Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove
disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui coordinati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
Art. 1.
1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente
decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri,
della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello
compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985,
sono cosi' determinati:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1
competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:
livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000
livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.200.000
livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.800.000
livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8.400.000
livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.400.000
livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.440.000
((2-bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti,
e' attribuito il sesto livello-bis all'atto dell'assegnazione della
qualifica.))
3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986,
con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e
scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione
individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con
riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo
1984, n. 34 (a). ((Per i sottufficiali delle Forze armate che alla
data del 1° gennaio 1983 si trovavano nel 1° livello retributivo
della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello
viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque
prestato antecedentemente alla predetta data.))
______
(a) La legge n. 34/1984 riguarda la copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica relativo all'attuazione
dell'accordo contrattuale triennale del personale della Polizia di
Stato e la sua estensione agli altri Corpi di polizia, nonche' alla
concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso
dalla contrattazione.
4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che
dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la
retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 3 verra'
incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma
corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il
sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 (a), e sulla base
dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto
in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono
in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in
servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello
inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione
dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo
inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente
corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte del
biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in
detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.
6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al
comma 1, che comportino passaggi al livello superiore,
successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di
nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianita'
in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.
7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore,
nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno
scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da
riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o
qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore.
((A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di
appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a
quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di
servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo
stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si
applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze
militari di polizia.
8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica
di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le
norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale
omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli
ufficiali dei seguenti gradi, cha abbiano prestato 15 o 25 anni di
servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui
lordi a fianco di ciascun grado indicati:
Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai
tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al
compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio
militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da
carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e
ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato e'
attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro
cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per
gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito
in caso di promozione ai grado superiore; per gli ufficiali
colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per
l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
9. A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano
compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un assegno funzionale
annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e' elevato a lire
1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I
predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di
cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita'.))
10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (b), e da disposizioni analoghe, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le
ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi
di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per
indennita' integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a
tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.
______
(b) Il D.P.R. n. 3/1957 approva lo statuto degli impiegati civili
dello Stato; se ne trascrive il testo dell'art. 82:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso
un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello
stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».
Si trascrive altresi', per connessione di materia, il testo
dell'art. 22 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, concernente il testo
unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni fissi per il
Regio Esercito:
«Art. 22. - Lo stipendio e' ridotto alla meta':
a) agli ufficiali sospesi dall'impiego;
b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi
dall'impiego, salvo ad avere l'altra meta' quando il giudizio non sia
seguito da condanna».
Si trascrive infine, sempre per connessione di materia, il testo
dell'art. 23 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato
dei sottufficiali delle Forze armate:
«Art. 23. - Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto
la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e
continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale
in sospensione dall'impiego e' computato per meta'».
11. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio
iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al
personale militare delle Forze armate una quota di indennita'
integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita'
integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze
armate in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate,
cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la
misura dell'inderinita' integrativa speciale, spettante ai sensi
dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni ed integrazioni (c), ai titolari di pensione diretta,
e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro
dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in
cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e'
portato in detrazione della penione dovuta all'interessato.
______
(c) La legge n. 324/1959 ha introdotto miglioramenti economici per
il personale statale in attivita' di servizio e di quiescenza. L'art.
2 di detta legge, in particolare, ha istituito l'indennita'
integrativa speciale agganciata al costo della vita, a favore del
personale statale titolare di pensione ordinaria o di assegno
vitalizio, temporaneo o rinnovabile, diretto, indiretto o di
reversibilita', sia normali che privilegiati.
14. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del
personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza
successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio
a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo
mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di
riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse
modalita' di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilita' e'
attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata
in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal
servizio per raggiunti limiti di eta', ovvero per devesso o per
inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e
nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio
1988, con decorrenza dalle date medesime.
((15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536 (d), ed ai marescialli
maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano
dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio
per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212
(e).
_______
(d) La legge n. 536/1971 reca norme di avanzamento di ufficiali e
sottufficiali in particolari situazioni. La dizione «marescialli
maggiori e marescialli maggiori aiutanti», usata nel comma 15-bis,
deve intendersi comprensiva dei corrispondenti gradi e qualifiche
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essendo
destinatari della norma i sottufficiali delle Forze armate, come
indica espressamente la parte iniziale del comma stesso.
(e) La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli organici
e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia
di finanza. L'art. 46 di detta legge ha istituito a favore dei
predetti sottufficiali collocati nella posizione di «ausiliaria» una
particolare indennita' annua, il cui importo varia col variare del
trattamento economico spettante al sottufficiale in attivita' di
servizio di pari grado e anzianita'.
15-ter. I marescialli maggiori «carica speciale» sono nominati
mediante concorso da bandire con decreto del Ministro delle difesa
nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla
legge 24 luglio 1985, n. 410 (f). I vincitori del concorso sono
impiegati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi
corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio.
Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come
sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717 (g), e l'articolo 2
della legge 29 marzo 1951, n. 210 (h).
______
(f) La legge n. 410/1985 reca incremento degli organici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri.
(g) Il testo dell'art. 7 della legge n. 1225/1936, come sostituito
dalla legge n. 1717/1942, e' riportato in appendice.
(h) Il testo dell'art. 2 della legge n. 210/1951, e' riportato in
appendice.
15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla
data del 1° gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di
servizio senza soluzione di continuita', si applicano i benefici
previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n.
224 (i).))
______
(i) Il comma 9 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 (Norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20
settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) e' cosi'
formulato: «9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio
1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianita' di cui
al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtu' del precedente
comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10
dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il
calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'art. 67, primo
collima, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito
dall'art. 44, comma 1, lettera b), della presente legge».