IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 8 febbraio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bianco di Custoza" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 1986; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere le istanze sopra citate; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Gli articoli 2, 4, 5 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Bianco di Custoza", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, sono sostituiti con il seguente testo: Art. 2. - Il vino "Bianco di Custoza" deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Trebbiano toscano (localmente noto "Castelli romani"): 20 - 45%; Garganega: 20 - 40%; Tocai friulano (localmente noto come "Trebbianello"): 5 - 30%; Cortese (localmente noto come "Bianca Fernanda"), Malvasia toscana, Riesling italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20 - 30%. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Bianco di Custoza" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea o ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco di Custoza" non deve essere superiore a q.li 150 (centocinquanta) per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. La parte eccedente tale resa non avra' diritto alla denominazione. La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Il limite di cui sopra potra' essere rettificato da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base all'art. 11 del regolamento comunitario n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonche' nei comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Bianco di Custoza" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5 gradi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Art. 7. - La denominazione di origine controllata "Bianco di Custoza" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare. La preparazione del "Bianco di Custoza" spumante deve avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 5 e nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1987 COSSIGA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1987 Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 121