IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la  domanda presentata dalla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di  Vicenza  a  termini  dell'art.  6  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  sopra  citato  intesa ad
ottenere,  in  nome  e  per  conto  dei  produttori  interessati,  il
riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata "Colli
Vicentini" per i vini prodotti nella provincia di Vicenza,  corredata
dal  parere  del  comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste
per il Veneto;
  Vista  la  domanda presentata dalla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Verona a termini del sopra citato  art.
6,   intesa   ad  ottenere,  in  nome  e  per  conto  dei  produttori
interessati,  il  riconoscimento  della  denominazione   di   origine
controllata "Durello dei Colli Lessini di Verona" per i vini prodotti
nella  provincia  di  Verona,  corredata  dal  parere  del   comitato
regionale dell'agricoltura e delle foreste per il Veneto;
  Vista  la  successiva  domanda  presentata  dalla giunta regionale,
dipartimento per l'agricoltura, della regione Veneto,  con  la  quale
d'intesa   con   i   suddetti   enti   camerali  e'  stata  richiesta
l'unificazione  delle  due  domande  di  cui  sopra  ed  il  relativo
riconoscimento   dell'unica   denominazione  di  origine  controllata
"Lessini Durello" riguardante i vini prodotti nei territori ricadenti
nelle province di Vicenza e Verona;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare  di  produzione dei vini "Lessini Durello" formulata dal
comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  4  marzo
1986, n. 52;
  Viste  le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati al
parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati riguardanti  la
delimitazione della zona di produzione;
  Ritenuto, in relazione alle condizioni ambientali e tradizionali di
produzione dei  vini  di  cui  trattasi,  di  accogliere  le  istanze
suddette;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata "Lessini
Durello" ed e' approvato, nel testo  annesso,  vistato  dai  Ministri
proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1› novembre 1987.