IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono
fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 -
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati
nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio
extra-doganale di Livigno, abbia validita' annuale;
Visto l'art. 3, lettera A) della citata legge n. 762/1973, con il
quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare
sulla benzina e da ultimo l'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440, con il quale la misura stessa e' stata elevata in L. 250 al
litro, con effetto dal 1° giugno 1987;
Considerato:
che il comune di Livigno, con deliberazione n: 474 del 2
settembre 1987, approvata dalla sezione provinciale di controllo di
Sondrio il 17 settembre 1987, n. 17624, ha espresso, fra l'altro, il
proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto
dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del
successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
che il Comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n.
153/STAT del 28 ottobre 1987, ha fatto pervenire la tabella dei
valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi
lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2
della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale
di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
che occorre provvedere alla determinazione della misura del
diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973,
n. 762 da valere per l'anno 1988;
Ritenuto:
che, in applicazione delle disposizioni contenute nei gia' citati
art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 14 della legge n. 440 del 1987,
si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante
sulla benzina in L. 250 al litro; si ritiene opportuno confermare in
L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto
speciale indicate nel decreto ministeriale dell'11 dicembre 1986;
che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono
confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente
citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 1986;
1) Olio combustibile fluido:
a) superiore a 3° E . . . . . . . . . . . . . L. 1.730 al q.le
b) fino a 5° E . . . . . . . . . . . . . . . » 1.351 a hl
2) Olio semifluido e denso:
a) superiore a 5° fino a 7° E . . . . . . . . L. 1.408 al q.le
b) superiore a 7° E . . . . . . . . . . . . . » 1.307 » »
Decreta:
Art. 1.
La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1°
novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli
articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 della
legge 23 aprile 1981, n. 153 e dall'art. 14 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1987, n. 440, viene stabilita in L. 250 al litro per la
benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.