IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  8  febbraio 1971 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Bianco
di  Custoza"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 2, 4, 5 e 7 del  disciplinare  di  produzione
sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 21 ottobre 1986;
  Viste  le  istanze presentate dagli interessati avverso il parere e
la proposta di modifica del disciplinare;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere le istanze sopra citate;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Gli  articoli  2,  4,  5  e  7 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata del vino  "Bianco  di  Custoza",
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio
1971, sono sostituiti con il seguente testo:
  Art.  2.  -  Il vino "Bianco di Custoza" deve essere ottenuto dalle
uve dei seguenti vitigni  nella  proporzione  indicata  a  fianco  di
ciascuno di essi:
   Trebbiano toscano (localmente noto "Castelli romani"): 20 - 45%;
   Garganega: 20 - 40%;
   Tocai friulano (localmente noto come "Trebbianello"): 5 - 30%;
   Cortese   (localmente   noto  come  "Bianca  Fernanda"),  Malvasia
toscana, Riesling italico, Pinot  bianco  e  Chardonnay,  da  soli  o
congiuntamente: 20 - 30%.
  Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino "Bianco di Custoza" devono  essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari
e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti  in
terreni  di  origine  morenica  di  natura  prevalentemente calcarea,
argillo-calcarea,   ghiaioso-calcarea   o    ghiaioso-sabbiosa    con
esclusione dei terreni umidi.
  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  resa  massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco
di Custoza" non deve essere superiore a q.li 150 (centocinquanta) per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
  La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
La parte eccedente tale resa non avra' diritto alla denominazione.
  La  regione  Veneto  con  proprio decreto, su proposta del comitato
vitivinicolo regionale istituito con legge regionale  n.   55  dell'8
maggio  1985,  sentite le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo
di  produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione
del vino a denominazione di origine controllata "Bianco  di  Custoza"
inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone
comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
  Il  limite  di  cui  sopra  potra'  essere rettificato da parte del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base  all'art.  11  del
regolamento  comunitario n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979.
  Art.  5.  - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata   nell'art.   3.
Tuttavia,  tenuto  conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio  della  provincia  di Verona nonche' nei comuni confinanti
delle province di Mantova e Brescia.
  Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare al vino
"Bianco di  Custoza"  una  gradazione  alcoolica  complessiva  minima
naturale  di  9,5 gradi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti,  atte  a  conferire  al
vino le sue peculiari caratteristiche.
  Art.  7.  -  La  denominazione  di  origine  controllata "Bianco di
Custoza" puo'  essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante
ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal
presente disciplinare.
  La  preparazione  del "Bianco di Custoza" spumante deve avvenire in
stabilimenti siti all'interno della  zona  di  vinificazione  di  cui
all'art.  5  e  nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e
Vicenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 1› ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1987
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 121