Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)). Art. 1. 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati: Parte di provvedimento in formato grafico 2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi: livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000 livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.200.000 livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.800.000 livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8.400.000 livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.400.000 livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.440.000 ((2-bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, e' attribuito il sesto livello-bis all'atto dell'assegnazione della qualifica.)) 3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (a). ((Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1° gennaio 1983 si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato antecedentemente alla predetta data.)) ______ (a) La legge n. 34/1984 riguarda la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica relativo all'attuazione dell'accordo contrattuale triennale del personale della Polizia di Stato e la sua estensione agli altri Corpi di polizia, nonche' alla concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione. 4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 3 verra' incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (a), e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986. 6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici. 7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. ((A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia. 8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, cha abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati: Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato e' attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito in caso di promozione ai grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore. 9. A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e' elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'.)) 10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (b), e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9. ______ (b) Il D.P.R. n. 3/1957 approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato; se ne trascrive il testo dell'art. 82: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia». Si trascrive altresi', per connessione di materia, il testo dell'art. 22 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, concernente il testo unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni fissi per il Regio Esercito: «Art. 22. - Lo stipendio e' ridotto alla meta': a) agli ufficiali sospesi dall'impiego; b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna». Si trascrive infine, sempre per connessione di materia, il testo dell'art. 23 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali delle Forze armate: «Art. 23. - Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'». 11. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'inderinita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni (c), ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della penione dovuta all'interessato. ______ (c) La legge n. 324/1959 ha introdotto miglioramenti economici per il personale statale in attivita' di servizio e di quiescenza. L'art. 2 di detta legge, in particolare, ha istituito l'indennita' integrativa speciale agganciata al costo della vita, a favore del personale statale titolare di pensione ordinaria o di assegno vitalizio, temporaneo o rinnovabile, diretto, indiretto o di reversibilita', sia normali che privilegiati. 14. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe. 15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta', ovvero per devesso o per inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime. ((15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536 (d), ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (e). _______ (d) La legge n. 536/1971 reca norme di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni. La dizione «marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti», usata nel comma 15-bis, deve intendersi comprensiva dei corrispondenti gradi e qualifiche della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essendo destinatari della norma i sottufficiali delle Forze armate, come indica espressamente la parte iniziale del comma stesso. (e) La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza. L'art. 46 di detta legge ha istituito a favore dei predetti sottufficiali collocati nella posizione di «ausiliaria» una particolare indennita' annua, il cui importo varia col variare del trattamento economico spettante al sottufficiale in attivita' di servizio di pari grado e anzianita'. 15-ter. I marescialli maggiori «carica speciale» sono nominati mediante concorso da bandire con decreto del Ministro delle difesa nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410 (f). I vincitori del concorso sono impiegati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717 (g), e l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210 (h). ______ (f) La legge n. 410/1985 reca incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (g) Il testo dell'art. 7 della legge n. 1225/1936, come sostituito dalla legge n. 1717/1942, e' riportato in appendice. (h) Il testo dell'art. 2 della legge n. 210/1951, e' riportato in appendice. 15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del 1° gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza soluzione di continuita', si applicano i benefici previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (i).)) ______ (i) Il comma 9 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) e' cosi' formulato: «9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianita' di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtu' del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'art. 67, primo collima, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera b), della presente legge».