' quando il giudizio non sia
seguito da condanna». 
  Si trascrive infine, sempre per connessione di  materia,  il  testo
dell'art. 23 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato
dei sottufficiali delle Forze armate: 
  «Art. 23. - Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete  soltanto
la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere  fisso  e
continuativo. 
  Agli effetti della pensione, il tempo trascorso  dal  sottufficiale
in sospensione dall'impiego e' computato per meta'». 
 
  11. Con decorrenza 30 giugno 1988  e'  conglobata  nello  stipendio
iniziale del livello o del  grado  attribuito  alla  stessa  data  al
personale  militare  delle  Forze  armate  una  quota  di  indennita'
integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 
  12.  Con  la  medesima   decorrenza   la   misura   dell'indennita'
integrativa speciale spettante  al  personale  militare  delle  Forze
armate in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 
  13. Nei  confronti  del  personale  militare  delle  Forze  armate,
cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988,  la
misura dell'inderinita'  integrativa  speciale,  spettante  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 27 maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni ed integrazioni (c), ai titolari di  pensione  diretta,
e' ridotta a cura della competente direzione provinciale  del  Tesoro
dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel  caso  in
cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa  o  non  spetta,  e'
portato in detrazione della penione dovuta all'interessato. 
  ______ 
  (c) La legge n. 324/1959 ha introdotto miglioramenti economici  per
il personale statale in attivita' di servizio e di quiescenza. L'art.
2  di  detta  legge,  in  particolare,  ha   istituito   l'indennita'
integrativa speciale agganciata al costo della  vita,  a  favore  del
personale  statale  titolare  di  pensione  ordinaria  o  di  assegno
vitalizio,  temporaneo  o  rinnovabile,  diretto,  indiretto   o   di
reversibilita', sia normali che privilegiati. 
 
  14. Ai titolari di pensione  di  riversibilita'  aventi  causa  del
personale  militare  delle  Forze  armate  collocato  in   quiescenza
successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio
a decorrere  dalla  stessa  data,  la  riduzione  dell'importo  lordo
mensile di L. 72.067  va  operata  in  proporzione  dell'aliquota  di
riversibilita'  della  pensione  spettante,  osservando   le   stesse
modalita' di cui al comma 13. Se la  pensione  di  riversibilita'  e'
attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione  va  effettuata
in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe. 
  15. Per il personale militare delle  Forze  armate  che  cessa  dal
servizio per raggiunti limiti di  eta',  ovvero  per  devesso  o  per
inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto  sul  trattamento
ordinario  di  quiescenza,  normale  e  privilegiato,  negli  importi
effettivamente corrisposti alla data di  cessazione  dal  servizio  e
nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio  1987  e  1°  gennaio
1988, con decorrenza dalle date medesime. 
  ((15-bis. Ai sottufficiali  delle  Forze  armate,  compresi  quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza  sino
al grado di maresciallo capo  e  gradi  corrispondenti,  promossi  ai
sensi della legge 22 luglio 1971,  n.  536  (d),  ed  ai  marescialli
maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed  appuntati,  che  cessano
dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente  inabili  al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai  soli
fini  pensionistici   e   della   liquidazione   dell'indennita'   di
buonuscita, sei scatti di stipendio in  aggiunta  a  qualsiasi  altro
beneficio  spettante.   Detto   beneficio   si   estende   anche   ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che  cessano  dal  servizio
per gli stessi motivi sopra  specificati  a  condizione  che  abbiano
compiuto trent'anni di servizio  effettivamente  prestato.  Di  detto
beneficio non si  tiene  conto  per  il  calcolo  dell'indennita'  di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n.  212
(e). 
  _______ 
  (d) La legge n. 536/1971 reca norme di avanzamento di  ufficiali  e
sottufficiali in  particolari  situazioni.  La  dizione  «marescialli
maggiori e marescialli maggiori aiutanti», usata  nel  comma  15-bis,
deve intendersi comprensiva dei  corrispondenti  gradi  e  qualifiche
della  Marina   militare   e   dell'Aeronautica   militare,   essendo
destinatari della norma i  sottufficiali  delle  Forze  armate,  come
indica espressamente la parte iniziale del comma stesso. 
  (e) La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli  organici
e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate e della  Guardia
di finanza. L'art. 46 di  detta  legge  ha  istituito  a  favore  dei
predetti sottufficiali collocati nella posizione di «ausiliaria»  una
particolare indennita' annua, il cui importo varia  col  variare  del
trattamento economico spettante  al  sottufficiale  in  attivita'  di
servizio di pari grado e anzianita'. 
 
  15-ter. I marescialli  maggiori  «carica  speciale»  sono  nominati
mediante concorso da bandire con decreto del  Ministro  delle  difesa
nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato  dalla
legge 24 luglio 1985, n. 410  (f).  I  vincitori  del  concorso  sono
impiegati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi
corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze  di  servizio.
Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n.  1225,  come
sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717 (g), e l'articolo  2
della legge 29 marzo 1951, n. 210 (h). 
  ______ 
  (f) La legge n.  410/1985  reca  incremento  degli  organici  degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  (g) Il testo dell'art. 7 della legge n. 1225/1936, come  sostituito
dalla legge n. 1717/1942, e' riportato in appendice. 
  (h) Il testo dell'art. 2 della legge n. 210/1951, e'  riportato  in
appendice. 
 
  15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che,  alla
data del 1° gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva  di
servizio senza soluzione di  continuita',  si  applicano  i  benefici
previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986,  n.
224 (i).)) 
  ______ 
  (i) Il comma 9 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 (Norme  per  il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali  piloti  di  complemento
delle  Forze  armate  e  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  20
settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato  e  l'avanzamento  degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia  di  finanza)  e'  cosi'
formulato: «9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio
1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianita' di  cui
al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtu'  del  precedente
comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10
dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto  per  il
calcolo dell'indennita' di  ausiliaria  di  cui  all'art.  67,  primo
collima,  della  legge  10  aprile  1954,  n.  113,  come  sostituito
dall'art. 44, comma 1, lettera b), della presente legge».