IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto  19  novembre 1936, n. 2122, con il quale
l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari veniva
riconosciuto   giuridicamente  e  ne  veniva  approvato  il  relativo
statuto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, con
il quale l'ente e' stato sottoposto  al  controllo  della  Corte  dei
conti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972,
n. 233, con il quale veniva approvato il nuovo statuto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
concernente la soppressione dell'Ente;
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la messa in liquidazione di enti di  diritto  pubblico
sotto  qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o
comunque interessanti la finanza statale;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio;
  Visto   il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
liquidazione  dell'Ente  nazionale  casse  rurali,  agrarie  ed  enti
ausiliari;
  Atteso  che per l'avanzo finale della liquidazione dell'ente di cui
trattasi non e' prevista alcuna specifica destinazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  dell'Ente  nazionale delle casse
rurali, agrarie ed enti ausiliari e' chiusa a tutti gli effetti.