IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  recante norme sulla
"Organizzazione del mercato del lavoro";
  Visti  gli  articoli  1  e  2 della legge suddetta e segnatamente i
commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;
  Ritenuto  che  il  disposto  combinato  degli  articoli 1 e 2 della
predetta legge impone al  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale    di    provvedere   alla   determinazione   delle   sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento  in  agricoltura
ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;
  Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 -
contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza  innovativa,
dirette  ad  un  piu'  puntuale  soddisfacimento delle esigenze della
domanda e  della  offerta  di  lavoro  ed  alla  realizzazione  degli
incrementi   occupazionali  attraverso  l'esplicazione  di  politiche
attive e promozionali - presuppone per la sua attuazione la immediata
istituzione  ed  il  funzionamento delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura;
  Considerato  che,  a  norma  dell'art.  3  della legge medesima, le
amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per
il   funzionamento   delle   sezioni  circoscrizionali,  in  concorso
proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto,  le  stesse  devono
poter,  in  via  preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui
ricadono i comuni;
  Ritenuto   di   dover  procedere  alla  istituzione  delle  sezioni
circoscrizionali nella regione Friuli-Venezia Giulia;
  Visti   gli   atti   istruttori  e  segnatamente  quelli  trasmessi
dall'URLMO per il Friuli-Venezia Giulia;
  Tenuto  conto  che  le  esigenze di potenziamento ed ammodernamento
delle strutture del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
devono  essere  soddisfatte  anche  mediante  l'impiego di tecnologie
informatiche, con  l'utilizzo  dei  mezzi  e  delle  risorse  secondo
criteri   di  economicita'  ed  efficienza,  che  influenzano,  nella
fattispecie,  la  determinazione  delle  dimensioni   delle   sezioni
circoscrizionali stesse;
  Ritenuto   che  nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  non  rileva
pervenire ad una diversa individuazione  relativamente  alle  sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego  ed a quelle agricole, in quanto nel
locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza  di  un
settore,  quello  agricolo,  rispetto  agli  altri,  bensi' una certa
omogeneita' ed una discreta diversita' delle attivita' produttive;
  Acquisito  il  parere della commissione regionale per l'impiego per
il Friuli-Venezia Giulia espresso nella seduta del 10 settembre 1987;
                               Decreta:
  Nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia le "Sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il collocamento in  agricoltura"  ed  i  relativi
ambiti  territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come
appresso:
 Provincia di Trieste:
   n.  1  di  Trieste  con  sede a Trieste, comprendente i comuni di:
Trieste, Duino-Aurisina, Manrupino, Muggia, San Dorligo della  Valle,
Sgonico;
 Provincia di Pordenone:
   n.  2 di Pordenone con sede a Pordenone, comprendente i comuni di:
Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Cordenons,  Fiume
Veneto,   Pasiano   di   Pordenone,   Porcia,   Prata  di  Pordenone,
Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola;
   n.  3  di  Maniago  con  sede a Maniago, comprendente i comuni di:
Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut,  Erto
e Casso, Fanna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vivaro, Vajont;
   n.  4  di  Sacile  con  sede  a  Sacile, comprendente i comuni di:
Sacile, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo;
   n.  5  di  San  Vito  al  Tagliamento  con  sede  a  San  Vito  al
Tagliamento, comprendente i  comuni  di:  San  Vito  al  Tagliamento,
Arzene,   Casarsa   della  Delizia,  Chions,  Cordovado,  Morsano  al
Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone;
   n.  6 di Spilimbergo con sede a Spilimbergo, comprendente i comuni
di: Spilimbergo, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al
Tagliamento,  San  Giorgio  della  Richinvelda,  Sequals, Tramonti di
Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio;
 Provincia di Udine:
   n. 7 di Udine con sede a Udine, comprendente i
comuni di: Udine, Basiliano, Campoformido, Castions
di  Strada,  Lestizza,  Martignacco,  Mereto  di  Tomba, Mortegliano,
Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine,  Povoletto,  Pozzuolo  del
Friuli,   Pradamano,   Reana   del  Roiale,  Remanzacco,  Talmassons,
Tavagnacco;
   n.  8  di  Cervignano del Friuli con sede a Cervignano del Friuli,
comprendente i comuni di: Cervignano del Friuli, Aiello  del  Friuli,
Aquileia,  Bagnaria  Arsa,  Bicinicco,  Campolongo al Torre, Carlino,
Fiumicello, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto,  Ruda,  San
Giorgio  di  Nogaro,  Santa  Maria  la  Longa,  San  Vito  al  Torre,
Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano  Udinese,  Villa
Vicentina, Visco;
   n.  9  di  Cividale  del  Friuli  con  sede a Cividale del Friuli,
comprendente   i   comuni   di:   Cividale   del   Friuli,   Buttrio,
Chiopris-Viscone,  Corno  di  Rosazzo,  Drenchia,  Faedis,  Grimacco,
Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero,  San  Giovanni  al
Natisone,  San  Leonardo,  San  Pietro al Natisone, Savogna, Stregna,
Torreano;
   n. 10 di Codroipo con sede a Codroipo,
comprendente i comuni di: Codroipo, Bertiolo, Camino
al Tagliamento, Sedegliano, Varmo;
   n.  11  di  Gemona  del  Friuli  con  sede  a  Gemona  del Friuli,
comprendente i comuni di: Gemona del Friuli, Artegna, Bordano,  Buia,
Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone;
   n.  12  di Latisana con sede a Latisana, comprendente i comuni di:
Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano,  Palazzolo  dello
Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor;
   n.  13  di Pontebba con sede a Pontebba, comprendente i comuni di:
Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio  Udinese,
Resia, Resiutta, Tarvisio;
   n. 14 di San Daniele del Friuli con sede a San Daniele del Friuli,
comprendente i comuni di: San Daniele del Friuli, Colloredo di  Monte
Albano,  Coseano,  Dignano,  Fagagna,  Flaibano, Forgaria nel Friuli,
Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna,  Treppo
Grande;
   n.  15  di Tarcento con sede a Tarcento, comprendente i comuni di:
Tarcento, Attimis, Cassacco, Lusevera,  Magnano  in  Riviera,  Nimis,
Taipana, Tricesimo;
   n.  16  di Tolmezzo con sede a Tolmezzo, comprendente i comuni di:
Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme,  Cavazzo  Carnico,  Cercivento,
Comeglians,  Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto,
Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza,  Paularo,  Prato  Carnico,  Preone,
Ravascletto,  Raveo,  Rigolato,  Sauris,  Socchieve,  Sutrio,  Treppo
Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
 Provincia di Gorizia:
   n.  17  di  Gorizia  con sede a Gorizia, comprendente i comuni di:
Gorizia, Capriva del  Friuli,  Cormons,  Dolegna  del  Collio,  Farra
d'Isonzo,  Gradisca  d'Isonzo,  Mariano  del  Friuli,  Medea, Moraro,
Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo
Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse;
   n.  18  di Monfalcone con sede a Monfalcone, comprendente i comuni
di: Monfalcone, Doberdo' del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Ronchi
dei  Legionari,  San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano,
Turriaco.
  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto
e la registrazione.
   Roma, addi' 31 ottobre 1987
                                                 Il Ministro: FORMICA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1987
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 132
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
             Il  testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987
          (Norme sull'organizzazione del mercato del  lavoro)  e'  il
          seguente:
             "Art.  1  (Commissioni  e  sezioni  circoscrizionali per
          l'impiego).  1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  politica
          attiva  dell'impiego  e  della  mobilita' sono istituite le
          sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  per  l'esercizio
          delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.
             2.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale,
          previo parere della commissione  regionale  per  l'impiego,
          determina  le  sezioni  circoscrizionali per l'impiego e ne
          definisce gli  ambiti  territoriali,  tenendo  conto  delle
          caratteristiche   locali  del  mercato  del  lavoro,  delle
          articolazioni  degli  altri  organi  amministrativi  e  dei
          collegamenti sul territorio.
             3.   Nell'ambito   della  circoscrizione,  il  direttore
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e   della   massima
          occupazione,  su  proposta  della commissione regionale per
          l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale
          istituita  a  norma  del successivo comma 5, puo' istituire
          recapiti  periodici  della  sezione  circoscrizionale   per
          l'impiego  per  l'espletamento  anche temporaneo di compiti
          esecutivi connessi con il servizio di collocamento.
             4.   I   lavoratori   residenti   nel  territorio  della
          circoscrizione, che intendono concludere  un  contratto  di
          lavoro   subordinato,  devono  iscriversi  nelle  liste  di
          collocamento della sezione circoscrizionale per  l'impiego.
          Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire
          la loro iscrizione, previa cancellazione della  precedente,
          nella   lista  di  collocamento  di  altra  circoscrizione,
          conservando l'anzianita' di iscrizione maturata.
             5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale e' istituita
          la commissione  circoscrizionale  per  l'impiego.  Essa  e'
          nominata  dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione ed e' composta dal responsabile
          della  sezione  o  da  un  suo  delegato,  in  qualita'  di
          presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori  e  da
          quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle
          associazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale.  Per ogni membro effettivo e' nominato un
          supplente.
