IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116; Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato intesa ad ottenere, in nome e per conto dei produttori interessati, il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colli Vicentini" per i vini prodotti nella provincia di Vicenza, corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per il Veneto; Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Verona a termini del sopra citato art. 6, intesa ad ottenere, in nome e per conto dei produttori interessati, il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Durello dei Colli Lessini di Verona" per i vini prodotti nella provincia di Verona, corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per il Veneto; Vista la successiva domanda presentata dalla giunta regionale, dipartimento per l'agricoltura, della regione Veneto, con la quale d'intesa con i suddetti enti camerali e' stata richiesta l'unificazione delle due domande di cui sopra ed il relativo riconoscimento dell'unica denominazione di origine controllata "Lessini Durello" riguardante i vini prodotti nei territori ricadenti nelle province di Vicenza e Verona; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Lessini Durello" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1986, n. 52; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati riguardanti la delimitazione della zona di produzione; Ritenuto, in relazione alle condizioni ambientali e tradizionali di produzione dei vini di cui trattasi, di accogliere le istanze suddette; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Lessini Durello" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1987.