IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro  delle  finanze,  con  il  quale  vengono
fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 -
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi  indicati
nell'art.  2  della  medesima  legge,   introdotti   nel   territorio
extra-doganale di Livigno, abbia validita' annuale; 
  Visto l'art. 3, lettera A) della citata legge n. 762/1973,  con  il
quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da  applicare
sulla benzina e da ultimo l'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29  ottobre  1987,
n. 440, con il quale la misura stessa e' stata elevata in L.  250  al
litro, con effetto dal 1° giugno 1987; 
  Considerato: 
    che il  comune  di  Livigno,  con  deliberazione  n:  474  del  2
settembre 1987, approvata dalla sezione provinciale di  controllo  di
Sondrio il 17 settembre 1987, n. 17624, ha espresso, fra l'altro,  il
proprio parere in ordine alla misura del  diritto  speciale  previsto
dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi  del
successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; 
    che il Comitato provinciale dei prezzi di Sondrio,  con  nota  n.
153/STAT del 28 ottobre 1987,  ha  fatto  pervenire  la  tabella  dei
valori medi degli  oli  combustibili  e  lubrificanti,  dei  tabacchi
lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art.  2
della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale
di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge; 
    che occorre  provvedere  alla  determinazione  della  misura  del
diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1°  novembre  1973,
n. 762 da valere per l'anno 1988; 
  Ritenuto: 
    che, in applicazione delle disposizioni contenute nei gia' citati
art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 14 della legge n. 440 del 1987,
si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale  gravante
sulla benzina in L. 250 al litro; si ritiene opportuno confermare  in
L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del  diritto
speciale indicate nel decreto ministeriale dell'11 dicembre 1986; 
    che,  per  quanto  riguarda   gli   oli   combustibili,   possono
confermarsi i sottoelencati  valori  medi  stabiliti  nel  precedente
citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 1986; 
  1) Olio combustibile fluido: 
    a) superiore a 3° E . . . . . . . . . . . . . L. 1.730 al q.le 
    b) fino a 5° E  . . . . . . . . . . . . . . . »  1.351 a hl 
  2) Olio semifluido e denso: 
    a) superiore a 5° fino a 7° E . . . . . . . . L. 1.408 al q.le 
    b) superiore a 7° E . . . . . . . . . . . . . »  1.307 »   » 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge  1°
novembre 1973, n. 762, con  le  modifiche  ad  essa  apportate  dagli
articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 della
legge 23 aprile 1981, n. 153 e  dall'art.  14  del  decreto-legge  31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
ottobre 1987, n. 440, viene stabilita in  L.  250  al  litro  per  la
benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.