IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari veniva riconosciuto giuridicamente e ne veniva approvato il relativo statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, con il quale l'ente e' stato sottoposto al controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, n. 233, con il quale veniva approvato il nuovo statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, concernente la soppressione dell'Ente; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio; Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari; Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'ente di cui trattasi non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e' chiusa a tutti gli effetti.