IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, comma 4, il quale dispone che le condizioni, le modalita', e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, cosi' come modificato con il decreto del 17 dicembre 1987, in corso di registrazione, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonche' con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981, cosi' come modificato con il citato decreto del 17 dicembre 1987 con il quale si dispone la determinazione, con periodicita' semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo; Visto il decreto in data 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1987, con il quale e' stato fissato nella misura dell'11,50 per cento il costo medio della provvista per il semestre luglio-dicembre 1987, ferma restando la commissione per l'anno 1987, stabilita con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986, in misura fino a un massimo dell'1 per cento; Ritenuto che, in relazione alla decorrenza dei termini previsti nel ripetuto decreto ministeriale del 17 dicembre 1987, si rende necessario far decorrere il periodo di validita' del tasso di cui al presente decreto dal 1 gennaio al 14 luglio 1988; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformita' alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati nel cennato decreto in data 3 marzo 1981, per il periodo 1 gennaio-14 luglio 1988, e' pari all'11,37 per cento; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonche' con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per il periodo 1 gennaio-14 luglio 1988, e' pari all'11,37 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva da riconoscere in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, per il periodo 1 gennaio14 luglio 1988, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia, nella sua misura massima, al 12,37 per cento. Resta inteso che la suddetta misura della commissione fino ad un massimo dell'1 per cento rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 dicembre 1987 Il Ministro: AMATO