IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla "Organizzazione del mercato del lavoro"; Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2; Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali; Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 - contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un piu' puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali - presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura; Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni; Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Friuli-Venezia Giulia; Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per il Friuli-Venezia Giulia; Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicita' ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse; Ritenuto che nella regione Friuli-Venezia Giulia non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensi' una certa omogeneita' ed una discreta diversita' delle attivita' produttive; Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per il Friuli-Venezia Giulia espresso nella seduta del 10 settembre 1987; Decreta: Nella regione Friuli-Venezia Giulia le "Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura" ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso: Provincia di Trieste: n. 1 di Trieste con sede a Trieste, comprendente i comuni di: Trieste, Duino-Aurisina, Manrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico; Provincia di Pordenone: n. 2 di Pordenone con sede a Pordenone, comprendente i comuni di: Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola; n. 3 di Maniago con sede a Maniago, comprendente i comuni di: Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vivaro, Vajont; n. 4 di Sacile con sede a Sacile, comprendente i comuni di: Sacile, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo; n. 5 di San Vito al Tagliamento con sede a San Vito al Tagliamento, comprendente i comuni di: San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone; n. 6 di Spilimbergo con sede a Spilimbergo, comprendente i comuni di: Spilimbergo, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio; Provincia di Udine: n. 7 di Udine con sede a Udine, comprendente i comuni di: Udine, Basiliano, Campoformido, Castions di Strada, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Talmassons, Tavagnacco; n. 8 di Cervignano del Friuli con sede a Cervignano del Friuli, comprendente i comuni di: Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, Fiumicello, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco; n. 9 di Cividale del Friuli con sede a Cividale del Friuli, comprendente i comuni di: Cividale del Friuli, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano; n. 10 di Codroipo con sede a Codroipo, comprendente i comuni di: Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Varmo; n. 11 di Gemona del Friuli con sede a Gemona del Friuli, comprendente i comuni di: Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Buia, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone; n. 12 di Latisana con sede a Latisana, comprendente i comuni di: Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor; n. 13 di Pontebba con sede a Pontebba, comprendente i comuni di: Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Tarvisio; n. 14 di San Daniele del Friuli con sede a San Daniele del Friuli, comprendente i comuni di: San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Treppo Grande; n. 15 di Tarcento con sede a Tarcento, comprendente i comuni di: Tarcento, Attimis, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tricesimo; n. 16 di Tolmezzo con sede a Tolmezzo, comprendente i comuni di: Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio; Provincia di Gorizia: n. 17 di Gorizia con sede a Gorizia, comprendente i comuni di: Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse; n. 18 di Monfalcone con sede a Monfalcone, comprendente i comuni di: Monfalcone, Doberdo' del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Roma, addi' 31 ottobre 1987 Il Ministro: FORMICA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1987 Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 132
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: "Art. 1 (Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego). 1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilita' sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio. 3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, puo' istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento. 4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianita' di iscrizione maturata. 5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale e' istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. 7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro. 8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Resta fermo quanto disposto dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Art. 2 (Collocamento in agricoltura). - 1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. 2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalita' previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, puo' proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. 3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti piu' circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attivita' svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro. 5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. Art. 3 (Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate). - 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni. 2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264".