             6.  La  commissione di cui al comma 5 dura in carica tre
          anni e  svolge  le  funzioni  attualmente  attribuite  agli
          organi  collegiali  locali  dall'articolo 26 della legge 29
          aprile 1949, n. 264, e  dall'articolo  33  della  legge  20
          maggio   1970,  n.  300,  nonche'  quelle  attribuite  alle
          commissioni comunali per il  lavoro  a  domicilio,  di  cui
          all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
             7.  La  commissione  circoscrizionale, nell'ambito delle
          direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e
          della  previdenza sociale e dalla commissione regionale per
          l'impiego,    impartisce    disposizioni    alla    sezione
          circoscrizionale  ai  fini  dell'attuazione delle procedure
          del  collocamento  e  delle  rilevazioni  sul  mercato  del
          lavoro.
             8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali
          della nuova  struttura  circoscrizionale  il  servizio  del
          collocamento  continua ad essere svolto dalle commissioni e
          sezioni esistenti. In sede di prima  attuazione  di  quanto
          disposto  nel  comma  2,  il  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza  sociale  procede  ad   istituire   le   sezioni
          circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
             9.  Resta  fermo  quanto disposto dell'articolo 23 della
          legge 29 aprile 1949, n. 264.
             Art.  2  (Collocamento  in agricoltura). - 1. Restano in
          vigore le disposizioni di cui al decreto-legge  3  febbraio
          1970,  n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          marzo  1970,  n.  83,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  recante  norme in materia di collocamento ed
          accertamento dei lavoratori agricoli.
             2.  I  compiti  attualmente  svolti  dalle commissioni e
          dalle sezioni locali per il collocamento  della  manodopera
          agricola,  ai  sensi  delle  norme  di  cui  al comma 1 del
          presente articolo, sono affidati a commissioni e a  sezioni
          circoscrizionali   per   il   collocamento  in  agricoltura
          istituite  in  circoscrizioni   determinate,   per   ambiti
          territoriali  anche  diversi da quelli delle commissioni di
          cui all'articolo 1, con le modalita' previste nel  comma  2
          dell'articolo  1.  La  commissione  regionale,  sentite  le
          commissioni circoscrizionali,  puo'  proporre,  nell'ambito
          delle  circoscrizioni,  di istituire sezioni decentrate, ai
          sensi del comma 3 dell'articolo 1.
             3.  La  commissione circoscrizionale per il collocamento
          in  agricoltura  e'  nominata  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e della massima occupazione ed e'
          composta da un suo delegato, in qualita' di presidente,  da
          quattro    rappresentanti    dei   lavoratori   e   quattro
          rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno  dei
          coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per  ogni
          membro effettivo e' nominato un supplente.
             4.  Per  esigenze  derivanti  da  particolari condizioni
          socio-economiche  e  da  rilevanti  flussi  stagionali   di
          manodopera  agricola  che  interessino  ambiti territoriali
          comprendenti piu' circoscrizioni anche di regioni  diverse,
          la   commissione   regionale   per   l'impiego,  ovvero  le
          commissioni   regionali   per    l'impiego    eventualmente
          interessate,  d'intesa  fra  loro,  possono affidare ad una
          sezione circoscrizionale per l'impiego,  individuata  sulla
          base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale
          rispetto   ai   flussi    migratori,    il    coordinamento
          dell'attivita'  svolta  dalle altre sezioni interessate per
          l'attuazione della compensazione territoriale delle domande
          e delle offerte di lavoro.
             5. La commissione provinciale per la manodopera agricola
          di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
          7,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 11 marzo
          1970,  n.  83,  e'  nominata  dal  direttore   dell'ufficio
          regionale  del  lavoro e della massima occupazione, dura in
          carica tre anni ed e' composta dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un
          suo  delegato,  in   qualita'   di   presidente,   da   sei
          rappresentanti  dei  lavoratori e da sei rappresentanti dei
          datori  di  lavoro,  di  cui  almeno  uno  dei  coltivatori
          diretti,    designati    dalle    associazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo  e'
          nominato un supplente.
             6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali
          della nuova  struttura  circoscrizionale  il  servizio  del
          collocamento  continua ad essere svolto dalle commissioni e
          sezioni esistenti.
             Art. 3 (Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e
          finanziari delle sezioni circoscrizionali  e  dei  recapiti
          periodici  e  delle  sezioni decentrate). - 1. I comuni ove
          hanno  sede  la  sezione   circoscrizionale,   i   recapiti
          periodici  e  le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i
          locali necessari per il funzionamento delle sezioni  e  dei
          recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle
          caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale.  I  predetti  comuni
          ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle
          sezioni  circoscrizionali,  dei  recapiti periodici e delle
          sezioni decentrate una quota  di  partecipazione  all'onere
          finanziario   sostenuto,   secondo  accordi  e  criteri  di
          proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni.
             2.   L'espletamento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1
          sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29
          aprile 1949, n. 264".